Lingua processuale: il tedesco
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (XX) Xxx (Xxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx) (rappresentanti: H.-M. Elo e X. Xxxxx, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 29 settembre 2020 (procedimento R 274/2020-2), relativa a un procedimento di decadenza tra la PrenzMarien e la Xxxxxx Coors Brewing Company (UK).
Dispositivo
1) Il ricorso è respinto.
2) La PrenzMarien GmbH è condannata alle spese.
Sentenza del Tribunale del 23 marzo 2022 — Team Beverage/EUIPO (Beverage Analytics) (Causa T-113/21) (1)
[«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Beverage Analytics – Impedimento alla registrazione assoluto – Assenza di carattere distintivo – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001»]
(2022/C 198/57)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Team Beverage AG (Brema, Germania) (rappresentanti: X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxxxxxx e X. Xxxxxxx, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: D. Xxxxxxx, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO dell’11 dicembre 2020 (procedimento R 727/2020-5), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo Beverage Analytics.
Dispositivo
1) La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dell’11 dicembre 2020 (procedimento R 727/2020-5) è annullata nella parte in cui nega la registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo Beverage Analytics per i «software per lo sviluppo di siti web» e per i
«programmi registrati del sistema di gestione per computers», rientranti nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e per i servizi di «creazione e [di] manutenzione di siti web per terzi», di
«trasferimento di dati o di documenti da supporto di dati fisici a supporto di dati elettronici», di «monitoraggio di sistemi informatici tramite accesso remoto per garantire il buon funzionamento», di «consulenza per la progettazione di siti web», di «digitalizzazione di documenti», di «duplicazione di programmi informatici», di «controllo di qualità», di
«recupero di dati in banche dati informatiche» e di «esami o [di] ricerche in relazione a macchinari, [ad] apparecchiature e
[a] strumenti», appartenenti alla classe 42.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022 — Telefónica Germany / EUIPO (LOOP) (Causa T-132/21) (1)
[«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo LOOP – Rigetto parziale della domanda di registrazione – Impedimenti alla registrazione assoluti – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 2017/1001 – Caratteristiche oggettive e inerenti alla natura dei prodotti e dei servizi – Rapporto sufficientemente diretto e concreto – Obbligo di motivazione – Articolo 94 del regolamento 2017/1001»]
(2022/C 198/58)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Monaco di Baviera, Germania) (rappresentanti: X. Xxxxxxx e X. Xxxxxx, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: X. Xxxxxxxxxxx e X. Xxxxxxxx, agenti)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 dicembre 2020 (procedimento R 644/2020-4), relativa a una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea del segno denominativo LOOP.
Dispositivo
1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 dicembre 2020 (procedimento R 644/2020-4) è annullata nella parte riguardante i prodotti della classe 9 e i servizi delle classi 38 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sopporterà un terzo delle proprie spese, compreso un terzo delle spese che ha sostenuto ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
4) L’EUIPO sopporterà, oltre alle proprie spese, i due terzi di quelle sostenute dalla Telefónica Germany, compresi i due terzi delle spese sostenute da quest’ultima ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.