GOLGI - REDAELLI
Azienda di Servizi alla Persona
GOLGI - REDAELLI
Sede legale e amministrativa: Via B. D’Alviano n. 78, 00000 Xxxxxx C.F. 80063990156 - P.I. 04737420150
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA COMPLETO COMPRENDENTE REAGENTI E STRUMENTAZIONE TECNICA PER ANALISI MICROBIOLOGICHE OCCORRENTE AL SERVIZIO DI MEDICINA DI LABORATORIO DELL’AZIENDA SITO PRESSO L’ISTITUTO GERIATRICO “X. XXXXXXXX” DI MILANO
(CIG 82287925F9)
DURATA: 36 MESI (RIPETIBILI FINO A MASSIMO 36 MESI)
Codice Procedura: AGRPA###0007
Area Appalti, Monitoraggio e Verifica (tel. 02/00000000)
Responsabile del Procedimento: xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXX (int. 200) Pratica trattata da:
Sig. Xxxxxxx XXXXXXX (int. 266)
TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO 3
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 3
ART. 3 – PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI 3
ART. 4 – SPESE 4
TITOLO II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4
ART. 5 – APPARECCHIATURA E MATERIALI 4
ART. 6 – QUANTITÀ 4
ART. 7 – COLLAUDO 6
ART. 8 – MANUTENZIONE 7
ART. 9 – CONSEGNA PRODOTTI 7
ART. 10 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA 8
TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 8
ART. 11 - OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA GARANZIA DEFINITIVA 8
ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO – CASI D’URGENZA 9
ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 9
ART. 14 - MODIFICAZIONI DELL’ASSETTO SOCIETARIO 9
TITOLO IV – CONTROLLI – PENALITA’ 9
ART. 15 – CONTROLLI 9
ART. 16 – XXXXXX 00
XXXXXX X – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 17 - RECESSO 10
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10
ART. 19 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO 11
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI 11
ART. 21 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 11
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 12
ART. 23 - FORO COMPETENTE 12
ART. 24 - NORME DI RINVIO 12
TITOLO I – INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura in service di un sistema completo comprendente la strumenta- zione tecnica, i reagenti ed ogni altro materiale di consumo, nonché il servizio di assistenza e manutenzione atto a garantire la funzionalità dell’apparecchiatura, per analisi microbiologiche, occorrenti al Servizio di Medicina di Laboratorio (SMeL) dell’Azienda sito presso l’Istituto Geriatrico “X. Xxxxxxxx” di Xxxxxx - Xxx X. X'Xxxxxxx, 00.
Per fornitura in service deve intendersi la fornitura completa di un insieme di servizi “chiavi in mano”, installa- zione compresa, con la garanzia della sicurezza operativa nei riguardi dell’operatore e dell’ambiente di lavoro.
La fornitura è regolata dalle norme e condizioni contemplate dal presente Capitolato Speciale. L'aggiudicataria è tenuta al rispetto delle previsioni in materia di quinto d’obbligo.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO E UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
Il contratto ha la durata iniziale di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di aggiudicazione.
Qualora le verifiche periodiche sulla qualità del servizio reso diano esito positivo, l’Azienda si riserva la facoltà di procedere alla ripetizione del rapporto contrattuale – che il contraente si impegna ad accettare – alle medesi- me condizioni e prezzi di gara, fino a mesi 36 (trentasei) massimo.
Alla scadenza del contratto la ditta aggiudicataria – ove richiesto dall’Azienda – è tenuta alla prosecuzione del rapporto, alle medesime condizioni economiche ed operative, per un periodo fino a mesi 6 (sei) e comunque per il tempo necessario all’espletamento della nuova gara e all’affidamento a nuovo fornitore.
Qualora l’aggiudicatario non sia in grado di assicurare il servizio nei termini previsti dall’offerta, si procede scorrendo la graduatoria di gara con gli altri concorrenti utilmente collocati che forniscono il servizio alle condi- zioni economiche proposte in sede d’offerta, fatta salva la risoluzione, anche parziale, del contratto in danno dell’aggiudicatario e con eventuali oneri aggiuntivi posti a carico totale dello stesso.
ART. 3 – PREZZI, FATTURAZIONE, PAGAMENTI
Prezzi
I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione dovranno rimanere invariati per tutta la durata del contratto, fatte salve le previsioni seguenti, e sono comprensivi di del servizio di trasporto e consegna nonché di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa l'IVA che sarà addebitata in fattura a norma di legge.
Qualora subentri, nel corso della prestazione, l’attivazione di una Convenzione per l’acquisto centralizzato della fornitura affidata o vengano pubblicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.A.C. - o dalla Centrale regionale o da altra Centrale di committenza, prezzi di riferimento più favorevoli, rispetto a quelli al momento praticati, con differenze indicativamente superiori al 20%, l’Azienda affidante propone alla Ditta affidataria la rinegoziazione del contratto, al fine dell’adeguamento degli stessi, invariate le condizioni tecniche e la durata del medesimo.
Nel caso in cui la Ditta affidataria si rifiuti di adeguare i prezzi, l’Azienda affidante si riserva la facoltà di rece- dere dal contratto, senza alcun onere a proprio carico e ciò in deroga all’art. 1671 del codice civile, anche in analogia alle vigenti previsioni normative in materia di acquisti pubblici.
Fatturazione, pagamenti
I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati all’atto delle singole consegne.
Le fatture elettroniche – riferite ai singoli ordini - devono essere intestate all'Azienda di Servizi alla Persona “Golgi - Redaelli” - Via B. d’Alviano n. 78 - 00000 XXXXXX - Partita I.V.A. n. 04737420150 e recare il codice identificativo di gara (CIG 82287925F9) e il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica UF8JFG.
La liquidazione delle fatture avviene nel termine di 60 gg. data fattura fine mese, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta in sede di offerta.
Si rammenta che ai sensi delle vigenti normative in materia fiscale tributaria la Pubblica Amministrazione effet- tua il pagamento versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) diretta- mente all'Erario; pertanto le fatture devono riportare la dicitura-tipo "l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972”.
La Ditta affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in materia, anche in caso di subappalto.
ART. 4 – SPESE
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa o eccettuata, inerenti la procedura di gara nonchè conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, tranne quelle inderogabilmente per legge a carico della Committente (ad esempio IVA).
TITOLO II – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 5 – APPARECCHIATURA E MATERIALI
La fornitura deve comprendere:
1) un sistema analitico automatico per l’incubazione e l’identificazione basata su reazioni biochimiche di mi- crorganismi patogeni (batteri gram positivi, gram negativi fermentanti e non fermentanti e lieviti) e per la determinazione della sensibilità agli antibiotici di tutte le specie batteriche identificate e presenti nel data- base del software (determinazione della MIC non calcolata per interpolazione e del profilo di resistenza con identificazione dei principali meccanismi di resistenza), interpretazione e refertazione dei risultati per circa
6.000 campioni/anno, con capacità di carico di almeno 50 campioni;
2) un sistema analitico automatico per estrazione e amplificazione di acidi nucleici con PCR Real Time per l’identificazione di ceppi tossigenici di Clostridioides difficile (circa 1.000 campioni/anno), di Chlamydia trachomatis (circa 100 campioni/anno), di Neisseria gonorrhoeae (circa 100 campioni/anno), di microrgani- smi portatori dei geni responsabili delle principali carbapenemasi di classe A, B, D (circa 200 campio- ni/anno), con capacità di carico di almeno 20 campioni;
3) un sistema automatizzato per l’esecuzione delle emocolture con le seguenti caratteristiche: metodo di rile- vazione non invasivo colorimetrico o a fluorescenza basato sulla rilevazione di CO2 prodotta, disponibilità di flaconi in plastica, flaconi con sistema specifico per la neutralizzazione degli antibiotici eventualmente presenti nel campione, identificazione dei flaconi mediante codice a barre, capacità di carico di almeno 60 posizioni, possibilità di inserimento di eventuali flaconi anonimi nello strumento, monitoraggio dei princi- pali indicatori di performance attraverso il software gestionale;
4) un sistema esperto integrato che dia la possibilità di effettuare indagini epidemiologiche secondo le diverse chiavi individuate dall’utente; specie isolata, sensibilità/resistenza agli antibiotici, reparti di provenienza del paziente, periodo di tempo determinati, informazioni utili ai fini della vigilanza sulle infezioni ospeda- liere. Il sistema esperto, le determinazioni della sensibilità agli antibiotici, le interpretazioni devono essere in accordo con le regole EUCAST. Il sistema deve essere aggiornato in tempo reale in caso di variazione delle regole;
5) quantità di pannelli, strip per e-test, dischi per Agar diffusione, terreni per coltura solidi e liquidi pronti all’uso con le caratteristiche essenziali, flaconi per emocoltura in aerobiosi e in anaerobiosi (1.500 per ti- po).
Tutta la strumentazione deve essere nuova e di ultima generazione nonché conforme alle norme nazionali e UE vigenti in materia.
L’archivio deve essere, in caso di necessità, scaricabile su idoneo supporto informatico. Il sistema deve essere interfacciato con quello LIS (Sistema informatico di gestione del Laboratorio) “MODULAB” in uso attualmen- te.
Gli strumenti devono essere collegati informaticamente tra loro e con il sistema esperto.
Deve essere possibile la refertazione diretta dal sistema con personalizzazione del report di stampa.
Deve essere garantita la disponibilità all’aggiornamento del programma e della strumentazione in caso di novità gestionali e strumentali.
La fornitura deve comprendere l’assistenza tecnica al prodotto e l’addestramento del personale tecnico e laurea- to all’utilizzo ottimale del prodotto.
La presentazione dell’offerta, da parte delle imprese concorrenti, equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutta la normativa vigente in materia e di sua incondizionata accettazione.
Qualora, nel periodo di vigenza contrattuale, vengano emanate nuove norme attinenti la materia trattata dal pre- sente capitolato, l’appaltatore è tenuto ad osservarle senza pretendere alcun compenso aggiuntivo dalla Stazione Appaltante.
Sono a carico della ditta fornitrice, intendendosi remunerati con il corrispettivo di aggiudicazione, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alle prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a spese di imballaggio e di trasporto.
ART. 6 – QUANTITÀ
La fornitura deve comprendere le tipologie e le relative quantità stimate in appresso indicate:
Pannelli per identificazione e antibio- gramma (per lo strumento indicato al punto 1 – art. 5) | Quantitativo stimato per anni uno | Quantitativo stimato per anni sei + 6 mesi prosecuzione |
Xxxxxxxx combinati per identificazione e antibiogramma | 6.000 | 39.000 |
oppure in alternativa
Pannelli per antibiogramma | 6.000 | 39.000 |
Pannelli per identificazione | 6.000 | 39.000 |
La fornitura deve comprendere, oltre ai pannelli, tutti gli accessori e i materiali di consumo necessari alle identi- ficazioni e agli antibiogrammi sullo strumento 1 nelle quantità indicate.
Strip per E-Test | Quantitativo (numero strip) stimato per anni uno | Quantitativo (numero strip) stimato per anni sei + 6 mesi prosecuzione |
Penicillina low | 30 | 195 |
Penicillina high | 30 | 195 |
Vancomicina | 90 | 585 |
Metronidazolo | 30 | 195 |
Cloramfenicolo | 30 | 195 |
Oxacillina | 30 | 195 |
Clindamicina | 30 | 195 |
Teicoplanina | 90 | 585 |
Vanco/Teico | 90 | 585 |
Meropenem | 90 | 585 |
Ertapenem | 90 | 585 |
Imipenem | 90 | 585 |
Cefoxitina | 30 | 195 |
Imipenem/Imipenem+EDTA | 90 | 585 |
Cefotaxime/Cefotaxime + Cloxacillina | 90 | 585 |
Amfotericina B | 30 | 195 |
Caspofungina | 30 | 195 |
Fluconazolo | 30 | 195 |
Amoxicillina(Clavulanato | 30 | 195 |
Ceftriaxone | 30 | 195 |
Ciprofloxacina | 30 | 195 |
Daptomicina | 30 | 195 |
Eritromicina | 30 | 195 |
Gentamicina | 30 | 195 |
Linezolid | 30 | 195 |
Piperacillina/Tazobactam | 30 | 195 |
Trimetoprim/Sulfametossazolo | 30 | 195 |
Cefotaxime | 30 | 195 |
Cefuroxime | 30 | 195 |
Tetraciclina | 30 | 195 |
Spectinomicina | 30 | 195 |
Rifampicina | 30 | 195 |
Tigeciclina | 30 | 195 |
Tobramicina | 30 | 195 |
Dischi per agar diffusione (Xxxxx Xxxxx) | Quantitativo (numero dischi) stimato per anni uno | Quantitativo (numero dischi) stimato per anni sei + 6 mesi prosecuzione |
Meropenem | 500 | 3.250 |
Ampicillina | 500 | 3.250 |
Norfloxacina | 500 | 3.250 |
Amikacina | 500 | 3.250 |
Imipenem | 500 | 3.250 |
Vancomicina | 500 | 3.250 |
Teicoplanina | 500 | 3.250 |
Aztreonam | 500 | 3.250 |
Ceftazidime | 500 | 3.250 |
Oxacillina | 500 | 3.250 |
Terreni pronti per l’uso | Quantitativo (numero piastre) stimato per anni uno | Quantitativo (numero piastre) stimato per anni sei + 6 mesi prosecuzione |
Trypticase soy agar +sangue di montone | 4.000 | 26.000 |
Terreni cromogeni per isolamento, identi- ficazione presuntiva, differenziazione dei patogeni del tratto urinario | 8.000 | 52.000 |
Columbia CNA | 800 | 5.000 |
Mac Xxxxxx | 800 | 5.000 |
Xxxxxxx (mannitol salt agar) | 800 | 5.000 |
Sabouraud | 500 | 3.250 |
Selettivo cromogeno per Candida | 500 | 3.250 |
Xxxxxxxxx | 1.000 | 6.500 |
Xxxxxxxxx kanavanco | 300 | 1.950 |
Cioccolato | 800 | 5.200 |
SS (Salmonella – Shigella) | 600 | 3.900 |
Campylobacter | 600 | 3.900 |
RPMI | 300 | 1.950 |
Haemophilus Test Medium | 300 | 1.950 |
V Agar (Gardnerella vaginalis) | 300 | 1.950 |
Xxxxxx Xxxxx (selettivo per neisserie) | 300 | 1.950 |
Brodo selenite | 500 test | 3.250 test |
Emocoltura | Quantitativo (numero flaconi) stimato per anni uno | Quantitativo (numero flaconi) stimato per anni sei + 6 mesi prosecuzione |
Flaconi aerobi | 1.500 | 9.750 |
Flaconi anaerobi | 1.500 | 9.750 |
La fornitura deve comprendere anche i ceppi di riferimento (ATCC) per i controlli di qualità interni mensili sulle identificazioni e gli antibiogrammi, almeno per le seguenti specie di microorganismi: Staphylococcus au- reus, Streptococcus pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis; i ceppi di riferimento di Campylobacter jejuni e di Hamophilus influenzae per i controlli mensili di fertilità dei terreni.
I quantitativi non sono impegnativi per l’Azienda, in quanto legati all’andamento delle degenze e delle presta- zioni da effettuare, pertanto, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, alle stesse condizioni economiche, quelle maggiori o minori quantità che dovessero occorrere per tutta la durata del contratto.
Tutti i prodotti offerti devono essere conformi alle leggi vigenti in materia e quindi idonei all’uso al quale sono destinati ed all’utilizzo con l’apparecchiatura in service.
L’aggiudicatario deve consegnare:
- le schede tecniche in lingua italiana delle apparecchiature e materiali offerti;
- le schede di sicurezza per tutti i prodotti considerati pericolosi o, in alternativa, le dichiarazioni di non peri- colosità.
ART. 7 – COLLAUDO
Le apparecchiature devono essere installate e collaudate a cura e spese della ditta aggiudicataria nei luoghi di utilizzo, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Il collaudo dell'apparecchiatura e la verifica della corrispondenza alla normativa CEI di riferimento devono es- sere effettuate in presenza di un tecnico dell'Azienda e, delle suddette operazioni, deve essere redatto specifico verbale.
ART. 8 – MANUTENZIONE
E’ a carico della ditta aggiudicataria la manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione durante tutto il periodo contrattuale del service, nonché una adeguata copertura assicurativa R.C..
La ditta deve garantire l’intervento di ripristino della piena funzionalità delle apparecchiature entro le 8 ore la- vorative successive alla segnalazione del guasto. Si precisa, a tal proposito, che la giornata di sabato è conside- rata lavorativa.
La ditta deve inoltre garantire la sostituzione dello strumento in caso di blocco superiore alle 48 ore.
Qualora la ditta aggiudicataria non effettui o ritardi l'intervento di ripristino della piena funzionalità delle attrez- zature, l’Azienda, senza darne preventiva comunicazione, si riserva la facoltà di far effettuare le analisi in servi- ce presso un altro laboratorio di fiducia.
Al fornitore è addebitata la maggiore spesa per il service, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno intervenuto.
Deve inoltre essere garantito adeguato supporto tecnico in caso di problemi nell’utilizzo della strumentazione, qualora si dovesse presentare un problema di tipo metodologico ed applicativo.
Sono, infine, a carico dell'aggiudicataria eventuali lavori che si rendano necessari per rendere compatibile e sostenibile la strumentazione con gli impianti tecnici aziendali.
ART. 9 – CONSEGNA PRODOTTI
Gli ordinativi dei reagenti e dei consumabili vengono trasmessi alla ditta aggiudicataria dall’Istituto Geriatrico “X. Xxxxxxxx” di Milano, con indicazione del tipo e quantità di prodotti da consegnare.
La ditta deve provvedere alle consegne dei reagenti e dei consumabili in modo frazionato. Le merci, unitamente alla bolla di accompagnamento, devono essere scaricate direttamente nel magazzino del laboratorio a cura del fornitore, per merce resa franca da ogni spesa (imballo e trasporto compresi) dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì.
La ditta deve comunicare i periodi di chiusura al fine di una migliore programmazione degli ordini.
Qualora la ditta aggiudicataria non effettui o ritardi la somministrazione dei prodotti da fornire per un periodo superiore ai 5 giorni lavorativi, l’Azienda, senza darne preventiva comunicazione, si riserva la facoltà di far eseguire le analisi in service presso laboratorio di fiducia.
Al fornitore, oltre all’addebito della maggiore spesa per i prodotti acquistati direttamente o per le analisi effet- tuate all’esterno, vengono applicate le penali previste all’art. 16, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno intervenuto.
In caso di ripetute inadempienze, o in caso di indisponibilità della ditta a fornire uno dei prodotti offerti per un periodo superiore a 2 (due) settimane, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi del successivo art. 18.
La mancata consegna del medesimo prodotto ripetuta per tre volte legittima l’Azienda a risolvere il contratto limitatamente alla fornitura del prodotto rimasta inevasa, con conseguente esecuzione in danno e relativi oneri aggiuntivi posti interamente a carico della ditta fornitrice. Resta comunque salvo il disposto del successivo art. 18 per quanto concerne l’ipotesi di risoluzione totale.
Eventuali contestazioni sulla tipologia e quantità delle merci, sull’integrità delle confezioni, e sulla validità della sterilizzazione (ove inferiore a 6 mesi dalla scadenza), non rilevabili al momento della consegna, vengono co- municate alla ditta fornitrice entro 8 giorni dall’arrivo della merce, mediante PEC, raccomandata R/R o fax.
In questa ipotesi la ditta fornitrice ha il diritto di verificare in contraddittorio con l’Azienda le condizioni dei prodotti in contestazione e, nel caso in cui la verifica confermi la contestazione, l’Azienda ha il diritto di ottene- re la sostituzione della merce entro il termine massimo di 7 giorni.
Le merci consegnate che non risultano in possesso dei requisiti richiesti possono essere rifiutate non solo all’atto della consegna, ma anche successivamente alla stessa, e ciò nei casi in cui le merci dovessero palesare qualche difetto non rilevato o non rilevabile all’atto della consegna.
Il fornitore è tenuto a ritirarle a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni causati dall’Azienda, con il preciso obbligo di restituire, nel tempo congruo che è indicato dal dirigente dello Servizio di Medicina di Labo- ratorio, il genere corrispondente, nella qualità e nella quantità richiesta.
L’Azienda si riserva la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di sottoporre le merci oggetto della fornitura all’esame di Laboratorio Analisi di fiducia.
Le spese di analisi sono a carico della parte soccombente.
Nel caso di rifiuto del fornitore a procedere alla sostituzione del materiale respinto al momento della consegna o che risulti difettoso durante l’utilizzo o l’impiego l’Azienda può provvedere direttamente all’acquisto a libero mercato, di eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta fornitrice, oltre la rifusione di ogni eventuale altra spesa o danno. Allorché le forniture siano state respinte tre volte, anche non consecutive, nell’arco di un anno, l’Azienda ha il diritto di procedere alla risoluzione del
contratto con ogni addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti all’assegnazione della fornitura ad altra ditta.
Quando la merce fornita, anche se accettata per esigenze urgenti, risulti non rispondente ai requisiti prescritti, l'Azienda ne da comunicazione al fornitore ed effettua, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valo- re che sarà riconosciuto doversi attribuire alla merce stessa.
ART. 10 – RESPONSABILE DELLA FORNITURA
Deve essere garantita la nomina di un Responsabile della fornitura allo scopo di gestire i rapporti fra l’appaltatore e la stazione appaltante. In caso di assenza o di indisponibilità del Responsabile per ferie, malattia o altri motivi, lo stesso deve essere sostituito tempestivamente con personale di pari professionalità. Il Respon- sabile, o suo sostituto, durante le ore di servizio deve pertanto essere sempre reperibile telefonicamente e a di- sposizione dell’Azienda. Per l’attività del Responsabile l’aggiudicatario non può addebitare all’Azienda alcun costo aggiuntivo, in quanto tale funzione deve intendersi compresa nei costi di gestione dell’appalto.
Si precisa che le comunicazioni e le contestazioni relative alle eventuali inadempienze verificatesi, segnalate dall’Azienda al Responsabile, hanno lo stesso valore di quelle fatte direttamente alla ditta fornitrice.
TITOLO III – OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
ART. 11 - OBBLIGO DI CONSEGNA DELLA GARANZIA DEFINITIVA
Prima della stipula del contratto, la Ditta aggiudicataria deve trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, garanzia definitiva per il perfezionamento delle relative pro- cedure, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo offerto, ai sensi dell'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% per cento, la garanzia fi- deiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% per cento.
La mancata costituzione della cauzione é considerata come rinuncia all'esecuzione del servizio e determina la risoluzione del contratto, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.
La cauzione va costituita, a scelta dell'aggiudicatario, mediante una delle modalità seguenti:
• in assegni circolari a beneficio della Stazione Appaltante o attraverso bonifico bancario, con versamento sul conto corrente della Banca Popolare di Sondrio – cod. XXXX XX00X0000000000000000000X00. Xx xxxxxxx del versamento deve riportare l’indicazione “garanzia definitiva" – CIG: ……… A comprova dell’avvenuto pagamento, l'aggiudicatario deve allegare la ricevuta in originale del versamento;
• in titoli del debito pubblico, garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx dell’Azienda affidante, Banca Popolare di Sondrio – Agenzia 9023, Xxx Xxxxxxxxxx X’Xxxxxxx,00 - 00000 Xxxxxx;
• attraverso fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in xxx xxxxxxx- xx o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una so- cietà di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia – se costituita mediante fideiussione - deve prevedere espressamente:
a) espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ex art. 1944 del codice civile;
b) rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
c) operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d) intestazione corretta dell'obbligato singolo o cointestazione dei coobbligati in caso di raggruppamento;
e) dicitura completa del beneficiario ossia Azienda di Servizi alla Persona "Golgi-Redaelli";
f) firma dell'obbligato / dei coobbligati e del funzionario incaricato su ciascuna pagina, oltre ad un timbro di congiunzione fra le singole pagine.
La fideiussione assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve essere sottoscritta da un soggetto in pos- sesso dei poteri necessari per impegnare il garante (corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio atte- stante i poteri di firma del sottoscrittore).
Alla garanzia di cui sopra si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la garanzia provvisoria.
Si precisa che l’Azienda, qualora constati inadempimento agli obblighi assunti, ha la facoltà di:
• escutere la fideiussione, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, fatta salva ogni altra azione per gli ulteriori danni;
• ritenere, previa opportuna diffida e remissione in termini, come non avvenuto l'affidamento, riservandosi eventuali azioni a risarcimento dei danni subiti.
Il deposito cauzionale definitivo deve prevedere un periodo di validità di almeno 180 giorni oltre la scadenza del contratto.
La garanzia resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e viene svincolata per iscritto a seguito dell’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, dopo la liquidazione dell’ultimo conto e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.
La garanzia costituisce assicurazione dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Azienda affidante dovesse even- tualmente sostenere durante la gestione affidata per fatti imputabili alla Ditta affidataria e derivanti dall’inadempimento e cattiva esecuzione del servizio affidato.
Resta salvo il diritto dell’Azienda affidante di intraprendere ogni e qualsivoglia azione nel caso in cui la garan- zia risultasse incapiente.
La Ditta affidataria può essere obbligata a reintegrare la garanzia su cui l’Azienda affidante si sia eventualmente rivalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione viene incamerata in caso di risoluzione del contratto.
ART. 12 – STIPULA DEL CONTRATTO – CASI D’URGENZA
Il contratto viene stipulato in modi e tempi conformi alla normativa vigente. Dopo l'aggiudicazione e prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria è invitata a presentare, entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione della gara, quanto segue:
- la cauzione definitiva, da costituirsi nelle modalità previste dal precedente articolo;
- la polizza assicurativa, di cui all’art. 8.
Ove nel termine previsto la ditta, senza giustificato motivo, non abbia ottemperato a quanto richiesto e/o non si sia presentata alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, la Stazione appaltante, previa diffida e even- tuale remissione in termini, ha la facoltà di ritenere come non avvenuto l’affidamento, di incamerare la cauzione provvisoria e di procedere all’affidamento della gara al secondo classificato.
La Stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l’avvio delle prestazioni contrat- tuali mediante apposita comunicazione scritta, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costitu- zione della garanzia definitiva.
ART. 13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto è concesso solo se richiesto in sede di presentazione dell’offerta, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e relative deroghe di legge.
L’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa in ma- teria, anche in caso di subappalto.
E' comunque vietato cedere ad altri l'esecuzione del servizio oggetto del contratto, o di parte dello stesso, senza il preventivo consenso dell'Azienda.
Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto a nasconderle, autorizzano la Stazione Appaltante a risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 18 - lett. b), senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.
ART. 14 - MODIFICAZIONI DELL’ASSETTO SOCIETARIO
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale sopravvenuta modificazione degli assetti proprietari e della struttura di impresa (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione).
TITOLO IV – CONTROLLI – PENALITA’
ART. 15 – CONTROLLI
L’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione del servizio, secondo quan- to previsto dal presente Capitolato Speciale.
La Stazione Appaltante pone in essere tutte le attività di verifica e di controllo sugli adempimenti di carattere amministrativo, gestionale e prestazionale a carico dell’appaltatore derivanti dall’intero Capitolato speciale.
I controlli si riferiscono agli standard qualitativi e quantitativi sia stabiliti dal Capitolato che dichiarati dall’aggiudicatario in sede di presentazione dell’offerta per la partecipazione alla gara d’appalto.
Le attività di verifica verranno condotte - per quanto di rispettiva competenza e secondo le modalità in uso presso questa Stazione appaltante - dalla Direzione di Istituto/Direttore dell’esecuzione, per il tramite dei propri uffici, nonché dei responsabili di altre strutture coinvolte per competenza.
Ove i controlli evidenziassero inadempienze da parte dell’appaltatore a fronte dell’istruttoria posta in essere dai diversi livelli di verifica, si darà luogo alle previsioni di cui agli articoli successivi.
Gli esiti dei controlli di cui al presente articolo non esonerano la ditta da responsabilità per vizi che non siano emersi durante le operazioni relative ed accertati successivamente, sino al momento del consumo.
ART. 16 – PENALI
Fatto salvo quanto già eventualmente previsto nei singoli articoli di riferimento in ordine alle sanzioni legate alle diverse fattispecie di inadempimento, ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non com- promettere la regolarità del servizio, le stesse saranno contestate alla ditta inadempiente secondo le procedure in uso in Azienda, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni consecutivi per la presentazione delle con- trodeduzioni.
In caso di mancata presentazione di controdeduzioni da parte dell'appaltatore o di non accoglimento delle stesse la Stazione Appaltante si riserva di applicare (fatto salvo il maggior danno) secondo un principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, una decurtazione, a titolo di penale, qua- li:
• per mancata attivazione e messa a regime dell’appalto nei termini e con le modalità descritte nei precedenti articoli e concordate dopo l’aggiudicazione: una penale pari a € 100 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo oltre i termini stabiliti. Dopo il 20° giorno di ritardo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto;
• per la mancata consegna della merce: fino a € 500 al giorno;
• per il ritardo nella consegna della merce: fino a € 300 per singola contestazione;
• per mancata rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche tecniche prescritte dal presente Capitolato: fino a € 500 per singola contestazione;
• per ogni mancato rispetto delle ulteriori disposizioni contenute nel presente Capitolato: fino a € 500 per singola contestazione.
Gli eventuali ulteriori danni direttamente derivanti da detti inadempimenti saranno imputabili alla ditta appalta- trice.
Della penale applicata sarà data notizia all’impresa e la stessa sarà applicata, di norma, con decurtazione in sede di liquidazione delle fatture che saranno emesse in pagamento successivamente alla notifica.
La reiterazione delle inadempienze può costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo dedica- to.
TITOLO V – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 17 - RECESSO
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell’importo delle prestazioni ancora da eseguire (calcolato sulla dif- ferenza dell’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
L’esercizio del diritto di recesso da parte della Stazione appaltante é preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, o comunque sufficiente ad assicurare la continuità del servizio in favore della struttura destinataria.
Nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi causa, da parte dell’aggiudicatario, saranno addebitati allo stesso, oltre agli eventuali danni, i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dall’Azienda per l’affidamento del servizio ad altra ditta
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante può risolvere il contratto con l’operatore economico ai sensi dell’art. 108, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La Stazione appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 decreto legislativo n. 50/2016.
L'Azienda affidante può procedere, di diritto, ex art.1456 c.c., alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta affidataria, messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività;
b) vi sia stata cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione della fornitura, fuori dai casi previsti dalla legge e dal presente Capitolato Speciale;
c) in caso di gravi e ripetute negligenze ed inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità della fornitura, quali, a titolo di esempio non esaustivo delle tipologie: l’interruzione della fornitu- ra, le reiterate inosservanze dei termini di consegna, inosservanza delle norme di legge e/o di regolamento che ne disciplinano l’esecuzione, ecc.;
d) ulteriori inadempienze della Ditta affidataria dopo la comminazione di n. 3 penalità per lo stesso tipo di in- frazione;
e) si riscontri la non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Capitolato, e/o nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali, e/o si ri- scontri la mancata corrispondenza al vero di quanto dichiarato e offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara;
f) vi sia stata cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di seque- stro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
g) vi sia stata frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
h) l’Appaltatore perda i requisiti minimi di carattere generale e speciale relativi alla procedura ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività og- getto della stessa;
i) quando a carico di alcuno degli amministratori della Ditta sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relati- ve misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
j) nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e previdenza, prevenzione infortuni, tutela della salute e sicurezza, norme igienico-sanitarie;
k) nel caso di mancato rispetto da parte dell’aggiudicatario delle disposizioni di cui alla vigente normativa an- timafia in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, nel caso in cui le transazioni relative al presente affi- damento vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o di altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
l) in ogni altro caso espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale o dalla vigente normativa in mate- ria.
L'esercizio della facoltà di avvalersi della risoluzione deve essere formalmente comunicato alla Ditta appaltatri- ce. Nulla é dovuto alla ditta nel caso di risoluzione del contratto, fatti salvi i corrispettivi economici relativi alle prestazioni ricevute, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni tutti derivati alla Stazione appaltante.
ART. 19 - CESSAZIONE DEL CONTRATTO
In tutti i casi in cui, per effetto di provvedimenti giurisdizionali resi in qualsiasi grado di giudizio, il contratto sia dichiarato nullo, caducato o debbano cessarne in qualsiasi modo gli effetti giuridici, la Ditta aggiudicataria ha diritto esclusivamente alla remunerazione delle prestazioni effettivamente rese a favore della Stazione appaltan- te, senza poter reclamare, a qualsiasi titolo, indennizzi o risarcimenti di ogni sorta, che devono pertanto inten- dersi rinunciati.
ART. 20 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI
Eventuali eccezioni non possono essere proposte dalla ditta aggiudicataria al fine di evitare o ritardare le presta- zioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 21 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.
La Ditta affidataria si impegna al rispetto dei principi e delle previsioni di cui al “Modello di Organizzazione e Controllo”, e dei connessi documenti, adottato dall’Azienda affidante, come pubblicato sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, che qui dà atto di conoscere e accettare.
L’eventuale mancata conoscenza degli stessi non può, in alcun caso, essere invocata a giustificazione della viola- zione delle relative previsioni.
La Ditta affidataria, altresì, prende atto che il mancato rispetto di dette previsioni costituisce motivo di sanzione - previa acquisizione delle dichiarazioni dell’interessato a giustificazione della violazione addebitatagli – come segue:
• diffida al puntuale rispetto del Modello nel suo complesso;
• applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nel 20% del corrispettivo pattuito;
• risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con l’Azienda affidante.
Le sanzioni sono determinate tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza delle stesse relati- vamente alle violazioni contestate, anche sulla base dei fattori elencati nell’apposita sezione del citato Modello. Per quanto attiene l’accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la successiva irrogazione delle san- zioni, trovano applicazione le vigenti disposizioni interne e le previsioni contrattuali, ove appositamente indicate. In ogni caso, l’irrogazione di una delle sanzioni suddette, non preclude all’Azienda affidante il diritto di agire, anche in sede giudiziaria, nei confronti dei soggetti responsabili per il risarcimento di eventuali danni patiti, an- che a causa - o in conseguenza - delle violazioni del Modello.
Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi negoziali instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino alla completa esecuzione del contratto.
ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali del contraente vengono raccolti e trattati – ai sensi delle vigenti normative in materia, come re- cepite dall’A.S.P. “Golgi Redaelli” e sulla base del consenso espresso dall’interessato – per le esigenze relative ai rapporti intrattenuti con l’azienda (instaurazione e gestione di rapporti commerciali e contrattuali).
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
ART. 24 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non ricompreso nel presente Capitolato Speciale si fa riferimento alle vigenti disposizioni legi- slative e regolamentari in materia.
APPROVAZIONE SPECIFICA DI PARTICOLARI CLAUSOLE
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 Cod. Civ., l’Appaltatore specificatamente approva le clauso- le di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.