CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
R.D.P. EX ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, A CUI AFFIDARE LA CONCESSIONE DI UN VANO DELL’INGRESSO DEL PALAZZO COMUNALE DI LARGO IV NOVEMBRE ALL’UOPO INDIVIDUATO E PREDISPOSTO PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI N.1 CABINA FOTOAUTOMATICA PER IL RILASCIO DI FOTOTESSERE – CIG Z0832E8A5E
Il Comune di Monza intende assegnare in concessione un'area all’interno del Palazzo Comunale di Piazza Trento e Trieste, ubicata nei pressi dell’ingresso del personale dipendente di Largo IV Novembre, per collocare una cabina foto tessera automatica aventi le seguenti dimensioni indicative: altezza circa cm. 225,00, lunghezza cm 150-160, larghezza cm. 80, di peso massimo kg 350 ad uso pubblico ed a servizio della cittadinanza.
L’installazione è finalizzata principalmente alla fornitura del servizio di produzione di fototessere anche in formato digitale per il rilascio di carta di identità elettronica. Di seguito sono riportate le condizioni della concessione d’uso.
ART. 1 - ENTE CONCEDENTE
I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0167108/2021 del 16/09/2021
Class.: 11.2 «ANAGRAFE E CERTIFICAZIONI»
Firmatario: XXXXX XXXXXXX XXXXX
Comune di Monza - Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza - Codice Fiscale 02030880153 - Partita IVA 00728830969.
ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO
Costituisce oggetto del presente capitolato la concessione d’uso dello spazio comunale, meglio delimitato e identificato dalla planimetria allegata (ALLEGATO 1) al presente Capitolato Speciale di Appalto (di seguito per brevità, anche C.S.A.), ubicato presso l’ingresso del Palazzo Comunale
– nei pressi dell’ingresso del personale dipendente di Largo IV Novembre, per la posa e l’installazione di:
COMUNE DI MONZA
- n. 1 cabina foto automatica (di seguito denominata anche “cabina” o “cabina per fototessere) per il rilascio di foto in formato tessera, anche in modalità digitale come descritto all’art. 4;
- n. 1 cambiamoneta.
Si precisa che l’accesso allo spazio è limitato nei giorni ed ore di apertura dell’accesso di Largo IV Novembre del Palazzo Comunale.
Il rapporto costituito è strettamente personale con il concessionario ed è esclusa ogni forma di sostituzione, cessione, subentro del rapporto.
Si evidenzia che il concessionario dovrà provvedere, a proprie cura e spese, all’acquisto di quanto necessario per lo svolgimento della propria attività, senza nulla a pretendere dall’Amministrazione Comunale.
I locali sono di proprietà dell’Amministrazione Comunale e in nessun caso potranno costituirsi in favore del concessionario diritti reali sullo spazio dato in concessione. Il concessionario dovrà rispettare tutte le condizioni previste nel presente Capitolato, nei documenti dallo stesso richiamati, nonché tutte le disposizioni di legge vigenti alle quali si rinvia per quanto non previsto nel presente capitolato.
ART.3 - VALORE E DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha durata triennale con decorrenza dalla data di stipula del contratto.
Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della ditta. La base d’asta, al netto dell’IVA, ammonta a euro 6.000,00= (seimila/00) oltre IVA di legge riferito alla sola concessione dello spazio per la durata di anni 3 (tre).
Sono comunque dovute dal concessionario al concedente le spese in misura forfettaria per il consumo dell’energia elettrica per il funzionamento delle apparecchiature quantificate in € 300,00 all’anno.
Il valore della concessione è determinato moltiplicando il canone annuo offerto dall’aggiudicatario per gli anni durata della concessione.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto in pendenza di stipula del contratto per gli effetti di cui all’art. 32, commi 12 e 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. In tale caso la durata della concessione si intenderà decorrente dalla data di avvio anticipata.
E’ esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito della convenzione.
Nelle more del passaggio ad una nuova gestione, il concessionario, a richiesta dell’Amministrazione Comunale è obbligato alla prosecuzione del contratto per un termine non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali vigenti prima della scadenza della concessione.
ART. 4 CARATTERISTICHE, INSTALLAZIONE DELL’APPARECCHIO.
La cabina foto tessera automatica dovrà avere le seguenti dimensioni indicative: altezza circa cm. 225,00, lunghezza cm 150-160, larghezza cm. 80, di peso massimo kg 350 e dovrà essere in possesso dei requisiti di sicurezza ed antinfortunio previsti dalle norme vigenti ed inoltre conformi per un utilizzo pubblico. A tale scopo, il concessionario dovrà produrre il certificato di conformità della cabina di cui all’art. 9.
Le apparecchiature dovranno essere installate nell’apposito spazio concesso, entro 20 giorni lavorativi dalla stipula della convenzione, dalla data di aggiudicazione, se l’Amministrazione Comunale si avvalesse dell’esecuzione anticipata.
Il concessionario dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale apposita comunicazione di avvenuta installazione delle apparecchiature, in cui dovranno risultare il modello delle macchine e la data di installazione.
Oltre alle tradizionali foto su carta viene richiesto al concessionario che l’apparecchiatura possa realizzare anche fotografie in formato tessera digitali (validate secondo i parametri ICAO stabiliti dal Ministero dell’Interno) che possano essere acquisite elettronicamente dai dipendenti dello sportello dell’ufficio anagrafe.
Le foto con tali caratteristiche dovranno essere importate direttamente sui dispositivi per il tramite di un codice a barre, Qr code, o codice alfanumerico o con altri dispositivi di identificazione univoca, il cui abbinamento verrà eseguito dall’addetto allo sportello.
E’ a carico del Comune la predisposizione della rete elettrica di alimentazione e della rete dati e della connessione internet se necessarie.
Il concessionario è obbligato a provvedere altresì alle spese di recupero, di trasporto, di manutenzione, di pulizia, di verifica, di riparazione ed ogni altra spesa relativa all'uso ed al funzionamento degli apparecchi, nonché la fornitura del materiale di consumo e ogni prodotto o accessorio necessario per il funzionamento dell'apparecchiatura.
Il concessionario è altresì obbligato, al termine del periodo di concessione, alla rimozione della cabina foto tessera automatica, entro 20 giorni dalla cessazione della concessione, qualunque ne sia la causa, nonché alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi senza alcun onere per il Comune di Monza. Resta inteso che detto obbligo sussiste anche in caso di revoca o recesso del contratto di concessione.
Art. 5 - CORRISPETTIVO E ADEGUAMENTO. TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Il canone dovuto a titolo di locazione dello spazio destinato alla collocazione delle apparecchiature è soggetto ad adeguamento annuale secondo l’indice FOI di riferimento.
Il concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale il corrispettivo annuo determinato, per il primo anno nella misura dell’offerta presentata in sede di gara, su base annua, oltre IVA, in un'unica rata anticipata, a cui aggiungere le spese forfettarie.
Per gli anni a seguire, l’importo dovuto per il canone verrà comunicato, dopo l’adeguamento secondo le previsioni del paragrafo precedente, a mezzo PEC dal Responsabile del Servizio Servizi Demografici, Sportello al Cittadino. In aggiunta a tale importo, dovranno essere corrisposte al concedente, le spese forfettarie.
Il concessionario per tutte le transazioni finanziarie relative alla concessione dovranno avvenire esclusivamente a mezzo bonifico, mediante l’utilizzo di un conto corrente dedicato.
Tale conto corrente dovrà essere accesso presso un istituto di credito entro la data di stipula del contratto.
Art. 6 - PAGAMENTI
I pagamenti al Comune di Monza di cui al precedente articolo, con cadenza annuale, dovranno essere effettuati, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento di appositi ordinativi di pagamento. Gli eventuali ritardi nel pagamento delle somme dovute dal concessionario, escluso per i ritardi imputabili all’Amministrazione Comunale, comporteranno il pagamento degli interessi moratori di legge sulle somme non versate che potranno essere riscosse utilizzando le vigenti procedure esecutive. L’aggiudicatario con la stipula del contratto di concessione dovrà obbligarsi all’adempimento delle prescrizioni contenute dall’art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).
ART. 7 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
La concessione è data ad esclusiva installazione delle suddette apparecchiature; nessun diverso uso potrà essere fatto dello spazio concesso senza la previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il concessionario si impegna a mantenere in perfetta funzionalità ed efficienza la cabina per tutta la durata della concessione senza oneri a carico del concedente, provvedendo all’intervento entro 24 ore dalla segnalazione del guasto.
A tale fine dovrà essere garantita la dovuta manutenzione alla macchina installata e la rimessa in pristino in caso di guasto/malfunzionamento, tenendo esonerato il concedente dalle spese di manutenzione e riparazione.
Il concessionario è obbligato altresì a farsi carico delle spese di recupero, trasporto, spostamento (anche se temporaneo) e di quelle derivanti dall'uso e dal funzionamento della cabina nonché a garantire la fornitura del materiale di consumo e ogni prodotto accessorio per il funzionamento della stessa.
La manutenzione, la gestione dei guasti ed il prelevamento del denaro è a totale ed esclusivo onere del concessionario, nessuna collaborazione o assistenza dovrà essere incombenza del personale comunale.
Così come sono interamente a carico del concessionario le spese di pulizia ordinaria del macchinario e di sanificazione periodica che si rendessero eventualmente necessarie in ossequio alla normativa anticovid.
Comunicare per iscritto, entro la data di stipula del contratto, il nominativo e numeri di reperibilità del referente Tecnico addetto alle operazioni di manutenzione, pulizia e scaricamento dei soldi delle cabine foto automatiche.
Nell'espletare le attività correlate al funzionamento della cabina il concessionario dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. di riferimento, in particolare dovrà applicare nei confronti dei dipendenti e dei soci le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne integralmente le norme e le procedure previste dalla legge, per tutta la durata della concessione.
Il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti dei propri dipendenti, nonché ad osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni. A tal proposito deve, in relazione all’installazione e alla manutenzione in esercizio della cabina, produrre idoneo D.U.V.R.I. nella documentazione di gara.
Il concessionario deve, pena la risoluzione del contratto, prendere visione e rispettare il Codice Etico del Comune di Monza, nonché a far rispettare gli obblighi e le prescrizioni, laddove applicabili, a dipendenti e collaboratori contenute nel vigente codice di comportamento del
Comune (la versione del codice vigente è pubblicata sul sito internet comunale xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/Xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente/Personale/Codicedisciplinare-personale/).
ART. 8 RESPONSABILITA’
Il concessionario esonera sin d'ora l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per inconvenienti o danni a persone o cose, derivanti dall'allacciamento alle linee elettriche dell'apparecchiatura foto automatica. Inoltre esonera il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità circa l'installazione, l'uso ed il funzionamento della cabina foto automatica e circa la custodia e sorveglianza oltre che da eventuali danni di qualsiasi natura compresi quelli vandalici.
Art. 9 COPERTURA ASSICURATIVA
Il concessionario è tenuto a produrre all'Amministrazione Comunale, prima della stipula del contratto, relativa polizza R.C. avente durata pari a quella della concessione stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività concessoria e per ogni danno anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Parimenti le quietanze di rinnovo dovranno essere consegnate all'Amministrazione Comunale alle successive scadenze anniversarie. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale e preventivamente accettate dalla stessa.
L'importo del massimale unico non potrà essere inferiore ad € 3.000.000,00 per anno e per sinistro, senza alcun sotto limite per danni a persone, animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.
In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, il concessionario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche di cui sopra.
La mancata produzione della polizza assicurativa entro la data di stipula della concessione comporterà la decadenza dall’aggiudicazione.
ART. 10 DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ
La Ditta aggiudicataria provvederà a rilasciare all’Amministrazione Comunale la dichiarazione di conformità delle apparecchiature installate, di ignifugicità del tessuto (ove presente), nonché la dichiarazione di conformità del montaggio e/o della posa in opera degli stessi, nonché del fissaggio a muro (ove previsto).
Le apparecchiature installate dovranno essere dotate di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antifortunistica e di sicurezza in vigore.
Qualora le apparecchiature e gli eventuali arredi non risultassero conformi alle normative
vigenti, o non venissero rilasciate le dichiarazioni sopra citate, o in mancanza di quanto sopra indicato, l’Amministrazione Comunale si riserva di rifiutare il materiale fornito.
ART. 11 PENALI
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante la durata della concessione, il regolare ed esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Le inadempienze riscontrate nel corso dell’esecuzione contrattuale verranno contestate esclusivamente in forma scritta a mezzo PEC.
Di seguito sono riportate le violazioni che, una volta accertate dalla stazione appaltante, comporteranno le relative penali:
VIOLAZIONE ALLE CONDIZIONI DEL C.S.A. ACCERTATE | PENALE |
1. omessa o ritardata installazione/rimozione/spostamento di apparecchiature; | € 50,00/giorno |
2. mancata reperibilità del referente entro le 24 ore/ la giornata per la segnalazione del malfunzionamento cabina; | € 50,00/giorno |
3. mancata pulizia, sanificazione e manutenzione ordinaria delle apparecchiature; | € 30,00/evento |
4. mancato intervento oltre le 24 ore dalla segnalazione di malfunzionamento per rispristino; | € 50,00/giorno |
5. mancato intervento entro 1 settimana dalla segnalazione del malfunzionamento. | € 100,00/giorno |
Le penali saranno applicate previa contestazione scritta della violazione al gestore ed in assenza di giustificazioni alle contestazioni ritenute idonee dal Comune nel termine assegnato che non potrà essere superiore a cinque giorni.
Qualora l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dalla ditta, ne darà tempestivamente riscontro alla stessa, non applicando in tal caso la relativa penale.
L’applicazione delle penali avverrà da questa Amministrazione mediante richiesta di versamento della somma addebitata a titolo di penale a mezzo PEC ed il relativo pagamento dovrà avvenire entro un termine non superiore a 15 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della citata richiesta da parte della Stazione Appaltante.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere il risarcimento del danno se ritenuto maggiore dell’importo della penale pagata dal contraente.
ART. 12 GARANZIA
Il concessionario aggiudicatario, a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti in sede di assegnazione, dovrà versare prima della stipula della concessione un deposito cauzionale in ragione del 10% dell'importo complessivo della concessione. Tale importo sarà restituito all’atto della regolare riconsegna dell’immobile previa verifica, da parte del Servizio competente all’amministrazione del patrimonio dell’assenza di danni al bene concesso.
La cauzione di cui sopra è prestata indifferentemente nelle seguenti forme:
a) mediante deposito presso la Tesoreria del Comune Banca Popolare di Milano - P.zza Trento e Trieste, in valuta legale o con assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere medesimo), o con libretti di deposito al portatore non vincolati, rilasciati da Istituti che abbiano uno sportello in provincia di Monza, o con Titoli di Stato (o garantiti dallo Stato), fatta avvertenza che i titoli di Stato saranno conteggiati al Valore di Borsa relativo al giorno di costituzione del deposito;
b) mediante polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e
successive modificazioni e/o integrazioni e del D.lgs. n. 175/1995, avente validità almeno sino alla scadenza della concessione dalla quale risulti, a pena esclusione:
– che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; superato infruttuosamente tale termine, dovranno essere corrisposti gli interessi pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Euro sistema, fissato periodicamente dal Consiglio Direttivo della BCE (già “TUR”), tempo per tempo vigente, maggiorato di 2 (due) punti.
- l’esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.;
- l’esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.;
- l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi.
c) Fideiussione bancaria, rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni e/o integrazioni o dagli intermediari di cui agli articoli 106 e 107 del D.lgs. n. 385/1993 a ciò autorizzati, contenente, a pena d’esclusione, le clausole di cui alla lettera b).
In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. La cauzione in contanti non sarà produttiva di interessi a favore dell’Impresa. Nella fattispecie di cui alla precedente lettera a) dovrà essere prodotta la ricevuta dell’avvenuto versamento presso il tesoriere.
Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale definitivo, devono essere redatte incarta bollata, ovvero su moduli sui quali sarà apposta la relativa marca da bollo e corredate, pena decadenza, di autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia.
Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito/Intermediario o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia.
In caso di irregolarità delle dichiarazioni sopra indicate, l'Ente inviterà la ditta interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta non abbia provveduto entro il detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà ad escluderla dall'assegnazione. In tal caso alla ditta saranno addebitate le spese sostenute dall’Ente per l’affidamento della concessione a terzi.
12.1 ALTRE PRESCRIZIONI
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, e di quanto previsto dall’art. 103, comma 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016.
La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
L’eventuale reintegrazione della garanzia deve avvenire entro il termine che verrà indicato dalla S.A.
La garanzia definitiva verrà restituita previa redazione del certificato di regolare esecuzione della fornitura e dell’adozione di apposito provvedimento dirigenziale di svincolo, al termine della concessione.
Il certificato di regolare esecuzione della fornitura è soggetto all’applicazione, da parte dell’appaltatore, di una marca da bollo del valore corrente.
ART. 13 - COMUNICAZIONI
Le segnalazioni per interventi urgenti circa malfunzionamento, pulizia/sanificazione o manutenzione cabine per rilascio fototessere verranno effettuate al referente Tecnico preliminarmente mediante il numero telefonico di reperibilità del medesimo.
Tutte le comunicazioni tra le parti avverranno esclusivamente a mezzo PEC.
ART. 14 - RECESSO
Il Comune potrà recedere unilateralmente, per ragioni di pubblico interesse, anche se sono iniziate le relative prestazioni, in tal caso, in deroga all’art. 1671 del cc.., dandone comunicazione al concessionario, a mezzo PEC, con un preavviso di 10 giorni.
E’ facoltà del concessionario recedere dal contratto in qualsiasi momento, dandone avviso all’Ente, sempre con comunicazione inviata a mezzo PEC, almeno 1 mese prima dalla data in cui il recesso dovrà avere esecuzione.
ART. 15 RISOLUZIONE
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del cc costituiscono motivo di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’artt. 1456 del cc le seguenti fattispecie:
• Apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell’impresa o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento); • Cessione dell’attività ad altri;
• Xxxxx, negligenza grave, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle
condizioni contrattuali;
• Perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
• Mancato adempimento della prestazione contrattuale a perfetta regola d’arte
• Grave inadempienza da parte del concessionario
Il Comune a norma dell’art. 1456 del cc si avvarrà della clausola risolutiva espressa al verificarsi delle ipotesi qui richiamate.
Il contratto si intende altresì risolto, a norma dell’art. 1453 del cc, per ogni altra inadempienza grave non contemplata nel contratto o per ogni fatto che renda non possibile la prosecuzione della installazione della cabina.
Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del provvedimento adottato dal Comune e non potrà essere invocata dal concessionario stesso per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo contrattuale.
E’ piena facoltà del Comune di rescindere il contratto per colpa ed inadempienza del concessionario nel caso in cui lo stesso decada dall’iscrizione alla CCIAA o altri registri equivalenti.
Il contratto di concessione è altresì risolto di diritto in caso di violazione delle prescrizioni normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010
In ogni caso è possibile ricorrere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto la stazione appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 16 DUVRI
Non è prevista la redazione del DUVRI (documento di valutazione dei rischi di interferenze come da documentazione trasmessa da responsabile alla Sicurezza. Il concessionario è invece tenuto a presentare nella documentazione di gara il DUVRI in relazione all’installazione e gestione della cabina foto automatica.
ART. 17 SOSPENSIONE DELLA GESTIONE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO
La concessione in uso dei locali è vincolata all’esercizio della gestione dei servizi legati all’attività di rilascio fototessere, che non potrà essere interrotta o sospesa dal concessionario per nessun motivo, salvo cause di forza maggiore.
In caso di sospensione dell’esercizio di gestione o di abbandono immotivato degli spazi concessi da parte del concessionario, l’Ente concedente potrà procedere alla decadenza/revoca, di
diritto, della concessione. Tutte le spese sostenute dall’Ente saranno poste a carico del concessionario.
Per nessuna ragione, anche in contestazione e neppure in sede giudiziale e per nessun pretesto, il Concessionario potrà sospendere l’esecuzione della concessione di servizio senza l’autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale.
Per qualunque sospensione non autorizzata, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere il contratto.
ART. 18 VARIAZIONE STRUTTURA E/O ASSETTO AZIENDALE
Il concessionario è tenuto a comunicare al Comune entro 30 giorni dal verificarsi ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. La mancata comunicazione si configura come inadempimento contrattuale e come tale sanzionata con la risoluzione del medesimo ed il risarcimento del danno.
ART. 19 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Il presente Capitolato Tecnico e i documenti prodotti dal Concessionario in sede di offerta costituiscono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati allo stesso. 2Si intendono altresì comprese tutte le normative di settore allo stato attuale.
La sottoscrizione del contratto implica l’accettazione integrale, senza riserve od eccezioni, di tutti i documenti in ogni loro parte, nessuna esclusa.
ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e in ottemperanza del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, si precisa che notizie, stati personali, certificati e/o dichiarazioni sostitutive richieste in relazione all'affidamento della fornitura/servizio oggetto dell'appalto, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura di gara ed alla esecuzione del contratto, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.
In ogni caso, le imprese che partecipano alla procedura di concessione godono dei diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto, tra i quali il diritto di accesso ai dati che le riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in modo non conforme alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Monza titolare del trattamento. La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali comporterà l’esclusione dalla procedura di concessione.
ART. 21 FALLIMENTO DEL CONCESSIONARIO O MORTE DEL TITOLARE
Il Concessionario si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento del fornitore, l’Amministrazione potrà procedere ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
ART. 22 CONTROVERSIE
Tutte le controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione della concessione di servizio o al medesimo connesso saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs.n.50/2016, parte III, titolo I, capo I.
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.
In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite al giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione.
ART. 23 DISPOSIZIONI FINALI
Il Concessionario si considera, all’atto dell’assunzione del contratto, a perfetta conoscenza degli obblighi.
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia di pubbliche forniture di beni e servizi.