CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER AZIENDE E DIPENDENTI DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DI ROMA E PROVINCIA
CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE PER AZIENDE E DIPENDENTI DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DI ROMA E PROVINCIA
Il giorno 29 gennaio 2003, presso la sede dell’UNIONE DI ROMA – CONFCOMMERCIO
TRA
L’UNIONE DI ROMA – CONFCOMMERCIO, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxxx con l’assistenza dei Consiglieri di Giunta, Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, del Segretario Generale Xxxxxxxx d’Xxxxxxx e del Vice Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
E
la FILCAMS – CGIL di Roma - Lazio
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx, dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxx componente di Segreteria e dal Sig.Xxxxxxxx Xxxxxxx,
la FISASCAT – CISL di Roma - Lazio
rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx, dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxx, e dal Sig.Xxxxx Xxxxxxxxx,
la UILTUCS – UIL di Roma - Lazio
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx, dal Segretario Generale Aggiunto Xxxxxxx Xxxxxx e dalla Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxx componente di Segreteria
VISTO
il Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993,
il Titolo Secondo, Prima Parte, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi,
il Protocollo d’Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001,
si è stipulato il presente Contratto Integrativo Territoriale per aziende e dipendenti del
Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, a valere per il territorio di Roma e provincia.
CONTRATTO INTEGRATIVO TERRITORIALE
TERZIARIO
1. PREMESSA
2. SFERA di applicazione
3. LE RELAZIONI SINDACALI
4. ASPETTI NORMATIVI
5. PREMIO DI PRODUTTIVITà
6. ALLEGATI
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Premessa
Nella valutazione delle problematiche inerenti l’andamento del settore del Terziario, della Distribuzione, dei Servizi nella provincia di Roma, e dei riflessi sullo sviluppo e
l’occupazione, le Parti concordano nello stabilire un approccio preventivo, che individui tempestivamente le azioni concrete e gli strumenti operativi di gestione.
Il passo principale verso nuove e avanzate relazioni sindacali sarà l’analisi di tutti quei temi correlati allo sviluppo economico e sociale del territorio.
Nell’integrare le varie tematiche relative all’urbanistica commerciale, agli orari e ai tempi della città, alla sicurezza sociale e al tempo libero con quelle di natura prettamente sindacale, quali il mercato del lavoro, la bilateralità, l’emersione e la sicurezza sul lavoro, si potrà costruire un sistema economico-sociale qualificato e qualificante.
È per questo che verrà costituito un tavolo a carattere permanente – tra le parti e i referenti istituzionali del Comune, della Provincia, della Regione e delle ulteriori articolazioni economico sociali presenti ed attive nel territorio - per la risoluzione delle problematiche suddette con particolare attenzione all’analisi del settore, alle politiche degli orari, all’erogazione dei servizi a favore delle aziende e dei lavoratori, alla formazione e alla riqualificazione professionale, nonché ai rapporti con le istituzioni.
Allo stesso modo il Tavolo dovrà operarsi per risolvere le crisi congiunturali di settore predisponendo appositi strumenti di governo, ovvero dovrà attivarsi, di concerto con l’Osservatorio istituito presso l’EBiT Roma e in conseguenza dei dati da esso forniti, per prevenire devianze e flessioni prodotte dal mercato stesso ovvero per proporre iniziative di recupero e di stabilizzazione delle attività economiche e di crescita occupazionale.
Conseguenza logica è che il Tavolo si evolva verso forme di concertazione con il supporto e la partecipazione attiva delle istituzioni, nel ruolo di garanti delle esigenze precipue delle aziende e dei lavoratori.
Nel contempo le parti si danno atto di inserire quanto già concordato in materia di sicurezza e previdenza nella contrattazione territoriale unitamente alle azioni positive e agli interventi idonei a rimuovere forme di discriminazione diretta ed indiretta.
A tal fine, le parti, assumendo un ruolo centrale e propositivo ai fini della promozione e della realizzazione dell'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro, convengono di attribuire all’EBiT Roma, nelle commissioni in esso costituite, l’analisi del fenomeno negli aspetti particolari concernenti le politiche del lavoro: dalla formazione professionale alla contrattazione collettiva, dalla previdenza all'occupazione.
Ulteriormente il concetto di formazione prima accennato sarà cardine dello sviluppo del settore in quanto correlato sia allo sviluppo delle competenze degli imprenditori e dei lavoratori sia alla formazione di professionalità richieste dal mercato.
In stretta correlazione con le attività di analisi dell’Osservatorio e con le attività di servizio intraprese dall’EBiT stesso, verranno di conseguenza concertati interventi formativi di carattere generale e particolare autofinanziati o cofinanziati dalle istituzioni pubbliche.
In tale contesto dovrà essere costruito un contratto territoriale di secondo livello fondato sulla regolamentazione del mercato del lavoro e la produttività del lavoro e che confermi ed estenda, definendo regole e procedure certe, garanzie e diritti per tutti i lavoratori e le aziende del settore.
Gli strumenti di flessibilità, seppur trovando particolare applicazione e collegamento giuridico nelle commissioni paritetiche da costituire nell’ambito dell’EBiT Roma, si inseriscono in un completo sistema di relazioni che la politica della bilateralità perseguita intende trattare in maniera aggregata, collegando aspetti normativi ed economici alla stessa finalità di sviluppo del settore rappresentato, anche al fine di diffondere una cultura di legalità diffusa.
La contrattazione di secondo livello interagisce, naturalmente, per quanto espressamente delegato dalla contrattazione collettiva, anche con gli strumenti di flessibilità, potenziando e sviluppando una migliore e più competitiva organizzazione delle aziende, nonché incrementando i livelli occupazionali.
Considerato che il sistema contrattuale di secondo livello, nell’individuazione dei parametri di misurazione della produttività, tende a correlarsi ad una struttura normativa incentrata sull’adeguato utilizzo degli istituti contrattuali e normativi (apprendistato, contratto a termine, contratto a tempo parziale, flessibilità dell’orario di lavoro, formazione e sviluppo dei rapporti di inserimento formativo, ecc.),
favorendo l’emersione del lavoro irregolare, le parti stesse convengono di dare piena attuazione alle intese finora sottoscritte in materia a livello territoriale, di regolare l'assetto della contrattazione secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dal Protocollo del Luglio 1993, sviluppando gli indirizzi e le procedure già concordate tra le parti e indicate nel Protocollo e negli Accordi allegati (allegati da 1 a 5), che formano parte integrante del presente Contratto Integrativo Territoriale.
Con la sottoscrizione della presente intesa le Parti intendono dare piena attuazione a quanto previsto in materia dal vigente CCNL Terziario (Prima Parte, Titolo II, art.11) relativamente alla contrattazione territoriale di secondo livello e, quindi, dare un ulteriore strumento di garanzia dei diritti dei lavoratori e di ausilio alla crescita occupazionale. Tale strumento, a disposizione delle imprese, favorirà un loro positivo approccio al mercato.
2
Sfera di applicazione
Il presente contratto integrativo territoriale ha validità nel territorio di Roma e provincia.
Fermo restando che non possono sussistere più di due livelli di contrattazione – nazionale e alternativamente territoriale o aziendale – il presente contratto si applica a tutte le aziende che occupano fino a 30 dipendenti, ovvero alle aziende che occupano più di 30 dipendenti e che non hanno contrattazione integrativa aziendale. In ogni caso il presente contratto non trova applicazione nelle aziende in cui è presente la contrattazione integrativa aziendale.
Le aziende che hanno attivato la contrattazione integrativa aziendale possono, previo accordo fra le parti interessate, aderire al presente contratto.
Nelle aziende in cui può essere attivata la contrattazione integrativa aziendale, se ha già trovato applicazione il presente contratto, la piattaforma per la contrattazione integrativa aziendale non potrà essere presentata prima della scadenza del presente contratto.
Con riferimento alla definizione degli assetti contrattuali di cui al citato Protocollo di luglio 1993, le parti convengono che l’applicazione del presente Contratto, definito ai sensi del CCNL Terziario e con le modalità ivi richiamate, è funzionale alla fruizione dei benefici derivanti dall'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977,
n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n.102 (fiscalizzazione degli oneri sociali).
Pertanto si ritengono fondamentali per l’applicazione degli strumenti e degli istituti quivi definiti e richiamati:
il versamento dei contributi previsti a favore dell’EBiT Roma dal vigente CCNL e dagli accordi territoriali allegati al presente contratto;
i contributi di assistenza contrattuale (contributo ASCOM e contributo XX.XX.X.XX.) di cui al disposto contrattuale vigente (art.19 cit.), per la parte a carico delle aziende e dei lavoratori.
Nell’ambito territoriale previsto, sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui sopra, tutti i datori di lavoro ed i loro dipendenti al cui rapporto di lavoro si applichi il CCNL Terziario, nonché il presente Contratto Integrativo Territoriale, essendo le normative contrattuali richiamate tra loro strettamente connesse ed inscindibili.
I datori di lavoro sono tenuti ad acquisire, con l’assunzione, l’accettazione da parte del dipendente di tutte le norme del Contratto Integrativo Territoriale e degli allegati allo stesso.
Le aziende che decidessero di non aderire all’EBiT Roma, ferma restando la disposizione del CCNL che prevede la corresponsione ai propri dipendenti in busta paga delle quote a carico delle aziende e di pertinenza all’EBiT Roma stesso, non potranno ottenere i benefici previsti dal presente contratto in materia di gestione bilaterale.
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Le relazioni sindacali
Premesso che gli assetti contrattuali prevedono un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ed un secondo livello di contrattazione, aziendale o territoriale, le
parti, in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assumendo come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ribadiscono le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali anche attivando un sistema articolato di bilateralità.
Le Parti confermano, per la coerenza complessiva del sistema di relazioni sindacali, che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste dal CCNL Terziario.
Nella consapevolezza delle rispettive responsabilità, le parti sottolineano l’importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione, e convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi a livello territoriale ed aziendale, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro.
L’attivazione di tale sistema di relazioni sindacali sarà fondamentale per la definizione dei parametri e dei criteri dell’erogazione economica prevista dal sistema di produttività, basato sull’esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali e delle sue prospettive di sviluppo e di riorganizzazione.
Per quanto riguarda il mercato del lavoro le parti faranno espresso riferimento agli accordi sottoscritti a livello territoriale, attivando le apposite commissioni paritetiche presso l’EBiT Roma, anche per la definizione delle flessibilità e della vertenzialità.
Pertanto, con tale intesa le parti concordano sulla comune intenzione di procedere alla pratica ed integrale realizzazione delle attività dell’EBiT Roma e delle commissioni presso lo stesso costituite.
In questo modo verrà data completa attuazione alle azioni positive finalizzate alla gestione sistematica della vertenzialità, al trasferimento alle commissioni paritetiche delle competenze autorizzatorie in materia di contratti di formazione e lavoro e di apprendistato e di quant’altro ad esso demandato, mentre verranno recepiti gli istituti, le procedure e le dichiarazioni d’intenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e di previdenza complementare concordate nell’Accordo sugli strumenti di gestione del Ccnl Terziario.
Per quanto riguarda la sicurezza e la salute dei lavoratori, le parti ritengono esaustive le indicazioni circa la costituzione dell’Organismo Partitetico Provinciale contenute nell’Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996, applicativo del d.lgs 626/94, a cui, peraltro, si fa riferimento per le modalità di funzionamento, e prevedono, prima della sua effettiva operatività, lo sviluppo di un’analisi connessa all’attuazione della normativa richiamata nel territorio di vigenza dell’accordo medesimo.
A tal fine le Parti convengono di verificare e definire le disposizioni contenute nell’ipotesi di Regolamento dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la Sicurezza nei settori Commercio e Servizi (All. 5), sperimentandone l’applicazione gradualmente e successivamente a seminari informativi che ne favoriscano l’applicazione.
Con metodologia uniforme verrà affrontato il tema delle pari opportunità, per il quale sarà costituito un tavolo di lavoro ad hoc con il ruolo precipuo di analizzare il fenomeno, riportando le evoluzioni e le soluzioni al vaglio dei rispettivi organi.
Per quanto riguarda il Fondo di Previdenza Complementare (FON.TE.) si conviene sulla sua diffusione tramite le attività di servizio intraprese dall’EBiT Roma.
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le parti convengono di costituire la “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa” a favore dei lavoratori dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Roma e provincia.
Le modalità di costituzione e funzionamento, assieme allo Statuto e al relativo Regolamento, saranno stabiliti dalle parti firmatarie del presente contratto entro il 31 marzo 2003.
Conseguentemente le parti convengono che per ogni anno di vigenza del Contratto (2002,2003,2004,2005) sarà versata, a totale carico delle aziende, un’erogazione economica pari a €207,00 lordi in ragione d’anno per ogni lavoratore dipendente da destinare interamente al finanziamento della suddetta “Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa”.
In caso di inadempimento da parte delle aziende rispetto all’obbligo di versamento di cui al precedente comma, i lavoratori potranno promuovere apposita azione per il riconoscimento del risarcimento del danno.
Gli importi di cui sopra saranno versati alla “Cassa di Assistenza Sanitaria
Integrativa” tramite l’EBiT Roma, che fungerà provvisoriamente da tesoriere della Cassa stessa, entro il 31 maggio successivo all’anno di competenza (es.: entro il 31/05/2003 per l’anno 2002).
La Cassa è costituita ai sensi dell’art.9, c.3, del D.lgs. 502/92 e pertanto i versamenti in favore dello stesso godono dei benefici fiscali previsti dagli artt. 10 e 48 del TUIR, così come modificati dal D.lgs 41 del 18/2/2000.
Alla suddetta Cassa potranno aderire i lavoratori autonomi del settore, la cui contribuzione a loro carico sarà definita nello statuto e nel regolamento della cassa medesima.
Per il personale inserito nella categoria dei Quadri ed iscritto alla Xx.Xx. le prestazioni della Cassa saranno integrative di quelle erogate dalla Xx.Xx. stessa. Le relative modalità verranno stabilite nel suddetto Regolamento.
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Aspetti normativi
Premesso che l'effettiva attuazione della normativa contrattuale e di legge facilita l'utilizzo di tutti gli strumenti per il rafforzamento delle dinamiche del mercato del lavoro e che s'intende procedere alla pratica ed integrale realizzazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la parte concernente l'attività dell'Ente Bilaterale Territoriale, si è ritenuto fondamentale realizzare un’intesa generale che ricomprenda le problematiche del lavoro nel disposto contrattuale e legislativo, contemperando la promozione di politiche attive finalizzate ad agevolare l’ingresso al lavoro, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e le esigenze di maggior flessibilità delle imprese.
Le Parti, di conseguenza, intendono dare piena attuazione alle disposizioni
contrattuali vigenti in materia di flessibilità ed articolazione dell’orario di lavoro, di contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di formazione e lavoro e di apprendistato, e concordano sull’opportunità di costituire, per il tramite dell’Ente Bilaterale Territoriale, attività di servizio che permettano di rispondere sia agli interessi generali di imprese e lavoratori sia a quelli particolari per i quali si esercita il mandato di rappresentanza.
Particolare riguardo sarà riservato all’istituto dell’apprendistato come strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento dell’attività lavorativa e come percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, nonché alle disposizioni della legge e della contrattazione in materia di orario di lavoro, di part-time, tirocini formativi, ecc.
apprendistato
Procedure di autorizzazione
Le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte presso le Istituzioni al fine di snellire le procedure burocratiche attualmente in vigore relative al rilascio della autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro per l’avviamento dell’apprendista, valorizzando il ruolo degli Enti Bilaterali
Tempi della formazione esterna
In considerazione delle esigenze delle aziende e nel rispetto dei criteri di produttività, tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività, le parti convengono di definire specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi.
Tale percorso sarà avviato con il supporto delle competenze e delle capacità progettuali nel campo della formazione dell’EBiT Roma, in base ad eventuali specifici modelli di rilevazione dei fabbisogni formativi. L’EBiT Roma potrà presentare assieme alle aziende specializzate, incaricate di predisporre piani formativi, le richieste di cofinanaziamento in linea con le disposizioni di legge.
Durata
In relazione all’evoluzione delle modalità di lavoro ed al contenuto professionale che le attività lavorative devono contenere in termini di competenze trasversali, le parti concordano sulla necessità di ampliare i periodi di apprendistato unitamente alle nozioni teorico-pratiche. Tale esigenza è confermata dalla legislazione nazionale, peraltro richiamata dalle vigenti disposizioni contrattuali, che preclude ogni beneficio contributivo in caso di elusione degli obblighi teorico-formativi, specificatamente previsti per i singoli settori di attività.
Premesso quanto sopra, fermo restando quanto previsto dal vigente CCNL terziario e in particolare a quanto contenuto nell’art. 30 quinquies del vigente CCNL in merito alle durate, al parere preventivo di conformità da richiedere alla specifica commissione paritetica presso l’EBiT Roma ed alle procedure di autorizzazione, le parti prevedono nel presente accordo la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato stabilito dal citato articolo, al fine, sopra delineato, di permettere alle aziende ed ai lavoratori apprendisti di sviluppare e completare le professionalità esercitate mediante l’acquisizione di competenze ulteriori e specifiche utili allo svolgimento dell’attività lavorativa.
Con le modalità e le procedure descritte, alle aziende è concessa facoltà di prolungare i contratti di apprendistato sottoscritti fino al raggiungimento di 48 mesi per i livelli 2°, 3° e 4°, di 33 mesi per il 5°e di 24 mesi per il 6°.
La fruizione dell’ampliamento del periodo di apprendistato è subordinata alla procedura di autorizzazione richiamata dall’art.30 quinquies citato ed alla
trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dell’apprendista per il quale si richiede il prolungamento del periodo di apprendistato. Tale atto dovrà essere formalizzato mediante apposito verbale da sottoscriversi presso la Commissione Paritetica, istituita in seno all’EBiT. Roma, entro le rispettive scadenze previste dal CCNL terziario per la durata dell’apprendistato.
Esemplificazione delle procedure di attivazione e prolungamento del contratto d’apprendistato.
PROCEDURA | livelli | durata apprendistato da inserire nel contratto d’assunzione (art.30Quinquies) | sottoscrizione del verbale di prolungamento periodo | periodi di prolungamento | durata complessiva apprendistato | |
1. Parere preventivo di conformità dell’EBiT Roma | 2° | 36 mesi | al 35° mese | 12 mesi | 48 |
2. Autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro | 3° | 36 mesi | al 35° mese | 12 mesi | 48 | |
3. Assunzione | 4° | 36 mesi | al 35° mese | 12 mesi | 48 | |
4. Sottoscrizione del verbale di prolungamento | 5° | 24 mesi | al 23° mese | 9 mesi | 33 | |
6° | 18 mesi* | al 17° mese | 6 mesi | 24 |
*periodo di prolungamento di 6 mesi è previsto con riferimento alla durata minima di 18 mesi prevista dalla L.196/97
Sarà cura della Commissione stessa, una volta validato il verbale, trasmetterne copia agli istituti competenti interessati.
In aggiunta ai periodi formativi previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali e di legge e in relazione alle maggiori durate, nel verbale di prolungamento dell’apprendistato dovrà risultare l’obbligo di frequenza degli apprendisti a corsi professionalizzanti ( 8 ore) da svolgersi nel periodo di prolungamento per il tramite dell’EBiT Roma in materie di specifico interesse, individuate sulla base di programmi predisposti dall’azienda, ovvero dall’EBiT Roma, coerentemente con l’attività svolta.
Le parti avvieranno inoltre contatti con la Regione Lazio al fine di armonizzare i contenuti della formazione di cui al precedente comma con i programmi formativi obbligatori da essa organizzati.
Trattamento economico per il periodo di prolungamento
Per tutto il periodo di prolungamento dell’apprendistato, di cui alla presente regolamentazione (vedi tabella), la paga base sarà pari al 90% di quella prevista per il lavoratore qualificato di medesimo livello.
Malattia
Fermo restando il contenuto dell’art. 00 xxx xxx xxxxxxx XXXX, xx conviene che il periodo di malattia indennizzato all’apprendista passa da 3 a 5 gg. limitatamente a 3 eventi morbosi in ragione d’anno.
Figure professionali
Per i fini di sviluppo dell’occupazione e di razionalizzazione dei costi, nonché per venire incontro alle particolari esigenze delle aziende, le parti concordano sull’opportunità di individuare le figure professionali appartenenti al II ed al VI livello cui poter applicare il contratto di apprendistato.
A tal fine verrà attivato specifico monitoraggio atto a verificare le diversificazioni intervenute nella classificazione del personale e il consolidarsi delle nuove professionalità richieste dalle aziende. I risultati saranno portati al vaglio della
commissione paritetica nazionale affinché ne consideri la valenza generale.
Orario di lavoro
In considerazione della ratio e dello spirito delle nuove leggi in materia di accesso al lavoro dei giovani ed in particolare di apprendistato, nonché dell’evoluzione sociale intervenuta negli ultimi decenni, le Parti convengono sull’opportunità di perseguire l’obiettivo dell’abolizione del divieto di lavoro notturno per gli apprendisti maggiorenni, attraverso uno specifico provvedimento legislativo, di cui si fanno promotori.
Esigibilità
In deroga a quanto previsto nella “Sfera d’Applicazione” del presente contratto e in applicazione di quanto previsto allo stesso titolo dal vigente CCNL, le presenti disposizioni in tema di “Apprendistato” sono applicabili da tutte le aziende di Roma e provincia in regola con quanto stabilito dal presente contratto in materia di contribuzione e contrattazione collettiva, ferma restando l’applicazione di quanto previsto dalle contrattazioni integrative aziendali in essere.
CONTRATTI FLESSIBILI
Studenti lavoratori
Con il fine dell’integrazione delle conoscenze teoriche fornite dal sistema scolastico con le esperienze pratiche acquisite direttamente sul posto di lavoro, nell’ambito della riforma della scuola e della formazione tecnica superiore, le parti concordano sull’esigenza di costruire un modello di prestazione lavorativa ad hoc che coinvolga aziende del settore e studenti. Saranno pertanto richieste conferme di legittimità alle le autorità competenti circa l’attivazione, nell’ambito delle convenzioni che l’EBiT Roma stipulerà con Istituti Scolastici ed Universitari, di rapporti di inserimento formativo a termine con giovani studenti della durata non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi annui di effettivo lavoro.
Per tali rapporti, che potranno essere stipulati nei periodi di interruzione dell’attività didattica e comunque nei periodi concordemente individuati dagli istituti scolastici/universitari per la formazione on the job, si verificherà la compatibilità quale complemento all’attività formativa e quale elemento propedeutico alla successiva stipula di contratti di lavoro a contenuto formativo (CFL e Apprendistato).
Ferma restando la normativa contrattuale, per tale fattispecie di inserimento le parti prevedono due fasce retributive collegate alle prestazioni di concetto e d’ordine, nonché limiti quantitativi massimi al numero dei giovani inseribili anche con riferimento alle dimensioni aziendali.
A fronte di esito positivo della verifica di legittimità rilasciato dalle autorità competenti in materia, le parti s’incontreranno per definire e regolamentare le modalità d’applicazione del presente istituto dal punto di vista contrattuale ed economico.
Tirocini formativi e di orientamento
Verranno stipulate convenzioni di tirocinio ed orientamento, ai sensi dell’art.18 L196/97, con le istituzioni locali e scolastiche al fine di permettere nei limiti previsti dalla normativa richiamata l’inserimento agevolato di giovani nel mondo del lavoro. Le parti concordano nel ritenere il tirocinio mezzo idoneo ed utile allo scopo ed a tal fine convengono che i Tirocinanti possono essere inseriti operativamente nei processi organizzativi produttivi delle aziende e che pertanto i tirocini rappresentano una fattispecie formativa ulteriore rispetto a quelle ricorrenti.
Ferme restando le normative vigenti, le quali precisano che i tirocini non costituiscono rapporto di lavoro dipendente, l’inserimento formativo avverrà con le modalità e per il periodo massimo stabilito dalla legge.
condizione | durata |
nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria | max 4 mesi |
nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attivita' formative postdiploma o post laurea, anche nei diciotto mesi successivi al completamento della formazione | max 6 mesi |
nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 | max 12 mesi |
nel caso di soggetti portatori di handicap | max 24 mesi |
In linea con la durata massima stabilita dalla legge, le parti concordano nell’indicare in 12 mesi il periodo massimo di attività in tirocinio e verificheranno con le istituzioni di riferimento la possibilità di frazionare, limitatamente agli studenti frequentanti i corsi di studio, tale periodo in rapporti di minimo 4 settimane, da svolgersi comunque nell’arco di 24 mesi. Per gli studenti portatori di handicap, l’arco di tempo è prolungato a 36 mesi.
Il numero dei tirocinanti non potrà superare il 10% dei lavoratori a tempo indeterminato presenti nell’unità produttiva che occupa più di 20 dipendenti, mentre nelle aziende che occupano fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato e in quelle che ne occupano fino a 20 il numero degli inserimenti potrà essere rispettivamente
di due e tre unità.
Le aziende interessate potranno rivolgersi direttamente all’ E.BiT. Roma il quale provvederà ad attivare il rapporto di tirocinio anche mediante apposita convenzione da sottoscrivere con le istituzioni pubbliche, con gli istituti scolastici e le Università.
L’ EBiT Roma predisporrà, d’intesa con l’azienda, il programma formativo teorico- pratico che l’azienda stessa farà svolgere nel corso del tirocinio.
L’Azienda indicherà all’ EBiT Roma, all’atto dell'attivazione del tirocinio, il responsabile aziendale che curerà lo svolgimento del programma concordato e l’inserimento del tirocinante. Parimenti l’EBiT Roma indicherà all'azienda il proprio tutore didattico/organizzativo.
L’ EBiT Roma potrà in qualunque momento verificare lo svolgimento corretto del programma formativo di cui al comma precedente. Qualora lo riscontrasse non conforme ne darà immediata comunicazione scritta all'istituzione pubblica competente ed alla Direzione aziendale anche al fine di una eventuale interruzione del tirocinio.
Nelle more di una copertura assicurativa centralizzata a mezzo di convenzione EBiT Roma, l’azienda provvederà direttamente ad aprire specifica posizione INAIL ed assicurativa per X.X.xx favore dei tirocinanti.
L’azienda riconoscerà mensilmente al soggetto inserito in tirocinio un contributo per rimborso spese pari a € 350,00
Il tirocinante, salvo gli impedimenti ed i divieti imposti dalla legislazione vigente, sarà soggetto alle disposizioni aziendali ed all’organizzazione del lavoro in quanto compatibile.
Al termine del tirocinio l' EBiT Roma rilascerà ai tirocinanti apposito attestato ed inserirà i nominativi nella Banca dati ai fini della segnalazione alle aziende del settore per l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Le Parti convengono che, in ossequio allo spirito e alla ratio della legge 196/97, art.18, allo stage è applicata la disciplina del presente articolo in quanto compatibile.
Contratti week-end
Al fine di armonizzare le esigenze organizzative determinate dalle deroghe concesse per l’apertura domenicale e/o festiva degli esercizi commerciali, nonché in collegamento con quanto previsto dal CCNL Terziario per il part-time week-end, le Parti individuano, quale strumento di flessibilità della prestazione, le fattispecie di seguito elencate:
A. I lavoratori assunti, ai sensi dell’art. 42 CCNL Terziario, a tempo indeterminato per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato, potranno essere destinati, previo accordo, ad eguale prestazione per le domeniche e/o festività inserite nel periodo di deroga all’apertura previsto dalle ordinanze comunali. La
scelta circa lo spostamento della giornata alla domenica dovrà essere
preventivamente comunicata all’apposita commissione istituita presso l’EBiT Roma;
B. Con i lavoratori assunti, ai sensi dell’art. 42 CCNL Terziario, a tempo indeterminato per la durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato potrà essere concordato, attraverso accordo di trasformazione, un ampliamento della prestazione per le domeniche e/o festività inserite nel periodo di deroga all’apertura previsto dalle ordinanze comunali. In tal caso l’accordo di trasformazione dovrà essere preceduto dalla comunicazione all’apposita commissione istituita presso l’EBiT Roma;
C. In coerenza con quanto previsto dall’art.42 CCNL Terziario è prevista l’assunzione a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, part-time di otto ore per un numero minimo di 20 domeniche e/o festività nell’ambito del periodo di deroga all’apertura concesso dall’autorità comunale. Tale assunzione è riservata a lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro. La conformità alla stipula di tali contratti sarà garantita dal parere preventivo dell’apposita commissione istituita presso l' EBiT Roma, alla quale inoltre le aziende potranno richiedere specifiche professionalità, organizzate nella banca dati, ovvero proporre soggetti da sottoporre allo specifico programma formativo previsto per tale fattispecie.
D. Assunzione a termine di durata pari a 16 ore in due giornate settimanali comprensive della domenica e/o delle festività inserite nel periodo di deroga all’apertura previsto dalle ordinanze comunali.
Per le fattispecie sopra descritte e limitatamente alle prestazioni domenicali e/o festive, è prevista un’indennità giornaliera pari a €10,00 lordi utile al calcolo del trattamento di fine rapporto con esclusione di tutti gli altri istituti differiti.
Le parti confermano che ai contratti di tipologia A e B potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro.
I pareri vincolanti e di competenza della Commissione istituita presso l’EBiT Roma previsti dalla presente norma, nonché quello previsto dal citato art.42 CCNL Terziario, saranno espressi entro 15 giorni dalla richiesta.
Contratto d’inserimento
Le Parti, consapevoli della necessità di ricercare risposte efficaci per favorire l’occupazione di quei soggetti disoccupati od inoccupati ai quali, in ragione dell’età, non possono applicarsi le disposizioni concernenti il contratto di apprendistato o di formazione-lavoro, convengono sulla necessità di individuare soluzioni normative adeguate “c.d. contratto d’inserimento”, anche in corso di vigenza del presente contratto; a tal uopo verranno utilizzati tutti gli strumenti disponibili, ivi comprese le analisi elaborate dall’Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro, per la realizzazione di un corretto percorso normativo compatibile con tale finalità.
Contratti di riallineamento
Le parti convengono di prevedere soluzioni alla problematica del lavoro nero attraverso l’applicazione concertata di procedure di emersione, che prevedono
l’applicazione della normativa vigente con specifico riferimento ad ipotesi concertate di riallineamento retributivo.
orario di lavoro e Flessibilità
Flessibilità dell’orario
Fatta salva la possibilità per le aziende di attenersi a quanto previsto dall’art.35 e ss., del vigente CCNL, le Parti convengono sull’opportunità di favorire l’attuazione dell’istituto anche nelle aziende nelle quali non sia presente una rappresentanza sindacale riconosciuta. A tal fine, le aziende, che utilizzano i regimi orari di cui all’art.32 lett.a 2), b) e c), le quali intendano applicare i sistemi di flessibilità previsti, possono dar corso all’organizzazione conseguente mediante comunicazione alle rappresentanze aziendali ovvero, in loro assenza, alla commissione istituita presso l’EBiT Roma, 3 settimane prima dell’adozione dei programmi ed ai lavoratori interessati 2 settimane prima.
Le rappresentanze aziendali ovvero la commissione istituita presso l’EBiT Roma possono chiedere un incontro alla direzione aziendale per acquisire ulteriori informazioni in merito all'applicazione dei programmi di flessibilità.
Copia del programma aziendale sulla flessibilità va obbligatoriamente trasmesso all’EBiT Roma a cura delle aziende interessate tre settimane prima dell’adozione dei programmi pena la non perseguibilità dei programmi stessi.
Banca delle ore
Le parti convengono nello stabilire una gestione alternativa della retribuzione relativa all’orario straordinario, istituendo l’istituto della banca delle ore.
Previo accordo sottoscritto tra l’azienda ed il lavoratore e comunicazione da inviare alla commissione paritetica dell’EBiT Roma, le ore di lavoro straordinario prestate dal lavoratore, fino al 50% delle ore previste dall’art.59 del CCNL Terziario, potranno essere destinate alla banca delle ore. Mensilmente verrà garantito il pagamento della maggiorazione, mentre le relative ore accantonate verranno godute o retribuite con le modalità ed i tempi previsti dall’art.35 quater, CCNL Terziario.
Rapporto a tempo parziale
Supplementare
Inteso che per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno e, fermo restando quanto previsto in materia di consolidamento di quota parte delle ore di lavoro supplementare, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, nella misura di:
180 ore annue per i contratti a tempo parziale con orario superiore al 50%
dell’orario del lavoratore full-time
250 ore annue per i contratti a tempo parziale con orario inferiore o uguale al 50% dell’orario del lavoratore full-time
con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
- compilazione degli inventari e dei bilanci o analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze di altri dipendenti.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto di cui all' art. 115 Seconda Parte, secondo le modalità previste dall' art. 118 a), Seconda Parte, e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 35%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, da calcolare sulla quota oraria della retribuzione di fatto di cui all'art. 115, Seconda Parte.
5
Premio di produttività
In assenza di un modello di rilevazione della produttività locale del settore terziario, le parti convengono di delegare all’Osservatorio Provinciale, istituito ai sensi dell’art.3 dello Statuto dell’EBiT Roma, il compito di analizzare la situazione economica, strutturale e sociale del settore sulla base dei seguenti elementi conoscitivi:
la composizione ed evoluzione del tessuto imprenditoriale esistente sul territorio con particolare riferimento alle fasce dimensionali delle aziende;
la composizione ed evoluzione dimensionale dei comparti;
la composizione dell'occupazione e la sua articolazione per livelli contrattuali;
la composizione e l’evoluzione delle forme di occupazione atipiche nei comparti;
i riflessi dell'applicazione delle nuove tecnologie nello sviluppo delle imprese;
le valutazioni finali dei consumatori sull'offerta dei servizi esistenti sul territorio.
lo stato di applicazione delle principali leggi sul settore e l’opportunità di eventuali loro modifiche
le politiche dirette a riformare il settore e la regolamentazione di orari commerciali
Le parti, inoltre, richiamano le intese circa la contrattazione di secondo livello, sopra richiamate e raggiunte ai tavoli di confronto, stabilendo che, per quanto attiene gli indicatori e i parametri da utilizzare con riferimento alla costruzione del premio di produttività, fermi restando quelli derivanti dalla analisi affrontata dall’Osservatorio, l’approccio sarà di carattere generale e prenderà a riferimento:
disoccupazione
nati/mortalità delle imprese
PIL provinciale rapportato a quello nazionale
evoluzione del fatturato dei settori di riferimento
andamento dei prezzi
andamento dei consumi
ore lavorate/assenze
riflessi commerciali dei flussi turistici
I risultati di tale analisi verranno riportate alle parti allorché si incontreranno per effettuare un esame congiunto del quadro economico e produttivo del comparto, delle sue dinamiche strutturali e delle sue prospettive, dei processi di sviluppo e riorganizzazione di comparti merceologici o di settori strutturalmente omogenei, nonché le prevedibili evoluzioni degli stessi.
In seguito a tale analisi, che sottolinea il carattere sperimentale dell’intesa, verranno individuati i risultati positivi/negativi derivanti dalla combinazione degli indicatori sopra menzionati, utili alla definizione dell’ammontare del premio e della sua composizione e alla conseguente erogazione.
In relazione alla composizione ed alle caratteristiche strutturali ed organizzative del tessuto imprenditoriale del settore, nonché alle problematiche ad essa connesse, le Parti convengono su un criterio di differenziazione delle imprese (Imprese con meno di 16 dipendenti e Imprese con più di 15 dipendenti) che determini diverse quantità economiche nell’erogazione del premio di produttività.
Sulla base dei risultati positivi/negativi derivanti dalla composizione degli indicatori sopraelencati e della loro elaborazione da parte dell’Osservatorio verranno definite entro il primo biennio (dicembre 2003) la quantità del premio di produttività, la precisazione della differenziazione in relazione alla tipologia d’impresa e le conseguenti forme di erogazione riferite al secondo biennio di vigenza del presente contratto (2004-2005).
Il versamento del premio di produttività verrà effettuato entro il 30 aprile 2005 per l’anno 2004 ed entro il 30 aprile 2006 per l’anno 2005.
Si conviene che gli importi del premio di produttività non saranno utili agli effetti del computo del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2120 C.C., così come modificato dalla legge 297/82. Inoltre, i suddetti importi non incideranno su alcun altro istituto contrattuale o di legge, in quanto le parti si danno atto di aver tenuto presente nella determinazione degli stessi di una siffatta incidenza, così come previsto dall'art. 3 della Legge 29 luglio 1996 n. 402.
Le parti convengono, altresì, che l’importo del premio di produttività verrà erogato ai lavoratori proporzionalmente all’orario di lavoro prestato.
Le parti concordano che la procedura di formulazione del presente contratto si è svolta con le modalità ed i tempi stabiliti dal vigente C.C.N.L. Terziario, Distribuzione e Servizi del 3.11.1994, rinnovato con Accordo del 20.9.1999, Prima Parte - Titolo II – Premessa e Art.14.
Pertanto si conviene che le disposizioni normative ed economiche contenute nel presente contratto risultano in linea per modalità, tempi di realizzazione ed indirizzo con quanto sopra richiamato, nonché in attuazione del protocollo del 23 luglio 1993 sul costo del lavoro. Per detti titoli ed espressamente per il presente premio di produttività viene espressamente invocato il particolare regime di cui all’art.2 della Legge 23 maggio 1997, n.135, che prevede l'esclusione dalla retribuzione imponibile delle erogazioni collegate all'andamento economico dell'impresa (cosiddetti premi di risultato) "entro il limite massimo del 3% (tre per cento) della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento.
Decorrenza e durata
Il presente contratto integrativo territoriale entra in vigore dalla data di sottoscrizione, salvo le diverse decorrenze previste, e scade il 30 aprile 2006. Il contratto stesso si intenderà rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.
Distribuzione del Contratto Integrativo Territoriale
Copia del presente contratto sarà depositata presso la direzione provinciale dell’ispettorato del lavoro e presso gli istituti provinciali Inps e Inail, nonché presso la Regione Lazio, la Provincia di Roma, il Comune di Roma, il CNEL e l’Ente Bilaterale del Terziario Nazionale.
La stampa e la distribuzione del presente contratto sarà curata dall’EBiT Roma.
6
ALLEGATI
Le parti confermano che gli accordi sottoscritti a livello territoriale in materia di mercato del lavoro, flessibilità e vertenzialità, richiamati ed allegati al presente contratto, nonché gli accordi istitutivi dell’EBiT Roma, formano un corpo normativo inscindibile e si considerano di riferimento per la gestione degli istituti e delle procedure ivi richiamati.
ALL. 1
PROTOCOLLO D’INTESA
SULLA PRODUTTIVITA' E LA FLESSIBILTA'
NELLE AZIENDE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI
Addì 22 marzo 2001 presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana,
TRA
la CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana - rappresentata dal Delegato Commissariale Xxxxxxxx d’Xxxxxxx
E
la FILCAMS - CGIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx
la FISASCAT - CISL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx la UILTUCS - UIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx
PREMESSO CHE
le parti, in riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, assumendo come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, ribadiscono le finalità e gli indirizzi in materia di relazioni sindacali e sottolineano il ruolo fondamentale della bilateralità;
gli assetti contrattuali prevedono un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria ed un secondo livello di contrattazione, aziendale o territoriale;
le Parti concordano di regolare l'assetto della contrattazione secondo i termini e le procedure specificamente indicati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sviluppandola, nel proprio livello di competenza, secondo le regole dallo stesso fissate;
le Parti, ferme restando le rispettive responsabilità, consapevoli dell'importanza del ruolo delle relazioni sindacali per il consolidamento e lo sviluppo delle potenzialità del terziario, della distribuzione e dei servizi al mercato e alle imprese, sia sotto l'aspetto economico produttivo, sia con riferimento all'occupazione, convengono di realizzare un sistema di relazioni sindacali e di informazioni coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori del settore e funzionale all'individuazione e all'esaltazione degli aspetti innovativi espressi a livello territoriale ed aziendale, anche con riferimento ai riflessi sull'organizzazione del lavoro;
le Parti convengono di realizzare un più avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi, sulla base di un quadro di riferimento economico ed istituzionale funzionale allo sviluppo del terziario ed omogeneo rispetto agli altri settori;
le Parti confermano, per la coerenza complessiva del sistema di relazioni sindacali, che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre a quelle previste per ciascun livello (ivi compreso quello della contrattazione aziendale), rispettando le procedure e le modalità di confronto previste dal CCNL Terziario.
le parti intendono definire i parametri e le modalità operative di lavoro da seguire per il conseguimento e la gestione della contrattazione di secondo livello, sulla base delle attenzioni sopra evidenziate circa la necessità di sviluppare le relazioni intercorrenti tra produttività e retribuzioni e tra flessibilità ed istituti contrattuali;
CONSIDERATO CHE
la contrattazione di secondo livello, generalmente intesa, interagisce, per quanto espressamente delegato dalla contrattazione collettiva, con gli strumenti di flessibilità,
potenziando e sviluppando una migliore e più competitiva organizzazione delle aziende, nonché incrementando i livelli occupazionali;
gli strumenti di flessibilità, seppur trovando particolare applicazione e legale collegamento negli Enti Bilaterali territoriali, si inseriscono in un completo sistema di relazioni che la politica della bilateralità perseguita intende trattare in maniera aggregata, collegando aspetti normativi ed economici alla stessa finalità di sviluppo del settore rappresentato.
STABILITO CHE
le parti, ferma restando l’applicazione e la piena operatività delle Intese attuative stipulate in materia di gestione degli strumenti di flessibilità (Accordo sugli strumenti di gestione del CCNL Terziario, Accordo in materia di Conciliazione ed Arbitrato, Accordo sull’istituzione ed il funzionamento delle commissioni paritetiche territoriali), così come saranno confermate previo confronto tecnico tra le Parti, avvieranno gli incontri per la definizione di un modello di contrattazione territoriale, articolandoli secondo stadi di avanzamento e verifica degli obiettivi prefissati e dei risultati raggiunti.
le Parti, pertanto, anche al fine di garantire il rispetto delle intese, concordano nel dare carattere sperimentale al presente protocollo.
Le parti decidono, peraltro, di dare immediata efficacia a quanto previsto nel presente protocollo; le stesse si impegnano ad addivenire alla stipula del Contratto Integrativo Territoriale entro 12 mesi dalla attivazione delle commissioni (di cui alle intese allegate), la quale viene fissata entro il 15 aprile p.v.
Nel caso si addivenga alla stipula del Contratto Integrativo Territoriale, le materie disciplinate dal presente accordo ne faranno parte integrante, ivi comprese le modifiche eventualmente apportate.
Nel caso in cui non si addivenga alla auspicata intesa, come sopra anche temporalmente definita, il presente Protocollo decadrà.
si conviene quanto segue
1. Le Parti costituiscono un tavolo permanente con l’obiettivo di:
valutare lo stato di applicazione degli accordi in materia di flessibilità;
evidenziare le esigenze in tema di produttività a livello territoriale e settoriale, armonizzando le complessità e le articolazioni delle attività produttive rappresentate;
definire i parametri utili e rappresentativi per la valutazione e la misurazione della produttività;
determinare le modalità e gli ambiti di applicazione del premio di produttività, nel rispetto di quanto stabilito nel citato Protocollo del luglio 1993 e nel CCNL del Terziario.
1.1 Il tavolo permanente svolgerà l’attività di monitoraggio e valutazione anche attraverso la raccolta e lo studio di dati ed informazioni utili a conoscere preventivamente le occasioni di sviluppo, a realizzare le condizioni per favorirlo, e a individuare eventuali punti di debolezza;
2. Le parti, in linea con lo spirito della presente intesa, procederanno alla pratica ed integrale realizzazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e dagli accordi attuativi per la parte concernente l'attività dell'Ente Bilaterale Territoriale.
3. La percentuale di contribuzione prevista dall’art.16 bis, CCNL Terziario, in favore dell’Ente Bilaterale Territoriale ed a carico dei lavoratori rimarrà invariata, mentre il
contributo a carico delle aziende, fissato nello 0,10% di paga base, contingenza e terzo elemento, sarà incrementato di un ulteriore 0,05%.
3.1 Le misure contributive a favore dell’Ente Bilaterale Territoriale, previste nell’accordo istitutivo dell’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Roma, 10 luglio 1997, e nel Protocollo Aggiuntivo ad esso allegato, rimangono, pertanto, sospese.
3.2 La valutazione sulla congruità delle suddette percentuali sarà oggetto di verifica in riferimento al numero delle aziende aderenti all’Ente Bilaterale Territoriale e in relazione alla quantità e qualità dei servizi attivati dall’Ente stesso.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO ROMA …………………………………………………
FILCAMS-CGIL …………………………………………………
FISASCAT-CISL …………………………………………………
UILTuCS-UIL …………………………………………………
ACCORDO SUGLI
ALL. 2
STRUMENTI DI GESTIONE DEL CCNL TERZIARIO
Addì 22 marzo 2001 presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana,
TRA
la CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana - rappresentata dal Delegato Commissariale Xxxxxxxx d’Xxxxxxx
E
la FILCAMS - CGIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx
la FISASCAT - CISL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx la UILTUCS - UIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx VISTI
Il Protocollo d’Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001;
l'art.16, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 3 novembre 1994, come integrato dall’Ipotesi di Accordo del 20 settembre 1999, istitutivo delle Commissioni Paritetiche Bilaterali e dell'Osservatorio presso l'Ente Bilaterale Territoriale;
il Titolo VI, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Contratti a tempo determinato, con particolare riguardo alle modalità di concessione, da parte della Commissione costituita presso l'Ente Bilaterale territoriale, del nulla osta per le assunzioni ex art.21A, prima parte, del C.C.N.L. Terziario;
il Titolo VI, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Contratti di Formazione e Lavoro unitamente all'Accordo Quadro Generale per la Provincia di Roma sui Contratti di Formazione e Lavoro nelle Aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi e Turismo del 2 luglio 1987;
il Titolo IV, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Composizione delle Controversie, per la definizione delle procedure di conciliazione ed arbitrato e per la costituzione della Commissione Paritetica Territoriale presso l'Ente Bilaterale Territoriale, nonché per il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale delle vertenze di lavoro e per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale, ai sensi degli artt.410 e ss., c.p.c., come modificati dalla Legge 11 agosto 1973, n.533, dal d.lgs. del 31/3/98, n.80, e dal d.lgs. del 29/10 98, n.387;
il Titolo V, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Disciplina dell'Apprendistato, relativamente agli interventi in materia di formazione interna ed esterna, come disciplinata dall'art.16, Legge 196/97, ed alle modalità operative delle Commissioni previste dalla Disciplina speciale (artt.28 e ss.);
il Titolo VI, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Orario di lavoro, per la definizione delle procedure di realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali;
il Titolo VII, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Part-Time, per l'attività dell'Ente Bilaterale Territoriale in merito ai contratti cd. Week-end ed al lavoro ripartito;
l’accordo interconfederale del 18 novembre 1996, applicativo del d.lgs 626/94;
l’Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Terziario, siglato il 29/11/96.
CONSIDERATO
che il CCNL Terziario delega alla contrattazione territoriale la definizione operativa della disciplina richiamata;
che l'effettiva attuazione della normativa contrattuale e di legge facilita l'utilizzo di tutti gli strumenti per il rafforzamento delle dinamiche del mercato del lavoro;
che s'intende procedere alla pratica ed integrale realizzazione di quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per la parte concernente l'attività dell'Ente Bilaterale Territoriale;
che la definizione delle politiche territoriali in materia di lavoro e l'individuazione degli strumenti e dei mezzi più opportuni permette il rafforzamento delle aziende del comparto del Terziario, nonché l'inserimento e la qualificazione della nuova forza lavoro e la riqualificazione di quella già esistente.
RITENUTA
la necessità di realizzare un’intesa generale che ricomprenda le problematiche del lavoro nel disposto contrattuale e legislativo, dando così effettiva attuazione alle Commissioni
paritetiche territoriali di rappresentanza previste dalla contrattazione territoriale e nazionale;
l’importanza delle disposizioni contrattuali in materia di contratto a tempo determinato, a tempo parziale, di formazione e lavoro, di apprendistato ed in materia di flessibilità dell’orario di lavoro, che garantiscano, coerentemente con la promozione di politiche attive finalizzate ad agevolare l’ingresso al lavoro e l’incontro tra domanda ed offerta, le esigenze di maggior flessibilità delle imprese.
SI E' CONCORDATO QUANTO SEGUE
promozione del mercato del lavoro
Le Parti si impegnano a rendere disponibili strumenti flessibili per la promozione di politiche attive, che permettano il ricorso al disposto contrattuale, e attribuiscono valenza agli organismi di emanazione contrattuale, convogliando, integrandoli, gli accordi realizzati nei vari ambiti di competenza in materia di promozione dell’occupazione.
Le Parti, di conseguenza, intendono dare piena attuazione alle disposizioni contrattuali in materia di flessibilità ed articolazione dell’orario di lavoro, di contratti a tempo determinato, a tempo parziale, di formazione e lavoro e di apprendistato, e concordano sull’opportunità di costituire, per il tramite dell’Ente Bilaterale Territoriale, attività di servizio che permettano di rispondere sia agli interessi generali di imprese e lavoratori sia a quelli particolari per i quali si esercita il mandato di rappresentanza.
A tal fine dovranno essere concordate intese per la composizione, funzionamento ed attività delle commissioni paritetiche territoriali previste dallo statuto dell’Ente Bilaterale Territoriale.
Particolare riguardo sarà riservato all’istituto dell’apprendistato come strumento prioritario per l’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento dell’attività lavorativa e come percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro.
Le Parti si impegnano, altresì, a sostenere il ricorso a strumenti di composizione bonaria delle controversie in materia di lavoro, ovvero a procedere a ratifica e verifica di legittimità di accordi conclusi direttamente tra il datore di lavoro ed i lavoratori, privilegiando il tentativo di conciliazione in sede sindacale a norma della legislazione richiamata in premessa.
A tal fine convengono di dare attuazione alle disposizioni contrattuali che demandano alle Commissioni Paritetiche la composizione di tutte le vertenze individuali o plurime relative all’applicazione del CCNL Terziario e di altri accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro.
sicurezza e salute dei lavoratori
Le parti concordano di costituire all’interno dell’Ente Bilaterale Territoriale un’apposita sezione denominata Organismo Paritetico Provinciale per gli adempimenti, i compiti e le funzioni ad esso demandati ed attribuiti dal D.Lgs 626/94 e dall’accordo interconfederale del 18 novembre 1996, applicativo del decreto stesso.
Tale Organismo è composto da ……. Rappresentanti della CONFCOMMERCIO ROMA e da ……. delle XX.XX., con i relativi supplenti, ed opera in piena autonomia funzionale
rispetto all’Ente stesso.
Le parti, nel ritenere che le modalità di funzionamento dell’O.P.P. siano esaustivamente disciplinate dall’Accordo Interconfederale di cui sopra, a cui, peraltro, si fa riferimento per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, prevedono lo sviluppo di un’analisi connessa all’attuazione della normativa richiamata nel territorio di vigenza dell’accordo medesimo.
fondo di previdenza complementare integrativa
Le parti concordano di affidare all’Ente Bilaterale il servizio collegato alla diffusione ed informazione del Fondo di Previdenza Complementare Integrativa di cui al Protocollo Nazionale del 29.11.1996.
MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE
Per la pratica realizzazione dell’attività delle Commissioni e per assicurare l’efficienza delle strutture sindacali al servizio dei lavoratori, l’Ente Bilaterale Territoriale provvederà, per quanto di pertinenza delle Organizzazioni dei lavoratori, costituenti il predetto Ente e firmatarie del presente accordo, e secondo le modalità esplicitate nel Protocollo Integrativo allegato all’accordo stesso, alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale.
L’Ente stesso effettuerà il servizio di Tesoreria relativamente al contributo di cui sopra secondo le modalità indicate nel Protocollo Integrativo.
I datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare la suddetta trattenuta nei confronti di tutti i lavoratori compresi nella sfera di applicazione del presente contratto ad eccezione di quelli che manifestino la loro contraria volontà a mezzo di singola dichiarazione scritta, rilasciata in duplice copia. Una copia sarà conservata dal datore di lavoro e l’altra sarà da questi
trasmessa alla Segreteria dell’Ente Bilaterale Territoriale.
Resta stabilito – ed i contraenti ne fanno esplicita ed inderogabile accettazione con la firma del presente accordo – che il datore di lavoro non assume e non può assumere responsabilità alcuna di qualsiasi natura in conseguenza delle operazioni di riscossione dei contributi a carico dei lavoratori, e che, in difetto della dichiarazione di cui al precedente capoverso, nessun lavoratore può accampare alcun diritto né avanzare rivendicazione alcuna nei confronti del proprio datore di lavoro, neanche dopo la risoluzione del rapporto, sulle trattenute effettuate in osservanza di cui ai capoversi precedenti.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente accordo ha validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL del Terziario e risultano in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell’Ente Bilaterale Territoriale e dal Protocollo Integrativo allegato al presente accordo.
La CONFCOMMERCIO ROMA, Unione del Commercio, del Turismo e dei dell’area metropolitana, si riserva di definire in sede di accordi attuativi, stipulati per il funzionamento delle commissioni paritetiche territoriali, le aree operative per le quali, in
assenza di vincolo associativo o di specifico mandato di rappresentanza, non svolgerà la propria azione.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO ROMA …………………………………………………
FILCAMS-CGIL …………………………………………………
FISASCAT-CISL …………………………………………………
UILTuCS-UIL …………………………………………………
PROTOCOLLO INTEGRATIVO SULLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE
DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
ART.19, Prima Parte, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario, Della Distribuzione E Dei Servizi, 20.09.1999
Per la pratica realizzazione dell’attività delle Commissioni e per assicurare l’efficienza delle strutture sindacali al servizio dei lavoratori, le sottoscritte Organizzazioni sindacali, CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana, FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTUCS – UIL convengono che i contributi di assistenza sindacale di cui al disposto contrattuale vigente (art.19 cit.), per la parte a carico dei lavoratori, potranno essere riscossi in parziale deroga al disposto stesso, direttamente dall’Ente Bilaterale Territoriale.
L’Ente Bilaterale Territoriale procederà alla raccolta dei contributi di pertinenza delle Organizzazioni dei lavoratori mediante il sistema della trattenuta sulla retribuzione dei lavoratori da operarsi, per conto delle Organizzazioni stesse, da parte dei datori di lavoro.
La trattenuta, pari allo 0,10%, dovrà risultare sulla busta paga e dovrà essere calcolata su paga base, contingenza e terzo elemento e dovrà risultare in busta paga unitamente alla quota prevista a favore dell’Ente Bilaterale Territoriale dall’art.16 bis, ccnl TERZIARIO, dal Protocollo e da eventuali successive intese in materia.
I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto
del presente Protocollo.
ACCORDO
ALL. 3
SULL’ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE TERRITORIALI
Addì 22 marzo 2001 presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana,
TRA
la CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana - rappresentata dal Delegato Commissariale Xxxxxxxx d’Xxxxxxx
E
la FILCAMS - CGIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx
la FISASCAT - CISL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx la UILTUCS - UIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx
VISTI
Il Protocollo d’Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001;
l’Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001;
l’art.16 della Legge 19 luglio 1997, n.196;
l'art.16, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 3 novembre 1994, come integrato dall’Ipotesi di Accordo del 20 settembre 1999;
il Titolo VI, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Contratti a tempo determinato;
il Titolo VI, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Contratti di Formazione e Lavoro unitamente all'Accordo Quadro Generale per la Provincia di Roma sui Contratti di Formazione e Lavoro nelle Aziende del Terziario, Distribuzione, Servizi e Turismo del 2 luglio 1987;
il Titolo V, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Disciplina dell'Apprendistato;
il Titolo VI, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Orario di lavoro;
il Titolo VII, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Part-Time; CONSIDERATO
che le Parti ritengono fondamentale lo sviluppo di un sistema di relazioni che permetta la gestione integrata degli interventi a sostegno della flessibilità del lavoro;
che il confronto ed il dialogo costruttivo fra parti sociali permette il potenziamento e l’ampliamento dei servizi offerti alle imprese ed ai lavoratori;
che le Parti intendono promuovere lo sviluppo del settore formalizzando le procedure di applicazione delle disposizioni contrattuali ed il ricorso agli istituti contrattuali ivi definiti;
che particolare riguardo sarà riservato all’attivazione di contratti quali quelli a tempo parziale, a tempo determinato, di apprendistato e di formazione e lavoro, per i quali le parti firmatarie il presente accordo esercitano mandato di rappresentanza.
SI è CONCORDATO QUANTO SEGUE:
OSSERVATORIO
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
Al fine di realizzare una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio onde consentirne la stima dei fabbisogni occupazionali, viene costituito l'Osservatorio Provinciale del mercato del lavoro che rappresenta lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
L’Osservatorio Provinciale è composto di ….. membri, di cui:
….. in rappresentanza di CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana;
….. in rappresentanza della FILCAMS – CGIL, della FISASCAT – CISL e della UILTUCS – UIL della Provincia di Roma.
Compiti e funzioni
L'Osservatorio Provinciale promuove ed elabora i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di contratti di apprendistato e di contratti a termine, inviandone i risultati all'Osservatorio Nazionale.
Promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
Raccoglie e registra tutti gli accordi integrativi aziendali e territoriali inviandoli all’Osservatorio Nazionale per l’analisi di conformità e l’elaborazione statistica.
Svolge analisi sull’andamento del mercato e dell’occupazione anche attraverso apposite ricerche sulle previsioni economiche – produttive ed occupazionali del settore.
Elabora e raccoglie le leggi ed i decreti che regolano i settori produttivi di riferimento nonché la normativa in materia di lavoro, al fine di assumere iniziative unitarie.
Elabora progetti professionali di riqualificazione ed aggiornamento professionale, proponendoli all’Ente Bilaterale Nazionale.
Allo stesso verranno demandati, altresì, i compiti indicati dal il Titolo VI, seconda parte, del
C.C.N.L. Terziario - Orario di lavoro, nonché indirizzate le comunicazioni previste dallo stesso titolo.
Predispone progetti formativi per singole figure professionali relative a contratti di formazione e lavoro, apprendistato, nuove professionalità, riconversione professionale, introduzione di nuove tecnologie.
Allo stesso Osservatorio verranno, altresì, demandati i compiti indicati dal Titolo VI, seconda parte, del CCNL Terziario – e verranno indirizzate le comunicazioni previste dallo stesso titolo.
Assolve altri compiti espressamente previsti dai Contratti e/o Accordi Collettivi, Nazionali e territoriali delle Categorie rappresentate dalle parti aderenti all’Ente Bilaterale Provinciale; Gestisce ogni ulteriore funzione ed iniziativa prevista dalle parti firmatarie in virtù di eventuali accordi stipulati, o da stipulare, a livello territoriale.
COMMISSIONE PARITETICA TERRITORIALE
COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
Come previsto dallo Statuto dell’Ente Bilaterale Territoriale, con le finalità stabilite dal
CCNL Terziario e dall’Accordo del , viene costituita la Commissione Paritetica
Territoriale.
La Commissione Paritetica Territoriale è composta di membri – con relativi supplenti -
di cui:
….. in rappresentanza di CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana;
….. in rappresentanza della FILCAMS – CGIL, della FISASCAT – CISL e della UILTUCS – UIL della Provincia di Roma.
COMPITI E FUNZIONI
La Commissione Paritetica Territoriale svolge le funzioni previste dagli artt.21 e 23, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999 (di seguito indicato come C.C.N.L. Terziario), l’art.28 e ss., seconda parte, del C.C.N.L. Terziario, nonché l’art.42, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario.
La commissione assolve, altresì, ulteriori compiti espressamente previsti dai Contratti e/o Accordi Collettivi, Nazionali e territoriali delle Categorie rappresentate dalle parti aderenti all’Ente Bilaterale Provinciale; gestisce infine ogni ulteriore funzione ed iniziativa prevista dalle parti firmatarie in virtù di eventuali accordi stipulati, o da stipulare, a livello territoriale.
Contratti a Tempo Determinato
All’atto di richiesta di nulla osta, allegato 5, per le assunzioni di cui all’art.21, prima parte,
C.C.N.L. Terziario, l'azienda dovrà esibire una dichiarazione di impegno relativa all'applicazione del presente CCNL e all'assolvimento degli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro.
La Commissione, esaminati la comunicazione pervenuta ed i documenti eventualmente richiesti, rilascerà il nulla osta in conformità alla normativa legislativa e contrattuale in materia nonché ai programmi occupazionali ed alle prospettive di consolidamento dei contratti a termine indicati dalle imprese interessate.
Al termine del contratto a tempo determinato l’azienda comunicherà l’esito del rapporto alla Commissione Paritetica per mezzo del modello contenuto nell’allegato 6 al presente accordo.
Contratto di Apprendistato
I datori di lavoro, che intendono assumere apprendisti ai sensi della normativa richiamata, devono presentare, prima dell’inoltro della richiesta di autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispettivo, specifica domanda alla Commissione Paritetica Territoriale utilizzando il modello contenuto nell’allegato 1 del presente accordo.
La Commissione, esprimerà parere di conformità in rapporto alle norme previste dalla Legge e dal C.C.N.L. del Terziario in materia di apprendistato.
Al termine del periodo di Apprendistato l’azienda comunicherà l’esito del rapporto alla Commissione Paritetica per mezzo del modello contenuto nell’allegato 2 al presente accordo.
Contratti di Formazione e Lavoro
I datori di lavoro, che intendono stipulare contratti di formazione e lavoro, devono presentare specifica domanda alla Commissione Paritetica Territoriale utilizzando il modello contenuto nell’allegato 3 del presente accordo.
La Commissione paritetica territoriale costituita in seno all’Ente Bilaterale, svolgerà le funzioni della Commissione prevista dall'Accordo Quadro Generale per la Provincia di Roma sui Contratti di Formazione e Lavoro del 2 luglio 1987.
Al termine del periodo di formazione e lavoro l’azienda comunicherà l’esito del rapporto alla Commissione Paritetica per mezzo del modello contenuto nell’allegato 4 del presente accordo.
Part-Time
I datori di lavoro, che intendono definire, in quanto non concordate a livello aziendale, diverse modalità di collocazione temporale della giornata di lavoro, ai sensi dell’art.42, comma 2, C.C.N.L. Terziario, devono presentare, utilizzando il modello contenuto nell’allegato 7 del presente accordo, specifica domanda alla Commissione Paritetica Territoriale, che esprimerà il parere vincolante di conformità.
REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE
Le riunioni sono valide quando per ognuna delle due parti come sopra individuate (CONFCOMMERCIO ROMA e XX.XX.), sia presente anche un solo componente, purché delegato dagli altri due; le eventuali deliberazioni hanno valore, nei limiti demandati dal presente accordo e relativi allegati, quando siano assunti concordemente dalle due parti, ovvero da CONFCOMMERCIO ROMA, in qualità di rappresentante di parte datoriale, e da FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL e UILTUCS – UIL, in qualità di rappresentanti dei lavoratori.
La Commissione si riunirà, per l’esame delle domande, con cadenza quindicinale presso la Segreteria di cui al presente Accordo.
Per quanto non previsto dal presente accordo, in materia di composizione e funzionamento della suddetta commissione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato Accordo Quadro Generale per la Provincia di Roma sui Contratti di Formazione e Lavoro del 2 luglio 1987, e quelle previste dalla legge 19 luglio 1994, n.451.
MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLA COMMISSIONE
Per la pratica realizzazione dell’attività delle Commissioni e per assicurare l’efficienza delle strutture sindacali al servizio dei lavoratori, l’Ente Bilaterale Territoriale provvederà, per quanto di pertinenza delle Organizzazioni dei lavoratori, costituenti il predetto Ente e
firmatarie del presente accordo, e secondo le modalità esplicitate nell’Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario e nel relativo Protocollo Integrativo, alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale.
ATTIVITA' E FUNZIONI DELLA SEGRETERIA
L’attività di Segreteria per il funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale e dell’Osservatorio Provinciale sarà svolta presso la sede dell’Ente Bilaterale Territoriale ed in via di prima applicazione presso i Servizi Sindacali della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana, Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 Xxxx.
A cura della Segreteria stessa verranno inviati alla Direzione Provinciale del Lavoro - Settore Ispettivo - l’elenco dei pareri di conformità all’assunzione con contratto di apprendistato emessi dalla Commissione Paritetica.
La Segreteria inoltre sarà destinataria di tutte le comunicazioni indirizzate all’Ente Bilaterale Territoriale ed all’Osservatorio Provinciale e relative agli Istituti contrattuali
delineati nonché di quelle previste in materia di Orario di lavoro, art.34 CCNL Terziario
03.11.94 e art.35 quater Ipotesi di Accordo CCNL Terziario 20.09.99, e di Lavoro ripartito, art.45 bis Ipotesi di Accordo CCNL Terziario 20.09.99.
SEDE
La Commissione Paritetica Territoriale svolgerà le proprie funzioni presso la sede dell’Ente Bilaterale Territoriale ed in via di prima applicazione presso la CONFCOMMERCIO ROMA
- Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana, Xxx Xxxxxxxxx 0, 00000 XXXX.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente accordo ha validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL del Terziario e risultano in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell’Ente Bilaterale
territoriale e dal Protocollo integrativo allegato all’Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001
La CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana - dichiara e le XX.XX. ne prendono atto che l’iscrizione e il mandato di rappresentanza a favore della CONFCOMMERCIO stessa sono requisiti indispensabili per l’applicazione del presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO ROMA …………………………………………………
FILCAMS-CGIL …………………………………………………
FISASCAT-CISL …………………………………………………
UILTuCS-UIL …………………………………………………
ALL. 4
ACCORDO IN MATERIA DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
Addì 22 marzo 2001 presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana,
TRA
la CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana - rappresentata dal Delegato Commissariale Xxxxxxxx d’Xxxxxxx
E
la FILCAMS - CGIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx
la FISASCAT - CISL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx la UILTUCS - UIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx
VISTI
Il Protocollo d’Intesa sulla Produttività e la Flessibilità nelle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 22 marzo 2001;
l’Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001;
l'art.16, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 3 novembre 1994, come modificato dall’Ipotesi di Accordo del 20 settembre 1999, istitutivo delle Commissioni Paritetiche Bilaterali e dell'Osservatorio presso l'Ente Bilaterale Territoriale;
il Titolo IV, seconda parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, Composizione delle Controversie, per la definizione delle procedure di conciliazione ed arbitrato e per la costituzione della Commissione Paritetica Territoriale presso l'Ente Bilaterale Territoriale, nonché per il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale delle vertenze di lavoro e per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale, ai sensi degli artt.410 e ss., c.p.c., come modificati dalla Legge 11 agosto 1973, n.533, dal d.lgs. del 31/3/98, n.80, e dal d.lgs. del 29/10 98, n.387;
la legge 11 maggio 1990, n.108 per la disciplina dei licenziamenti individuali.
CONSIDERATA
la necessità di sostenere il ricorso a strumenti di composizione bonaria delle controversie in materia di lavoro ovvero di procedere a ratifica e verifica di legittimità di accordi conclusi direttamente tra il datore di lavoro ed i lavoratori, privilegiando il tentativo di conciliazione in sede sindacale a norma della legislazione richiamata.
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Viene costituita presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario la Commissione Paritetica Territoriale per la composizione delle controversie individuali singole o plurime di cui all’art.17, Prima Parte, del C.C.N.L.
Alla Commissione Paritetica Territoriale sono demandate tutte le controversie individuali relative all'applicazione del presente contratto e di altri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del CCNL, al fine di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, introdotto dal Decreto Legislativo 31/3/1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29/10/98 n. 387, secondo le procedure previste dal presente accordo.
La Commissione di conciliazione territoriale è composta da un rappresentante della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei dell’area metropolitana - e da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale territoriale dei lavoratori, firmataria del presente contratto, cui l’impresa ed il lavoratore siano iscritti e abbiano conferito mandato.
L'Organizzazione Sindacale dei lavoratori o quella dei datori di lavoro inoltrano alla Segreteria della Commissione Paritetica Territoriale la richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, contenente gli elementi essenziali della controversia, con le seguenti modalità tra loro alternative:
spedizione a mezzo lettera raccomandata A/R;
trasmissione a mezzo fax;
consegna a mano in duplice copia ;
altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
Qualora dovesse pervenire alla Segreteria della Commissione richiesta di convocazione della Commissione stessa da parte di una azienda o di un lavoratore iscritti all’Ente Bilaterale Territoriale, ma non aderenti ad alcuna Associazione imprenditoriale o ad alcuna Associazione sindacale firmataria del presente contratto, la segreteria provvederà tempestivamente, e prima della convocazione di cui al successivo comma, ad inoltrare all’azienda richiedente o al lavoratore la modulistica necessaria al conferimento dei mandati. La modulistica è allegata al presente contratto (All. A e B).
La Segreteria, ricevuta la richiesta, provvederà a convocare le parti, con lettera raccomandata A/R, davanti alla Commissione Paritetica Territoriale, la quale dovrà riunirsi entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Il tentativo di conciliazione, da condursi nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e di contratto, dovrà essere espletato, ai sensi dell'art.37 del Decreto Legislativo n. 80/98, entro sessanta giorni dal ricevimento o dalla presentazione della richiesta da parte della Organizzazione Sindacale o Datoriale a cui il lavoratore e l’azienda conferiscono rispettivamente mandato.
Articolo 2
La Commissione Paritetica Territoriale esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi degli artt.410, 411 e 412 c.p.c. come modificati dalla Legge n. 533/73 e dai Decreti Legislativi n. 80/98 e n. 387/98.
Il processo verbale di conciliazione o di mancato accordo, redatto in sei copie e sottoscritto dalle parti interessate e dai componenti la Commissione, viene quindi depositato a cura della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana - presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Roma e a tal fine deve contenere:
1. il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fa riferimento la controversia conciliata;
2. la presenza dei rappresentanti sindacali le cui firme risultino essere state depositate presso la Direzione Provinciale del Lavoro;
3. la presenza delle parti, personalmente o correttamente rappresentate.
I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti concordano.
In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
La segreteria della Commissione conserva una copia del verbale agli atti, lasciando le altre copie a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Articolo 3
Le parti, azienda e lavoratore, che abbiano già trovato la soluzione della controversia tra loro insorta, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli artt.2113, comma 4°, c.c., 410 e 411 c.p.c., come modificati dalla legge n. 533/73 e dal D. Lgs. 80/98, e dal Decreto Legislativo n. 387/98 in sede di Commissione Paritetica Territoriale che a tal proposito si riunirà con cadenza settimanale.
A tal fine il lavoratore dovrà conferire mandato per iscritto al rappresentante dell’Organizzazione Sindacale componente della Commissione stessa.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per assicurare l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo, metteranno a disposizione a turno un loro rappresentante in possesso del requisito previsto all’art.2, comma 2, punto 2.
Le Parti, entro sette giorni dalla stipula del presente accordo, comunicheranno alla Segreteria della Commissione Paritetica i nominativi dei loro rappresentanti.
Articolo 4
A titolo sperimentale, per la durata di sei mesi, l’attività di Segreteria per il funzionamento della Commissione Paritetica Territoriale è curata dai Servizi Sindacali della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana.
L’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal precedente art.2 e l’attività di conciliazione prevista dal precedente art.3 si svolgeranno presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana – Xxx Xxxxxxxxx, 0 – Roma.
Articolo 5
Nelle more della costituzione, promossa dal lavoratore, ai sensi dell’art.7, comma 6, della Legge 300/70, del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato presso la Direzione Provinciale del Lavoro, la Commissione Paritetica Territoriale può conoscere le vertenze relative all’impugnazione di provvedimenti disciplinari, ai fini del tentativo di conciliazione.
Qualora il tentativo abbia esito positivo ne sarà data comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro per l’abbandono della richiesta del lavoratore di costituzione del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato.
Articolo 6
Per la pratica realizzazione dell’attività delle Commissioni e per assicurare l’efficienza delle strutture sindacali al servizio dei lavoratori, l’Ente Bilaterale Territoriale provvederà, per quanto di pertinenza delle Organizzazioni dei lavoratori, costituenti il predetto Ente e firmatarie del presente accordo, e secondo le modalità esplicitate nell’Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario e nel relativo Protocollo Integrativo, alla riscossione dei contributi di assistenza contrattuale.
Articolo 7
Viene costituito presso l’Ente Bilaterale Territoriale del Terziario il Collegio di arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste al precedente articolato ed ai sensi dell’art.17 bis, Prima Parte, del C.C.N.L.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533, al Collegio arbitrale può essere promosso, da parte di ciascuna delle parti coinvolte nel procedimento conciliativo, il deferimento della controversia, secondo le norme previste dal presente accordo ed ove il tentativo di conciliazione di cui all'art.410 c.p.c. o all'art.17, prima parte, del C.C.N.L. Terziario del 20 settembre 1999, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento.
Articolo 8
composizione del collegio arbitrale
Il Collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da tre membri di cui due con funzione di arbitro scelti uno dalla Confcommercio Roma e un altro designato dalle organizzazioni sindacali territoriale FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato uno dall’associazione sindacale.
Il terzo membro con funzioni di presidente verrà scelto a rotazione continuata dall’Ente Bilaterale Territoriale da un elenco formato da magistrati ed avvocati, che siano esperti in diritto del lavoro, nominati al 50% dalle organizzazioni sindacali ed al 50% dalla CONFCOMMERCIO ROMA. Il numero complessivo degli esperti è per il momento di 6 unità.
L’Ente Bilaterale Territoriale fornirà un segretario che si occuperà di ogni mansione di cancelleria (comunicazioni, verbalizzazione, copie, battitura testi, ecc.). A titolo sperimentale, per la durata di …… mesi, l’attività di Segreteria per il funzionamento del Collegio Arbitrale sarà curata dai Servizi Sindacali della CONFCOMMERCIO ROMA -
Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana
richiesta di attivazione del collegio arbitrale
La parte interessata dovrà fare domanda (predisposta in apposito modulo) per l’attivazione
del collegio di conciliazione ed arbitrato presso l’Ente Bilaterale Territoriale, il quale nei cinque giorni successivi dovrà inviarne comunicazione alla controparte, indicando l’oggetto della controversia. La controparte, se vorrà aderire alla procedura, dovrà farlo entro 10 giorni dal ricevimento mediante sottoscrizione di apposito modulo che le verrà inviato.
Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
assistenza delle parti
Le parti saranno assistite ciascuna da un esperto nominato dalla rispettiva associazione sindacale o datoriale di appartenenza chiamato difensore.
attivazione del collegio arbitrale
L’Ente Bilaterale Territoriale una volta pervenuta l’accettazione scritta dell’altra parte dovrà nei successivi 15 giorni costituire il collegio di conciliazione ed arbitrato. Una volta costituito il collegio, il Presidente provvederà a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio con la facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
eventuali ulteriori elementi istruttori quali scritti, documenti e all’occorrenza informatori.
la procedura
Il Collegio, operando nel rispetto dei principi di lealtà, di correttezza, di buona fede e specificatamente del diritto alla difesa, emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
Il Collegio, riunitosi nella data ed ora scelte dal presidente, emetterà il lodo e
contestualmente potrà condannare la parte soccombente a versare all’Ente Bilaterale Territoriale la somma relativa alle spese nella misura massima di €
…………………………..
Articolo 9
Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni.
Le parti, nell’apposito modulo, dovranno esonerare il collegio da ogni eventuale responsabilità relativa a richieste di risarcimento danni o altro.
Il lodo è emesso nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e di contratto ed è impugnabile ai sensi di legge avanti al tribunale.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente accordo ha validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL del Terziario e risultano in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell’Ente Bilaterale
territoriale e dal Protocollo integrativo allegato all’Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001.
La CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana - dichiara e le XX.XX. ne prendono atto che l’iscrizione e il mandato di rappresentanza a favore della CONFCOMMERCIO ROMA stessa sono requisiti indispensabili per l’applicazione del presente accordo.
Letto, confermato e sottoscritto.
CONFCOMMERCIO ROMA …………………………………………………
FILCAMS-CGIL …………………………………………………
FISASCAT-CISL …………………………………………………
UILTuCS-UIL ………………………………………………….
ALL. 5
REGOLAMENTO
DEI RAPPRESENTANTI TERRITORIALI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
NEI SETTORI COMMERCIO – SERVIZI
Addì presso la sede della CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del
Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana,
TRA
la CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana - rappresentata dal Delegato Commissariale Xxxxxxxx d’Xxxxxxx
E
la FILCAMS - CGIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx
la FISASCAT - CISL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx
la UILTUCS - UIL rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx
VISTI
il decreto legislativo 626/94 e successive modificazione
l’Accordo interconfederale applicativo del D.lgs. 626/94 del 18 novembre 1996
l’Accordo di rinnovo della parte economica del CCNL Terziario, siglato il 29/11/96
l’Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001
SI STABILISCE
1. Sistema della Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza
In applicazione dell’art.6.b dell’ Accordo interconfederale applicativo del D.lgs. 626/94 e delle disposizioni di cui all’Accordo sul mercato del lavoro del 22 marzo 2001, il numero dei rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza è stabilito nella misura di ……..
( per ogni organizzazione sindacale dei lavoratori) e gli stessi devono svolgere con
continuità tale funzione.
I Rappresentanti Territoriali sono designati congiuntamente dalle XX.XX. dei Lavoratori firmatarie e formalmente comunicati all’Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.)
L’O.P.P., previa verifica che gli aspiranti siano in possesso dei requisiti necessari, ratifica con propria delibera la designazione dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza e contestualmente assegna a ciascuno di essi il proprio ambito territoriale di competenza.
Di tale verifica, previo il consenso dei R.T.L.S. rilasciato in forma scritta dall’O.P.P. ai sensi e per gli effetti della L.675/96, a cura della segreteria, ne viene data comunicazione ai datori di lavoro con personale dipendente sino a 15 unità, che a loro volta ne devono informare i lavoratori.
Nel caso in cui i lavoratori abbiano provveduto ad eleggere al loro interno il Rappresentante per la Sicurezza, la direzione aziendale dovrà inviare la copia del verbale di elezione all’O.P.P., munita del consenso del R.L.S. rilasciato ai sensi della L.675/96 in forma scritta e al datore di lavoro e all’ O.P.P.
L’ambito territoriale di competenza assegnato a ciascun Rappresentante Territoriale, in cui deve svolgere le proprie funzioni ai sensi dell’Accordo Interconfederale citato, è corrispondente alle …… zone in cui il territorio di Roma e provincia viene suddiviso dall’ O.P.P.
L’ O.P.P., al fine di realizzare relazioni sindacali finalizzate all’attuazione di una politica concertata di prevenzione e protezione, ha funzione di monitoraggio affinché l’operato dei
R.T.L.S. sia conforme a tali finalità; in proposito l’O.P.P. programmerà degli appositi incontri con i R.T.L.S. per esaminare, nel rispetto dei ruoli, eventuali problematiche emerse e che l’attività sia svolta e/o da svolgere in modo omogeneo e coerente con le peculiarità delle aziende ed in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni dell’Accordo Interconfederale del 1996.
I Rappresentanti Territoriali sono tenuti nello svolgimento della loro attività ad operare,
considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell’ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all’art.19 del D.lgs. 626/94 e secondo le indicazioni di cui ai punti 8 e ss. dell’Accordo Interconfederale. Devono tener conto anche dei pareri, delle indicazioni dei piani di lavoro dell’O.P.P. e delle interpretazioni adottate dall’O.P.P., sono tenuti obbligatoriamente a partecipare ai programmi formativi promossi dall’O.P.P., compresi quelli di aggiornamento, in relazione all’evoluzione legislativa e a quella dei rischi.
Il R.T.L.S., ai sensi dell’art.6.b. Prima Parte dell’Accordo Interconfederale, dura in carica 3 anni ed è ridisegnabile, fatta salva la possibilità dell’O.S. che l’ha designato di revocarlo in qualsiasi momento.
I R.T.L.S. per svolgere la loro funzione hanno recapito presso gli uffici delle rispettive XX.XX. da cui sono stati designati.
2. Accesso del Rappresentante Territoriale ai luoghi di lavoro
Il rappresentante territoriale che, nelle aziende con personale dipendente sino a 15 unità, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. A del D. Lgs. 626/94, accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell’espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell’azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale.
Il R.T.L.S., al fine di rendere effettivo l’accompagnamento da parte dell’esponente della CONFCOMMERCIO ROMA, segnala a mezzo fax alla segreteria O.P.P., con almeno 15 giorni di anticipo, la data e l’ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell’azienda. Ricevuta la richiesta la segreteria dell’O.P.P. provvede immediatamente a comunicare tale data ed ora all’esponente nominato dall’Unione.
Il R.T.L.S. deve altresì segnalare per iscritto al datore di lavoro la data e l’ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro con preavviso di almeno 7 giorni.
3. Consultazione del Rappresentante Territoriale
In tutti i casi in cui la disciplina normativa prevede un intervento consultivo del R.T.L.S., gli adempimenti in capo ai datori di lavoro in tema di consultazione, al fine di garantirne la sua effettività, sono assolti di norma nella sede dell’O.P.P. Il datore di lavoro deve richiedere all’O.P.P. la convocazione del rappresentante territoriale.
Il datore di lavoro, anche per il tramite di un esponente dell’Unione, e comunque con la sua presenza o di un proprio delegato, consulta il rappresentante territoriale che formula proposte e pareri, non vincolanti per il datore di lavoro, in ordine alle operazioni aziendali in corso od in via di definizione.
La segreteria redige il verbale dell’avvenuta consultazione e dei pareri espressi anche dal rappresentate territoriale che, controfirmato dallo stesso, è conservato presso la sede dell’O.P.P., che ne rilascia copia agli interessati.
4. Rappresentante Territoriale e riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
Nel caso di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta all’O.P.P. ed al rappresentante territoriale. Quest’ultimo, valutata la situazione, in applicazione dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs.626/94, può chiedere la convocazione di un’apposita riunione con il datore di lavoro, presso la sede dell’O.P.P., con le modalità stabilite nel precedente punto.
5. Composizione delle controversie
Per il migliore conseguimento della salute e sicurezza sul lavoro, l’O.P.P. ritiene che occorre procedere all’applicazione di soluzioni condivise. A tal fine i R.T.L.S., nel rispetto della procedura di cui all’art. 14 dell’Accordo interconfederale, ricorreranno all’O.P.P. quale prima istanza obbligatoria per il tentativo di soluzione delle controversie per le quali ritengono, in base ad adeguate motivazioni, che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegate per attuarle non siano, in rapporto alla specificità delle attività che vengono svolte dai lavoratori, idonei a garantire la prevenzione, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
SFERA DI APPLICAZIONE
Il presente REGOLAMENTO ha validità esclusivamente per le aziende che applicano il CCNL del Terziario e risultano in regola con gli obblighi in materia di contribuzione e di legislazione sul lavoro, nonché con il versamento dei contributi previsti a favore dell’Ente Bilaterale territoriale e dal Protocollo integrativo allegato all’Accordo sugli Strumenti di Gestione del CCNL Terziario del 22 marzo 2001.
La CONFCOMMERCIO ROMA - Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi dell’area metropolitana - dichiara e le XX.XX. ne prendono atto che l’iscrizione e il mandato di rappresentanza a favore della CONFCOMMERCIO stessa sono requisiti indispensabili per l’applicazione del presente REGOLAMENTO.