Contract
Seduta del 9 - 10 luglio 2012
52 = Realizzazione dell'intervento denominato M9 - Polo culturale e Museo del Novecento
- Venezia Mestre. Approvazione della Convenzione Urbanistica attuattiva di cui all'art. 3 dell'Accordo di Programma del 15 Dicembre 2009, sottoscritto ai sensi della L.R. 35/2001, tra Regione del Veneto, Comune di Venezia, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna e Fondazione di Venezia. Approvazione schema di convenzione e cessione delle aree.
Il Presidente pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all’oggetto iscritta al punto n. 6 dell’o.d.g.
L’assessore Xxxxxxx illustra la proposta di deliberazione.
(Omissis) Riportato a verbale
• Nel corso della seduta, dopo l’illustrazione dell’assessore Xxxxxxx, il Consiglio Comunale ha votato due emendamenti volti ad apportare modifiche alla proposta presentata in Consiglio Comunale. Gli emendamenti risultano qui allegati quali parte integrante del presente atto (vedi allegato “Emendamenti votati” D.C.C. 52/2012). L’allegato comprende gli emendamenti, e le relative schede di votazione. Il dibattito avvenuto è riportato a verbale.
• Il testo che segue è comprensivo delle modifiche conseguenti all’emendamento approvato.
Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di deliberazione così come emendata
E
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, dell’Assessore All’Urbanistica di concerto con l’Assessore al Patrimonio, l’Assessore alla Mobilità e Trasporti e l’Assessore ai Lavori Pubblici;
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 29 luglio 2009, è stato conferito mandato al Sindaco del comune di Venezia o ad un suo delegato, ai sensi dell'art. 21, comma 3 dello Statuto comunale, di sottoscrivere, con riserva di successiva ratifica, l'Accordo di Programma di cui all'oggetto relativo alla realizzazione dell'intervento denominato "M9 - Polo culturale e Museo del Novecento - Venezia Mestre", dando mandato alla Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia di esperire tutte le procedure previste dalla vigente normativa per la prosecuzione del conseguente iter amministrativo;
- che in data 15 dicembre 2009 è stato sottoscritto, ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 35, tra Regione del Veneto, Comune di Venezia, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna e Fondazione di Venezia l'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento denominato "M9 - Polo culturale e Museo del Novecento - Venezia Mestre";
- che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 11 gennaio 2010 è stato ratificato il suddetto Accordo di Programma ed è stato emesso Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 26 gennaio 2010, pubblicato sul BUR n.12 del 9 febbraio 2010;
- che l'Accordo di Programma ha previsto, nelle premesse, che la Fondazione di Venezia, per l'attuazione degli interventi oggetto dello stesso, possa "servirsi a propria discrezione delle proprie società strumentali o controllate, siano esse Polymnia Venezia s.r.l. e la sua controllata Xxxxxxxx s.r.l., proprietaria dell'area o altre analoghe";
- che il sopra citato Accordo di programma ha stabilito, all'art. 3, che l'intervento ivi programmato, che si pone, tra le altre, le finalità di rivitalizzare e qualificare l'offerta culturale e commerciale dell'area interessata, ha come dichiarato obiettivo quello di realizzare "M9 - Polo culturale e Museo del Novecento di Venezia Mestre", un polo culturale e ricreativo all'avanguardia, così articolato:
- il Museo del Novecento;
- uno spazio espositivo polifunzionale;
- una mediateca;
- uno spazio per incontri, convegni, concerti, spettacoli teatrali, proiezioni, etc;
- vari servizi al pubblico: caffetteria, bookshop e altri spazi commerciali similari;
- una mall con piazza coperta, in cui insediare attività commerciali di qualità, da tempo richieste dalla popolazione;
- che l'area interessata dall'intervento si compone di due lotti compresi in un'area prevista dal citato Accordo di Programma, per una superficie complessiva di circa 6.800 mq: (Lotto 1 + Lotto 2= 6.517,05 mq + i mappali di Xxx Xxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx 000 xx), come meglio individuato nell"Estratto Catastale" all'uopo aggiornato (Elaborato Tecnico, a cura di Favero&Milan Ingegneria S.p.a. per conto della Fondazione di Venezia -24.07.2009];
- il Lotto 1 (ex Caserma Matter), acquisito in data 13 febbraio 2007 da Polymnia Venezia
S.r.l., società strumentale della Fondazione di Venezia controllata al 100%, attraverso la sua controllata al 100% Eliconie S.r.l. (già Rodella Sviluppo Immobiliare S.r.l.): l'area risulta catastalmente censita in Comune di Venezia - Sezione di Mestre - Foglio 13, sviluppo 24 -mappali nn. 199 - 200 sub 3 - 201 - 202 sub 1 - 846 - 847;
- il Lotto 2 (ex Caserma Pascoli), acquisito in data 13 giugno 2007 dalla medesima Polymnia Venezia S.r.l.: l'area risulta catastalmente censita in Comune di Venezia - Sezione di Mestre -Foglio 13, sviluppo 24 - mappali nn. 215-904; a quest'area si aggiunge la proprietà del mappale n. 679, acquisito nel giugno 2008.
Polymnia Venezia S.r.l. è inoltre proprietaria dell'immobile sito lungo le vie Poerio e Brenta Vecchia, catastalmente censito in Comune di Venezia - Sezione di Mestre - Foglio 13, sviluppo 24 - mappali nn. 546 -1668;
- che il riferito Accordo di Programma ha stabilito, all'art. 4, che l'intervento complessivo si compone dei seguenti, specifici interventi:
a) la ristrutturazione dell'ex Caserma Matter attraverso la realizzazione di un Centro Commerciale con piazza coperta (quest'ultima realizzabile previo assoggettamento a servitù di passaggio pedonale di uso pubblico), secondo quanto previsto dall'art. 28 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15, "Norme di Programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto": trattasi, infatti, di recupero edilizio di edificio esistente in centro storico, con superficie di vendita inferiore a 4.000 mq;
b) la ristrutturazione, previa demolizione e ricostruzione, degli edifici A e B e loro destinazione commerciale;
c) la demolizione degli edifici C, D, E e delle mura perimetrali lungo le vie Pascoli e Brenta Vecchia;
d) la costruzione di un nuovo edificio destinato a funzione museale;
e) l'apertura di un passaggio pedonale verso Corte Legrenzi, per quanto di competenza del soggetto Proponente e compatibilmente con la volontà dei terzi;
f) gli interventi di raccordo alla viabilità pedonale esistente, definiti sulla base degli esiti del concorso internazionale di progettazione e d'intesa con il Comune di Venezia;
- che il citato art. 4 ha stabilito, ancora, che l'intervento M9 sarebbe stato progettato dal soggetto da individuarsi con un Concorso internazionale di Progettazione Architettonica, da organizzarsi a cura del Proponente: i contenuti analitici e progettuali avrebbero costituito il quadro dei vincoli per i Lineamenti Guida alla progettazione definitiva ed esecutiva da assegnare ai Concorrenti;
- che il ridetto art. 4 ha testualmente stabilito, altresì, che, "Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente Accordo, le Parti si rendono sin d'ora disponibili ad individuare congiuntamente eventuali ulteriori attività connesse e funzionali alla realizzazione del Progetto"',
- che il suddetto Accordo di Programma ha previsto, al successivo art. 5, a carico della Fondazione di Venezia, in qualità di soggetto Proponente dell'intervento, l'onere complessivo di curare la realizzazione del precitato intervento edilizio.
Più in particolare, l'art. 5 del medesimo Accordo di Programma ha stabilito che la Fondazione di Venezia si è impegnata a:
- realizzare, a propria cura e a proprie spese, gli interventi elencati e descritti al citato articolo 4 dell'Accordo di Programma;
- perfezionare tutti gli atti convenzionali finalizzati a regolare i rapporti con tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti, necessari per attuare completamente l'intervento richiamato al prefato articolo 4 dell'Accordo di Programma;
- organizzare il Concorso internazionale di progettazione architettonica, le cui linee guida alla progettazione risultassero coerenti con i contenuti del predetto Accordo di
Programma;
- curare il completamento della progettazione definitiva ed esecutiva in coerenza con il progetto preliminare vincitore del concorso richiamato in premessa, presentando al Comune e alla Soprintendenza, per l'approvazione, i progetti delle opere di cui al citato articolo 4 dell'Accordo di Programma;
- corrispondere al Comune di Venezia il contributo di costruzione nella misura prevista dalla vigente normativa;
- affidare la progettazione e la realizzazione dell'allestimento completo del Museo del Novecento di Venezia-Mestre, assicurando la copertura integrale dei relativi costi;
- stipulare un'apposita Convenzione con il Comune per iscrivere una servitù di passaggio pedonale di uso pubblico, a favore del Comune, della Piazza coperta che si verrà a creare con la realizzazione della copertura del chiostro dell'ex Caserma Matter, e sugli altri spazi individuati nell'Allegato n.2 (Elaborato tecnico);
- acquisire in proprietà o in uso pertinenziale - entro un raggio di 300 m - la disponibilità di non meno di 32 posti auto a servizio delle strutture commerciali, come da art. 16 e. 1 della
L.R. 13 agosto 2004, n. 15, prima della relativa messa in esercizio;
- sostenere tutti i costi per la progettazione e realizzazione dell'intervento, collaborando con gli Enti sottoscrittori del predetto Accordo, per fornire la documentazione necessaria e per tenerli costantemente aggiornati sullo stato di avanzamento delle attività;
- che la Fondazione di Venezia, in aderenza agli impegni assunti con il predetto Accordo di Programma, ha esperito un Concorso internazionale di progettazione architettonica, individuando lo Studio Sauerbruch Xxxxxx di Berlino, quale Progettista dell'intervento denominato M9 - Polo culturale e Museo del Novecento - Venezia Mestre;
- che il riferito Accordo di Programma ha previsto, all'art. 7, in capo al Comune di Venezia i seguenti oneri:
- assumere tutti gli atti, le autorizzazioni e i provvedimenti utili e necessari per facilitare la completa realizzazione dell'intervento specifico nei tempi previsti dal cronoprogramma;
- rilasciare tempestivamente i titoli autorizzativi necessari alla realizzazione dell'intervento
- fatte salve eventuali richieste di modifica - e delle opere dianzi citate, ivi comprese le eventuali e necessarie varianti di carattere tecnico in corso d'opera, nel rispetto della vigente normativa edilizia del Comune di Venezia;
- concedere a La Fondazione Venezia il diritto di superficie o di proprietà sui mappali 213, 591, 592, 680, 681, come da richiesta di Polymnia Venezia S.r.l. (rif. 135/PD/sc dell'8 aprile 2009), che agisce in nome e per conto de La Fondazione Venezia;
- stipulare un'apposita Convenzione con la Fondazione o sua Società strumentale per iscrivere una servitù di passaggio pedonale di uso pubblico a favore del Comune della Piazza coperta che si verrà a creare con la realizzazione della copertura del Chiostro dell'ex Caserma Matter, e sugli altri spazi individuati nel citato Allegato 2 (Elaborato tecnico);
- autorizzare la realizzazione del Centro Commerciale previsto nell'ex Caserma Matter, in base all'art. 7 della già citata L.R. 13 agosto 2004, n. 15, secondo quando stabilito dall'art. 28 della medesima legge: nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, al fine di rivitalizzare il sistema distributivo dei centri storici, classificati dagli strumenti urbanistici come zona A, i Comuni possono autorizzare la realizzazione di centri commerciali utilizzando immobili esistenti, eventualmente soggetti a interventi di recupero edilizio, purché la superficie di vendita non sia superiore a 4.000 mq e almeno il 50% degli esercizi abbia una superficie inferiore ai limiti previsti per i negozi di vicinato; la Convenzione di cui all'art. 28 comma 3 della sopracitata L.R. 13 agosto 2004, n. 15, si intende assolta con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, fatta salva la possibilità di definire con atti aggiuntivi tra il Comune e la Fondazione, ovvero le sue società strumentali, precisazioni relative alle aree destinate a parcheggio e agli
accessi e percorsi veicolari;
- che, tra i riferiti oneri in capo alla Fondazione di Venezia, vi è quello, di cui all'art. 5.2 dell'Accordo di Programma, di perfezionare tutti gli atti convenzionali finalizzati a regolare i rapporti con tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti, necessari per dare attuazione all'intervento di realizzazione dell'M9;
- che, come puntualizzato nell’Accordo di Programma, l’attuazione del medesimo è demandata da Fondazione di Venezia alle proprie società strumentali o controllate, in conformità al combinato disposto di cui agli artt. 1, 3 e 6 del D.Lgs. n. 153/1999, con riferimento al “settore rilevante” individuato dallo Statuto della Fondazione sotto la dizione “arte, attività e beni culturali” (corrispondente al “settore ammesso” di cui al co. 1° lett. x xxx x. 0 xxx X.Xxx. x. 000/0000);
- che Fondazione di Venezia ha, infatti, qualificato tale settore come prioritario nell’ambito dei propri programmi istituzionali, promuovendo e sviluppando molteplici progetti sia direttamente sia in compartecipazione con importanti istituzioni, pubbliche e private;
- che, nello specifico, i compiti attuativi derivanti dal citato Accordo di Programma sono stati affidati alla società Polymnia Venezia s.r.l. (società controllata al 100% da Fondazione di Venezia e che statutariamente opera, sotto il controllo pieno e diretto di Fondazione di Venezia, nel campo dei beni e delle attività visive), la quale è proprietaria delle aree e degli immobili oggetto di intervento;
- che l'art.2.1 del più volte citato Accordo di Programma prevede che esso "autorizza le opere elencate al successivo art.4 (omissis)...e sostituisce ad ogni effetto le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento da prendersi da parte delle Amministrazioni che lo sottoscrivono e previsti da leggi regionali";
- che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.2.1, la Società Polymnia Venezia srl ha presentato Denuncia di Inizio Attività in data 03.05.2010 prot.n. 197565, alla quale ha fatto seguito la presa d'atto da parte del Comune di Venezia in data 17.05.2010 prot.n.219334, e che la stessa Polymnia Venezia s.r.l. ha provveduto ad eseguire la demolizione degli edifici C, D ed E e la parziale demolizione delle mura perimetrali lungo le Vie Pascoli e Brenta Vecchia;
- che in data 5.08.2011 con protocollo generale n. PG.2011/0328787 e successive integrazioni è stata presentata al Comune di Venezia, da Polymnia Venezia s.r.l. specifica domanda al fine di ottenere il Permesso di Costruire per l'esecuzione dei lavori dell'intervento denominato "M9 - Polo culturale e Museo del Novecento - Venezia Mestre";
- che, al fine di coordinare le attività dei vari Uffici comunali le cui competenze risultano variamente interferite nell'ambito dell'iter autorizzativo degli interventi oggetto dell'Accordo di Programma, il Comune di Venezia ha convocato apposita Conferenza di Servizi in data 14.12.2011;
- che il progetto sottoposto alla sopra richiamata Conferenza di Servizi risulta composto dai documenti di cui all'elenco elaborati del Permesso di Costruire (Allegato 5);
- che il contributo per gli oneri di urbanizzazione primaria ammonta ad € 309.892,68, mentre il contributo per gli oneri di urbanizzazione secondaria ammonta ad € 423.542,79, salvo modifiche progettuali dell’intervento proposto costituenti incrementi del contributo per gli oneri di urbanizzazione;
- che il menzionato art. 4.1 stabilisce testualmente, alla lettera f), che l'intervento complessivo, oggetto dell'Accordo di Programma, si compone anche degli "interventi di raccordo alla viabilità pedonale esistente, definiti sulla base degli esiti del concorso internazionale di progettazione e d'intesa con il Comune di Venezia";
- che Polymnia Venezia s.r.l. ha predisposto a propria cura e spese uno Studio di Fattibilità della riqualificazione urbana da Riviera XX Settembre, Via Xxxxxx, fino a Via Lazzari (esclusa), che l’Amministrazione ha inteso recepire e far proprio all'esito della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 14 dicembre 2011;
- che in tale quadro, l'Amministrazione Comunale, la Fondazione Venezia e Polymnia Venezia s.r.l. (quest’ultima alla stregua di quanto sopra precisato) intendono, altresì, disciplinare l’esecuzione, da parte della seconda, dei lavori di rifacimento dell'arredo urbano del fronte di Via Xxxxxx, il cui costo, interamente sostenuto da La Fondazione Venezia, è stimato in € 1.044.050 e sarà calcolato a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell'art.31 della Legge Regionale 11/2004;
Preso atto che:
- Polymnia Venezia s.r.l. si impegna a realizzare un nuovo edificio destinato a funzione museale, un edificio amministrativo del museo e una piazza esterna che sarà collegata con Via Xxxxxx Xxxxxxx e Via Pascoli, in ossequio al progetto presentato e nella osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale e dalla Sovrintendenza al momento del rilascio del relativo permesso di costruire;
- Polymnia Venezia s.r.l. si impegna inoltre a realizzare un Centro Commerciale presso gli spazi dell'ex Caserma Matter prospettante in Via Xxxxxx, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 13 agosto 2004, n. 15;
- a soddisfacimento degli standards previsti dall'art. 16, comma 1, della L.R. 13 agosto 2004, n. 15, Polymnia Venezia s.r.l. individua e rende disponibili n. 32 posti auto nell'interrato, sottostante al museo, collegati direttamente al Centro Commerciale, resi pertinenziali agli immobili ad uso commerciale costituenti il centro commerciale;
- il Comune si impegna a rilasciare le autorizzazioni commerciali relative alle attività di vicinato e artigianali previste dal progetto secondo le normative vigenti;
Rilevato che:
- Il Comune di Venezia, a fronte della corresponsione dell’importo di € 78.400,00, cede, a Polymnia Venezia s.r.l. le aree di proprietà, necessarie per la realizzazione dell'intervento previa declassificazione delle stesse da beni demaniali a beni patrimoniali disponibili ed individuate al Catasto come Comune di Venezia Sezione Mestre foglio 13
− mapp. 591 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 50 mq.
che al Catasto Fabbricati corrisponde al mapp. 591 sub.1 AREA URBANA di 50 mq. Intestato al Catasto Fabbricati a : COMUNE DI VENEZIA Proprieta` per 1000/1000
− mapp. 592 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 20 mq.
che al Catasto Fabbricati corrisponde al mapp. 592 sub.1 AREA URBANA di 20 mq. Intestato al Catasto Fabbricati a : COMUNE DI VENEZIA Proprieta` per 1000/1000
− mapp. 2299 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 13 mq.
che al Catasto Fabbricati corrisponde al mapp. 2299 AREA URBANA di 13 mq. Intestato al Catasto Fabbricati a : COMUNE DI VENEZIA Proprieta` per 1000/1000
− mapp. 680 al Catasto Terreni INCOLTO STER di 100 mq.
Intestato al Catasto Terreni : COMUNE DI VENEZIA Proprieta` per 1000/1000
− mapp. 2301 al Catasto Terreni RELIT STRAD di 51 mq.
− mapp. 213 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 30 mq.
− mapp. 681 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 17 mq.
- mapp. 2138 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 4 mq.
- la suddetta cessione in proprietà avviene contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, a fronte dell'impegno di Polymnia Venezia s.r.l. di costituire servitù di uso pubblico sulle particelle che saranno meglio identificate al rilascio dell’agibilità:
- per quanto attiene, in particolare, ai mapp. 213 e 681 porz., in precedenza meglio descritti catastalmente, il Comune di Venezia dichiara di averne acquistato la relativa proprietà per usucapione, non accertata in giudizio in contraddittorio con i precedenti proprietari. Parte Attuatrice, per parte propria, si dichiara pienamente consapevole di ciò, rinunciando ad ogni eventuale richiesta di danni nei confronti del Comune qualora soggetti terzi vantassero, o pretendessero di vantare, qualsivoglia diritto sui medesimi mappali oggetto di cessione. Parte Attuatrice, altresì, assume l'espresso obbligo di manlevare il Comune di Venezia e i funzionari comunali delegati alla firma del presente atto nell'eventualità in cui soggetti terzi formulassero, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, richieste risarcitorie ad ogni titolo in conseguenza della predetta dichiarazione di proprietà per usucapione.
- Polymnia Venezia s.r.l. si impegna a realizzare, a totali proprie cure e spese (ivi comprese quelle di progettazione, di direzione dei lavori, di redazione dei piani di sicurezza e coordinamento in fase di esecuzione, di qualsiasi prestazione tecnica accessoria connessa all'intervento, nonché, qualora previsto dalla vigente normativa, di espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per l'appalto delle opere), e a perfetta regola d'arte, tutte le opere di urbanizzazione, nel rispetto della vigente normativa, di seguito elencate:
a. riqualificazione urbana e pedonalizzazione di via Xxxxxx, importo 1.044.050 €;
b. sistemazione del tratto di via Brenta Vecchia in aderenza al Polo Museale, importo
€ 35.000;
c. sistemazione viaria di raccordo tra via Carducci e via Brenta Vecchia su Via Pascoli, importo 310.000 €;
x. xxxxxxxx reti di scarico acque meteoriche al Canale Marzenego su via Xxxxxx (opere invarianza idraulica), importo 50.000 €;
Preso atto che diverse modalità esecutive dell’arredo urbano potranno essere concordate tra le parti nei limiti dell’impegno finanziario assunto da Polymnia Venezia s.r.l.;
Considerato:
- che Polymnia Venezia s.r.l. si impegna a reperire, entro il termine di rilascio del certificato d’agibilità dell’edificio destinato a funzione museale, parcheggi e aree di accesso e transito ai medesimi pari a mq 3.470, corrispondenti a 0,40 mq/mq della relativa superficie lorda di pavimento di mq.8.675;
- che Polymnia Venezia s.r.l. si impegna a costituire, in favore del Comune di Venezia, una servitù ad uso pubblico, limitata al solo passaggio pedonale, sull'area della Piazza coperta che sarà costituita a seguito della copertura del chiostro dell'ex Caserma Matter e sugli altri spazi individuati, ivi comprese le aree di risulta di Via Brenta Vecchia.
- e Polymnia Venezia s.r.l. si impegna a costituire inoltre, in favore del Comune di Venezia, una servitù ad uso pubblico, limitata al solo passaggio pedonale, sulle aree in via della Brenta Vecchia a lei cedute in proprietà;
- che la gestione e la manutenzione delle aree sono in carico a Polymnia Venezia s.r.l.;
- che il Comune di Venezia e Polymnia Venezia s.r.l. si riservano comunque di individuare al termine dei lavori e prima del rilascio di agibilità, mediante la sottoscrizione di apposito atto di identificazione catastale, le particelle oggetto della servitù;
Considerato inoltre che:
- la realizzazione delle opere di urbanizzazione debba avvenire ai sensi dell'art.31 della
Legge Regionale 11/2004, a scomputo del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, fino alla concorrenza dell'importo dovuto, in applicazione delle vigenti tabelle, per il rilascio del relativo Permesso di Costruire e che qualora dette opere dovessero avere un costo pari o superiore all'importo dei contributi dovuti per l'urbanizzazione in applicazione delle vigenti tabelle, Polymnia Venezia s.r.l. nulla deve al Comune di Venezia;
- nel caso in cui, invece, le opere avessero un costo inferiore, la parti si danno atto che Polymnia Venezia s.r.l è tenuta a versare la differenza fino a raggiungere l'importo del contributo dovuto; parimenti è dovuta l'eventuale differenza nel caso in cui il collaudo accerti un valore delle opere inferiore a quello dovuto e in ogni caso, l'entità effettiva degli oneri sostenuti da Polymnia Venezia s.r.l. per le opere di urbanizzazione realizzate, da considerare ai fini dello scomputo del contributo dovuto, è accertata in sede di collaudo delle stesse;
- la stima dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione, per la pedonalizzazione di via Xxxxxx, ammonta ad Euro 1.044.050,00 (unmilione quarantaquattromilacinquanta/00);
Ritenuto inoltre che l’esecuzione delle opere e del Polo Museale debba avvenire attraverso la progettazione unitaria degli interventi ed in seguito all'ottenimento del relativo permesso di costruire, nel rispetto della vigente normativa e delle modalità definite dall'Accordo di Programma;
Rilevato che:
- le agibilità degli edifici sono subordinate al preventivo collaudo delle opere di urbanizzazione e di quelle relative ai parcheggi destinati all’edificio museale;
- l’agibilità degli edifici potrà essere rilasciata anche in forma parziale a condizione che:
a) la stessa afferisca a tutte le opere di un singolo lotto e a tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria riferite all’intero intervento;
b) l'agibilità parziale abbia durata temporanea, commisurata al completamento delle opere riferite all’intero intervento e comunque durata non superiore a 24 mesi.
- qualora l’agibilità venga chiesta per il lotto 1- ex Caserma Matter il rilascio della stessa è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni, v. Allegato 11 PC_A_00_015_1:
a) verbale redatto dalla Direzione Lavori attestante che l'edificio destinato alla sede del Polo Museale e gli edifici di servizio allo stesso risultino realizzate, allo stato di grezzo;
b) registrazione e trascrizione del vincolo pertinenziale relativo ai n. 32 posti auto nell'interrato, sottostante al museo, collegati direttamente al Centro Commerciale, resi pertinenziali agli immobili ad uso commerciale costituenti il centro commerciale;
Considerato inoltre che il permesso di costruire relativo agli edifici privati è assoggettato al contributo di costruzione previsto dalla normativa vigente e per la quota del contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria é previsto lo scomputo sopra citato;
Visto che Polymnia Venezia s.r.l. si impegna a costituire polizza rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo, da intendersi quale contratto autonomo di garanzia con esclusione dell'applicazione dell'art.1945 c.c. e con clausola di pagamento "a prima richiesta", fino all'ammontare di Euro 1.870.765,00 e che la fideiussione resta vincolata fino a un anno dalla fine dei lavori delle opere di urbanizzazione;
Ritenuto che la convenzione debba avere la medesima validità e durata del permesso di costruire;
Richiamato il parere della Direzione Mobilità e Trasporti, Settore Pianificazione e Infrastrutture, in data 07.06.2012 prot.n.245180, nel quale si ricorda che l’intervento in oggetto è inserito all’interno di una Zona a Traffico Limitato, pertanto l’accesso a tali aree è soggetto ad alcuni vincoli e tutti i transiti veicolari dovranno venir autorizzati come previsto dalle vigenti ordinanze. Poichè i parcheggi della struttura commerciale sono collocati all’interno del Museo, in zona ZTL, sarà necessario che Polymnia Venezia s.r.l. doti il parcheggio di un sistema di controllo degli accessi con segnali a messaggio variabile indicanti il numero di posti disponibili in tempo reale, con lettura delle targhe dei veicoli che effettivamente vi sostano e con un collegamento con l’ufficio ZTL del Comune di Venezia ai fini di autorizzare le vetture che sostano nel suddetto parcheggio;
Visto lo schema di Convenzione allegato e parte integrante del presente atto;
Vista l’allegata nota, prot. n. 171 in data 21 giugno 2012, con la quale il Presidente di Polymnia Venezia s.p.a. comunica gli esiti della decisione positiva del Consiglio di Amministrazione della Fondazione di Venezia con riguardo allo schema di convenzione allegato al presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica del Direttore Sviluppo del Territorio ed Edilizia, del Direttore Patrimonio, del Direttore Mobilità. del Direttore Progettazione Esecuzione Lavori, del Direttore Contratti e Atti Amministrativi OO.PP. e del Direttore Finanza e Bilancio, per quanto di competenza ai fini dell’art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000;
Visto che le Commissioni Consiliari V^, I^, IV^ e VII^ nella seduta del 29/6/2012 hanno chiesto la discussione in Consiglio Comunale;
ESEGUITASI LA VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO
Scrutatori: Xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx Consiglieri presenti: 28 - votanti: 18
Astenuti: 10 (Bonzio, Campa, Cavaliere, Centenaro, Conte, Giusto, Lavini, Scarpa R., Xxxxxxxx, Zuin)
Voti favorevoli: 18
DELIBERA
1) approvare lo schema di Convenzione Urbanistica allegata e parte integrante del presente atto, dando mandato al Direttore Sviluppo del Territorio ed Edilizia alla sottoscrizione della stessa;
2) approvare, a fronte della corresponsione dell’importo di € 78.400,00, la cessione da parte del Comune di Venezia a Polymnia Venezia s.r.l., delle aree di proprietà, necessarie per la realizzazione dell'intervento citato nelle premesse, e declassificare le stesse da beni demaniali a beni patrimoniali disponibili individuate al Catasto come Comune di Venezia Sezione Mestre foglio 13
- mapp. 591 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 50 mq.
che al Catasto Fabbricati corrisponde al mapp. 591 sub.1 AREA URBANA di 50 mq. Intestato al Catasto Fabbricati a : COMUNE DI VENEZIA Proprieta` per 1000/1000
− mapp. 592 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 20 mq.
che al Catasto Fabbricati corrisponde al mapp. 592 sub.1 AREA URBANA di 20 mq.
Intestato al Catasto Fabbricati a : COMUNE DI VENEZIA Proprieta` per 1000/1000
− mapp. 2299 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 13 mq.
che al Catasto Fabbricati corrisponde al mapp. 2299 AREA URBANA di 13 mq. Intestato al Catasto Fabbricati a : COMUNE DI VENEZIA Proprieta` per 1000/1000
− mapp. 680 al Catasto Terreni INCOLTO STER di 100 mq.
Intestato al Catasto Terreni : COMUNE DI VENEZIA Proprieta` per 1000/1000
− mapp. 2301 al Catasto Terreni RELIT STRAD di 51 mq.
− mapp. 213 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 30 mq.
− mapp. 681 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 17 mq.
− mapp. 2138 al Catasto Terreni ENTE URBANO di 4 mq.
3) prendere atto che:
- Polymnia Venezia s.r.l. si impegna a costituire, in favore del Comune di Venezia, una servitù ad uso pubblico, limitata al solo passaggio pedonale, sull'area della Piazza coperta che sarà costituita a seguito della copertura del chiostro dell'ex Caserma Matter e sugli altri spazi individuati, ivi comprese le aree di risulta di Via Brenta Vecchia.
- Polymnia Venezia s.r.l. si impegna a costituire inoltre, in favore del Comune di Venezia, una servitù ad uso pubblico, limitata al solo passaggio pedonale, sulle aree in via della Brenta Vecchia a lei cedute in proprietà;
- che il Comune di Venezia e Polymnia Venezia s.r.l. si riservano comunque di individuare al termine dei lavori e prima del rilascio di agibilità, mediante la sottoscrizione di apposito atto di identificazione catastale, le particelle oggetto della servitù;
4) stabilire che la gestione e la manutenzione delle aree oggetto della servitù siano a carico di Polymnia Venezia s.r.l.;
5) stabilire che diverse modalità esecutive dell’arredo urbano potranno essere concordate tra le parti nei limiti dell’impegno finanziario assunto da Polymnia Venezia s.r.l.;
6) dare mandato alle Direzioni competenti affinchè provvedano all’attuazione di quanto previsto all’interno della Convenzione stessa.
Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO
Con 24 voti favorevoli, 3 (Xxxxxxxxx, Giusto, Vianello) voti di astensione, 1 (Scarpa R.) espressione di non partecipazione al voto, il tutto svoltosi col sistema di votazione elettronico
d e l i b e r a
Dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, IV comma del D. Lgs. 18.8.2000 n.267.
P.D. 397 del 20/6/2012