REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI
INDICE
CAPO I – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 1 – Principi generali
Art. 2 – Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione
CAPO II – PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
Art. 3 – Attivazione del procedimento
Art. 4 – Procedimento ad iniziativa dell’ufficio
Art. 5 – Procedimento ad iniziativa del contribuente Art. 6 – Invito a presentarsi per definire l’accertamento Art. 7 – Atto di accertamento con adesione
Art. 8 – Perfezionamento dell’accordo Art. 9 – Effetti dell’accordo
CAPO III – SANZIONI
Art. 10 – Riduzione della sanzione
CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 – Decorrenza e validità
CAPO I ACCERTAMENTO CON ADESIONE
Art. 1 Principi generali
1. Il Comune di Montelupo Fiorentino, nell’esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina della proprie entrate tributarie, riconosciuta dall’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall’art. 50 della L. 28/12/1997 n. 449, introduce nel proprio ordinamento l’istituto dell’accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19/6/1997 n. 218.
2. Si tratta di uno strumento che consente di perseguire l’obiettivo di una maggiore efficacia negli accertamenti e di rendere più diretto e meno conflittuale il rapporto con i contribuenti instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso, fra tutte le parti in causa.
Art. 2
Ambito di applicazione dell’istituto dell’accertamento con adesione
1. L’istituto dell’accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell’ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all’attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L’accertamento può essere definito anche con l’adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell’obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano, dal campo applicativo dell’istituto, le questioni cosidette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle quali l’obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l’ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi- benefici dell’operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell’accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell’ufficio di rimuovere, nell’esercizio dell’autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.
CAPO II
PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE
Art. 3 Attivazione del procedimento
1. Il procedimento di definizione dell’accertamento con adesione può essere attivato:
- a cura dell’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
- su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’accertamento.
Art. 4
Procedimento ad iniziativa dell’ufficio
1. L’ufficio in presenza di situazioni che rendono opportuno l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima dell’invio, invita, a mezzo lettera raccomandata o mediante notifica, il contribuente a presentarsi negli uffici comunali fissando il giorno ed indicando la fattispecie tributaria per la quale l’ufficio ha provveduto all’emissione dell’ accertamento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l’invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattare specifico ecc., che il Comune può rivolgere ai contribuenti, ai fini dell’esercizio dell’attività di liquidazione e accertamento, non constituiscono invito ai sensi del precedente comma per l’eventuale definizione dell’accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, non è obbligatoria e la mancata risposta all’invito non è sanzionabile, così come l’attivazione del procedimento da parte dell’ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell’ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.
Art. 5
Procedimento ad iniziativa del contribuente
1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall’invito di cui all’art. 4, può formulare, prima dell’impugnazione dell’atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, richiesta in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico e/o telematico.
2. L’impugnazione dell’avviso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, comporta la rinuncia alla richiesta di definizione.
3. La presentazione della richiesta produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 60 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l’impugnazione che quelli per il pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di definizione, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l’invito a comparire.
Art. 6
Invito a presentarsi per definire l’accertamento
1. La mancata presentazione del contribuente nel giorno indicato con l’invito, costituisce rinuncia alla definizione dell’accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di presentazione indicata nell’invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
Art. 7
Atto di accertamento con adesione
1. A seguito del contraddittorio, qualora si raggiunga un accordo tra le parti, l’ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, che va sottoscritto dal contribuente (o da persona dallo stesso delegata) e dal responsabile del tributo o suo delegato.
2. Nell’atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione sulla quale si è definito l’accordo, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle eventuali maggiori imposte, interessi e sanzioni.
Art. 8 Perfezionamento dell’accordo
1. L’ accordo si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto stesso.
2. Il contribuente che ha aderito all’accertamento, può richiedere il pagamento rateale dell’intero importo.
3. Competente all’esame della richiesta è l’ufficio tributi e qualora non ricorrano gravi ragioni motivate, l’istanza sarà accolta con l’indicazione delle modalità della rateizzazione da concordarsi con il contribuente debitore.
Art. 9
Effetti dell’ accordo
1. Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario oggetto del procedimento.L’accertamento con adesione definito non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.
2. L’accordo non esclude, peraltro, la possibilità per l’ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l’adesione sia conseguente alla notifica di un avviso di accertamento, questo perde efficacia dal pagamento effettuato con le modalità di cui all’art. 8 del presente regolamento.
CAPO III SANZIONI
Art. 10 Riduzione della sanzione
1. A seguito dell’accordo, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge e/o dal regolamento comunale.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l’avviso di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un quarto anche nel caso che il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso e non richieda l’accertamento con adesione, ma provveda a pagare entro il termine di proposizione del ricorso stesso.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11 Decorrenza e validità
1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non previsto si applicano le norme del D. Lgs. 218/97 se compatibili con la presente normativa e con quella dei tributi locali.
3. E’ abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.