CONTRATTO AZIENDALE
CONTRATTO AZIENDALE
PER LA DISCIPLINA DEI TURNI ORARI DI ACCESSO AI LABORATORI DELLA FEM DURANTE IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA “COVID-19”
(Personale CCPL personale Fondazioni l.p. n 14/2005 e personale provinciale a disposizione Autonomie locali)
Il giorno 29 aprile 2020 in modalità telematica “videoconferenza” TRA
la Fondazione Xxxxxx Xxxx – codice fiscale e partita IVA 02038410227, con sede in San Xxxxxxx all’Xxxxx (XX), xxx Xxxxxx Xxxx 0 (da qui innanzi “Fondazione”), rappresentata dal Direttore generale, ing. Xxxxx Xxx Xxxxxx Destreri, nato a Milano il 14 maggio 1972, domiciliato per la carica presso la Fondazione, il quale interviene ed agisce al presente atto giusta procura conferita dal Presidente ed autenticata in data 26 settembre 2019, repertorio n. 18640, atto n. 12880;
E
in rappresentanza dei lavoratori della Fondazione Xxxxxx Xxxx, le organizzazioni sindacali come di seguito rappresentate:
per la CGIL: Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx; (Xxxxxxxxx Xxxxxx per la CISL: Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx;
per la CISL (PAT): Xxxxxxxx Xxxxxxx;
per la UIL: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xx Xxx Xxxxxxx; per la FENALT (PAT): Xxxxxxxx Xxx;
PREMESSO CHE
- Visti il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ed i connessi D.P.C.M.;
- Visto il Protocollo Operativo sicurezza della Fondazione Xxxxxx Xxxx “Emergenza Coronavirus Covid-19” trasmesso via e-mail in data 17 marzo 2020 dall’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxx.xx;
- Viste le Linee di Indirizzo per la gestione del personale durante l’emergenza Coronavirus Covid-19 prot. n. 0002153 di data 27 marzo 2020;
- Considerata l’esigenza di ripristinare le attività di laboratorio secondo modalità che garantiscano la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- Individuati a tale fine i seguenti principali criteri, tenendo conto degli spazi in cui si svolge l’attività, degli spazi comuni utilizzati per la vestizione e degli spazi in cui potrebbero esserci inevitabili contatti interpersonali:
- separare al massimo gli operatori, possibilmente uno per ambiente, riducendo al minimo l’utilizzo delle mascherine, salvo negli inevitabili spazi comuni;
- separare stabilmente il personale in due gruppi con l’accesso ai laboratori in due distinte fasce orarie della giornata (una per il mattino e una per il pomeriggio);
- prevedere un minimo stacco temporale tra i due turni lavorativi, in modo da evitare possibili contatti tra i due gruppi di personale;
- garantire la sanificazione degli ambienti lavorativi e degli spazi comuni prima di ciascuno dei due turni lavorativi;
- applicare le due turnazioni orarie a tutto il personale operante presso i laboratori, anche se dotato di ufficio personale, salve emergenze gravi;
- compensare con telelavoro/attività agile la parte di attività lavorativa non svolta in sede;
- mantenere per quanto più possibile in attività lavorativa a distanza il personale in grado di condurre l’attività analitica di controllo degli strumenti da remoto, o impegnabili in attività di rendicontazione e/o formazione, per ridurre il carico di personale nei laboratori;
CONVENGONO E SIGLANO IL SEGUENTE:
CONTRATTO AZIENDALE
Accordo aziendale per la disciplina dei turni orari di accesso ai laboratori della FEM durante il periodo di emergenza sanitaria “Covid-19” per il personale di cui al CCPL personale Fondazioni di cui alla legge provinciale 2 agosto 2005 n. 14 e per il personale provinciale a disposizione Autonomie locali
Art. 1 – Presupposti
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il presente accordo viene redatto e sottoscritto al fine di ripristinare le attività di laboratorio secondo modalità che garantiscano la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Art. 2 – Ambito di applicazione e durata
1. Il presente accordo si applica a tutto il personale della Fondazione di cui al CCPL personale Fondazioni di cui alla legge provinciale n. 14/2005 (da qui innanzi “personale CCPL FEM”) e al personale provinciale a disposizione – Comparto Autonomie locali (da qui innanzi “personale PAT”) che accede ai laboratori:
- unità operativa di Chimica vitienologica e agroalimentare del Dipartimento Alimenti e Trasformazione del CTT;
- i soli dipendenti dell’Unità trasformazione e conservazione del Dipartimento Alimenti e Trasformazione del CTT che accedono ai laboratori;
- Unità Tracciabilità del Dipartimento Qualità alimentare e nutrizione del CRI.
2. Le turnazioni orarie previste dal presente accordo trovano applicazione dal 14 aprile 2020, per le strutture ove già sono state di fatto applicate, o dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino 31 maggio 2020.
Art. 3 – Orario di lavoro nei due turni lavorativi personale CCPL FEM
1. L’orario lavorativo del personale CCPL FEM che accede ai laboratori di cui all’art. 2 è articolato secondo uno dei seguenti due turni lavorativi per le prestazioni lavorative svolte in sede:
TURNO 1 (MATTINA)
Dal lunedì al venerdì (orario teorico giornaliero di 7 ore e 36 minuti) secondo le seguenti fasce orarie: 07:00-07:30 fascia flessibile in entrata
07:30-13:00 fascia obbligatoria (05:30 ore) 13:00-13:15 fascia flessibile in uscita TURNO 2 (POMERIGGIO)
Dal lunedì al venerdì (orario teorico di 7 ore e 36 minuti) secondo le seguenti fasce orarie: 13:30-14:00 fascia flessibile in entrata
14:00-19:30 fascia obbligatoria (05:30 ore) 19:30-19:45 fascia flessibile in uscita
2. L’orario di lavoro svolto in sede viene completato con l’attività a distanza (telelavoro/attività agile) secondo le disposizioni vigenti ed in particolare:
- considerato che per lo svolgimento di tale attività non sono previste fasce orarie obbligatorie, ma solo il rispetto dei limiti delle fasce orarie flessibili, il dipendente può concordare con il proprio
responsabile quando completare giornalmente l’attività, compensando giorni con saldo lavoro negativo con giorni con saldo lavoro positivo;
- non sono previsti limiti giornalieri nella durata oraria delle attività a distanza per i giorni in cui viene svolta parte dell’attività in sede e parte a distanza, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di autorizzazione preventiva del lavoro straordinario.
3. Ai dipendenti che, in relazione alla flessibilità riconosciuta nei due turni, lavorano effettivamente più di 6 ore, deve essere garantita la fruizione di una pausa breve contenuta nei 15 minuti.
4. Alla fine del turno mattutino e all’inizio del turno pomeridiano dovranno essere in ogni caso evitate sovrapposizioni di personale, salvo improcrastinabili e eccezionali esigenze di servizio, nel qual caso vanno adottate tutte le specifiche misure organizzative e di sicurezza per evitare contagi.
5. Al fine della copertura dell’assenza dell’intero turno mattutino o pomeridiano, il dipendente deve giustificare almeno le seguenti fasce orarie, corrispondenti con le fasce obbligatorie dell’orario di lavoro ordinario momentaneamente sospeso:
- 09:00-12:00
- 14:00-15:45.
Art. 4 – Orario di lavoro nei due turni lavorativi personale PAT
1. L’orario lavorativo del personale XXX che accede ai laboratori di cui all’art. 2 è articolato secondo uno dei seguenti due turni lavorativi per le prestazioni lavorative svolte in sede:
TURNO 1 (MATTINA)
Dal lunedì al venerdì (orario teorico giornaliero di 7 ore e 12 minuti) secondo le seguenti fasce orarie: 07:00-07:30 fascia flessibile in entrata
07:30-13:00 fascia obbligatoria (05:30 ore) 13:00-13:15 fascia flessibile in uscita TURNO 2 (POMERIGGIO)
Dal lunedì al venerdì (orario teorico giornaliero di 7 ore e 12 minuti) secondo le seguenti fasce orarie: 13:30-14:00 fascia flessibile in entrata
14:00-19:30 fascia obbligatoria (05:30 ore) 19:30-19:45 fascia flessibile in uscita
2. L’orario di lavoro svolto in sede viene completato con l’attività a distanza (telelavoro/attività agile) secondo le disposizioni vigenti ed in particolare:
- considerato che per lo svolgimento di tale attività non sono previste fasce orarie obbligatorie, ma solo il rispetto dei limiti delle fasce orarie flessibili, il dipendente può concordare con il proprio responsabile quando completare l’attività, compensando giorni con saldo lavoro negativo con giorni con saldo lavoro positivo;
- non sono previsti limiti giornalieri nella durata oraria delle attività a distanza per i giorni in cui viene svolta parte dell’attività in sede e parte a distanza, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di autorizzazione preventiva del lavoro straordinario.
3. Ai dipendenti che, in relazione alla flessibilità riconosciuta nei due turni, lavorano effettivamente più di 6 ore, deve essere garantita la fruizione di una pausa breve contenuta nei 15 minuti.
4. Alla fine del turno mattutino e all’inizio del turno pomeridiano dovranno essere in ogni caso evitate sovrapposizioni di personale, salvo improcrastinabili e eccezionali esigenze di servizio, nel qual caso vanno adottate tutte le specifiche misure organizzative e di sicurezza del caso per evitare contagi.
5. Al fine della copertura dell’assenza dell’intero turno mattutino o pomeridiano, il dipendente deve giustificare almeno le seguenti fasce orarie, corrispondenti con le fasce obbligatorie dell’orario di lavoro ordinario momentaneamente sospeso:
- 09:00-12:00
- 14:00-15:45.
Art. 5 Rotazione mensile delle turnazioni
1. Onde assicurare un’equa applicazione dei due turni lavorativi di cui agli artt. 3 e 4, verrà valutata dalle parti la possibilità di procedere alla rotazione su base mensile (mese solare, con settimane interamente coperte dal turno) dei turni, mantenendo inalterata, per le motivazioni di sicurezza evidenziate nelle premesse, la composizione dei due gruppi di dipendenti.
Art. 6 Modifica temporanea orari personale a part-time
1. Per le finalità di sicurezza e tutela dei lavoratori esposte nelle premesse gli orari lavorativi del personale CCPL FEM e del personale PAT con rapporti di lavoro a tempo parziale operante presso i laboratori di cui all’art. 2, previsti dai rispettivi contratti individuali di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, verranno temporaneamente modificati con l’assenso del lavoratore secondo i due turni riportati agli articoli 3 e 4, compresa la rotazione mensile, tenendo conto della telelavorabilità o meno della prestazione lavorativa e assicurando una flessibilità il più possibile funzionale alla durata oraria giornaliera del rapporto lavorativo part-time.
A titolo indicativo si riporta di seguito una possibile articolazione temporanea dei rapporti a part-time orizzontale di 30 ore settimanali:
PAT/FEM (30 ore settimanali) – TURNO 1 (MATTINO) Dal lunedì al venerdì (orario teorico di 6 ore)
07:00-07:30 fascia flessibile in entrata 07:30-12:30 fascia obbligatoria
12:30-13:15 fascia flessibile in uscita
PAT/FEM (30 ore settimanali) – TURNO POMERIGGIO Dal lunedì al venerdì (orario teorico di 6 ore)
13:30-14:00 fascia flessibile in entrata 14:00-19:00 fascia obbligatoria (05:00 ore) 19:00-19:45 fascia flessibile in uscita
2. Ai dipendenti che, in relazione alla flessibilità riconosciuta nei due turni, lavorano effettivamente più di 6 ore, deve essere garantita la fruizione di una pausa breve contenuta nei 15 minuti.
Art. 7 Accesso alla mensa e al servizio sostitutivo
1. Al personale a tempo pieno, part-time verticale e part-time orizzontale di almeno 30 ore settimanali, che lavora in sede secondo uno dei due turni lavorativi previsti dal presente accordo, è riconosciuto all’accesso alla mensa e al servizio sostitutivo.
San Xxxxxxx all’Adige, il 29 aprile 2020.
Fondazione Xxxxxx Xxxx – rappresentata dall’ing. Xxxxx Xxx Xxxxxx Destreri FIRMATO IN ORIGINALE
RSA CGIL – rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx XXXXXXX IN ORIGINALE RSA CISL – rappresentata da Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx FIRMATO IN ORIGINALE RSA CISL (PAT) – rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx FIRMATO IN ORIGINALE
RSA UIL – rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxx, Xx Xxx Xxxxxxx FIRMATO IN ORIGINALE
RSA FENALT (PAT): Xxxxxxxx Xxx. FIRMATO IN ORIGINALE