ECOACQUISTI TRENTINO
ECOACQUISTI TRENTINO
tra la Provincia di Trento e la Distribuzione Organizzata per la riduzione dei rifiuti
ACCORDO VOLONTARIO TRA LA PROVINCIA DI TRENTO
E LA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI
visto il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, Parte Quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati” ed in particolare gli articoli 179 e 180 che riguardano l’obbligo delle pubbliche amministrazioni ad attivare iniziative (tra cui protocolli d’intesa) mirate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti;
visto il Terzo Aggiornamento del Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti (approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 1730 d.d. 18.08.2006) che prevede che, al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, si favorisca e definiscano le opportune intese con gli operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione;
ritenuto necessario attuare il presente Accordo volontario di intesa tra la Provincia ed i soggetti della distribuzione organizzata in modo da creare un terreno favorevole (scambi di esperienze, coordinamento delle azioni, ecc) alla sperimentazione e realizzazione di buone pratiche di prevenzione e riduzione di rifiuti in tutto il Trentino;
considerato che molti soggetti della distribuzione organizzata operanti in Trentino già attuano al loro interno numerose iniziative per la prevenzione dei rifiuti, quali il riutilizzo di imballaggi secondari e terziari che portano già oggi ad evitare un aggravio dei rifiuti stimabile nel 21,3% (dati Federambiente);
tra la Provincia di Trento e i soggetti della distribuzione organizzata sottoscrittori operanti nel territorio provinciale si conviene e si stipula il presente Accordo volontario d’intesa avente l’obiettivo di promuovere e sostenere azioni concrete per la prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti all’interno dei punti vendita stessi.
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Accordo d’intesa si intende:
• per “Soggetti della distribuzione organizzata”: i punti vendita al dettaglio di prodotti di largo consumo operanti nel territorio provinciale;
• per “Tavolo Tecnico di Concertazione”: commissione composta dai soggetti di cui all’articolo 2, con funzioni di indirizzo e monitoraggio;
• per “Comitato provinciale”: comitato composto da un rappresentante del Servizio per le Politiche di Risanamento dei Xxxx Xxxxxxxxx e di Gestione dei Rifiuti e uno dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, con funzioni di accreditamento e controllo.
Art. 2 Soggetti Firmatari
Sono Soggetti Firmatari:
a. la Provincia di Trento;
b. i soggetti della distribuzione organizzata;
c. il Comune di Trento
Art. 3 Adesioni successive
Il presente Accordo rimane un documento “aperto” al quale i soggetti della distribuzione organizzata non aderenti al momento della sottoscrizione potranno richiedere al Tavolo Tecnico di
Concertazione di aderire in qualsiasi momento successivo, previa accettazione e rispetto dei contenuti del presente Accordo.
Art. 4 Obiettivi dell’Accordo volontario d’intesa
I soggetti firmatari del presente Accordo concordano sulla necessità di individuare e sperimentare forme concrete di riduzione dei rifiuti, in particolar modo dei rifiuti da imballaggio relativi ai prodotti in vendita, e stabiliscono di operare a tale scopo ponendosi l’obiettivo di sviluppare all’interno delle proprie strutture azioni e iniziative volte alla riduzione dei rifiuti, sia nei rispettivi processi di lavorazione interna, sia nei confronti dei cittadini acquirenti. Concordano inoltre sulla necessità di svolgere attività di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dei cittadini al fine di incentivare la scelta di prodotti a minore impatto ambientale.
Art. 5 Impegni dei Soggetti della distribuzione organizzata sottoscrittori
Con l’adesione all’Accordo il soggetto si impegna all’adozione delle azioni “obbligatorie” e al conseguimento dei punti necessari tra quelli messi a disposizione dalle azioni definite “facoltative” di cui alle schede allegate al presente Accordo.
Il soggetto si impegna inoltre ad inserire all’interno dei propri punti vendita il materiale informativo e di sensibilizzazione alla riduzione appositamente predisposto dall’Amministrazione provinciale materiale che ha l’obiettivo di informare i cittadini acquirenti sulle iniziative in corso, sulle modalità di smaltimento degli imballaggi e sulla loro composizione, oltre che sulla possibilità di acquistare prodotti a ridotto imballaggio o a imballaggio riciclabile. Le aziende si impegnano di conseguenza ad esporre nei punti vendita tali materiali trasmettendo le informazioni alla propria clientela.
I soggetti aderenti si impegnano alla divulgazione mediante i propri canali di comunicazione (spot, giornalini, volantini ecc.) delle notizie inerenti l’esistenza ed i risultati del progetto, oltre a dare opportuna visibilità ad ogni iniziativa relativa alla riduzione dei rifiuti.
I soggetti aderenti si impegnano inoltre a sensibilizzare e promuovere l’adesione all’iniziativa di cui al presente Accordo anche presso i punti vendita dei propri associati.
Ulteriori impegni in capo ai Soggetti della distribuzione organizzata sottoscrittori stabiliti successivamente alla stipula del presente Accordo potranno divenire parte integrante dell’Accordo stesso.
Art. 6 Impegni dell’Amministrazione provinciale
L’Amministrazione si impegna a fornire ai soggetti aderenti supporti informativi rivolti ai cittadini acquirenti, costituiti da materiali di varie tipologie da inserire all’interno dei punti vendita, per dare risalto alle azioni messe in atto ed in generale sul progetto e sulla riduzione dei rifiuti. La scelta dei messaggi e l’ideazione avverrà in maniera condivisa tra Provincia di Trento e Soggetti della distribuzione organizzata e potrà essere in alcuni casi personalizzata.
Si impegna a pubblicizzare il percorso effettuato, a dare il giusto risalto ai Soggetti della distribuzione organizzata che aderiscono all’Accordo e a pubblicizzare l’impatto positivo delle principali azioni intraprese attraverso i propri canali informativi quali il sito ufficiale della Provincia, la pubblicazione sulle riviste provinciali, gli articoli su quotidiani locali, circuiti televisivi e radiofonici.
La Provincia si impegna ad organizzare, congiuntamente con i Soggetti della distribuzione organizzata sottoscrittori che lo desiderano, un evento (convegno, meeting, ecc) sui temi della
prevenzione e riduzione, con il riconoscimento delle migliori esperienze e dei risultati più significativi raggiunti.
La Provincia si impegna a proporre al Consiglio delle Autonomie soluzioni incentivanti per i Soggetti della distribuzione organizzata sottoscrittori del presente Accordo sulla tariffazione dei rifiuti.
Art. 7 Il Tavolo Tecnico di Concertazione
L’Amministrazione provinciale si impegna a costituire il Tavolo Tecnico di Concertazione di cui all’art. 1, che definisca e coordini le iniziative operative, valuti i risultati ottenuti e introduca eventuali elementi innovativi che via via si ritenessero opportuni. Obiettivo del Tavolo di Concertazione sarà anche quello di mantenere e facilitare forme di scambio di esperienze/informazioni ed elaborazione di proposte nuove.
Art. 8 Il Comitato provinciale
L’Amministrazione provinciale si impegna a costituire il Comitato provinciale di cui all’art. 1, che provvede al rilascio del marchio Ecoacquisti ai singoli punti vendita richiedenti e all’accreditamento dei verificatori. Il Comitato provvede alla tenuta di un pubblico elenco dei punti vendita in possesso del marchio e di un pubblico elenco dei verificatori accreditati. Il Comitato provvede altresì alla sospensione o al ritiro del marchio nel caso sussistano le condizioni previste dal successivo articolo 9.
Art. 9 Attività di verifica
Il marchio viene rilasciato al singolo punto vendita dal Comitato solo se la verifica effettuata da un verificatore accreditato sul punto vendita richiedente abbia rilevato la piena conformità ai criteri di cui al presente Accordo.
Nel caso in cui vengano riscontrate non conformità, il soggetto richiedente ha a disposizione 2 mesi per la rimozione delle stesse. Trascorsi i 2 mesi, il verificatore conduce una verifica mirata a rilevare la rimozione delle non conformità riscontrate. In caso negativo, il soggetto richiedente deve sottoporsi a una nuova verifica completa.
Anche dopo il rilascio, vengono effettuate verifiche periodiche finalizzate a rilevare il mantenimento della conformità ai criteri. Nel caso in cui vengano rilevate non conformità, il soggetto titolare dell’utilizzo deve sottoporsi entro 2 mesi a una verifica mirata a rilevare la rimozione delle non conformità riscontrate. Nel caso in cui non vengano rimosse, il Comitato sospende l’utilizzo del marchio e il soggetto richiedente deve sottoporsi a una nuova verifica completa. In caso di esito positivo di quest’ultima, il Comitato riattiva l’utilizzo del marchio. In caso negativo, il Comitato ritira il marchio, e il soggetto che ne era titolare può tornare a farne nuova richiesta non prima di 6 mesi dal suo ritiro.
Art. 10 Monitoraggio
I soggetti firmatari concordano sulla necessità di verifiche periodiche sull’andamento delle azioni intraprese e sulla loro rilevanza ai fini della riduzione dei rifiuti. Si impegnano pertanto a fornire, su richiesta dell’Amministrazione provinciale, le informazioni ed i dati relativi alle diverse attività di riduzione individuate e in ordine ai risultati conseguiti.
La raccolta di tali dati avrà l’obiettivo di svolgere valutazioni e calcoli in forma aggregata per definire l’effettiva riduzione di rifiuti perseguita con le diverse azioni.
Sarà cura dell’Amministrazione provinciale mantenere il monitoraggio sulle azioni intraprese ed i risultati ottenuti e di pubblicizzarli nelle forme ritenute idonee.
Art. 11 Durata, modifica e recesso dall’Accordo
Il presente Accordo d’intesa ha validità di tre anni a partire dalla data di sottoscrizione e, alla scadenza, sarà rinnovato automaticamente, salvo atto di recesso da presentare da parte del soggetto firmatario almeno tre mesi prima della scadenza triennale.
Il Tavolo Tecnico di Concertazione può provvedere con propria deliberazione alla modifica dei contenuti del presente Accordo e all’aggiornamento delle azioni ad esso allegate.
Trento, 26 maggio 2010
Soggetto Firma