CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO N. 2
CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO N. 2
Sessione Straordinaria Seduta del 1 Marzo 2018
ATTO N. 655
OGGETTO: Atto di accordo transattivo tra l’Autorità d’Ambito n. 2, Amv e Amc, affidamento conseguente e definizione ATI. Approvazione.
L’anno duemiladiciotto, addì uno, del mese di marzo, in Vercelli, presso la sede dell’Autorità d’Ambito
n. 2, Xxx Xxxxxxxx 0, convocata con avviso del 23/02/2018, prot. 427, in ottemperanza dell’art. 10 della Convenzione per l’Istituzione dell’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese - Vercellese - Casalese”, alle ore 15:05, si è riunita la Conferenza dell’Autorità d’Ambito, che è composta dai seguenti Enti con i rispettivi rappresentanti:
ENTE RAPPRESENTATO NOMINATIVO RAPPRESENTANZA PRESENTE ASSENTE
QUOTE PERCENTUALE
Xxxxxxxx XXXXXX | 26.747 | 2,67% | X | |
Xxxxxx XXXXXX | 100.573 | 10,06% | X |
UNIONE MONTANA VALLE DEL CERVO “LA XXXXXX”
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE ORIENTALE
UNIONE DI COMUNI PREALPI BIELLESI Xxxxx XXXXXXX 11.357 1,14% X
UNIONE MONTANA DEI COMUNI COLLINE E RIVE DEL CERVO
Xxxxxxx XXXXX 6.633 0,66% X
UNIONE MONTANA VALLE DELL’ELVO Xxxxxxxx XXXXXXXX 39.719 3,97% X BIELLESE 1 Diego PRESA 62.796 6,28% X
BIELLESE 2 Xxxxxxxx XXXXX 22.060 2,21% X
BIELLESE 3 Xxxx Xxxxx XXXXXXX 17.135 1,71% X
BIELLESE 4 Xxxxxxxx XXXXXXXX 12.780 1,28% X
UNIONE MONTANA VALSESIA Xxxxxxx XXXXXXX 97.476 9,75% X VERCELLESE 1 Xxxxxx XXXXX 64.727 6,47% X
VERCELLESE 2 Xxxxxxxxx XXXXXXX 29.640 2,96% X
VERCELLESE 3 Xxxxxxxxxx XXXXXXXXX 18.581 1,86% X
VERCELLESE 4 Xxxxxxx XXXXXXXX 35.191 3,52% X
VERCELLESE 5 Xxxxxx XXXXXXXX 21.261 2,13% X
VERCELLESE 6 Xxxxxxx XXXXXXX 18.625 1,86% X
VERCELLESE 7 Xxxxxxxxx XXXXXXX 16.403 1,64% X
VERCELLESE 8 Xxxxxxx XXXXXXX 23.965 2,40% X
VERCELLESE 9 Xxxxxxx XXXXXXXX 29.205 2,92% X
CASALESE 1 Xxxxxx XXXXXXX 66.151 6,62% X
CASALESE 2 Xxxx XXXXXXXXX 28.975 2,90% X
PROVINCIA DI BIELLA Xxxxx XXXXX 109.330 10,93% X
PROVINCIA DI XXXXXXXX Xxxxxx XXXXXXXXX 108.937 10,89% X PROVINCIA DI ALESSANDRIA Xxxxxx XXXXXXXXX 28.789 2,88% X
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO Xxxxxx XXXXXXXXX 2.091 0,21% X PROVINCIA DI NOVARA Xxxxxx XXXXXXX 853 0,09% X
Gli Enti rappresentati risultano 16 corrispondenti a n. 833.539 (83,35%).
Il Presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, con comunicazione del 27/02/2018 prot. n. 479, delega l’Assessore CAPPIO Xxxxxx a rappresentare l’Ente nella Conferenza indetta in data odierna.
Assiste, con funzioni di Segretario verbalizzante, la Direttrice Rag. Xxxxx XXXXXXX.
CONFERENZA DELL'AUTORITA' D'AMBITO N. 2
Sessione Straordinaria Seduta del 1 Marzo 2018
ATTO N. 655
OGGETTO: Atto di accordo transattivo tra l’Autorità d’Ambito n. 2, Amv e Amc, affidamento conseguente e definizione ATI. Approvazione.
IL PRESIDENTE chiama in trattazione l’argomento in oggetto e riferisce che la relativa proposta è stata pubblicata sull’area riservata del sito dell’Autorità d’Ambito accessibile con password a tutti i Rappresentanti della Conferenza.
Il Presidente manifesta agli intervenuti che l’accordo transattivo in argomento poneva come pre condizione per poter arrivare al riconoscimento dell’associazione temporanea d’impresa, che prevede l’approvazione da parte dell’Ato, la cessazione del contenzioso in essere presso i vari gradi di giudizio da parte di AMV S.p.A.
Il Presidente espone che gli atti oggetto di approvazione sono stati verificati dagli avvocati di entrambe le parti. Evidenzia però che c’è una richiesta di emendamento da parte di AMV S.p.A. consistente in una precisazione ossia che, qualora nelle fasi successive si intravedessero situazioni tali da generare un danno alla precitata Società, la stessa si riserva di adire le vie legali a tutela di quel danno.
Il Presidente evidenzia che, per quanto riguarda la valutazione giuridica effettuata dall’avvocato dell’Ente, l’integrazione richiesta dalla Società risulta ininfluente ai fini del percorso fin qui svolto e ai fini dell’avvio dell’associazione temporanea d’impresa.
Il Presidente lascia quindi la parola al Sindaco di Valenza per esporre l’emendamento e le valutazioni che hanno indotto a proporlo.
Interviene la Direttrice precisando che il Rappresentante dell’Area valenzana, Xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx, risulta assente per motivi di salute mentre partecipa alla riunione odierna il Sindaco di Xxxxxxx che interverrà proprio per esporre l’emendamento proposto da AMV S.p.A.
Il Sindaco di Xxxxxxx, dopo aver riportato le scuse del Dott. Ballerini per la sua assenza dovuta a malattia, espone che il percorso intrapreso per arrivare alla costituzione dell’ATI non è stato un percorso semplice però ha permesso di approfondire, capire, verificare e discutere molte tematiche, il che costituisce un passaggio fondamentale in processi così complessi per costruire qualcosa che possa durare e resistere nel tempo.
Il Sindaco prosegue manifestando che con l’atto di oggi si inizia un percorso virtuoso che guarda un territorio che non è solo quello casalese e valenzano e che l’esperienza in corso verrà messa a patrimonio di tutti gli altri gestori.
Il Sindaco precisa che il rapido emendamento che propone oggi AMV S.p.A. è frutto di un lavoro che fino all’ultimo ha impegnato tutti, compresi i legali e le società ed è arrivato proprio negli
ultimi giorni. Il Sindaco ringrazia quindi i presenti per l’attenzione e il disturbo portato e passa alla lettura dell’emendamento:
“Spettabili Presidente e Direttrice AT02 Piemonte, con la presente mi scuso della mia assenza alla Conferenza d’Ambito ed all’Esecutivo odierni, ma purtroppo problemi di salute stagionali mi trattengono obbligatoriamente a casa.
Oggi, tra gli altri importanti temi, si discuterà la delibera avente oggetto “Atto di accordo transattivo tra l'Autorità d'Ambito n. 2, Amv e Amc, affidamento conseguente e definizione ATI. Approvazione.”, delibera che riguarda direttamente il territorio da me rappresentato in Conferenza. In modo informale e su invito di AT02 sarà presente il Sindaco di Xxxxxxx che ha seguito personalmente l'iter politico locale di costituzione dell'ATI, oggetto della delibera.
Senza dubbio esprimo soddisfazione per il percorso che le società AMV e AMC hanno condotto insieme ad ATO per raggiungere questo primo passo aggregativo, che seppur a tratti abbia avuto momenti travagliati, rappresenta una prima esperienza sicuramente virtuosa e probabilmente utile anche ad altre realtà per il futuro.
Dopo questa doverosa riflessione chiederei gentilmente al Presidente di dare lettura del presente documento in Assemblea e di proporre da parte mia un emendamento, al fine di ulteriormente precisare il contenuto di cui al punto 5) del dispositivo dell'accordo AT02- AMV-AMC, proponendo la seguente variazione testuale:
VERSIONE ATTUALE
PUNTO 5. A.T.O. 2, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, delibererà quindi l'affidamento in favore del soggetto risultante dall'aggregazione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni di Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, Casale Monferrato, Caresana, Costanzana, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana, Balzola, Borgo San Xxxxxxx, Bozzole, Frassineto Po, Giarole, Xxxxxx sul Po, Xxxxxxxx, Valmacca, Villanova Monferrato sino alla data del 31.12.2023 o a diversa data di scadenza secondo quanto disposto dalle norme vigenti ed applicabili così come recepite nella Convenzione approvata da questa Autorità con Atto n. 574/2016. A.M.V. si riserva ogni tutela, anche di natura processuale, in relazione ad eventuali disposizioni di sfavore di cui alla deliberazione d’affidamento successivo a quello temporaneo.
VERSIONE AGGIORNATA
PUNTO 5. A.T.O. 2, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, delibererà quindi l'affidamento in favore del soggetto risultante dall'aggregazione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni di Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, Casale Monferrato, Caresana, Costanzana, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana, Balzola, Borgo San Xxxxxxx, Bozzole, Frassineto Po, Giarole, Xxxxxx sul Po, Xxxxxxxx, Valmacca, Villanova Monferrato sino alla data del 31.12.2023 o a diversa data di scadenza secondo quanto disposto dalle norme vigenti ed applicabili così come recepite nella Convenzione approvata da questa Autorità con Atto n. 574/2016. A.M.V. si riserva ogni tutela, anche di natura processuale, in relazione ad eventuali disposizioni di sfavore di cui alla deliberazione d’affidamento successivo a quello temporaneo e che non si esauriscono nell’affidamento temporaneo.
Tale minima variazione, prettamente formale, proposta dal legale di AMV S.p.A. mi risulta essere stata favorevolmente recepita dal legale di AT02, oltre che dall'AT02 stesso e da AMC.
Ringraziando tutti nuovamente per l'impegno messo a sostegno di questo processo, augurando un buon lavoro in conferenza porgo i miei più cari saluti.
Arrivederci al prossimo appuntamento. Xxxx Xxxxxxxxx
Assessore Comune di Valenza Rappresentante AT02 Piemonte Casalese 2”
Il Presidente, non essendovi interventi, passa quindi alla votazione dell’emendamento che vede tutti i rappresentanti favorevoli.
Interviene la Direttrice la quale precisa che la Deliberazione in oggetto ha prodotto il superamento dei ricorsi in essere, il riaffidamento del servizio al 31/01/2019 ad AMV S.p.A. proprio per procedere alle attività aggregazionali e l’approvazione del testo di ATI.
Non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente sottopone ad approvazione la seguente proposta:
LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO
VISTA la Convenzione istitutiva di questa Autorità d’Ambito approvata e sottoscritta da tutti gli Enti Locali appartenenti all’A.T.O. n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”, giusto quanto previsto dalla Legge Regionale 13 del 20 gennaio 1997, al fine dell’esercizio in forma associata delle funzioni inerenti l’organizzazione del servizio idrico integrato;
VISTI il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e la Legge della Regione Piemonte 20.01.1997 n. 13, regolante la “Delimitazione degli ambiti territoriali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali”;
VISTA la Legge Regionale n ° 7 in data 24 maggio 2012 con la quale all’articolo 2 è stato previsto, giusto quanto dettato dal comma 186 bis del Legge 23.12.2009 n 191, che le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato restino in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 142 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che gli enti locali esercitino, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, le suddette funzioni secondo le disposizioni della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13;
VISTA la Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito, n. 54 in data 15.12.2003, di approvazione del Piano d’Ambito, nonché il successivo provvedimento della Conferenza
dell’Autorità d’Ambito, n. 176 in data 21.12.2006 con il quale è stata approvata la Revisione complessiva del Piano d’Ambito stesso;
DATO ATTO che con Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito
n. 149 in data 13 marzo 2006 si è provveduto a garantire la Gestione Unitaria nell’intero ATO 2, individuando, per l’erogazione del Servizio Idrico Integrato, il modello organizzativo della gestione coordinata ed integrata da parte di sei gestori, ai quali si è stabilito di affidare la gestione a partire dal 1° gennaio 2007 e fino al 31.12.2023, che devono operare unitariamente per mezzo del soggetto Coordinatore Atodueacque S.c.a.r.l. al fine di garantire sia il miglioramento degli standard di qualità, che la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali di Piano;
RILEVATO che con successiva Deliberazione della Conferenza di questa Autorità d’Ambito n° 173 in data 4 dicembre 2006 è stato stabilito di affidare a partire dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell’art. 113, co. 5, lett. c), e, per quanto applicabile, dell’art. 113, co. 15 bis del D.Lgs. 267/2000 e fino al 31.12.2023, la titolarità della gestione del Servizio Idrico Integrato alla AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.p.A. (AMV S.p.A.), con effetto per i territori dei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza, che hanno partecipazioni nella suddetta società, alle condizioni indicate al punto 1 del dispositivo della Deliberazione della Conferenza n. 149 del 13.03.2006;
DATO ATTO che in data 19 ottobre 2007 è stata sottoscritta la relativa Convenzione;
DATO ATTO che, con successive Deliberazioni della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 293 del 26.11.2009, n. 334 del 22.12.2010, n. 371 del 14.11.2011 e n. 511 del 26.2.2015, i termini
per il perfezionamento dell’aggregazione sono stati prorogati;
DATO ATTO della Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 559 del 18 marzo 2016;
DATTO ATTO della Deliberazione della Conferenza dell’Autorità d’Ambito n. 585 dell’8 settembre 2016;
RILEVATO che l’A.T.O. 2 promuove e coordina azioni di sviluppo, definisce il modello organizzativo e sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato per l’affidamento del servizio medesimo nel territorio “Biellese – Vercellese – Casalese”;
CONSIDERATO che gli Enti locali e gli Enti di Governo dell’Ambito debbono comunque avviare un processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, anche mediante l’aggregazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica (l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 611°). Il punto di
approdo è da intendersi come un processo di unificazione non solo funzionale ma anche strutturale dei gestori;
CONSIDERATO che la Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 149 del 13 marzo 2006 ha affidato a vari operatori, presenti nell’Ambito di sua competenza, la gestione del servizio idrico integrato, prevedendo che A.M.V. e A.M.C. dovessero presentare in forma condivisa un piano di unificazione delle rispettive gestioni tramite aggregazione delle due gestioni. La successiva Deliberazione n. 173 in data 4 dicembre 2006 ha poi esteso la possibilità di aggregazione di
A.M.V. a ogni altra società a capitale interamente pubblico operante nel territorio dell’A.T.O. 2 ed affidataria del servizio idrico integrato, purché l’aggregazione consenta, in ragione della contiguità delle aree o di altre sinergie operative, l’ottimizzazione del servizio;
CONSIDERATO che A.M.C. e A.M.V. intendono pervenire alla suddetta aggregazione con i tempi e le modalità di cui all’accordo in data 17 maggio 2017 “accordo finalizzato alla realizzazione del raggruppamento temporaneo di impresa tra i gestori del servizio idrico integrato A.M.V. S.p.A. ed A.M.C. S.p.A.”, ove si prevede – in particolare - che il processo aggregativo si perfezionerà entro il 31 gennaio 2019 “termine entro il quale verrà a realizzarsi l’aggregazione delle società secondo modalità da definire concordemente (fusione per incorporazione, costituzione di una nuova società) con reciproco impegno a mantenere inalterato l’attuale assetto occupazionale delle società previa acquisizione delle preventive autorizzazioni e dei pareri vincolanti prescritti dalla normativa vigente e dalle rispettive disposizioni statutarie […]”. Il suddetto accordo prevede altresì che “l’accordo quadro di costituzione del RTI prevedrà altresì la data intermedia entro la quale le parti approveranno il progetto di integrazione societaria”;
CONSIDERATO che nelle more di tale aggregazione, al fine di agevolarla e di garantire un miglioramento graduale della qualità del servizio idrico nonché una riduzione della spesa in ottica di coordinamento, efficienza ed efficacia dell’attività svolta, A.M.V. e A.M.C. intendono svolgere una parte delle loro attività in associazione temporanea di imprese, alla stregua dello schema di accordo di associazione temporanea di imprese allegato sub C) alla presente Deliberazione;
VALUTATO che i contenuti di natura tecnica presenti nello schema di accordo di ATI di cui all’allegato sub C) e ripartiti fra AMC e AMV risultano in linea con gli obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità gestionale nonché a tutela dell’utenza, apportando a questo raggruppamento sinergie utili al perseguimento aggregazionale;
CONSIDERATO che A.M.V., A.M.C. e questa Autorità stipulano in data odierna la transazione, il cui schema viene allegato alla presente Deliberazione sub B), con la quale A.M.V. rinuncia ai contenziosi instaurati contro questa Autorità;
CONSIDERATO che per le ragioni sopra espresse occorre procedere con un affidamento temporaneo del servizio idrico integrato a favore di A.M.V. sino al 31.1.2019 al fine di consentire il completamento entro tale data della aggregazione di cui ai punti che precedono, con i tempi e le modalità di cui all’accordo in data 17 maggio 2017 e al conseguente schema di ATI, nonché alla transazione stipulata in conformità allo schema allegato;
CONSIDERATO che il suddetto affidamento temporaneo deve ritenersi condizionato al perfezionamento dell’aggregazione di cui ai punti che precedono;
CONSIDERATO lo schema di ATI allegato alla presente Deliberazione è conforme allo schema approvato dalle assemblee di AMV e AMC rispettivamente in data 16 febbraio 2018 e 5 febbraio 2018;
DATTO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti in data 26/02/2018;
DATO ATTO che l’Esecutivo di questa Autorità d’Ambito nella sua riunione del 1 marzo 2018, ha espresso parere favorevole in ordine alla presente Deliberazione;
DATO ATTO che è stato ottemperato al disposto di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs.
267/2000, come evincesi dal documento allegato sub A) alla presente Deliberazione;
DELIBERA
1. di approvare il testo della transazione di cui all’allegato sub B) alla presente Deliberazione dando mandato al Presidente di procedere alla relativa sottoscrizione;
2. di disporre a favore di A.M.V. l’affidamento temporaneo del servizio idrico integrato nei comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza sino al 31.1.2019 al fine di consentire il completamento entro tale data della aggregazione di cui alle premesse, con i tempi e le modalità di cui all’accordo tra A.M.C. e A.M.V. in data 17 maggio 2017 e al conseguente schema di ATI, nonché alla transazione stipulata in conformità allo schema allegato sub B). L’affidamento è condizionato al perfezionamento dell’aggregazione medesima e all’adempimento della transazione;
3. che A.T.O. 2, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, delibererà quindi l’affidamento in favore del soggetto risultante dall’aggregazione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni di Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, Casale Monferrato, Caresana, Costanzana, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana, Stroppiana, Balzola, Borgo San Xxxxxxx, Bozzole, Frassineto Po, Giarole, Xxxxxx sul Po, Ticineto, Valmacca, Villanova Monferrato sino alla data del 31.12.2023 o a diversa data di scadenza secondo quanto disposto dalle
norme vigenti ed applicabili così come recepite nella Convenzione approvata da questa Autorità con Atto .n. 574/2016;
4. di disporre che il servizio oggetto dell’affidamento di cui al punto 2. verrà gestito nel rispetto dell’accordo di associazione temporanea di imprese di cui alle premesse;
5. di dare mandato al Presidente ed ad Xxxxxxxxxxx Xxxxx di procedere alla sottoscrizione della Convenzione con AMV, cosi come approvata dalla Conferenza con atto n. 574/2016 e approvata da ARERA, per la durata e alle condizioni di cui al punto 2 che precede, autorizzando ad apportare alla medesima, in sede di sottoscrizione, eventuali variazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
6. di dare atto che con la presente Convenzione di gestione vengono indicati e perseguiti gli obiettivi dell’unificazione delle attività di gestione;
7. di prendere atto dello schema di ATI fra AMV e AMC allegato alla presente Deliberazione come allegato sub C);
8. di dare mandato agli uffici di predisporre le verifiche di legge in ottemperanza ai dettati dell’ANAC (linee guida 7, di attuazione del Dlgs 18/4/2016, n. 50) e di ARERA;
9. di disporre, a cura degli uffici di Presidenza dell’Autorità d’Ambito, l’invio della presente Deliberazione ad A.M.V. S.p.A., ad A.M.C. S.p.A., ai Comuni interessati, alla Provincia di Alessandria, alla Regione Piemonte, ad ARERA e al Coordinatore delle gestioni ATO2ACQUE
S.C.A.R.L. e di procedere alla pubblicazione della medesima Deliberazione sul sito internet xxx.xxx0xxxxxxxx.xx.
Si allegano:
- Sub A) pareri dei Responsabili dei Servizi Art. 49 c. 1 D. Lgs. 267/2000
- Sub B) accordo transattivo
- Sub C) accordo schema di ATI
Non avendo nessuno chiesto la parola, la suestesa proposta, posta ai voti dal Presidente, viene approvata all’unanimità con voti resi per alzata di mano corrispondenti a n. 833.539 (83,35%) quote di rappresentanza su n. 833.539 (83,35%).
IL PRESIDENTE ne proclama l’esito.
Xxxx, su proposta del Presidente che evidenzia la necessità di conferire immediata eseguibilità al presente provvedimento,
LA CONFERENZA DELL’AUTORITA’ D’AMBITO
con voti favorevoli resi per alzata di mano corrispondenti a n. 833.539 (83,35%) quote di rappresentanza su n. 833.539 (83,35%),
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il suesteso provvedimento, ai sensi del quarto comma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000.
Per gli interventi di cui al presente atto si rinvia al nastro di registrazione della seduta odierna del 01/03/2018.
per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA IL PRESIDENTE
DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F. DELL’AUTORITÀ D’AMBITO
x.xx ( Xxxxx XXXXXXX) x.xx (Xxxxx XXXXX)
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 29/03/2018 e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
Vercelli, lì 29/03/2018
per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.
x.xx (Xxxxx XXXXXXX)
L'incaricato del servizio
x.xx (Xxxxxx Xxxxx)
La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dell’Autorità d’Ambito il 29/03/2018, diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267.
Vercelli, 29/03/2018
per IL SEGRETARIO DELLA CONFERENZA DELL’AUTORITÀ D’AMBITO F.F.
x.xx ( Xxxxx XXXXXXX)
L'incaricato del servizio
x.xx (Xxxxxx Xxxxx)
Allegato Sub. B) alla Deliberazione n. 655 del 01/03/2018
per IL SEGRETARIO F.F.
LA DIRETTRICE
x.xx (Rag. Xxxxx XXXXXXX)
REPERTORIO N. DEL
Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese”
ACCORDO TRANSATTIVO
TRA
A.T.O. 2
A.M.V. S.P.A.
A.M.C. S.P.A.
MARZO 2018
ACCORDO
tra
A.T.O. 2 – Autorità d'Ambito n. 2 “Biellese, Vercellese e Casalese”, in persona del Presidente Dr. Xxxxx Xxxxx, C.F.: PRSDGI53R07L436H, con sede in Vercelli, Xxx X. Xxxxxxxx x. 0;
A.M.V. S.p.A.– Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., in persona del suo Amministratore Unico pro tempore, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, C.F.: MDOMCL62E16A182L, con sede in Xxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, x. 0
A.M.C. S.p.A. – Azienda Multiservizi Casalese S.p.A., in persona del Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, Xxxxxxxx Xxxxxx, C.F.: TTNVCN56B07B885N, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxx x. 0.
Premesso che
1. A.T.O. 2 promuove e coordina azioni di sviluppo, definisce il modello organizzativo e sceglie la forma di gestione del servizio idrico integrato per l'affidamento del servizio medesimo nel territorio “Biellese – Vercellese – Casalese”.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Autorità d'Ambito ha deliberato la gestione unitaria del servizio idrico integrato all'interno del territorio suindicato per il periodo 1 gennaio 2007 – 31 dicembre 2023, attraverso le individuate aziende gestrici e il soggetto coordinatore ATO2 ACQUE s.c.a.r.l.
3. Gli Enti locali e gli Enti di Governo dell'Ambito debbono
comunque avviare un processo di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, per ciò che qui interessa anche mediante l'aggregazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica (l. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, co. 611). Il punto di approdo è da intendersi come un processo di unificazione non solo funzionale ma anche strutturale dei gestori.
4. La deliberazione di ATO 2 n. 149 del 13 marzo 2006 ha affidato a vari operatori, presenti nell'Ambito di sua competenza, la gestione del servizio idrico integrato, prevedendo che A.M.V. e
A.M.C. dovessero presentare in forma condivisa un piano di unificazione delle rispettive gestioni tramite aggregazione delle due gestioni. La successiva deliberazione n. 173 in data 4 dicembre 2006 ha poi esteso la possibilità di aggregazione di A.M.V. a ogni altra società a capitale interamente pubblico operante nel territorio dell'A.T.O. 2 ed affidataria del servizio idrico integrato, purché l'aggregazione consenta, in ragione della contiguità delle aree o di altre sinergie operative, l'ottimizzazione del servizio.
5. in considerazione della mancata aggregazione, questa Autorità d'Ambito ha approvato la deliberazione n. 18 marzo 2016, n. 559, impugnata avanti il TA.R. Piemonte con ricorso R.G. 466/2016
6. A.M.C. e A.M.V. intendono pervenire alla suddetta aggregazione con i tempi e le modalità di cui all'accordo in data 17 maggio 2017 “accordo finalizzato alla realizzazione del raggruppamento temporaneo di impresa tra i gestori del servizio idrico integrato A.M.V. S.p.A. ed A.M.C. S.p.A.”, ove si prevede – in
particolare - che il processo aggregativo si perfezionerà entro il 31 gennaio 2019 “termine entro il quale verrà a realizzarsi l'aggregazione delle società secondo modalità da definire concordemente (fusione per incorporazione, costituzione di una nuova società) con reciproco impegno a mantenere inalterato l'attuale assetto occupazionale delle società previa acquisizione delle preventive autorizzazioni e dei pareri vincolanti prescritti dalla normativa vigente e dalle rispettive disposizioni statutarie […]”. ll suddetto accordo prevede altresì che “l'accordo quadro di costituzione del RTI prevederà altresì la data intermedia entro la quale le parti approveranno il progetto di integrazione societaria”.
7. nelle more di tale aggregazione, al fine di agevolarla e di garantire un miglioramento graduale della qualità del servizio idrico nonché una riduzione della spesa in ottica di coordinamento, efficienza ed efficacia dell'attività svolta, A.M.V. e A.M.C. intendono svolgere una parte delle loro attività in associazione temporanea di imprese, alla stregua dell'accordo di associazione temporanea di imprese da stipularsi in conformità allo schema approvato dalle rispettive assemblee in data 16 febbraio 2018 e 8 febbraio 2018.
quanto segue.
CONCORDANO
1. A.M.V. e A.M.C. s'impegnano a formalizzare con atto separato, la costituzione tra le medesime di una A.T.I. - Associazione Temporanea di Imprese, per la gestione associata di una serie di attività relative all'esercizio del servizio idrico rivolte in prima
applicazione al territorio dei Comuni di Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, in conformità allo schema di ATI approvato dalle rispettive assemblee in data 16 febbraio 2018 e 5 febbraio 2018.
2. A.T.O. 2 s'impegna con la sottoscrizione del presente accordo a concedere ad A.M.V. l'affidamento temporaneo del servizio, nel territorio dei Comuni di Valenza, Pecetto di Valenza e Bassignana sino al 31 gennaio 2019 al fine di consentire il completamento entro tale data della aggregazione di cui alle premesse. L'affidamento è condizionato al perfezionamento dell'aggregazione medesima con
A.M.C. entro il predetto termine del 31 gennaio 2019 e
all'adempimento della presente transazione.
3. A.M.C. prosegue nell'affidamento in essere.
4. L'aggregazione con A.M.C. avverrà tramite fusione per incorporazione o costituzione di nuova società cui cedere i rispettivi rami d'azienda nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di in house providing. Il progetto e il cronoprogramma di tale aggregazione saranno deliberati dai Comuni e dagli organi amministrativi delle società nonché sottoposti all'approvazione dell'A.T.O. 2, per quanto di competenza della medesima, entro la data intermedia del 30 settembre 2018.
5. A.T.O. 2, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, delibererà quindi l'affidamento in favore del soggetto risultante dall'aggregazione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni di Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, Casale Monferrato, Caresana, Costanzana, Motta de' Conti, Pertengo, Pezzana,
Stroppiana, Balzola, Borgo San Xxxxxxx, Bozzole, Frassineto Po, Giarole, Xxxxxx sul Po, Ticineto, Valmacca, Villanova Monferrato sino alla data del 31.12.2023 o a diversa data di scadenza secondo quanto disposto dalle norme vigenti ed applicabili così come recepite nella Convenzione approvata da questa Autorità con Atto .n. 574/2016. A.M.V. si riserva ogni tutela, anche di natura processuale, in relazione ad eventuali disposizioni di sfavore di cui alla deliberazione d'affidamento successivo a quello temporaneo e che non si esauriscono nell'affidamento temporaneo.
6. Nel caso in cui il progetto di aggregazione non si concludesse positivamente per causa non imputabile ad A.M.V., A.T.O. 2 s'impegna a ricercare e promuovere, anche in collaborazione con A.M.V., soluzioni aggregative alternative, fermo il rispetto del suddetto termine del 31.1.2019.
7. ln virtù dell'affidamento temporaneo ad A.M.V. e della
stipulazione dell'accordo di associazione temporanea di imprese,
A.M.V. e A.M.C. inviano un nuovo Piano d'lnvestimenti con aggiornamento tariffario, corredato da tutta la documentazione utile ai fini della determinazione tariffaria, che l'Autorità invierà ad ARERA per l'approvazione e quanto di competenza.
8. Non appena adottata la deliberazione di ATO 2 recante l'affidamento temporaneo di cui sopra, A.M.V. rinuncerà a tutte le azioni giudiziarie sinora intraprese contro ATO 2 tramite rituali atti di rinuncia notificati e depositati in giudizio ai sensi del D.P.R. 104/2010, che saranno altresì sottoscritti dall'A.T.O. 2 ai fini dell'integrale
compensazione delle spese di lite e da A.M.C.. In particolare, saranno rinunciati i giudizi pendenti avanti TAR Piemonte R.G. 466/2016; R.G. 42/2017; R.G. 1006/2007 e il regolamento di competenza pendente avanti il Consiglio di Stato R.G. 1906/2017.
9. Il presente accordo ha natura transattiva e di accordo integrativo di provvedimento ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e s.m.i.
Si allegano:
- Deliberazione n. del in stralcio
- Schema di accordo di ATI Vercelli, lì
PER L'AUTORITA' D'AMBITO N. 2 “BIELLESE, VERCELLESE, CASALESE” IL PRESIDENTE
Xxxxx XXXXX
( )
PER L'AZIENDA MULTISERVIZI VALENZANA S.P.A.
L'AMMlNlSTRATORE UNlCO
Xxxxxxxx Xxxxxx XXXXXX ( )
PER L'AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxx XXXXXX
( )
per IL SEGRETARIO F.F.
LA DIRETTRICE
x.xx (Rag. Xxxxx XXXXXXX)
Allegato Sub. C) alla Deliberazione n. 655 del 01/03/2018 CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE
Tra
A.M.V. - Azienda Multiservizi Valenzana S.p.A., P. IVA [•], in per- sona dell’Amministratore unico, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, con sede in Xxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 0 (di seguito definita “AMV Valenza” o società “Mandante”);
e
A.M.C. - Azienda Multiservizi Casalese, P. IVA [•], in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, con sede in Xxxxxx Xxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxx x. 0, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di amministrazione con delibera del [•] (di se- guito definita “AMC Casale” o “società mandataria”).
AMV Valenza ed AMC Casale sono anche definite nel presente atto, singolarmente, la “Parte”, ed entrambe in forma congiunta le “Parti”.
Premesse
• Lo svolgimento del servizio idrico integrato è disciplinato dal de- creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Codice Ambiente”), il qua- le nell’art. 147 prevede che il servizio è organizzato sulla base degli ambiti territoriali ottimali (“ATO”) definiti dalle regioni in at- tuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
• L’art. 2 della legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00 gennaio 1997, n. 13, ha ripartito il territorio regionale in sei ambiti territoriali (definiti ATO). L’ambito 2 Piemonte (“ATO-2”) comprende tutte le Province di Biella e Vercelli, alcuni Comuni della Provincia di Torino intorno
al lago di Viverone, un Comune della Provincia di Novara ed i Comuni dell’area Casalese e Valenzano.
• L’Ente di Governo (definito anche “Autorità”) dell’ambito Biellese, Vercellese e Casalese è un organismo pubblico, formato dalle Province, da Unioni Montane e dai Comuni, che opera su un ter- ritorio di 178 Comuni, cinque Unioni Montane e cinque Province. L’Autorità definisce il modello organizzativo e sceglie la forma di gestione per l'affidamento del servizio idrico integrato nel territo- rio dell’ATO-2.
• L'Autorità d'Ambito dell’ATO-2, con delibere n. 149 del 13 marzo 2006 e n. 173 del 4 dicembre 2006 , ha approvato la gestione unitaria del servizio idrico integrato nell’ATO-2 attraverso la ge- stione coordinata ed integrata da parte di sette operatori, ciascu- no con competenza sul territorio in cui svolgeva il servizio in pre- cedenza. L’Autorità ha stabilito che gli operatori avrebbero dovu- to cooperare per mezzo del soggetto coordinatore ATO2Acque Scarl per garantire il miglioramento degli standard di qualità e la capacità di dare attuazione agli interventi strutturali degli impianti previsti nel Piano d’Ambito (delibera 149/2006, punto 1).
• L’Autorità ha affidato in via diretta ad AMC Casale tramite affida- mento in house, ai sensi dell’art. 113, comma 5, lett. c), d.lgs. 267/2000, il servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2023 nel territorio dei Comuni soci della stessa AMC Spa.
• La rinveniente legislazione ha poi precisato che gli Enti locali e gli Enti di governo d’Ambito dovevano comunque avviare un pro-
cesso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie diretta- mente possedute, anche mediante l’aggregazione delle società che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica at- traverso un processo di unificazione non solo funzionale ma an- che strutturale delle gestioni.
• La deliberazione di ATO 2 n. 149 del 13 marzo 2006 aveva già previsto, in anticipazione previdente della norma, che AMC e AMV dovessero presentare in forma condivisa un piano di unifi- cazione delle rispettive gestioni tramite aggregazione delle stes- se.
• L’Autorità, con la successiva delibera n. 173 del 4 dicembre 2006 ha poi chiarito che l’aggregazione di AMV poteva avvenire con AMC Casale o, in via alternativa, con un’altra società a capitale interamente pubblico operante nell'ATO-2, in questo secondo ca- so a condizione che: a) l’altra società rientrasse anch’essa nell’elenco delle imprese alle quali l’Autorità aveva affidato il ser- vizio idrico fino al 2023 nell’ATO-2 con la delibera n. 149 del 13 marzo 2006, e b) che “tale aggregazione [consentisse], in ragio- ne della contiguità delle aree o di altre sinergie operative, l’ottimizzazione del servizio”.
• Alla luce di quanto precede, AMC Casale ed AMV Xxxxxxx inten- dono giungere all’aggregazione della gestione del servizio idrico nei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza con il servizio esercitato da AMC Casale nei Comuni soci con i tempi e le modalità previsti nell'accordo stipulato in data 17 maggio 2017.
L’accordo è “finalizzato alla realizzazione del raggruppamento temporaneo di impresa tra i gestori del servizio idrico integrato AMV S.p.A. ed AMC S.p.A.”. Esso prevede che il processo di ag- gregazione si dovrà perfezionare entro il 31 gennaio 2019, “ter- mine entro il quale verrà a realizzarsi l'aggregazione delle società secondo modalità da definire concordemente (fusione per incor- porazione, costituzione di una nuova società) con reciproco im- pegno a mantenere inalterato l’attuale assetto occupazionale del- le società previa acquisizione delle preventive autorizzazioni e dei pareri vincolanti prescritti dalla normativa vigente e dalle ri- spettive disposizioni statutarie . L’accordo stabilisce altresì che “l’accordo quadro di costituzione del RTI prevedrà altresì la data intermedia entro la quale le parti approveranno il progetto di integrazione societaria”.
• Nel periodo occorrente per realizzare l’aggregazione, allo scopo di agevolare l’operazione e di garantire un miglioramento gradua- le della qualità del servizio idrico nonché una riduzione dei costi ed una maggiore efficienza del servizio – grazie al coordinamen- to tra le due società – AMC Casale e AMV Valenza intendono svolgere le attività rientranti nel servizio idrico nei comuni soci di AMV Valenza mediante un’associazione temporanea di imprese tra loro (“ATI” o “Associazione”).
• L’Autorità dell’ATO-2, con le delibere sopra richiamate e con atto
n. 585/2016, ha manifestato la volontà di fare in modo che si giunga ad una gestione unica del servizio idrico integrato eserci-
tato da AMC Casale e da AMV Valenza.
• AMV Valenza è una società a capitale interamente pubblico loca- le, costituita mediante la trasformazione dall'Azienda Municipaliz- zata Valenzana per la gestione del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni di Valenza, Bassignana, Pecetto di Valenza, con l’obiettivo di qualità, efficienza, efficacia ed economicità ge- stionale, nonché assistenza all'utenza, ed il mantenimento di reti e infrastrutture strumentali per l'erogazione del servizio in condi- zioni di efficienza.
• AMV Valenza intende effettuare il servizio idrico mediante l’aggregazione con AMC Casale per ottimizzare e potenziare il processo produttivo a vantaggio degli utenti del servizio. In parti- colare, AMV Xxxxxxx vuole costituire un’ATI con AMC Casale per lo svolgimento del ciclo idrico integrato nei Comuni di Valenza, Pecetto di Valenza, Bassignana, mediante la ripartizione dei compiti tra le due società partecipanti all’ATI, in modo da ottenere una riduzione dei costi ed un miglioramento della qualità del ser- vizio.
• AMC Casale intende accettare l’aggregazione in quanto tale ope- razione le consentirà di realizzare economie di scala mettendo a disposizione il proprio personale, le proprie conoscenze ed i pro- pri sistemi ed attrezzature al servizio di un bacino di utenza più elevato rispetto a quello attualmente gestito.
• AMC Casale già attualmente sta erogando acqua alle porte di Va- lenza mediante una condotta che in caso di necessità potrà esse-
re impiegata per una portata superiore per erogare acqua alla cit- tà di Valenza.
Per i motivi esposti, AMV Valenza ed AMC Casale CONVENGONO E STABILISCONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante del presente atto, anche ai fi- ni della interpretazione delle singole disposizioni.
Art. 2 – Oggetto del contratto e natura dell’ATI
1. AMC Casale e AMV Valenza costituiscono tra loro un’ATI - As- sociazione Temporanea di Imprese avente per oggetto lo svolgimen- to in comune di una serie di attività relative all’esercizio del servizio idrico integrato, secondo un’agenda delle priorità step to step, pro- posta dalle parti e al fine di garantire in concreto e secondo una va- lutazione condivisa i criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell’intero comparto. In prima applicazione detta attività sarà rivolta ai Comuni di Valenza, Pecetto di Xxxxxxx e Bassignana (il “Territo- rio”), alle condizioni e modalità stabilite nel presente atto (il “Contrat- to”).
2. L’ATI non determina la costituzione di una società comune tra le Parti, né potrà essere considerata come società di fatto. Ciascuna delle Parti conserverà la propria identità ed autonomia giuridica ed economica per quanto riguarda gli obblighi societari, fiscali, verso i dipendenti e quelli inerenti alla gestione del servizio idrico integrato nel Territorio relativamente alle parti di sua competenza.
3. AMC Casale avrà il ruolo di società mandataria, mentre AMV Va-
lenza sarà la società mandante dell’ATI. AMC Casale avrà il compito di organizzare e coordinare le attività svolte dall’ATI e avrà la rap- presentanza, anche processuale, dell’Associazione nei confronti dei soggetti terzi, fermo restando che ciascuna Parte sarà esclusiva re- sponsabile delle proprie azioni e della propria condotta verso i terzi. Art. 3 – Ripartizione dei compiti nell’ATI
3.1 Fermo restando la competenza dell’ATO nell’approvazione del PdI, la società mandataria, AMC Casale, avrà il compito di ese- guire le seguenti attività rientranti nell’esercizio del servizio idrico integrato nel Territorio:
a) predisposizione del programma annuale degli interventi di estensione, potenziamento, adeguamento, ammodernamento e mantenimento in efficienza delle reti e degli impianti, che comportano la variazione dello stato di consistenza degli im- pianti (“Piano di Sviluppo”);
b) predisposizione del piano annuale di manutenzione straordi- naria, intesa come insieme degli interventi per il rinnovo e il prolungamento della vita utile di reti ed impianti (“Programma di Manutenzione Straordinaria”);
1. Per quanto riguarda la predisposizione annuale del Piano di Svi- luppo e del Programma di Manutenzione Straordinaria degli impianti idrici presenti nel Territorio, la società mandataria dovrà inviare la sua proposta almeno 30 giorni prima, in modo da ottenere l’approvazione da parte di AMV Valenza.
2. In caso di mancato accordo, la società mandataria sarà obbligata
a trasmettere ad AMV Xxxxxxx una nuova proposta che recepisca, almeno in parte e nei limiti del possibile, le richieste di quest’ultima. Trascorsi 15 giorni dalla trasmissione della nuova proposta senza che sia stato raggiunto un diverso accordo tra le Parti, il Programma di Manutenzione Straordinaria si considererà ugualmente approvato sicché la società mandataria potrà attuarlo. In mancanza di accetta- zione da parte di AMV Valenza, invece, la società mandataria non potrà dare esecuzione al Piano di Sviluppo degli impianti ed informe- rà l’Autorità d’Ambito 2.
3.2 Collegio dei Delegati
Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività sotto elencate, en- tro 15 giorni dalla stipula del presente Contratto ciascuna delle Parti dovrà nominare un suo delegato (“Delegato”) nella persona di uno degli amministratori o di un direttore della società: il collegio dei de- legati così costituito e con voto totalitario impartirà le necessarie istruzioni alla società mandataria per lo svolgimento delle stesse e ne darà comunicazione all’ATO:
a) gestione dei rapporti con l’Autorità dell’ATO-2 o Ente di Go- verno dell’ambito 2 Piemonte in ordine alle attività esercitate in forma associata;
b) gestione dei rapporti con l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (“AEEGSI” o “Autorità di Vigilanza”) in ordine alle attività esercitate in forma associata;
c) elaborazione dei dati necessari per l’approvazione della tariffa annuale per lo svolgimento del servizio idrico integrato nel Ter-
ritorio ed invio dei dati agli enti competenti;
d) proposta di esecuzione degli interventi non programmati di manutenzione straordinaria (“Interventi non programmati”) su- gli impianti;
e) attuazione del Piano di Sviluppo e del Programma di Manu- tenzione Straordinaria e degli Interventi non programmati nel Territorio, comprese le attività di progettazione, direzione lavo- ri, vigilanza e collaudo delle opere e degli interventi;
f) acquisto di acqua potabile all’ingrosso per la fornitura agli uten- ti nel Territorio;
g) acquisto dell’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli impianti;
h) adeguamento da parte di AMC Casale dei sistemi informatici di AMV Valenza per renderli idonei alle novità introdotte dalla AEEGSI e per renderli più rispondenti alle continue esigenze statistiche richieste ai gestori del SII;
i) Gestione analisi di laboratorio da parte di AMC Casale, sulla base dei campionamenti effettuati da AMV Valenza, al fine di fornire collaborazione per la gestione dei diversi processi aziendali.
j) Ricerca e sperimentazione di percorsi di ottimizzazione ge- stionale e di innovazione di processo a valere sull’intero com- parto delle aziende associate nonché controllo gestionale su- gli impianti
La società mandataria AMC si riserva di dar corso comunque allo
svolgimento delle attività, la cui omissione possa costituire grave pregiudizio per la sicurezza e/o la continuità nell’erogazione del ser- vizio, anche in caso di disaccordo in seno al Collegio e previa comu- nicazione scritta alla mandante AMV.
Il reiterato disaccordo in seno al collegio dei delegati in ordine alle materie assegnate potrà essere invocato quale giusta causa per la risoluzione anticipata del Contratto e costituisce liberatoria, per la società mandataria, da tutti i suoi impegni obblighi e responsabilità.
3.3. AMV Xxxxxxx continuerà ad esercitare in modo autonomo nel Territorio tutte le attività e gli adempimenti rientranti nell’esecuzione del servizio idrico integrato che non sono compresi nell’elenco sopra riportato nel comma 1, senza alcuna eccezione. A titolo esemplifica- tivo e non esaustivo, AMV Xxxxxxx continuerà a svolgere nel Territo- rio le seguenti attività:
a) gestione dei rapporti contrattuali con gli utenti nel Territorio;
b) adozione della carta dei servizi approvata dall’Autorità dell’ATO-2 con delibera n. 580 del 21/07/2016, tenuto conto delle peculiarità del territorio;
c) versamento dei corrispettivi stabiliti a copertura dei costi di funzionamento dell’Autorità dell’Ato2;
d) versamento ai Comuni concedenti degli importi dovuti a titolo di canoni o per il pagamento delle rate di mutuo, secondo le delibere dell’Autorità dell’ATO-2;
e) verifica dei livelli di qualità del servizio idrico integrato, anche con appositi mezzi di rilevamento del livello di gradimento de-
gli utenti;
f) verifica della potabilità delle acque, della loro qualità e della qualità dei reflui in entrata ed in uscita dagli impianti di depu- razione delle acque reflue urbane, fatto salvo quanto indicato al punto 3.2 lett. i);
g) emissione delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti produttivi nella fognatura pubblica e relativi controlli;
h) gestione dei rapporti con l’ARPA e con gli organi competenti per il controllo sul rispetto delle norme in materia di qualità del- le acque potabili e reflue;
i) manutenzione ordinaria di reti e impianti strumentali per l’esercizio del servizio idrico integrato; sorveglianza e verifica del loro corretto funzionamento;
j) pulizia degli impianti in modo conforme a tutte le norme appli- cabili in materia; raccolta e smaltimento dei sottoprodotti deri- vanti dalle attività di depurazione delle acque reflue (sabbie, fanghi, detriti, ecc.);
k) aggiornamento dell'archivio degli utenti;
l) istruttoria tecnica per le domande di allacciamento di nuovi utenti alla rete dell’acquedotto o per la modifica delle deriva- zioni di utenza; realizzazione degli allacciamenti e riscossione dei contributi a carico degli utenti;
m) istruttoria tecnica per la richiesta di nuovi allacciamenti alla re- te di fognatura e riscossione dagli utenti dei contributi per l’istruttoria e la realizzazione degli allacciamenti;
n) istruttoria per l'autorizzazione allo scarico in fognatura degli utenti industriali;
o) verifica e collaudo degli allacciamenti alla fognatura eseguiti direttamente dai privati;
p) lettura e gestione dei contatori;
q) gestione degli impianti e apparati elettromeccanici per il tele- controllo;
r) esecuzione del programma dei prelievi e controlli, sia per le acque potabili, sia per le acque reflue;
s) servizio di segnalazione guasti e gestione operativa delle se- gnalazioni da parte degli utenti con servizio di pronto interven- to;
t) presenza costante di incaricati reperibili nel Territorio;
u) gestione degli utenti con recapiti e locali aperti al pubblico in orari e giorni stabiliti;
v) monitoraggio delle reti e ricerca sistematica delle perdite.
w) applicazione della tariffa relativa al servizio idrico integrato, mediante emissione e riscossione delle bollette nei confronti degli utenti del Territorio durante il periodo di operatività dell’ATI.
x) Realizzazione sistema cartografico delle reti e degli impianti nel Territorio.
1. Nello svolgimento delle attività di sua competenza previste dall’art. 3.3, AMV Xxxxxxx sarà tenuta a rispettare tutti gli obblighi e porre in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa appli-
cabile (sia primaria, che secondaria) per l’esecuzione del servizio idrico integrato, comprese le delibere emanate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e dall’Autorità d’ambito dell’ATO-2.
2. In particolare, AMV Xxxxxxx dovrà rispettare gli obblighi stabiliti nei seguenti atti approvati dall’Autorità d’ambito dell’ATO-2:
• Convenzione regolante i rapporti tra l’Autorità d’ambito, il Ge- store del servizio idrico integrato e il coordinatore ATO2Acque Scarl, approvata con delibera dell’Autorità n. 574 del 27-05- 2016;
• Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione, approvato con delibera dell’Autorità n. 582 del 21-07-2016;
• Carta del servizio idrico integrato, approvata con delibera dell’Autorità n. 580 del 21-07-2016;
• Regolamento d’utenza per l’erogazione del servizio idrico in- tegrato (nel testo coordinato approvato con deliberazioni dell’Autorità n. 581 del 21 luglio 2016 e n. 613 del 16 marzo 2017).
3. XXX Xxxxxxx sarà responsabile in via esclusiva per eventuali ina- dempimenti, omissioni o violazioni degli obblighi stabiliti dalle norme generali e dall’Autorità dell’ATO-2 per l’esercizio del servizio idrico integrato nel Territorio. È esclusa qualsiasi responsabilità da parte di AMC Casale, anche se si tratti di attività che rientrano nei compiti della Società mandataria elencati nell’Art. 3.1 e 3.2 qualora AMV Xxxxxxx si rifiuti di realizzare le attività proposte dalla stessa manda-
taria ed impedisca ad AMC Casale di realizzarle secondo quando stabilito all’art 3.1.2.
Art. 4 – Corrispettivo per le attività della società mandataria
1. Il corrispettivo spettante alla società mandataria per l’esecuzione delle attività di sua competenza sarà regolato come segue:
2. Per quanto riguarda il Piano di Sviluppo, il Programma di Manu- tenzione Straordinaria e gli Interventi non programmati, le Parti do- vranno concordare tra loro in anticipo le modalità di finanziamento ed il costo unitario dei lavori e delle opere. In caso di mancato ac- cordo sulle modalità di finanziamento, la società mandataria non avrà alcun obbligo di finanziamento e sarà tenuta ad effettuare esclusivamente gli interventi urgenti e improrogabili per la sicurezza e la continuità del servizio pubblico.
3. Per quanto riguarda i lavori di cui al punto precedente ed esclusi- vamente nel caso in cui AMV decida di avvalersi delle prestazioni appresso indicate, spetterà alla società mandataria il rimborso dei costi degli appalti di lavori e delle spese generali - consistenti nella progettazione, assegnazione con gara, direzione lavori e collaudo - nella misura pari al 15% (quindici per cento) del corrispettivo di cia- scun appalto.
4. Per quanto riguarda altre prestazioni svolte, dalle parti, quali le analisi di laboratorio, l’assistenza informatica ed analisi normativa di settore ( AEEGSII), le stesse dovranno essere rimborsate ai costi previsti nei rispettivi contratti.
Art. 5 – Prestazioni da parte di soggetti terzi
Per l’esecuzione delle attività rientranti nel servizio idrico integrato e per l’esecuzione del Piano di Sviluppo, del Programma di Manuten- zione Straordinaria e degli Interventi non programmati le Parti po- tranno avvalersi di soggetti terzi di comprovata esperienza e capaci- tà nel settore, che siano in possesso dei requisiti necessari, in con- formità con la normativa vigente in materia di affidamento degli ap- palti da parte di società pubbliche che esercitano il servizio idrico in- tegrato.
Art. 6 – Obblighi di collaborazione e informazione delle Parti
1. AMV Xxxxxxx si impegna a comunicare, in modo adeguato e tem- pestivo, alla società mandataria tutti i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei compiti previsti nell’art. 3.1. e 3.2.
2. Inoltre, AMV Xxxxxxx presterà alla società mandataria fattiva col- laborazione per l’ottenimento di autorizzazioni, permessi, nulla osta e ogni altra autorizzazione da parte dei Comuni concedenti o di altri enti pubblici competenti, necessaria per l’esecuzione degli interventi sugli impianti.
Art. 7 – Obbligo di rendiconto
1. Ciascuna delle due società associate è tenuta ad elaborare il ren- diconto di tutti i costi e le spese, interni ed esterni, sostenuti per lo svolgimento del servizio idrico integrato nel Territorio e per gli inter- venti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, com- presa la realizzazione di nuove opere, l’estensione e l’ampliamento di quelle esistenti.
2. Il rendiconto dovrà avvenire secondo le regole e le procedure sta-
bilite dall’Autorità di Xxxxxxxxx ai fini della redazione dei conti annuali separati nel settore idrico.
3. In ogni caso, ciascuna Parte dovrà trasmettere all’altra il rendicon- to analitico di tutti i costi sostenuti entro il termine di 60 giorni dal termine di ciascun trimestre.
Art. 8 – Responsabilità nei confronti dei terzi
1. Ciascuna delle Parti sarà responsabile in via esclusiva nei con- fronti dei terzi degli impegni assunti, fatto salvo il diritto di recuperare in modo integrale i costi e le spese sostenute per lo svolgimento del servizio idrico integrato nel Territorio e per l’esecuzione di lavori, opere e interventi sugli impianti funzionali all’esecuzione del servizio.
2. Il recupero dei costi sostenuti da ciascuna Parte per lo svolgimen- to del servizio e per l’esecuzione di lavori ed opere strumentali av- verrà, nei limiti in cui sarà possibile, mediante la quota di tariffa ri- scossa dagli utenti corrispondente a tali costi. Per la parte eccedente dei costi si farà riferimento alle disposizioni previste con riguardo alle condizioni applicabili alla scadenza del presente Contratto.
3. Ciascuna delle Parti sarà inoltre responsabile in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa affidati in base al presente Con- tratto e per tutte le attività eseguite in via autonoma.
4. Ogni Parte sarà tenuta a garantire e tenere indenne la società as- sociata contro ogni richiesta di pagamento, risarcimento dei danni, indennizzo o richiesta di altra natura derivante dalle attività svolte dalla Parte oppure relativa ad obblighi che rientrano nei compiti as- segnati alla medesima Parte.
Art. 9 - Aggregazione tra le Parti
1. Le Parti si impegnano a condurre tra loro trattative ed a nego- ziare in buona fede per definire un progetto di aggregazione societaria tra AMC Casale ed AMV Valenza. L’aggregazione dovrà condurre all’integrazione delle due strutture organizza- tive mediante fusione per incorporazione o l’ingresso dei Co- muni soci di AMV nel capitale sociale di AMC Casale, ovvero mediante costituzione di New – Co conferitaria dei rispettivi rami di azienda afferenti il ciclo idrico integrato, entro il 31 gennaio 2019.
2. Le Parti si impegnano a fare in modo, nei limiti del possibile, che il progetto comune di aggregazione sia approvato dall’assemblea dei soci di AMC Casale e di AMV Valenza en- tro il termine del 30 settembre 2018.
3. All’atto di costituzione dell’ATI, le parti si impegnano a costi- tuire un comitato tecnico paritetico avente il compito di facilita- re la diffusione reciproca delle informazioni afferenti le rispet- tive gestioni e di favorirne l’aggregazione.
4. Nel periodo di vigenza del Contratto, AMC Casale privilegerà l’impiego e la piena valorizzazione, delle risorse umane e pro- fessionali di AMV Valenza, anche per lo sviluppo della attività di propria competenza nella gestione del ciclo idrico integrato.
Art. 10 - Durata del contratto
1. Il presente Contratto avrà durata fino al 31 gennaio 2019 o fino al- la data in cui si realizzerà l’integrazione societaria tra AMC Casale e
XXX Xxxxxxx, a condizione che le Parti prestino il proprio consenso alla prosecuzione del rapporto dopo la scadenza contrattuale e che l’Autorità dell’ATO-2 autorizzi le Parti a continuare la gestione del servizio idrico integrato nel Territorio in forma associata tramite l’ATI.
2. La cessazione o la revoca dell’autorizzazione dell’Autorità dell’ATO alla gestione associata del servizio comporterà la cessa- zione immediata dell’efficacia del presente contratto.
3. Alla scadenza del Contratto oppure alla cessazione della sua effi- cacia, la società mandataria sarà liberata da tutti i suoi impegni, ob- blighi, e responsabilità per lo svolgimento del servizio idrico integrato nel Territorio verso AMV Valenza, gli utenti del servizio, i Comuni concedenti che si trovano nel Territorio, l’Autorità dell’ATO-2, l’Autorità di Vigilanza e verso ogni altro ente o autorità pubblici.
Art. 11 – Condizioni alla cessazione del contratto
1.Alla scadenza o alla cessazione del Contratto la società mandata- ria avrà diritto di ottenere da AMV Valenza il pagamento del valore di rimborso di tutti gli impianti e le opere realizzati a sue spese durante il Contratto, per le quali non abbia ottenuto il rimborso dei costi so- stenuti tramite la riscossione delle tariffe dagli utenti.
2. Il valore di rimborso spettante alla società mandataria sarà calco- lato in base alle regole vigenti per il settore idrico al momento della cessazione oppure, in mancanza di una specifica regolazione, con il criterio del valore industriale residuo. Tale valore sarà pari al costo che dovrebbe essere sostenuto per la ricostruzione a nuovo degli impianti o per l’esecuzione degli interventi realizzati, decurtato del
valore del degrado fisico, includendo anche le immobilizzazioni in corso che risultano dai libri contabili della società mandataria.
In ogni caso, il valore di rimborso non potrà essere inferiore al valore dei lavori e degli interventi realizzati e finanziati dalla mandataria, sempre al netto delle quote già a vario titolo rimborsate.
3. Fino al pagamento del valore di rimborso la società mandataria avrà diritto di ritenzione degli impianti funzionali all’esecuzione del servizio.
Art. 12 – Condizione sospensiva
L’efficacia del presente Contratto è subordinata alla preventiva ap- provazione da parte dell’Autorità dell’ATO-2. Fino alla delibera di ap- provazione da parte dell’Autorità dell’ATO-2, il Contratto non produr- rà effetti.
Art. 13 – Comunicazioni tra le Parti
1. Tutte le notifiche, comunicazioni, consensi, approvazioni, rinunce o altre comunicazioni delle Parti ai sensi del presente Contratto (le “Comunicazioni”) dovranno essere inviate in forma scritta, a pena di nullità. Le Comunicazioni potranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC), raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante consegna a mano al destinatario, purché in quest’ultimo caso egli sottoscriva la conferma di ricevimento con la relativa data. Le suddette Comunicazioni dovranno essere inviate agli indirizzi indicati di seguito:
a AMV Valenza Spa: via [•]
Indirizzo PEC: [•] attenzione: dott. [•]
(copia conoscenza via email: [•])
a AMC Casale Spa:
via [•]
Indirizzo PEC: [•] attenzione: dott. [•]
(copia conoscenza via email: [•])
ovvero ai diversi indirizzi che le Parti si comunicheranno secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Art. 14 – Controversie di natura tecnica
1. Le controversie aventi a oggetto questioni diverse da quelle relati- ve all’interpretazione e all’esecuzione del presente Contratto, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sa- ranno sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d’accordo tra le Parti. In caso di mancato accordo, la Parte più dili- gente può chiedere l’accertamento tecnico e ispezione giudiziale ai sensi dell’art. 696 del CPC oppure consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696 bis CPC.
2. L’esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il ri- spetto del contraddittorio tra le Parti. La decisione dell’esperto è defi- nitiva e vincolante per le Parti.
Art. 15 – Foro competente
Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzio- ne o risoluzione del presente Contratto o comunque da esso deri-
vante – ad eccezione di quelle di natura strettamente tecnica – sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Vercelli.
Art. 16 – Disposizioni finali
1. Il presente Xxxxxxxxx supera e sostituisce ogni altra precedente in- tesa, pattuizione e accordo, scritti o verbali, intercorsi tra le Parti con riguardo alla materia in oggetto.
2. L’eventuale tolleranza di una delle Parti nei confronti di compor- tamenti tenuti dall’altra Parte in violazione delle disposizioni contenu- te nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti nel presente contratto.
3. Qualsiasi integrazione, modifica o variazione al presente accordo sarà valida ed efficace a condizione che sia effettuata per iscritto e sottoscritta da ciascuna delle Parti, a pena di nullità, previo nulla osta dell’ATO2.
4. L'eventuale invalidità o inefficacia di singole disposizioni del pre- sente contratto non determinerà l’invalidità o l’inefficacia del mede- simo o delle altre pattuizioni dello stesso. Le Parti sostituiranno l’eventuale disposizione invalida o inefficace con una diversa pattui- zione che rifletta la loro intenzione originaria.
5. Le Parti danno atto di aver partecipato, direttamente o attraverso propri rappresentanti o consulenti, alla preparazione, redazione e negoziazione del presente Contratto, per cui le previsioni di cui agli articoli 1341, 1342 e 1370 c.c. non troveranno applicazione.
6. Salvo quanto prescritto dalla legge o ordinato da giudici o autorità
pubbliche, le Parti dovranno tenere riservato il contenuto del presen- te Contratto e dei relativi Allegati. Tale obbligo non si applica nei confronti dei loro consulenti e nei limiti in cui ciò sia strettamente ne- cessario per l'adempimento delle obbligazioni a loro carico o per l’esercizio dei diritti derivanti dal Contratto e dai relativi Allegati oppu- re in caso di autorizzazione scritta dell’altra Parte.
Luogo, data
AMV Valenza Spa
L’AMMINISTRATORE UNICO
Xxxxxxxx Xxxxxx XXXXXX ( )
Azienda Multiservizi Casalese S.p.A.
IL PRESIDENTE
Xxxxxxxx XXXXXX
( )