REGIONE LAZIO
REGIONE LAZIO
Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Area: POLITICHE DI VALORIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N. G13776
del
11/11/2021
Proposta n. 41253 del 09/11/2021
Oggetto:
Estensore
XXXXXXX XXXXXXX firma elettronica
Responsabile del procedimento
XXXXXXX XXXXXXX firma elettronica
Responsabile dell' Area
X. XXXXXXXXXX
firma digitale
Direttore Regionale
M. MARAFINI firma digitale
Firma di Concerto
Attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2021 n. 601. Approvazione schema di concessione a canone ricognitorio del bene immobile sito nel Comune di Roma (RM), località Castel di Xxxxx, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 52, identificato in catasto al foglio 323, particella 26, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e successive disposizioni applicative di cui all'art. 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12. Concessionario: ASL Roma 1.
Proponente:
OGGETTO: Attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2021 n. 601. Approvazione schema di concessione a canone ricognitorio del bene immobile sito nel Comune di Roma (RM), località Castel di Xxxxx, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 52, identificato in catasto al foglio 323, particella 26, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e successive disposizioni applicative di cui all’art. 19 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12.
Concessionario: ASL Roma 1.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE “BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO”
Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali
VISTI
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii., recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii., avente a oggetto “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, con particolare riferimento al Titolo X – Capo II che detta disposizioni in materia di gestione dei beni immobili della Regione Lazio;
- la legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2009-2011 della Regione Lazio” che, ai commi dal 31 al 35, stabilisce l’obbligo per l’Amministrazione regionale a predisporre un “Piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari” da allegare al bilancio annuale di previsione nel rispetto dell’articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale del 12 agosto 2020, n. 11, recante “legge di contabilità regionale”;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, recante “Legge di stabilità regionale 2021”;
- la legge regionale del 30 dicembre 2020, n. 26, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e piano dei conti per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa” come modificata dalle deliberazioni
della Giunta Regionale n. 247 del 11 maggio 2021, n. 431 del 6 luglio 2021 e n. 704 del 26
ottobre 2021;
- la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20, concernente: “Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;
- la comunicazione del Direttore Generale del 30 marzo 2021, prot. n. 278021, recante le modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021- 2023;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 209, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, modificata con deliberazione di Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 273;
- la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1059, inerente l’approvazione dell’ultima stesura dell’Inventario dei Beni Immobili Regionali – Libro 15;
VISTI altresì:
- l’art. 1, comma 31, della L.R. 11 agosto 2009, n. 22, che ha introdotto, nell’ordinamento regionale, la redazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari previsto dall’art. 58, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n. 133;
- l’art. 52 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005) che ha introdotto, nell’ordinamento regionale, la possibilità di stipulare dei contratti di locazione a canone ricognitorio, ad uso non abitativo, dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile regionale, di cui all’art. 518 del regolamento regionale 6 settembre 2002,
n. 1 e s.m.i.;
- l’art. 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 “Art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25”) che ha introdotto, nell’ordinamento regionale, la possibilità di rilasciare provvedimenti di concessione a canone ricognitorio, ad uso non abitativo, di beni immobili del demanio e del patrimonio indisponibile regionale, di cui agli art. 517 e 518 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1 e s.m.i.;
- l’articolo 19, al comma 1, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, che reca alcune disposizioni applicative del quadro legislativo sopracitato;
- la deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2020, n. 619, recante “Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 00 settembre 2016, n. 540. Approvazione delle Linee guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio”;
VISTE le Linee guida per il riconoscimento delle locazioni e delle concessioni a canone ricognitorio, approvate con deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2020, n. 619, le quali stabiliscono:
- all’art. 1, comma 4) che: “i beni immobili inseriti annualmente nell’elenco di cui all’art. 1, della Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 22, commi da 31) a 35), possono essere resi disponibili per la locazione e/o concessione a terzi a canone ricognitorio previa approvazione da parte della Giunta regionale”;
- all’art. 2, comma 1) che: “la concessione o la locazione, a canone ricognitorio, di beni demaniali o del patrimonio indisponibile o disponibile della Regione, può essere richiesta da
soggetti giuridici pubblici o privati, non aventi finalità lucrative, riconosciuti come persone giuridiche e non”, e in particolare alla lettera b “Le società partecipate dalla Regione, le Aziende Sanitarie Locali, le Agenzie e gli enti pubblici dipendenti dalla Regione”;
- all’art. 8 “Norme sul procedimento” le modalità di presentazione delle istanze e le fasi del procedimento, che comprendono un periodo di pubblicazione sulla sezione “Demanio e Patrimonio” del sito istituzionale, dell’istanza e degli esiti dell’istruttoria;
PREMESSO che:
- la Regione Lazio è proprietaria del bene immobile sito nel Comune di Roma (RM), località Castel di Xxxxx, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 52, identificato al N.C.E.U. al foglio 323, particella 26, ed è inserito nell’Inventario dei Beni immobili regionali nell’elenco allegato C.1.8 “Patrimonio indisponibile terreni – comma 5” da ultimo aggiornato con d.g.r. 1059/2020 - libro 15 - ed è classificato tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile essendo pervenuto in proprietà alla Regione Lazio dalla disciolta Comunione delle ASL ai sensi della L.R. 11 agosto 2008, n.14 - art.1, commi 5 e 10;
- è pervenuta all’Amministrazione la richiesta di concessione a canone ricognitorio prot. n. 419725 del 11.05.2021 da parte della ASL Roma 1, del bene immobile, sito nel Comune di Roma (RM), località Castel di Xxxxx, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 52, identificato in catasto al foglio 323, particella 26, per la realizzazione di un Polo d’integrazione ASL/DSM (Dipartimento Salute Mentale), cittadinanza e risorse locali secondo un modello Clubhouse;
- con deliberazione del 28 settembre 2021, n. 601, la Giunta regionale, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, ha autorizzato la stipula, con la ASL Roma 1, della concessione a canone ricognitorio del succitato immobile regionale relativamente al primo piano e a metà della corte del fabbricato, alle condizioni fissate in corso di istruttoria e di seguito riportate:
⋅ la superficie utile lorda pari a circa metri quadri 300,00;
⋅ l’ammontare del canone ricognitorio annuo per la concessione, pari ad € 3.456,00;
⋅ l’importo dovuto per il pregresso utilizzo ammontante ad € 5.218,76 per il periodo dal 1 agosto 2011 al 30 giugno 2018;
⋅ la durata della concessione in anni 6 (sei), rinnovabile, estendibile ai sensi dell’art. 4 delle linee guida fino a 16 anni, nel caso di investimenti nella riqualificazione dell’immobile di entità pari almeno a 3 volte il canone di mercato, ovvero pari o superiore a €
103.680,00;
⋅ gli oneri posti a carico dell’Azienda;
- con nota del 01/07/2021 prot. n. 573096, sono state comunicate alla ASL Roma 1, le condizioni contrattuali unitamente ad uno schema di Atto di impegno da sottoscrivere per accettazione;
- la richiedente, come stabilito dall’art. 8, comma 11) delle Linee guida, ha provveduto a sottoscrivere il relativo atto di impegno nei confronti dell’Amministrazione regionale reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuto con nota assunta al protocollo regionale n. 685967 del 27/08/2021;
RITENUTO di dover dare attuazione alla deliberazione di Giunta regionale del 28 settembre 2021,
n. 601, stipulando con la ASL Roma 1, l’atto di concessione a canone ricognitorio, del bene immobile sito nel Comune di Roma (RM) località Castel di Xxxxx, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 52, identificato in catasto al foglio 323, particella 26, avente durata di anni 6 (sei), rinnovabile, ad un canone di
concessione annuo di € 3.456,00, previa regolarizzazione dell’utilizzo pregresso con la corresponsione di € 5.218,76 per il periodo dal 1 agosto 2011 al 30 giugno 2018, per la realizzazione di un Polo d’integrazione ASL/DSM (Dipartimento Salute Mentale), cittadinanza e risorse locali secondo un Modello Clubhouse;
VISTO lo schema di atto di concessione a canone ricognitorio predisposto dall’Area Politiche di Valorizzazione del Beni Demaniali e Patrimoniali, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che, il predetto schema risulta conforme all’istruttoria effettuata ed agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
1) di stipulare, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale del 28 settembre 2021, n. 601, con la ASL Roma 1, l’atto di concessione a canone ricognitorio, del bene immobile sito nel Comune di Roma (RM) località Castel di Xxxxx, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 52, identificato in catasto al foglio 323, particella 26, avente durata di anni 6 (sei), rinnovabile, ad un canone di concessione annuo di € 3.456,00, previa regolarizzazione dell’utilizzo pregresso con la corresponsione di € 5.218,76 per il periodo dal 1 agosto 2011 al 30 giugno 2018, per la realizzazione di un Polo d’integrazione ASL/DSM, cittadinanza e risorse locali secondo un Modello Clubhouse;
2) di approvare, a tal fine, lo schema di atto di concessione a canone ricognitorio che, allegato alla presente determinazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3) di stabilire che detta concessione, abbia decorrenza dalla data di stipula;
4) di stabilire che il versamento dell’importo di cui al precedente punto dovrà effettuarsi sul c/c bancario della Tesoreria Regionale n.000400000292 intestato a “Regione Lazio” presso Unicredit
S.p.A. filiale 30151 - Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x.0, Xxxx, codice IBAN XX00X0000000000000000000000, specificando nella causale del versamento: “immobile regionale Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 Xxxxxx xx Xxxxx Xxxx (XX) - Canone di concessione”;
5) di stabilire che con successivo provvedimento, da adottarsi a seguito della stipula, si procederà all’accertamento contabile degli importi previsti dall’atto di concessione;
6) di demandare all’Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali la predisposizione di tutti gli atti amministrativi relativi alla stipula dell’atto di concessione e la loro successiva trasmissione all’Area Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali.
IL DIRETTORE
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
REGIONE LAZIO
ATTO DI CONCESSIONE A CANONE RICOGNITORIO
immobile sito nel Comune di Roma (RM), località Castel di Xxxxx, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 52, identificato in catasto al foglio 323, particella 26
L’anno ….……. addì ….… del mese di presso la sede della Regione Lazio
TRA
Il ………………………………………., che interviene in qualità di Direttore , della
Regione Lazio, con sede ………………………….. - ……………….. (……) - C.F. ………………, e domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, in seguito denominato “Concedente”,
E
Il/La …………………………, nato/a a …………………..(…..), il …………………., Codice fiscale
………………………………, che interviene in qualità di Direttore Generale dell’Azienda denominata ASL Roma 1, con sede ……… (…..), …………… – C.F. …………...., di seguito denominata “Concessionario”,
congiuntamente denominate “le Parti” Premesso che:
- con deliberazione di Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n° 1059, è stato approvato l’aggiornamento
dell’Inventario dei beni immobili regionali dal quale risulta che l’immobile ubicato in Roma, località Castel di Xxxxx, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 52, identificato catastalmente al foglio 323, particella 26, è inserito nel predetto inventario ed è classificato tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile;
- con Deliberazione del 28 settembre 2021, n° 601, la Giunta regionale ha autorizzato in favore della Azienda Sanitaria Locale Roma 1, la concessione a canone ricognitorio dell’immobile regionale sito nel Comune di Roma (RM), località Castel di Xxxxx, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 52, identificato catastalmente al foglio 323, particella 26, per di un Polo d’integrazione ASL/DSM, cittadinanza e risorse locali secondo un Modello Clubhouse;
- la concessione a canone ricognitorio è riconosciuta al Concessionario secondo i criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale del 22 settembre 2020, n. 619, di approvazione del documento di indirizzo recante le “Linee guida” per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio;
- il Concedente con propria determinazione a contrarre in data ………………. n… ha dato esecuzione
alla d.g.r. n. 601/2021 approvando, in schema, il presente Atto di concessione.
Tutto ciò premesso:
Le parti, previa ratifica delle premesse, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1
OGGETTO DELLA CONCESSIONE A CANONE RICOGNITORIO
1. Con il presente Atto, la Regione Lazio, come sopra rappresentata, assegna al Concessionario, che accetta, la concessione a canone ricognitorio, di cui alla d.g.r. n. 601/2021, del bene immobile sito nel Comune di Roma (RM), località Castel di Xxxxx, Via Xxxxxxx Xxxxxx n. 52, identificato catastalmente al foglio 323, particella 26;
2. Il Concessionario dichiara di aver preso visione dell’immobile di cui al comma 1) e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza eccepire riserve o eccezione alcuna - ivi comprese quelle che possano derivare dalla mancata conoscenza di elementi non valutati, vizi occulti, difformità edilizie e catastali, anche se denunciati al concedente in un momento successivo alla sottoscrizione del presente atto - e di impegnarsi, fin d’ora a realizzare, a propria cura e spese, le opere e le verifiche tecnico – amministrative che si rendessero eventualmente necessarie per rendere l’immobile assunto in concessione conforme al quadro urbanistico e catastale originario nonché perfettamente agibile per l’uso dichiarato; esonerando il concedente da ogni onere o responsabilità a riguardo.
ARTICOLO 2
UTILIZZO DEI BENI IN CONCESSIONE
1. La concessione a canone ricognitorio è attribuita al Concessionario al fine di utilizzare l’immobile per svolgervi le proprie attività istituzionali o statutarie, non aventi fine lucrativo, e con esclusione di attività che possano configurarsi come attività commerciali e/o per fini diversi da quelli dichiarati in sede di presentazione dell’istanza di riconoscimento della concessione a canone ricognitorio;
ARTICOLO 3
DURATA, RINNOVO E REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo l’estensione prevista dall’art. 4 comma 2 delle Linee guida;
2. Il rinnovo della concessione è tacito salvo disdetta comunicata al Concessionario da parte del Concedente, con lettera formale, 12 mesi prima della scadenza indicata al punto 1) salvo il diritto del Concedente di disporre, in qualsiasi momento, con atto motivato ai sensi dell’art. 823 del codice civile e nei modi previsti dall’art. 525 del R.R. n. 1/2012, la revoca in autotutela della concessione.
3. Il Concessionario potrà in ogni caso recedere dalla concessione, previo avviso da comunicarsi al Concedente almeno sei mesi prima del rilascio.
ARTICOLO 4
DISCIPLINA ECONOMICA DELLA CONCESSIONE
1. Per la concessione dell’immobile di che trattasi il Concessionario, corrisponderà al Concedente un canone annuo, determinato nella misura ricognitoria, di € 3.456,00 (euro tremilaquattrocentocinquantasei/00) annuali oltre eventuali spese accessorie, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate pari ad € 864,00 (euro ottocentosessantaquattro/00) entro e non oltre il quindicesimo giorno del trimestre;
2. Il Concessionario, ai fini della regolarizzazione degli utilizzi pregressi fino all’adozione della deliberazione di riconoscimento della concessione (deliberazione del 28 settembre 2021, n. 601), dovrà corrispondere al Concedente, prima della sottoscrizione del presente atto, la somma di € 5.218,76 per il periodo dal 1 agosto 2011 al 30 giugno 2018;
3. Le parti danno atto che la corresponsione dell’indennità di occupazione di cui al comma 2) non fa cadere il diritto del Concedente di richiedere, in qualsiasi sede, il pagamento delle somme dovute dal Concessionario per le spese e oneri di gestione maturati nel corso dell’occupazione, ovvero il rimborso delle somme pagate dal Concedente nello stesso periodo per oneri condominiali, utenze e altri oneri di gestione;
4. La corresponsione del canone trimestrale di cui al comma 1) e della somma dovuta di cui al comma 2) dovrà effettuarsi, mediante versamento sul c/c bancario della Tesoreria Regionale n.000400000292 intestato a “Regione Lazio” presso Unicredit S.p.A. filiale 30151 - Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x.0 - Xxxx, codice IBAN XX00X0000000000000000000000, specificando nella causale del versamento: “immobile sito in Roma, loc. Castel di Xxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 00 - Xxxxxx di concessione”;
5. Il canone di concessione di cui al comma 1) sarà soggetto ad adeguamento annuale in relazione all’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo verificatosi nell’anno precedente. L’aumento conseguente all’aggiornamento ISTAT dovrà essere corrisposto a far data dalla mensilità successiva alla richiesta da parte del Concedente;
6. In caso di ritardo nel pagamento degli importi di cui al comma 1), decorso il termine massimo di tolleranza di 30 giorni dalla scadenza convenuta, il Concessionario si intenderà, senza alcun preavviso, costituito in mora, per tutti gli effetti di legge;
7. Il mancato pagamento degli importi di cui al comma 1) per due trimestri, anche non continuativi, determina il diritto del Concedente di revocare la concessione, senza ulteriore messa in mora, e di rivalersi sul Concessionario per il recupero del debito contratto salvo il riconoscimento di maggiori danni in sede giudiziale;
8. Resta salva la facoltà del Concedente di recuperare le morosità pregresse trattenendole dai crediti che, a qualunque titolo, il Concessionario stesso dovesse vantare nei confronti del Concedente.
ARTICOLO 5
ONERI DEL CONCESSIONARIO
1. Per il perseguimento delle finalità sottese al presente Atto di concessione a canone ricognitorio viene posta a carico del Concessionario, l’esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’immobile per assicurarne l’uso in condizioni di sicurezza oltre che l’esecuzione di opere che, nel corso della conduzione dell’immobile o nell’esercizio delle attività previste dalla concessione, si rendessero
necessarie per assicurarne l’agibilità, ivi comprese quelle derivanti da caso fortuito, forza maggiore o vetustà;
2. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese relative alle utenze poste a servizio dell’immobile conferito, con l’obbligo di intestare a suo nome i relativi contratti e provvedere, a sua cura e spese, al sezionamento o alla predisposizione di nuovi impianti e relativi allacci, nonché ogni altro onere e spesa connessa all’uso dell’immobile per le finalità per le quali è stato concesso;
3. Sono a carico del Concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, gli oneri e gli adempimenti occorrenti per l’eventuale accatastamento del bene concesso;
4. Nessun indennizzo potrà essere posto a carico del Concedente da parte del Concessionario per il mancato accordo e/o esecuzione degli interventi accertati ai sensi del comma 3), salvo il diritto per il Concessionario di recedere unilateralmente dalla concessione senza preavviso;
5. Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie per la pulizia e quanto altro rendasi necessario per il decoroso stato manutentivo del bene stesso.
ARTICOLO 6
MIGLIORIE, ADDIZIONI E OPERE ESEGUITE DAL CONCESSIONARIO
1. Il Concessionario, previa intesa con il Concedente, con oneri e responsabilità a proprio carico e rinunciando fin da ora ad ogni provvidenza, ristoro o rimborso da parte del Concedente, eseguirà i lavori e ogni attività tecnica e amministrativa necessaria per rendere l’immobile idoneo all’uso previsto e conforme alle vigenti normative in ordine all’agibilità e sicurezza, operando in piena autonomia tecnica e amministrativa e nel pieno rispetto dei vincoli urbanistici, storici e ambientali afferenti l’immobile in concessione;
2. A tal fine il Concedente conferisce al Concessionario, il diritto a richiedere ed intestare a proprio nome tutte le autorizzazioni edilizie e urbanistiche, ed ogni altro provvedimento o nulla osta necessario all’esecuzione dei lavori o all’esercizio delle attività statutarie o istituzionali presupposte al conferimento in concessione del bene immobile oggetto del presente atto;
3. Il Concessionario dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato di cui all’art. 6 comma 3 D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., in ordine alla prestazione energetica dell’immobile oggetto del presente contratto. In dipendenza dell’esecuzione degli interventi di cui al presente articolo, sarà altresì obbligo del Concessionario, produrre l’attestato di cui all’art. 6 comma 3 D.lgs. 192/2005 e ss.mm.ii.;
4. Il Concessionario ha comunque l’obbligo di rendere conforme lo stato di fatto e quanto realizzato in forza del presente atto di concessione, alle autorizzazioni edilizie, urbanistiche e paesaggistiche reperite presso gli Enti competenti, effettuando le conseguenti variazioni catastali e trasmettendo al Concedente, ogni documentazione tecnica e amministrativa prodotta o ottenuta afferente l’immobile e segnatamente: titoli edilizi, autorizzazioni per i vincoli culturali, paesaggistici e ambientali, collaudi statici e/o certificati di idoneità statica, certificati di agibilità, le dichiarazioni di conformità, i nulla osta igienico-sanitari e il certificato di prevenzione incendi;
5. Il Concessionario esonera espressamente il Concedente dalle conseguenze o eventuali danni derivanti dal ritardato o mancato rilascio delle suddette autorizzazioni anche per fatti o circostanze imputabili alle caratteristiche intrinseche e costruttive dell’immobile o che dovessero manifestarsi nel corso della conduzione o nell’esercizio delle attività previste nella concessione stessa;
6. Tutte le opere realizzate dal Concessionario, si intendono fin dal loro collaudo, acquisite al patrimonio della Regione Lazio per il valore di quanto effettivamente realizzato, senza che il Concessionario possa pretendere compensi a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione;
7. Il Concessionario si impegna altresì, a denunziare al Concedente qualunque mutamento che comporti una diminuzione del valore dell’immobile condotto e qualunque provvedimento che ne denunzi una difformità edilizia o di qualunque altra natura, nonché ogni atto promosso da terzi che ne turbi il possesso, ne contesti la proprietà o ne diminuisca il valore;
8. Il Concedente, per tramite della Direzione competente in materia di patrimonio, potrà effettuare verifiche sull’avanzamento degli interventi programmati e verifiche periodiche, per accertarsi dello stato manutentivo dei beni immobili concessi a canone ricognitorio, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela e l’integrità dei beni stessi, ivi compresa la proposta alla Giunta di rescissione dal presente atto di concessione;
9. Tutte le opere da realizzarsi sul bene oggetto di concessione dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia e nel rispetto degli strumenti urbanistici, paesaggistici e ambientali. Le spese dell’eventuale riduzione in ripristino saranno a carico del Concessionario;
10. Qualora il Concessionario muti l’uso convenuto, senza autorizzazione scritta della Regione Lazio, la concessione decade ipso iure.
ARTICOLO 7 RESPONSABILITÀ PER DANNI – ASSICURAZIONI
1. Il Concessionario nell’assumere la concessione si costituisce custode dei beni immobili concessi, esonerando espressamente il Concedente da ogni responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano provenirgli da fatto doloso o colposo od omissione dei propri dipendenti o di terzi in genere. Tale esonero si estende anche ai furti che fossero commessi nell’immobile concesso;
2. Il Concessionario, in quanto titolare delle attività che vi si svolgono, è soggetto a tutte le leggi, i regolamenti e gli ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e si obbliga espressamente a mantenere indenne la Regione Lazio da ogni conseguenza civile e penale per l’inosservanza degli obblighi che derivano dal loro rispetto;
3. Il Concessionario assume la responsabilità per i danni occorsi a persone e cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti che i materiali di sua proprietà, sia per quelli che esso dovesse arrecare al Concedente o a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o delle attività che intende svolgere all’interno dell’immobile detenuto in possesso;
4. Il Concessionario esonera altresì il Concedente da ogni responsabilità per danni, sia diretti che indiretti, che potrebbero derivare da fatto od omissione colposa anche di terzi in genere e si obbliga ad intervenire in giudizio in nome proprio e per conto del Concedente esonerandolo da qualunque competenza a riguardo. Il Concessionario dà atto che il Concedente non garantirà per i danni eventualmente causati da manomissioni per tentato o consumato furto, nubifragi, umidità, allagamenti, rottura o rigurgiti di fogne;
5. Allo scopo di mantenere indenne il Concedente, il Concessionario provvederà, a propria cura e spese ed in nome e per conto proprio, a costituire apposita polizza di assicurazione, presso una primaria compagnia, per la copertura dei danni che il medesimo e i suoi dipendenti e/o aventi causa, potrebbero subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, che dovessero verificarsi nel corso della conduzione dell’immobile. Tale polizza dovrà, inoltre mantenere indenne il Concedente contro ogni altro danno possa verificarsi all’immobile nonché per responsabilità civile, per danni causati a terzi nel corso dei lavori sull’immobile concesso, o nell’esercizio delle attività che si svolgeranno all’interno dell’immobile. Copia di detta assicurazione e ogni sua variazione dovrà essere trasmessa al Concedente. Resta l’intera responsabilità del Concessionario per i danni non coperti dalle polizze assicurative o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.
ARTICOLO 8
SPESE DI REGISTRAZIONE
1. Il presente atto viene redatto e sottoscritto sotto forma di scrittura privata di cui all’art. 2 della Tariffa, Parte II, allegata al Testo Unico approvato con D.P.R. n. 131 del 26/4/1986 e ss.mm.ii;
2. Le spese di registrazione del presente atto sono ad esclusivo onere e responsabilità del Concessionario;
3. Il Concedente provvederà alla prima registrazione del presente atto dandone notizia al Concessionario;
4. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 27-bis della Tabella allegata al D.P.R. 642/1972.
Il presente atto, formato da n. pagine compresa l’ultima, è letto, confermato e sottoscritto dalle Parti. Roma lì
IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO