Contract
XXXXXX XXXXX E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA COMPRENDENTE LE PROCEDURE PERIODICHE DI VERIFICA E SOSTITUZIONE PARTI DI RICAMBIO DI 41 DEFIBRILLATORI MARCA PHILIPS MODELLO HS-1 E PHILIPS MODELLO FRX PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SASSUOLO.
1) OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della manutenzione ordinaria, comprendente le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzioni parti di ricambio e parti soggette ad usura o risultanti non conformi, di defibrillatori marca Philips modello HS-1 e Philips modello FRx presenti nel territorio comunale di Sassuolo, per due anni.
La decorrenza avverrà dalla data di stipula del contratto.
La manutenzione ordinaria di complessivi 41 defibrillatori, di cui marca Philips modello HS-1 in
n. 23 e Philips modello FRx in n. 18, dovrà essere effettuata presso le varie sedi presenti sul territorio del Comune di Sassuolo, di cui si fornisce dettagliato elenco in allegato con riferimenti dei nominativi, relativi contatti e stato di fatto manutentivo e delle scadenze aggiornato alla data di avvio del contratto.
Sono da intendersi ricompresi nell’importo contrattuale:
manutenzione ordinaria e verifiche di n. 41 defibrillatori, prevedendo due visite l’anno su tutti i DAE. La prima visita dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula;
Una visita aggiuntiva per ciascun anno in caso di necessità e per sostituzioni urgenti.
E’ inoltre da ritenersi compresa nel corrispettivo contrattuale la fornitura e sostituzione delle parti seguenti, prevista sulla base dello stato di fatto attuale dei DAE:
sostituzione delle piastre per adulti modello Philips HS-1 in scadenza o usurate fino ad un massimo di n. 26;
sostituzione delle piastre pediatriche modello Philips HS-1 in scadenza o usurate, ed installazione dove assenti fino ad un massimo di n. 26;
sostituzione delle piastre modello Philips FRx in scadenza o usurate fino ad un massimo di n. 21;
sostituzione delle batterie in esaurimento o guaste fino a un massimo di n. 29.
Il prezzo complessivo offerto ammonta a oltre IVA 22% per un ammontare lordo di
€
2) MODALITA’ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il contratto di manutenzione ordinaria dei 41 Defibrillatori Philips modello HS-1 e Philips modello FRx comprende :
Verifica e controllo: consistente in n.2 visite all’anno, più specificatamente una per semestre, nel luogo dove è installato il defibrillatore previo appuntamento da concordare preventivamente con il responsabile indicato nell’elenco allegato;
Stesura e consegna al Comune di Sassuolo di un dettagliato verbale di conformità indicante l’avvenuta verifica di ciascun apparecchio e lo stato manutentivo per singolo apparecchio, con le eventuali sostituzioni apportate;
Assistenza telefonica in caso di malfunzionamento 7 gg su 7 nella fascia oraria dalle ore 8 alle 24, con indicazione del numero di telefono da contattare;
Sostituzione temporanea del Defibrillatore qualora non funzionante al fine di garantire la continuità anche in caso di malfunzionamento o guasto se non chiaramente imputabile a manomissioni o negligenze nell’uso;
Fornitura e sostituzioni delle parti di ricambio e parti soggette ad usura o a scadenza (comprese quelle pediatriche ove necessario) per garantirne il perfetto funzionamento;
La ditta appaltatrice dovrà altresì fornire tutte le certificazioni relative alla conformità dei materiali utilizzati e della corretta esecuzione a regola d’arte della manutenzione effettuata.
3) DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha una durata di 2 anni ( due) con decorrenza dalla data di stipula. Non sono previste possibilità di rinnovo.
4) MODALITA’ E TEMPI DI PAGAMENTO
La liquidazione del corrispettivo verrà corrisposta a seguito di presentazione di fatture con cadenza semestrale, previa presentazione di una distinta comprendente un consuntivo dei servizi effettivamente resi nel periodo e delle parti di ricambio effettivamente sostituite.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della documentazione presentata.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015), le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
Sarà cura del committente la verifica della regolarità contributiva del fornitore quale presupposto per la liquidazione della fattura.
In applicazione a quanto previsto dall’art.42 del D.L. n.66/2014, convertito con modificazioni dalla
L. 89 del 23/06/2014, il Comune di Sassuolo ha adottato il Registro unico delle Fatture nel quale, entro 10 giorni dal ricevimento, sono registrate le fatture o le richieste di pagamento equivalenti. Per garantire il rispetto della scadenza dei pagamenti, nonché la corretta tenuta del predetto registro, la fattura dovrà indicare il Servizio che ha provveduto ad ordinare la spesa (Settore Servizi alla Persona).
Ai sensi dell'articolo, 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore del fornitore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale. Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto al comma 2 del sopra citato articolo 3.
Il fornitore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010
L’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014 ha stabilito la obbligatorietà dell’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti tra i fornitori e gli enti locali. Il codice univoco dell’ufficio del Comune di Sassuolo (CF/PIVA 00235880366) destinatario delle fatture elettroniche è B5MOG4 con il nome dell’ufficio “Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria”.
5) RESPONSABILITA’
L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne il Comune, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
La ditta appaltatrice risponde direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o opere e/o cose che risultassero prodotti dal personale da esso dipendente e dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti od oggetti danneggiati durante lo svolgimento del servizio.
L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Amministrazione comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, anche dipendenti, dell'Amministrazione, senza che la ditta possa sollevare eccezione alcuna.
6) ALTRI OBBLIGHI
Con il presente affidamento l’aggiudicatario si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché ad accettare condizioni contrattuali e penalità.
Ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e vigente Codice di Comportamento del Comune di Sassuolo, la ditta affidataria si obbliga nell’esecuzione del contratto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici come approvato e disponibile sul sito web dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione “Disposizioni generali-atti generali”; ai sensi dell’art.
2 comma 3 del DPR 62/2013 e che costituisce causa di risoluzione del contratto la violazione degli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento.
Ai sensi art. 53, comma 16 ter, del Dlgs n. 165/2001 l’aggiudicatario, sottoscrivendo il contratto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
7) PENALI
La ditta è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni conseguenti a mancati adempimenti o al loro parziale assolvimento
Qualora si verificassero, da parte della ditta appaltatrice, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale che può variare da 100 Euro a 250 Euro per ogni inadempimento al presente Foglio Patti e Condizioni, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, nonchè gli eventuali recessi e risoluzione del contratto.
Gli addebiti saranno contestati per iscritto con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione di controdeduzioni o in caso di motivata mancata accettazione delle stesse da parte del Comune, si procederà all’applicazione delle penali. Le penali saranno dedotte dai crediti dell’appaltatore.
Il pagamento della penale non solleva l’appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
8) RISOLUZIONE
L’accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali comporta la risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, ferma restando l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
Il Comune si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il presente contratto in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’affidatario, nel caso di reiterati ritardi negli adempimenti contrattuali e negligenza in genere nell’esecuzione degli obblighi stessi.
La clausola risolutiva si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento.
La clausola risolutiva espressa opera nei seguenti casi:
a) in caso di cessione del contratto;
b) nei casi di sub-appalto non autorizzato;
c) in caso di cessione di azienda, di cessione di attività o di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
d) in caso di raggiungimento di penali per un importo pari al dieci percento dell’importo di contratto;
e) in caso di sospensione unilaterale del servizio.
In tali casi il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto in qualsiasi momento, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale.
Ciò non darà all'affidatario diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento del servizio regolarmente eseguito, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese dalla parte non eseguita.
Sarà addebitato all'affidatario il maggior onere che dovesse derivare al Comune della stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.
La risoluzione opera di diritto nel momento in cui il Comune comunica all’affidatario, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
9) TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
L’aggiudicatario, con la stipula del contratto relativo al presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89, la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall’art. 1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4- 2013 n. 55.
Ai sensi della normativa sopracitata:
a) il Comune non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;
b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il Codice identificativo di gara (CIG);
c) il Comune non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG.
Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco dell’ufficio del Comune di Sassuolo destinatario della fattura è: B5MOG4
10) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietato cedere anche parzialmente il contratto pena l’immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati.
11) FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del contratto, il Foro competente è quello di Modena.
12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:SICUREZZA E RISERVATEZZA
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1, 2 e 3 e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione del Comune.
In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione al Comune delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.
Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi del Comune, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà ritrasmetterli al Comune.
Per accettazione
Il legale rappresentante
_