Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
del personale dipendente del Comune di Romano di Lombardia per gli anni 2018 – 2019 – 2020
A seguito del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 6 dicembre 2018 sull'ipotesi di C.C.D.I ai fini della certificazione sull'attendibilità dei costi quantificati per il medesimo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, e a seguito della deliberazione n. 147 del 11.12.2018, con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla definitiva sottoscrizione del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale dipendente,
il giorno 12 dicembre 2018 alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra:
La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx – Segretario comunale
e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL:
FP CISL – Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Romano di Lombardia
Art. 1
Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo
1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Romano di Lombardia e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato, questi ultimi con un rapporto di lavoro presso l’ente di durata non inferiore a 6 mesi. Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi si applicano gli istituti del salario accessorio obbligatori in relazione alla prestazione effettuata (indennità di turno, reperibilità, ecc.).
2. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attività per le quali sono previste specifiche indennità, che hanno titolo a partecipare all’erogazione dei connessi trattamenti accessori. I relativi oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato.
3. Il presente contratto collettivo integrativo decentrato ha efficacia dal momento della sottoscrizione. I nuovi istituti disciplinati dal CCNL 21.05.2018 si applicano a decorrere dal 22.05.2018, fatta salva la diversa disposizione del CCNL 21.05.2018 stesso. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.
4. La sua durata è triennale salvo:
a. modifiche di istituti in esso contemplati dovute alla sottoscrizione di contratti nazionali di lavoro che ne impongano la revisione;
b. la ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
c. la volontà delle parti di rivederne le condizioni.
5. Tutti gli istituti a carattere economico dovranno essere erogati entro il mese di marzo dell’anno successivo tranne che per gli istituti per i quali prevede l’erogazione mensile o con modalità diverse sempre previste dal presente CCDI.
Art. 2
Formazione ed aggiornamento professionali
1. L’Ente promuove e favorisce la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
2. Salva diversa vigente disposizione legislativa1, a tal fine l’Ente destina un importo annuo complessivo per la formazione e l’aggiornamento professionale non inferiore all’1% del costo complessivo del personale dipendente comprensivo degli oneri riflessi. Sono esclusi dal citato limite dell’1% i corsi di formazione obbligatori previsti da disposizioni legislative o regolamentari. A tali risorse si aggiungono quelle attivabili attraverso i canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali. Gli enti possono assumere iniziative di collaborazione con altri
1 L’art. 21-bis del D.L. 50/2017 prevede che “1. Per l'anno 2017, ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il rendiconto 2016 entro il 30 aprile 2017 e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. A decorrere dall'esercizio 2018 le disposizioni del comma 1 si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
enti o amministrazioni finalizzate a percorsi di formazione comuni ed integrati anche tramite apposite convenzioni rispettando comunque il limite minimo delle risorse stanziate previste dal vigente CCNL.
3. Le attività formative sono programmate nei piani della formazione del personale che dovranno riguardare tutto il personale dipendente compreso quello in distacco sindacale e in assegnazione temporanea.
4. Il piano della formazione del personale è annuale ed oggetto di informazione ai sensi dell’art. 4 CCNL 21.5.2018. L’organismo paritetico per l’innovazione nelle modalità previste dall’art. 49 ter comma 8 del CCNL 21.5.2018 e la delegazione di parte sindacale nelle modalità come previsto dall’art. 5 comma 3 lett. i) possono proporre modifiche a tale piano.
5. Il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti e ai sensi dell’art. 70-octies del CCNL 21.5.2018 il tempo di viaggio necessario per raggiungere il luogo della formazione, qualora sia fuori dall’orario di servizio e in sede diversa da quella dell’Ente di appartenenza, è considerato attività lavorativa. I relativi oneri sono a carico della stessa amministrazione.
6. Le attività sono tenute, di norma, durante l’orario ordinario di lavoro. Qualora le attività si svolgano fuori dalla sede di servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti.
7. Nell’ambito dei piani di formazione possono essere individuate attività di formazione che si concludono con l’accertamento dell’avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l’hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.
8. I piani di formazione possono definire anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica.
9. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano alle attività di formazione sulla base dei fabbisogni formativi, garantendo comunque pari opportunità di partecipazione. Nel piano per la formazione dovranno essere individuati appositi criteri per la partecipazione del personale improntati al principio della più diffusa partecipazione e delle pari opportunità. In sede di organismo paritetico di cui all’art. 10, possono essere formulate proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza con il presente comma.
10. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con accertamento finale delle competenze acquisite.
11. Il personale, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti, può chiedere all’Ente che gli vengano riconosciuti altri corsi di formazione ed aggiornamento cui ha partecipato, con onere a suo carico, fuori orario di lavoro, purché sia stato rilasciato un attestato finale, previo superamento di una prova di verifica del grado di apprendimento raggiunto.
Art. 3
Prestazioni previdenziali e assistenziali per il personale dell’area della vigilanza
1. Ai sensi dell’art. 56-quater CCNL 21.5.2018 le parti prendono atto che l’Amministrazione, con deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 25.1.2018 ha destinato uno specifico fondo per il personale appartenente al corpo della Polizia Locale pari alla somma del 0,65 % della quota indicata dall’art. 208 al primo capoverso del commi 4 e 5 riferita alle violazioni accertate nell’anno solare precedente, diminuita della somma iscritta al fondo di svalutazione crediti
relativa agli incassi al lordo degli eventuali oneri previsti per legge. Le suddette somme pari ad Euro 3.000,00 per l’anno 2018.
2. Di tale fondo sono beneficiari gli agenti del corpo di Polizia Locale con funzioni di vigilanza in servizio con rapporto a tempo indeterminato.
3. Tali somme sono suddivise nelle finalità previste dal succitato art. 56-quater nella percentuale di:
Destinazione | Risorse |
Contributi al Fondo Perseo-Sirio | €3.000,00 |
Le risorse di cui al presente comma rilevano ai soli fini delle spese del personale.
4. La rimanente percentuale dell’art. 208 CdS è destinata al potenziamento dei servizi finalizzati alla sicurezza urbana e stradale di cui all’art. 56-quater c. 1 lett. c) del CCNL 21.5.2018 nelle modalità previste dal successivo art. 19.
5. Le risorse relative ai contributi al Fondo Sirio-Perseo ed alle finalità assistenziali di cui all’art. 72 del CCNL 21.05.2018 sono assegnate proporzionalmente all’orario di lavoro e versate secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
Art. 4
Disciplina del lavoro straordinario
1. Le parti prendono atto che per l'anno 2018 il fondo destinato alla corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario risulta individuato in € 15.129,09 .
2. Come previsto dall’art. 14 comma 3 del CCNL 1.4.1999 le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi.
3. Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del CCNL 14.9.2000 l’effettuazione del lavoro straordinario avviene solo previa autorizzazione del responsabile di servizio e deve essere debitamente motivata. In sede di autorizzazione il responsabile verifica la capienza del fondo di cui al comma 1 e lo stesso viene ridotto di una somma pari al valore delle ore autorizzate. Le risorse vengono nuovamente incrementate a seguito del recupero delle ore di lavoro straordinario effettuate dal dipendente.
4. Gli incrementi di risorse e d’attribuzione di lavoro straordinario dovuti a specifiche disposizioni di legge (straordinari elettorali, compensi ISTAT, ecc.) verranno valutati preventivamente alla loro effettuazione in incontri appositamente previsti.
5. Le parti concordano di non elevare il limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell’art. 38 del CCNL del 14.9.2000.
6. In applicazione dell’art. 56–ter del CCNL del 21.5.2018 in occasione di iniziative organizzate da privati ai sensi del D.L. 50 del 2017 i servizi aggiunti richiesti ed effettuati dal personale della polizia locale sono completamente a carico degli organizzatori, i quali versano al comune il corrispettivo valore delle prestazioni straordinarie da corrispondere al personale di PL per detti servizi aggiuntivi. Tale corrispettivo è portato in incremento al fondo destinato al lavoro straordinario. Nel caso in cui le ore per prestazioni straordinarie destinate ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso per il lavoro straordinario, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di
durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Il costo del riposo compensativo è da ascriversi anch’esso integralmente a carico dei soggetti privati organizzatori dell’iniziativa. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all’art. 14, comma 4, del CCNL dell’1.4.1999 e all’art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000.
7. Ai sensi dell’art. 38 comma 7 del CCNL 14.9.2000, a domanda del dipendente il lavoro straordinario può dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio.
Art. 5
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali.
2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali.
3. L’Amministrazione s’impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza.
4. L’Amministrazione assegna risorse finanziarie congrue, nel limite di quelle disponibili, per la realizzazione degli interventi derivanti dall’analisi di cui al precedente comma.
5. L’Amministrazione deve coinvolgere, consultare, informare e formare il Rappresentante per la Sicurezza in applicazione della normativa vigente, e si impegna altresì a realizzare un piano pluriennale di informazione e formazione su tutto il personale in materia di sicurezza di salute e dei rischi, attraverso moduli formativi periodicamente ripetuti in relazione all’evoluzione o all’insorgenza di nuovi rischi.
Art. 6
Conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa
1. Le parti prendono atto che ai sensi dell’art. 13 CCNL 21.5.2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa in essere alla data di stipula del presente CCDI risultano confermati fino al 21.05.2019, sia per quanto riguarda l’indennità di posizione che quella di risultato, non essendo nel frattempo intervenuta alcuna revoca, ferme restando le procedure di cui all’art. 14 c. 4. Dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo assetto delle Posizioni Organizzative secondo le procedure ed i criteri generali che saranno oggetto di preventiva informazione e di successivo confronto con i soggetti sindacali di cui all’art. 7 comma 2 del CCNL 21.5.2018.
2. Le parti prendono atto altresì che fino all’entrata in vigore del regolamento recante la disciplina relativa al nuovo assetto delle posizioni organizzative (modifica dei contenuti delle precedenti posizioni organizzative in relazione al nuovo assetto delineato dal CCNL; graduazione delle stesse sulla base anche dei nuovi criteri previsti dalle parti negoziali; diversa disciplina delle modalità di
determinazione della retribuzione di posizione e di risultato; determinazione dei nuovi criteri generali per il conferimento e revoca degli incarichi), per fronteggiare specifiche esigenze organizzative degli enti, proseguono e possono essere anche prorogati gli incarichi attualmente in essere (nel caso di scadenza medio tempore). È altresì possibile, stante la necessità di garantire la funzionalità ed operatività degli uffici, in via del tutto eccezionale, anche durante il suddetto periodo transitorio, conferire la titolarità della posizione organizzativa priva di titolare, applicando i criteri già precedentemente adottati nell’osservanza delle precedenti previsioni del precedente art. 9, comma 2, del CCNL del 31.3.1999 e fino ad oggi già applicati. Tali incarichi, anche se con scadenza successiva al 20.5.2019, secondo la disciplina generale dell’art.13, comma 3, del CCNL del 21.5.2018 giungeranno a scadenza al momento dell’adozione del nuovo assetto delle posizioni organizzative o, comunque, non oltre il 20 maggio 2019.
Art. 7
Retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative
1. In applicazione degli artt. 15, c. 5 e 67, comma 1, del CCNL 21.5.2018 le risorse destinate alla erogazione delle retribuzioni di posizione delle Posizioni Organizzative sono determinate per l’anno 2018 in un importo pari ad Euro 64.463,20 corrispondente a quanto stanziato a tal fine nell’anno 2017.
2. Inoltre una somma pari ad Euro 16.865,80 è destinata alla remunerazione della retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative e dell’Alta professionalità presente nell’ente.
3. I criteri generali di ripartizione delle risorse destinate all’indennità risultato definiti tra le parti sono i seguenti:
a) l’importo del fondo destinato alla retribuzione di risultato viene diviso per la somma dei punteggi attribuiti ad ogni obiettivo gestionale assegnato alle diverse posizioni organizzative;
b) l’importo così ricavato viene successivamente moltiplicato per la somma del punteggi attribuiti agli obiettivi gestionali di ogni singola posizione organizzativa;
c) il risultato rappresenta il possibile importo massimo conseguibile della retribuzione di risultato di ciascuna posizione organizzativa;
d) tale importo verrà poi rapportato alla percentuale del conseguimento degli obiettivi assegnati effettuata a consuntivo secondo il vigente sistema di valutazione.
Art. 8
Ammontare e utilizzo delle risorse decentrate
1. Le parti convengono che l’ammontare del fondo per le risorse decentrate così come definito nell’allegato A del presente contratto collettivo decentrato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto ed alle progressioni orizzontali sia ripartito tra i diversi istituti secondo la disciplina del presente articolo. Le parti concordano inoltre sul corretto ammontare del fondo per le risorse decentrate e sull’utilizzo delle risorse come quantificate nel presente CCDI. Le indennità previste dal presente CCDI sostituiscono integralmente quanto previsto dai precedenti contratti e le somme erogate fino alla data di stipula del presente contratto verranno conguagliate in sede di erogazione della produttività qualora superiori alle somme previste dal presente CCDI.
2. Per il solo anno 2018 nel caso in cui le indennità di cui ai successivi articoli 10 e 12 del presente CCDI comportassero una riduzione dell’importo già erogato al dipendente, escluso il personale a cui si applicano le discipline degli artt. 56-quinques e 56-sexies del CCNL 21.5.2018, in virtù della sottoscrizione del precedente accordo decentrato e permanendo le condizioni previste dai
succitati articoli, gli importi si considerano confermati e troveranno applicazione secondo le discipline degli stessi.
3. I risparmi derivanti dall’applicazione dei successivi articoli 19 e 20 qualora siano determinati dalla parziale erogazione delle risorse destinate a tal fine dall’art. 67 commi 4 e 5 sono considerati economie di bilancio.
Art. 9
Riduzione del fondo delle risorse decentrate
1. Si dà atto che le risorse di cui al precedente articolo 7, sommate al fondo per il salario accessorio previsto all’art. 67, con l’eccezione delle risorse prevista ai commi 2, lett. a) e b), e 3 lett. a), b), c), e), f), j) e k), rispettano il limite delle risorse complessive del trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017 e, pertanto, non si impone alcuna riduzione del fondo delle risorse decentrate.
Art. 10
Indennità condizioni di lavoro.
1. Le risorse destinate alla corresponsione dell’indennità per particolari posizioni di lavoro, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, costituiscono una percentuale pari al 0,82% del fondo delle risorse decentrate come individuato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 16 previste per l’anno di competenza). Tale percentuale è pari ad euro 2.663,00.
2. L’indennità del presente articolo è destinata a remunerare il personale che svolge attività disagiate, esposte a rischi (pertanto, pericolose o dannose per la salute) o implicanti il maneggio di valori.
3. L’indennità di cui al presente articolo è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1, entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri: Euro 1,00 – Euro 1,30 ed è a carico del fondo per le risorse decentrate.
4. Ad ogni dipendente che svolge attività riconducibili alle fattispecie di cui al comma 1 è dato un “peso” a seconda della gravosità dell’attività svolta per ciascuna delle fattispecie.
5. Per le attività esposte a rischi si dovrà far riferimento all’indice di rischio dell’attività secondo la seguente gradazione:
a) indice di rischio basso (peso causale 0)
b) indice di rischio medio (peso causale fino a 2)
c) indice di rischio alto (peso causale fino a 4)
d) indice di rischio molto alto (peso causale fino a 6)
6. Per le attività implicanti il maneggio di valori si dovrà far riferimento al valore medio mensile delle risorse maneggiate secondo la seguente gradazione:
a) fino a 200,00 euro (peso causale 0)
b) da 201,00 euro a 500,00 euro (peso causale fino a 2)
c) da 501,00 euro a 1.000,00 euro (peso causale fino a 4)
d) oltre i 1.001,00 euro (peso causale fino a 6).
7. Per le attività disagiate si dovrà far riferimento alla tipologia di attività secondo la seguente gradazione come certificata dal Responsabile del Servizio con apposita Determinazione:
a) nessuna condizione di disagio (peso causale 0)
b) disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività di front- office con esposizione al rapporto con il pubblico per almeno 3 ore al giorno (peso causale fino a 2)
c) improgrammabilità dell'orario di servizio, riconducibile a prestazioni lavorative caratterizzate da articolazioni orarie di particolare flessibilità richiesta dalla peculiare natura del servizio da erogare alla collettività anche in orari notturni (peso causale fino a 3)
d) elevato grado di disagio correlato alla prestazione di servizi di controllo e presidio del patrimonio mobiliare e immobiliare resi anche in orario notturno nonché le particolari condizioni di stress, connesse alla natura e alla delicatezza delle attività di custodia e vigilanza del patrimonio trattato, di indiscusso valore storico e artistico (peso causale fino a 4)
e) disagio connesso allo stress relazionale riconducibile alle prestazioni che comportano una effettiva e prolungata attività con utenza problematica in condizioni di disagio sociale e con scarsa conoscenza della lingua italiana (peso causale fino a 5)
f) ampia flessibilità del modello organizzativo dei servizi educativi e scolastici, articolato in modo da coprire un arco orario simile a quello per il quale è prevista l'applicazione dell'istituto della turnazione con flessibilità della prestazione lavorativa che prevede entrate ed uscite, diversificate nei giorni della settimana, disponibilità alla variazione degli orari pianificati tramite anticipi/posticipi o cambi turno necessari al funzionamento del servizio (peso causale fino a 6)
8. A seguito della fase di valutazione, che viene effettuata dal Responsabile del Settore di appartenenza del dipendente, si calcola la somma di tutti i pesi causali delle singole fattispecie. La misura del rischio dev’essere indicata, in coerenza col vigente DVR, dall’RSPP ed effettuata con un proprio atto dal Responsabile del Settore.
9. Il valore unitario del singolo peso causale è determinato dividendo l’intera somma destinata all’indennità di cui al presente articolo per la somma di tutti i pesi causali divisa per 256.
10. Per determinare il valore dell’indennità si procede a moltiplicare il valore monetario del peso causale in precedenza ricavato per la somma dei pesi causali ottenuti da ciascun dipendente interessato. Se tale valore risultante è inferiore a 1 euro non si attribuisce alcuna indennità, sopra tale soglia invece viene erogata l’indennità giornaliera risultante dall’applicazione dei precedenti commi tenuto conto del limite massimo individuato al precedente comma 3.
11. L’indennità è rapportata alle giornate di effettivo svolgimento delle attività disagiate, soggette a rischio e che comportano maneggio valori, per tale motivo il valore dell’indennità può variare a seconda delle attività svolte in ogni singola giornata di servizio pur permanendo la sua erogazione nel caso di svolgimento di una delle attività che ne costituiscono il presupposto.
12. La liquidazione dell’indennità è effettuata mensilmente/annualmente a seguito di relazione del Responsabile del Servizio che certifica le giornate effettuate dal dipendente in tali attività, come previsto dal precedente comma.
13. Tale indennità è incompatibile con l’indennità di servizio esterno di cui all’art. 56-quinques del CCNL 21.5.2008.
14. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 CCNL 21.5.2008 e trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2018 sostituendo integralmente le indennità di rischio, disagio e di maneggio valori.
15. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 20 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, con esclusione dei risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 11
Risorse destinate al pagamento delle indennità di: turno, reperibilità, orario notturno, festivo e notturno - festivo
1. Al finanziamento dell’indennità di turno è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett.
a) del CCNL 21.5.2018, una percentuale pari al 6,46% del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 16 previste per l’anno di competenza) . Tale percentuale risulta pari ad euro 21.000,00.
2. Per la disciplina dell’indennità di turno si fa riferimento all’art. 23 del CCNL 21.5.2018 e in particolare:
a) le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente;
b) la distribuzione dei turni è considerata equilibrata ed avvicendata qualora il numero dei turni nell’arco del mese sia per la maggior parte equivalente2. Un discostamento superiore al 20% di un singolo turno rispetto agli altri nella sua collocazione antimeridiana, pomeridiana o, se previsto, notturna è oggetto di un’apposita informativa preventiva al fine di attivare la contrattazione prevista dall’art. 7 comma 4 lett. l);
c) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;
d) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata pari a 30 minuti massimi limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;
e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
f) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
g) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
h) fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino;
i) Il personale che si trovi in particolari situazioni personali e familiari, di cui all’art. 27, comma 4 del CCNL 21.5.2018 può, a richiesta, essere escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche
2 Parere ARAN 900-22C2. Che principi deve seguire la progettazione dei turni? E quanto al pagamento dell’indennità? In relazione ai quesiti formulati, riteniamo utile illustrare i seguenti elementi di valutazione:
- il principio della “distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni”, previsto dall’art. 22 del CCNL del 14.9.200, non necessariamente deve essere interpretato con rigida proporzione aritmetica; il termine “equilibrato” non corrisponde esattamente a “numero identico”;
-un ragionevole differenziale tra i turni antimeridiani e quelli pomeridiani (di una o due unità) giustificato da esigenze organizzative non ci sembra che contraddica il concetto di equilibrio;
- nei casi di periodi di assenza nel mese da parte del lavoratore turnista, per malattia o per altre cause legittime, non preclude la corresponsione della indennità di turno per i giorni residui di lavoro nel corso dello stesso mese; il compenso, infatti, è ragguagliato alle ore effettive e non al periodo mensile.
in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001. A tale richiesta deve essere data risposta scritta da parte del Responsabile del Servizio entro 15 giorni. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del bambino.
j) al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
- turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c):
- turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art.52, comma 2, lett. c);
3. L'indennità di turno è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turnazione secondo la programmazione prevista con possibile esclusione, salvo casi di necessità, delle festività infrasettimanali.
2. La corresponsione degli importi relativi all'indennità di turno è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento degli stessi.
3. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2008.
4. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo … e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
5. Al finanziamento dell’indennità di reperibilità è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, una percentuale pari al 2,77% del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 16 previste per l’anno di competenza). Tale percentuale è pari ad euro 9.000,00.
6. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 24 del CCNL del 21.5.2018, è:
a) corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
b) quantificata in € 10,33 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,66) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
c) non può essere superiore a 6 periodi al mese per dipendente. La possibilità di elevazione dell’arco temporale riferito al mese di cui al precedente comma è oggetto di un’apposita informativa preventiva al fine di attivare la contrattazione prevista dall’art. 7 comma 4 lett. k);
d) se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
e) qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale.
f) non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
g) non è corrisposta per le ore di effettiva chiamata remunerate come lavoro straordinario o con equivalente riposo compensativo tranne che per quelle ricadenti nel giorno di riposo settimanale.
7. Il dipendente, di norma e come previsto dall’art. 24 comma 2 del CCNL 21.5.2018, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti. In caso di assenza dal servizio, l’indennità per reperibilità non viene corrisposta.
8. Per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.
9. La corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento degli stessi, i relativi oneri sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2008.
10. Al finanziamento dell’indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, la spesa già indicata al comma 1.
11. L’indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno, in applicazione dell’art. 24, comma 5 del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta al personale che svolga parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:
a) in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
b) in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.
12. La corresponsione degli importi relativi all'indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo-notturno è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del mese successivo a quello dello svolgimento degli stessi.
13. Gli oneri per la corresponsione dell’indennità per orario notturno o festivo e per orario festivo- notturno sono a carico del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 67 del CCNL 21.5.2008.
14. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 20 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
Art. 12
Risorse destinate all’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità
1. Al finanziamento dell’indennità per specifiche responsabilità è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a) del CCNL 21.5.2018, una percentuale pari al 2,67 % del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 16 previste per l’anno di competenza). Tale percentuale è pari ad euro 9.750,00.
2. L’indennità disciplinata dall’art. 70-quinqies, comma 1, del CCNL 21.5.2018, è finalizzata a compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità al personale delle categorie B, C e D. L’indennità è incompatibile con quella di cui all’art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018. L’attribuzione delle specifiche responsabilità deve risultare da apposito provvedimento adottato dal responsabile del Settore.
3. Per l’attribuzione delle risorse economiche sono utilizzati i seguenti criteri:
Descrizione della specifica responsabilità | CAT | N° | Indennità annua individuale |
Euro | |||
a) Responsabilità correlata alla necessità di garantire, nello svolgimento dell’azione amministrativa, la piena capacità di esprimere valutazioni professionali qualificate, di ricercare documentazione ed elaborare dati di stretta pertinenza del servizio nonché fornire quant’altro risulti funzionale a garantire la continuità dell’azione amministrativa, in costanza dell’assenza del Responsabile di Servizio. - Personale appartenente alla categoria “D” non incaricato di posizione organizzativa - | D | 2 | 1.500,00 |
b) Responsabilità correlata alla titolarità di procedimenti amministrativi comportanti l’attivazione di rapporti qualificanti, in forza della propria professionalità e del titolo di studio, con autorità esterne (ad esempio autorità giudiziaria e/o amministrativa) con la redazione di relazioni di tipo valutative potenzialmente dirette all’adozione di misure di particolare rilevanza. - Personale appartenente alla categoria “D” non incaricato di posizione organizzativa - | D | 2 | 1.500,00 |
c) Responsabilità correlata alla rappresentanza del Comune in contesti rappresentativi di una pluralità di interessi coinvolti, con capacità e necessità di dover valutare ed esprimere la posizione del Comune in relazione alle posizioni espresse dai vari rappresentanti delle amministrazioni e degli interessi coinvolti nel procedimento - Personale appartenente alla categoria “D” non incaricato di posizione organizzativa - | D | 1 | 1.500,00 |
d) Responsabilità correlata alla individuazione quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro | C | 1 | 1.200,00 |
TOTALE RISORSE | 8.700,00 |
4. I provvedimenti di attribuzione delle specifiche responsabilità sono adottati dai responsabili di settore, tenendo presente che l’indennità è diretta a compensare particolari responsabilità connesse a speciali funzioni che il lavoratore svolge in relazione al profilo professionale di appartenenza.
5. Al finanziamento dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 70 quinquies, comma 2, (indennità di importo massimo annuo non superiore a 350 euro) del CCNL 21.5.2018 è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a), dello stesso CCNL una percentuale pari al 0,33% del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 16 previste per l’anno di competenza). Tale percentuale risulta pari ad euro 1.050,00.
8. L’indennità è incompatibile con quella di cui all’art. 56-sexies del CCNL 21.5.2018.
9. L’indennità è assegnata ai dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall’art. 70-quinques, comma 2, del CCNL del 21.5.2018 ed è cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente articolo nella misura massima di € 350,00 annuali.
10. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l’indicazione della relativa indennità:
Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni | Indennità |
a) Ufficiale di stato civile e anagrafe Ufficiale elettorale | €300,00 |
11. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un’indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l’indennità di valore economico più elevato
12. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all’orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.
13. L’importo delle indennità è decurtato nel solo caso di assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso, ai sensi dell’art. 71 comma 1 del DL 112/2008.
14. L’indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D.Lgs. 151/2001.
15. Non sono considerate assenze dal servizio, per le finalità di cui al comma precedente, quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell’art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dovuta alle eccezioni contenute nel comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio.
16. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 20 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione di quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso.
Art. 13
Indennità per il personale della Polizia Locale.
1. Al finanziamento dell’indennità di servizio esterno del personale appartenente al personale della polizia locale è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, una percentuale pari al 0,52 % del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 16 previste per l’anno di competenza). Tale percentuale risulta pari ad euro 1.683,00.
2. L’indennità di servizio esterno di cui all’art 56-quinquies del CCNL 21.5.2018 compete al personale della polizia locale adibito in via continuativa al servizio avente le caratteristiche indicate nelle giornate del suo effettivo svolgimento e compensa interamente i rischi e i disagi connessi all’espletamento del servizio in ambienti esterni.
3. Il servizio viene considerato espletato come in via continuativa all’esterno qualora siano svolti servizi esterni alla sede del comando/ente per una quota non inferiore al 50% dell’orario mensile delle giornate di servizio svolte nel mese di erogazione dell’indennità3.
4. L’indennità di cui al precedente comma, è quantificata in Euro 1,00 per ogni giornata di servizio svolto all’esterno ed è a carico del fondo per le risorse decentrate.
3 Si prende in considerazione il mese. Se su 26 giornate lavorative effettive (esclusa qualunque giornata di assenza dal servizio a qualsivoglia titolo) si svolgono almeno 14 giornate con una prestazione parziale o totale in servizio esterno per quel mese l’agente viene considerato come adibito in via continuativa ai servizi esterni e per le giornate di servizio all’esterno spetta l’indennità prevista.
5. L’indennità di servizio esterno è cumulabile con l’indennità di turno, con quella di cui all’art. 37 c. 1 lett. b) del CCNL 6.7.1995 e con ogni altro compenso non espressamente incompatibile. Non è cumulabile con l’indennità condizioni di lavoro di cui al precedente art. 9.
6. La corresponsione degli importi relativi a tale indennità è effettuata unitamente al pagamento dello stipendio del secondo mese successivo a quello dello svolgimento dell’attività.
7. Al finanziamento dell’indennità di funzione del personale appartenente al personale della polizia locale prevista dall’art. 56 sexies del CCNL 21.5.2018 è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a),dello stesso CCNL una percentuale pari al 0,46% del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 16 previste per l’anno di competenza) . Tale percentuale è pari ad euro 1.500,00.
8. In applicazione del citato art. 56-sexies del CCNL del 21.5.2018 è attribuita al personale di Polizia Locale inquadrato nella categoria D che non sia titolare di Posizione Organizzativa, nel caso in cui allo stesso siano attribuite responsabilità relative alla funzione esercitata e connesse al grado rivestito nell’ambito del corpo (o servizio) EURO 1.500,00 annue lorde. Per l’anno 2018, al Comandante del corpo, ai fini di una più razionale organizzazione del servizio, nel limite delle risorse assegnate con la causale stabilita dal presente articolo, è riconosciuta la possibilità di attribuire la responsabilità di procedimenti analoghi a più dipendenti dell’ufficio. In tal caso l’indennità prevista è ripartita tra i dipendenti assegnatari in parti uguali, salva diversa indicazione del Comandante stesso.
9. Tale responsabilità può essere attribuita unicamente al personale che:
a) svolga particolari funzioni formalmente assegnate ai sensi del vigente regolamento regionale;
b) tali funzioni devono essere espletate in una specifica struttura.
Categoria del personale di PL | Grado del personale | Peso del grado rivestito |
Personale di polizia locale di categoria D | Commissario di polizia locale - Vicecomandante | 10 |
10. L’indennità di cui al comma 7 è cumulabile con l’indennità di turno, con quella di cui all’art. 37 c. 1 lett. b) del CCNL 6.7.1995 e con ogni altro compenso non espressamente incompatibile. Non è cumulabile con l’indennità di specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinques comma 1 del CCNL 21.5.2018.
11. L’indennità è decurtata in caso di assenza per malattia relativamente ai primi 10 giorni per ogni evento morboso in applicazione dell’art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008. Non sono considerate assenze dal servizio quelle dovute alle eccezioni espressamente indicate al comma 1 dell’art. 71 del D.L.112/2008. In caso di assenza dal servizio dovuta alle eccezioni contenute nei comma 1 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 l’attribuzione dell’indennità non può essere revocata fino alla ripresa del servizio. L’indennità non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità, ai sensi del D.Lgs. 151/2001.
12. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina di cui al presente articolo verranno portati in aumento alle somme indicate al successivo articolo 20 e finalizzati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi con esclusione di quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).
Art. 14
Risorse destinate alla corresponsione dell’indennità di direzione o di staff per i dipendenti dell’ex 8^ qualifica funzionale.
1. Al personale in servizio della ex 8^ qualifica funzionale già titolare dell’indennità di direzione prevista dall’ art. 34, comma 1, lettera b) del DPR 268/87 a cui non è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa, tale indennità è mantenuta ad personam in applicazione del’art. 68, comma 1 del CCNL 21.5.2018 ed è pari all’importo di €. 774,69. Il valore complessivo di detta indennità costituisce lo 0,16 % del fondo delle risorse decentratele risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste, per l’anno di competenza, dal successivo art. 16).
2. Per l’anno 2018 l’importo destinato a tale indennità è determinato in euro 516,46, in quanto il dipendente beneficiario dell’indennità in argomento è cessato in data 31.08.2018, per mobilità presso altro ente.
Art. 15
Personale temporaneamente distaccato o assegnato ad unioni di comuni o per servizi in convenzione
1. Al personale temporaneamente distaccato o assegnato a tempo pieno o tempo parziale presso unioni di comuni o con servizi in convenzione si applica la disciplina di cui agli articoli da 13 a 15 e 19 del CCNL del 22.1.2004.
2. Al finanziamento dell’indennità del presente articolo è destinata, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, una percentuale pari al … % del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al successivo articolo 16 previste per l’anno di competenza). Tale percentuale risulta pari ad euro …..
3. A favore dei dipendenti assegnati temporaneamente, anche a tempo parziale, presso unioni di comuni è attribuita un'indennità pari a € 25 mensili strettamente correlata alle effettive prestazioni lavorative e gravante sul fondo relativo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività costituito presso la stessa unione. E' escluso dalla corresponsione di tale indennità il personale titolare di posizione organizzativa cui si applicano le disposizioni del comma 6 dell'art.13 del CCNL 22.1.2004.
4. A favore dei dipendenti assegnati temporaneamente, anche a tempo parziale, con servizi gestiti in convenzione tra più comuni è attribuita un'indennità pari a € 25 mensili correlata alle effettive prestazioni lavorative e gravante sul fondo relativo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività costituito presso l'ente utilizzatore. E' escluso dalla corresponsione di tale indennità il personale titolare di posizione organizzativa cui si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.14 del CCNL 22.1.2004.
Art. 16
Progressione economica orizzontale nell’ambito della categoria.
1. Al finanziamento delle progressioni orizzontali per l’anno 2018, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, è destinata una percentuale pari al 26,52% del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni previste dal presente articolo). Tale percentuale è pari ad euro 79.468,05 (Già PRECEDENTEMENTE ASSEGNATE) ed euro 6.806,36 assegnate nel 2018 in base alle disposizioni del CCDI 2017, per un totale pari ad euro 86.274,41.
2. Le parti danno atto che:
a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie o della posizione di accesso infracategoriale B3, con l’acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali:
i) per la categoria A dalla posizione A1 alla A6;
ii) per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8;
iii) per la categoria C dalla posizione C1 alla C6;
iv) per la categoria D dalla posizione D1 alla D7;
b) il valore economico di ogni posizione successiva all’iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL 21.5.2018;
c) ai sensi dell’art. 12, comma 8, del CCNL 21.5.2018 in caso di progressione verticale fra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale della nuova categoria di classificazione fatto salvo l’eventuale trattamento economico superiore acquisito per effetto di progressione orizzontale nella precedente categoria. In quest’ultimo caso viene conservata ad personam la differenza di trattamento economico, con riassorbimento della stessa a seguito di progressione economica orizzontale nella nuova categoria;
d) al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto, al momento del passaggio, è attribuita la posizione economica conseguita nell’amministrazione di provenienza.
3. Il presente articolo disciplina i criteri dell’istituto della progressione orizzontale per il triennio 2018-2020 tenuto conto che le risorse destinate annualmente alla progressione orizzontale nell’anno previsto verranno ripartite tra le diverse aree con i criteri di seguito indicati4.
4. In applicazione dell'art. 16 del CCNL del 21.5.2018, i criteri per l'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali nelle diverse categorie sono i seguenti:
a) per ogni area verrà stilata una graduatoria del personale assegnato alla stessa, dal punteggio più alto a quello più basso relativa alla media dei punteggi attribuiti nelle schede di valutazione della performance individuale del triennio precedente a quello relativo all’anno di attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti nell’ambito del triennio considerato; a tale criterio verrà attribuito un peso pari al 75%;
b) per ciascun dipendente verrà, inoltre, valutata l’anzianità di servizio complessiva dello stesso, acquisita anche presso altri enti; a tale criterio verrà attribuito un peso pari al 25%;
c) in caso di parità verrà effettuata la valutazione della formazione certificata nel triennio precedente, stilando una graduatoria ulteriore.
4 Si sommano i trattamenti tabellari acquisiti dai dipendenti che partecipano alla selezione sia complessivamente che per singola categoria giuridica. Si individua il rapporto tra queste due somme e tale percentuale diventa la percentuale di risorse complessiva a disposizione delle progressioni economiche nell’anno nella categoria giuridica. Esempio: dipendenti che possono progredire:
2 B4 – 1 B6 somma del costo dei tabellari € 63.597,91 percentuale sul totale 39,65% 1 C2 – 1 C4 somma del costo dei tabellari € 46.491,65 percentuale sul totale 28,98% 2 D2 somma del costo dei tabellari € 50.310,11 percentuale sul totale 31,37%
Totale tabellari € 160.399,67
Se le risorse complessive per le progressioni fossero 10.000,00 € spetterebbero € 3.965,00 ai livelli B, € 2.898,00 ai livelli C e € 3.137,00 ai livelli D.
5. Ai fini della progressione economica alla posizione immediatamente successiva della categoria di appartenenza è richiesto come requisito per la partecipazione alla relativa selezione un’anzianità di servizio di trentasei mesi nella posizione economica alla scadenza dell’anno precedente la progressione orizzontale. Il criterio dei trentasei mesi di anzianità di servizio è da ritenersi valido anche nel caso in cui tale anzianità sia stata acquisita, anche parzialmente, in altro ente del comparto. Nel caso di progressione verticale, cambiando l’inquadramento giuridico del dipendente, l’anzianità di servizio nella categoria di provenienza è azzerata. Nel caso in cui la progressione verticale abbia avuto luogo il 1° gennaio sono richiesti trentasei mesi di anzianità nella posizione economica prima di effettuare una progressione orizzontale, nel caso in cui la progressione verticale sia avvenuta in data successiva, il dipendente potrà partecipare alla selezione per la progressione orizzontale da 1° gennaio del terzo anno successivo a quello dell’avvenuta progressione verticale.
6. Per i neo-assunti il periodo necessario per poter partecipare alla progressione economica orizzontale è ridotto ad un minimo di 24 mesi.
7. La progressione economica è attribuita ai dipendenti dell’area che hanno conseguito il punteggio più alto in ordine decrescente in applicazione delle modalità indicate nel precedente comma 4, nell’ambito comunque della percentuale delle risorse disponibili definite ai comma 1 e 10 del presente articolo.
8. L'effettiva attribuzione della progressione orizzontale è comunque subordinata al raggiungimento di una valutazione percentuale minima pari al 70% del massimo ottenibile nel citato triennio.
9. Le progressioni avranno decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno nel quale è prevista l’attivazione del presente istituto. Gli eventuali risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono riassegnati al fondo delle risorse decentrate dell’anno successivo dando priorità al loro utilizzo per la progressione economica orizzontale.
10. Per l’anno il 2018, le parti concordano di destinare risorse per un ammontare pari ad Euro 8.600,00.
La somma complessiva, come sopra determinata, viene ripartita fra le singole Aree costituenti l’organigramma dell’Ente, con le seguenti modalità:
1. assegnazione alle singole Aree di una somma pari al maggior costo della progressione delle unità di personale assegnate alla stessa, tenendo esclusi i titolari di posizione organizzativa. Per i titolari di posizione organizzativa viene calcolato il maggior costo della progressione possibile per le stesse, la cui somma viene messa nella disponibilità del Segretario Generale, in veste di Nucleo di Valutazione.
Le somme come sopra assegnate vengono gestite dal singolo responsabile di Area in base alla graduatoria interna al servizio, stilata in applicazione del sistema di valutazione come sopra approvato.
In particolare la somma assegnata viene utilizzata per l’assegnazione della progressione orizzontale al primo classificato in graduatoria. Nel caso in cui il dipendente primo classificato non possa beneficiare della progressione orizzontale, in quanto non in possesso dei prescritti requisiti, la progressione viene assegnata al dipendente classificatosi al secondo posto della graduatoria. Per le aree con dotazione fino a cinque dipendenti, lo scorrimento della graduatoria non viene operato e la progressione non viene assegnata.
Per i titolari di posizione organizzativa la formulazione della graduatoria viene operata tenendo conto della valutazione della performance individuale del triennio precedente a quello relativo all’anno di attribuzione della progressione; nel caso di assenza prolungata, ad esempio per maternità, vengono prese in considerazione le valutazioni esistenti nell’ambito del triennio considerato.
In caso di parità la progressione viene assegnata al dipendente con maggiore anzianità di servizio all’interno della posizione economica posseduta.
In caso di ulteriore parità, la progressione viene assegnata al dipendente inquadrato nella posizione economica inferiore.
Le parti si impegnano ad applicare il presente istituto contrattuale anche per le tornate contrattuali successive, stanziando adeguate risorse correlate ai principi stabiliti nel presente contratto, al punto 1 del presente articolo, previa verifica degli stessi, senza snaturare i principi di premialità, selettività e merito connaturati all’istituto in esame.
Art. 17
Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale
1. Al finanziamento degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge, in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, è destinata una percentuale pari al 2,77 % del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al precedente articolo 16 previste per l’anno di competenza) , per un importo pari ad euro 9.000,00.
2. L’art.2, comma 3 del D.Lgs 165/01 dispone che: “L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3- quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.”. E’ quindi necessario, per evitare l’effetto disapplicativo sopra indicato che le risorse finalizzate all’incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge vengano indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell’art. 68, comma 2, lett. g) del CCNL del 21.5.2018 per gli importi preventivati e secondo le discipline allegate al presente contratto che ne sono parte integrante.
3. Le risorse destinate alla corresponsione degli incentivi previsti da specifiche disposizioni di legge che si ritiene di dover preventivamente finanziare con il presente CCDI sono le seguenti:
a) risorse destinate all’attuazione all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche) pari ad € 4.000,00;
b) risorse destinate all’erogazione dei compensi professionali dovuti all’Avvocatura interna a seguito di Sentenza favorevole all’Ente in base all’art. 27 del CCNL 14.9.2000 pari ad €
///////////;
c) risorse destinate al recupero evasione ICI in attuazione dell’articolo 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/1997 pari ad € ///////////;
d) risorse destinate al compenso per il processo tributario in attuazione dell’art. 15, comma 2- bis, del D.Lgs. 546/1992 pari ad € //////////////;
e) risorse destinate a compensare l'attività di rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT in base all’art. 70-ter del CCNL 21.5.2018 pari ad € 5.000,00;
f) le risorse destinate all’attuazione dell'art. 32, comma 40, del D.L. 269/2003 (attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria) pari ad € ///////////;
g) le risorse destinate all’attuazione dell’art. 43 della legge 449/1997 riguardanti i contratti di sponsorizzazione pari ad € //////////////.
4. Per la disciplina dei criteri di erogazione dei compensi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 si rinvia all’accordo stipulato in data 9 febbraio 2017 ed al regolamento approvato con
deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 24 febbraio 2017, che costituisce parte integrate e sostanziale del presente contratto.
5. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute sono considerate economie di bilancio.
6. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art. 67 comma 3 lettera c) del CCNL 21.5.2018 attingendo alle relative risorse previste dalle disponibilità di bilancio.
Art. 18
Risorse destinate ai messi notificatori in applicazione dell'art. 54 del CCNL del 14.9.2000
1. Per l’anno 2018 l’istituto non viene disciplinato
Art. 19
Progetti finanziati dalla parte variabile del fondo
1. Il finanziamento delle risorse destinate al finanziamento delle risorse variabili del fondo ex art. 67 comma 5 lett. b) CCNL 21.5.2018 in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, è pari al … % del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al precedente articolo 16 previste per l’anno di competenza) per un importo pari ad euro …..
2. Si prende atto che, con le risorse del precedente comma vengono finanziati i seguenti progetti:
Progetto | Uffici/Servizi interessati | Risorse |
Abcdefgh | … % | |
Abcdefgh | … % |
3. Le risorse di cui al comma precedente verranno corrisposte a consuntivo, previa verifica del responsabile del settore della prestazione effettuata e dei risultati ottenuti, con la busta paga del mese successivo alla scadenza del trimestre interessato dalla prestazione.
4. Al personale dell’area di vigilanza per i progetti di cui all’art 26, comma 2, lett. g) e m) della L.R. 4/2003, indipendentemente dall’eventuale finanziamento regionale di parte del progetto, sono destinate per l’estensione del servizio nella fascia serale e notturna e per l’incremento dei servizi festivi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria o straordinaria, in applicazione dell’art. 56 quater, lett. c) e 67, comma 3, lett. i) del CCNL del 21.5.2018, risorse derivanti dall’art. 208 del codice della strada, commi 4 lett. c) e 5, del D.Lgs. 285/1992 in relazione al numero degli interventi prestati ed ai risultati ottenuti dovuti all’estensione del presidio del territorio e tenuto conto della particolare gravosità del servizio prestato.
5. Il finanziamento dei progetti di cui al comma precedente in applicazione dell’articolo 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21.5.2018, è pari al … % del fondo delle risorse decentrate come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al precedente articolo 16 previste per l’anno di competenza) per un importo pari ad euro …..
6. Le risorse di cui al comma precedente verranno corrisposte a consuntivo, previa verifica del responsabile del settore della prestazione effettuata e dei risultati ottenuti, con la busta paga del mese successivo alla scadenza del trimestre interessato dalla prestazione.
7. Le somme destinate alla corresponsione degli specifici progetti finanziati dalla parte variabile del fondo di produttività costituiscono la parte non prevalente delle stesse escluse le risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere c), f), g).
Art. 20
Premi correlati alla performance
1. Quanto residua delle risorse costituenti il fondo delle risorse decentrate del CCNL 21.5.2018 come determinato a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’ incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali (con esclusione delle progressioni di cui al precedente articolo 16 previste per l’anno di competenza) rappresenta il 37,70 % di tali risorse, pari ad euro 122.617,44.
2. Le risorse destinate ai premi correlati alla performance rappresentano ciò che residua dall'applicazione dei precedenti articoli del fondo per il salario accessorio di cui al comma 1 e unitamente ai trattamenti economici accessori previsti dalle lettere c), d), e) e f) del comma 3 dell’art. 68 del CCNL 21.5.2018 costituiscono la parte prevalente del complesso risorse variabili del fondo per il salario accessorio.
3. Almeno il 30% delle citate risorse variabili del fondo per il salario accessorio è destinato alla performance individuale.
4. Preso atto dei primi tre commi si individuano di seguito i criteri di ripartizione delle risorse per la performance.
5. Ai fini della determinazione del valore medio pro capite di cui all’art. 69 comma 2 CCNL 21.5.2018 si conviene di assegnare alla performance individuale il 30%, delle risorse complessive di cui al presente articolo.
6. Le risorse vengono poi suddivise per il numero complessivo dei dipendenti in servizio nell’anno di competenza del presente CCDI con esclusione dei titolari di posizione organizzativa. Tale numero è quello medio esistente nello stesso anno considerando il personale a tempo parziale come unità intera. Il risultato della divisione rappresenta il valore medio pro-capite delle valutazioni della performance individuale di cui al comma 2 dell’art. 69 del CCNL 21.5.2018.
7. Ad un numero di dipendenti parti al 7% di ciascuna area, con arrotondamento all’unità superiore, è attribuita una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite delle valutazioni della performance individuale come indicato al comma precedente. Tale maggiorazione viene attribuita al dipendente dell’area che ottiene il punteggio più elevato secondo il vigente sistema di valutazione, a condizione che lo stesso risulti pari a superiore a 55/60.
Nel caso in cui nessun dipendente sia in possesso dei requisiti indicati, la maggiorazione non viene riconosciuta ad alcun soggetto e la distribuzione dei premi legati alle performance avviene secondo le modalità stabilite dal sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione della GC. N. 141 del 15.11.2011._
8. Tale importo viene suddiviso tra i diversi settori dell’ente secondo le seguenti modalità:
a) il numero dei dipendenti dell'ente, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, è suddiviso per categoria e posizione di accesso. Il calcolo è effettuato tenendo conto del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale che è computato in proporzione alla durata del part-time e delle previsioni occupazionali dell'anno che sono calcolate per i mesi di prevedibile servizio;
b) il numero dei dipendenti appartenenti ad ogni categoria e posizione di accesso è moltiplicato per il parametro di riferimento contenuto nella seguente tabella:
Categoria | Parametro |
A | 1 |
B | 1,10 |
Accesso B3 | 1,20 |
C | 1,30 |
D | 1,40 |
c) I risultati ottenuti per ogni categoria e posizione di accesso sono sommati dando luogo ad un valore complessivo che rapporta il numero dei dipendenti dell'ente al sistema di classificazione professionale vigente;
d) le risorse destinate alla valorizzazione della performance sono successivamente suddivise per il valore complessivo di cui al punto precedente ottenendo un importo unitario;
e) moltiplicando tale importo unitario per il risultato dei precedenti punti a) e b) relativi al personale appartenente ad ogni settore si ottiene l’importo per la valorizzazione della performance di competenza dello stesso.
9. Assegnato il budget di settore le risorse sono distribuite tra il relativo personale:
a) per il 60% in funzione del raggiungimento degli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione adottati dall’ente e in applicazione del vigente sistema di misurazione valutazione della performance;
b) per il 40 % in base alla valutazione della performance individuale anch’essa come individuata in applicazione del vigente sistema di misurazione valutazione della performance.
10. Perché sia possibile la valutazione della performance organizzativa occorre, che ad ogni dipendente sia assegnato almeno un obiettivo realizzabile, misurabile e corrispondente alle mansioni svolte. Il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei programmi è verificato dall’OIV o dal Nucleo di Valutazione.
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dall’apposito nucleo (o OIV) sulla scorta dei reports predisposti dal responsabile del settore (o dall’ufficio di controllo di gestione) in cui sono indicati i risultati raggiunti riguardo agli obiettivi previsti nel DUP con esclusione di quanto finanziato dal precedente art. 18. La percentuale di raggiungimento degli obiettivi determina, a livello di settore, la percentuale di erogazione delle risorse nell'anno. Tale importo tra i dipendenti viene suddiviso per la somma nel settore dei parametri di cui al comma 10 lett.
b) ed il risultato così ottenuto viene moltiplicato per lo stesso parametro individuale. Gli eventuali risparmi andranno ad integrare le risorse decentrate per l’anno successivo destinandole prioritariamente alla valutazione della performance.
11. L’erogazione del restante 40 % delle risorse destinate alla corresponsione dei premi correlati alla performance avviene mediante compilazione da parte del responsabile di settore delle schede di valutazione secondo quanto previsto da vigente sistema di valutazione della performance. Tali schede di valutazione individuale devono essere redatte in contraddittorio con il dipendente il quale potrà chiedere un ulteriore colloquio di revisione dell’originaria valutazione con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale entro 15 giorni dalla consegna della citata scheda di valutazione;
a) per l’erogazione di tale quota si procede moltiplicando la valutazione individuale per il parametro di cui alla tabella contenuta nel precedente comma 10, lett. b). I risultati così ottenuti vengono sommati per tutti dipendenti del settore, le risorse destinate alla valutazione individuale sono divise per tale somma dando come risultato un valore unitario
che viene infine moltiplicato per la valutazione di ciascun dipendente calcolata applicando il parametro della categoria di appartenenza.
b) prima di procedere all’effettiva erogazione di tali risorse a ciascun dipendente viene decurtata l’eventuale somma corrispondente alle assenze dal servizio derivanti dall’applicazione del comma 1 dell’art.71 del D.L. 112/08 con esclusione delle eccezioni espressamente indicate. L’importo di ogni giorno di assenza è calcolato in proporzione ai giorni di servizio da prestare nell’anno;
c) per espressa previsione di legge i risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 71, comma 1 del
D.L. 112/2008 rappresentano economie di bilancio.
d) la scheda di valutazione individuale tiene conto, nel valutare la performance del dipendente, anche delle assenze che per diverse cause lo stesso dipendente ha avuto nel corso dell’anno per determinare l’effettiva partecipazione al positivo risultato dell’attività lavorativa del settore. Per tali finalità non sono considerati assenza i periodi di: astensione obbligatoria o anticipata per maternità, infortunio sul lavoro, malattia contratta a causa di servizio, tutti i permessi retribuiti a qualsiasi titolo, ferie, riposi compensativi ed eventuali recuperi di prestazioni straordinarie.
12. Al personale in servizio a tempo parziale, nonché agli assunti e cessati dal servizio in corso d’anno, l'erogazione delle risorse di cui al presente articolo sono corrisposte in misura proporzionale in relazione rispettivamente alla durata del contratto part-time e ai mesi di servizio prestati rapportando il punteggio individuale di cui al comma 10 lett. b).
13. L’effettiva erogazione delle risorse per i premi correlati alla performance avverrà a consuntivo entro il mese di marzo dell’anno successivo in applicazione dei seguenti criteri e della relativa procedura applicativa.
14. Previa relazione dei rispettivi responsabili di servizio comprovante il raggiungimento di una quota non inferiore al 50% degli obiettivi e dei programmi individuati negli strumenti di programmazione dell’ente, potrà procedersi all’erogazione di un acconto pari al 65% della quota di cui alla lettera a) del comma 9 del presente articolo entro il mese di dicembre 2018.
Art. 21
Riepilogo utilizzo delle risorse decentrate
1. Nel presente articolo è riepilogato l’utilizzo delle risorse decentrate determinate a seguito del processo di depurazione delle risorse destinate all’indennità di comparto, all’incremento delle indennità riconosciute al personale educativo ed alle progressioni orizzontali storiche, quindi con esclusione di quelle previste per l’anno corrente, secondo la disciplina dell’art. 68 del CCNL 21.5.2018 ed in applicazione dei criteri di cui all’articolo 7, comma 3, lett. a), dello stesso CCNL.
Finalità del compenso | Percentuale | Risorse assegnate |
Compenso per l’erogazione della performance individuale | 15,08 | 49.046,98 |
Compenso per erogazione della performance organizzativa | 22,62 | 73.570,46 |
Compenso per la maggiorazione della performance individuale | 0 | |
Risorse destinate alla progressione economica dell’anno | 2,64 | 8.600,00 |
Risorse destinate alle progressioni economiche precedentemente assegnate – importo gravante sull’anno | 26,52 | 86.274,41 |
Risorse destinate al pagamento dell’indennità di comparto | 7,93 | 25.800,00 |
Indennità di reperibilità. | 2,77 | 9.000,00 |
Indennità per orario ordinario notturno, festivo, festivo- notturno ed indennità di turno | 6,46 | 21.000,00 |
Indennità per particolari condizioni di lavoro | 0,82 | 2.663,00 |
Indennità per specifiche responsabilità | 2,67 | 8.700,00 |
Indennità per deleghe formali di specifiche responsabilità | 0,33 | 1.050,00 |
Indennità per il servizio esterno personale PL | 0,52 | 1.683,00 |
Indennità di funzione personale PL | 0,46 | 1.500,00 |
Indennità funzionari ex 8^ qualifica funzionale | 0,16 | 516,46 |
Indennità per il personale temporaneamente distaccato o assegnato ad unioni di comuni o per servizi in convenzione | 0 | |
Risorse destinate ai messi notificatori | 0 | |
Compensi destinati a finanziare specifiche disposizioni di legge (di cui euro 4.000,00 per incentivi funzioni tecniche ed euro 5.000,00 per ISTAT) | 2,77 | 9.000,00 |
Progetti specifici finanziati | ||
Progetti per la Polizia Locale | ||
Risorse non disponibili | 26.876,64 | |
TOTALE | 100 % | 325.280,95 |
Art. 22
Personale in distacco sindacale
1. Al personale in distacco sindacale ai sensi dell'art. 7 del CCNQ del 4.12.2017, verrà garantito quanto disposto dalle vigenti norme contrattuali, anche in relazione a quanto disposto dell’art. 71 della Legge n. 133/2008. In particolare il trattamento accessorio legato alla produttività o alla retribuzione di risultato, in applicazione del comma 3 del citato articolo, è attribuito in base all’apporto partecipativo del dirigente sindacale al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
Art. 23 Disposizione finale
1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione, salva diversa disposizione derivante dall’applicazione delle vigenti disposizioni di legge o di contratto nazionale di lavoro.
Romano di Lombardia, 12 dicembre 2018 LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:
X.xx. Xxxxxx Xxxxxxxx
LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:
X.xx Giampapa Xxxxxxxxxx - FP CISL
Per la R.S.U.
X.xx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx
X.xx Xxxxxx Xxxxxx X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Dichiarazione a verbale del membro della Rappresentanza sindacale unitaria Xxxxxxxx XXXXXXX, che chiede di approfondire ed al più presto risolvere le già segnalate criticità del CCDI 2018/2020 di seguito elencate:
Nella determinazione della indennità per le condizioni di lavoro di cui all’art. 10 CCDI 2018 prevista tra un minimo di € 1,00 ed un massimo di € 10,00, la stessa è stata fissata ad € 1,30;
La stessa misura non è stata adottata nella determinazione delle indennità di servizio esterno per la PL di cui all’art. 13 CCDI 2018 prevista tra un minimo di € 1,00 ed un massimo di € 10,00, infatti il contratto riconosce ai componenti del Corpo che prestano servizio esterno il minimo compenso previsto dalla norma € 1,00, non considerando le difficoltà cagionate dalla grave carenza d’organico e dalla complessità del territorio della città di Romano.
Non è stata tenuta in considerazione la possibilità di destinare al messo notificatore le risorse in applicazione dell’art. 54 CCNL 14/09/2000;
Non è stata tenuta in considerazione la disposizione del Comandante prot. 28181/2018 con quale, tra l’altro, vengono individuate le responsabilità di funzione ex art. 56 sexies CCNL 2018;
Allegato A
Costituzione del fondo del Salario Accessorio
ART. 1
Ammontare del fondo di cui all’art. 67 CCNL 21.5.2018
1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività in applicazione dell’art. 67 del CCNL del 21.5.2018, anche a seguito delle verifiche effettuate dalle parti, è stato costituito dall’Amministrazione comunale, con deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 26 settembre 2018.
2. Tale fondo per la sua parte stabile risulta, pertanto, costituito:
a) dalle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità come determinate nell'anno 2017 comprensive delle integrazioni previste dei diversi CCNL;
b) dall’importo annuale delle risorse di cui all’art. 32, comma 7, del CCNL 22.1.2004 pari allo 0,20% del Monte Salari dell’anno 2001 qualora tali risorse non siano state utilizzate nell’anno 2017;
c) dall’importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali del CCNL 21.5.2018 a regime ed il costo delle progressioni imputate nello stesso fondo di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo (CCDI 2017) per il personale attualmente in servizio;
d) dall’importo corrispondente alla RIA e agli assegni ad personam del personale cessato l’anno precedente;
e) dai trattamenti economici più favorevoli in essere alla data di sottoscrizione del primo contratto al personale cessato l’anno precedente;
f) dell’importo per il personale trasferito l’anno precedente;
g) di un importo pari alla riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario;
h) di un importo pari alla quota individuale media al fondo del salario accessorio dell’anno precedente al fondo di riferimento per ogni persona assunta nel corso dell’anno precedente, in caso di incremento della dotazione organica.
Ammontare delle RISORSE STABILI | ||
2.a | Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità contenute nel CCDI del 2017. | € 263.363,50 |
2.b | Risorse destinate alle Alte Professionalità e non stanziate. | € 1.919,56 |
2.d | Importo delle differenze tra gli incrementi contrattuali del CCNL 21.5.2018 a regime ed il costo delle progressioni imputate nello stesso fondo di cui al comma 2 lett. a) del presente articolo (CCDI 2017) per il personale attualmente in servizio. | € 3.703,44 |
2.e | XXX e agli assegni ad personam del personale cessato l’anno precedente | € 1.236,30 |
2.f | Trattamenti economici più favorevoli in essere alla data di sottoscrizione del primo contratto al personale cessato l’anno precedente | € |
2.g | Integrazione del fondo per il personale trasferito l’anno precedente | € |
2.h | Riduzione stabile del fondo per il lavoro straordinario | € |
2.i | Integrazione del fondo per aumento della dotazione organica | € |
TOTALE RISORSE STABILI | € 270.222,80 |
3. Il fondo di cui al comma precedente risulta ridotto delle somme:
a) riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dello sforamento del limite previsto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017;
b) riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dell’aumento delle risorse a disposizione per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
c) riduzione del fondo del salario accessorio a seguito di trasferimento del personale per processi di delega di funzioni.
Riduzione delle RISORSE STABILI | ||
2.a | Riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dello sforamento del limite previsto dall’art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 | - € |
2.b | Riduzione del fondo del salario accessorio a seguito dell’aumento delle risorse a disposizione per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative | - € |
2.c | Riduzione del fondo del salario accessorio a seguito di trasferimento del personale per processi di delega di funzioni | - € |
TOTALE RIDUZIONE RISORSE STABILI | - € | |
TOTALE RISORSE STABILI A SEGUITO DELLA RIDUZIONE | € |
4. Il fondo di cui al comma 1 per la sua parte variabili risulta, pertanto, costituito:
a) dalle risorse derivanti dall’applicazione dell’art. 43 della legge n. 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività);
b) dalla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
c) dalle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;
d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;
e) dai risparmi del fondo lavoro straordinario nell’anno precedente;
f) dalle risorse destinate all’incentivo dei messi notificatori;
g) dalle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;
h) dall’integrazione delle risorse sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, con esclusione della dirigenza;
i) dalle risorse ex art. 67 c. 5 lett. b) per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;
j) dalle risorse derivanti dagli obiettivi di riorganizzazione e fusione delle camere di commercio;
k) dalle integrazioni delle risorse a seguito del trasferimento del personale nell’anno in cui avviene il trasferimento;
l) dalle risorse residuate dall’applicazione degli istituti contrattuali previsti nell’anno precedente (risparmi fondo di produttività)
m) per il solo anno 2018 delle risorse derivanti dall’accantonamento annuale dello 0,2% del monte salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità (art.32, comma 7 del CCNL del 22.1.2004) e non utilizzate negli anni precedenti.
Ammontare delle RISORSE VARIABILI | ||
4.a | Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività) | € |
4.b | Risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell’art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 | € |
4.c | Specifiche disposizioni di legge | €9.000,00 |
4.d | RIA del personale cessato per l’anno di cessazione | € 78,59 |
4.e | Risparmi del fondo lavoro straordinario | € 1.606,36 |
4.f | Incentivo per i messi notificatori | € |
4.g | Trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco | € |
4.h | 1,2% del monte salari dell’anno 1997 | € 13.496,67 |
4.i | Risorse ex art. 67 c. 5 lett. b) per il conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento | € |
4.j | Risorse derivanti dagli obiettivi di riorganizzazione e fusione delle camere di commercio | € |
4.k | Integrazioni delle risorse a seguito del trasferimento del personale nell’anno in cui avviene il trasferimento | € |
4.l | Risparmi fondo di produttività | € 5.919,46 |
4.m | (per il solo anno 2018) Risorse derivanti dall’accantonamento annuale dello 0,2% del monte salari del 2001 destinato al finanziamento delle alte professionalità (art.32, comma 7 del CCNL del 22.1.2004) e non utilizzate negli anni precedenti. | € 24.957,08 |
TOTALE RISORSE VARIABILI | €55.058,15 |
5. Il fondo di cui al comma 1 risulta pertanto costituito dalle seguenti somme:
Ammontare delle RISORSE ACCESSORIE | |
Totale Risorse Stabili | €270.222,80 |
Riduzione delle Risorse Stabili | € |
Totale delle risorse variabili | €55.058,15 |
Totale delle risorse ai fini del rispetto del limite dell’art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017 | € 280.094,62 |
TOTALE FONDO art. 67 CCNL 21.5.2018 | €325.280,95 |
6. Il fondo per il pagamento della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative, comprensivo della maggiorazione della retribuzione di posizione del Segretario Comunale, risulta così composto:
Retribuzione di Posizione e di Risultato delle P.O. | |
Totale delle risorse stanziate per il pagamento della Retribuzione di Posizione | €64.463,20 |
Fondo per il pagamento della retribuzione di Risultato pari al … % del totale | €16.865,80 |
TOTALE delle risorse per il pagamento delle P.O. | €81.329,00 |
7. Ai fini della verifica del rispetto del limite previsto dall’articolo 23 c. 2 del D.Lgs. 75/2017 si verifica che la somma delle risorse previste per il pagamento della Retribuzione di Posizione e di Risultato delle Posizioni Organizzative sommata al fondo per il salario accessorio nelle sue parti soggette al limite non superi la somma delle stesse voci come costituite nell’anno 2016:
8. Dall’ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività vengano prioritariamente detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, quelle già utilizzate per il finanziamento delle progressioni orizzontali negli anni precedenti relativamente al personale in servizio al costo attuale, quelle destinate al personale educativo per la corresponsione della specifica indennità per gli importi definiti negli articoli 31, comma 7, del CCNL del 14.9.2000 e 6, comma 1, del CCNL del 5.10.2001 e quelle per i reinquadramenti previsti dal CCNL del 31.3.1999 al fine di garantire l'equilibrio tra le risorse "stabili" ed il finanziamento degli oneri fissi e ricorrenti dovuti al personale dipendente e gravanti sullo stesso fondo.
ART. 2
Depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività dalle
risorse destinate al finanziamento dell’indennità di comparto
1. Le risorse destinate alla costituzione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività collettiva sono depurate dalle somme destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati nella tabella D del CCNL del 22.1.2004.
2. Non sono detratte dal fondo le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro. Per l’anno 2018 le quote mensili per dipendente da detrarsi sono pari a:
Categoria D | € 46,95 |
Categoria C | € 41,46 |
Categoria B | € 35,58 |
Categoria A | € 29,31 |
Per un totale annuo complessivo di € 25.800,00
ART. 3
Ulteriore depurazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività
1. Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del CCNL del 21.5.2018, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività.
2. Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal suddetto fondo (e quindi lasciati in dotazione allo stesso) nel caso riguardino personale:
a) cessato dal servizio;
b) che ha avuto una progressioni verticale relativamente alle progressioni economiche della precedente categoria di appartenenza;
c) che è stato inquadrato in una categoria o posizione giuridica superiore in applicazione di disposizioni contenute in contratti nazionali di lavoro.
3. In caso di mobilità esterna non vengono detratti gli importi dovuti a progressioni orizzontali effettuate da personale ceduto ad altri enti, mentre gravano sul fondo le posizioni economiche maturate presso altri enti del personale acquisito per mobilità nell’organico dell’ente.
4. Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo attuale.
5. La somma totale del fondo risultante dall'applicazione dei commi precedente art. 4 è pertanto depurata dall’importo di euro 86.274,41.
6. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività è ulteriormente ridotto dalle risorse destinate al finanziamento:
IL totale del fondo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività a seguito delle decurtazioni obbligatorie degli art. 2 e 3 ammonta ad euro 122.617,44.