L’ESECUZIONE DI LAVORI, LA FORNITURA DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA
COMUNE DI PASIAN DI PRATO
REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE PER
L’ESECUZIONE DI LAVORI, LA FORNITURA DI BENI E LA PRESTAZIONE DI SERVIZI IN ECONOMIA
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25/02/2011
e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32 del 04/06/2012 e n° 37 del 12.05.2014;
Xxx Xxxx x. 00/00 00000 XXXXXX XX XXXXX (XX)
Tel 0432/645911 - Fax 0432/645918
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SOMMARIO
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 2
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia 2
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali nella determinazione dei prezzi 2
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia 3
Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia 3
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI 3
Art. 7 - Forniture in economia 4
Art. 8 - Servizi in economia 6
Art. 10 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento 7
Art. 11 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta 9
Art. 12 - Interventi in economia eseguiti per cottimo fiduciario 9
Art. 13 - Atti della procedura 11
Art. 14 - Scelta del contraente 11
Art. 15 - Offerta economicamente più vantaggiosa 12
Art. 16 - Contratti aperti Errore. Il segnalibro non è definito.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI 13
Art. 18 - Interventi d’urgenza 13
Art. 19 - Interventi di somma urgenza 13
Art. 20 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco 13
Art. 21 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette 14
Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici 14
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 15
Art. 23 - Interventi affidati in economia per cottimo 15
Art. 26 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta 15
Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo 16
Art. 28 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive .16
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA 17
Art. 29 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi 17
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI 18
Art. 31 - Verifica e collaudo 18
Art. 32 - Procedure contabili 18
Art. 33 - Entrata in vigore 18
Art. 34 - Abrogazione di norme 18
TITOLO I - PRINCIPI
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento è emanato nell’ambito dell’autonomia comunale di cui agli artt. 117, comma 6, secondo periodo e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, e degli artt. 3, comma 4, e 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia.
2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all’art. 191, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. (nel seguito semplicemente «Codice»), nell’ambito dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento interno.
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi si rinvia all’ordinamento giuridico vigente.
4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione alle necessità dell’Ente, all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel presente Regolamento.
5. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia
1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario.
2. Nell’amministrazione diretta gli interventi vengono effettuati impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, anche questi nella disponibilità dello stesso ente ovvero appositamente acquistati o noleggiati sul mercato con procedimento autonomo in economia, eseguiti tramite personale dipendente dell’ente o eventualmente assunto per l’occasione, il tutto sotto la direzione del responsabile del procedimento. Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Nel cottimo fiduciario, inteso come procedura negoziata, gli interventi vengono effettuati tramite affidamento a terzi in possesso dei necessari requisiti.
4. Per le definizioni di lavori, servizi e forniture si fa esplicito rimando alle definizioni contenute all’ art. 3 del d.lvo 163/2006 e conseguentemente agli allegati I, IIa e IIB della stessa norma.
Art. 3 - Procedure alternative e vincoli legali alla acquisizione di beni e servizi e determinazione dei prezzi
1. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento devono sempre essere precedute dall’ accertamento della possibilità di ricorso alla convenzione di cui all’art. 26, comma 3, della L. 488/1999 e
s.m.i. o di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’ art. 328 del dpr 207/2010. Dell’ esito negativo dell’ accertamento di cui sopra deve essere dato atto nella determinazione a contrarre o nella determinazione di affidamento.
2. La fornitura di beni e la prestazione di servizi, qualora non svolte tramite MEPA a seguito dell’ accertamento dell’ impossibilità di farvi ricorso, devono comunque avvenire sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. L’esecuzione di lavori in economia di cui all’art. 6 può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener
conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.
Art. 4 - Limiti economici agli interventi in economia
1. In ottemperanza ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenendo conto del rapporto tra il costo dell’impiego delle risorse umane ed organizzative necessarie ed il risultato economico e funzionale perseguito, fatti salvi i diversi limiti previsti dal presente Regolamento per particolari fattispecie, l’affidamento di interventi in economia non può superare i seguenti importi:
a) per lavori € 200.000,00;
b) per forniture e servizi € 193.000,00.
2. Le soglie di cui al comma 1 del presente articolo sono adeguate alle soglie previste dall’art. 28 del Codice con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 248 del Codice medesimo tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
3. L’importo di cui al comma 1 non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali od altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell’impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal presente Regolamento.
5. Non sono considerati artificiosamente frazionati:
a) l’esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l’una dall’altra;
b) gli affidamenti di un intervento misto di cui all’art. 9, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.
6. Il Comune di Pasian di Prato assicura comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
Art. 5 - Limiti speciali a talune tipologie di lavori in economia
1. Limitatamente all’esecuzione dei lavori di cui all’art. 6, l’affidamento in economia non può superare l’importo complessivo di € 50.000,00 qualora si tratti di lavori eseguiti in amministrazione diretta ai sensi dell’art. 2, comma 2.
2. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell’art. 131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.
TITOLO II - INTERVENTI ORDINARI
Art. 6 - Lavori in economia
1. Possono essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’art. 4, comma 1, i seguenti lavori:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121 e 122 del Codice. Rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:
a.1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da
aree inondate;
a.2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
a.3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
a.4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’incolumità pubblica;
b) manutenzione di opere o di impianti compresi tutti gli interventi di conservazione, manutenzione, riparazione, adattamento, sistemazione di immobili, reti di servizi di competenza comunale, di viabilità;
c) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;
d) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità ed in ogni altro ambito di competenza del Comune;
e) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento di una procedura di gara;
f) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità. Rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:
f.1) prove geognostiche e geologiche, sondaggi e scavi in genere;
f.2) prove stratigrafiche e relativi oneri (ponteggi, assistenza, etc.);
f.3) rimozione/demolizione di elementi strutturali e/o finiture e/o di parti di edifici necessari a riportare alla esatta definizione delle caratteristiche tecniche dell’immobile;
f.4) frazionamenti, rilievi planimetrici, stesura di elaborati grafici o elaborati accessori al progetto, plottaggi;
f.5) indagini o accertamenti tecnici o tecnico-specialistici necessari alla definizione del progetto o della sua fattibilità;
g) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell’appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
h) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;
i) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli art. 27, comma 2, e 41, del DPR 380/2001 e s.m.i., di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla L. 167/1962 e s.m.i., ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.
2. Possono altresì essere eseguiti in economia, con il limite di cui all’art. 5, i lavori accessori e strumentali all’installazione di beni forniti ai sensi dell’art. 7 o alla prestazione di servizi ai sensi dell’art. 8.
Art. 7 - Forniture in economia
1. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:
a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l’omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti. Rientrano in questa fattispecie i seguenti interventi:
a.1) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;
a.2) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
a.3) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;
a.4) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati etc.);
a.5) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarozzelle, pedane, segnaletica);
a.6) beni e strumentazioni necessari allo svolgimento delle operazioni manutentive;
b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d’uso di attrezzature d’ufficio di qualsiasi genere;
d) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;
f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;
h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all’istruzione, all’assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
j) attrezzature tecniche, scientifiche, antincendio e dispositivi antifurto;
k) allacciamenti alle reti delle utenze di immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
m)attrezzature per il gioco e l’arredo dei parchi urbani, per l’arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i giochi, arredo urbano, accessori per impianti sportivi, materiali per la gestione del cimitero;
n) materiali edili e articoli di impiantistica in genere necessari alla sistemazione di edifici, strade e piazzali;
o) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
p) acquisto di contrassegni legali, xxxxxxx, bolli, francobolli, altri valori bollati;
q) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;
r) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;
s) forniture necessarie a completare prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
t) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
u) forniture urgenti, quando l’urgenza sia determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
w) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell’Amministrazione dei quadri economici delle opere pubbliche comprese dei programmi triennali;
x) forniture accessorie e strumentali all’esecuzione di lavori ai sensi dell’art. 6 od alla prestazione di servizi ai sensi dell’art. 8.
Art. 8 - Servizi in economia
1. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate come segue:
a) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione di attrezzature, beni, mezzi ed impianti;
b) servizi di trasporto terrestre, aereo di qualunque genere, compreso l’acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, facchinaggio, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
c) servizi di telecomunicazione provvisionali o con ponti radio;
d) servizi assicurativi, bancari e finanziari;
e) servizi informatici ed affini compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-governement, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software;
f) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica;
g) servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l’acquisto dei relativi spazi;
h) servizi di pulizia ordinaria e straordinaria, di disinfezione, disinfestazione e deratizzazione di proprietà comunali;
i) servizi di editoria e di stampa compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione;
j) servizi alberghieri compresi i servizi ricettivi, sia per rappresentanza ed ospitalità che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;
k) servizi di ristorazione compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;
l) servizi relativi alla sicurezza compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni nonché i servizi legati alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
m)servizi relativi all’istruzione compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
n) servizi sanitari e sociali compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative, assistenza per le autonomie;
o) servizi ricreativi, culturali e sportivi compresa l’organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali;
p) servizi di custodia e ricovero animali;
q) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia ai sensi dell’art. 7;
r) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
s) piccole spese per servizi pubblici per l’erogazione di energia di qualunque genere e tipo;
t) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;
u) servizi tecnici di cui all’art. 22, alle condizioni e con le modalità ivi indicate;
v) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;
w) servizi accessori e strumentali all’esecuzione di lavori eseguiti in economia ai sensi dell’art. 6 o alla fornitura di beni ai sensi dell’art. 7;
x) servizi da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione del servizio;
y) servizi necessari a completare prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
z) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
aa) servizi urgenti, quando l’urgenza sia determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
Art. 9 - Interventi misti
1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente economicamente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera b).
2. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell’art. 4, comma 5, lettera b), il limite economico di cui all’art. 4, comma 1, si applica all’intervento considerato unitariamente.
TITOLO III - PROCEDIMENTO
Art. 10 - Responsabile del servizio e responsabile del procedimento
1. L’Amministrazione opera a mezzo del Responsabile del servizio interessato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e nei documenti di pianificazione di bilancio e di organizzazione del personale.
2. Il Responsabile del servizio può avvalersi di un Responsabile del procedimento, fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento resta a carico del
Responsabile del servizio.
3. Il Responsabile del servizio garantisce la coerenza degli interventi con gli obiettivi e le competenze del servizio che li dispone ai sensi del presente Regolamento e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
4. Ai fini dell’ utilizzo del MEPA ciascun Responsabile di servizio viene incaricato della funzione di Punto Ordinante. Resta facoltà di ciascuna P.O. così individuata la nomina di Punti Istruttori; Resta altresì in capo a ciascuna P.O. la facoltà di delegare internamente all’ Amministrazione, con provvedimento formalmente accettato e sentito il segretario Comunale, la funzione di Punto Ordinante a altra P:O: dell’ Amministrazione comunale.
5. Le acquisizioni in economia vanno precedute dalla redazione di apposita determina a contrarre ai sensi del TUEL. Al fine di semplificare il procedimento autorizzatorio, quando la spesa complessiva, IVA esclusa, non sia superiore al limite di 10.000 Euro, essa può essere preventivamente autorizzata mediante sottoscrizione, da parte del Dirigente competente, di apposito modello, reso eseguibile con l’apposizione del visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria sulla base delle risorse rese disponibili dal PRO; detto modello contiene la descrizione dell’oggetto ed assume la funzione di provvedimento di avvio della procedura.
6.
Art. 11 - Affidamenti in economia complementari all’appalto
1. Nei casi sottoindicati, il ricorso ai lavori in economia ha carattere accessorio o complementare di opera o un lavoro eseguiti in appalto:
a) lavori in economia contemplati nel contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore, già previsti nella procedura di evidenza pubblica, nel limite di 200.000 Euro, disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010;
b) opere e provviste in economia relative a lavori appaltati previsti in progetto ma non compresi nel contratto, purché ciò sia contemplato nel capitolato speciale e, quindi nel procedimento di evidenza pubblica, e sempre che nel quadro economico del progetto sia previsto l'impegno di somme per lavori in economia tra quelle a disposizione dell'Amministrazione, ai sensi degli artt. 16 e 178, comma 1, lett. a) del
D.P.R. 207/2010. L'assegnazione di tali lavori può essere affidata in via diretta all'appaltatore individuato con la gara, nel limite del 50% del valore dell’appalto e comunque per un importo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, purché il Responsabile del procedimento ne affermi l'utilità e la convenienza; potranno, entro il medesimo limite di importo, essere affidati anche ad altre imprese, con le modalità previste dal Regolamento dei contratti e dal presente Regolamento;
c) lavori in economia non previsti in alcun modo nel contratto d'appalto e nel progetto e che il Responsabile del procedimento reputa necessari in corso d'esecuzione, da effettuarsi con l’accantonamento di cui all’art. 42, comma 3 lett. b), del D.P.R. 207/2010; possono essere affidati in via diretta all'appaltatore per un importo non superiore a 40.000 Euro, indipendentemente dalla possibilità di ricorrere ad approvazione di variante ai sensi di legge.
2. In tali casi, il Responsabile del procedimento degli interventi in economia è lo stesso designato per l’opera.
3. I lavori in economia previsti nel quadro economico di opera pubblica, approvato, non richiedono alcun ulteriore atto autorizzatorio, qualora il provvedimento di approvazione del progetto ne abbia sancito l’utilizzabilità, attuando in tal modo quanto definito dall’art. 178, comma 2, del D.P.R. 207/2010; l’uso di tali somme da parte del D.L. è tuttavia subordinato all’autorizzazione del Rup.
Art. 12 - Interventi in economia mediante amministrazione diretta
1. Quando gli interventi vengono eseguiti in amministrazione diretta nei limiti di cui al precedente art. 5, il Responsabile di cui all’art. 10, ove non sia possibile l’esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il Regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale e ciò compatibilmente con le disposizioni in materia di pubblico impiego.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell’intervento.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile di cui all’art. 10, con le modalità fissate dal presente Regolamento per gli interventi eseguiti per cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
Art. 13 - Interventi in economia eseguiti per cottimo fiduciario
1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile di cui all’art.
10 provvede all’affidamento mediante procedura negoziata fra almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei) in possesso dei necessari requisiti preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso esplorativo sul profilo committente del Comune di Pasian di Prato nel rispetto dei principi fondamentali del Trattato CE per un periodo di almeno quindici giorni.
2. Di norma per la scelta dei soggetti da invitare, qualora il numero dei candidati a seguito dell’avviso esplorativo di cui al comma precedente fosse superiore a quello previsto, si procederà con sorteggio pubblico. Diversamente dovrà esserne data adeguata motivazione nell’atto di affidamento.
3. Per importi pari o inferiori a 10.000 Euro si può prescindere dal principio dell’accertamento della qualificazione, fatta salva l’eccezionale eventualità di verifica dell’idoneità morale «in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi» ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, comma 1 dando atto altresì che per le procedure soggette a MEPA l’ accertamento dei requisiti di qualificazione generale sono già assolti all’ accesso del soggetto contraente all’ interno del MEPA stesso
4. Per importi superiori a 10.000 Euro ed inferiori a 50.000 Euro, l’accertamento delle capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale è di regola sostituito con quello dell’idoneità professionale 1; il soggetto individuato per l’affidamento diretto ha quindi l’onere, al fine dell’esecuzione della prestazione, di autocertificare l’ idonea iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio o all’Albo delle imprese artigiane. In relazione ai medesimi importi, per i requisiti di ordine generale resta ferma la necessità ordinaria di farne autocertificare il possesso; la verifica documentale, anche in relazione alla fiduciarietà del cottimo per tale fascia, avviene eventualmente
«a campione» e necessariamente «in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive» ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71, comma 1
5. La lettera di invito, di norma, contiene:
a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;
b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie d’uso;
1 Tale scelta pare in linea con le indicazioni desumibili dalla L.180/2011 (recante norme a favore delle micro- piccole e medie imprese) tese ad agevolare l’accesso alle procedure ad evidenza pubblica per le commesse di importo intracomunitario. Si veda, tra le altre, la norma di cui al comma 5 dell’art. 13 della legge 180/2011 secondo la quale “E' fatto divieto alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti, agli enti aggiudicatori e ai soggetti aggiudicatori di richiedere alle imprese che concorrono alle procedure di cui al comma 1 [di importo infra comunitario] requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni e dei servizi oggetto dei contratti medesimi”.
c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, del bene, del servizio, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione, di fornitura, della prestazione;
d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
e) le modalità di presentazione dell’offerta e i criteri di affidamento;
f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
g) il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell’ambito del predetto arco di tempo;
h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali foglio patti e condizioni o capitolato d’oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
6. I contenuti della lettera di xxxxxx, in caso di utilizzo del MEPA devono essere trasposti in documento allegato alla RDO e posto a conoscenza della ditta offerente.
7. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da corrispondenza commerciale con la quale il Responsabile di cui all’art. 10 dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi.
8. Qualora l’importo della spesa non superi le soglie di seguito indicate, l’affidamento per cottimo fiduciario avverrà tramite procedura negoziata fra almeno tre operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei) in possesso dei necessari requisiti per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente:
a) € 40.000,00 nel solo caso di lavori;
b) € 20.000,00 nel solo caso di servizi o forniture.
9. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di offerte e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:
a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, di fiduciarietà motivata, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l’invito di più soggetti;
b) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con l’esecutore dei lavori, il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l’importo non superi il 50% dell’importo dell’appalto principale;
c) quando si tratti di interventi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
d) nel solo caso di lavori, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di:
d.1) € 20.000,00 dandone adeguata motivazione nell’atto di affidamento;
d.2) € 10.000,00 solo in ragione dell’importo;
e) nel solo caso di servizi o forniture, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di:
e.1) € 10.000,00 dandone adeguata motivazione nell’atto di affidamento;
e.2) € 5.000,00 solo in ragione dell’importo.
10. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
11. Le soglie di cui al comma 5 del presente articolo sono adeguate alle soglie previste dall’art. 28 del Codice con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’art. 248 del Codice medesimo tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.
Conseguentemente potranno altresì essere oggetto di adeguamento anche le soglie di cui al comma 6 lett. d) ed e) del presente articolo.
12. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’art. 334 del DPR 207/2010 e s.m.i. (nel seguito semplicemente «Regolamento di attuazione del Codice») è soggetto ad avviso di postinformazione mediante pubblicazione sul profilo committente del Comune di Pasian di Prato.
13. Qualora per l’ acquisizione di beni e servizi, nei termini e limiti previsti dai precedenti commi si ricorra al MEPA si dovrà procedere richiedendo lo stesso numero di offerte previste dal presente regolamento tramite RDO singola o multipla, a seconda del caso, da porporsi sul MEPA. Rimangono inalterati tutti gli altri contenuti.
Art. 14 - Atti della procedura
1. La lettera di invito può essere inoltrata anche via telefax o via posta elettronica. Nel caso di intervento d’urgenza di cui all’art. 18 o di lavori di somma urgenza di cui all’art. 19, l’invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.
2. Qualora la complessità dell’intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell’intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile di cui all’art. 10 predispone un foglio patti e condizioni o un capitolato d’oneri ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
3. Qualora l’intervento non presenti particolari difficoltà nell’individuazione dell’oggetto o sia di modesta entità, per la lettera di invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
4. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile di cui all’art. 10 redige un modello per la presentazione dell’offerta e lo allega alla lettera di invito.
5. In caso di RDO formulate tramite MEPA spetta al Punto Ordinante la prefisssione di tempi adeguati sia per la formulazione di richieste di chiarimento sia per l’ ottenimento delle offerte. Spetta altresì allo stesso Punto ordinante la definizione dei tempi di svolgimento della prestazione e di validità dell’ offerta.
Art. 15 - Scelta del contraente
1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, o nella RDO in caso di risorso al MEPA, in uno dei seguenti modi:
a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
b) in base al prezzo più basso, qualora l’oggetto dell’intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.
3. Il contratto può essere concluso secondo l’uso del commercio mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, sugli atti di gara.
4. Dell’esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell’offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Qualora non vi siano controindicazioni la predetta verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell’offerta dell’affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell’affidamento è approvato con determinazione e con la medesima determinazione è assunto l’impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.
6. Il contratto nella forma del cottimo fiduciario deve essere sottoscritto dal contraente a
richiesta del Comune. È effettuato nella forma della scrittura per atto pubblico amministrativo sempre quando l’aggiudicazione avviene con procedura aperta oppure, negli altri casi, per importi pari o superiori ad € 50.000,00. Può essere effettuato per scrittura privata autenticata per importi da € 20.000,00 ad importi inferiori ad € 50.000,00. Per importi inferiori ad € 20.000 è possibile concludere il contratto per scrittura privata semplice, non autenticata, utilizzando anche le forme di uso commerciale mediante la sottoscrizione delle parti, anche in forma disgiunta, degli atti di aggiudicazione oppure tramite lettera commerciale o buono di somministrazione con i quali si dispone l’ordinazione delle spese. In tali atti devono essere riportati, oltre alla accettazione delle parti in merito alle prestazioni definite, le clausole e le condizioni essenziali dell’atto, rimandando per quanto restante ai contenuti della lettera di invito o del capitolato o disciplinare tecnico. È sempre fatta salva la conclusione del contratto in forma pubblica amministrativa, o con scrittura privata autenticata dal Segretario comunale per qualsiasi importo quando ritenuto opportuno per la complessità della prestazione o per qualsiasi altra ragione, senza necessità di espressa motivazione. Sono iscritti a Repertorio solo gli atti conclusi per atto pubblico amministrativo o per scrittura privata autenticata dal Segretario comunale. Tutte le spese di contratto sono a carico dell’Impresa, restando a carico dell’ente la sola I.V.A..
7. Nel caso di ricorso al MEPA il contratto è concluso in forma telematica tramite l’ invio, a conclusione della procedura del documento di stipula previsto dal Portale firmato digitalmente.
Art. 16 - Offerta economicamente più vantaggiosa
1. Per gli interventi per i quali vi sia un’elevata fungibilità dell’oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell’intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
2. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il Responsabile del procedimento dovrà provvedere a prefissare i criteri di valutazione delle offerte e il verbale deve dare atto dell’iter logico seguito nella attribuzione dei punteggi che hanno determinato l’affidamento.
3. Nello stesso caso, nell’esame delle offerte il responsabile del servizio deve farsi assistere da due dipendenti dell’amministrazione che siano competenti nella materia oggetto dell’affidamento.
Art. 17 - Mezzi di tutela
Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l’Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
Sono applicabili gli artt. 239 e 240 del Codice rubricati rispettivamente “Transazione” e “Accordo bonario”.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI
Art. 18 - Interventi d’urgenza
1. Nei in cui casi l’attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale di cui al comma 1 può essere redatto a margine di uno degli atti della procedura.
3. Il verbale è redatto dal Responsabile di cui all’art. 10 o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell’intervento ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
Art. 19 - Interventi di somma urgenza
1. Nei casi di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il Responsabile del procedimento od il tecnico dell’Amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all’art. 18, l’immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente Regolamento.
2. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal Responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Dell’evento di cui ai commi 1 e 2 il tecnico deve dare immediata comunicazione al Responsabile del servizio.
4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l’affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell’ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all’esecuzione dell’intervento sulla base di detto prezzo; l’affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell’ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici. In assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
5. Il Responsabile del procedimento od il tecnico di cui al comma 1 redige entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Responsabile del servizio se diverso, che provvede alla copertura della spesa ed alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori di cui al comma 1 non conseguano l’approvazione del competente organo dell’Amministrazione, il Responsabile di cui all’art. 10 procede all’immediata sospensione dei lavori ed alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 191, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., l’ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.
Art. 20 - Interventi d’urgenza o lavori di somma urgenza ordinati dal Sindaco
1. Qualora gli interventi d’urgenza di cui all’art. 18 od i lavori di somma urgenza di cui
all’art. 19 siano ordinati dal Sindaco nell’esercizio dei poteri di ordinanza di cui all’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., lo stesso Xxxxxxx può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente Regolamento per l’attuazione dell’ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli artt. 10, 19 e 19, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il Responsabile di cui all’art. 10 provvede tempestivamente alla conferma e alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.
Art. 21 - Disposizioni speciali per beni e servizi convenzionati con categorie protette
1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli artt. 7, 8 e 14 del presente Regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della L. 381/1991 a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 13 della L.R. 20/2006 e s.m.i..
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all’art. 3, comma 2, lett. b) della citata L.R. 20/2006 e s.m.i..
Art. 22 - Disposizioni speciali per i servizi tecnici
1. Per servizi tecnici si intendono:
a) i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche integrata di cui all’allegato IIA, numero 12, al Codice;
b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all’art. 112, commi 1 e 5, del Codice;
c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all’art. 10, comma 7, del Codice;
d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l’agronomia, la documentazione catastale ecc.);
e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all’allegato II.A, numero 12, al Codice;
f) i servizi affini a quelli di cui alle lettere precedenti;
g) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
2. Ai sensi dell’art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore ad € 20.000,00 possono essere affidati direttamente ad un soggetto idoneo individuato dal Responsabile di cui all’art. 10 tenuto conto del possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all’incarico da affidare nonché della peculiarità della prestazione da affidare.
3. I servizi tecnici di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore ad €
20.000 e inferiore ad € 100.000,00 sono affidati mediante procedura negoziata fra cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei) in possesso dei necessari requisiti previa indagine di mercato effettuata secondo quanto previsto dall’art. 267 comma 7 del Regolamento di attuazione del Codice. Di norma, per la scelta dei soggetti da invitare si procederà con sorteggio pubblico. Diversamente dovrà esserne data adeguata motivazione nell’atto di affidamento.
4. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui al comma 3 saranno resi noti mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del Codice entro trenta giorni dalla data di affidamento dell’incarico.
5. I servizi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), di importo pari o superiore ad €
100.000,00 sono disciplinati dall’art. 91 del Codice.
6. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall’atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell’effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell’atto di affidamento.
TITOLO V - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Art. 23 - Interventi affidati in economia per cottimo
1. I lavori per cottimo sono affidati, in via preventiva, e quindi eseguiti e liquidati, come segue:
a) mediante la somministrazione dei materiali e delle opere, nonché la prestazione della manodopera, il tutto da registrare nelle liste settimanali o in appositi registri con una nota di xxxxxxxxx con cadenza mensile o comunque alla ultimazione del lavoro ordinato;
b) mediante l’esecuzione dei lavori con un prezzo a corpo o con dei prezzi a misura, preventivamente stabiliti tra le parti, e risultanti dai buoni d’ordine o dagli ordini di servizio, sottoscritti dall’ordinante; le ordinazioni e le liquidazioni sono riepilogate in appositi registri sino alla conclusione del contratto;
c) in forma mista tra quanto previsto alla lettera a) e quanto previsto alla lettera b), anche con riferimento a prezziari o listini individuati preventivamente.
2. Tutte le registrazioni sono fatte in ordine cronologico a cura del Responsabile di cui all’art. 10 o, se nominato, dal direttore dei lavori, i quali curano altresì la conservazione dei registri medesimi.
Art. 24 - Garanzie
1. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria nelle procedure di affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00.
2. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino ad € 40.000,00.
3. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile di cui all’art. 10, i soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione delle assicurazioni di cui all’art. 113 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino ad € 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.
Art. 25 - Revisione prezzi
1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, codice civile.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori stabilito nel contratto, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al due per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 26 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all’art. 10, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna,
sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall’ordinativo della fornitura;
b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.
Art. 27 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all’art. 10, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:
a) sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel capitolato d’oneri o nel contratto, ovvero periodicamente, in genere con cadenza bimestrale o con la cadenza prevista nel capitolato d’oneri o nel contratto;
b) sulla base di stati dello stato finale, all’ultimazione dell’intervento, con liquidazione al collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione.
2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica oggetto di contratti aperti possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell’ordinazione medesima. È sempre fatto salvo il collaudo o all’accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all’esaurimento del contratto.
3. Il conto finale e l’atto di accertamento della regolare esecuzione o l’atto di collaudo, devono essere corredati:
a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
c) dagli atti di ampliamento dell’importo del contratto anche se non costituenti perizia;
d) dall’individuazione del soggetto esecutore;
e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
g) dell’indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
h) dei pagamenti già effettuati;
i) delle eventuali riserve dell'impresa;
j) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.
Art. 28 - Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora si verifichi la necessità di procedere all’esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, ovvero qualora nel corso dell’esecuzione del contratto siano necessari lavori non previsti o lavori maggiori, si provvede alla definizione con apposita perizia indicante i lavori od i prezzi necessari che potranno essere approvati direttamente dal Responsabile del Servizio con proprio atto nel limite massimo del venti per cento in aumento o riduzione dei lavori affidati originariamente. L’approvazione è comunque condizionata al reperimento delle risorse necessarie a far fronte agli eventuali maggiori lavori. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Responsabile di cui all’art. 10, mediante ordine scritto individuato mediante indicazione dell’ufficio ordinante e del relativo contratto di riferimento.
2. L’ordinazione deve contenere:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed I.V.A.;
c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di xxxxx, classificazione intervento ecc.);
d) le indicazioni di cui all’art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Responsabile di cui all’art. 10, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
a) i riferimenti all’atto di ordinazione;
b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
c) i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all’intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l’acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall’ordinamento, entro trenta giorni dall’accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
5. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stata affidato l’intervento in economia, l’amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.
TITOLO VI - DISPOSIZIONI PER LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA
Art. 29 - Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
1. Le forniture ed i servizi sono richiesti dal Responsabile di cui all'art. 10, mediante ordine scritto individuato con doppia numerazione progressiva: una relativa all'ufficio ordinante e una relativa al contratto di riferimento. Sono fatte salve dall’ applicazione del presente comma e del comma successivo, le procedure soggette al MEPA per le quali il contratto procede nei termini descritti nel presente regolamento.
2. L'ordinazione deve contenere:
a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile e Iva;
c) i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di xxxxx, classificazione intervento ecc.);
d) le indicazioni di cui all'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
e) ogni altra indicazione ritenuta utile.
3. Il Responsabile di cui all'art. 10 verifica la corrispondenza della fornitura dell'ordine, sia in relazione alla qualità che alla qualità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:
a) i riferimenti all'atto di ordinazione;
b) il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
c) i fondi relativa alla disponibilità residua relativamente all'intervento.
4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.
Art. 30 - Inadempimenti
1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 31 - Verifica e collaudo
1. Tutti gli interventi in economia sono soggetti a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro trenta giorni dall'acquisizione; per interventi di importo fino ad € 40.000,00 il collaudo può essere effettuato in forma sintetica anche a margine degli atti di liquidazione.
2. Il collaudo non è necessario per gli interventi di importo liquidato inferiore ad € 20.000,00 ed è sostituito dal nulla osta alla liquidazione di cui all’art. 29, comma 3, lettera b).
3. Il collaudo è eseguito da soggetti nominati dal Responsabile di cui all’art. 10, competenti in ragione dell’intervento da collaudare.
4. Il collaudo non può essere effettuato da soggetti che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione dei beni o dei servizi.
Art. 32 - Procedure contabili
1. Al pagamento delle spese in economia si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi degli art. 56 e seguenti del R.D. 2440/1923, e dell'art. 191, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..
2. Nei casi di cui al comma 1 i responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l’obbligo di rendicontazione all’ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi che si protraggono per più di trenta giorni.
Art. 33 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
Art. 34 - Abrogazione e modifica di norme
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti articoli del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 18/2004 così come rettificato con deliberazione consiliare n. 44/2005:
a) articoli da 2 a 56;
b) articoli da 58 a 62;
c) articoli da 64 a 71;
d) articoli da 79 a 90;
in quanto relativi ad ambiti di materie puntualmente disciplinati dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal relativo Regolamento di attuazione emanato con DPR 207/2010 nonché dal presente Regolamento disciplinante le procedure per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia e dalle vigenti disposizioni in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.
2. Dalla data di cui al precedente comma 1 l’art. 1 del Regolamento dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 18/2004 così come rettificato con deliberazione consiliare n. 44/2005 è sostituito dal seguente:
“Art. 1 - Oggetto e principi.
1. Il presente Regolamento è emanato nell’ambito dell’autonomia comunale di cui agli artt. 117, comma 6, secondo periodo e 118, commi 1 e 2, della Costituzione, e degli artt. 3, xxxxx 4, e 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., al fine di disciplinare l’attività contrattuale che residua dall’applicazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione emanato con DPR 207/2010 nonché dall’applicazione del presente Regolamento disciplinante le procedure per l’esecuzione di lavori, la
fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza e dei principi desumibili dal diritto comunitario comunque vigente nell’ordinamento interno.
2. Con specifico riguardo alle procedure negoziate di cui all’art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. si stabilisce che il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, pubblicità, concorrenza e rotazione sia assolto di minima mediante pubblicazione di apposito avviso esplorativo sul profilo committente del Comune di Pasian di Prato ed ove ritenuto opportuno sul sito informatico presso l’Osservatorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nell’Albo Pretorio per un periodo di almeno quindici giorni a cui, di norma, per la scelta dei soggetti da invitare, qualora il numero dei candidati a seguito del predetto avviso fosse superiore a quello previsto, si procederà con sorteggio pubblico. Diversamente dovrà esserne data adeguata motivazione nell’atto di affidamento.”
3. È abrogata altresì qualsiasi altra norma regolamentare in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.