CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Oggetto del contratto: le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d’ordine della Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxx S.r.l. e sono regolate esclusivamente dalle presenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da accordo espresso, che dovrà essere redatto per iscritto a pena di nullità.
2) Termini di consegna: i termini di consegna devono ritenersi non “essenziali” per volontà delle parti ed individuati a titolo puramente “orientativo”, anche se la consegna dei beni dovrà avvenire, comunque, entro un termine “ragionevole” dalla conclusione del contratto. La venditrice è, in ogni caso, esonerata da ogni responsabilità per ritardo nella consegna, salvo i casi di “dolo” o “colpa grave”.
3) Consegna della merce: la venditrice si obbliga a consegnare la merce, mettendola a disposizione dell’acquirente entro i termini contrattualmente pattuiti presso il proprio stabilimento in Xxxxxxxxx (XX) xxx X.Xxxxxx 0; l’acquirente si obbliga a ritirare la merce presso lo stabilimento della venditrice entro il termine di giorni 15 (quindici) da quello in cui avrà ricevuto comunicazione da parte di questa dell’avvenuta messa a sua disposizione dei beni compravenduti.
4) Xxxxxxx nel ritiro della merce: nel caso in cui l’acquirente non provveda al ritiro della merce entro il termine contrattualmente stabilito, la venditrice avrà facoltà di addebitarle un costo per spese forfettarie di magazzinaggio/deposito esterno nella misura del 2% mensile dell’importo della fornitura, salvo naturalmente il proprio diritto di agire per ottenere l’adempimento, declaratoria di risoluzione e condanna al risarcimento del danno.
5) Passaggio del rischio: il rischio per il perimento o il danneggiamento dei beni compravenduti passerà dalla venditrice all’acquirente nel momento in cui la venditrice comunicherà all’acquirente di avere messo a sua disposizione i beni compravenduti presso il proprio stabilimento in Xxxxxxxxx (XX) xxx X.Xxxxxx 0.
6) Caricamento e trasporto: il “caricamento ed il “trasporto della merce, così come le conseguenti spese, sono integralmente a carico dell’acquirente.
7) Montaggio: il montaggio è a carico dell’acquirente, salvo deroga espressa, redatta per iscritto a pena di nullità, contenuta nella conferma d’ordine ovvero in patto successivo nel corso della “esecuzione” del contratto.
8) Prezzo: il prezzo dei beni compravenduti è quello di listino al momento della consegna, ovvero, in caso di vendita a consegne ripartite, al momento delle singole consegne, detratto in entrambi i casi l’eventuale sconto concordato, per cui il prezzo contenuto nella conferma d’ordine dovrà ritenersi puramente indicativo, salvo deroga espressa, redatta per iscritto a pena di nullità, nella conferma d’ordine ovvero in patto successivo.
9) Luogo di pagamento: il compratore deve pagare il prezzo alla venditrice presso la sede legale di questa in Novellara (RE) via X.Xxxxxx 8.
10) Interessi moratori: in caso di ritardo, qualunque ne sia la causa, nel pagamento dei corrispettivi o dei singoli ratei o acconti pattuiti, la venditrice avrà diritto al pagamento degli “interessi moratori”, anche a
titolo di penale, nella misura corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 2%, dalla data di scadenza dell’obbligazione al saldo.
11) “Xxxxx et repete”: l’acquirente non potrà in alcun caso rifiutare o ritardare i pagamenti alle scadenze convenute, adducendo o sollevando contestazioni o eccezioni comunque riguardanti la fornitura. Ogni eventuale azione o eccezione spettante all’acquirente potrà, pertanto, essere fatta valere esclusivamente dopo il pagamento del prezzo.
12) Sospensione delle prestazioni: la venditrice ha facoltà di sospendere tutte le “prestazioni” da lei dovute, se le condizioni economiche e/o finanziarie dell’acquirente diventeranno tali da mettere in pericolo il conseguimento dei corrispettivi pattuiti, salvo la prestazione da parte di questi di idonee garanzie; la venditrice avrà, altresì, la facoltà di sospendere tutte le prestazioni da lei dovute, anche a prescindere da mutamenti intervenuti nelle condizioni economiche e/o finanziarie dell’acquirente, nel caso in cui questi manifesti, direttamente o indirettamente, la propria volontà di non adempiere alle obbligazioni su di lui gravanti.
13) Decadenza dal beneficio del termine: il mancato pagamento alla scadenza pattuita anche di un solo rateo, o acconto, determinerà la decadenza dell’acquirente dal beneficio del termine, eventualmente convenuto per il pagamento del prezzo e di ogni altro corrispettivo dovuto alla venditrice, per cui questa avrà facoltà di agire immediatamente al fine di ottenere l’adempimento alla obbligazione di pagamento del credito residuo ed alla conseguente obbligazione risarcitoria.
14) Xxxxxxxx risolutiva espressa ed altri rapporti contrattuali: in caso di inadempimento della acquirente ai sensi della precedente condizione n. 13, la venditrice, nel caso in cui tra le parti siano in vigore altri contratti, anche se aventi ad oggetto prestazioni diverse, avrà diritto di sospendere la esecuzione di tutte le proprie obbligazioni e di richiedere alla acquirente la prestazione di idonee garanzie; nel caso in cui l’acquirente non offra le garanzie richieste, la venditrice avrà diritto di recedere dal contratto e di pretendere, contestualmente, il pagamento del prezzo dei beni già consegnati ed il risarcimento del danno complessivo da lei subito.
15) Garanzia per qualità promesse: le caratteristiche, tecniche e costruttive, dei beni compravenduti, e le loro qualità tecniche e prestazionali sono esclusivamente quelle enunciate nei listini e nei cataloghi della Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxx S.r.l., che l’acquirente dichiara di avere letto ed approvato. L’acquirente dichiara, inoltre, di essere a perfetta conoscenza delle misure e dei dati tecnici relativi alla merce acquistata e del fatto che siffatta merce viene fabbricata sulla base di misure standardizzate. La venditrice non presta alcuna garanzia di idoneità dei beni compravenduti all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo, ovvero allo specifico uso, anche se esplicitamente o implicitamente portato a conoscenza, al quale saranno destinati dall’acquirente, sia come apparecchiature autonome sia come componenti di un impianto complesso, salvo deroga espressa, redatta per iscritto a pena di nullità, contenuta nella conferma d’ordine od in patto successivo.
16) Garanzia per vizi: la garanzia per vizi ha ad oggetto esclusivamente l’obbligazione della venditrice di modificare o sostituire, franco stabilimento Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxx S.r.l., i beni, ovvero quelle parti di essi, realizzati attraverso materiali difettosi ovvero caratterizzati da vizi di costruzione o da difformità rispetto
all’ordinativo. La garanzia per vizi ha la durata di mesi 12 e non si estende alle parti che si logorano in seguito a normale uso ed alle parti elettriche. La garanzia per vizi deve ritenersi esclusa, a titolo puramente esemplificativo, nei casi di guasti, rotture o difettoso funzionamento provocato da incuria, imperizia, difettoso uso e manutenzione da parte del personale dell’acquirente, mancato impiego di lubrificanti o impiego di lubrificanti inadatti. In conformità a quanto sopra previsto della presente anche eventuali spese di trasporto ed imballo, nonché di installazione, per modifiche murarie e qualsiasi altro onere conseguente, rimarranno, comunque, a carico dell’ acquirente. Ferma restando la limitazione della garanzia per vizi alla obbligazione di modificare o sostituire, franco stabilimento Xxxxxxxx Xxxxx & Figli S.r.l., beni, o parti di essi, difettosi, l’ammontare del risarcimento non potrà comunque essere superiore alla perdita che la venditrice aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, avuto riguardo ai fatti ed alle circostanze in quel momento conosciute o conoscibili con la normale diligenza.
17) Decadenza dalla garanzia per vizi: l’acquirente dovrà ritenersi decaduta dalla garanzia per vizi nel caso in cui abbia effettuato un montaggio non corretto, nel caso in cui abbia eseguito manomissioni, modifiche e/o riparazioni non autorizzate per iscritto dalla Xxxxxxxx Xxxxx & Xxxxx S.r.l. e nel caso in cui non abbia provveduto al pagamento anche di un solo rateo del prezzo pattuito.
18) Forma e termini della denuncia di vizi, difformità e mancanza di qualità: l’acquirente è obbligato, a pena di decadenza dalla garanzia, a denunciare il vizio, la difformità, e la mancanza di qualità promessa in sede di consegna, quando si tratti di vizi, difformità o mancanza di qualità immediatamente rilevabili, ovvero entro 8 giorni dalla scoperta, in ogni caso entro il termine di durata dalla garanzia, quando si tratti di vizi, difformità o mancanza di qualità non immediatamente rilevabili. La denuncia di cui sopra dovrà essere redatta per iscritto a pena di nullità e dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata, la quale dovrà contenere in modo specifico, a pena di decadenza dalla garanzia, la descrizione del vizio, della difformità ovvero della mancanza di qualità promessa.
19) Foro competente: per ogni controversia derivante dalla interpretazione o dalla esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Reggio Xxxxxx.
20) Deroghe alle condizioni di contratto: Ogni patto in deroga alle condizioni suindicate dovrà risultare per iscritto a pena di nullità.
Luogo e data La ditta acquirente
La sottoscritta ditta acquirente dichiara di approvare ed accettare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le clausole: 2) esonv ero da responsabilità per ritardo, 5) passaggio del rischio, 10) interessi moratori, 11) solve et repete, 12) sospensione delle prestazioni, 13) decadenza dal benificio del termine, 14) clausola risolutiva espressa, 15) esclusione della garanzia, 16) limitazione della garanzia per vizi, 17) decadenza dalla garanzia per vizi, 18) decadenza dalla garanzia per vizi, difformità e mancanza di qualità in caso di inosservanza di forme e termini, 19) deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Luogo e data La ditta acquirente