Contratto di collaborazione continuativa ed esclusivamente personale
Supervisore e coordinatore delle attività educative estive
Rivisto il 25 maggio 2017
[Carta intestata della Parrocchia]
Contratto di collaborazione continuativa ed esclusivamente personale
La parrocchia di … (di seguito denominata “Committente”), con sede a … in via …, cod. fisc. …, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M. n. … del … e iscritto al R.P.G. tenuto dalla Prefettura di … al n. …, in persona di don … nato a … il … e domiciliato per la carica presso la stessa;
e
il sig./ la sig/ra … (di seguito denominato/a “Collaboratore”), nato/a a … prov. … il … domiciliato/a in … (…), via … n. … cod. fisc. …, tel. …, mail …;
TENUTO CONTO CHE
le attività istituzionali del Committente sono quelle denominate di religione o di culto (art. 16, lett. a, L. 222/1985), tra le quali rientra anche l’attività di Oratorio, quale espressione della cura pastorale rivolta ai ragazzi e ai giovani;
il Committente organizza l’attività di Oratorio conformemente alle indicazioni offerte dalla tradizione della diocesi di Milano, dal Sinodo 47° e dalla FOM;
il Committente intende organizzare anche per il periodo estivo (giugno-agosto) attività educative e formative per i ragazzi, gli adolescenti e i giovani; in particolare l’iniziativa dell’Oratorio Estivo e delle Vacanze Estive secondo il calendario e il programma allegato;
PRESO ATTO CHE
il Committente ha la necessità di individuare una persona dotata delle adeguate capacità che collabori all’organizzazione e alla supervisione delle attività educative/formative che saranno realizzate nei mesi di giugno-agosto 2017; ed in particolare dell’attività di Oratorio Estivo e delle Vacanze Estive;
il Collaboratore risulta essere in possesso delle competenze educative necessarie, ed essere disponibile ad proseguire il rapporto di collaborazione con la Committente;
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 Oggetto dell’incarico
Il Committente conferisce al Collaboratore l’incarico di supervisore e coordinatore delle attività educative in oratorio.
A titolo meramente indicativo, e sempre nel rispetto di quanto previsto agli artt. 2 e 3 della presente sezione, l’incarico si declina nelle seguenti azioni:
collaborare con il Committente per la programmazione, preparazione, organizzazione dell’attività dell’Oratorio Estivo e delle Vacanze Estive,
svolgere la funzione di supervisione delle attività di Oratorio Estivo e di Vacanze Estive,
verificare che le attività si svolgano secondo il programma elaborato,
collaborare alla vigilanza degli ambienti, affinché le attività non diventino occasione di pericolo per i bambini e i ragazzi che partecipano alle attività.
Il Collaboratore prende atto dell’incarico che il Committente intende conferirgli e, nell’accettarlo, dichiara, tenuto conto dell’attività normalmente svolta dal Committente e delle esigenze e risultati che questi attende dal programma dell’attività di Oratorio Estivo e di Vacanze Estiva, di essere in possesso della professionalità necessaria per espletare l’incarico e di non trovarsi in alcuna ipotesi di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto all’incarico assunto.
Art. 2 Natura autonoma del rapporto e modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico sarà eseguito dal Collaboratore con gestione autonoma dell’attività affidata, anche in relazione al Suo concorrente interesse a conseguire il risultato.
È escluso ogni vincolo o obbligo di subordinazione e ogni interesse del Committente a disporre della collaborazione del Collaboratore in forma subordinata. Pertanto le Parti espressamente escludono che il Collaboratore abbia vincoli di subordinazione di qualunque natura nei confronti del Committente, e dunque si danno reciprocamente atto che l’incarico verrà svolto dal Collaboratore senza vincoli di presenza, né di orario di lavoro, né di subordinazione ad alcun potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente stesso o dei suoi dirigenti.
E’ escluso ogni interesse del Committente a ricevere dal Collaboratore prestazioni diverse da quelle riconducibili alle attività specificate e con modalità diverse da quelle indicate.
Resta pure inteso che il Collaboratore, fermo il rispetto degli impegni assunti con il presente accordo, avrà facoltà di esercitare, o continuare ad esercitare, altre collaborazioni professionali con terzi.
Il Collaboratore si impegna ad una esecuzione – che dovrà essere esclusivamente personale – dell’incarico adeguata al contesto ed ai contenuti educativi peculiari del Committente, ai contenuti e standard qualitativi e con utilizzo pieno e proficuo della propria competenza ed esperienza professionale. Il Collaboratore si obbliga al pieno rispetto di tutti i principi della deontologia professionale.
Art. 3. Autonomia organizzativa del collaboratore
Il Committente garantisce al Collaboratore, senza limitazione o riserva alcuna, la piena e integrale autonomia organizzativa nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa dallo stesso assunta anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di espletamento, sebbene nel coordinamento con l’organizzazione del Committente per quanto strettamente funzionale all’incarico affidatogli e secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti nel corso della collaborazione.
Più in particolare l’incarico sarà eseguito dal Collaboratore organizzando la propria prestazione secondo le modalità che egli stesso individuerà come funzionali alla migliore realizzazione dello stesso. In considerazione della natura dell’incarico e delle necessità di coordinamento con il Committente, il Collaboratore si riserva la facoltà di accedere presso gli ambienti ove si svolgono le attività del Committente nei tempi che riterrà confacenti ad assicurare i risultati attesi dal Committente a seguito del conferimento dell’incarico.
Ferma rimanendo l’autonomia organizzativa del Collaboratore, quest’ultimo avrà facoltà di avvalersi delle attrezzature presenti in Oratorio e di quelle acquisite per realizzare le diverse iniziative nelle quali si declina il programma di Oratorio Estivo, di Vacanze Estive.
Resta inteso che, ai soli fini organizzativi e per il necessario coordinamento, il Collaboratore comunicherà al parroco i tempi in cui si riserva la facoltà di accedere nei locali del Committente.
Art. 4 Corrispettivo
Il corrispettivo onnicomprensivo al lordo delle ritenute di legge per l’espletamento dell’incarico è determinato in € … e verrà versato entro cinque giorni dal termine del presente contratto.
Resta altresì inteso che nessun rimborso spese è dovuto al Collaboratore, salvo quelli per le spese che siano concordate e previamente autorizzate dal Committente per iscritto in relazione ad effettive esigenze strettamente funzionali all’espletamento dell’incarico.
Il compenso pattuito è assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla legge. A tal fine il Committente prende atto della dichiarazione del Collaboratore di non appartenere ad alcun albo professionale e cassa previdenziale e di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS.
Art. 5 Durata
Il presente contratto è a tempo determinato con inizio il … e scadenza il ….
Art. 6 Recesso
Ciascuna delle Parti potrà valutare discrezionalmente di recedere dal presente contratto in ogni momento, comunicando all’altra il recesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con un preavviso di almeno 15 giorni.
Art. 7 Obbligazione di riservatezza ed ulteriori obblighi del collaboratore
Il Collaboratore assume a suo carico una specifica obbligazione di riservatezza (e di non utilizzo se non per i fini di cui al presente contratto) circa le informazioni, verbali e documentali, cartacee ed informatiche, di pertinenza e proprietà del Committente di cui venga a legittima conoscenza a motivo dell’esecuzione dell’incarico; ciò riguarda anche informazioni e dati concernenti terzi con cui il Collaboratore venga a contatto per l’esecuzione dell’incarico; e ciò riguarda in modo particolare qualsiasi informazione circa le persone che operano e partecipano alle attività promosse dal Committente.
Art. 8. Cessione del contratto
Il presente contratto ed i crediti da esso derivanti non potranno essere dal Collaboratore ceduti a terzi, in qualsiasi forma e modo e a qualsiasi titolo o ragione.
Art. 9. Tutela della salute e della sicurezza
Le Partisi danno reciprocamente atto che in funzione delle specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento dell’incarico saranno assolti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Collaboratore dichiara di aver ricevuto dal Committente tutta la documentazione, previa illustrazione dei contenuti e delle avvertenze relative, utile per l’uso delle attrezzature presenti in Oratorio che potrà utilizzare, con particolare attenzione alle misure per la tutela della salute e della sicurezza dal Committente adottate.
Art. 10. Testo unico delle norme in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/03)
Con la sottoscrizione del presente atto, il Collaboratore esprime il suo consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03:
al trattamento dei propri dati personali di cui il Committente verrà a conoscenza nel corso del rapporto, anche di quelli c.d. “sensibili” di cui all’art. 4 della predetta normativa;
alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati che avverrà nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 11 della predetta normativa.
Il Committente si impegna ad utilizzare i predetti dati nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato decreto e, comunque, per le finalità gestionali ed amministrative connesse con l’esercizio del presente contratto.
Con la sottoscrizione del presente accordo, il Collaboratore dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/03 e di essere a conoscenza dei “diritti dell’interessato” secondo quanto previsto ex artt. 7 e ss. del citato decreto.
Con riferimento al presente contratto, in qualità di titolare del trattamento dei dati, il Committente nomina il Collaboratore, con sua accettazione, incaricato ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 196/03.
Tale nomina è in relazione alle operazioni di raccolta ed elaborazione dei dati personali che il Collaboratore svolgerà nell’espletamento dell’attività di cui al presente incarico.
In ottemperanza al D.lgs. n. 196/03, il Collaboratore assume l’incarico di trattare dati personali (e cioè tutti quei dati idonei ad identificare direttamente o indirettamente una persona fisica o giuridica, come ad esempio: dati anagrafici, fiscali…) dei soggetti con cui verrà in contatto a seguito dell’attività svolta per conto del Committente.
Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n. 196/03, il Collaboratore si impegna a:
trattare i detti dati personali in modo lecito e secondo correttezza;
raccogliere e registrare i detti dati personali per gli scopi inerenti l’attività per noi svolta;
vagliare i detti dati personali in ordine alla loro esattezza, completezza e pertinenza agli scopi per cui vengono trattati;
trattare i detti dati personali nel rispetto delle misure minime di sicurezza da noi predisposte in conformità agli artt. 33-35 D.lgs. n. 196/03 ed al disciplinare tecnico di cui all’Allegato B del D.lgs. n. 196/03.
Il Collaboratore si impegna a non comunicare o diffondere a terzi alcun dato personale senza la preventiva e specifica autorizzazione del Committente.
Art. 12 Modifiche al presente contratto
Eventuali modifiche del presente contratto dovranno essere pattuite per iscritto.
Art. 13 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto, troveranno applicazione le norme di legge applicabili al contratto di lavoro autonomo con prestazione di lavoro continuativa e prevalentemente personale organizzata dal collaboratore.
Saranno osservate dalle Parti tutte le vigenti normative italiane in materia di assicurazione sul lavoro (INAIL) e contributi pensionistici (Gestione separata INPS), applicabili ai rapporti di collaborazione coordinati e continuativi ed esclusivamente personali.
Letto, confermato, sottoscritto
…, lì …
IL COLLABORATORE IL COMMITTENTE
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