CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO
PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI
PER IL TRIENNIO 2016 – 2018
ART. 1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.
3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel prosieguo del presente contratto è indicato come d.lgs. n. 165 del 2001.
ART. 2
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto delle Funzioni centrali;
B) Comparto delle Funzioni locali;
C) Comparto dell’Istruzione e della ricerca;
D) Comparto della Sanità.
ART. 3
Comparto delle Funzioni Centrali
1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del d. lgs. n. 165 del 2001 e quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dipendente da:
I. : - Ministeri, Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro – CNEL;
- Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA;
- Agenzia Nazionale per i Giovani;
- Agenzia Nazionale per le Politiche attive del lavoro – ANPAL;
- Agenzia per la Coesione Territoriale;
- Agenzia per la Cooperazione e lo sviluppo;
- Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ICE;
- Agenzia per l’Italia digitale – AGID;
- Ispettorato Nazionale del Lavoro;
- Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;
- Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;
II. : - Agenzia delle Entrate;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
III. : - Accademia nazionale dei Lincei;
- Aero Club d'Italia;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA;
- Automobile Club d’Italia – ACI;
- Club Alpino Italiano – CAI;
- Consorzio dell’Adda;
- Consorzio dell'Oglio;
- Consorzio del Ticino;
- Enti Parco nazionali;
- Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
- Ente strumentale della Croce Rossa Italiana;
- Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;
- Istituto nazionale di previdenza sociale – INPS;
- Lega italiana per la lotta contro i tumori;
- Lega navale italiana;
- Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla vigilanza dello Stato;
IV. : - Ente nazionale aviazione civile – ENAC;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
- Agenzia Nazionale per la sicurezza del volo – ANSV.
ART. 4
Comparto delle Funzioni Locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:
- Regioni a statuto ordinario e dagli Enti pubblici non economici dalle stesse dipendenti
- Province, Città metropolitane, Enti di area vasta, Liberi consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della regione Sicilia;
- Comuni;
- Comunità montane;
- ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
- Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di Comuni;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- Università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- Autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584.
ART. 5
Comparto dell’Istruzione e della ricerca
1. Il comparto di contrattazione collettiva dell’Istruzione e della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di cui all’art. 69, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, dipendente da:
I. : - Scuole statali dell’infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
II. : - Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati;
III. : - Università, Istituzioni Universitarie e le Aziende ospedaliero-universitarie di cui alla lett.
a) dell’art. 2 del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517;
IV. : - Consiglio nazionale delle ricerche – CNR;
- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA;
- Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
- LAMMA
- Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - (AREA Science Park);
- Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – ENEA;
- Istituto italiano di studi germanici – IISG;
- Istituto nazionale di alta matematica “Xxxxxxxxx Xxxxxx”;
- Istituto nazionale di astrofisica – INAF;
- Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;
- Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN;
- Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;
- Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale – OGS;
- Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM;
- Istituto nazionale di statistica – ISTAT;
- Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione – INVALSI;
- Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori – ISFOL;
- Istituto superiore di sanità – ISS;
- Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA;
- Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “Xxxxxx Xxxxx”;
- Stazione zoologica “Xxxxxxx Xxxxx”;
V. : - Agenzia spaziale italiana – ASI.
ART. 6
Comparto della Sanità
1. Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, comprende il personale non dirigente dipendente da:
- Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;
- Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’art. 5, comma 1, punto III;
- Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
- Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
- Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
- Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
- Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
- Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
- Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S;
- Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP.
Art. 7
Xxxx dirigenziali
1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall’art. 74, comma 3 del d.lgs. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:
A) Area delle Funzioni centrali;
B) Area delle Funzioni locali;
C) Area dell’Istruzione e della ricerca;
D) Area della Sanità.
2. L’area delle Funzioni Centrali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Centrali di cui all’art. 3, ivi inclusi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della Salute di cui all’art. 2 della legge 3 agosto 2007 n. 120, e dai professionisti già ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali.
3. L’area delle Funzioni Locali comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto delle Funzioni Locali di cui all’art. 4, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6, nonché, in relazione a quanto previsto dalla legge n. 7 agosto 2015, n. 124, i segretari comunali e provinciali.
4. L’Area dell’Istruzione e della Ricerca comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui all’art. 5.
5. L’area della Sanità comprende i dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma 3.
ART. 8
Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Ferma restando la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all’interno dei nuovi comparti o aree, il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarietà, è costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o all’area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche professionalità che continuino a richiedere, anche nel nuovo contesto, una peculiare regolamentazione.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere definiti nell’ambito delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili.
ART. 9
Norme transitorie
1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo incisivo l’impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente all’accertamento della rappresentatività per il triennio 2016- 2018 ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all’art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.
2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano esclusivamente ai comparti “Funzioni centrali” e “Istruzione e Ricerca”, in quanto risultanti dall’aggregazione di due o più dei pre- esistenti comparti previsti dal CCNQ dell’11 giugno 2007, nonché alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all’art. 7 (Xxxx dirigenziali).
3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.
4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a quanto da esso disposto, trasmettendo all’Aran, entro il termine perentorio ivi indicato, “idonea documentazione”, adottata dai competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non diano conto degli elementi di effettività necessari ad attestare che il nuovo soggetto succeda nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate.
5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti, qualora prevista, può intervenire ed essere inviata all’ARAN entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari abbiano adottato e trasmesso all’ARAN, entro il termine di cui al comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare l’avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora intervenuta.
6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalità di cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo 2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla naturale scadenza delle stesse.
7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini perentori di cui ai commi 3 e 5, non sarà possibile riconoscere in capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per l’accertamento della rappresentatività relativo al triennio 2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale interessata da tali mutamenti sarà misurata, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di cui è direttamente titolare ed intestataria alla data del 31.12.2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo 2015.
8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli effetti di legge, deve essere trasmessa all’Aran esclusivamente via PEC all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, unitamente ad una nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento della PEC medesima.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.
10. L’Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che, in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facoltà di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 43, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001, per le quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo scioglimento della riserva avverrà tenendo conto della documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del termine di cui al comma 5.
ART.10
Clausole speciali
1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti previsti dall’art. 43, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 misurati nei comparti ed aree definiti nel presente CCNQ.
2. Per la medesima finalità di cui all’art. 8, comma 1, nei comparti Funzioni centrali e Istruzione e ricerca e nelle corrispondenti aree della dirigenza, limitatamente ai rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, sono presenti alle trattative nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano attivato la procedura di cui all’art. 9 e che, sulla base dei dati associativi ed elettorali relativi all’ultima rilevazione effettuata, abbiano raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area.
3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non hanno diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui all’art. 43, comma 3 del d.lgs. n. 165 del 2001.
ART. 11
Norme finali
1. Le organizzazioni sindacali, che si avvalgono della facoltà di cui all’art. 9, comma 3, comunicano all’Aran, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo l’eventuale modifica della confederazione di riferimento, con le modalità previste dall’art. 9, comma 8.
ART. 12
Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle contenute nell’Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
In vista dell’avvio della nuova tornata contrattuale, di cui il presente accordo costituisce il fondamentale presupposto, le parti concordano sulla necessità di un confronto ed una riflessione congiunta sui modelli di relazione sindacali nel lavoro pubblico al fine di delineare percorsi evolutivi ed innovativi di revisione degli stessi.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto che, con riferimento all’articolo 4, l’eliminazione, dopo la locuzione “Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, della dizione “e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto” prevista nei precedenti CCNQ di definizione dei Comparti, non implica il venir meno della possibilità per tali Unioni regionali di applicare, ove nella loro autonomia lo ritengano opportuno, il medesimo CCNL del comparto Funzioni locali.