Fondo di Garanzia per le PMI (662/96)
Fondo di Garanzia per le PMI (662/96)
La garanzia diretta
MARKETING E OMNICANALITA'
Prodotti di Finanziamento
ISTITUZIONE
Il Fondo di garanzia per le PMI, istituito dalla legge n. 662/96, rappresenta il principale strumento nazionale, pubblico, in materia di accesso al credito delle PMI
Facilitare l’accesso al credito da parte delle PMI. La garanzia del
Finalità
Il Fondo opera concedendo garanzie sia direttamente alle banche finanziatrici (garanzia diretta), sia controgarantendo confidi e altri fondi di garanzia, soggetti garanti di prima istanza delle banche finanziatrici (controgaranzia).
Modalità di intervento
Fondo consente alle PMI di accedere più agevolmente al finanziamento bancario grazie alla traslazione (per la quota del prestito garantita dal Fondo) del rischio di insolvenza del prenditore dalla banca finanziatrice al Fondo
Capital Relief
L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, che comporta l’“attenuazione del rischio di credito” sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita
VENETO: Dati al 30 giugno 2019
⮚ nuovo modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento, con una soglia limite di accesso al Fondo pari al 9,43% (rimangono fuori l’8% delle PMI italiane – stime MEF)
⮚ rimodulazione delle coperture, correlate alla rischiosità del prenditore
⮚ nuovi requisiti di accesso alla garanzia (riferiti sia al prenditore che all’operazione finanziaria)
⮚ importo xxxxxxx xxxxxxxxx dal Fondo per impresa sempre pari a euro 2.500.000, a prescindere dalla tipologia di impresa o di operazione finanziaria
⮚ nuova disciplina per le operazioni a fronte di investimenti;
⮚ distinzione tra intervento del Fondo in «riassicurazione» e in «controgaranzia»
⮚ nuovi criteri per l’autorizzazione dei confidi, riferiti all’adeguatezza patrimoniale, alla solvibilità, all’efficienza e all’accuratezza della gestione
⮚ operazioni a rischio tripartito
⮚ nuova commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni garantite dal Fondo
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Il primo pilastro della riforma è rappresentato dal passaggio dal sistema di valutazione basato su credit scoring (4 indicatori applicati ai dati degli ultimi due bilanci dell’impresa) a un più fine modello di valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche. Il nuovo modello di valutazione utilizza e integra due moduli:
Modello economico- finanziario
analizza i dati contabili estratti dagli ultimi due bilanci dell’impresa (ovvero dalle ultime due dichiarazioni fiscali, nel caso di imprese diverse dalla società di capitali)
Modello andamentale
esamina informazioni della Centrale dei Rischi (dati di accordato e utilizzato del beneficiario dei rischi a scadenza e dell’esposizione per cassa), nonché i dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del beneficiario, forniti da uno o più credit bureau, qualora gli stessi siano utilizzati dal soggetto richiedente per la propria valutazione del merito di credito)
L’integrazione dei due moduli, che avviene utilizzando un’apposita matrice, restituisce uno score finale, che può essere corretto nel caso l’impresa presenti eventi pregiudizievoli.
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Dal modello di scoring al modello di rating
A partire dal calcolo dei principali indicatori economico-finanziari e del relativo scostamento da “valori ottimali”, si giunge a un punteggio che determina la “fascia di valutazione”.
Dall’inserimento dei dati richiesti, il sistema calcolerà automaticamente la probabilità di default della controparte, sulla base degli indicatori discriminanti.
Dati finanziari
Dati finanziari
Credit Bureau
Centrale Rischi
A ciascuna PD sarà associata una determinata classe di rating.
Anno 1 | Anno 2 | Fascia di valutazione | Valutazione |
A | A | Proposta positiva al Consiglio di Gestione, previa valutazione | |
1 | |||
B | A | ||
A | B | 2 | |
B | B | ||
C | B | ||
C | A | ||
A | C | ||
B | C | 3 | Proposta negativa al Consiglio di Gestione |
C | C |
CLASSI DI RATING
PROBABILITÀ DI DEFAULT
AAA | Sicurezza molto elevata |
. | . |
. | . |
. | . |
. | . |
D | Default |
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La scala di rating è articolata su 5 classi di merito creditizio, con l’ultima classe che definisce l’area di «non ammissibilità» al Fondo – con i valori ipotizzati dei cut off del tasso di default tra le diversi classi.
CLASSE | AREA | Tasso di default (valori dei cut off) | DESCRIZIONE | DISTRIBUZIONE DEL CAMPIONE* |
Sicurezza | 0,12% | Soggetto caratterizzato da un profilo economico e da una capacità di far fronte agli impegni molto buoni. Il rischio di credito è basso. | 3,22% | |
2 | Solvibilità | 1,02% | Soggetto caratterizzato da un’adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto. | 20,59% |
3 | Vulnerabilità | 3,62% | Soggetto caratterizzato da tratti di vulnerabilità. Il rischio di credito è accettabile. | 44,29% |
4 | Pericolosità | 9,43% | Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo. | 23,87% |
5 | Rischiosità | > 9,43% | Soggetto caratterizzato da problemi estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero già in stato di default. Il rischio di credito è elevato. | 8,04% |
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* Il campione utilizzato dal Gestore del FGPMI per lo sviluppo del modello di valutazione era formato da 272.000 PMI ed è stato costruito replicando la distribuzione del portafoglio del Fondo (in termini di forma giuridica, settori di attività, dimensione, ecc.)
Il nuovo modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:
riferite a nuove imprese
riferite a start-up innovative e incubatori certificati
(qualora ricorrano le condizioni di cui al d.m. 26.4.2013)
di microcredito ex art. 111 TUB
di importo ≤ € 25.000 per impresa
(ovvero a € 35.000, se presentate da un garante autorizzato)
a «rischio tripartito»
🡪 Amministrazione Pubblica e Difesa;
🡪 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico;
🡪 Organizzazioni ed organismi internazionali
PMI , Professionisti e Consorzi, valutati economicamente e finanziariamente sani, che svolgono una qualsiasi attività ad eccezione di quelle rientranti nelle sezioni (ATECO 2007):
🡪 Agricoltura, silvicoltura e pesca;
🡪 Attività finanziaria ed assicurativa;
Soggetti Beneficiari
Definizione di PMI
• Media impresa:
- impiega meno di 250 dipendenti;
- registra un fatturato annuo non superiore a € 50 mln o un totale di bilancio non superiore a € 43 mln;
• Piccola impresa:
- impiega meno di 50 dipendenti;
- registra un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a € 10 mln;
• Microimpresa:
- impiega meno di 10 dipendenti;
- registra un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a € 2 mln.
N.B.:
L’impresa deve essere indipendente, ovvero non associata o collegata ad altre imprese di maggiori dimensioni per più del 25% del capitale.
❑ Liquidità: prevista, dettagliando l’utilizzo (es. pagamento fornitori, acquisizione scorte, ripristino liquidità per investimento già effettuato - se iniziato da oltre 6 mesi precedenti la domanda)
❑ Investimenti: il progetto d’investimento deve essere iniziato(*) non oltre 6 mesi precedenti la domanda ammissione (allegato 1 – data invio MCC) e concluso entro 3 anni dalla delibera della garanzia, o già concluso alla data di domanda
❑ Operazioni finalizzate al riequilibrio finanziario, ossia a migliorare la situazione finanziaria dell’azienda consolidando l’esposizione a breve/medio/lungo termine presso il Sistema o presso la Banca (in quest’ultimo caso SOLO se le operazioni “estinte” sono già assistite dalla garanzia del Fondo)
Finalità: attivi materiali e immateriali ammortizzabili; è possibile finanziare alle stesse condizioni (garanzia max 80%) anche il circolante (importo max 40%) purchè connesso all’investimento
Descrizione programma di investimenti: l’azienda la predispone dettagliando le spese, l’arco temporale di realizzazione (max 3 anni dalla data di perfezionamento o 1° erogazione, se a tranches (*) e il piano di copertura finanziaria)
Relazione finale:
completato l’investimento, l’impresa predispone un documento
contenente l’elenco degli impieghi del finanziamento, la descrizione di eventuali variazioni sostanziali rispetto al programma d investimento, copia delle fatture degli attivi materiali e immateriali acquistati o realizzati
Altri obblighi: la relazione deve essere conservata presso il beneficiario, per un periodo di 5 anni dalla data di scadenza del finanziamento. Nel caso di controlli documentali intervenuti prima del completamento del programma di investimento, il beneficiario deve dimostrare che sta rispettando quanto preventivato e se necessario chiedere al fondo, con motivazioni oggettive e a mezzo PEC, proroga della scadenza
Regime di concessione garanzia: de minimis (reg UE 1407-1408/2013) oppure in esenzione ( reg UE 651/2014)
(* Banco Bpm prevede solo erogazioni in unica soluzione
Importo: max € 25.000
Finalità: tutte, purché connesse all’attività d’impresa (escluso rifinanziamento op. stessa banca, fatti salvi i casi di operazioni già garantite dal Fondo)
Particolarità: sono escluse dal modello di valutazione e vengono garantite fino all’80%.
Destinatario: tutte le aziende e professionisti , anche start up
Tipologia operazione: finanziamenti a rimborso rateale
Informazioni destinatari finalità
mezzi propri moduli
dati qualitativi dati quantitativi
Dettagli
aziende attive costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta dalla richiesta di garanzia del fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione
programma di investimento
almeno il 25% dell’importo (esclusa IVA) del programma di investimento , versati entro la data di ammissione alla garanzia o, se deliberato da CdG(*) entro 6 mesi.
bilancio previsionale triennale(**) e allegato 7 (importo > 50.000) allegato7/bis (importo fino a 50.000)
❖ esperienza maturata nel settore
❖ coerenza dell’investimento con l’attività
❖ contesto competitivo
❖ coerenza dei dati previsionali con business plan
❖ coperture finanziarie interne ed esterne
❖ autofinanziamento (=>25%) da comunicare al fondo, se effettuato successivamente alla richiesta di garanzia, entro 3 mesi dalla data di esecuzione
(*) CdG: Consiglio di Gestione del fondo
(**) solo c/economico se importo fino a € 25.000
N.B.
- Le operazioni devono finanziare investimenti ovvero esigenze relative al capitale circolante dell’impresa beneficiaria connesse a un progetto di sviluppo aziendale
- Non sono ammissibili all’intervento della Sezione speciale le operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine, le ristrutturazioni di debiti pregressi e le imprese attive nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
E’ prevista l’applicazione di una commissione “una tantum” calcolata sull’importo garantito, differenziata a seconda della tipologia di operazione finanziaria, della localizzazione e della dimensione dell’impresa beneficiaria
Finalità | Micro | Piccola | Media |
Impresa Impresa Impresa |
Investimenti/liquidità/circolante 0,25% 0,50% 1%
Minibond 1%
Soggetti esenti dal pagamento della commissione:
✓ soggetti con sede legale e/o operativa nelle Regioni del Mezzogiorno
✓ imprese femminili (L 215/1992 e succ.)
✓ start up innovative, PMI innovative, incubatori certificati
✓ imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete
✓ imprese sociali (L 381/1991 e succ )
✓ imprese di autotrasporto (codice ateco: 49.40, 49.41 e 49.42)
✓ imprese che rientrano in alcune sezioni speciali
✓ operazioni di microcredito
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Esempi di calcolo della commissione: finanziamento di € 100.000, con garanzia 80%, in caso di:
- Micro impresa: | (100.000 x 80%) x 0,25% | = € 200 |
- Piccola impresa: | (100.000 x 80%) x 0,50% | = € 400 |
- Media impresa: | (100.000 x 80%) x 1,00% | = € 800 |
Agevolazione pubblica di garanzia
Il costo particolarmente ridotto della garanzia configura l’intervento del Fondo come un’agevolazione di garanzia, assoggettata alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI. Al fine della determinazione dell’intensità agevolativa e del cumulo con eventuali altri aiuti di Stato, viene determinato, a cura del gestore-MCC, l’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), inteso quale differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche similari a quella del Fondo e il costo ridotto/gratuito della garanzia del Fondo. L’importo dell’ESL è in funzione della percentuale della commissione applicata al finanziamento e della durata del medesimo.
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