AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO
A.S.S.I
AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL SETTORE IPPICO
REGOLAMENTO DELLE CORSE AL TROTTO
Aggiornato alla Deliberazione commissariale n. 216 del 07/11/2012
INDICE DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. | 1 - Efficacia del Regolamento | Pag. | 9 |
ART. | 2 - Bollettino Ufficiale - ABROGATO | Pag. | 9 |
ART. | 3 - Obbligo di comunicazione | Pag. | 9 |
ART. | 4 - Regole di comportamento | Pag. | 9 |
ART. | 5 - Scommesse clandestine | Pag. | 10 |
ART. | 6 - Clausola compromissoria | Pag. | 10 |
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CAPO I
ART. 7 - Società di Corse Pag. 10
ART. 8 - Documentazione Pag. 10
ART. 9 - Requisiti degli ippodromi Pag. 11
ART. 10 - Obblighi delle Società di Corse Pag. 11
ART. 11 - Revoca del riconoscimento Pag. 12 CAPO II
ART. 12 - Ditte individuali - Società - Associazioni - Enti - Comitati Pag. 12
CAPO III
ART. 13 - Proprietari e affittuari di cavalli da corsa Pag. 12
ART. 14 - Documentazione Pag. 13
ART. 15 - Autorizzazione allo svolgimento di attività - Comproprietà -
Affitto Pag. 14
ART. 16 - Rinnovo dei colori Pag. 15
ART. 17 - Nome assunto Pag. 16
ART. 18 - Diniego della autorizzazione Pag. 17 CAPO IV
ART. 19 - Allevatori Pag. 17
CAPO V
ART. 20 - Guidatori e fantini Pag. 18
CAPO VI
ART. 21 - Guidatori professionisti Pag. 19
CAPO VII
ART. 22 - Allievi guidatori Pag. 20
ART. 22 bis - Attribuzione premi al traguardo allievo guidatore Xxx. 21
CAPO VIII
ART. 23 - Gentlemen Pag. 22
ART. 24 - Corsi di formazione Pag. 23
ART. 25 - Partecipazione alle corse Pag. 23 CAPO IX
ART. 26 - Allenatori Pag. 24
ART. 26 bis – Società di allenamento Pag. 25 CAPO X
ART. 27 - Categorie professionali Pag. 27
ART. 28 - Licenza a cittadini stranieri Pag. 27 CAPO XI
ART. 29 - Disposizioni comuni Pag. 28
TITOLO II
DEI CAVALLI
CAPO I
ART. 30 - I cavalli Pag. 28
CAPO II
ART. 31 - Estensione della qualifica di indigeno – ABROGATO Pag. 29
CAPO III
ART. 32 - I castroni Pag. 29
CAPO IV
ART. 33 - Nome dei cavalli Pag. 29
CAPO V
ART. 34 - Certificati, identificazione e microchip di cavalli trottatori
italiani e riflessi sull’attività agonistica Pag. 30
ART. 34 bis - Identificazione cavalli esteri per partecipazione a competizioni sportive Pag. 30
CAPO VI
ART. 35 - Identificazione Pag. 31
ART. 36 - Esame del DNA, procedure, sanzioni Pag. 31
CAPO VII
ART. 37 - Deposito certificati – Tatuaggi - Embryo-transfer -
ABROGATO - In sostituzione è in vigore il "Disciplinare e le Norme
Tecniche del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano Pag. 32
CAPO VIII
ART. 38 - Importazione in via definitiva e in via temporanea in Italia di
cavalli esteri per la partecipazione a competizioni sportive Pag. 32
CAPO IX
ART. 39 - Documento di identificazione Pag. 34
ART. 40 - Cessione, affitto, locazione finanziaria Pag. 35
ART. 41 - Dichiarazione di allenamento Pag. 36
ART. 42 - Certificazioni veterinarie Pag. 36 TITOLO III
CAPO I
ART. 43 - Riunioni di corse Pag. 36
ART. 44 - Misurazione del tempo Pag. 37
ART. 45 - Premi e programmazione Pag. 38
ART. 46 - Programma della riunione Pag. 39 CAPO II
ART. 47 - Corse Classiche - Grandi Premi Pag. 40 CAPO III
ART. 48 - Corse di allevamento Pag. 41
ART. 49 - Qualifiche Pag. 42
CAPO IV
ART. 50 - Corse a reclamare Pag. 43
ART. 51 - Corse a sella (trotto montato) Pag. 44
ART. 52 - Corse in pariglia Pag. 44
CAPO V
ART. 53 - Esclusioni e limitazioni Pag. 45
ART. 53 bis - Divieto di tracheotomia permanente Pag. 46
CAPO VI
ART. 54 - Iscrizioni Pag. 47
CAPO VII
ART. 55 - Estrazione dei numeri Pag. 47
CAPO VIII
ART. 56 - Dichiarazione dei partenti Pag. 48
ART. 56 bis – Cavalli senza ferri Pag. 49
CAPO IX
ART. 57 - Modalità di iscrizione Pag. 50
CAPO X
ART. 58 - Prima della corsa Pag. 51
ART. 58 bis – Sfilata Pag. 52
ART. 59 - Numeri di partenza Pag. 52
ART. 60 - Riparazioni Pag. 53
CAPO XI
ART. 61 - Partenza con i nastri Pag. 53
ART. 62 - Partenza con l’autostart Pag. 54
ART. 62 bis – Partenza con l’autostart su pista con racchetta Pag. 55
ART. 63 - Richiamo della partenza Pag. 55
ART. 63 bis – Prove di riqualifica in pista Pag. 56 CAPO XII
ART. 64 - Comportamento in corsa Pag. 57
ART. 65 - Comportamenti non consentiti Pag. 58 CAPO XIII
ART. 66 - Equipaggiamenti proibiti in corso e regolamentazione dell'uso
del frustino Pag. 59
ART. 66 bis – Partenza con i nastri su piste con racchetta ed asola laterale Pag. 60
ART. 67 – Disposizioni sull’uso del casco e del corpetto protettivo Pag. 61
CAPO XIV
ART. 68 - Incidenti in corsa Pag. 62
CAPO XV
ART. | 69 - Arrivo | Pag. | 63 | |
ART. | 70 - Cavalli distanziati | Pag. | 63 | |
CAPO XVII | ||||
ART. | 71 - Premiazioni | Pag. | 64 | |
ART. | 72 - Pari arrivo | Pag. | 64 | |
ART. | 73 - Premi d’onore | Pag. | 64 | |
ART. | 74 - Pagamento dei premi | Pag. | 65 | |
CAPO XVIII | ||||
ART. | 75 - Prove di qualifica | Pag. | 65 | |
ART. 76 - Ragguagli chilometrici - Valutazione tempi - Normative speciali Pag. 65
CAPO I
ART. 77 - Organi Pag. 66
ART. 78 - Direzione delle corse Pag. 66
ART. 79 - Compiti della Giuria Pag. 67
CAPO II
ART. 80 - Incarichi Pag. 68
CAPO III
ART. 81 - Giudice nella partenza (Starter) Pag. 69 CAPO IV
ART. 82 - Commissari - Handicappers - Cronometristi - Giudice d’arrivo Pag. 69
CAPO V
ART. 83 - Interessati nelle corse: divieto di effettuare scommesse Pag. 70
TITOLO V
In sostituzione della normativa "Del Doping" (dall'ART. 84 all'ART. 95 compreso) è in vigore il "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite"
Pag.. 70
TITOLO VI
Per quanto non previsto nel presente Titolo VI, si rinvia al Regolamento di Disciplina dell’Ente, adottato con Deliberazione commissariale n.98 del 20/11/2001, approvato dal MIPAAF con D.M. 19/03/2002 e successive modificazioni e integrazioni
CAPO I
ART. 96 – Soggetti - ABROGATO Pag. 71
CAPO II
ART. 97 - Addebiti disciplinari - ABROGATO Pag. 71
ART. 98 - Sanzioni per gli addebiti disciplinari Pag. 71
ART. 99 - Casi particolari Pag. 71
CAPO III
ART.100 -Competenza degli organi di disciplina - ABROGATO | Pag. | 72 |
ART.100 bis – Sospensione cautelativa - ABROGATO | Pag. | 72 |
ART.101 -Obbligo di collaborazione - ABROGATO | Pag. | 72 |
CAPO IV ART.102 - Devoluzione delle somme incassate | Pag. | 72 |
ART.103 - Prescrizioni delle infrazioni | Pag. | 72 |
CAPO V
ART.104 - Lista dei pagamenti insoddisfatti – iscrizione nella lista Pag. 73
TITOLO VII
Si rinvia al Regolamento di Disciplina dell’Ente, adottato con Deliberazione commissariale
n.98 del 20/11/2001, approvato con D.M. 19/03/2002 e successive modificazioni e integrazioni
Pag. 76
ALLEGATI
- ALLEGATO 1 – Corse di Categoria - (con allegata Taratura delle piste | Pag. | 82 |
- ALLEGATO 2 – Ripartizione premi al traguardo | Pag. | 86 |
- ALLEGATO 3 – Corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina delle corse | Pag. | 87 |
- ALLEGATO 4 - Codifica delle violazioni disciplinari | Pag. | 90 |
- ALLEGATO 5 - Normativa disciplinare relativa alle corse effettuate in ippodromi in cui il guard-rail è stato rimosso (senza via libera in retta
d’arrivo) Pag. 106
- ALLEGATO 6 - Integrazione per le corse effettuate in piste con la via
libera in retta d’arrivo Pag. 107
- ALLEGATO 7 - Normativa disciplinare relativa alle corse al trotto montato Pag. 108
- ALLEGATO 8 - Disciplinare e Norme Tecniche del Libro genealogico
del cavallo trottatore italiano" Pag. 110
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 1
Efficacia del Regolamento
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano le corse al trotto in Italia.
Ha carattere vincolante e si presuppone conosciuto da tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che operano nel settore.
Essi sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle sue norme e dei provvedimenti adottati dall’Ente.
Qualsiasi modifica al regolamento ha effetto dalla sua pubblicazione, salvo diverso motivato provvedimento.
ART. 2
Bollettino Ufficiale - ABROGATO
(con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
ART. 3
Obblighi di comunicazione
(modificato con Deliberazione commissariale n. 10 del 2/03/2012 e Determinazione del Dirigente delegato n. 216 del 7/11/2012 )
Le comunicazioni da parte dell’Ente sono trasmesse ai soggetti suddetti, al recapito dagli stessi indicato (indirizzo PEC o e-mail) nell’istanza di autorizzazione allo svolgimento di un’attività nel settore o a quello successivamente comunicato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso strumenti informatici e/o telematici certificati.
L’assenza di comunicazione in merito alla variazione del recapito, secondo le suddette modalità, comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria dell'importo stabilito dall'Ente.
Nel caso in cui l’indirizzo PEC, l’indirizzo e-mail, e le eventuali successive variazioni degli stessi non vengano comunicate la pubblicazione sul sito dell’Amministrazione vale come notifica a tutti gli effetti.
ART. 4
Regole di comportamento
E’ fatto obbligo a ogni operatore di svolgere le proprie mansioni in condizioni psico- fisiche non alterate e di tenere un comportamento corretto nell’ambito dell’ippodromo e fuori di esso: in particolare, non è consentito avere rapporti diretti o indiretti con gli assuntori di scommesse in relazione allo svolgimento delle corse.
E’ vietato a tutti, in ogni caso, sottoporre i cavalli a maltrattamenti o a correzioni eccessive.
Ai fini disciplinari i datori di lavoro hanno responsabilità oggettiva per il comportamento dei loro dipendenti.
ART. 5
Scommesse clandestine
Per coloro che sono tenuti all’osservanza del presente regolamento vige il divieto assoluto di effettuare, anche in via occasionale, scommesse clandestine, pena la squalifica e la inibizione permanente di accesso ai recinti degli ippodromi e agli annessi centri di allevamento.
ART. 6
Clausola compromissoria
I soggetti tenuti all’osservanza del presente regolamento, qualora intendano promuovere azione nei confronti dell’Ente devono previamente sottoporre la vertenza ad un collegio arbitrale il quale giudica irritualmente entro trenta giorni dalla sua costituzione.
Entro sette giorni dall’inizio dell’azione, viene costituito il Collegio arbitrale che è composto da un membro nominato dall’Ente, uno dal ricorrente: entrambi scelgono un terzo con funzioni di Presidente.
In caso di disaccordo sulla nomina del Presidente la scelta è demandata al Presidente dell’Ente.
Coloro che non ottemperino alle anzidette disposizioni sono passibili di provvedimenti disciplinari.
TITOLO I
DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CAPO I
ART. 7
Società di Corse
Ogni Società che intenda effettuare sul proprio ippodromo riunioni di corse al trotto deve chiedere il riconoscimento all’Ente.
Tale riconoscimento viene concesso dall’Ente previo accertamento del possesso da parte della Società richiedente dei requisiti tecnico-economici e di quelli ritenuti necessari per una efficiente gestione dell’ippodromo.
ART. 8
Documentazione
La richiesta di riconoscimento deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) atto costitutivo e statuto della Società in copia autentica;
b) certificazione del Tribunale in ordine alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo con l’elenco dei soci, ed alla insussistenza di procedure fallimentari e concorsuali;
c) atti dai quali risulti la disponibilità dell’impianto;
d) elaborati tecnici dai quali risulti la consistenza dell’impianto e la rispondenza dello stesso alle disposizioni previste dal presente regolamento;
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dall’amministratore unico e dai singoli soci da cui risulti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
f) ogni altro documento richiesto dall’Ente ai fini dell’accertamento dei requisiti di cui all’art. 7.
Qualsiasi modificazione circa la composizione della Società e dei suoi organi dovrà subito essere notificata all’Ente.
ART. 9
Requisiti degli ippodromi
Ogni ippodromo deve essere dotato di:
a) una pista da corsa non inferiore a mt. 1000, misurati ad un metro dal ciglio interno della stessa ed una larghezza di almeno 25 metri sulle due rette le cui caratteristiche tecniche dovranno essere preventivamente approvate dall’Ente.
Per gli ippodromi in attività, la pista può avere una lunghezza non inferiore a mt. 800 ed una larghezza di almeno mt. 15 sulle due rette;
b) una idonea pista per l’allenamento;
c) idonei dispositivi tecnici per la ripresa e la determinazione dell’esatto ordine di arrivo (fotosprint) nonché per la rilevazione automatica e la visualizzazione dei tempi di gara;
d) un impianto di ripresa televisiva a circuito chiuso che consenta la completa ed efficiente documentazione visiva delle corse;
e) due autostart per le partenze alla pari ed un idoneo sistema elettronico per le partenze con resa di metri;
f) una adeguata struttura per la recettività dei cavalli, dotata dei necessari servizi.
ART. 10
Obblighi delle Società di Corse
Le Società di Corse si impegnano al osservare le norme statutarie, regolamentari e le deliberazioni degli organi direttivi dell’Ente.
In particolare debbono:
1) uniformarsi alle disposizioni di carattere tecnico e di programmazione delle corse;
2) assicurare, per quanto concerne l’accesso alle scuderie, la più scrupolosa osservanza della normativa volta alla tutela ed alla correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche nonché delle specifiche direttive dell’Ente;
3) assicurare la continua efficienza e funzionalità sia delle piste che di tutte le attrezzature tecniche;
4) trasmettere in tempi reali i risultati ufficiali di ogni giornata di corse mediante sistema telematico indicato dall’Ente;
5) inviare con sollecitudine gli importi delle multe riscosse ed ogni altro provento di spettanza dell’Ente.
ART. 11
Revoca del riconoscimento
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
In caso di constatata inadempienza da parte della Società ad uno qualsiasi degli impegni di cui sopra o di mancato rispetto dei divieti e obblighi comunque previsti dal presente Regolamento, l’Ente può irrogare una multa non inferiore nel minimo e non superiore nel massimo a quanto stabilito dal punto 1) del vigente art. 98 o - nei casi più gravi - privarla dell’autorizzazione ad effettuare riunioni di corse.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra Società e terzi soggetti tenuti all’osservanza del presente Regolamento, deve essere segnalata alla Procura della Disciplina.
CAPO II ART. 12
Ditte individuali, Società, Associazioni, Enti, Comitati
Alle Ditte individuali, Società, Associazioni, Enti e Comitati, l’Ente potrà concedere, annualmente, l’autorizzazione ad effettuare una riunione di corse per un massimo di cinque giornate, purché dispongano di impianti idonei e dei requisiti minimi ritenuti indispensabili dall’Ente.
CAPO III ART. 13
Proprietari ed affittuari di cavalli da corsa
(modificato con Deliberazione del C. D. A. n. 36 del 31/07/2008)
Qualsiasi persona fisica o giuridica di nazionalità italiana o dei paesi appartenenti alla Unione Europea (U.E.) intenda far correre cavalli di proprietà in riunioni riconosciute dovrà
ottenere dall’Ente la preventiva autorizzazione, con indicati i colori di scuderia, che ha la durata di tre anni solari e può essere rinnovata su istanza dell’interessato.
Il rilascio ed il rinnovo anch’esso di durata triennale sono subordinati al versamento di una somma nella misura stabilita dall’Ente.
Qualsiasi persona fisica o giuridica di nazionalità straniera extra UE (con capitale in tutto od in parte posseduto da persone fisiche o giuridiche straniere extra UE, anche residenti in Italia) intenda far correre cavalli di proprietà in riunioni riconosciute, deve ottenere preventiva autorizzazione dall’Ente.
Al proprietario che sia anche datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all’assunzione ed al trattamento del personale dipendente, nonché all’assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, comporta l’irrogazione di una multa dell’importo stabilito dall’Ente; in caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.
Le scuderie sopra indicate potranno partecipare, senza alcuna limitazione, alle corse con cavalli iscritti nella prima e seconda sezione del Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano.
ART. 14
Istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione a far correre - Documentazione
(modificato con Deliberazione del C.D.A. n. 36 del 31/07/2008 e con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
E’ fatto divieto di partecipare a competizioni sportive ippiche, sia in Italia che all’estero in assenza della concessione dei colori.
I soggetti che intendano far correre cavalli di loro proprietà devono presentare specifica richiesta di autorizzazione a far correre, redatta su apposito modulo predisposto dall’Ente, debitamente compilato e sottoscritto dal quale risulti:
a) se il dichiarante svolge o meno un’attività lavorativa e, in caso affermativo, la natura della stessa;
b) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti penali pendenti e, in caso affermativo, per quali reati;
c) che il dichiarante non è iscritto nell’albo degli Allibratori o titolari di agenzia
ippica;
d) che il dichiarante non è socio o abbia rapporti di lavoro dipendente con un
allibratore o con il titolare di un’agenzia ippica;
e) che il coniuge, ascendente o discendente in linea diretta e gli affini di primo grado del dichiarante non siano iscritti nella lista dei pagamenti insoddisfatti dell’Ente o nell’albo degli Allibratori o titolari di agenzia ippica o che abbiano rapporti di lavoro dipendente con un allibratore o con il titolare di una agenzia ippica;
f) se il dichiarante sia sottoposto o meno a procedimenti o provvedimenti definitivi che applicano misure di prevenzione o provvedimenti che dispongono divieti o
g) luogo di residenza;
h) stato di famiglia;
i) la combinazione dei colori di giubba e del berretto richiesti.
Quanto sopra in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo le norme vigenti, oltre alla presentazione dell’attestazione di versamento sul ccp intestato all’Ente dell’importo stabilito quale diritto di segreteria.
Se la richiesta di autorizzazione a far correre cavalli di proprietà è presentata da una persona giuridica il rappresentante legale ed ognuno dei soci che disponga di poteri nell’ambito della società stessa, devono presentare il modulo predisposto dall’Ente analogo a quello in precedenza descritto, ancora sottoforma di autocertificazione; a tale documentazione vanno inoltre allegati:
1. copia autenticata ai sensi della normativa vigente dell’atto costitutivo e dello Statuto sociale (da cui risulti la previsione nell’oggetto sociale dell’esercizio dell’attività di scuderia) ed ove previsto, copia autenticata del libro dei soci;
2. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445 del 28/12/2000 dal legale rappresentante dalla quale risulti che l’intero capitale sociale è sottoscritto da persone non risultanti nei divieti di cui all’art. 14 del Regolamento delle corse al trotto;
3. dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà dell’iscrizione alla Camera di Commercio resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000;
4. attestazione di versamento sul ccp intestato all’Ente dell’importo stabilito quale diritto di segreteria.
Le persone giuridiche devono altresì comunicare all’Ente le variazioni dei legali rappresentanti unitamente alla trasmissione dei sopra indicati certificati; devono, inoltre, essere notificate all’Ente le variazioni della compagine sociale. Nel caso in cui l’Ente non ritenga idonei i nuovi rappresentanti o componenti delle società, l’autorizzazione a far correre già concessa, è sospesa. In sede di adozione del provvedimento di autorizzazione possono essere non accettate o modificate combinazioni di colori già attribuite ad altra scuderia o che comunque siano tali da ingenerare confusione con altre già registrate.
In sede di domanda, o anche successivamente alla concessione colori, può essere autorizzato dall’Ente, secondo le modalità previste, l’uso di simboli o scritte pubblicitarie versando il diritto di segreteria stabilito.
L’Ente, d’ufficio, anche successivamente al provvedimento di autorizzazione, può disporre il cambio di combinazione colori, qualora quella assegnata ingeneri confusione con altra precedentemente registrata. In tal caso, la variazione, non comporta alcun pagamento del diritto di segreteria.
I soggetti interessati al cambio di colori della propria scuderia possono presentare istanza di modifica oltre al versamento del previsto diritto di segreteria.
ART. 15
Autorizzazione allo svolgimento di attività.
Comproprietà - Affitto
(modificato con Deliberazione del C. D.A. n. 36 del 31/07/2008)
L’autorizzazione a far correre è valida per un triennio (tre anni solari) e deve essere rinnovata su istanza dell’interessato prima di far partecipare alle corse i propri cavalli.
E’ consentito a persone fisiche o giuridiche, già in possesso di colori, far correre cavalli di proprietà comune, anche con quote percentuali diverse, sotto i colori di uno o più titolari.
E’ consentita altresì la facoltà di registrare colori in nome assunto con la partecipazione di persone fisiche o giuridiche già in possesso di colori, secondo le modalità di cui all’art.14 del Regolamento.
La comproprietà di un cavallo è equiparata, a tutti gli effetti del Regolamento, alla proprietà esclusiva e deve essere comunicata prima della dichiarazione dei partenti.
In caso di morte della persona titolare o contitolare di colori, gli eredi devono depositare presso l’Ente un atto notorio che li identifichi, dopo il deposito di tale documentazione i cavalli già appartenenti al defunto possono essere autorizzati dall’Ente a partecipare temporaneamente a corse sotto il nome degli eredi, i quali devono presentare tempestiva domanda ai sensi dei precedenti articoli comprensiva del diritto di segreteria.
I cavalli dati in affitto correranno sotto il nome, con i colori e per conto dell’affittuario.
ART. 16
Rinnovo dei colori. Durata – variazione – decadenza – deleghe
(modificato con Deliberazione del C.D.A. n. 36 del 31/07/2008 e con Deliberazione commissariale n.45 del 20/06/2012)
E’ fatto divieto di partecipare a competizioni sportive ippiche, sia in Italia che all’estero in assenza del rinnovo dei colori.
L’autorizzazione a far correre è valida per un triennio (tre anni solari) e deve essere rinnovata su istanza dell’interessato prima di far partecipare alle corse i propri cavalli.
Per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione deve essere inoltrata, entro il 31 dicembre dell’anno di compimento del triennio, apposita domanda redatta su modulo predisposto dall’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 14 del Regolamento, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, al quale deve essere allegata l’attestazione di versamento del previsto diritto di segreteria sul ccp intestato all’Ente.
I soggetti che non provvedano a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo entro il 31 dicembre dell’anno di compimento del triennio possono regolarizzare la propria posizione nei riguardi del rinnovo dei colori non oltre il 31 marzo dell’anno seguente il compimento del triennio, presentando la domanda all’Ente e versando un importo pari al doppio del diritto di segreteria.
I soggetti che non provvedano a quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo e facciano partecipare a corse i propri cavalli nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno seguente il compimento del triennio, sono tenuti al pagamento all’Ente di un importo pari al doppio del diritto di segreteria non versato, moltiplicato per ogni corsa effettuata dai loro cavalli oltre al pagamento del previsto diritto di segreteria per il triennio di riferimento.
Il mancato pagamento comporta l’iscrizione dei nominativi nella lista dei pagamenti insoddisfatti.
Le richieste di rinnovo pervenute dopo il 31 marzo dell’anno seguente il compimento del triennio non saranno considerate e la concessione dei colori decadrà automaticamente.
La partecipazione a corse dopo il 31 marzo seguente il compimento del triennio, in assenza di rinnovo, non darà diritto all’erogazione dei relativi premi.
Un cavallo non può correre che sotto il nome e con i colori del proprietario o dell’affittuario salvo che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione o del rinnovo, il proprietario o l’affittuario comunichi all’Ente che i propri cavalli correranno con la divisa dei guidatori cui sono affidati.
E’ vietato, al proprietario o all’affittuario, pena la revoca dei colori, far correre sotto il proprio nome cavalli appartenenti ad altri.
I proprietari e gli affittuari dei cavalli partenti in corse sono responsabili del controllo circa l’esattezza delle distanze alle quali i rispettivi cavalli devono partire, anche sotto pena di misure disciplinari.
I proprietari e gli affittuari dei cavalli esteri importati, in via temporanea o definitiva, sono egualmente tenuti a comunicare in tempo utile all’Ente i dati richiesti per la partecipazione alle corse.
I proprietari sono obbligati a comunicare, mediante deposito di delega scritta presso l’Ente il nominativo dell’allenatore al quale sono affidati i cavalli in allenamento.
Ogni successiva variazione deve essere comunicata mediante il deposito presso l’Ente o, in caso d’urgenza, presso la Società di Corse del nuovo atto delega che deve essere immediatamente trasmessa all’Ente.
La delega scritta all’allenatore ad agire in luogo e in vece del proprietario o dell’affittuario deve essere inoltrata all’Ente specificando le facoltà conferite, ivi compresa l’esazione di premi o la facoltà di sottoscrivere cessioni di cavalli per conto del delegante.
La delega deve essere accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 38 comma 3° del DPR 445/2000.
La delega cessa di avere vigore in caso di: revoca, morte del delegante o rinuncia del delegato.
ART. 17
Nome assunto
(modificato con Deliberazione del C. D.A. n. 36 del 31/07/2008)
Chiunque non intenda far correre sotto il proprio nome, deve chiedere ed ottenere l’autorizzazione di farlo sotto altra denominazione chiamata “nome assunto”. Per tale occorrenza deve versare il relativo diritto di Segreteria e la validità è triennale (tre anni solari).
In materia di rinnovo del nome assunto valgono le norme stabilite dai precedenti articoli. Nessuno può usare un nome assunto già registrato nel passato da altri se non siano trascorsi almeno cinque anni dal momento della rinuncia o decadenza del precedente concessionario. La norma non si applica se sia intervenuta regolare cessione.
Un nome assunto può essere cambiato solo mediante ulteriore registrazione, previo versamento del previsto diritto di segreteria.
Può essere assunto da chi dimostri di avere diritto anche un nome pubblicitario. In tal caso, deve essere corrisposta per ogni triennio (tre anni solari) una tassa integrativa nella misura stabilita dall’Ente.
ART. 18
Diniego della autorizzazione e del rinnovo
(modificato con Deliberazione del C.D.A. n. 36 del 31/07/2008)
L’autorizzazione a far correre cavalli può essere negata, revocata o sospesa dall’Ente con provvedimento motivato.
L’Ente, con provvedimento motivato, può anche negare il rinnovo della concessione dei colori tenendo conto degli elementi di valutazione emersi nel corso del triennio precedente la scadenza e, in particolare, di quelli concernenti:
- la natura ed il numero dei precedenti disciplinari del titolare dell’autorizzazione;
- le reiterate e/o gravi inadempienze delle obbligazioni patrimoniali scaturite dall’attività della scuderia da corsa e comunque da attività disciplinate dal regolamento delle Corse.
La gravità dei fatti che hanno portato all’applicazione di sanzioni disciplinari, ai fini della valutazione discrezionale dell’Ente, sarà desunta:
a) dai motivi che hanno determinato la condotta sanzionata;
b) dai precedenti penali e/o disciplinari;
c) dalla condotta contemporanea o susseguente alla consumazione dell’illecito disciplinare;
d) dall’entità del danno;
e) dalla natura, dai mezzi, dal tempo, dal luogo o da ogni altra modalità dell’azione.
CAPO IV ART. 19
Allevatori
E’ allevatore il proprietario della fattrice al momento della nascita del puledro e come tale è riconosciuto ad ogni effetto, purché iscritto all’Albo degli Allevatori, di cui all’art.. 9 del Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.
Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti ad atti generativi precedenti il 29 Gennaio
1999.
Le provvidenze in favore degli allevatori non sono cedibili: esse si intendono a
disposizione degli allevatori al netto delle somme eventualmente dovute all’Ente e all’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Trottatore (ANACT).
La percentuale destinata agli allevatori è fissata al 20% dell’ammontare del premio delle singole corse, a partire dai nati nel 1983.
All’allevatore del trottatore italiano allevato in Italia che vinca all’estero una corsa di allocazione complessiva pari o superiore alla somma stabilita anno per anno dall’Ente o che termini tra i premiati in corse di gruppo, verrà corrisposta una provvidenza pari al 20% della somma vinta al traguardo a condizione che l’allevatore, entro e non oltre il termine perentorio del 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui la corsa si è svolta, faccia pervenire
all’Ente specifica domanda corredata dalla documentazione ufficiale della corsa cui il cavallo ha partecipato. Sulle provvidenze erogate dall’Ente agli allevatori, verrà prelevato il 5% a favore dell’ANACT onde garantirle i mezzi necessari per l’assolvimento dei compiti istituzionali e per assicurare all’Ente la necessaria collaborazione, specie per quanto attiene allo sviluppo e all’attuazione dei programmi a favore dell’allevamento.
La quota spettante agli allevatori sarà così ripartita:
a) nelle corse aperte ai cavalli indigeni: le provvidenze spetteranno agli allevatori dei cavalli piazzati in proporzione del premio vinto da ciascuno di essi e secondo le percentuali previste dalla tabella ufficiale di ripartizione dei premi allegata al presente regolamento;
b) nelle corse internazionali: le intere provvidenze previste per ciascuna corsa saranno ripartite tra gli allevatori dei cavalli indigeni meglio classificati tra i premiati, secondo le percentuali previste dalla tabella ufficiale di ripartizione premi allegata al presente regolamento.
Qualora nelle corse internazionali risulti piazzato un solo cavallo indigeno, l’intera provvidenza prevista per la corsa spetterà all’allevatore del cavallo.
L’eventuale fondo annuale derivante da premi non assegnati agli allevatori è destinato al finanziamento della provvidenza di cui al precedente quarto comma. L’eventuale somma residua è destinata alla dotazione delle corse costituenti i Grandi Premi delle Aste dell’ANACT.
Nel caso di premi divisi tra cavalli classificati in parità, anche le provvidenze spettanti agli allevatori saranno divise.
CAPO V ART. 20
Guidatori e fantini
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
Nessuno può guidare o montare cavalli in corsa senza aver prima ottenuto l’autorizzazione a guidare o la licenza rilasciata dall’Ente, che ne fissa i requisiti.
A tal fine la relativa domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale si attesti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
2) certificazione medica attestante l’idoneità fisico-attitudinale rilasciata dalle competenti autorità sanitarie.
La licenza di cui sopra, che può essere rilasciata a persone d’ambo i sessi, riguarda:
a) guidatori professionisti;
b) allievi-guidatori;
c) gentlemen driver;
d) allenatori;
e) stranieri.
L’autorizzazione a guidare e le licenze hanno la durata massima di un anno solare e possono essere rinnovate previa:
• presentazione di domanda all’Ente entro il 31 dicembre;
• pagamento di un importo stabilito dal’Ente;
• copertura assicurativa contro gli infortuni;
• presentazione del certificato di idoneità fisico-attitudinale.
• documentazione attestante i requisiti di buona condotta.
L’Ente, esaminate le richieste documentate e assunte le opportune informazioni, delibera l’accoglimento della domanda o ne motiva il rigetto.
Tali concessioni possono essere revocate in qualsiasi momento per gravi motivi disciplinari oppure per il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti.
Ogni cinque anni l’Ente dovrà provvedere alla revisione della licenza sopra specificata, richiedendo la documentazione di cui ai punti 1) e 2) del presente articolo.
Il guidatore che abbia in corsa cavalli di proprietà o di allenamento, anche mediante partecipazione societaria o associativa, non può guidarne altri.
Nel caso che li abbia entrambi nella stessa corsa deve guidare quello di proprietà.
L'attività di guida per professionisti e amatori cessa al compimento dei 70 anni di età a far tempo dall'1 gennaio 2005.
L'Ente, con specifico provvedimento, può consentire la continuazione dell'attività anche oltre il compimento del 70° anno di età a quei professionisti o amatori che, in base ai risultati raggiunti nell'ultimo biennio di attività, abbiano dimostrato l'idoneità a svolgere l'attività.
A tal fine, deve essere presentata certificazione medica rilasciata da uno specialista in medicina sportiva che attesti l'idoneità psico-fisica a svolgere l'attività di guida di cavalli in corse al trotto nonché certificazione medica - rilasciata da specialista in neurologia - dal quale risulti l'insussistenza di patologie che impediscano l'attività.
CAPO VI ART. 21
Guidatori professionisti
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
La licenza di guidatore professionista può essere rilasciata a coloro che avendo acquisito il titolo di scuola media inferiore sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) allievi che abbiano conseguito almeno 50 vittorie o 120 piazzamenti;
b) allenatori da almeno 5 anni o che abbiano superato un apposito esame sulle materie e con le modalità stabilite dall’Ente;
c) gentlemen in possesso dei requisiti previsti all'art. 25;
d) ex allievi di cui al successivo art. 22, 8° comma;
e) coloro che, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del successivo art. 22, abbiano compiuto il 25° ma non il 30° anno di età e superino un apposito esame sulle materie e con le modalità stabilite dall’Ente.
L’attività di questi viene regolamentata e, pertanto, limitata ai sensi dell’art. 22, 6° comma, del Regolamento delle Corse.
La partecipazione ai Grandi Premi con cavalli allenati da altri soggetti è consentita esclusivamente ai guidatori che hanno conseguito almeno 100 vittorie in carriera o almeno 40 negli ultimi tre anni, compreso l’anno in cui si svolge il Gran Premio. La partecipazione dell’allenatore guidatore con cavalli allenati dallo stesso, è subordinata al conseguimento in carriera di almeno 60 vittorie o 180 piazzamenti.
I guidatori professionisti possono chiedere all’Ente di indossare una divisa personalizzata, conforme alle modalità e alle caratteristiche approvate dall’Ente, con relativa indicazione sulla licenza di guida.
Qualora i proprietari od affittuari intendano far correre i propri cavalli esclusivamente sotto i propri colori sono tenuti a segnalarlo all’Ente.
CAPO VII ART. 22
Allievi guidatori.
(modificato con Deliberazioni commissariali n. 91 del 26/05/2006 e n. 45 del 20/06/2012)
L’Ente organizza periodicamente corsi di formazione (qualificazione) per Allievi Guidatori ed al riguardo, l’Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.
A tali corsi sono ammessi i candidati risultati idonei ad una selezione, indetta attraverso apposito bando, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore a 17 anni e non superiore a 27 anni;
b) cittadinanza italiana o di un Paese della U.E.;
c) residenza in Italia;
d) titolo di studio di scuola media inferiore;
e) aver prestato la propria opera di artiere ippico o di tirocinante presso uno o più allenatori in Italia per un periodo complessivo non inferiore a dodici mesi;
f) essere in possesso di un attestato di idoneità alla guida rilasciato e sottoscritto, per responsabilità, da un allenatore che sia munito di regolare licenza rilasciata dall'Ente da almeno 10 anni o che abbia conseguito in sulky almeno 250 vittorie; questi potrà presentare uno o più allievi;
g) essere in possesso di un certificato di idoneità medico-sportiva all'attività agonistica ippica valido 12 mesi e rinnovabile fino a conclusione di tutte le fasi del percorso formativo;
h) non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
i) essere in possesso di polizza assicurativa contro i rischi in pista valida per tutta la durata del percorso formativo.
Le domande di partecipazione ai corsi devono essere corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai punti: a), b), c), d), e), f), g) e h).
Le modalità di selezione sono di volta in volta stabilite dall'Ente e comunicate attraverso il provvedimento di indizione delle stesse (bando).
Gli Allievi guidatori possono partecipare esclusivamente alle corse loro riservate fino al conseguimento di 60 piazzamenti, comprensivi di almeno 10 vittorie, esclusi quelli conseguiti come Aspirante allievo.
Successivamente al conseguimento dei 60 piazzamenti, comprensivi di almeno 10 vittorie, essi possono partecipare anche a corse riservate ai professionisti, ad esclusione delle prove per cavalli di 2 anni, delle “tris”, dei Grandi Premi, delle corse di categoria A-B-C-D dall’apposito regolamento allegato, delle corse per i cavalli di 3-4 anni di analoga dotazione della piazza e delle corse centrali.
Se previsto dalla proposizione della corsa, il cavallo guidato da allievo guidatore usufruisce di un abbuono di metri e lo stesso in caso di corse miste, come indicato nell'ultimo comma, può essere guidato da allievi che non abbiano conseguito il numero di piazzamenti richiesti.
Al conseguimento di 50 vittorie o di 120 piazzamenti gli Allievi perdono tale qualifica e devono presentare domanda per l'ottenimento della qualifica di guidatore professionista. In attesa dell’ottenimento della licenza l'aspirante guidatore non potrà partecipare a corse riservate agli allievi né usufruire di eventuali abbuoni.
Coloro che, scaduti 5 anni dal rilascio dell'autorizzazione a guidare o al compimento del 33° anno di età, non abbiano raggiunto la qualifica di professionista, perdono la qualifica di allievo. Gli stessi su richiesta potranno essere ammessi a sostenere un esame teorico-pratico con le modalità fissate dall'Ente che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione a guidare (permesso provvisorio) in qualità di guidatore professionista, a coloro che sono risultati idonei, con le medesime limitazioni previste per gli allievi guidatori per quanto attiene la partecipazione a corse riservate ai professionisti.
Esclusivamente ed eccezionalmente nelle piazze in cui, a causa dello scarso numero di allievi presenti, non sia possibile programmare corse allievi secondo il dettato regolamentare, l’Handicapper è autorizzato a prevedere corse miste con abbuono di metri a cui possano partecipare anche gli allievi che non abbiano conseguito 60 piazzamenti, comprensivi di almeno 10 vittorie. Per tali corse deve essere comunque richiesto il parere dell’Ente.
ART. 22 bis
Attribuzione premi al traguardo allievo guidatore
(modificato con Deliberazione commissariale n. 11 del 2/03/2012)
Gli allievi guidatori, in corse loro riservate, non percepiscono premi al traguardo.
Se un allievo risulta classificato, in tali corse, la somma lui spettante è attribuita all’allenatore del cavallo con il quale ha partecipato alla corsa.
Qualora l’allievo, avendo conseguito i requisiti previsti dall’art. 22, partecipi a corse riservate ai guidatori professionisti avrà diritto a ricevere il premio al traguardo nella misura stabilita per i guidatori dall’”Allegato 2” del presente Regolamento.
E’ onere dell’allievo comunicare per iscritto all’Ente di aver maturato tale diritto. La corresponsione della somma vinta sarà effettuata a far data dalla registrazione della predetta comunicazione.
CAPO VIII
ART. 23
Gentlemen
(modificato con Deliberazioni commissariali n. 10 del 2/03/2012 e n. 45 del 20/06/2012) Possono ottenere la qualifica di gentlemen o amazzoni, ed il relativo rinnovo annuale,
coloro che:
0.xx trovino in una delle condizioni di seguito indicate.
a) essere proprietari di una scuderia che abbia conseguito, nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta di concessione/rinnovo della licenza, vincite non inferiori all’importo determinato ogni triennio dall’Ente. A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la somma vinta dalle scuderie viene valutata sulla effettiva quota di comproprietà, comprensiva di quella spettante a genitori, figli e coniuge;
b) essere proprietari da almeno dodici mesi di una scuderia che abbia partecipato, con almeno due cavalli di proprietà a corse rette dall’Ente. A tal fine la partecipazione a qualsiasi forma societaria o associativa è equiparata alla qualità di proprietario purché i cavalli appartengano al gentleman per almeno il 50%. In caso di compartecipazione con un familiare, la quota di comproprietà è comprensiva di quella spettante a genitori, figli e coniuge;
c) essere figli di xxxxxxxx di scuderia , in età compresa tra i 18 e i 26 anni. Tale licenza decade al compimento del 26° anno di età.
2.siano in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o, se l'aspirante ha meno di 21 anni, del certificato di iscrizione e frequenza a regolari corsi per il suo conseguimento presso istituti scolastici riconosciuti dallo Stato. Il conseguimento del titolo di studi dovrà, comunque, avvenire entro il limite di età sopra indicato e sarà accertato al momento della presentazione dell’istanza di rinnovo. Il mancato conseguimento comporterà la perdita della licenza per il venir meno dei requisiti previsti.
Possono, altresì, ottenere la qualifica di gentlemen o amazzoni, con esonero dalla partecipazione al corso ed all’esame di cui all’art. 24 del presente Regolamento, fatto salvo il possesso dei requisiti previsti per il rilascio della licenza, coloro che, autorizzati a partecipare a corse nelle categorie “universitari” o “giornalisti” abbiano disputato almeno 50 corse e ottenuto un numero minimo di 5 vittorie o 20 piazzamenti.
A far data dal 1 gennaio 2013, l’ottenimento della licenza di gentleman, sulla base dei requisiti previsti al comma di cui sopra, comporterà la perdita della qualifica precedentemente posseduta.
Limitatamente ad un candidato all’anno l’Associazione di categoria può sottoporre all’Ente la richiesta di concessione della licenza di gentleman a persone di indiscusso prestigio.
Ai soci dell’Ente in possesso di licenza gentleman alla data del 31 dicembre 1977, rimane la facoltà di rinnovare annualmente la propria licenza. Ai gentlemen in possesso di licenza al 31 dicembre 1984 rimangono acquisiti i diritti vigenti al momento del rilascio della licenza.
ART. 24
Corsi di formazione
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
L’Ente organizza periodicamente corsi di formazione per gentlemen e al riguardo l’Associazione di categoria fornisce ogni utile collaborazione.
Le relative domande da indirizzare all’Ente debbono essere corredate dai documenti previsti ai punti 1, 2, 3 dell’articolo 20.
Al termine del corso gli aspiranti saranno sottoposti ad un esame teorico pratico con le modalità fissate dall'Ente che provvederà a rilasciare la licenza di gentleman a coloro che sono risultati idonei.
ART. 25
Partecipazione alle corse
(modificato con Deliberazioni commissariali n.38 del 20/07/2007, n. 71 del 23/06/2011 e n. 10 del 2/03/2012)
I gentlemen debbono partecipare alle corse loro riservate e non possono percepire alcun compenso per tale attività. Qualora in una corsa risulti classificato tra i premiati un cavallo guidato da un gentleman driver l’importo previsto per il guidatore verrà corrisposto al proprietario. In tal caso l’importo non è conteggiato ai fini della qualifica. Qualora il Gentleman Driver guidi un cavallo di proprietà a norma dell’art. 23 l’importo previsto per il guidatore, mediante rilascio di apposita delega, è corrisposto ala Federazione Nazionale Amatori Trotto.
Coloro che risultano titolari della licenza di Gentlemen Driver, a partire dal 1998, al momento della presentazione del rinnovo annuale devono documentare all’Ente di avere una fonte di reddito diversa da quella derivante dal mantenimento o allenamento o guida di cavalli trottatori e di avvalersi della collaborazione professionale di un allenatore regolarmente delegato per i propri cavalli.
L'Ente può stabilire norme procedurali al fine della valutazione dei provvedimenti disciplinari adottati a carico di ciascun richiedente il rinnovo stesso.
Nei primi 48 mesi dal rilascio della licenza, e comunque non prima di aver conseguito
5 vittorie o 20 piazzamenti, i Gentlemen driver possono guidare solamente cavalli di proprietà.
Agli effetti di cui sopra sono considerati cavalli di proprietà quelli che appartengono al gentleman almeno per il 50%, fatte salve le condizioni di cui al punto a) dell'art. 23.
Il gentleman che abbia conseguito non meno di 80 vittorie può rivolgere formale istanza per ottenere la licenza di guidatore professionista.
L’Ente riserva annualmente ai gentlemen, su ogni piazza, un numero di corse pari al numero delle giornate annuali di corsa moltiplicato per il coefficiente 1,2 per le piazze di Roma, Napoli e Milano; 1,5 per tutte le altre piazze, rimanendo escluse dal computo le corse gentlemen a carattere internazionale.
Almeno il 20% delle corse gentlemen deve essere riservato a gentlemen con cavalli di proprietà. Per poter essere iscritti ad una corsa facente parte di questa aliquota, i cavalli devono appartenere al gentleman per almeno il 50%, ai sensi del precedente art 23, da almeno
trenta giorni prima della corsa stessa e correre per conto della scuderia di cui sia titolare il gentleman stesso. Nel computo di detto requisito, fa fede la data di registrazione del relativo passaggio di proprietà presso l'Ente.
Annualmente l’Ente fisserà la percentuale delle corse G.D. da riservare a coloro che non abbiano conseguito almeno 40 vittorie in carriera. Nel novero di tali vittorie sono ricomprese quelle ottenute in corse in cui è previsto l’abbuono di metri per i cavalli guidati da gentlemen.
I gentlemen che in carriera abbiano conseguito il numero di vittorie stabilite dall’Ente non possono prendere parte a corse al trotto la cui dotazione è annualmente stabilita dall’Ente.
Tale limitazione non vige quando il gentleman guidi cavalli che alla data della chiusura delle iscrizioni risultino di sua proprietà, ai sensi del precedente art. 23, o partecipi a prove valide per l’assegnazione di titoli o trofei che ne ammettano la partecipazione.
Le corse gentlemen sono programmate per numero e qualità secondo un criterio proporzionale, rispetto alla programmazione della singola piazza, escludendo le corse per i due anni e i Grandi Premi.
CAPO IX ART. 26
Allenatori
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
Sono qualificati ad esercitare attività di allenatori coloro che abbiano svolto regolare attività di guidatore professionista per un periodo non inferiore a cinque anni e superino apposito esame indetto con le modalità stabilite dall’Ente.
L’Ente organizza periodicamente corsi di qualificazione per allenatori. Agli stessi possono essere ammessi i guidatori che hanno effettuato almeno 400 corse e conseguito almeno 80 vittorie, ne facciano richiesta e superino apposito esame indetto con le modalità stabilite dall’Ente.
Possono essere, altresì, ammessi ai corsi di qualificazione ed a sostenere tale esame, nel rispetto delle modalità indicate dal bando di concorso, coloro che, in possesso del titolo di scuola media inferiore, dimostrino di aver svolto attività di collaborazione professionale continua e retribuita con uno o più allenatori per un periodo complessivo non inferiore a dieci anni, presentando documentazione rilasciata dai competenti Organi.
Gli allenatori sono obbligati a comunicare all’Ente, in allegato alla domanda di concessione e di rinnovo della licenza, l’elenco dei cavalli in allenamento e i rispettivi proprietari, anche attraverso le Società di Corse. Ogni variazione deve essere comunicata mediante il deposito dell’atto di delega rilasciata dal proprietario.
Essi sono, altresì, obbligati a fornire alle Società di Corse l’elenco del personale che presta la propria attività lavorativa presso gli ippodromi.
All’allenatore che sia datore di lavoro è fatto obbligo di ottemperare a tutte le norme di legge relative all’assunzione ed al trattamento del personale dipendente, nonché all’assolvimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore.
La violazione degli obblighi stabiliti al precedente comma, accertata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza, comporta l’irrogazione di una multa dell’importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente; in caso di recidiva, oltre la multa, è comminata la sospensione da uno a tre mesi.
L’affidamento dei cavalli per l’allenamento deve risultare da dichiarazione del loro proprietario e dell’allenatore, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi dell’art. 38 comma 3° del DPR 445/2000. La persona autorizzata ai sensi del Regolamento a dichiarare i partenti nella sede a ciò deputata, può indicare, responsabilmente, il nome dell’allenatore.
L’handicapper che, tra l’altro, presenzia ai partenti, ai sensi dell’art.82, 2°comma del Regolamento delle Corse, prende atto di tale indicazione, predisponendone la stampa sul programma ufficiale.
Il proprietario, l’allenatore ed il guidatore sono responsabili del controllo circa l’esattezza di quanto riportato sul programma ufficiale per quanto attiene la proprietà e l’affidamento in allenamento, oltre la distanza alla quale il proprio cavallo deve partire; il mancato controllo o la mancata denuncia di eventuali inesattezze costituiscono violazione regolamentare.
Le deleghe sono valide fino a revoca del proprietario o rinuncia dell’allenatore.
Il proprietario e l’allenatore sono tenuti a comunicare all’Ente o alla Società di Corse l’eventuale revoca e/o l’eventuale rinuncia all’incarico.
L’allenatore è responsabile di tutto ciò che attiene ai cavalli affidatigli ed anche del comportamento dei suoi delegati, collaboratori o dipendenti, addetti alla custodia.
L’allenatore non può addurre a proprio discarico eventuali istruzioni impartitegli dal proprietario in contrasto con il Regolamento delle Corse.
Nessun cavallo può accedere nell’ippodromo se non affidato in allenamento, come previsto dal presente archivio, a persona qualificata.
Alcuna assegnazione di box può essere determinata per cavalli non regolarmente affidati in allenamento.
ART. 26 bis Società di allenamento
(modificato con Deliberazione commissariale n.45 del 20/06/2012)
L’Ente può autorizzare Società costituite da titolari di patente di allenatore aventi quale oggetto sociale prevalente l’esercizio di attività di addestramento e di allenamento del cavallo da corsa.
L’oggetto sociale delle Società di allenamento, autorizzate anche ai sensi dell’art.13 (concessione colori), deve prevedere espressamente l’esercizio di attività di scuderia, fermo restando che gli allenatori soci o amministratori di tali Società non possono esser titolari o contitolari di altra scuderia autorizzata a norma dell’art.13.
Sono ammesse Società costituite da uno o più allenatori purché questi ultimi posseggano almeno il 75% del capitale sociale e ne diventino amministratori.
Non possono essere soci di società di allenamento altre società, guidatori e gentlemen- drivers, nonché i coniugi di detti soggetti.
La ragione o denominazione sociale, oltre l’espressione “Società di allenamento” deve indicare i nominativi degli allenatori che ne fanno parte.
Dopo l’autorizzazione di cui al primo comma, gli allenatori ed i soci della società di allenamento non possono svolgere attività di allenatore in proprio, né essere soci di altra società allenamento e comunque prestare attività lavorativa o di collaborazione presso altra scuderia.
L’Ente autorizza a svolgere attività di allenamento di cavalli da corsa in forma societaria previo esame della seguente documentazione, unitamente ad apposita domanda sottoscritta dall’amministratore unico e dai singoli soci che si impegnano a rispettare tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento:
- copia autenticata dell’atto costitutivo, dello Statuto, dell’estratto Libro-soci;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà,resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, attestante:
1. l’iscrizione alla Camera di Commercio;
2. la rappresentanza legale e la firma sociale;
3. l’insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o di amministrazione controllata;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dall’amministratore unico e dai singoli soci da cui risulti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;
Qualunque discordanza tra la dichiarazione prodotta dagli interessati ed un eventuale accertamento d’ufficio può comportare il rigetto della domanda di autorizzazione o la revoca della stessa se intervenuta - ferma restando l’adozione di eventuali ulteriori provvedimenti in relazione ad altre qualifiche rivestite dai singoli interessati.
Qualsiasi variazione dell’atto costitutivo, dello Statuto o della compagine sociale deve essere tempestivamente comunicata all’Ente per l’assunzione dei provvedimenti di competenza.
Nel caso in cui l’Ente non ritenga idonei i nuovi legali rappresentanti o componenti della società, anche in relazione alle risultanze degli accertamenti effettuati a norma del precedente comma, può sospendere l’autorizzazione già concessa.
Qualora la variazione riguardi la persona dell’amministratore o degli amministratori, i cavalli dichiarati in allenamento presso la società o di proprietà della stessa non possono partecipare a corse prima che intervenga la predetta approvazione.
In caso di inosservanza di tale disposizione, i cavalli saranno distanziati e i responsabili della società di allenamento segnalati alla Procura della Disciplina.
Alla società di allenamento sono applicabili tutte le disposizioni stabilite dal presente Regolamento per gli allenatori, ferma restando la responsabilità disciplinare, a titolo personale, dell’infrazione di dette norme da parte degli amministratori o co-amministratori delle stesse; in caso di sospensione o di qualifica dell’Amministratore o del co-amministratore della stessa, la Società, al fine di mantenere la titolarità delle autorizzazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo, è tenuta a procedere alla variazione dell’Amministratore o del
co-amministratore, sospeso o squalificato. Sino a nuova approvazione la Società non può far partecipare a corse cavalli affidati in allenamento e/o di proprietà della stessa.
L’affidamento dei cavalli in allenamento, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento, deve essere rilasciato a favore della Società di allenamento autorizzata e sottoscritta dai rappresentanti legali della stessa.
Le Relazioni Ufficiali delle corse ed il programma ufficiale giornaliero dovranno riportare la denominazione della Società in corrispondenza del cavallo risultante allenato dalla stessa, in base all’atto di affidamento di cui al precedente comma.
CAPO X ART. 27
Categorie professionali
L’Ente può autorizzare a guidare in corse loro riservate persone appartenenti a categorie professionali quali giornalisti sportivi ed operatori del settore, predeterminandone i requisiti per la partecipazione e per l’accertamento della loro idoneità.
ART. 28
Licenza a cittadini stranieri
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
La licenza di guida può essere rilasciata dall’Ente a cittadini stranieri che abbiano residenza in Italia e siano già in possesso di licenza rilasciata da analogo organismo straniero riconosciuto dall’Ente.
In caso di accoglimento della domanda la licenza dovrà essere corrispondente a quella straniera posseduta.
I guidatori, in possesso di licenza rilasciata da organismo straniero riconosciuto dall’Ente, che intendano partecipare con continuità a corse in Italia, possono richiedere la concessione della patente a condizione che abbiano la residenza in Italia e rinuncino alla patente estera.
In assenza di tale concessione, gli stessi possono prendere parte a corse a condizione:
- di essere in regola con il rinnovo della patente nel Paese di provenienza;
- di essere coperti da assicurazione valida per l’Italia contro i rischi professionali. L’Ente può subordinare la relativa autorizzazione alla dimostrazione di conoscenza del
Regolamento delle Corse.
L’interessato, inoltre, è tenuto a produrre due foto formato tessera.
I cittadini stranieri, che con continuità intendono correre in Italia con patente straniera, sono tenuti a presentare la stessa, regolarmente vidimata per l’anno dall’Ente estero competente, unitamente al libretto/punizione che sarà rilasciato dall’Ente.
Sul libretto che riporterà gli estremi della patente straniera devono essere riportate le sanzioni inflitte in Paesi esteri, a cura e sotto la responsabilità del titolare, oltre le
sanzioni che eventualmente gli venissero comminate e trascritte in Italia, a cura della giuria o dello starter.
La mancata annotazione dei provvedimenti sanzionati all’estero comporta la segnalazione alla Procura della Disciplina.
La mancata presentazione del libretto/sanzione e della licenza straniera verrà punita analogamente a quanto previsto per la mancata presentazione della patente.
Le giurie sono tenute al controllo ed alla relativa segnalazione all’Ente per gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti del caso.
Per quanto attiene l’obbligo sopra dettato, viene ravvisata la condizione di continuità quando il guidatore straniero partecipi ad almeno 3 giornate di corse in cui non sia partente in Grandi Premi e/o Corse Classiche.
CAPO XI ART. 29
Disposizioni comuni
Le domande per la concessione e il rinnovo delle licenze di guida, di allenamento e la concessione dei colori (autorizzazione a far correre i cavalli) con relative documentazioni e importi dovuti, possono essere inoltrate all’Ente anche attraverso le Società di Corse che in materia possono effettuare l’autenticazione delle firme.
I possessori di autorizzazioni provvisorie o di licenze di guida che, in seguito a malattia o ad infortuni abbiano interrotto la loro attività per più di 40 giorni debbono produrre idoneo certificato medico alla Giuria prima di riprendere la guida in corsa.
Le autorizzazioni previste dal presente titolo non possono essere concesse e debbono essere revocate a coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi fino a che non sia decorso un termine doppio da quello delle condanne stesse.
I procedimenti penali in corso, eventuali stati di insolvenza o condanne anche definitive per reati diversi da quelli di cui sopra, saranno valutati dall’Ente ai fini dei conseguenti provvedimenti cautelativi di competenza.
TITOLO II DEI CAVALLI
CAPO I
ART. 30
I cavalli
(modificato con Deliberazione commissariale n. 68 del 22/03/2006)
Con la denominazione generica di “cavalli” si intendono i cavalli interi, le cavalle ed i castroni iscritti nel Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano e nei corrispondenti
Libri Genealogici e registri tenuti da Enti stranieri e riconosciuti dalle Autorità ippiche italiane, nel rispetto delle norme di cui alla Direttiva Comunitaria n. 428/90.
Sono denominati “Cavalli Trottatori Italiani” i cavalli interi, le cavalle e castroni iscritti al Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.
Ai fini della registrazione nel predetto Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano valgono le norme tecniche di cui al Disciplinare del Libro e le relative Norme Tecniche.
Al fine dei benefici economici per gli interventi di cui ai piani delle provvidenze per l’allevamento, i prodotti denominati “ Cavalli Trottatori Italiani” dovranno essere iscritti nel Libro Genealogico del Cavallo Trottatore Italiano.
L’età del cavallo si conta dal primo gennaio dell’anno di nascita.
CAPO II ART. 31
Estensione della qualifica di indigeno - ABROGATO
(Deliberazione commissariale n. 12 del 16/7/2004)
CAPO III ART. 32
I castroni
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
I proprietari hanno l’obbligo di denunciare all’Ente la castrazione dei loro cavalli. La mancata tempestiva denuncia sarà oggetto di provvedimento disciplinare.
Sono esclusi dalla partecipazione a competizioni sportive tutti i cavalli con passaporto non aggiornato rispetto all’avvenuta castrazione e/o qualora vi siano incongruenze tali da non garantire la certezza dell’identità del cavallo.
CAPO IV ART. 33
Nome dei cavalli
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
Il nome da attribuire ai cavalli deve essere comunicato all’atto del deposito della denuncia di nascita.
E’ vietato imporre ad un cavallo lo stesso nome del padre, della madre, degli stalloni, di soggetti con record di 1.20 o migliore, di fattrici madri di prodotti con record di 1.18 o migliore, anche distinguendoli con sigle o numeri d’ordine.
I nomi devono essere preferibilmente italiani.
Possono essere imposti nomi stranieri a condizione che non abbiano alcun riferimento con quelli del trotto di paesi esteri.
Possono essere dati nomi anche composti, purché con un numero di lettere non superiore a diciassette (spazi compresi).
In conformità alle direttive CEE, il nome deve essere seguito dalla sigla IT
Poiché ai prodotti nati nel 1978 sono stati imposti nomi che iniziano con la lettera - A-: per quelli nati negli anni successivi, si segue la serie delle lettere dell’alfabeto con esclusione delle lettere H - J - Q - W - X - Y.
L’Ente può non accettare nomi che per la loro pronuncia, ortografia o per altri motivi siano ritenuti ingiuriosi.
E’ vietato cambiare il nome del cavallo dopo l’emissione dell’attestato di deposito del certificato d’origine.
CAPO V
ART. 34
Certificati, identificazione e microchip di cavalli trottatori italiani e riflessi sull’attività agonistica
(modificato con Deliberazione commissariale n. 48 dell'11/10/2007)
Nessun cavallo italiano iscrivibile al Libro Genealogico del cavallo trottatore italiano, ai sensi e per gli effetti del Disciplinare del Libro Genealogico e delle relative Norme Tecniche, può partecipare a corse se non ha il certificato di nascita registrato e depositato presso l’Ente, con conseguente iscrizione al Libro Genealogico ed emissione del documento di identificazione (passaporto).
L’Ente provvede all’iscrizione al Libro Genealogico ed al rilascio del documento di identificazione solo a seguito di attuazione degli adempimenti previsti dalle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro Genealogico.
Tutta la documentazione prevista dalle Norme Tecniche e corredata dall’attestato di versamento del prescritto diritto di segreteria deve essere depositata entro il 31 ottobre dell’anno di nascita del puledro. L’Ente ha facoltà di accettare il deposito dell’intera documentazione dal 1° novembre ma non oltre il 31 dicembre dell’anno di nascita del puledro previo versamento di un diritto di segreteria annualmente determinato nell’ammontare.
Nel caso in cui l’obbligatoria attività identificativa non sia effettuata entro il 31 ottobre l’Ente ha facoltà di consentire lo svolgimento di detta attività dal 1° novembre ma non oltre il 31 dicembre dell’anno di nascita del puledro, previo versamento di un diritto di segreteria annualmente determinato nell’ammontare.
Non possono partecipare a corse i cavalli i cui dati segnaletici e/o il numero di identificazione segnalato dal microchip non siano corrispondenti a quanto registrato nel documento di identificazione.
ART. 34 bis
Identificazione cavalli esteri per partecipazione a competizioni sportive
(Deliberazione commissariale n. 49 dell'11/10/2007)
Nessun cavallo estero può partecipare a corse in Italia se non dispone del documento di identificazione (passaporto).
Si deroga a detto principio solo per i cavalli provenienti da Paesi, i cui Libri Genealogici pur ufficialmente riconosciuti, non rilascino il passaporto.
In tale caso si originano due possibili fattispecie:
a) cavalli importati temporaneamente, devono essere comunque accompagnati da un documento ufficiale rilasciato dall’Ente paritetico di origine o provenienza, dal quale sia possibile evincere chiaramente l’identità del cavallo;
b) cavalli importati in definitiva, devono essere accompagnati o da una autorizzazione provvisoria a correre o dal cosiddetto attestato di deposito che vengono rilasciati dall’Ente solo a perfezionamento della pratica di importazione.
c) Non possono partecipare a corse i cavalli i cui dati segnaletici e/o il numero di identificazione segnalato dal microchip non siano corrispondenti a quanto registrato nel documento di identificazione.
CAPO VI ART. 35
Identificazione
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
L’emotipo e/o il DNA di un cavallo nato in Italia o all’estero costituiscono elementi della sua identificazione.
Le analisi comparative possono essere disposte dall’Ente in ogni momento.
Tali analisi sono effettuate da qualificate istituzioni aventi rapporti convenzionali con
l’Ente.
Controlli di identità mediante analisi del DNA possono essere effettuati anche ai
cavalli che, all’atto del controllo di identificazione prima della partecipazione a competizioni sportive e/o in qualunque altro momento, risultino di età non corrispondente o presentino uno stato segnaletico diverso da quello del documento di identificazione.
In detti casi il veterinario provvede al ritiro del documento di identificazione e il cavallo non può partecipare a competizioni sportive.
ART. 36
Esame del DNA, procedure, sanzioni.
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
L’accertamento dell’identità di un cavallo può essere disposto dall’Ente in accoglimento di motivata richiesta dell’allevatore o del proprietario interessato.
Le relative spese sono a carico del richiedente.
Al prelievo del campione biologico per l’esame del DNA, eseguito da un veterinario incaricato dall’Ente, deve assistere il proprietario del cavallo o, in sua assenza, l’allenatore oppure la persona che ha in consegna il cavallo stesso.
L’Ente incarica formalmente il veterinario competente informando le parti interessate.
Il veterinario redige l’apposita scheda di identificazione e prelievo che deve essere sottoscritta dalle parti presenti ed invia il campione biologico al Laboratorio incaricato, nel rispetto delle modalità previste dal Manuale operativo.
Qualora il proprietario di un cavallo rifiuti di sottoporlo ad identificazione e prelievo, l’Ente non registrerà il relativo documento di identificazione.
Nessun documento di identificazione del cavallo potrà essere rilasciato dall’Ente prima della diagnosi del DNA e, ove rilasciato, dovrà essere riconsegnato fino all’accertamento dell’identità.
In presenza di elementi palesi e concordanti tali da richiedere nuovi accertamenti per l’identificazione di un cavallo, anche su disposizione della Giuria, l’allenatore ed il proprietario sono tenuti a dichiarare per iscritto alla Giuria e/o all’Ente, a mezzo fax, il luogo di scuderizzazione dello stesso, assicurandone responsabilmente la custodia e la disponibilità, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni in tempo reale.
CAPO VII ART. 37
Deposito certificati – Tatuaggi - Embryo-transfer – ABROGATO E' in vigore il "Disciplinare e le Norme Tecniche
del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano"
CAPO VIII ART. 38
Importazione in via definitiva e in via temporanea in Italia di cavalli esteri per la partecipazione a competizioni sportive
(modificato con Deliberazioni commissariali n.53 del 12/10/2007 e n.45 del 20/06/2012)
I cavalli esteri per poter essere importati definitivamente o temporaneamente in Italia ai soli fini della partecipazione a competizioni sportive devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) maschi di 3-4 anni con record in corsa di 1.14.6 al km. o migliore o vincite non inferiori a € 51. 646 ,00;
b) maschi di 5 anni ed oltre con record in corsa di 1.13.3 al km. o migliore o vincite non inferiori a € 103.291,00;
c) femmine con record in corsa 1.15 al km. o migliore o vincite non inferiori a € 25.823,00.
Per i cavalli provenienti da Paesi aderenti all'Unione Europea del Trotto, il cui record viene comunque riconosciuto solo ai cavalli premiati in corsa, la velocità ufficiale richiesta ragguagliata al km viene aumentata di un secondo e le vincite abbattute di un quarto dell’importo, rispetto ai parametri anzidetti.
Per la definitiva importazione in Italia di cavalli esteri per la partecipazione a competizioni sportive deve essere inoltrata all’Ente apposita richiesta e per la regolarizzazione della pratica devono essere presenti agli atti:
- gli originali dei certificati di registrazione e di esportazione emessi dall'Ente paritetico del Paese di origine e/o provenienza del cavallo;
- l’originale del verbale di effettuazione, in Italia, da parte di un veterinario incaricato dall’Ente dell’identificazione, del rilevamento microchip o dell’impianto dello stesso, laddove non leggibile o assente, e del prelievo del campione biologico per l’esame del DNA;
- l’attestazione del versamento, sul c.c.p. intestato all’Ente, della tassa di deposito prevista annualmente con apposito provvedimento dell’Ente.
Agli effetti della qualifica, la decorrenza dell' importazione definitiva in Italia di cavalli esteri è determinata dalla data di deposito presso l’Ente di tutta la documentazione richiesta per la regolarizzazione dell’importazione.
L’identità del cavallo estero deve essere, inoltre, accertata mediante comparazione, da parte del Laboratorio incaricato dall’Ente, della formula del DNA inviata dalla Federazione estera di riferimento con quella del campione prelevato, al momento dell’identificazione, dal veterinario sopra indicato.
E’ cura dell’Ente acquisire dalla Federazione estera la formula del DNA.
Su richiesta del proprietario, previa specifica autorizzazione dell’Ente, il cavallo in attesa della diagnosi del DNA, può partecipare a competizioni sportive sotto riserva con sospensione dei premi eventualmente vinti.
L’Ente per ogni richiesta, completa della documentazione sopra indicata, di importazione definitiva di cavalli in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle corse in Italia emette un documento di identificazione (attestato di deposito). Tale documento nel caso di cavalli esteri già in possesso del documento di identificazione (passaporto) emesso dalla Federazione d’origine ufficialmente riconosciuta si aggiunge allo stesso. In caso di vendita del cavallo oltre al passaporto deve essere consegnato dal venditore all’acquirente anche l’attestato di deposito.
Qualora un cavallo acquistato all’estero da proprietario italiano, venga iscritto ed ammesso, dalla Società che gestisce l’Ippodromo, alla partecipazione a competizioni sportive in Italia prima di aver regolarizzato l'importazione definitiva, e quindi di essere provvisto di documento di identificazione (attestato di deposito) o di autorizzazione temporanea in attesa di emissione del citato documento, rilasciati dall’Ente, l'importo dovuto dal proprietario quale diritto di segreteria viene raddoppiato.
Tale diritto di segreteria viene preteso dall’Ente per la definitiva regolarizzazione della pratica di importazione.
Al verificarsi di detti casi la Società di corse interessata viene sanzionata con apposito provvedimento.
I certificati, emessi dalla Federazione estera di provenienza, di esportazione di cavalli esteri temporaneamente importati in Italia per la partecipazione a competizioni sportive, devono essere depositati presso l’Ente prima della dichiarazione dei partenti delle stesse.
In caso di mancato deposito di detti certificati, secondo quanto sopra indicato, la Società che iscrive o ammette alla partecipazione a competizioni sportive cavalli temporaneamente importati viene sanzionata con apposito provvedimento.
CAPO IX
ART. 39
Documento di identificazione
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
Il libretto segnaletico dei cavalli nati in Italia viene compilato ed emesso dall’Ente nelle sue parti descrittive e rilasciato al proprietario del cavallo il quale deve far controllare l’esattezza dei dati segnaletici in esso riportati da un medico veterinario, che deve provvedere a riportare i dati stessi nella parte grafica del libretto.
Il libretto segnaletico deve accompagnare tutti i movimenti del cavallo sia in Italia che nei casi di esportazione temporanea e definitiva e può sostituire il certificato di esportazione limitatamente ai movimenti che avvengono nell’ambito dei Paesi che hanno riconosciuto la validità del libretto stesso.
In esso devono essere trascritte le vaccinazioni e le misure profilattiche alle quali i cavalli sono sottoposti. Per le vaccinazioni eseguite in Italia il medico veterinario deve apporre la fustella del prodotto somministrato e annullarla; gi stessi medici veterinari devono, inoltre, riportare, nell’apposito spazio, il motivo del vaccino, la data e il luogo della vaccinazione ed apporre il loro timbro e la loro firma per esteso.
In caso di smarrimento o furto del libretto segnaletico dei cavalli in Italia, o dei cavalli nati all’estero e per i quali il libretto segnaletico è stato emesso dall’Ente, il proprietario del cavallo deve, ai sensi della Normativa dell’Anagrafe degli equidi, inoltrare entro 7 giorni dall’evento richiesta di duplicato, compilando l’apposito modello previsto a seconda dei casi ed allegando la documentazione ivi indicata.
L’Ente, per il rilascio del duplicato, dispone la verifica dell’identità del cavallo mediante diagnosi del DNA, con spese a carico del proprietario.
Su richiesta del proprietario, previa specifica autorizzazione dell’Ente, il cavallo può partecipare a competizioni sportive sotto riserva con sospensione dei premi eventualmente vinti.
L’allenatore ha l’obbligo di depositare, pena l’esclusione del cavallo dalla corsa, il libretto segnaletico di ogni cavallo da lui xxxxxxxx e dichiarato partente presso la Segreteria della Società all’ippodromo, almeno un’ora prima della corsa cui deve partecipare. Il veterinario responsabile o il veterinario coadiutore devono verificare la validità delle vaccinazioni, delle misure profilattiche e l’identità del cavallo. Per quanto non indicato si rimanda alle disposizioni del Disciplinare dell’identificazione del cavallo in ippodromo e del Disciplinare delle vaccinazioni influenzali, allegate al Regolamento per il controllo delle sostanze proibite.
Un cavallo non può essere ammesso a correre se ha ricevuto una iniezione di vaccino nei sette giorni precedenti la corsa.
Il proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ente il decesso del suo cavallo restituendo il relativo libretto segnaletico e/o l’attestato di deposito.
ART. 40
Cessione, affitto, locazione finanziaria
(modificato con Deliberazione commissariale n.45 del 20/06/2012)
Ai sensi della normativa dell’Anagrafe degli equidi, la cessione anche a titolo gratuito, l’affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo devono essere comunicati all’Ente entro 7 giorni dall’evento.
La cessione non avvenuta in occasione di una corsa a vendere, l’affitto, la locazione finanziaria (leasing) di un cavallo che deve partecipare a competizioni sportive devono essere immediatamente comunicate all’Ente mediante la compilazione dell’apposito modello, al fine della registrazione della variazione in banca dati prima della partecipazione del cavallo a competizioni sportive.
La cessione può essere anche comunicata alla segreteria tecnica di una Società di Corse, prima che il cavallo effettui la gara con i colori del nuovo proprietario. La segreteria tecnica della Società di Corse, dopo aver proceduto alla registrazione nella banca dati dell’Ente del passaggio di proprietà, deve trasmettere entro 48 ore all’Ente tutta la documentazione prevista ed acquisita agli atti. Nei confronti delle Società di Corse che non provvedano alla registrazione in banca dati del passaggio di proprietà, previo controllo della regolarità della documentazione necessaria, o non provvedano alla trasmissione della documentazione entro il termine sopra indicato, l’Ente ha facoltà di applicare una multa entro i limiti stabiliti dal Regolamento.
Ai fini della decorrenza del divieto di cessione o di affitto o di locazione finanziaria (leasing) dei cavalli, derivante dall’iscrizione alla lista dei pagamenti insoddisfatti, il passaggio di proprietà o il contratto di affitto o di locazione finanziaria (leasing) si considerano avvenuti all’atto della consegna all’Ente del relativo documento completato di tutti gli elementi richiesti o, in caso del loro invio mediante spedizione postale, alle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale.
Il cavallo dichiarato partente non può essere ceduto prima della corsa a persona che non sia in possesso dell’autorizzazione a partecipare a competizioni sportive.
Un cavallo dichiarato partente in una corsa non può partecipare alla stessa se ceduto a un proprietario che abbia in tale corsa un altro o più cavalli a lui appartenenti in tutto o in parte, a meno che tale cessione non venga comunicata alla Società entro le ore 9 del giorno di effettuazione della corsa. Parimenti, un cavallo dichiarato partente in una corsa in rapporto di scuderia con altro o più cavalli, non può essere ceduto ad altro proprietario, a meno che tale cessione non venga comunicata entro il termine di cui sopra.
Ogni inosservanza alle disposizioni di cui sopra sarà segnalata alla Procura della Disciplina.
Il modello predisposto dall’Ente per la comunicazione di cessioni, affitti o locazioni finanziarie (leasing) con applicata la prevista marca da bollo deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto in originale dai contraenti, nonché accompagnato da fotocopia leggibile di valido documento di identità dei sottoscrittori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, 3° comma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni.
Il cedente deve consegnare al nuovo proprietario il passaporto che deve accompagnare il cavallo in ogni suo spostamento. Per detto motivo in caso di affitto o di locazione finanziaria (leasing) il passaporto deve essere consegnato al titolare dei relativi contratti. La mancata
consegna di tale documento deve essere immediatamente comunicata all’Ente affinché si possa procedere alla segnalazione alla Procura della Disciplina per i conseguenti provvedimenti.
L’acquirente, ricevuta l’attestazione di avvenuta registrazione del passaggio di proprietà nella banca dati dell’Ente, è tenuto, ai sensi della normativa dell’Anagrafe degli equidi, a completare il passaporto apponendo la propria firma nello spazio previsto sul passaporto medesimo.
Ogni modello di comunicazione di cessione, affitto o locazione finanziaria (leasing) dovrà essere accompagnato dall’originale dell’attestazione del versamento di un diritto di Segreteria annualmente determinato nell’ammontare da apposito provvedimento dell’Ente.
Detto diritto di segreteria non è dovuto per la registrazione di cessioni riguardanti puledri di un anno, fattrici che abbiano almeno un puledro iscritto al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano e stalloni iscritti al relativo Repertorio.
La segreteria tecnica di una Società di Corse può, dopo aver registrato la cessione previo accertamento della regolarità di tutti gli adempimenti prescritti, rilasciare su richiesta dei contraenti l’attestazione dell’avvenuta registrazione in banca dati dell’evento.
ART. 41
Dichiarazione di allenamento
Il nome dell’allenatore deve essere indicato nei programmi ufficiali delle corse e sarà riportato nel “documento di identificazione”.
Ai fini di cui sopra le variazioni debbono essere tempestivamente comunicate all’Ente, da parte degli allenatori interessati, anche attraverso le Società di Corse.
In caso contrario le variazioni di allenamento non avranno alcuna validità.
ART. 42
Certificazioni veterinarie
Le prescritte certificazioni veterinarie debbono, pena l’esclusione del cavallo dalla corsa, essere acquisite a cura del proprietario o dell’affittuario, in conformità alle disposizioni vigenti, in attuazione di accordi internazionali o di disposizioni dell’autorità sanitaria e verificate dalle competenti autorità sanitarie.
I cavalli devono essere sottoposti a vaccinazioni antinfluenzali secondo le modalità ed entro i termini stabilite dall’Ente, salvo specifici tempi di richiamo più brevi indicati dalle ditte produttrici dei vaccini.
Le Società di Corse potranno consentire l’ingresso in ippodromo ai cavalli solo se in regola con le prescritte certificazioni.
TITOLO III
DELLA ORGANIZZAZIONE E DEI TIPI DI CORSE
CAPO I ART. 43
Riunioni di corse
(modificato Deliberazioni commissariali n. 137 del 31/12/2003 e n. 2 del 30/01/2004)
Si intende per corsa qualunque gara di velocità effettuata su pubblica pista, in riunione riconosciuta in Italia dall’Ente e all’estero dalle istituzioni paritetiche corrispondenti.
Si corre sulla sinistra ed il veicolo prescritto è il sediolo con pneumatici (sulky) le cui caratteristiche essenziali saranno individuate dall’Ente.
Le ruote dei sulkies debbono essere munite di dischi protettivi in materia plastica e di colore bianco neutro.
Nessuna Società può pubblicare il programma della riunione prima che questo abbia riportato l’approvazione tecnica dell’Ente.
I programmi delle riunioni riconosciute, sia generali che giornalieri, recheranno sempre, dopo la denominazione della Società, la dizione “riconosciuta dall’Ente”.
I cavalli ed i possessori di licenza di guida e di allenamento, non possono prendere parte in Italia a corse non riconosciute dall’Ente.
Le violazioni di cui al precedente comma saranno segnalate dal competente ufficio alla Procura della Disciplina per i provvedimenti del caso.
Le corse debbono essere effettuate con un numero minimo di 5 partenti, fatta salva la normativa sulle corse di “categoria” previste in allegato.
Se la corsa rimane con un numero inferiore di partenti, deve essere annullata e sostituita entro un’ora con altra ad “invito” di pari importo e, quando possibile, nel rispetto dei cavalli già dichiarati partenti, della stessa età, categoria, distanza e tipo di avvio, fino al raggiungimento di almeno 5 partenti.
Per le corse TOTIP e TRIS valgono gli specifici Regolamenti approvati dall’Ente.
La corsa verrà annullata qualora il giorno della corsa, all'ippodromo, a seguito anche di ritiri o di esclusioni intervenuti dopo la dichiarazione dei partenti, il numero dei cavalli all'atto dell'entrata in pista, risulti inferiore a 3 cavalli per le corse di allevamento e a 4 cavalli per le corse di categoria.
Per le corse con allocazione complessiva inferiore a € 6.000 il numero dei cavalli all'entrata in pista dovrà risultare non inferiore a 4 per le corse di allevamento e a 5 per le corse di categoria, pena l'annullamento della corsa medesima.
ART. 44
Misurazione del tempo
In tutte le corse la misurazione del tempo impiegato dai cavalli per percorrere la distanza stabilita è fatta in minuti primi, secondi e decimi di secondo.
Il ragguaglio dei tempi è fatto sul chilometro.
Per stabilire la velocità dei cavalli concorrenti, nel computo del ragguaglio al chilometro, le frazioni decimali verranno arrotondate per difetto quando i valori terminali del risultato numerico sono compresi tra 0 e 4, per eccesso negli altri casi.
Il tempo decorre dal segnale di scatto dei nastri di partenza e nelle partenze con l’autostart come previsto dal successivo art.62.
Nei resoconti delle corse, da inviare all’Ente, saranno segnalati i tempi di tutti i cavalli che hanno preso parte alla gara.
Quelli da pubblicare sul sito porteranno soltanto l’indicazione del tempo dei cavalli vincitori e piazzati.
Hanno valore ufficiale soltanto i tempi misurati secondo la procedura di cui all’art.82 e conseguiti dai cavalli come vincitori o piazzati su piste riconosciute sulla distanza di 1600 metri o superiore.
ART. 45
Premi e programmazione
(Deliberazione commissariale n. 44 del 19/12/2005)
Tutte le corse debbono essere dotate di un premio in denaro da suddividersi in conformità alla tabella allegata al presente regolamento, in rapporto agli stanziamenti deliberati dall’Ente.
I premi al traguardo delle corse ordinarie saranno suddivisi per cinque, secondo la percentuale stabilita nell’allegato 2 al Regolamento delle Corse.
L’Ente stabilisce periodicamente i limiti minimi e massimi delle dotazioni delle corse per ciascun ippodromo.
Per ogni giornata di corse non potranno esserne programmate più di otto.
Nel caso di manifestazioni di particolare interesse le Società dovranno chiedere all’Ente la preventiva autorizzazione per l’effettuazione di altre corse.
Il totale dei premi di ogni ippodromo, al netto degli stanziamenti riservati ai Grandi Premi, ai premi aggiunti e per altre speciali manifestazioni (ad es. corsa Tris), dovrà essere ripartito come segue:
a) corse di allevamento per i due anni: non meno del 9% dell’intero stanziamento (con non meno del 10% del relativo importo riservato a corse per sole femmine);
b) corse di allevamento per i tre anni: non meno del 27% dell’intero stanziamento (con non meno del 10% del relativo importo riservato a corse per sole femmine);
c) corse di allevamento per i quattro anni: non meno del 25% dell’intero stanziamento (con non meno del 10% di detto stanziamento riservato a corse per sole femmine);
d) corse per indigeni e trottatori italiani di cinque anni ed oltre: non meno del 29,5% dell’intero stanziamento;
e) corse per femmine importate di quattro anni ed oltre e per indigeni di cinque anni ed oltre: non meno del 3,5% dell’intero stanziamento;
f) corse per quattro anni ed oltre di ogni paese, e per indigeni di cinque anni ed oltre: non più del 4,0 % dell’intero stanziamento.
Il residuo stanziamento del 2% e quello eventuale non ripartito sugli importi di cui alla lettera f), rimane a disposizione del programmatore che può utilizzarlo in base al materiale presente nella piazza, ivi comprese le corse per i quattro anni ed oltre di ogni paese.
Alle puledre importate nel primo e nel secondo anno di età, potrà essere riservato per i due e tre anni: non più del 20% delle somme stanziate per le rispettive età .
Le percentuali di cui sopra saranno soggette ogni biennio a verifica da parte dell’Ente al fine di adeguarle alla effettiva presenza in corsa dei cavalli delle varie età.
Per particolari documentate esigenze delle programmazioni locali, l’Ente può autorizzare variazioni alle percentuali previste alle lettere precedenti.
Le somme vinte dai cavalli in corse ove si prevede l’attribuzione delle guide mediante sorteggio, vengono abbattute del 50% ai fini delle successive qualificazioni alle corse.
Alla fine di ciascun anno le somme che risulteranno non assegnate a titolo di premio aggiunto verranno destinate ad aumento del montepremi corse trotto dell’anno successivo.
ART. 46
Programma della riunione
Le Società di Corse devono, almeno trenta giorni prima di ogni riunione, inviare all’Ente il libretto programma della riunione con l’indicazione:
a) del calendario delle singole giornate di corsa, conforme a quello approvato dall’Ente, che deve prevedere una durata non inferiore ai quattro mesi per gli ippodromi con più di 100 giornate e ai due mesi per gli altri ippodromi, compatibilmente con la continuità della riunione;
b) delle preposizioni per ogni corsa e relative dotazioni, in conformità allo stanziamento riconosciuto per l’ippodromo ed alle disposizioni del presente regolamento.
Ogni riunione deve svolgersi nei giorni e nelle ore stabiliti dal programma. Questi non possono essere modificati, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell’Ente.
Qualora cause di forza maggiore non rendano possibile l’effettuazione di una giornata di corse, la stessa può essere recuperata entro le 24 ore successive con i medesimi partenti, senza sanzioni per i cavalli ritirati ed i guidatori assenti.
In caso contrario le iscrizioni saranno annullate e la corsa rinviata con provvedimento dell’Ente.
Qualora la giornata venga sospesa di domenica, il relativo recupero, debitamente autorizzato, può avere luogo anche dopo 48 ore.
Nessuna corsa può disputarsi se le condizioni ambientali rendono impraticabile la pista o non ne consentono il controllo e la disciplina.
Di ciò la Giuria dovrà tempestivamente riferire all’Ente.
La giornata si intende effettuata quando siano portate a termine almeno quattro corse.
Lo stanziamento relativo alle corse non effettuate sarà dalle Società utilizzato in altre giornate, previa autorizzazione dell’Ente.
CAPO II
ART. 47
Corse Classiche - Grandi Premi
I Grandi Premi, le corse classiche e le date delle rispettive effettuazioni vengono stabiliti annualmente dall’Ente e pubblicati sul sito.
Sono classiche le corse di allevamento per cavalli di due, tre e quattro anni, indette alla pari ed inserite nell’elenco dei Grandi Premi.
Le proposizioni delle corse classiche dovranno rimanere invariate per almeno tre anni. Per le maggiori classiche di allevamento, e cioè, per i tre anni: Premio Nazionale,
Derby, Oaks e Premio Paolo e Orsino Xxxx Xxxxxxxx - e per i quattro anni: Premio Europa,
Triossi e Continentale - si procederà a fare estrarre i numeri della prima fila tra i cavalli iscritti con la migliore classifica, prendendo, di norma, a riferimento i seguenti parametri: maggiori somme vinte nella carriera, maggiori somme vinte negli ultimi sei mesi e migliore velocità conseguita vincendo sulla distanza, negli ultimi dodici mesi, compreso il mese della corsa.
Per le maggiori classiche di allevamento per i due anni, e cioè, il Gran Criterium ed il Gran Premio Allevatori, si procederà ad estrarre i numeri della prima fila tra i cavalli iscritti con la migliore classifica, prendendo a riferimento i seguenti parametri:
• maggiori somme vinte e migliore velocità conseguita vincendo nella carriera.
Successivamente si procederà all’estrazione, sempre in base agli stessi criteri, dei numeri della seconda fila.
In caso di mancata conferma o dichiarazione di partenza di uno o più cavalli, i confermati o i partenti subentreranno nella prima o seconda fila, osservando l’ordine della classifica di cui ai commi precedenti ed occupando i numeri più alti della fila stessa.
In tutte le corse classiche di allevamento per i tre e i quattro anni e per i Grandi Premi indicati nel Calendario Nazionale degli stessi e pubblicato sul sito dell’Ente, si procederà all’estrazione a sorte dei numeri delle prime due file tra i cavalli meglio classificati in base ai parametri di cui ai precedenti capoversi, oltre alla valutazione del parametro riguardante la migliore velocità conseguita anche piazzandosi negli ultimi dodici mesi.
Nella giornata in cui si disputa una corsa classica riservata ai tre anni, dovrà essere programmata un’altra corsa di sfollamento di pari età, con dotazione complessiva non superiore al 20% né inferiore al 10% della dotazione della corsa classica.
Per le classiche di allevamento dei due anni, si procederà come previsto ai parametri di cui ai precedenti commi.
Nel periodo compreso tra i dodici giorni che precedono e i dodici giorni successivi all’effettuazione di una corsa classica, non potranno essere indette in alcuna piazza altre corse per la stessa categoria di cavalli se non nel limite del premio massimo consentito per giornata in ciascuna piazza.
Nei Grandi Premi aperti ai cavalli di quattro anni ed oltre, esclusivamente i cavalli di “categoria A” o migliore possono partecipare alla graduatoria secondo i parametri di cui ai precedenti commi per la scelta degli aventi diritto al sorteggio delle prime due file.
Per il riferimento a velocità conseguite sulle varie distanze, valgono le norme di cui all’art. 76.
I cavalli partecipanti ai Grandi Premi ed alle Corse Classiche, nei termini stabiliti dall’Ente, pena l’esclusione dalle stesse, dovranno essere condotti e ospitati in stalli adeguati e concentrati in apposita area separata con adeguata sorveglianza.
I cavalli partecipanti ai Grandi Premi, saranno ospitati in stalli adeguati e possibilmente concentrati in apposita area separata con adeguata sorveglianza.
A tal fine le Società di Corse metteranno a disposizione, in tempo utile, detta idonea area, comprendente un numero sufficiente di stalli e sellerie.
Sono considerate corse di preparazione quelle per i tre o quattro anni, programmate con la formula ad invito che si effettuano prima di una corsa classica.
Esse non hanno chiamata di esclusione per somme vinte in carriera o per prestazioni ed hanno una dotazione non superiore al premio minimo della giornata per ciascun ippodromo, aumentato sino ad un massimo del 30%.
L’Ente può disporre o autorizzare la programmazione di corse con modalità, qualifiche e proposizioni difformi o non contemplate da quanto sopra riportato.
CAPO III ART. 48
Corse di allevamento
Sono corse di allevamento quelle riservate ai puledri e puledre indigeni e trottatori italiani di due, tre e quattro anni.
I cavalli di due anni possono partecipare alle corse a decorrere dal 1° luglio.
Sono qualificati a partecipare alle corse i cavalli debuttanti che, previa identificazione veterinaria, abbiano superato in giornata di corse ed alla presenza della Giuria, una prova di qualificazione pubblica sulla distanza di 1600 metri con le modalità dell’art. 75 e il tempo ufficiale stabilito annualmente dall’Ente.
Per ogni singola età, il superamento di tale prova qualifica il cavallo alle corse di allevamento fino a tutto il quarto anno di età; dopo tale periodo si applicano le prescrizioni delle corse di categoria.
Dal 1° settembre al 31 dicembre, le Società dovranno programmare, per cavalli di due anni, almeno due corse per giornata.
Per la stessa categoria dovranno altresì essere programmate corse per i non vincitori (Maiden).
Tutte le corse per i due anni dovranno essere indette alla pari e sulla distanza massima di 2.100 metri.
I cavalli di due anni non potranno prendere parte a corse se non siano trascorsi almeno 6 giorni dalla precedente prestazione.
Le altre corse possono essere indette sulla distanza minima di 1600 metri, su quella di 2000 metri e su quella massima di 2.500 metri.
Per corse su distanza superiore occorre esplicita autorizzazione dell’Ente.
Le corse possono essere indette: alla pari, con abbuoni, con penalità ed esclusioni, ad invito da intendersi anche come handicap invito.
Gli abbuoni e le penalità sono riferiti: all’età, alla nazionalità, alle somme vinte in
carriera nei dodici mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nel periodo (trimestre o bimestre, compreso quello della corsa).
Le esclusioni sono riferite: all’età, al sesso, alla nazionalità, alle somme vinte in carriera, nei dodici mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nel periodo (bimestre o trimestre), e/o alla velocità ufficiale conseguita anche in prove pubbliche nei dodici mesi precedenti, compresa la prova di qualifica.
E’ ammessa l’effettuazione di corse suddivise in due o più prove a condizione che ognuna di queste abbia una dotazione a sé stante.
L’Ente può disporre o autorizzare la programmazione di corse con modalità, qualifiche e proposizioni difformi o non contemplate da quanto sopra riportato.
ART. 49
Qualifiche
Qualifiche, penalità e abbuoni sono determinati tenendo conto delle somme vinte e delle velocità conseguite dai cavalli fino al momento della dichiarazione dei partenti, ma riferiti, comunque, al giorno della corsa.
Le indicazioni delle somme vinte nell’annata e delle velocità conseguite dai cavalli risultano sul sito.
Agli effetti della qualifica, la decorrenza della importazione in Italia di cavalli esteri è determinata dalla data del deposito presso l’Ente, dei certificati di origine e di esportazione.
In ogni riunione almeno il 20% delle corse riservate ai cavalli di tre e quattro anni dovrà essere destinato a corse programmate sulla distanza di metri 2.000.
Per i cavalli di 5 anni ed oltre e per quelli di 4 anni dal mese di ottobre, le corse su questa distanza si effettueranno secondo i seguenti parametri:
• almeno il 15% negli ippodromi con pista di 800 metri;
• almeno il 30% in quelli con pista di 1000 metri.
Per questi ultimi cavalli può essere programmata una corsa ad invito in ogni giornata di corse, a condizione che l’importo non sia superiore a quello massimo consentito alla singola piazza.
Nelle corse con resa di metri il numero dei partenti per ogni nastro non potrà essere superiore alle due file (8 oppure 10 a seconda delle piste) con esclusione dei cavalli con il numero più alto, salvo quanto previsto diversamente da disposizioni speciali.
L’esclusione dei dichiarati partenti mediante sorteggio avviene quando i numeri sono assegnati dall’Handicapper o quando previsto dai regolamenti speciali.
CAPO IV
ART. 50
Corse a reclamare
(modificato con Deliberazione commissariale n. 10 del 2/03/2012)
Nelle corse a reclamare tutti i cavalli dichiarati partenti, anche se ritirati, sono acquistabili al prezzo non inferiore a quello indicato nella proposizione di corsa.
L’Ente stabilisce il numero minimo di tali corse per età nonché le procedure e i parametri di attuazione.
Il reclamo si effettua a mezzo di apposito modulo, predisposto in triplice copia dalla Società di Corse, e messo a disposizione del pubblico.
Tale modulo - con indicato a chiare lettere il nome del cavallo reclamato, anche se dichiarato partente e poi ritirato, il prezzo offerto, le generalità, la residenza e la firma dell’acquirente, - deve essere depositato, nel termine di dieci minuti dalla conclusione della corsa, negli appositi contenitori recanti la scritta “reclami d’acquisto” e posti in zona ben visibile uno nel settore del pubblico, l’altro in quello delle scuderie.
Xxxxxxx detto termine, un Commissario di riunione procederà all’apertura dei contenitori e al deposito delle eventuali offerte da lui controfirmate presso la segreteria delle Società di Corse.
Due copie rimarranno a disposizione rispettivamente del venditore e del reclamante mentre la terza verrà allegata al resoconto ufficiale della corsa da trasmettere all’Ente.
Acquista il cavallo reclamato colui che ha fatto l’offerta più alta: in caso di parità di offerta il Commissario, d’intesa con il Presidente di Xxxxxx, procede al sorteggio riportando il nome del sorteggiato sul modulo di reclamo.
Il proprietario del cavallo ha diritto alla somma per la quale lo ha messo in vendita, l’eventuale eccedenza dovrà essere versata all’Ente.
L'aggiudicatario è tenuto a versare immediatamente, a mezzo assegno circolare,assegno bancario non trasferibile o bonifico bancario, alla Segreteria della società di Corse il prezzo di aggiudicazione.
Coloro che non siano in possesso del permesso di far correre o della patente di allenatore possono effettuare il pagamento a mezzo di assegni bancari non trasferibili, purché tali assegni siano avallati da un proprietario di scuderia o da un allenatore che incorrono nella squalifica in caso di inadempienza o dalle Società di corse.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo di due distinti versamenti, uno dei quali di importo pari a quello per il quale il cavallo è stato iscritto a vendere, maggiorato dell'I.V.A., deve essere tratto all'ordine del venditore, l'altro, di importo uguale al sovrapprezzo realizzato, all'ordine dell'Ente.
In caso di mancato pagamento da parte dell’aggiudicatario, nei trenta minuti dalla conclusione della corsa, subentrerà colui che ha fatto l’offerta immediatamente inferiore e che dovrà provvedere al pagamento nei successivi trenta minuti.
E così fino all’ultima offerta.
Avvenuto il pagamento, comprensivo di ogni gravame fiscale, la Società di Corse, attraverso un proprio incaricato, predispone la consegna del cavallo.
La stessa Società trasmetterà l’importo al venditore dopo che quest’ultimo avrà rilasciato all’acquirente regolare documento contabile e di identificazione.
La mancata osservanza degli obblighi di cui sopra comporterà il deferimento della parte inadempiente per i conseguenti provvedimenti disciplinari.
La reclamazione di un cavallo è pienamente valida ad ogni effetto anche se in dipendenza di un qualsiasi reclamo, l’ordine di arrivo venga modificato dopo l’avvenuta reclamazione.
L’acquirente può, comunque, ottenere l’annullamento della compravendita nel caso che il cavallo venga distanziato a norma dell’art. 84 del presente Regolamento. Tale diritto deve essere fatto valere con comunicazione scritta che pervenga all’Ente entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del distanziamento.
ART. 51
Corse a sella (trotto montato)
L’Ente potrà autorizzare lo svolgimento di corse al trotto a sella, su motivata richiesta delle Società interessate che a tal fine debbono dettagliatamente proporne la regolamentazione, il tipo di corsa (alla pari o con resa di metri), la distanza.
In questo ultimo caso un Commissario di riunione accerterà che il peso portato da un cavallo corrisponda a quello assegnatogli e indicato nel programma ufficiale della corsa.
Alle corse a sella si applicano le disposizioni di carattere generale e quelle compatibili del presente Regolamento.
Sono abilitati alla guida nelle corse a sella i titolari di licenza di guida rilasciata dall’Ente.
ART. 52
Corse in pariglia
L’Ente potrà autorizzare di volta in volta lo svolgimento di corse al trotto in pariglia, sulla base di un programma proposto dalla Società interessata.
Una pariglia si intende in rottura anche se a galoppare è un solo cavallo.
Nelle corse in pariglia è concesso al guidatore l’uso della frusta della lunghezza massima di 2,50 metri.
Qualora la corsa dovesse registrare la dichiarazione di partenza di un numero inferiore a tre pariglie, sarà annullata e sostituita, previa autorizzazione dell’Ente, con una corsa ad “invito”.
A tali corse si applicano le disposizioni generali e quelle compatibili del presente Regolamento.
CAPO V
ART. 53
Esclusioni e limitazioni
(modificato con Deliberazione commissariale n. 75 del 24/3/2006, Deliberazione C.D.A. n.185 del 12/2/2010 e con Deliberazioni commissariali n.6 del 21/1/2011, n. 122 del 23/01/2011 e n.
45 del 20/06/2012) Sono esclusi e non qualificati a partecipare a corse:
a) i castroni nati o registrati negli stud-book di paese extraeuropei, da tutte le corse;
b) i castroni dalle seguenti corse: Gran Premio Allevatori, Gran Criterium, Giovanardi, Gran Premio Nazionale, Derby, Gran Premio Paolo e Orsino Xxxx Xxxxxxxx, Gran Premio d’Europa, Gran Premio Triossi e Gran Premio Continentale;
c) le femmine indigene ed estere di età superiore ai 7 anni;
d) i cavalli maschi e castroni di età superiore ai10 anni e le femmine di età superiore ai
7 anni.
In deroga a quanto sopra sono autorizzati a correre:
- per un altro anno le femmine indigene, o le femmine estere purché importate
entro il settimo anno di età, che abbiano vinto nel settimo anno di età almeno € 10.000,00;
- per un altro anno le femmine indigene, o le femmine estere purché importate entro il settimo anno di età, che nell’ottavo anno di età hanno vinto almeno € 10.000,00;
- per un altro anno i maschi indigeni, od esteri purché importati entro il nono anno di età, che abbiano vinto nel decimo anno di età almeno € 10.000,00;
- per un altro anno i maschi indigeni, od esteri purché importati entro il nono anno di età, che abbiano vinto nell’undicesimo anno di età almeno €. 10.000,00;
e) i puledri di 2 anni, dalle corse riservate ad altre generazioni;
f) i puledri di 3 anni fino al 30 giugno, dalle corse riservate ad altre generazioni;
g) i puledri di 2 anni dalle corse a sella; quelli di 3 anni non potranno parteciparvi che a
datare
dal 1° luglio;
h) i cavalli di 3 anni ed oltre che disputano sei corse consecutive senza conseguire
alcun piazzamento. Detti cavalli saranno allontanati dalle piste per venticinque giorni effettivi a decorrere da quello successivo all’ultimo non piazzato. Essi saranno riammessi in corsa effettuando una prova di riqualifica con il tempo minimo al chilometro previsto dal successivo punto 12.
Il mancato piazzamento (N.P.) correlato al riconoscimento di multa a favore adottata dalla Giuria per danneggiamento o intralcio subito in corsa, pur se non è da considerare ai fini di tale conteggio, non interrompe la consecutività dei non piazzati (N.P.).
Se al momento in cui il cavallo consegue il sesto N.P. consecutivo dovesse essere stato dichiarato precedentemente partente in altre corse, potrà parteciparvi e l'allontanamento partirà dal giorno successivo a questa prestazione. Il cavallo non potrà essere dichiarato partente nel periodo compreso tra il sesto N.P. e la corsa nella quale era stato già dichiarato partente. Nel
computo delle sei corse consecutive senza conseguire nessun piazzamento devono essere conteggiate anche quelle effettuate all'estero.
La serie dei non piazzati, ai fini dell'allontanamento dalle corse, viene sempre azzerata al trentesimo giorno successivo alla mancata partecipazione del cavallo a corse;
i) i cavalli di 3 anni ed oltre dopo oltre 120 giorni di inattività. Tali cavalli saranno riammessi in corsa effettuando una prova di riqualifica con il tempo minimo al chilometro previsto dal successivo punto 12.
l) i cavalli esteri appartenenti a scuderia straniera, ad eccezione delle corse anche ad essi riservate;
m) le fattrici sottoposte a intervento fecondativo da più di quattro mesi. Le fattrici che dovessero restare vuote, previa presentazione di certificato veterinario, potranno essere autorizzate a continuare l'attività agonistica;
n) le fattrici che abbiano prodotto un puledro vivo negli ultimi sei mesi. In caso di aborto o nascita di un puledro morto dopo il quarto mese di gestazione, le fattrici potranno ottenere il permesso di partecipare nuovamente a corse trascorsi almeno tre mesi dall'aborto.
Quanto disposto dalle lettere m) e n) si applica a entrambe le fattrici (donatrice e ricevente) oggetto di embryo-transfer, considerate gravide.
o) dal primo gennaio di ogni anno i cavalli indigeni o esteri di scuderie italiane o straniere di 5 anni ed oltre che non abbiano conseguito nell’annata precedente almeno il tempo ufficiale minimo previsto nelle corse di categoria, per i cavalli indigeni, di almeno 1.16.5 per le femmine estere e di almeno 1.16 per i maschi esteri. Tali cavalli per essere riammessi a correre debbono effettuare una prova pubblica di riqualificazione con il tempo minimo indicato per ciascuna categoria di cavalli.
Salvo i casi previsti dai regolamenti speciali, un cavallo non può partecipare a più di una corsa nella stessa giornata o in riunioni diverse.
ART. 53 bis
Divieto di tracheotomia permanente (tracheotubo)
(Deliberazione commissariale n. 16 del 24/2/2004)
A decorrere dall'1 luglio 2003 è vietata la partecipazione a corse in Italia di cavalli sottoposti da tale data ad intervento di tracheotomia permanente (tracheotubo).
E' consentita la partecipazione di cavalli che abbiano corso e siano stati tracheotomizzati prima di tale data. In tal caso i proprietari e gli allevatori devono trasmettere all'Ente, entro il 30 giugno 2003, certificazione di Medico Veterinario attestante la presenza del tracheotubo, unitamente al libretto segnaletico per le necessarie annotazioni e registrazioni.
Il cavallo potrà correre soltanto dopo tale adempimento.
CAPO VI
ART. 54
Iscrizioni
(modificato con Deliberazione commissariale n. 10 del 2/03/2012)
Per la partecipazione ad una corsa ogni cavallo deve essere iscritto e qualificato al momento della iscrizione e della dichiarazione dei partenti per la corsa alla quale partecipa e dichiarato partente a cura dell’allenatore o della persona da questi delegata.
Le iscrizioni e la dichiarazione di partenza si ricevono presso la Società dell’ippodromo in cui deve effettuarsi la corsa, in forma scritta, a mezzo telefax o per via telematica
Di ogni cavallo iscritto deve essere chiaramente indicato il nome, l’età, la genealogia nonché il nome dell’allenatore, del proprietario o dell’affittuario e il relativo domicilio.
Il giorno e l’ora fissati per la chiusura delle iscrizioni devono essere specificati nel programma.
Nessuna iscrizione giunta dopo l’ora stabilita può essere accettata qualunque sia la causa del ritardo.
Sono nulle le iscrizioni fatte con riserva.
Nessuna iscrizione può essere chiusa prima di tre settimane dalla effettuazione delle corse, né più tardi di cinque giorni precedenti la corsa, salvo autorizzazione dell’Ente.
L’allenatore di un cavallo regolarmente iscritto in una corsa è responsabile per tutti gli obblighi derivanti dalla iscrizione stessa.
Il decesso del proprietario non annulla l’iscrizione.
La somma corrisposta dalla scuderia del cavallo partente sarà restituita nei seguenti
casi:
- morte del cavallo;
- esclusione del cavallo per raggiunto limite massimo dei concorrenti;
- mancata qualifica del cavallo alla corsa ivi compreso il caso di allontanamento
dello stesso dalle piste;
- annullamento o mancata disputa della corsa;
- non riuscita della corsa anche nel caso in cui la stessa sia trasformata in corsa ad invito.
CAPO VII ART. 55
Estrazione dei numeri
Il numero d’ordine assegnato a ciascun cavallo iscritto in una corsa è stabilito dal sorteggio, ad eccezione delle corse ad invito e nei casi previsti da specifici regolamenti, nei quali il posto è stabilito dall’Handicapper.
Ai cavalli che presentano difficoltà in partenza vengono assegnati gli ultimi numeri. L’estrazione dei numeri viene effettuata dalle Società di Corse per delega dell’Ente,
anche secondo procedura automatizzata, nelle more della predisposizione di detta procedura da
parte dell’Ente.
In caso di errore nelle operazioni precedenti l’estrazione dei numeri si dovrà procedere all’inserimento per sorteggio dei numeri bis.
Nelle corse in cui sono ammessi cavalli esteri (maschi e femmine) di 4 anni ed oltre, ad eccezione dei Grandi Premi, questi sorteggeranno tra loro il più alto numero di partenza del proprio start nei confronti dei cavalli indigeni o trottatori italiani.
Questa norma non si applica alle corse aperte ai cavalli appartenenti a scuderie straniere.
CAPO VIII ART. 56
Dichiarazione dei partenti
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
I cavalli che dopo l’iscrizione non risultano più qualificati alla corsa, ne sono automaticamente esclusi.
Entro i termini sotto indicati e non più tardi delle ore 9, salvo deroghe espressamente consentite, viene effettuata la dichiarazione dei partenti, con il sistema del libro aperto:
• il lunedì: per le corse che si effettuano il mercoledì e il giovedì;
• il mercoledì: per le corse che si effettuano il venerdì e il sabato;
• il venerdì: per le corse che si effettuano la domenica, il lunedì e il martedì.
Il lunedì entro le ore 9,30 viene effettuata la dichiarazione dei partenti di tutti i Grandi Premi e delle corse classiche indicate all'art. 53 del Regolamento che si effettuano dal mercoledì alla domenica.
L’estrazione dei numeri con l’applicazione di quanto previsto dall'art. 53 dovrà essere fatta il mercoledì, e le conferme il venerdì della settimana precedente la corsa.
Per i Grandi Premi che si disputano il lunedì od il martedì la dichiarazione dei partenti si effettua il venerdì della settimana antecedente entro le ore 9,30, mentre l’estrazione dei numeri e la conferma vengono fatti il lunedì ed il mercoledì precedenti la corsa.
La dichiarazione dei partenti delle corse Totip si effettua il lunedì entro le ore 9,30.
La dichiarazione dei partenti delle corse Tris del Giovedì, Venerdì, Sabato e Domenica e quelle del Lunedì, Martedì e Mercoledì, si effettuano rispettivamente Lunedì e Giovedì entro le ore 9,00 e, fino alla disputa della corsa, i partecipanti non potranno prender parte ad altre corse.
Le dichiarazioni anzidette debbono essere fatte alla Società dell’ippodromo dove si effettua la corsa, secondo le modalità previste nell'art. 54.
Xxxxx disposizioni particolari i cavalli dichiarati partenti in una corsa alla quale poi non partecipano, sono allontanati dalle corse per un periodo di 10 giorni, compreso quello della corsa, con provvedimento della Giuria, a meno che la stessa accerti casi di forza maggiore, non riconducibili alle condizioni fisiche del cavallo.
All’atto della dichiarazione dei partenti deve essere indicato il nome ed il cognome del guidatore del cavallo dichiarato partente.
Il guidatore appiedato per infrazione che non abbia comportato anche il deferimento agli organi disciplinari, potrà prender parte ugualmente alle corse per le quali è stato dichiarato partente prima dell’appiedamento, in tal caso i giorni di appiedamento non scontati saranno computati nelle giornate di corse successive.
I guidatori appiedati non possono darsi partenti anche se il provvedimento non sia stato trascritto sulla licenza di guida.
Tutti i guidatori partenti su un ippodromo debbono depositare la licenza di guida al Commissario di scuderia dell’ippodromo stesso.
ART. 56 bis Cavalli senza ferri
(modificato con Deliberazione commissariale. n.64 del 15/06/2011)
All’atto della dichiarazione dei partenti l’allenatore deve dichiarare la propria intenzione di far correre il cavallo senza o con i ferri (anteriori e/o posteriori); di ciò, ne deve essere data notizia nella comunicazione dei partenti e sul programma ufficiale delle corse.
Entro e non oltre le ore 9,30 del giorno della corsa, è possibile modificare la ferratura dichiarata, comunicando tale variazione alla segreteria della Società di corse, che deve garantire l’immediata massima diffusione.
E’ vietato far entrare in pista un cavallo per partecipare alla corsa con una ferratura diversa da quella dichiarata. Qualora ciò si verifichi il cavallo sarà escluso dalla corsa e l’allenatore punito con una multa.
Il cavallo che, nonostante ciò, partecipi ad una corsa in condizioni di ferratura diverse da quelle dichiarate, sarà considerato piazzato ai fini delle scommesse e distanziato all’ultimo posto ai fini della premiazione.
L’allenatore sarà punito e con una multa ed il guidatore punito con un appiedamento.
La Giuria qualora constati che eccezionali condizioni metereologiche abbiano pesantemente influito sul normale stato della pista, può disporre, in via straordinaria, che tutti i cavalli della giornata di corse corrano obbligatoriamente con la ferratura completa, indipendentemente da quanto eventualmente dichiarato.
Resta salvo il potere della Giuria di annullare le corse nel caso in cui accerti l’inagibilità della pista.
La presente disposizione normativa entra in vigore dal 1° luglio 2011.
CAPO IX
ART. 57
Modalità di iscrizione
(modificato con Deliberazione commissariale n. 10 del 2/03/2012)
- per l’iscrizione e l’estrazione dei numeri: 0,20% del premio complessivo;
- per la conferma: 0,40% del premio complessivo;
- per la dichiarazione di partenza: 0,40% del premio complessivo. I suddetti importi sono così suddivisi tra i cavalli premiati:
1. 45% al primo;
2. 25% al secondo;
3. 15% al terzo;
4. 10% al quarto;
5. 5% al quinto.
Per le altre tipologie di corse sono dovute dal proprietario, o da chi iscrive il cavallo, i seguenti importi:
- per l’iscrizione e l’estrazione dei numeri: 0,10% del premio complessivo;
- per la dichiarazione di partenza: ulteriore 0,40% del premio complessivo.
I suddetti importi, in tutte le corse ad esclusione di Grandi Premi e Corse Classiche, sono ripartiti in parti uguali tra i cavalli premiati.
Detti importi non vengono considerati, a tutti gli effetti, come somme vinte.
Il mancato rispetto dell’obbligazione pecuniaria contratta da parte del proprietario per le iscrizioni dichiarazione dei partenti comporta l’iscrizione della lista dei pagamenti insoddisfatti.
Il pagamento delle integrazioni dei premi derivanti dalle quote relative alle iscrizioni e dichiarazioni partenti deve essere eseguito, agli aventi diritto e senza necessità di richiesta da parte degli interessati, in un'unica soluzione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo al mese in cui si è disputata la corsa.
Per ogni giornata di corse deve essere prodotto ed inviato all’Ente unitamente alla distinta degli importi riscossi, il prospetto riepilogativo ed una ulteriore copia del programma giornaliero.
Il totale degli importi per iscrizione e dichiarazione dei partenti deve essere riportato nel programma ufficiale.
CAPO X
ART. 58
Prima della corsa
(modificato con Deliberazione commissariali n. 48 del 22.12.2005, n. 10 del 2/03/2012 e n. 45 del 20/06/2012)
I cavalli dichiarati partenti in una corsa ordinaria, pena l’esclusione dalla stessa, devono trovarsi in ippodromo, accompagnati dal proprio passaporto, un’ora prima dell'orario ufficiale di partenza della propria corsa.
I cavalli partecipanti ai Grandi Premi, accompagnati dal proprio passaporto, devono essere presenti negli appositi recinti tre ore prima dell'inizio del convegno.
Ai fini della partecipazione alla corsa E' consentito un ritardo massimo di 30 minuti rispetto ai termini di cui sopra. La partecipazione è subordinata al pagamento di una multa di
€ 250,00 a carico dell'allenatore. La sanzione è di € 520,00 nel caso di un Gran Premio.
Per le corse Tris vale l'apposito Regolamento.
Nei recinti di isolamento, se non per quanto consentito dalle vigenti normative in materia, è comunque vietato tenere qualsiasi prodotto o specialità farmaceutiche che possono alterare le naturali condizioni del cavallo nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinoesofagee e ogni altro mezzo di somministrazione; nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere somministrato o tentato di somministrare ai cavalli partecipanti a corsa, pena l’esclusione dalla stessa.
I guidatori devono trovarsi nell’ippodromo un’ora prima dell’inizio della propria corsa e non possono accedere in divisa al recinto del pubblico.
E' consentito un ritardo massimo di 15 minuti trascorso il quale si potrà procedere alla sostituzione.
Qualora un cavallo per il quale sia stato sorteggiato o assegnato il numero di partenza non prenda parte alla corsa, il suo posto viene preso dal cavallo col numero successivo purché rimanga nella propria fila; gli altri cavalli scendono nei posti successivi resisi vacanti, restando sempre nella propria fila.
Nel caso di indisponibilità, il guidatore sarà sostituito dalla Xxxxxx, sentito l'interessato, il proprietario e/o allenatore del cavallo.
Nel procedere alla sostituzione si terrà conto del livello tecnico e dell’esperienza del guidatore sostituito.
Per i guidatori professionisti non si considera la qualifica di allenatore.
Non sono ammesse sostituzioni a disparità di licenza. Per le sostituzioni di guidatori con licenze Gentlemen si terrà conto della possibilità di guidare esclusivamente cavalli di proprietà o meno o di guidare in corse per professionisti o meno, mentre per gli Allievi si terrà conto della possibilità di guidare in corse per professionisti o meno secondo quanto stabilito nel presente Regolamento.
La Giuria punirà i guidatori che senza giustificato motivo rendano necessaria la sostituzione.
La scuderia ha l’obbligo di presentare in pista cavallo, finimenti e sulky in condizioni di efficienza.
Il guidatore dovrà indossare una divisa regolamentare: giubba con colori di scuderia, calzoni bianchi, stivaletti marroni o neri, cravatta o maglia bianca, corpetto e casco protettivo.
In caso di pioggia, oltre alla divisa in gomma con i colori di scuderia ed i pantaloni bianchi impermeabili, dovranno essere montati i parafanghi, qualora la Giuria comunichi la necessità degli stessi.
Indumenti e casco possono essere personalizzati.
L'artiere ippico che all'interno della pista accompagna un cavallo deve avere un abbigliamento consono e decoroso, indossando, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, maglia con colori distintivi della scuderia o dell’allenatore e pantaloni lunghi. É tenuto inoltre a portare in modo visibile la tessera di riconoscimento, recante la propria fotografia, rilasciata dalla Società di corse al datore di lavoro. Detta tessera in regime di reciprocità tra Società di corse è valida per tutti gli ippodromi operanti sul territorio nazionale.
Gli allenatori professionisti hanno facoltà di far indossare al personale di scuderia un indumento indicante il loro nome.
L'inosservanza di tali obblighi comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria al datore di lavoro.
I Commissari di riunione dovranno accertare l’ottemperanza alle suddette disposizioni e punire i contravventori.
ART. 58 bis Sfilata
(Deliberazione commissariale n. 10 del 2/03/2012)
In determinate corse di particolare rilevanza tecnica e spettacolare, le Società possono stabilire nel programma, approvato dall'Ente, l'effettuazione della sfilata prima della partenza.
Alla sfilata debbono partecipare tutti i concorrenti seguendo gli ordini di chi la guida.
I Commissari/la Giuria, su richiesta dell'allenatore, possono esonerare il cavallo dal partecipare alla sfilata.
La mancata partecipazione comporterà, comunque, l’irrogazione di una sanzione a carico del proprietario di importo pari al 10% del premio al proprietario del cavallo vincitore della corsa.
ART. 59
Numeri di partenza
Il numero di partenza assegnato ad ogni cavallo, con il nome del rispettivo guidatore, deve essere esposto al pubblico prima della corsa in tabelloni bene in evidenza.
Al segnale dato dieci minuti prima di ogni corsa i concorrenti devono tenersi pronti per la corsa stessa.
La giurisdizione dei commissari si esercita sino al momento in cui i cavalli entrano in pista: dopodiché passano agli ordini dello Starter.
Della denunciata difficoltà in partenza deve essere data notizia, a cura del guidatore, direttamente allo Starter prima dell’entrata in pista.
ART. 60
Riparazioni
Le riparazioni ai rotabili, ai finimenti e alle ferrature di cavalli entrati in pista che, in ogni caso, devono essere effettuate ai bordi della pista stessa sotto il controllo degli addetti alla vigilanza delle corse, previa autorizzazione dello Starter, comportano l'adozione di provvedimenti, salvo siano causate da scoppio di pneumatici o da rovesciamenti e riguardino le ferrature.
Il cavallo che durante le operazioni preliminari o l’effettuazione della corsa abbandoni la pista è considerato ritirato a tutti gli effetti.
Tuttavia il cavallo che abbandoni accidentalmente la pista, durante le operazioni preliminari alla corsa, non deve essere ritirato a tutti gli effetti, qualora il soggetto anche nel momento in cui è uscito dalla pista sia rimasto sempre sotto il controllo dei commissari e degli altri addetti al controllo disciplinare delle corse.
Lo Starter potrà ritardare la partenza fino a 30 minuti dall’ingresso di tutti i cavalli in pista, per incidenti, ritiri di cavalli o necessità di sostituzione di guida.
Scaduto tale termine, dovrà chiamare i cavalli all’allineamento e dare il segnale di partenza, qualunque sia il numero dei cavalli presentatisi.
Non è consentito l’ingresso in pista in ritardo, se non motivato ed autorizzato dallo
Starter.
CAPO XI
ART. 61
Partenza con i nastri
(modificato con Deliberazioni commissariali n. 10 del 2/03/2012 e n. 45 del 20/06/2012)
Al segnale dello Starter che chiama i cavalli in partenza, i guidatori debbono farli entrare nei nastri disposti secondo le distanze e l’ordine di partenza previsti nel programma ufficiale della giornata di corse.
La partenza con i nastri, nel rispetto della posizione stabilita dal numero di partenza e del numero massimo consentito può essere,
- tradizionale: i cavalli compiono un solo giro, a destra, entro i limiti di spazio delimitati dai nastri elastici e/o dai dispositivi elettronici.
- alla tedesca: i concorrenti entrano nei nastri lateralmente disponendosi secondo il proprio numero.
Laddove sia possibile, tale tipologia di partenza deve essere effettuata con il sistema alla tedesca.
Una volta nei nastri ogni concorrente deve tenere il proprio posto di partenza, osservando la debita distanza con quelli della stessa fila del proprio e degli altri nastri ed evitare che il cavallo vada sul nastro prima del segnale di partenza.
I sistemi automatici predisposti per la partenza devono avere i comandi con tempi uniformi stabiliti dall'Ente.
Nello spazio delimitato da due nastri consecutivi non si possono formare più di due file di cavalli e lo spazio minimo deve essere di 20 metri.
L'Ente, con apposito provvedimento, in relazione alla larghezza della singola pista, stabilisce il numero massimo dei cavalli che possono essere allineati su ciascuna fila.
Spetta allo Starter constatare che ogni cavallo abbia preso e mantenuto il posto assegnato.
Se una corsa programmata a resa di metri diventa alla pari a causa del ritiro dopo la dichiarazione dei partenti dei cavalli penalizzati, la corsa deve essere comunque effettuata con i nastri; viene trasformata invece con partenza dietro l'autostart qualora in sede di dichiarazione dei partenti venissero confermati cavalli ad un solo nastro, ad eccezione delle competizioni per le quali sia espressamente indicato sul libretto programma che la corsa resta comunque con i nastri.
Lo Starter deve richiamare la partenza esclusivamente in caso di incidente o di irregolarità.
In caso di particolare gravità lo Starter può anche ordinare la sostituzione del guidatore per indisciplina.
Nelle partenze con i nastri, quando un cavallo per rustichezza compromette la regolarità della partenza, lo Starter può disporre di farlo partire all’ultimo posto del proprio nastro.. In tal caso il cavallo è allontanato per almeno 20 giorni.
Nel caso in cui il cavallo reiteri detto comportamento lo starter disporrà l’allontanamento del cavallo medesimo per 30 giorni dalle corse che prevedano la partenza coi nastri.
Nelle corse con partenza “ai nastri” il numero massimo di concorrenti è di due file per ogni nastro (con un massimo di 8 dove si gira in 4 e di 10 dove si gira in 5) salvo nei casi previsti dall’art. 66 bis.
Le modalità specifiche con cui vengono effettuate le partenza con i nastri sono disciplinate da apposito provvedimento dell’Ente.
ART. 62
Partenza con l’autostart
L’Ente fissa il numero dei partenti in ciascuna fila dietro l’autostart, in relazione alla larghezza delle singole piste.
Le usuali sgambature devono terminare al suono della campana ed i concorrenti,secondo i tempi scanditi dal countdown,dovranno avvicinarsi all’autostart .
Lo Starter chiamerà i cavalli in partenza mediante il lampeggiante ed il campanello posti sull’autostart, ed allo zero del countdown, salvo i casi di forza maggiore, avvierà l’autostart, impartendo le disposizioni per un corretto allineamento.
La macchina attenderà i cavalli 400 metri prima del punto di partenza.
Lo Starter farà sì che la macchina raggiunga tale punto aumentando gradualmente la velocità, però mantenendo:
a) per i primi 200 metri una velocità tra i 20 e 25 km l’ora, in relazione al tracciato della pista, giungendo a 200 metri a 30/32 km orari;
b) per i successivi 100 metri una velocità compresa tra 30/32 e 35/37 km orari, in relazione alla categoria dei cavalli;
c) da questo punto sino a quello di partenza una accelerazione graduale fino ad un massimo di velocità di 47/50 km orari.
Durante la progressione dell’autostart non dovranno esservi diminuzioni di velocità.
Duecento metri prima del punto di partenza dovrà essere esposto un segnale ben visibile (segnale di allineamento).
A questo punto i cavalli devono essere perfettamente allineati: la prima fila a stretto contatto dell’ala, le successive a stretto contatto con i concorrenti che procedono.
I guidatori devono mantenere tale allineamento fino al punto di partenza.
Qualora un guidatore non riesca a mantenere l’allineamento per difficoltà del cavallo, lo Starter effettuerà ugualmente la regolare progressione convalidando la partenza.
Il cavallo che non ha seguito l’autostart sarà passibile di allontanamento analogamente a quanto previsto dall’art. 61.
Lo Starter chiude le ali della macchina al punto di partenza ed il tempo inizia a decorrere dal momento in cui il muso del primo cavallo tocca la linea di partenza (start).
ART. 62 bis
Partenza con l’autostart su pista in racchetta
(Deliberazione del C.D.A. n.234 del 15/06/2001) Il numero di partenti per ciascuna fila è di 8 concorrenti.
La macchina attenderà i cavalli da 150 a 200 metri prima del punto di partenza (giallo).
Lo Starter farà si che la macchina raggiunga tale punto aumentando gradualmente la velocità, però raggiungendo:
a) per la metà della progressione, una velocità di 33 Km. circa l’ora;
b) per la restante progressione, un’accelerazione graduale fino ad un massimo di velocità di circa 48 Km. l’ora.
Ad almeno 300 metri dal punto di partenza verrà esposto un segnale rosso (di allineamento): a tale punto i cavalli dovranno essere allineati come segue:
• dall’8 all’1 a stretto contatto in fila;
• dal 16 al 9 apparigliati ed a stretto contatto con la 1^ fila;
• per file successive con le stesse modalità.
Tali posizioni dovranno essere mantenute esattamente dai concorrenti al segnale rosso.
ART. 63
Richiamo della partenza
La partenza deve essere richiamata quando:
• un cavallo supera le ali dell’autostart;
• vi è interferenza tra due o più concorrenti;
• vi è rottura di finimenti o rotabili. Il guidatore dovrà fare il possibile per segnalare subito l’inconveniente allo Starter;
• un cavallo cade prima che sia stato dato il via;
• un cavallo non parte al proprio numero.
Una volta dato il via, la partenza non può più essere richiamata.
Il richiamo della partenza deve essere segnalato dal lampeggiare di un segnale luminoso posto sull’autostart, chiaramente visibile dai guidatori e dal pubblico; la macchina, in questi casi, andrà a riprendere la posizione di allineamento iniziale (400 metri dal punto di partenza).
In caso di richiamo i concorrenti devono attenersi alle disposizioni impartite dallo
Starter.
ART. 63 bis
Prove di riqualifica in pista
(Deliberazione commissariale n.115 del 3/12/2001, modificato con Deliberazioni commissariali n. 189 del 5/3/2002 e n.10 del 2/03/2012)
Un cavallo che si dimostri indisciplinato in partenza, sia per rustichezza che per scarso addestramento, dovrà essere diffidato ufficialmente dallo Starter, segnalando nella diffida il tipo di partenza (nastri od autostart) durante la quale ha manifestato la difficoltà.
Un’ulteriore diffida, comminata di seguito o nel giro di 60 giorni per lo stesso tipo di partenza, comporterà l’allontanamento del cavallo a tempo indeterminato dalle corse con quel tipo di partenza.
Per essere riammesso alle corse il cavallo dovrà effettuare una prova di idoneità alla partenza dello stesso tipo di quella per la quale il cavallo è stato escluso, ottemperando a tutte le disposizioni che lo starter impartirà e terminando il percorso. La prova dovrà essere sostenuta in giornata di corse con almeno un altro cavallo.
La prova di riqualifica non potrà essere effettuata comunque prima di 15 gg. dalla data dell’allontanamento.
Il cavallo che supera questa prova di riqualifica dovrà essere sottoposto a prelievo per il controllo antidoping.
Il cavallo che nella stessa corsa ripeta tale indisciplina o manifesti gravi rustichezze, sarà immediatamente allontanato dalle corse, con le modalità ed i tempi di riammissione previsti per i cavalli di cui sopra.
I cavalli che sono stati riammessi in corsa per aver superato la prova di riqualifica e ripetono le difficoltà in partenza nei 60 gg, successivi alla riammissione, saranno allontanati dalle corse con quel tipo di partenza, a tempo indeterminato e non potranno effettuare la prova di riqualifica, prevista con le stesse modalità, se non siano trascorsi almeno 60 gg dalla data dell’ultimo allontanamento.
I cavalli allontanati dalle corse per rustichezza o scarso addestramento non potranno essere iscritti a corse se non dopo aver superato positivamente la prova di riqualifica.
CAPO XII
ART. 64
Comportamento in corsa
In corsa i guidatori devono correre a fondo e far mantenere al cavallo l’andatura di trotto, rimetterlo al trotto quando procede o guadagna terreno di galoppo (rompe), d’ambio, o di andatura irregolare.
La condotta di corsa da parte di ciascun concorrente deve essere adeguata alla categoria ed alle prestazioni del cavallo guidato.
Le Giurie dovranno intervenire disciplinarmente nei casi in cui appaia chiaro che un cavallo ha corso in modo non conforme alle sue possibilità, falsando lo svolgimento e il ritmo della corsa e provocando situazioni di disagio o di pericolo per gli altri concorrenti.
Se un cavallo durante la corsa rompe o si mette d’ambio e non ha concorrenti alla destra, il guidatore deve portarlo all’esterno finché non avrà ripreso la normale andatura.
Nel caso si trovi in gruppo dovrà mantenere rigorosamente la propria linea rallentando senza trattenere all’improvviso, in modo da non mettere in difficoltà i concorrenti che lo seguono e creare stati di pericolo.
Saranno squalificati i cavalli nel caso che rompano a lungo, avvantaggiandosi oppure che rompano due volte durante il percorso, in retta d’arrivo (nel tratto indicato da apposito segnale) o al traguardo.
L’andatura ad ambio sarà considerata a tutti gli effetti come rottura.
In caso di squalifica il guidatore deve abbandonare la corsa senza disturbare gli altri concorrenti, non appena la Giuria ne avrà dato comunicazione.
Il cavallo che procede in trotto irregolare non sarà squalificato, verrà punito il guidatore ed il cavallo allontanato dalle corse per 90 giorni.
In caso di piazzamento sarà comminata una multa pari ad almeno il 50% del premio vinto che, proporzionalmente, sarà devoluta a favore dei successivi cavalli giunti al traguardo fino a quello seguente l’ultimo premiato.
Nei confronti del cavallo che xxxxxx al limite dell’accettabilità, la Xxxxxx dovrà emettere diffida scritta da notificare all’allenatore.
Il nome del cavallo sarà contrassegnato per 60 giorni da un asterisco nelle successive menzioni sui programmi ufficiali.
Un’ulteriore diffida comminata nei 60 giorni successivi comporterà l’allontanamento del cavallo dalle corse per 90 giorni, una punizione al guidatore ed all’allenatore ed una multa, di almeno il 50% del premio vinto, a favore dei successivi cavalli giunti al traguardo, con le stesse modalità di cui sopra.
Il cavallo allontanato per trotto irregolare o perché ha trottato al limite dell’accettabilità, per essere riammesso alle corse dovrà superare una prova di riqualifica conseguendo la velocità necessaria richiesta in relazione all’età per l’ammissione alle corse o quella richiesta per l’appartenenza ad una determinata categoria.
E’ pregiudizievole al buon andamento delle corse, e pertanto sarà diffidato dalla Giuria, il cavallo affetto da vizi e difetti di carattere nonché quello che per insufficiente addestramento arrechi disturbo durante la corsa.
Due diffide per lo stesso motivo, comminate nell’arco di 60 giorni, comportano l’allontanamento dalle corse per un mese.
I concorrenti sono altresì tenuti al rispetto della normativa disciplinare allegata al presente Regolamento, relativa alle corse effettuate in ippodromi in cui il guard-rail è stato rimosso. Tale normativa può essere modificata ed integrata con apposito provvedimento dell’Ente.
ART. 65
Comportamenti non consentiti
(modificato con Deliberazione commissariale n. 10 del 2/03/2012) I guidatori non debbono:
a) chiudere o intralciare il passaggio agli altri concorrenti deviando dalla propria linea di corsa;
b) sorpassare altro concorrente se non vi è lo spazio sufficiente o occupare la linea di corsa di un altro se le ruote del proprio veicolo non abbiano oltrepassato di una distanza di sicurezza la testa del cavallo superato;
c) urtare gli altri concorrenti o impedir loro di progredire;
d) emettere grida o fare atti o gesti che possano comunque disturbare altri concorrenti;
e) deviare dalla propria linea di corsa in retta d’arrivo, qualunque sia la posizione all’uscita dall’ultima curva, qualora ciò danneggi altri concorrenti.
In caso di danneggiamento diretto, il cavallo che lo ha provocato sarà retrocesso di tanti posti quanti sono i concorrenti danneggiati; nei casi più gravi il cavallo sarà escluso dall’ordine di arrivo.
f) svolgere interventi diretti od indiretti a favore del compagno nelle corse ove partecipino cavalli dello stesso proprietario o della stessa scuderia di allenamento quali: cedere la posizione rallentando l’andatura, parare ripetutamente altri concorrenti, sollecitare il ritmo al di là delle possibilità del proprio cavallo terminando la corsa staccati o per ritiro, effettuare passaggi interni.
Nel caso ciò si verifichi in retta d’arrivo la Giuria distanzierà il cavallo o i cavalli di tanti posti quante sono le posizioni indebitamente acquisite.
Il passaggio interno è tuttavia consentito nel caso in cui i cavalli in rapporto di scuderia o di allenamento mantengono la linea già acquisita nella corsa;
g) tenere un comportamento in corsa che possa favorire in qualsiasi modo altri concorrenti.
I guidatori che si prestano ad azioni comunque tendenti a falsare il regolare svolgimento delle corse saranno deferiti dalla Giuria agli Organi disciplinari.
In ogni caso di danneggiamento diretto, in qualunque punto del percorso avvenuto, il guidatore responsabile sarà punito e potrà essere comminata una multa a favore della scuderia del cavallo danneggiato.
Chi danneggia in modo grave e palese uno o più concorrenti in corsa o comunque trae per sé dalla scorrettezza un indebito vantaggio ai fini del risultato deve essere distanziato totalmente dall’ordine di arrivo. Può, inoltre, essere stabilita una multa a favore della scuderia del cavallo danneggiato.
Tutte le punizioni devono essere esposte in apposito albo ben visibile al pubblico e notificate agli interessati.
CAPO XIII ART. 66
Equipaggiamenti proibiti in corsa e regolamentazione dell'uso del frustino
(modificato con Deliberazione del C.D.A. n. 3 del 27/3/2008, con Deliberazioni commissariali n.7 del 21/1/2011 e n. 10 del 2/03/20112)
E' vietato l'uso in corsa di qualsiasi equipaggiamento o materiale che possa danneggiare il cavallo o modificare la sua integrità fisica.
In particolare, è vietato l'uso di:
a) xxxxxx con pungoli che possano ferire il collo del cavallo;
b) stimolatori elettrici;
c) morsi che possano ferire la bocca del cavallo;
d) finimenti che possano danneggiare l'integrità del cavallo;
e) finimenti che possano danneggiare la vista del cavallo;
f) balze intere e mezze balze;
g) qualsiasi materiale o attrezzatura che faciliti innaturalmente il respiro del
cavallo.
Il frustino non può avere una lunghezza superiore a cm. 140 per le corse al sulky e a cm. 90 per le corse al trotto montato, più cm. 20 di sverzino.
I guidatori dovranno astenersi da ogni comportamento brutale o da qualsiasi movimento che possa interferire con le prestazioni degli altri concorrenti, in modo particolare da movimenti laterali all’indietro.
Durante la corsa i guidatori devono tenere le redini in ciascuna mano e usare la frusta solo in avanti allo scopo da incitare il cavallo.
L’uso della frusta deve essere moderato, limitato a non più di 7 colpi negli ultimi 200 m., sempre con le redini in entrambe le mani.
E’, inoltre, vietato l’abuso della frusta ed ogni azione punitiva che configuri il maltrattamento del cavallo, in particolare è proibito:
• usare la frusta al punto di causare lesioni;
• usare la frusta con il braccio alzato al di sopra dell’altezza della spalla;
• usare la frusta con un cavallo che non mostra segni di risposta;
• usare la frusta dopo il traguardo;
• usare la frusta davanti alla sella (nel trotto montato), impugnandola anteriormente se non in circostanze eccezionali.
Ogni violazione sarà punita secondo quanto stabilito dal Codice delle violazioni disciplinari.
ART. 66 bis
Partenze con i nastri su piste con racchetta ed asola laterale
(Deliberazione del C.D.A. n.234 del 15/06/2001)
La partenza è effettuata con l’elastico al prenastro ed al nastro di chiusura, e mediante fotocellula al nastro di partenza.
I cavalli sono chiamati a riunirsi agli ordini dello Starter nelle seguenti condizioni:
a) se si tratta di una corsa alla pari, una fotocellula sbarra la pista al punto di partenza; lo spazio nel quale i cavalli devono posizionarsi è quello circoscritto da un elastico posto ad una distanza non superiore a 50 metri;
b) se si tratta di corsa a resa di metri, lo spazio nel quale i cavalli devono posizionarsi deve essere circoscritto da un elastico teso (prenastro) ed una fotocellula posta ad una distanza uniforme da ciascun punto di partenza, compreso l’ultimo;
c) i cavalli sono chiamati a riunirsi agli ordini dello Starter, 3 minuti prima di andare in partenza, mediante il suono di una campana ed annuncio a mezzo altoparlante;
d) quando i cavalli sono tutti entrati nell’asola di partenza, dove possono muoversi liberamente, ha inizio un conteggio alla rovescia di 60 secondi, preceduto da un segnale acustico e scandito da appositi orologi ben visibili da ogni posizione e controllati dalla centralina dello Starter;
e) ad un secondo segnale acustico, che precede di 30 secondi la partenza, i cavalli devono portarsi, a piccoli passi nelle relative corsie di partenza (una per ogni distanza), essendo ogni concorrente responsabile della posizione in cui parte, nel posto prescelto lungo il relativo prenastro, avendo a disposizione 25 secondi prima che venga avviato il segnale acustico di partenza. Il numero che ogni concorrente porta serve solo per l’indicazione ai fini del gioco e no dell’ordine di partenza. Il prenastro viene liberato subito dopo il “pronti” a 5 secondi dalla partenza. Il prenastro ed il nastro di partenza sono paralleli fra loro ed obliqui rispetto alla linea dello “start”, dall’interno verso l’esterno, in modo da compensare lo svantaggio dei cavalli che partono in fuori;
f) i concorrenti che invadono il prenastro, o determinano agganciamenti, danno luogo a richiamo di partenza. La partenza sarà egualmente richiamata quando dopo il pronti un cavallo sarà posto in senso contrario a quello di corsa. Se al segnale successivo lo stesso cavallo presenterà la stessa difficoltà la partenza sarà comunque convalidata;
g) sia nel caso di richiamo delle operazioni di allineamento, che in quello della partenza, la ripresa del conteggio alla rovescia avviene a 60 secondi;
h) comandi per la partenza sono in numero di quattro. L’intervallo che separa il primo comando dall’ultimo è di 5 secondi, scomposto come segue:
1) PRONTI 2) UNO 3) DUE 4) TRE;
i) ogni guidatore è solo responsabile delle condizioni e della posizione in cui parte;
j) lo Starter può annullare, a suo insindacabile giudizio, l’ordine di partenza dato dall’altoparlante, anche nei seguenti casi: difettoso funzionamento dell’apparato di partenza, incidenti agli uomini od ai cavalli, intralci provocati ad altro concorrente;
k) per annullare l’ordine di partenza, lo Starter deve azionare sia il segnale sonoro che quello visivo, previsto per lo specifico uso;
l) una punizione (appiedamento) dovrà essere inflitta al guidatore che avrà provocato il richiamo della partenza, come previsto dalla codifica delle violazioni disciplinari già in vigore. Difficoltà e rustichezza dei cavalli saranno imputati alla responsabilità dell’allenatore e punite come previsto dalla codifica delle violazioni disciplinari già in vigore;
m) in ragione di un illecito vantaggio preso da un cavallo che ha toccato il nastro, od interrotto anticipatamente la fotocellula, il giudice di partenza obbligato a ripetere la partenza. In caso di recidiva il guidatore potrà anche essere sostituito nella guida;
n) il numero massimo dei partenti è fissato in ragione delle misure della pista, comunque, per ogni nastro, non può superare il numero di 16.
ART. 67
Disposizioni sull’uso del casco e del corpetto protettivo
(modificato con Deliberazione commissariale n. 10 del 2/03/2012)
Nessuno può guidare in corsa o in allenamento nel comprensorio di un ippodromo se non indossa un idoneo casco di protezione omologato, riportando all’interno il marchio CE, e conforme allo standard fissato dalla normativa europea EN 1384 riguardante i caschi protettivi per gli sport equestri, in ogni caso:
▪ il casco deve presentarsi in condizioni tali da essere utilizzabile per proteggere il guidatore. Qualora il casco abbia subito urti, esso deve supporsi implicitamente inidoneo alla funzione protettiva che deve esercitare. Il guidatore, o l’allenatore nel caso in cui a cadere sia stato un allievo, deve sostituirlo con altro nuovo;
▪ il laccio sottogola deve passare sotto la mascella ed essere aderente alla struttura del viso con chiusura a scatto veloce. Sono vietati ganci di metallo;
▪ il casco deve essere della misura propria del singolo guidato ed il laccio sottogola deve essere allacciato ogni qualvolta guida.
Il guidatore o colui che guida il cavallo è il solo responsabile in caso di inosservanza dell’obbligo di indossare un casco del tipo conforme alle caratteristiche richieste, ad eccezione del caso di responsabilità dell’allenatore per quanto attiene l’osservanza dell’obbligo da parte di apprendisti e allievi o dei dipendenti da lui assunti come persone di scuderia.
Analoga responsabilità è prevista a carico del proprietario per il personale di scuderia da esso assunto direttamente come datore di lavoro.
Nessuno può guidare in corsa se non indossa un corpetto protettivo, adatto alla sua misura e idoneo a proteggere il tronco, le spalle e fondoschiena da traumi dovuti a caduta da cavallo ed a urti con oggetti, strutture e impianti. Tale indumento, deve essere conforme a quanto stabilito dalla normativa europea EN 13158, o dalla norma CE 1621-2 purché sia munito di una protezione specifica per il torace, dovrà inoltre, essere resistente a tagli, lesioni e bucature.
L’inosservanza dell’obbligo di indossare un casco o un corpetto conformi alle suindicate norme europee o l’inosservanza di una delle misure di comportamento
sopradescritte, comporta il divieto di guidare in corsa e, comunque, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria a carico del responsabile, il cui importo è stabilito nel “Codice delle violazioni disciplinari” allegato al presente Regolamento
Analoga sanzione è irrogata qualora l’inosservanza degli obblighi sia accertata durante le attività di allenamento e lavori al mattino, fermo restando il divieto di proseguire tali attività nel caso che accertata l’infrazione il soggetto rimanga sprovvisto di casco e corpetto conforme alle disposizioni sopra fissate
CAPO XIV ART. 68
Incidenti in corsa
(modificato con Deliberazioni commissariali n. 48 del 22/12/2005 e n. 45 del 20/06/2012)
Quando da incidenti che si verifichino durante la corsa, derivi pericolo per la incolumità dei concorrenti, la Giuria arresta la corsa con apposito e ben distinto segnale (suono della sirena).
Xxxxxx non interviene la Giuria, i concorrenti che vengano a trovarsi nell’impossibilità di proseguire la corsa debbono evitare che la loro presenza in pista costituisca una situazione di pericolo per gli altri concorrenti e portarsi sul bordo esterno della pista.
In caso di interruzione la Giuria può:
- farla ripetere entro il termine massimo di trenta minuti calcolati dal momento dell’interruzione, rimanendo esclusi i cavalli squalificati prima dell’incidente o che si fossero ritirati per aver invertito il senso della gara o per essere usciti dalla pista;
- farla disputare dopo l'ultima corsa in programma nella giornata al fine di tutelare la regolarità della corsa e il benessere del cavallo. In tal caso la corsa interrotta viene annullata a tutti gli effetti, salvo gli effetti dei provvedimenti disciplinari maturati al momento dell'interruzione, e si procede a una nuova dichiarazione dei partenti riaperta tra i soggetti che hanno preso parte alla corsa annullata, ad esclusione dei cavalli ritirati, squalificati o distanziati, mantenendo la reciproca posizione dettata dalla originaria sequenza numerale dei cavalli. Si provvederà, ove possibile, alla ricompattazione anche con cambi di fila sempre mantenendo la detta sequenza. Alla nuova dichiarazione si applicano le vigenti disposizioni afferenti il numero minimo dei partenti.
La Giuria sceglierà una delle due opzioni sopradette, a proprio insindacabile giudizio, tenendo comunque conto della distanza già percorsa dai cavalli prima dell'interruzione e dell'impegno profuso nell'ottica della garanzia della regolarità della corsa e del conseguimento della più alta tutela del benessere animale.
Nei casi in cui il danneggiamento impedisse a qualche cavallo di proseguire la corsa chi lo avrà occasionato, anche per imperizia, sarà punito con multa a vantaggio ed eventualmente potrà perdere il premio vinto.
Se poi le circostanze dimostrassero che il danneggiamento è avvenuto per animo deliberato, i responsabili sono passibili di sospensione e di deferimento alla Commissione di Disciplina di I istanza così come previsto dal codice delle violazioni disciplinari allegato al presente Regolamento.
Il danneggiato prima di rientrare alle scuderie dovrà far constatare il danno ai Commissari.
I cavalli che, in conseguenza dell’incidente, dovessero risultare fisicamente non più idonei, sono esclusi dalla ripetizione della corsa da parte della Giuria, previo parere del veterinario Responsabile.
I guidatori che, in conseguenza dell’incidente, non fossero più in grado di ripetere la corsa sono sostituiti dalla Giuria a norma dell’art. 63.
CAPO XV ART. 69
Arrivo
L’ordine di arrivo dei cavalli è stabilito inappellabilmente dal giudice di arrivo che lo comunica alla Giuria.
Quando il Giudice di arrivo abbia richiesto la fotografia, ne verrà data comunicazione al pubblico.
Il Giudice - anche in caso di fotografia - è tenuto a redigere preventivamente il verdetto scritto in busta chiusa da consegnare alla Giuria.
Quando il Giudice stabilisce l’ordine di arrivo in base alla fotografia, questa deve essere esposta al pubblico.
Nella eventualità che la fotografia non sia riuscita, il verdetto di cui sopra è definitivo ed il pubblico deve essere informato.
La fotografia degli arrivi non deve essere esposta quando il giudice non la richieda. Il cavallo che passa il traguardo in rottura viene squalificato.
La constatazione della rottura al traguardo è di competenza del Giudice di arrivo, che potrà, nella specie, farsi coadiuvare da persona di fiducia.
Il fotofinish (o fotosprint) non è probante agli effetti delle rotture al traguardo.
La rottura non determina squalifica quando il Giudice di arrivo constata che è avvenuta dopo che il cavallo ha raggiunto col muso il traguardo.
I cavalli, passato il palo d’arrivo, devono continuare per oltre 50 metri sulla propria linea e possibilmente alla stessa velocità.
Terminata la corsa, la Giuria dispone l’esposizione al pubblico del numero del vincitore e dei piazzati, nonché del tempo totale conseguito dal vincitore, del ragguaglio al km. e delle squalifiche comminate.
CAPO XVI ART. 70
Cavalli distanziati
Un cavallo può essere “distanziato” in rapporto al tempo impiegato a percorrere la distanza di una corsa in confronto con il primo arrivato, sia per misure disciplinari sia per essere stato guidato da persona non qualificata.
Viene inoltre distanziato il cavallo che parte ad una distanza minore da quella risultante dalla applicazione delle condizioni del programma o che ha partecipato ad una corsa, pur non essendovi qualificato.
Il cavallo distanziato, salvo che non trattasi di distanziamento parziale, perde ogni diritto al premio.
Il distanziamento per il tempo si applica quando il cavallo piazzato ottiene una velocità superiore di 8” al km. rispetto a quella del cavallo vincitore.
Il cavallo distanziato per il tempo perde il diritto di partecipare ad altra corsa nella giornata, quando sono previste più prove.
Non vi è distanziamento per il tempo nelle corse per i cavalli di 2 anni.
CAPO XVII ART. 71
Premiazioni
La premiazione è stabilita in conformità all’ordine di arrivo convalidato.
La ripartizione dei premi al traguardo viene suddivisa tra i primi quattro cavalli classificati, secondo le percentuali previste dalla tabella ufficiale di ripartizione premi allegata al presente Regolamento.
Nelle maggiori corse classiche di allevamento e in quelle aventi specifici regolamenti, ciascuno dei quali approvati dall’Ente, possono essere previsti premi anche a cavalli classificati oltre il quarto posto, tenendo egualmente conto delle percentuali indicate nella tabella ufficiale di ripartizione premi allegata al presente Regolamento.
I premi non assegnati per mancato piazzamento di qualche concorrente, saranno distribuiti in parti uguali tra gli altri cavalli premiati nella stessa corsa.
I premi non assegnati vanno al fondo corsa dell’Ente.
ART. 72
Pari arrivo
Se in una corsa due o più cavalli conseguono un pari ordine di arrivo, gli importi dei corrispondenti premi vanno divisi fra loro.
Se due o più cavalli conseguono il primo posto in parità sono considerati tutti vincitori della corsa; per quanto riguarda l’importo della vincita, si tiene conto della sola somma guadagnata.
Il cavallo che giunge al traguardo dopo un pari arrivo è classificato col piazzamento successivo al numero dei cavalli che lo hanno preceduto.
Sono “piazzati” i cavalli che arrivano regolarmente al traguardo nell’ordine corrispondente ai premi stabiliti dal programma di una corsa.
ART. 73
Premi d’onore
I premi d’onore (coppe, medaglie, oggetti d’arte, ecc.) assegnati in una corsa debbono essere destinati al proprietario, all’allevatore e/o al guidatore del cavallo vincitore e/o che abbia conseguito la migliore velocità.
In caso di pari arrivo, se si tratta di corsa alla pari, i premi d’onore saranno assegnati per sorteggio; per le corse con resa di metri si terrà conto della migliore velocità realizzata.
ART. 74
Pagamento dei premi
Il pagamento dei premi al traguardo viene corrisposto agli aventi diritto in conformità alle disposizioni all’uopo impartite dall’Ente.
CAPO XVIII ART. 75
Prove di qualifica
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
Le prove di qualifica e/o di riqualifica sono soggette alla disciplina delle corse.
I tempi ottenuti hanno ufficialità solo ai fini della qualificazione alle corse e non sono utilizzabili per le graduatorie delle corse classiche e dei Grandi Premi.
I tempi ottenuti alla qualifica dai due anni sono, invece, validi a tutti gli effetti.
Dette prove, previa richiesta fatta alla Società all’atto della dichiarazione dei partenti, si effettuano in giornate di corse, in presenza della Giuria e dei Cronometristi, sulla distanza di metri 1600 con partenza mediante l’autostart o, in alternativa, sulla distanza di metri 2.000.
I cavalli di 2-3-4 anni debbono eseguire la prova in compagnia di altri della stessa età o, in mancanza, con l’ausilio del galoppino, dal quale farsi affiancare in partenza e mai essere superati durante il percorso.
I cavalli di 5 anni ed oltre possono anche effettuare la prova non in compagnia e/o partendo con i nastri.
CAPO XIX ART. 76
Ragguagli chilometrici - Valutazione tempi - Normative speciali
Tutti i ragguagli chilometrici previsti dal presente Regolamento devono essere parametrati sulla base della taratura delle piste approvata dall’Ente.
Nei casi in cui deve essere valutato il miglior tempo ufficiale ottenuto in corsa, si utilizza, per la breve distanza, la migliore condizione tra il record sulla breve e quello sulla media o lunga distanza, diminuito di un secondo.
Quando deve essere considerato il tempo sulla media o lunga distanza, si applica la migliore condizione tra il record su queste distanze e quello sulla breve, aumentato di un secondo.
Per esigenze particolari relative anche a determinate manifestazioni o programmazioni, l’Ente può emanare normative speciali.
TITOLO IV
DELLA VIGILANZA DELLE CORSE CAPO I
ART. 77
Organi
(Deliberazioni commissariali n. 41 del 10/11/2005 e n. 45 del 20/06/2012)
L’Ente. vigila sul regolare svolgimento tecnico e disciplinare delle riunioni di corse al trotto attraverso i componenti le giurie, gli Starters, gli Handicappers, i Commissari, i Giudici di arrivo, i veterinari e gli ispettori antidoping. A cura dell’Ente viene tenuto un elenco nel quale sono iscritti i nominativi degli appartenenti alle suindicate categorie.
Possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco, presentando regolare domanda all'Ente, i cittadini italiani o di altri Paesi della Comunità Europea, che non abbiano compiuto il 65° anno di età, provvisti di titolo di studio di scuola media superiore o equipollente, del godimento dei diritti politici, di comprovata integrità morale, che abbiano frequentato il corso di formazione indetto dall'Ente secondo le modalità stabilite dal "Regolamento per i corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina corse", allegato al presente Regolamento, e superato il previsto esame di fine corso.
Le iscrizioni nel suindicato Elenco hanno validità fino al compimento del 70° anno di
età.
ART. 78
Direzione delle corse
(modificato con Deliberazione C.D.A. n.94 del 24/01/2001 e Deliberazioni commissariali n.50 del 11/10/2007 e n. 45 del 20/06/2012)
La direzione delle corse è composta da:
• tre componenti di giuria (Giudici di campo);
• un giudice alle partenze (Starter);
• uno o due commissari;
• un Commissario aggiunto alle partenze (Aiuto starter);
• uno o più Handicappers;
• un Giudice di arrivo;
• un Veterinario responsabile e un Veterinario coadiutore;
• un Ispettore antidoping e, quando previsto, un Ispettore coadiutore.
Componenti di giuria, giudici alle partenze (Starters), commissario aggiunto alle partenze (aiuto starter), commissario o commissari, Handicappers e giudici d’arrivo sono nominati dall’Ente.
Le Società di corse devono, per ogni riunione, segnalare all’Ente un elenco di collaboratori (da 3 a 5), i quali supportano la Direzione delle corse.
L’Ente si riserva di ratificare l’elenco dei collaboratori segnalati, i quali non devono comunque incorrere nelle incompatibilità previste dal vigente Regolamento ed essere scelti fra persone di comprovata moralità ed esperienza.
Ai membri di giuria, allo starter, ai commissari e agli altri eventuali incaricati dall’Ente, è demandata la sorveglianza ed il controllo tecnico e disciplinare delle corse.
Tutti coloro che in una riunione di corse espletano incarichi ufficiali, hanno il dovere di cooperare per assicurare il regolare andamento tecnico e disciplinare, provvedendo direttamente per i fatti che rientrano nella loro attribuzione o riferendo agli organi competenti negli altri casi.
Eventuali questioni che dovessero insorgere tra i componenti della direzione delle corse dovranno essere tempestivamente rese note all’Ente.
Il personale dirigente della riunione non è tenuto a dare spiegazione o chiarimenti sulle determinazioni assunte e sui verdetti pronunciati.
La sorveglianza si esercita nell’intero recinto dell’ippodromo e a tale scopo tutti i componenti della direzione delle corse dovranno trovarsi sul campo almeno un’ora prima dell’inizio delle manifestazioni e trattenervisi sino a mezz’ora dopo l’effettuazione dell’ultima corsa.
Fra i membri di Xxxxxx, all’atto della nomina, viene designato il Presidente, che ha la responsabilità di tutti i compiti demandati alla stessa o di quanto altro possa interessare, per questioni tecniche-disciplinari, il Regolamento delle Corse.
In caso di assenza, di componenti la Direzione delle Corse, l’Ente provvederà alla loro sostituzione, tramite comunicazione scritta alla Società di corse.
In caso di assenza improvvisa ed imprevedibile di uno dei membri della giuria o dello starter, subentrerà nelle sue funzioni uno dei Commissari o l’aiuto Starter, nominati per quella riunione dall’Ente. Il componente di Giuria più anziano svolgerà funzioni di Presidente in caso di assenza di quest’ultimo.
L’Ente sorveglia l’operato, gli atti e i provvedimenti della Direzione delle corse prendendo gli eventuali opportuni provvedimenti nei loro confronti. In particolare, tali funzioni di sorveglianza possono essere esercitate avvalendosi della collaborazione di uno o più Presidenti di giuria. Gli stessi mensilmente redigeranno relazioni scritte all’Ente in merito alla verifica, ispezioni e controlli effettuati secondo le direttive ed istruzioni formulate dall’Ente stesso. Detti Presidenti, nel periodo di espletamento di tale incarico, non potranno essere nominati all’interno delle giurie.
ART. 79
Compiti della Giuria
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012) Spetta alla Giuria, il cui operato è segreto e solidale, ogni decisione circa:
a) l’andatura ed il piazzamento dei cavalli, comprese le squalifiche ed i distanziamenti, con giudizio inappellabile;
b) l’adozione dei provvedimenti disciplinari nel limite delle proprie competenze;
c) il deferimento alla Commissione di Disciplina di prima istanza , nei casi previsti dal codice delle violazioni disciplinari o la segnalazione alla Procura della disciplina quando ritenuto necessario;
d) l’omologazione dell’ordine di arrivo emesso da giudice a ciò preposto.
Prima di omologare il risultato di una corsa a mezzo di apposito segnale rosso luminoso e ben visibile al pubblico, la Giuria dovrà attendere che tutti i cavalli e i rispettivi guidatori siano rientrati alle scuderie e ricevere comunicazione dal commissario incaricato della inesistenza di reclami.
Nel caso di reclami o di intervento di autorità (contestazione di irregolarità avvenuta in partenza o durante le corse, da parte dello Starter, dei commissari, della Giuria) il suono della sirena, il segnale a lampeggio giallo e la comunicazione a mezzo di altoparlante avviseranno che l ‘ordine è “sub iudice” e che verrà comunicato solo dopo l’espletamento della necessaria indagine;
e) la Giuria dovrà, inoltre, notificare al pubblico le squalifiche e gli eventuali distanziamenti nell’ordine di arrivo, nonché ogni fatto o decisione che comunque si verifichi dopo l’entrata in pista dei cavalli, unitamente a tutte le altre notizie atte a garantire il diritto del pubblico di essere costantemente informato sull’andamento delle corse;
f) nell’ipotesi che sussistano indizi gravi, precisi e concordanti che l’andamento e il risultato della corsa siano stati dolosamente alterati, le Giurie non debbono convalidare l’ordine di arrivo a tutti gli effetti.
Le Società devono mettere a disposizione delle Giurie persone idonee alle funzioni di Segretario e attivare un efficiente servizio di ordine a tutela dei componenti la direzione delle corse.
Nessun estraneo può assistere ai lavori della Giuria che prenderà posto in apposito locale ad essa riservato nei pressi del quale, durante le corse, è vietato agli estranei sostare.
Alla speciale cura dei Commissari è affidato il compito di fare rigorosamente osservare tale disposizione.
La Giuria in presenza di gravi e concordanti elementi e/o di fatti che possano inficiare o creare grave turbativa al regolare svolgimento delle corse, ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di disporre prima della partenza, sentito l’Ente, l’annullamento della corsa a tutti gli effetti, dandone immediata comunicazione al pubblico.
CAPO II ART. 80
Incarichi
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
L’Ente, con singoli provvedimenti, ove non sia possibile avvalersi di personale dell’Ente, può affidare incarichi particolari per la vigilanza sul complesso tecnico e disciplinare relativo alle corse e per condurre specifiche indagini.
Per particolari situazioni di emergenza ed in caso di impedimento improvviso di persona nominata per il controllo disciplinare delle corse nonché del supplente, l’Ente può
procedere alla sostituzione sul campo con altra persona ritenuta idonea, anche non iscritta negli appositi Albi.
CAPO III
ART. 81
Giudice nella partenza (Starter)
Il segnale di partenza dei cavalli, in ogni corsa, è dato su disposizione dello Starter, che è l’unico giudice inappellabile sulla validità della partenza stessa.
Egli ha facoltà di impartire tutti gli ordini che ritiene opportuni per assicurare la regolarità delle partenze e deve richiamare i cavalli esclusivamente quando, in essa, si verifichino incidenti o irregolarità.
La specifica competenza dello Starter, tanto sui cavalli quanto sui guidatori, decorre dal momento in cui i cavalli entrano in pista fino al momento nel quale è convalidato il segnale di partenza.
Dopo la partenza dei cavalli egli esercita, dal suo posto, le normali funzioni di commissario, osservando e riferendo sullo svolgimento delle gare e sulle eventuali infrazioni commesse dai guidatori.
Quando i cavalli siano dislocati in più nastri di partenza, le Società dovranno mettergli a disposizione, se richieste, persone che debbono collaborare con lo Starter e seguirne direttive e istruzioni.
I guidatori debbono attenersi agli ordini dello Starter e dei suoi incaricati.
Lo Starter è competente ad adottare i provvedimenti disciplinari inerenti la partenza dei cavalli compresa l’erogazione di multe a favore di scuderie, a deferire alla Commissione di Disciplina di I Istanza nei casi previsti dal Codice delle violazioni disciplinari e a segnalare alla Procura della disciplina ogni qual volta lo ritenga necessario.
CAPO IV ART. 82
Commissari - Handicappers - Cronometristi - Giudice d’arrivo
I Commissari collaborano con la Giuria nella applicazione del Regolamento e nella adozione di tutte le disposizioni intese ad assicurare il buon andamento della riunione.
Hanno giurisdizione ed autorità su tutto ciò che avviene nel recinto degli ippodromi durante lo svolgimento di una riunione o che abbia riferimento a fatti avvenuti in dipendenza della stessa.
Durante lo svolgimento delle gare essi hanno il particolare compito di sorvegliare la condotta disciplinare dei guidatori anche ai fini degli eventuali connessi provvedimenti.
Xxxxxx informare la Giuria su fatti e contestazioni che dovessero sorgere nelle scuderie o nelle corse; sorvegliare la condotta di ogni persona a queste interessata o per qualunque altra ragione sottoposta al loro controllo, ivi comprese le specifiche responsabilità dei proprietari dei cavalli.
Possono fare espellere dai luoghi che si trovano sotto la loro giurisdizione chiunque turbi il buon ordine sugli ippodromi o commetta azioni scorrette.
Gli Handicappers operano nell’ambito delle disposizioni impartite dall’Ente e delle norme contenute nel presente Regolamento.
In particolare provvedono alla stesura dei programmi delle corse, presenziano alla dichiarazione dei partenti, compilano le corse ad invito, assegnano numeri e distanze ai concorrenti, effettuano i sorteggi previsti dalle norme regolamentari e quant’altro necessario all’organizzazione delle corse.
In ogni caso i proprietari dei cavalli partenti in corse a criterio o con abbuoni rimangono sempre responsabili del controllo sulla esattezza delle distanze alle quali i propri cavalli devono partire.
I Cronometristi accreditati dalla competente Federazione, sono gli unici responsabili del rilevamento e della determinazione dei tempi ufficiali conseguiti in corsa o nelle prove di qualifica.
Possono servirsi del cronometraggio automatico, obbligatorio negli ippodromi con più di 20 giornate, con il sistema e le procedure indicate dall’Ente.
Negli ippodromi con un massimo di 20 giornate annuali di corse, il cronometraggio può essere fatto manualmente da Cronometristi accreditati.
In caso di assenza dei Cronometristi, la Giuria provvederà alla surrogazione con un Commissario e a darne comunicazione all’Ente.
Il rilevamento del tempo non avrà valore ai fini dell’ufficialità dei tempi ottenuti e delle normative conseguenti.
Il Giudice d’arrivo comunica alla Giuria l’ordine con cui i cavalli hanno tagliato il traguardo secondo le modalità previste dall’art. 74.
CAPO V ART. 83
Interessati nelle corse: divieto di effettuare scommesse
In tutte le corse riconosciute dall’Ente è fatto divieto agli addetti al controllo e alla sorveglianza di prendere comunque parte alle scommesse.
Nelle corse alle quali partecipano i propri cavalli, il proprietario non può scommettere che su di essi.
Il guidatore non può scommettere nelle corse alle quali prende parte, se non sul cavallo che guida.
La norma anzidetta vale anche per l’allenatore, quando alla corsa prendono parte cavalli da esso allenati.
TITOLO V
Si rinvia al "Regolamento per il controllo delle sostanze proibite", approvato D.M. n. 797 del 16/10/2002)
TITOLO VI DELLA DISCIPLINA
Per quanto non previsto nel presente Titolo VI, si rinvia al regolamento di Disciplina dell’Ente, adottato con Deliberazione commissariale n.98 del 20/11/2001, approvato con
D.M. 19/03/2002 e successive modificazioni e integrazioni
CAPO I ART. 96
Soggetti - ABROGATO
(Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
ART. 97
Addebiti particolari - ABROGATO
(Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
ART. 98
Sanzioni per gli addebiti disciplinari
Le sanzioni a carico dei responsabili di addebiti disciplinari, secondo la natura, la gravità delle infrazioni e la qualità del colpevole, sono le seguenti:
1) multa da €. 51,65 fino a € 51.645,69;
2) appiedamento fino ad anni due;
3) sospensione fino ad anni tre dalla partecipazione a specifiche attività ippiche disciplinate dall’Ente;
4) multa a favore;
5) distanziamento del cavallo nella corsa;
6) proposta di radiazione.
Esse possono essere applicate anche congiuntamente.
L’appiedamento o la sospensione inflitta dalla Commissione di Disciplina di I istanza per un periodo non inferiore a 4 mesi inibisce, per la sua durata, l’esercizio dell’attività di allenatore e di guidatore.
ART. 99
Casi particolari
A carico dei responsabili di illecito sportivo, l’appiedamento non può avere durata inferiore ad anni uno e la sospensione inferiore a mesi sei.
Quando venga inflitto un periodo di sospensione ad un proprietario, i cavalli di sua totale o parziale appartenenza e per i quali non sia pervenuta all’Ente formale dichiarazione di
passaggio di proprietà prima del fatto che ha determinato la sospensione, non potranno partecipare a corse durante detto periodo anche se ceduti ad altri a qualsiasi titolo.
CAPO III ART. 100
Competenza degli Organi di disciplina - ABROGATO
ART. 100 bis
Sospensione cautelativa - ABROGATO
ART. 101
Obbligo di collaborazione – ABROGATO CAPO IV
ART. 102
Devoluzione delle somme incassate
(modificato con Deliberazione del C.D.A. n. 179 del 29/12/2009)
Gli importi delle multe devono essere pagati, secondo modalità di versamento stabilite, entro e non oltre il trentesimo giorno non festivo decorrente da quello nel quale è stata comunicata la sanzione, direttamente all’Ente, per le sanzioni inflitte dalle Commissioni di Disciplina, o alla Segreteria della Società di Corse che gestisce l’ippodromo ove la multa è stata eventualmente inflitta, per quelle adottate dalla Giuria o dagli Starters.
Le Società sono tenute responsabilmente a dare comunicazione all’Ente dei mancati adempimenti.
Le somme incassate a seguito di provvedimenti disciplinari, fatta eccezione per quelle derivanti da sanzioni pecuniarie inflitte a proprietari per accertate responsabilità ascritte agli stessi in casi doping, sono dall’Ente o dalla Società di Corse, secondo competenza, devolute al fondo di assistenza per allenatori, guidatori e artieri ippici. Gli importi delle multe predette, inflitte ai proprietari, sono destinati alla lotta contro la pratica del doping.
Dal 1° gennaio 2010, gli importi delle sanzioni pecuniarie inflitte dai giudici sul campo sono versate all’Ente che le destina, con apposito provvedimento dell’Ente, al finanziamento della cassa di previdenza ed assistenza di xxxxxxx, guidatori e allenatori, alla lotta al doping e al funzionamento della giustizia sportiva.
Il nome della Società di Corse, del proprietario, del gentleman, dell’allenatore, del guidatore, dell’allievo guidatore o dell’artiere che non avrà pagato la multa nei termini di cui sopra, viene iscritto nella Lista dei pagamenti insoddisfatti, di cui all’art. 104 del Regolamento delle Corse.
ART. 103
Prescrizione delle infrazioni - ABROGATO CAPO V
ART. 104
Lista dei pagamenti insoddisfatti
(ex artt. 104 e 105 modificati con Deliberazioni commissariali n. 69 del 3/03/2006 e n. 10 del 2/03/2012)
- Iscrizione nella lista.
L'Ente tiene aggiornata la lista dei pagamenti insoddisfatti nella quale sono iscritti i nomi delle persone fisiche, società o associazioni tenute ad osservare il presente Regolamento, che, senza giustificato motivo, non abbiano adempiuto le seguenti obbligazioni di pagamento contratte nell’esercizio delle rispettive attività o dal Regolamento stesso previste:
- importi a qualunque titolo dovuti all’Ente o ad Ente paritetico estero;
- canoni di locazione di box, corrispettivi per uso degli impianti e fornitura di servizi negli ippodromi;
- importi per iscrizioni;
- importi dovuti ai lavoratori dipendenti delle scuderie in base al Contratto Collettivo Nazionale del settore;
- importi dovuti al soggetto venditore e/o al soggetto che organizza e gestisce un’asta pubblica in Italia, per il pagamento dei prezzi di vendita, eventuali oneri accessori e/o diritti d’asta, purché l’acquisto del cavallo sia suscettibile di registrazione presso l’Ente;
- importi dovuti ad allenatori, allevatori o centri di allevamento per corrispettivi di attività di addestramento, allenamento e pensione dei cavalli, purché l’obbligazione derivi da accordo scritto, sottoscritto dal soggetto richiedente l’iscrizione e dal soggetto di cui è richiesta l’iscrizione.
A) Contenuto della lista.
La “Lista” - che deve essere pubblicata sul sito dell’Ente deve contenere:
- il nome proprio e quello assunto delle persone, società e associazioni responsabili dei pagamenti insoddisfatti e la causale dell'iscrizione;
- le somme dovute.
Le iscrizioni nella Lista sono disposte:
- su richiesta scritta delle società di corse, alla quale sia allegata la documentazione dimostrante il credito, malgrado le eventuali trattenute fatte eseguire sui conti attivi del proprietario moroso, e su richiesta dell'Ente;
- su richiesta scritta degli Enti paritetici italiani o stranieri, o di allevatori e proprietari di cavalli., di titolari o contitolari di autorizzazione a far correre cavalli in corse rette dall'Ente, di allenatori, di fantini, guidatori, di Associazioni Nazionali, rappresentative di tali categorie, e di qualunque operatore ippico che svolga attività regolamentate dall'Ente, che vantino ragioni
di credito come specificate nel presente articolo, rimaste insoddisfatte nei confronti di soggetti appartenenti alle categorie sopracitate;
- su richiesta scritta dei lavoratori dipendenti di scuderia, che vantino ragioni di credito nei confronti dei loro datori di lavoro;
A tali richieste devono essere allegati i documenti probatori del credito vantato, nonché esplicita dichiarazione del richiedente di assunzione di ogni responsabilità, con impegno a risarcire gli eventuali danni derivati al soggetto di cui è chiesta l'iscrizione nella Lista e/o all'Ente, nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza del credito.
Le richieste dei soggetti non residenti in Italia possono essere esaminate soltanto se presentate tramite l'Ente paritetico estero che operi, in materia, in condizioni di reciprocità con l’Ente.
Contestualmente alla presentazione della domanda, il richiedente deve effettuare il deposito della somma fissata dall’Ente. Da tale deposito sono esonerati i lavoratori dipendenti che presentino domanda di iscrizione dei loro datori di lavoro nella “Lista”.
Le società di Corse che presentino richiesta di iscrizione nella stessa data per uno o più soggetti possono effettuare un unico deposito pari all'importo suindicato stabilito per le richieste singole.
L'Ente, sulla base delle richieste di cui sopra o delle risultanze contabili dell'Ente, deve invitare con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) il debitore a soddisfare le proprie obbligazioni di pagamento o a giustificarne il rifiuto entro 20 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Scaduto invano il suddetto termine di 20 giorni, l’organo competente dell’Ente procede all’esame della questione e dispone per l’iscrizione nella Lista. Qualora alla scadenza di detto termine pervengano motivate ragioni di opposizione da parte del debitore, queste sono trasmesse al creditore, assegnando allo stesso un termine di 20 giorni dalla ricezione della comunicazione per controdedurre. Tali controdeduzioni sono comunque successivamente trasmesse al debitore che potrà formulare motivate opposizioni entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione. Scaduto tale termine la vertenza senza ulteriori comunicazioni alle parti viene sottoposta all’organo competente dell’Ente per l’adozione dei provvedimenti del caso a norma del presente articolo.
Il provvedimento di iscrizione nella Lista è esecutivo nonostante impugnazione.
Il deposito effettuato da coloro che chiedono l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti di una persona fisica o società o associazione producendo documenti non ritenuti probanti, potrà essere incamerato.
Qualora la vertenza relativa al credito, per cui è stata presentata domanda di iscrizione nella “Lista”, sia oggetto di cognizione da parte dell’Autorità giudiziaria, il provvedimento richiesto di iscrizione, a norma del presente articolo, non è adottato ed il deposito versato viene restituito. Parimenti, non è adottato il provvedimento richiesto, qualora, nel corso dell’istruttoria amministrativa, le opposizioni alle ragioni di credito diano luogo a controversia tra le parti da dirimere in sede giudiziaria.
Anche in tal caso il deposito versato è restituito, fatto salvo il successivo esame riesame all’esito della decisione definitiva dell’Autorità giudiziaria competente, previa richiesta della parte interessata secondo le modalità stabilite dal presente articolo.
C) Conseguenze dell'iscrizione.
Dal momento della comunicazione del relativo provvedimento all'interessato e/o alle società di Corse, chi è iscritto nella lista dei pagamenti insoddisfatti, fino a quando il suo nome
vi figuri, non può vendere, affittare, esportare definitivamente, iscrivere a corse, far correre, allenare, né montare/guidare un cavallo in corse riconosciute o autorizzate dall'Ente.
Le società di corse hanno l'obbligo di far rispettare i suddetti divieti conseguenti l'iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.
I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute all'Ente devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente postale intestato all’Ente, che provvederà alla cancellazione del nominativo dopo l'avvenuta produzione alla Segreteria dell'attestazione del versamento dell'importo dovuto e di quello richiesto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).
I pagamenti di somme indicate nella lista dei pagamenti insoddisfatti, dovute a soggetti diversi dall’Ente dovranno essere effettuati direttamente al creditore, che dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Ente ai fini della conseguente cancellazione del nominativo del debitore. Tale cancellazione potrà tuttavia avvenire soltanto successivamente all'acquisizione da parte della Segreteria dell'attestazione del versamento sul conto corrente postale dell'importo dovuto a titolo di tassa di cancellazione a norma della successiva lett. H).
Le attestazioni di pagamento relative ad importi dovuti all’Ente possono essere depositati anche presso le Segreterie delle società di Corse, che provvederanno al loro tempestivo inoltro all'Ente ai fini della cancellazione del nominativo.
Per quanto riguarda i pagamenti destinati all'estero, gli stessi dovranno essere eseguiti direttamente al beneficiario dal debitore, secondo le modalità previste dall'Ufficio Italiano Cambi e dalla Banca d'Italia, fornendone prova all'Ente con idonea documentazione.
La “Lista dei pagamenti insoddisfatti” deve essere tenuta esposta - a cura dei rispettivi Segretari -negli Uffici delle società di corse e nelle Segreterie degli Ippodromi.
F) Pubblicazione sul sito dell’Ente.
Ogni nuova iscrizione nella Lista dei pagamenti insoddisfatti ed ogni cancellazione sono pubblicate sul sito dell’Ente o sul sito web e comunicate alle società di corse anche con fax.
Tutte le precedenti disposizioni riflettono con conseguente iscrizione automatica anche i soggetti ed i cavalli iscritti nelle Liste dei pagamenti insoddisfatti tenute da tutti gli altri settori ed uffici dell’Ente. Riflettono, altresì, le Liste tenute e comunicate dagli Enti esteri i cui poteri, nei rispettivi Paesi, corrispondono a quelli dell’Ente e che abbiano chiesto la reciprocità in materia, a condizione che le iscrizioni contenute in tali Liste siano conformi ai principi di giustizia naturale e alle disposizioni di diritto comune vigenti in Italia.
Tutti coloro che vengono iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti per ottenere, dopo aver soddisfatto il loro debito, la cancellazione, sono tenuti, a titolo di rimborso spese di segreteria, al pagamento di una tassa il cui importo sarà stabilito anno per anno dall’Ente.
E' dovuta un'unica tassa di cancellazione qualora il soggetto debitore provveda al pagamento contestuale di importi seppure dovuti a soggetti diversi e per i quali sono intervenuti provvedimenti di iscrizione nella stessa data.
L’Ente può procedere alla revoca delle rispettive concessioni (colori e patenti) a coloro che, nel periodo di 2 anni, risultassero per la terza volta iscritti nella Lista dei pagamenti insoddisfatti.
L) Sospensione effetti.
L’Ente può sospendere, anche parzialmente, gli effetti della iscrizione nella lista dei pagamenti insoddisfatti.
TITOLO VII
Si rinvia al regolamento di Disciplina dell’Ente, adottato con Deliberazione commissariale
n.98 del 20/11/2001, approvato con D.M. 19/03/2002 e successive modificazioni e integrazioni
ALLEGATO N. 1
CORSE DI CATEGORIA
La programmazione unica su tutto il territorio nazionale delle corse di categoria, riguardanti i cavalli indigeni di 5 anni e oltre e gli esteri di 4 anni e oltre, è così regolamentata:
1) L’inserimento in una determinata categoria si effettua in base alle somme vinte nei 12 mesi precedenti (compreso quello della corsa) e/o nei 2 mesi precedenti (compreso quello della corsa), secondo i limiti definiti dalla seguente tabella:
PARAMETRI CATEGORIE DAL 1° LUGLIO 2012
(modificata con deliberazione commissariale n. 43 del 6 giugno 2012)
CAT. | B I M E S T R E | 12 MESI PRECEDENTI | |||
DA | A | DA | A | ||
G | 400,00 | 1.700,00 | G | 900,00 | 6.200,00 |
F | 1.700,01 | 2.300,00 | F | 6.200,01 | 10.500,00 |
E | 2.300,01 | 4.000,00 | E | 10.500,01 | 15.000,00 |
D | 4.000,01 | 5.200,00 | D | 15.000,01 | 21.500,00 |
C | 5.200,01 | 6.700,00 | C | 21.500,01 | 31.500,00 |
B | 6.700,01 | 9.000,00 | B | 31.500,01 | 45.500,00 |
A | 9.000,01 | 13.500,00 | A | 45.500,01 | 67.000,00 |
@ | 13.500,01 | 999.999,00 | @ | 67.000,01 | 999.999,00 |
ESCLUSIONE PER VINCITE IN CARRIERA
CAT. | ETA’ | EURO | CAT. | ETA’ | EURO |
F | 5 | 129.114,22 | G | 5 | 64.557,11 |
F | 6 | 167.848,49 | G | 6 | 90.379,96 |
F | 7 | 206.582,76 | G | 7 | 116.202,80 |
F | 8 | 245.317,03 | G | 8 | 142.025,65 |
F | 9 | 284.051,29 | G | 9 | 167.848,49 |
F | 10 | 322.785,56 | G | 10 | 193.671,34 |
Salvo quanto disposto dal secondo comma del successivo punto 3, quando un cavallo non è collocabile in nessuna categoria in ragione delle somme vinte, come specificate nella precedente tabella, è della categoria minima consentita (“E-F-G” se indigeno, “C” se femmina estera, “B” se maschio estero), quando nei 12 mesi precedenti, compreso il mese della corsa, ha effettuato un tempo ufficiale in Italia, anche ottenuto in prova pubblica, con le stesse modalità di cui al successivo capoverso, uguale o migliore a quello relativo alle categorie anzidette e specificato dalla successiva tabella.
Oltre che nella propria categoria in cui viene a collocarsi per effetto delle disposizioni precedenti, un cavallo può correre soltanto nella categoria immediatamente superiore, se ha conseguito nei 12 mesi precedenti (compreso quello della corsa), la corrispondente velocità di qualificazione da vincitore, oppure ottenuta attraverso una prova pubblica effettuata con o
senza galoppino, sulla breve o media distanza, dopo richiesta alla Società di Corse in cui opera, come definita nella seguente tabella:
CAT. | VELOCITA’ DI QUALIFICAZIONE |
A | 1.15.0 al Km. o migliore |
B | 1.16.0 al Km. o migliore |
C | 1.16.5 al Km. o migliore |
D | 1.17.0 al Km. o migliore |
E | 1.18.0 al Km. o migliore |
F | 1.19.0 al Km. o migliore |
G | 1.20.0 al Km. o migliore |
Ogni velocità ufficiale, comunque conseguita, va correlata alla taratura ufficiale delle piste stabilita dall’Ente, così come i riferimenti ottenuti sulla media o lunga distanza vanno diminuiti di un secondo.
Ogni cavallo che partecipa ad una qualsiasi corsa, anche di categoria, una volta inserito, corre sempre con la qualifica della propria categoria di appartenenza ai fini delle successive valutazioni del Regolamento.
L’inserimento in categoria si effettua anche in base alle condizioni previste nel penultimo capoverso del successivo art. 3.
2) La salita di categoria è automatica ed immediata quando:
a) vengono superate le vincite consentite a quella determinata categoria, nei 12 mesi precedenti e/o nel bimestre;
b) quando vincendo si effettuano tempi delle categorie superiori e contemporaneamente o successivamente si assommano vincite bimestrali pari o superiori all’80% di quelle consentite alle categorie di appartenenza;
c) limitatamente alle categorie E-F-G, quando si vincono due premi nel bimestre nella categoria di appartenenza;
d) limitatamente alle categorie F-G, quando si vince con un tempo migliore di quello della categoria di appartenenza.
3) La discesa di categoria, ferme restando le condizioni di cui all’art. 1, avviene all’inizio di ogni mese e solo in quella immediatamente inferiore quando un cavallo:
a) non abbia vinto nel mese precedente somme pari o superiori al 50% dell’importo bimestrale consentito alla categoria di appartenenza;
b) non abbia vinto nel mese precedente una corsa nella categoria di appartenenza.
Quando un cavallo, tuttavia, non abbia prestazioni nel trimestre (compreso il mese della corsa), deve essere collocato nella categoria immediatamente inferiore a quella posseduta nell’ultima corsa effettuata, fatte salve le condizioni di cui all’art. 1; ai cavalli non inseriti in categoria, al momento dell’ultima corsa disputata, si applicano le condizioni di cui all’art. 1 di quel momento.
Quando un cavallo partecipa a corse “a reclamare” (vedi successivo art. 4), se la corsa “a reclamare” è di categoria, il cavallo acquista il diritto di essere inserito in quella categoria cui ha partecipato, sempre fatte salve le condizioni di qualifica relative alle somme vinte ed alla velocità di cui all’art. 1.
4) Sono consentite corse “a reclamare” aperte a tutti i cavalli indigeni con o senza parametri di esclusione (per le sole vincite nel bimestre) e corse “a reclamare” per categoria, nelle quali la partecipazione è legata al possesso dei requisiti richiesti per quella categoria.
In queste ultime sono possibili i raggruppamenti in più categorie con prezzi di vendita differenziati anche per categorie, oltre a quelli obbligatori per età.
5) Nelle categorie A - B i numeri di partenza vengono assegnati dall’Handicapper.
I rappresentanti locali delle categorie (Proprietari, Gentleman, Guidatori/Allenatori) possono peraltro richiederne il sorteggio.
Nelle categorie C - D - E - F - G e nelle corse a reclamare vengono estratti mediante sorteggio.
I maschi esteri possono partecipare solo a corse di categoria A e B, mentre le femmine anche a quelle di categoria C, nelle quali sorteggiano gli ultimi numeri.
In questi casi deve essere rispettato il limite delle somme vinte consentito alla categoria, computando anche quelle conseguite all’estero.
Nelle categorie A - B - C - D il numero dei partenti non può essere inferiore a 5 e in tutte le altre a 7, sempre senza considerare i cavalli con rapporto di scuderia, comprese le reclamare non di categoria, considerando l’importo della corsa come equivalente parametro di categoria per la piazza.
Se il numero obbligatorio dei partecipanti non viene raggiunto, la corsa si trasforma in “invito” mantenendola, se possibile, con le stesse caratteristiche (alla pari o con resa di metri) ed aggiungendo ai dichiarati partenti altri cavalli, ma solo fino al numero minimo consentito.
Se entro un’ora ciò non è possibile, la corsa viene annullata.
6) Nelle corse con raggruppamento di più categorie debbono essere rispettati i seguenti
criteri:
a) il primo sarà quello relativo alla migliore categoria con possibilità di variazioni aventi per base la media-premi delle categorie interessate;
b) nelle categorie contigue sulla breve distanza, i cavalli partono alla stessa distanza ed i migliori numeri vengono sorteggiati tra i cavalli della categoria inferiore;
c) nelle categorie contigue sulla media e lunga distanza, la categoria superiore deve rendere almeno 20 metri a quella inferiore;
d) nel salto di categoria (B - D ; D - F ecc.) vi deve essere la resa di almeno 20 metri ai cavalli di categoria inferiore sulla breve distanza e di almeno 30 metri sulla media e lunga distanza.
Quando il raggruppamento prevede più di due categorie le distanze sono quelle indicate
nel libretto programma.
In tutti i casi di raggruppamento di più categorie, quando la qualifica è determinata dalla velocità, la categoria è sempre quella inferiore tra quelle previste dalla proposizione.
7) Nelle corse con resa di metri ogni nastro non può raggruppare più di due file con l’esclusione dei cavalli che hanno sorteggiato il numero più alto.
Nelle categorie A - B - C l’esclusione avviene per sorteggio.
8) Al di fuori dei casi previsti dal Regolamento, è permessa la programmazione di una corsa ad invito-handicap per giornata, per cavalli anziani, con il consenso dei rappresentanti delle associazioni locali di categoria, nel rispetto del numero dei partenti previsto dall’art. 6, considerando l’importo della corsa come equivalente parametro di categoria per la piazza.
E’, altresì, permessa, a titolo sperimentale previa autorizzazione dell’ENCAT, la programmazione di una corsa invito-handicap per ogni mese per cavalli di quattro anni.
9) Le corse TRIS rimangono invariate come handicap ad invito, prescindendo dalla presente regolamentazione, continuando per loro a valere le norme tuttora in vigore.
TARATURA DELLE PISTE
Allegato al Regolamento per le corse di categoria
VELOCITA’ DI RIFERIMENTO 1.20.0
PISTE ESTERE | 1.19.0 | TORINO | 1.20.0 |
FOLLONICA | 1.19.0 | TREVISO | 1.20.0 |
MILANO | 1.19.0 | BOLOGNA | 1.21.0 |
SIRACUSA | 1.19.0 | CESENA | 1.21.0 |
MODENA | 1.19.5 | MONTEGIORGIO (pista da mezzo miglio) | 1.21.0 |
MONTEGIORGIO (pista con racchetta) | 1.19.5 | FIRENZE | 1.21.0 |
NAPOLI | 1.19.5 | MONTECATINI | 1.21.0 |
ROMA | 1.19.5 | PADOVA | 1.21.0 |
SS. COSMA E XXXXXXX. | 1.19.5 | AVERSA | 1.21.5 |
ALBENGA | 1.20.0 | RAVENNA | 1.21.5 |
CASTELLUCCIO | 1.20.0 | TRIESTE | 1.21.5 |
CIVITANOVA MARCHE | 1.20.0 | FERRARA | 1.22.0 |
PALERMO | 1.20.0 | ||
XXXXXXXXXXXX | 0.00.0 | ||
XXX XXXXXXXX XXXXXXX | 1.20.0 | ||
TARANTO | 1.20.0 |
A partire dall’anno 2013 la taratura delle piste, italiane ed estere, è la seguente:
• pista da 1.000 metri o superiore = 0;
• pista inferiore a 1.000 metri = - 1.
ALLEGATO N. 2
RIPARTIZIONE PREMI AL TRAGUARDO
(modificato con Deliberazione commissariale n. 45 del 20/06/2012)
Tutte le corse debbono essere dotate di un premio in denaro da suddividersi in conformità alla tabella allegata al presente Regolamento, in rapporto agli stanziamenti deliberati dall’Ente.
I gentlemen driver non percepiscono premi al traguardo. Qualora risulti classificato tra i premiati un cavallo guidato da un gentleman driver l’importo previsto per il guidatore verrà corrisposto al proprietario o alla Federazione Nazionale Amatori Trotto, secondo quanto previsto dall’art. 25, I comma del presente Regolamento.
I premi al traguardo delle corse ordinarie, con almeno sette cavalli partenti, sono cinque, mentre sono quattro nelle corse con un numero pari o inferiore a sei, e vengono ripartiti secondo la percentuale stabilita nelle seguenti tabelle:
CORSE CON MENO DI 7 PARTENTI: 4 PREMIATI (*)
ORDINE ARRIVO | PROPRIETARI | ALLENATORI | GUIDATORI | STANZIAMENTI ALLEVATORI |
1 | 42,5% | 5% | 2,5% | 55% |
2 | 18,7% | 2,2% | 1,1% | 25% |
3 | 10,2% | 1,2% | 0,6% | 13% |
4 | 5,1% | 0,6% | 0,3% | 7% |
CORSE CON 7 O PIÙ PARTENTI: 5 PREMIATI (*)
Ordine Arrivo | Allenatori | GUIDATORI | Stanziament i Allevatori | |
1 | 39,1 | 4,6% | 2,3% | 55% |
2 | 18,7% | 2,2% | 1,1% | 23% |
3 | 10,2% | 1,2% | 0,6% | 12% |
4 | 5,1% | 0,6% | 0,3% | 6% |
5 | 3,4% | 0,4% | 0,2% | 4% |
(*) la percentuale del premio da ripartire agli allevatori è pari al 10% della dotazione raddoppiato
Qualora in una corsa si piazzino cavalli esteri o importati, il primo premio spettante all'allevatore italiano viene destinato all'allevatore del cavallo indigeno meglio piazzato purché entro i primi tre posti.
In tal caso all'allevatore italiano viene corrisposto, anziché il premio che effettivamente gli spetterebbe in base al piazzamento, il primo premio disponibile.
Qualora il cavallo indigeno si piazzi tra i premiati, quarto o quinto, all’allevatore verrà assegnato il premio corrispondente al piazzamento ottenuto secondo le percentuali stabilite nella tabella sopra riportata.
ALLEGATO N. 3
CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI AL CONTROLLO E DISCIPLINA DELLE CORSE
ART. 1 - Indizione corsi di formazione per addetti al controllo e disciplina corse
L'Ente indice, anche contestualmente, in diverse parti del territorio nazionale ed in relazione alle esigenze dell'Ente, corsi che potranno essere suddivisi nelle seguenti sezioni: Commissari; Aiuto starters; Giudici d'arrivo; Handicappers, ai fini delle successive iscrizioni nei relativi Elenchi dell’Ente.
Ciascun corso, a contenuto teorico-pratico, sarà composto da un massimo di 15 partecipanti.
L'Ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne in ordine all'accesso ai percorsi formativi assicurando le condizioni che rendono effettive tali parità.
ART. 2 - Organizzazione dei corsi
I corsi si articoleranno in 80 ore di insegnamento teorico (10 giornate d'aula) ed in 60 giornate di insegnamento pratico, costituenti periodo di tirocinio da prestare, in qualità di Allievi, con presenza sui campi di allenamento e negli ippodromi.
Formeranno materia di insegnamento i seguenti argomenti: Cultura ippica generale - Elementi di diritto - Statuto dell'Ente - Regolamenti delle corse e delle scommesse - Regolamento antidoping - Cronometraggio - Andature - I mantelli dei cavalli secondo le nuove classificazioni - Lingue straniere applicate all'ippica (francese ed inglese) - Tecniche di comunicazione e gestione dei conflitti.
I corsi si terranno presso una o più sedi definite dall'Ente.
Non è previsto alcun rimborso spese per tutta la durata del corso mentre, per ciascuna giornata di tirocinio, sarà erogato un gettone di presenza.
ART. 3 - Prove di selezione
Tutti gli aspiranti che presentino domanda e che abbiano i requisiti previsti dalle norme, saranno sottoposti a prove selettive, consistenti in test attitudinali e colloquio di selezione, tendenti ad accertare la personalità, il livello culturale, la conoscenza del settore e le inclinazioni in relazione alle mansioni che gli aspiranti sono chiamati a svolgere.
Coloro che supereranno la prima prova (test attitudinali), fornendo almeno l'80% di risposte esatte, saranno successivamente convocati a sostenere il colloquio di selezione che si intenderà superato con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 8/10.
I candidati risultati idonei alle prove di selezione saranno ammessi al corso secondo l'ordine della
graduatoria formata dalla Commissione e nei limiti dei posti disponibili.
ART. 4 - Requisiti e condizioni per l'ammissione ai corsi
Ai fini dell'ammissione ai corsi gli aspiranti dovranno:
1. Avere un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 52 anni.
2. Essere in possesso di titolo di studio di scuola media superiore o equipollente. Saranno considerati titoli preferenziali la conoscenza della lingua inglese e l'utilizzo del PC.
3. Presentare al Segretario Generale dell'Ente E domanda in carta libera di ammissione al corso. La firma da apporre in calce alla domanda (ai sensi della Legge 191/98) non è soggetta ad autenticazione ma, alla domanda stessa, dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.
Tale domanda deve essere corredata del Curriculum Vitae opportunamente documentato.
Nella domanda i candidati dovranno indicare, a pena di inammissibilità, quanto segue:
• il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno indicare il cognome da nubile seguito da quello del coniuge)
• la data ed il luogo di nascita
• la residenza e l'eventuale domicilio, unitamente al numero di telefono e di cellulare
• il possesso della cittadinanza italiana o di altro Paese della U.E.
• il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti
• l'immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti pendenti.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione della domanda di ammissione ai corsi.
I candidati dovranno altresì fornire la precisa indicazione del recapito presso il quale desiderano che l’Ente effettui le comunicazioni relative ai corsi di cui al presente bando.
Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente, a mezzo di Raccomandata A.R., all’indirizzo sopra indicato.
L’Ente non assumerà alcuna responsabilità per il caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni da parte dei candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito né per eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
4. Presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa sotto la propria responsabilità in caso di xxxxxxxx, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1968 n. 15, dalla quale risulti che il dichiarante:
a) è cittadino italiano o di altro Paese della U.E.
b) gode dei diritti politici
c) non ha riportato condanne penali sia in Italia che all'estero e non è sottoposto a procedimenti penali presso Procure e Preture della Repubblica Italiana e presso altra Autorità Giudiziaria straniera; in caso affermativo dovranno essere indicati i reati per cui è sottoposto a procedimenti in corso.
L'Ente si riserva il potere di accertare, a campione, la veridicità delle dichiarazioni suindicate.
ART. 5 - Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ente - Ufficio del Personale - per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo nonché per quelle connesse alla eventuale iscrizione negli Elenchi dell’Ente.
L'indicazione dei dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.
ART. 6 - Esame di fine corso per la successiva iscrizione negli Elenchi dell’Ente
A conclusione dei Corsi i docenti, tramite il Docente coordinatore, inoltreranno all'Ente il loro giudizio sui singoli partecipanti, evidenziandone, oltre la proficuità dell'impegno, anche la personalità e le attitudini. Gli Allievi che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore di insegnamento teorico e che abbiano comunque svolto totalmente il previsto periodo di tirocinio sono ammessi ad un esame che si intenderà superato con il conseguimento di una votazione di almeno 7/10.
ART. 7 - Incompatibilità
Le nomine verranno sottoposte alla normativa di cui al D.M. 19/3/2002 e successive modificazioni e integrazioni ai sensi della quale sono incompatibili con le funzioni di addetto al controllo e disciplina corse i seguenti soggetti:
• i proprietari o i comproprietari di una scuderia e gli allevatori di cavalli da competizione sportiva in attività;
• i soci o i rappresentanti legali di società titolari di scuderia o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività;
• i procuratori delle persone fisiche e delle società titolari di scuderia o di allevamenti di cavalli da competizione sportiva in attività;
• i soggetti titolari di patenti e di licenze di qualunque tipo, rilasciate dall'Ente;
• gli amministratori, i soci (persone fisiche o giuridiche), i dirigenti ed i dipendenti delle Società di corse o di Associazioni di categoria;
• coloro che siano iscritti all'Albo degli allibratori o titolari di agenzie ippiche o coloro che siano soci o abbiano rapporti di lavoro con un allibratore o con il titolare di un'agenzia ippica;
• coloro che svolgono professioni o attività imprenditoriali o di lavoro dipendente nel settore ippico;
• i coniugi, gli ascendenti o i discendenti in linea retta, i parenti ed affini in 1° grado dei soggetti di cui ai precedenti punti.
ALLEGATO N. 4
CODIFICA DELLE VIOLAZIONI DISCIPLINARI
(Modificata con Deliberazione del C.D.A. n. 3 del 27/3/2008 e con Deliberazione commissariale n. 2/03/2012)
Per un’uniforme applicazione dei provvedimenti adottati dai Giudici sul campo del settore trotto si indicano di seguito le infrazioni con l’indicazione della sanzione da irrogare.
Per i casi non previsti i Giudici sul campo, in base alla propria competenza ed esperienza acquisita, irrogano le sanzioni applicando per estensione analogica le punizioni previste dalla codifica sotto riportata delle violazioni disciplinari con l’indicazione dell’articolo del Regolamento non osservato e della motivazione del provvedimento.
INFRAZIONI SEMPLICI E NEL COMPORTAMENTO
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A1 | Guidatore, allievo-guidatore o gentleman presente in divisa nel recinto del pubblico - giubba/divisa con colori diversi da quelli dichiarati o non regolamentare – personale di scuderia con indumenti in disordine – assenza di tracolle per differenziare i “compagni di scuderia” – numeri non correttamente esposti. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman, allenatore o scuderia | - richiamo scritto. In caso di recidiva nei 30 gg. precedenti sanzione pecuniaria € 50,00 |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A2 | Guidatore, allievo-guidatore o gentleman che non si presenti ad assolvere gli ingaggi della giornata (salvo casi di provata forza maggiore attestati da certificato medico, per quanto riguarda la condizione fisica, o autocertificazione, negli altri casi, da presentare entro 72 ore successive alla riunione di corse). - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 3; - sospensione gg. 5 qualora sia partente su due piazze. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A3 | Guidatore, allievo-guidatore o gentleman devono trovarsi un'ora prima della corsa in cui sono impegnati nel recinto scuderie (salvo casi di provata forza maggiore). E’ consentito un ritardo massimo di 30 minuti trascorso il quale il guidatore, allievo-guidatore o gentleman deve essere sostituito. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sanzione pecuniaria € 50; - sanzione pecuniaria € 100,00 in caso di sostituzione. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A4 | Xxxx partente un guidatore, allievo-guidatore o | - sanzione pecuniaria € |
gentleman senza accettazione da parte dell'interessato. - allenatore o scuderia | 150,00 | |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A5 | Dichiararsi partente essendo appiedato. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sanzione pecuniaria € 150,00, se non corre. - sospensione gg. 10 oltre distanziamento totale del cavallo guidato, se corre. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A6 | Dare partente un cavallo su due piazze diverse (al responsabile). - allenatore o scuderia | - sanzione pecuniaria € 250,00 |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A7 | Comportamento inurbano. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman, allenatore * artiere (tramite il datore di lavoro) # proprietario | - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 250,00; * richiamo scritto; in caso di recidiva da € 50,00 a € 150,00; # sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 350,00. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A8 | Offese nei confronti di altri soggetti al Regolamento delle corse. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman, allenatore * xxxxxxx (tramite il datore di lavoro) # proprietario | - sospensione da gg. 1 a gg. 5; * sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00; # sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 350,00. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A9 | Vie di fatto. - guidatore, allenatore, allievo-guidatore o gentleman * xxxxxxx (tramite il datore di lavoro) # proprietario | - sospensione da gg. 15 a gg. 40; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza; * allontanamento a tempo determinato oltre sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00; # sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 350,00 e nei casi più gravi deferimento agli Organi di |
Giustizia Sportiva | ||
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A10 | Maltrattamenti ai cavalli. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman * artiere (tramite il datore di lavoro); # proprietario o allenatore | - sospensione da gg. 15 a gg. 40; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza; * allontanamento a tempo determinato oltre sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 350,00 ; # sanzione pecuniaria da € 400,00 a € 2.500,00 oltre nei casi più gravi deferimento alla C. D. I istanza. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A11 | Offese agli Addetti al controllo disciplinare delle corse, al personale ASSI o ai veterinari - atteggiamento ingiurioso nei confronti del pubblico. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman, , allenatore - xxxxxxx (tramite il datore di lavoro) - proprietari | - sospensione da gg. 5 a gg. 20; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza; - allontanamento a tempo determinato oltre sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00; - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 350,00 e nei casi più gravi deferimento agli Organi di Giustizia Sportiva |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A12 | Esclusione del cavallo a seguito di ingiustificato ritiro dalla corsa (a titolo esemplificativo: tardiva presentazione, mancata presentazione del libretto identificativo o passaporto rilasciato dall’ASSI, vaccinazioni non regolari, mancata rispondenza dei dati segnaletici). - allenatore | - sanzione pecuniaria € 150,00 oltre allontanamento del cavallo (I provvedimenti di cui sopra non si applicano nel caso di tardiva |
presentazione sempreché il cavallo, giunto all'ippodromo, venga sottoposto a visita veterinaria.) | ||
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A13 | Ritardo a presentare il cavallo in ippodromo rispetto ai termini perentori stabiliti dal dettato regolamentare. - allenatore | - sanzione pecuniaria €150,00 (in occasione di corse ordinarie) - sanzione pecuniaria € 250,00 (in occasione di corse Tris); - sanzione pecuniaria € 500,00 (in occasione di Grandi Premi) |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A14 | Trasportare persone sul sulky prima e dopo la corsa in pista senza motivo. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sanzione pecuniaria € 100,00 |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A15 | Mancata comunicazione alla Direzione delle corse della volontà di far correre il cavallo, senza o con i ferri (anteriori e/o posteriori), in modo difforme da quanto già dichiarato all'atto dei partenti. - allenatore | - sanzione pecuniaria € 150,00 oltre allontanamento del cavallo se non corre; - sanzione pecuniaria € 500,00 oltre al distanziamento totale del cavallo, se corre. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
A16 | Violazione dell’obbligo di uso di casco o corpetto, anche durante le attività di allenamento. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sanzione pecuniaria € 100,00. |
INFRAZIONI NELLE FASI DI PARTENZA
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B1 | Xxxxxxx a presentarsi in pista che provochi dilazione delle operazioni di partenza o mancato rispetto degli orari di partenza stabiliti dal countdown - scuderia, guidatore, allenatore, allievo-guidatore o gentleman | - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B2 | Modifica o sostituzione in pista di finimenti di cui viene accertata inefficienza o usura. - scuderia o allenatore | - diffida scritta; in caso di recidiva sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B3 | Sgambare oltre il suono della campana se arreca ritardo alle operazioni di partenza. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 3. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B4 | Tardare ad allinearsi nell'entrata fra i nastri o nel procedere dietro l'autostart. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 3. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B5 | Tardare ad allinearsi dietro l'autostart per poi lanciare il cavallo avvantaggiandosi. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 5. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B6 | Abbandonare l'allineamento prima dello start. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 3. - sospensione gg. 5 (in caso di vantaggio nelle posizioni). |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B7 | Non allinearsi, non portarsi al proprio numero o non portarsi al proprio nastro, provocando il rinvio della partenza. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 5. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B8 | Deviare sul concorrente di dx o di sx, fra i nastri o dietro l'autostart: a) provocando il rinvio della partenza; b) danneggiando altro concorrente dopo che il via è stato dato (prima dello start e qualora la partenza non venga richiamata). - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | a) sospensione gg. 5; b) sospensione gg. 5 oltre multa a favore del concorrente danneggiato. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B9 | Trattenere bruscamente il cavallo in rottura dietro l'autostart: a) senza rinvio della partenza; b) con rinvio della partenza; c) provocando intralcio o creando pericolo. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | a) sospensione gg. 3; b) sospensione gg. 5; c) sospensione da gg. 5 a gg. 15 |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B10 | Disobbedienza agli ordini dello Starter o dell'Aiuto starter - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 3 - sospensione gg. 5 (nel caso di rinvio della partenza) |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B11 | Partire in anticipo sui “segnali”, oltrepassare le ali dell'autostart provocando il richiamo della partenza. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 5. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B12 | Uso scorretto del frustino o emissione di rumori vari che provochino disturbo ad altri concorrenti. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sanzione pecuniaria € 100,00. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B13 | Proteste in pista nei confronti dello Starter o dell'Aiuto starter. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione da gg. 5 a gg. 10; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B14 | Danneggiare un concorrente durante le sgambature o durante le operazioni di partenza impedendogli di presentarsi alla partenza valida. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 5 oltre multa a favore del concorrente danneggiato. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B15 | Ritirarsi senza oltrepassare il punto di partenza. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 2. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
B16 | Cavallo che si dimostri indisciplinato in partenza, sia per rustichezza che per scarso addestramento. - allenatore | - sanzione pecuniaria € 100,00 oltre diffida del cavallo. - nei casi più gravi, o in caso di due diffide nell’arco di 30 gg, sanzione pecuniaria € 200,00 oltre allontanamento del cavallo per 20 gg.. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento |
Disciplinare | ||
B17 | Abbandonare l’allineamento o invertire il senso di marcia ad autostart avviata senza giustificato motivo - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 15, nei casi più gravi sospensione per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza. |
INFRAZIONI IN CORSA
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C1 | Tenere una condotta di corsa non adeguata alle normali prestazioni del cavallo - non aver fornito sufficienti spiegazioni della condotta di gara tenuta. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - Assolto; - sospensione da 5 a 8 gg, con eventuale multa a favore del concorrente penalizzato dalla condotta di corsa; - nei casi più gravi sospensione con effetto immediato gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza; |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C2 | Inversione di forma del cavallo. - allenatore | - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 300,00, in caso di recidiva nei 30 gg. precedenti, sospensione gg. 15; nei casi più gravi sospensione gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C3 | Disturbare un concorrente nel sorpassarlo o deviando dalla propria linea di corsa, o forzando un passaggio interno o non mantenendo strettamente la propria linea di corsa (a titolo esemplificativo "mezze-ruote", correre in testa discosto dalla corda ecc.). | - sospensione da gg. 3 a gg. 5. |
- guidatore, allievo-guidatore o gentleman | ||
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C4 | Sorpassare un concorrente in modo non regolamentare o deviare dalla propria linea di corsa: a) intralciandolo; b) interrompendogli l'azione (provocando la rottura); c) danneggiamento grave e palese o comunque tale da trarne indebito vantaggio ai fini del risultato - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | a) sospensione gg. 5 oltre eventuale multa a favore; b) sospensione gg. 10 oltre eventuale multa a favore; c) sospensione gg. 12 oltre eventuale multa a favore e distanziamento totale del cavallo. L'eventuale multa a favore va quantificata nella misura minima del quinto premio e di un quinto delle eventuali iscrizioni. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C5 | Forzare un passaggio interno o un passaggio fra due concorrenti: a) intralciando altro concorrente; b) provocando la rottura e creando situazione di pericolo per altri concorrenti. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | a) sospensione gg. 5 oltre eventuale multa a favore; b) sospensione gg. 12 oltre eventuale multa a favore e distanziamento totale del cavallo |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C6 | Urtare la ruota di altro concorrente provocando l'afflosciamento del pneumatico. - guidatore, allievo- guidatore o gentleman | - sospensione gg. 2 oltre eventuale multa a favore. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C7 | Investire un concorrente, sempre che il fatto non sia stato provocato da un imprevisto ed improvviso rallentamento: a) intralciandolo; b) provocandone l'arresto o un serio danneggiamento. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | a) sospensione gg. 5 oltre eventuale multa a favore; b) sospensione gg. 12 oltre eventuale multa a favore e distanziamento totale del cavallo. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C8 | Provocare la caduta di altro concorrente deviando dalla propria linea o superandolo o, comunque, causando un incidente che determini l'interruzione della corsa. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione da gg. 15 a gg. 40 oltre eventuale multa a favore, eventuale distanziamento totale del cavallo o esclusione dalla corsa ripetuta.. |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento |
Disciplinare | ||
C9 | Urtare con la testa del cavallo il concorrente che precede creando situazione di disagio. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione gg. 3 |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C10 | Non portarsi all'esterno con il cavallo in rottura o trattenere bruscamente il cavallo in rottura o deviare dalla propria linea di corsa con il cavallo in rottura: a) creando disturbo o disagio ad altri; b) intralciando o creando pericolo; c) provocando la caduta di altro concorrente o, comunque, causando un incidente che determini l'interruzione della corsa. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman d) deviare con il cavallo in rottura intenzionalmente provocando un danneggiamento ad altro concorrente | a) sospensione da gg. 3 a gg. 5 b) sospensione gg. 5 oltre eventuale multa a favore c) sospensione da gg. 15 a gg. 40 oltre eventuale multa a favore, eventuale distanziamento totale del cavallo guidato esclusione dalla corsa ripetuta d) sospensione da gg.15 a gg. 40 e, nei casi più gravi, deferimento alla Commiss. di disciplina di I istanza |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C11 | Rallentare vistosamente l'andatura del cavallo provocando situazioni di disagio o di pericolo per altri concorrenti. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione da gg. 3 a gg. 5 |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C12 | Calciare il cavallo durante il percorso. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sanzione pecuniaria € 50,00 (fino a tre colpi); - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 200,00 (oltre tre colpi). |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C13 | In caso di allontanamento del cavallo per trotto irregolare. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman * allenatore | - sospensione gg. 5; * sanzione pecuniaria € 100,00 oltre la multa stabilita dall’art. 64 Regolamento delle corse e allontanamento del cavallo per gg. 90 |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C14 | In caso di allontanamento del cavallo a seguito della seconda diffida per aver trottato al limite della accettabilità. - allenatore | - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 300,00 oltre multa stabilita dall’art. 64 Regolamento delle corse e allontanamento del cavallo |
per gg. 90 | ||
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C15 | Uso della frusta a fini non agonistici in pista o nel recinto delle scuderie. - guidatore, allievo- guidatore o gentleman | - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 350,00 |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C16 | Uso della frusta violento e continuativo in pista o nel recinto delle scuderie - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione da gg. 5 a gg. 20 - nei casi più gravi sospensione 40 gg. e deferimento alla C.D. I Istanza |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C17 | Uso scorretto della frusta con le redini in entrambe le mani. (ad esemplificazione: con il braccio alzato al di sopra della spalla) - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sanzione pecuniaria € 100,00 . - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 300,00 (oltre sette frustate negli ultimi 200 metri) |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C18 | Uso della frusta con le redini in una mano - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sospensione da gg. 1 a gg. 3 (fino a sei frustate); - sospensione da gg. 5 a gg. 10 (oltre sei frustate) |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C19 | Uso della frusta all’esterno, nei cerchi delle ruote o roteando il frustino. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | - sanzione pecuniaria € 100,00 (se a fianco è presente altro concorrente); sospensione da gg. 5 a gg. 8 oltre eventuale multa a favore (se impedisce la progressione di altro concorrente). |
CODIFICA | TIPO DI INFRAZIONE | Provvedimento Disciplinare |
C20 | Colpire con la frusta altri cavalli od altri concorrenti in corsa: a) senza intenzionalità; b) con intenzionalità. - guidatore, allievo-guidatore o gentleman | a) sospensione gg. 3 oltre eventuale multa a favore; b) sospensione da gg. 10 a gg. 40; nei casi più gravi sospensione con effetto immediato per gg. 40 e deferimento alla C. D. I istanza. |