OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO SPORTELLO DELLE OPPORTUNITÀ
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO SPORTELLO DELLE OPPORTUNITÀ
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE a) GENERALE
1. CONTRATTO
Con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito indicato anche contraente, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa un contratto avente ad oggetto l’affidamento del servizio denominato SPORTELLO DELLE OPPORTUNITA’.
Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non sarà stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante e disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto in caso di servizi e forniture o dal direttore dei lavori in caso di opere.
2. CORRISPETTIVO – ADEGUAMENTO PREZZI
Il corrispettivo del presente appalto è fissato in € al netto dell’iva sulla base dell’offerta presentata in sede di gara dal contraente, già soggetto aggiudicatario.
Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.
3. ONERI PER LA SICUREZZA
Gli oneri per la sicurezza, come si evince dall’articolo 11 dell’allegato DUVRI, sono determinati in
€ ZERO.
4. DURATA
L’appalto avrà durata decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al 31.03.2013.
Ove previsto dal capitolato speciale d’appalto, parte b), il responsabile del procedimento ovvero, nei casi in cui il D.P.R. n. 207/2011 ne preveda tassativamente la nomina, il direttore dell’esecuzione del contratto per gli appalti di servizi e forniture o il direttore dei lavori per gli appalti d’opera redigerà, in contraddittorio con il contraente ed in doppio esemplare, apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (per contratti di servizi e forniture), o verbale di consegna (per contratti di lavori) contenente, a seconda della natura della prestazione, gli elementi indicati agli artt. 154 (per i contratti di lavori) e 304 (per i contratti di forniture e servizi) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
5. MODALITA’ D’ESECUZIONE
L'appalto dovrà essere eseguito secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale d’appalto.
6. REFERENTI DELL’APPALTO
Il contraente nominerà un Responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Settore interessato alla stipula del presente contratto, che ha individuato quale responsabile del procedimento il Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXX e quale direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Xxxxx XXXXXXX.
7. GARANZIE D’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall’esecuzione del contratto il contraente sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
3) l’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante;
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal contraente, anche per quelli a fronte delle quali è prevista l’applicazione di penali.
Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 113 del DLgs 163/2006 determinerà la decadenza dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25% del predetto iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente (si rimanda agli artt. 123, 129-136, 143, comma 2, 235, 268, 324 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207).
Il garante resterà obbligato fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione.
8. PENALI
In conformità agli artt. 145, per gli appalti di lavori, e 298, per gli appalti di forniture e servizi, del D.lgs. n. 207/2010 sarà applicata una penale in misura pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.
Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, il responsabile del procedimento promuoverà l’avvio delle procedure previste dall’art. 136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.
9. CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO
Il pagamento dei corrispettivi, fatta salva l’attestazione della regolarità della prestazione in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni oggetto del contratto, da parte del direttore dell’esecuzione o del direttore dei lavori, confermata dal responsabile unico del procedimento, e la verifica della correttezza contributiva (DURC) da parte del Comune, sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture. Ai fini del pagamento, il termine è rispettato se, entro la scadenza fissata, il Comune provvederà ad emettere regolare mandato in conformità al vigente regolamento comunale di contabilità.
In ottemperanza all’art. 3 della Legge 136/2010, l’Appaltatore deve istituire ed utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Pertanto, tutti i movimenti finanziari dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. A tale fine, il contraente si impegna a presentare all’Amministrazione appaltante, gli estremi di identificazione del conto/dei conti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. Ai fini della tracciabilità dei Flussi Finanziari, il bonifico bancario o postale, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore e dal subappaltatore, il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante.
In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente, l’Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere il contratto.
10. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA’.
Il capitolato, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative, definisce le attività di verifica volte a certificare che le prestazioni contrattuali siano o siano state eseguite a regola d’arte, tenuto conto dei profili tecnici e funzionali, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni dello stesso, nonché nel rispetto di eventuali leggi di settore.
11. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONTRAENTE
Il contraente dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. Il contraente dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
Il contraente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’aggiudicatario si avvalga), dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Moncalieri da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto.
12. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI D’ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE (per gli appalti di lavori)
Ai sensi dell’art.125 del D.P.R. 207/2010, così come sancito dall’art.129, comma 1 del D.lgs.163/06 e s.m.i., l’esecutore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni d’esecuzione e la responsabilità civile.
La somma assicurata, così come sancito nel bando di gara, dovrà essere pari all’importo del contratto, fatta salva l’indicazione superiore, appositamente e specificatamente motivata.
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della predetta somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.
13. CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO – SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell’esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006.
In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell’utenza, è vietato il subappalto.
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RISARCIMENTO DEL DANNO
In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi l’incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.
Il contratto si intende risolto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell’impresa. Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell’art. 3, comma 8 L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione, oltre a procedere all’immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio/della fornitura/del lavoro nei termini contrattuali).
15. FONTI DEL CONTRATTO
L'appalto dovrà essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto dal presente capitolato parte a) generale, dalle specifiche contenute nel capitolato parte b) speciale, dalle disposizioni del codice civile, dal D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 207/2010.
16. BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso il contraente utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.
Il contraente assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le perdite ed i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità ad essi relativi.
Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o controversia di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.
17. SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico dell'aggiudicatario.
18. TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti dall’impresa contraente sono trattati dal Comune di Moncalieri esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7, 8 e 9 del predetto D.Lgs. 196/2003.
19. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino. È escluso il ricorso all’arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti. C.P.C.
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PARTE b) SPECIALE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
20. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione dello Sportello delle Opportunità, attivato nell’ambito delle azioni di contrasto alla crisi del mercato del lavoro in collaborazione con i comuni del bacino del centro per l’impiego di Moncalieri.
I servizi che devono essere prestati dallo Sportello sono quelli di cui all’articolo 25 e seguenti del capitolato.
21. CARATTERE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto dell’appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non può essere sospeso o abbandonato.
In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione può senz’altro sostituirsi all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.
22. PROROGA DEL CONTRATTO/APPALTO
Il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente e del conseguente passaggio gestionale.
Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi in funzione dello svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente.
La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno n. 3 (tre) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.
La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni al contratto medesimo.
23. VARIAZIONI DELL’ENTITÀ DELL’APPALTO. RESA DI PRESTAZIONI IN AUMENTO/DIMINUZIONE
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dall’appaltatore, se non sarà stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante e disposta dal direttore dell’esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente.
CAPO II
DISPOSIZIONI INERENTI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO, AL PERSONALE E AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
24. DEFINIZIONE DELL’OGGETTO
Lo Sportello delle Opportunità è uno strumento di informazione e di monitoraggio sull’andamento del mercato del lavoro locale rivolto ai Comuni del bacino del centro per l’impiego di Moncalieri.
25. SERVIZI DELLO SPORTELLO
Lo Sportello delle Opportunità deve garantire un livello minimo di servizio comprendente le seguenti azioni:
a. accoglienza;
b. informative sulle facilitazioni predisposte dagli Enti locali per le situazioni dei singoli nuclei famigliari coinvolti nella crisi, inerenti la riduzione dei costi dei servizi pubblici, delle tariffe e dei tributi comunali;
c. orientamento e gestione degli aspetti organizzativi degli interventi posti in essere con le azioni integrative rivolte direttamente ai beneficiari delle azioni di contrasto alla crisi individuati dai Comuni del bacino del cento per l’impiego;
d. informative sugli interventi di politica attiva per il lavoro poste in essere dalla Provincia di Torino;
e. collaborazione alla gestione di interventi provinciali nell’ambito del Programma provinciale sulla Misura 1.4 del Piano straordinario per l’Occupazione relativo ad interventi di ricollocazione per lavoratori/trici disoccupati e occupati a rischio di perdita del posto di lavoro, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale nell’adunanza del 20 marzo 2012, n. 11, protocollo 230 – 9497/2012, a cui si fa rinvio.
Lo Sportello delle Opportunità deve, inoltre, garantire un livello di integrazione al sistema pubblico attraverso l’introduzione delle seguenti azioni:
a. realizzazione di progetti/interventi, supportati da specifiche figure professionali, miranti alla realizzazione di servizi di assistenza/consulenza rivolte direttamente ai beneficiari delle azioni di contrasto alla crisi individuati dai Comuni del bacino del cento per l’impiego che prevedano azioni di filtro e accoglienza, di consulenza (bilancio di risorse, abilità, rimotivazione, consiglierato di gruppo), di consiglierato individualizzato; azioni che siano finalizzate alla ricerca attiva del lavoro, nonché di supporto alla candidatura dei beneficiari presso le aziende e/o le agenzie di lavoro contattate nella ricerca;
b. per ogni beneficiario, qualora richiesto, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sottoscrizione del contratto di orientamento.
Lo Sportello delle Opportunità deve garantire un apertura al pubblico per almeno n. 20 ore settimanali, sia di mattino sia di pomeriggio, per tutta la durata dell’appalto.
L’appaltatore dovrà garantire da parte del personale impiegato nel servizio il numero di ore necessarie all’esecuzione di tutte le prestazioni dell’appalto.
26. DESTINATARI DEL SERVIZIO
Le prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, fermo restando quanto stabilito al comma 1 lettera b dell’articolo precedente, sono prioritariamente rivolte ai beneficiari delle azioni di contrasto alla crisi individuati dai Comuni del bacino del cento per l’impiego di Moncalieri e/o dallo stesso centro per impiego, stimati indicativamente in 130 persone circa.
I destinatari dei benefici sono adulti con età superiore ai 30 anni e che appartengono a uno o più alle seguenti target:
a. persone in cerca di lavoro, prive di ammortizzatori sociali compresa l’indennità di mobilità o di disoccupazione;
b. persone in cerca di lavoro, in mobilità giuridica ex. L. 236/03, prive di indennità di disoccupazione;
c. disoccupati, effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei mesi presso i Centri per l’Impiego;
d. disoccupati con nuclei familiari in particolare stato di bisogno in carico ai servizi socio-assistenziali;
e. disoccupati, effettivamente in cerca di lavoro da almeno sei mesi presso i Centri per l’Impiego, che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età;
f. nuclei familiari monoreddito in situazione di disagio economico.
27. LUOGHI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso i locali di proprietà comunale ubicati in Moncalieri, Xxx Xxxxx Xxxxx x. 0/X.
Il Committente ha facoltà di individuare anche altri locali in cui svolgere il servizio, in aggiunta o in sostituzione a quelli sopra individuati; purché ubicati nei Comuni appartenenti al Centro per l’impiego di Moncalieri.
L’appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l’appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.
28. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’appaltatore individua un responsabile per il servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l’Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l’organizzazione del servizio e con un'esperienza almeno biennale in servizi analoghi a quello affidato.
Il responsabile del servizio deve essere sempre reperibile telefonicamente in orario di servizio e partecipare a tutti i momenti di programmazione, coordinamento e verifica del servizio, richiesti dall’Amministrazione Committente e/o dal tavolo tecnico e/o dal tavolo politico, istituiti nell’ambito del bacino dei Comuni del Centro per l’impiego di Moncalieri.
29. RISORSE UMANE IMPEGNATE NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
L’appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
L’appaltatore, in corrispondenza con l’inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi, recante i titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio di ciascun addetto. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il 40 per cento (40 %) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell’elenco.
Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell’elenco di cui al precedente comma 2, l’Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l’appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione.
La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
Le risorse umane impegnate dall’appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall’Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.
Tutte le risorse umane impegnate nell’esecuzione del presente appalto ed operanti in locali dell’Amministrazione o aree dalla stessa rese disponibili per l’esecuzione dell’appalto devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia del dipendente.
L’appaltatore si impegna a sostituire nell’ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell’Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
L’appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l’Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.
In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto l’appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell’ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:
1. migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;
2. favorire l’interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza / accoglienza dello stesso.
In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l’appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell’Amministrazione addetto a servizi/attività analoghi/e.
Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.
30. TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE
Il personale occupato dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
31. OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLE RISORSE UMANE. OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l’Appaltatore, anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto l’Amministrazione può richiedere all’Appaltatore ogni documento utile.
L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell’Appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali, al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
32. OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
L’Appaltatore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.
L’Appaltatore si obbliga, a coordinarsi ed a cooperare con l’Amministrazione committente per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
L’Appaltatore si impegna a fornire all’Amministrazione, in corrispondenza con l’inizio dell’appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
- mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
- formazione professionale in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell’appalto;
- mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l’esecuzione del lavoro;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- numero e presenza media di addetti;
- numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- altre informazioni che l’Appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.
33. ALTRE COMPETENZE ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore le spese relative al materiale di consumo ed ad ogni altro supporto utile allo svolgimento delle prestazioni rese dal personale addetto al servizio.
E’ dovere dell’Appaltatore usare gli spazi a disposizione con cura e diligenza evitando attentamente di produrre danno alle strutture o agli arredi e mantenendo ordine e pulizia.
L’appaltatore ha l’obbligo di presentare all’Amministrazione Comunale mensilmente un report delle attività svolte ed un report conclusivo delle azioni e dei risultati ottenuti, nonché il dovere di fornire all’Amministrazione committente tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione che deve produrre alla Provincia e/o altri enti e/o istituzioni.
34. CORRISPETTIVI DELL’APPALTATORE
Agli oneri ed obblighi tutti, imposti dal presente capitolato, l’Appaltatore deve provvedere a sue spese, ritenendosi ogni corrispettivo per essi, compreso nel prezzo d’appalto; detto prezzo si intende accettato dall’Appaltatore a corpo e a tutto suo rischio e pericolo poiché, con il solo fatto della presentazione dell’offerta, si ammette che egli abbia eseguito gli opportuni calcoli, sopralluoghi ed accertamenti e tenuto conto di tutte le circostanze prevedibili e non prevedibili relative all’ordinario esercizio del servizio.
CAPO III
RESPONSABILITA’, PENALITA’, RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO
35. RESPONSABILITÀ
La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’Appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
L’Appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell’Amministrazione, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all’Appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
L’Appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
L’Appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
36. COPERTURA ASSICURATIVA
È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per È a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio / alle attività in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
37. VERIFICHE IN ORDINE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell’ambito del presente appalto. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell’Appaltatore. L’Amministrazione comunale per mezzo di un suo incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non siano intervenuti.
Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
L’Appaltatore attiva un sistema di autocontrollo dei servizi gestiti, il quale deve comunque essere coordinato con i sistemi informativi e di controllo organizzati dall’Amministrazione.
L’Appaltatore trasmette al Comune ogni mese un report delle attività svolte e a conclusione del servizio una relazione sulle azioni e dei risultati ottenuti, impegnandosi a procedere di concerto con l’Amministrazione ad una verifica complessiva del servizio.
L’Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
L’Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell’Appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l’effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento e adottare eventuali correttivi, fermo restando il corrispettivo stabilito.
38. INADEMPIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO. PENALITÀ. ESECUZIONE IN DANNO.
In relazione all’esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l’Appaltatore nell’ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, nella misura e nei termini stabiliti al precedente articolo 8, di seguito classificati, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) Abituali deficienze e negligenze del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettono il servizio stesso a giudizio dell’Amministrazione Comunale.
b) Mancata partecipazione del Responsabile del servizio e/o del personale addetto al servizio alle riunioni stabilite (penale per ogni assenza ingiustificata).
c) Inadempimenti del Responsabile del servizio.
d) Ritardata produzione dei report mensili.
e) Ritardata produzione della documentazione necessaria alla rendicontazione.
Le inadempienze sopra descritte non precludono all’Amministrazione di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell’Amministrazione:
a. nell’ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell’appalto;
b. a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
c. a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.
La contestazione dell’inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall’Amministrazione.
In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà all’applicazione delle penali individuate ai precedenti comma 1 e 2.
Qualora si verifichino inadempimenti che determinano applicazioni di penali per una somma superiore al 10% dell’importo contrattuale può procedere con la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l’Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’Appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l’Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
39. CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ad integrazione di quanto già definito al precedente art. 14 costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche:
a. il subappalto non autorizzato;
b. la sospensione del servizio per un periodo superiore a n. 2 (due) giorni, esclusi i casi di forza maggiore che comunque devono essere riconosciuti dall’Amministrazione;
c. frodi a danno dell’Amministrazione comunale.
Quando l’Amministrazione accerta che comportamenti dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, l’Amministrazione gli assegna un termine che, salvi i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, l’Amministrazione verifica, in contraddittorio con l’Appaltatore, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale.
Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, l’Amministrazione, determina la risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto avviene con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che occorra citazione in giudizio e/o altra formalità.
In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell’appalto risolto, è determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l’Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall’Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente capitolato e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l’Appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Amministrazione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Amministrazione provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
Resta fermo il diritto dell’Amministrazione ad agire per il risarcimento dei danni.
40. RECESSO UNILATERALE DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’Appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
a. prestazioni già eseguite dall’Appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
b. spese sostenute dall’Appaltatore.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
41. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’Appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti al presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso.
L’Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
L’Amministrazione e l’Appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
09.07.2012