Infortuni
Infortuni
Fascicolo Informativo
Contratto di assicurazione per gli infortuni del tempo libero
Il presente Fascicolo, contenente:
• Nota Informativa, comprensiva del glossario;
• Condizioni di assicurazione;
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
SPORT
e Tempo Libero
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Modello INF54171 - Ed. 05/2014
DISCIPLINA DEL CONTRATTO
La Polizza è costituita e disciplinata dal presente Fascicolo Informativo modello INF54171/FI e dalla sche- da di polizza modello INF54170 o INF54170/T riportan- te le somme assicurate.
Con la firma della scheda di polizza modello INF54170 o INF54170/T il Contraente approva le Condizioni Contrattuali previste nel presente Fascicolo Informativo modello INF54171/FI.
GARANZIE
Nelle Condizioni Contrattuali sono riportate quelle rela- tive alla Sezione:
– Infortuni
Sono operanti le garanzie ed i relativi importi espressa- mente indicati nella scheda di polizza modello INF54170 o INF4170/T.
Condizioni Contrattuali
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DEFINIZIONI | Pag. | 3 |
DECLARATORIA DEI TIPI DI RISCHIO | “ | 4 |
CONDIZIONI GENERALI | “ | 6 |
SEZIONE INFORTUNI | “ | 8 |
• Chi e quando assicuriamo | “ | 8 |
• Cosa assicuriamo | “ | 9 |
• Cosa non assicuriamo | “ | 10 |
• Come avviene la liquidazione dell’indennizzo | “ | 11 |
CONDIZIONI PARTICOLARI | “ | 14 |
Condizioni Contrattuali
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Indice
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono:
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione.
ATTIVITÀ RICREATIVA
Il complesso delle misure di organizzazione e con- trollo sullo svolgimento di attività del tempo libero altrui, con esclusione di quelle previste nell’attività sportiva e di quelle che prevedano intensi impegni fisici non riconducibili comunque alle normali fun- zioni quotidiane, unicamente attuato da Circoli.
ATTIVITÀ SPORTIVA
Il complesso delle misure di organizzazione e con- trollo sullo svolgimento di sport, esclusivamente attuato da enti sportivi, nell’ambito delle strutture da questi gestite e tramite il personale a ciò abilitato.
AUSILIARI
Tutte le persone con incarichi di tipo amministrativo e/o gestionale, che non comprendano quindi né atti- vità sportive né comunque attività che prevedano intensi impegni fisici non riconducibili alle normali funzioni quotidiane, soci e/o tesserati del Contraente od aventi con essa un regolare rapporto di collabo- razione documentabile.
Non si intendono in ogni caso ausiliari tutti quei sog- getti che, ancorché soci e/o tesserati, prestino la loro opera a carattere lavorativo, percependo per questo una retribuzione sotto qualsiasi forma.
BENEFICIARI
Le persone designate dall’Assicurato a riscuotere l’in- dennizzo in caso di proprio decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
CIRCOLO
Qualunque associazione, società od azienda avente personalità giuridica, se ed in quanto organizzatrice di attività ricreative del tempo libero.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
ENTE SPORTIVO
Federazioni, associazioni o società sportive aventi tra gli scopi la regolamentazione, la promozione e la tutela di attività sportive.
FRANCHIGIE/SCOPERTO
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato espressa in cifra fissa, in giorni, in per- centuale su una somma assicurata o in percentuale sull’ammontare del danno.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INTERVENTO CHIRURGICO AMBULATORIALE
Provvedimento terapeutico attuato con manovre strumentali cruente, eseguito in ambulatorio senza ricovero o presso lo studio di un medico chirurgo.
ISTITUTO DI CURA
Policlinico universitario, ospedale, istituto di ricerca e cura, istituto scientifico, case di cura, day hospital/day surgery, poliambulatori medici, centri diagnostici, centri di fisiokinesiterapia e riabilitazione regolarmen- te autorizzati. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietolo- giche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani, i centri del benessere.
MASSIMALE
La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia.
PARTI
Il Contraente e ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RICOVERO
Permanenza in istituto di cura con pernottamento.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCHEDA DI POLIZZA
Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del con- tratto, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, il premio e la sottoscrizione delle Parti.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
Condizioni Contrattuali
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Definizioni
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
DECLARATORIA DEI TIPI DI RISCHIO
(la scelta del tipo di rischio deve espressa- mente risultare nella scheda di polizza)
L’assicurazione si intende prestata, a seconda della scelta operata nell’apposita sezione della scheda di polizza, per i seguenti casi e condizioni:
1 - SQUADRE O ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Premesso che il Contraente dichiara di partecipare con i suoi iscritti all’attività sportiva specificata nella scheda di polizza, l’assicurazione è prestata a favo- re degli atleti tesserati, la cui consistenza numerica è indicata nella scheda di polizza, contro gli infor- tuni che potessero loro occorrere durante:
- lo svolgimento delle gare (amichevoli o di campio- nato o di torneo) alle quali il Contraente partecipa;
- gli allenamenti collegiali condotti sotto la direzio- ne dei tecnici sociali e svolti in strutture gestite dal Contraente stesso ed ubicate come indicato nella scheda di polizza;
- i trasferimenti effettuati in forma collettiva con mezzi pubblici (aerei esclusi), con mezzi di pro- prietà del Contraente o con mezzi noleggiati da terzi. Limitatamente alle gare ufficiali di campionato la garanzia è estesa anche ai trasferimenti individuali nel limite di 1 ora prima dall’inizio della gara e 1 ora dal ter- mine della stessa; in tal caso, nell’eventualità di sinistro, farà fede il documento di convocazione o qualsiasi atto probatorio valido a dimostrare che l’Assicurato si trasferiva allo scopo di partecipare alla gara.
2 - TORNEI SPORTIVI
Si intendono assicurati tutti i partecipanti al torneo gestito dal Contraente ed identificato nella scheda di polizza tramite l’indicazione dell’attività sportiva pra- ticata, dell’ubicazione, del numero dei componenti per ciascuna squadra, del numero totale delle partite del torneo e della relativa consistenza numerica delle presenze partita, desunta dai due precedenti para- metri.
3 - CORSI TEMPORANEI SPORTIVI E NON
Si intendono assicurati tutti gli iscritti al corso, la cui consistenza numerica è indicata nella scheda di polizza, durante le attività pertinenti al corso stesso e svolte in strutture gestite dal Contraente stesso ed ubicate come indicato nella scheda di polizza.
La durata del corso è la stessa della copertura assi- curativa.
4 - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE SPORTIVE
E NON (diverse dai tornei)
Si intendono assicurati tutti i partecipanti, la cui consistenza numerica è indicata nella scheda di polizza, durante la partecipazione alla manifestazio- ne gestita dal Contraente.
La durata della manifestazione è la stessa della copertura assicurativa, la tipologia, il luogo e gli orari di svolgimento della manifestazione stessa sono quelli indicati nella scheda di polizza.
5 - CIRCOLO RICREATIVO
Premesso che il Contraente dichiara di svolgere con i suoi iscritti l’attività ricreativa specificata nella scheda di polizza, l’assicurazione è prestata a favo- re dei soci tesserati, la cui consistenza numerica è indicata nella scheda di polizza, contro gli infortuni che potessero loro occorrere durante:
- la normale permanenza all’interno delle strutture gestite dal Contraente ed ubicate come indicato nella scheda di polizza, comprese piccole opera- zioni eseguite per la manutenzione e manteni- mento delle stesse;
- lo svolgimento di attività ricreative svolte sotto l’egida del Contraente;
- le gite e passeggiate, le visite a musei, a stabili- menti e simili, nonché le manifestazioni ricreative in genere organizzate e svolte sotto l’egida del Contraente.
Dalla copertura si intendono in ogni caso esclusi tutti quei soggetti che, ancorché soci o tesserati, prestino la loro opera a carattere lavorativo, percependo per questo una retri- buzione sotto qualsiasi forma.
6 - VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI
Si intendono assicurati tutti i partecipanti, la cui con- sistenza numerica è indicata nella scheda di polizza, durante il viaggio o soggiorno turistico collettivo organizzato e svolto sotto l’egida del Contraente.
Il viaggio inizia e termina nel punto di ritrovo col- lettivo, è escluso dalla garanzia il tragitto da casa al punto di ritrovo e viceversa.
La durata del viaggio è la stessa della copertura assi- curativa e l’itinerario è quello indicato nella scheda di polizza.
La garanzia è operativa solo per spostamen- ti collettivi effettuati non con mezzi aero- nautici.
La garanzia vale per gli infortuni occorsi durante il viaggio di andata, durante la temporanea perma- nenza nelle località visitate, compresa la pratica occasionale di sport non esclusi dalle condizioni
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
contrattuali e termina con il viaggio di rientro. Qualora l’Assicurato risulti affetto da infermità, mutilazioni o difetti fisici, la garanzia sarà valida ugualmente, ferme restando le condizioni contrat- tuali per quanto riguarda i criteri di indennizzabilità (art. 5.2) e le persone non assicurabili (art. 4.2).
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 4.2 (LIMITE D’ETÀ. PERSONE NON ASSICURABILI) si
prende atto che la garanzia è operativa anche
per persone di età superiore ai 75 anni, ma non agli 80 compiuti, limitatamente al caso di Morte ed Invalidità Permanente, per quest’ultima previa applicazione di una franchigia fissa ed assoluta del 5% fino a euro 210.000,00=.
Eventuali ulteriori garanzie non saranno da intendersi operative anche se previste e di ciò si è tenuto conto nel premio assicurativo.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
CONDIZIONI GENERALI
ART. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze, che influisco- no sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
ART. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e ripren- de vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società.
ART. 1.3 - CALCOLO E REGOLAZIONE DEL PRE- MIO
(questa norma si applica qualora nell’arco della durata contrattuale fossero necessari inserimenti in garanzia di nuove unità) Premesso che il Contraente dichiara che il numero degli iscritti, associati, tesserati o partecipanti per ogni categoria o gruppo al momento della stipula- zione del contratto non supera il numero indicato nella scheda di polizza e che su questi viene calcola- to il premio iniziale, qualora nel corso del contratto la consistenza numerica debba essere incrementata con nuove unità in ingresso in garanzia, il Con- traente dovrà darne comunicazione alla Società a mezzo raccomandata o fax da spedire all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
La garanzia, in deroga a quanto previsto all’art. 1.2 (PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA
GARANZIA) per questi nuovi ingressi partirà dalle ore 24 della data di spedizione della raccomandata o di ricezione del fax. Sulla scorta di queste comu- nicazioni entro 15 giorni dal termine di ogni anno assicurativo, o del minor periodo di durata del contratto, il Contraente è tenuto alla corresponsione della regolazione del relativo maggior premio tenuto conto che:
– per polizze di durata annuale:
• tutti coloro che entrano in garanzia nei primi
sei mesi il Contraente pagherà il 100% del premio annuo;
• tutti coloro che entrano in garanzia nei secon- di sei mesi il Contraente pagherà il 50% del premio annuo.
– per polizze di durata inferiore all’anno:
• tutti coloro che entrano in garanzia in corso di durata contrattuale dovranno il premio pattui- to, in forma integrale.
Nel caso in cui il Contraente, nei termini pre- visti, non abbia effettuato il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate suc- cessive, viene considerato in conto di quanto dovuto a completamento della regolazione stessa. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obbli- ghi, salvo il diritto per la Società di agire giu- dizialmente e/o di dichiarare con lettera rac- comandata la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazio- ne del premio, la Società, fermo il suo dirit- to di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Qualora per inesatte o incomplete dichiara- zioni del Contraente la regolazione del pre- mio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, i sinistri che si siano verifi- cati nel periodo cui si riferisce la dichiara- zione inesatta, verranno liquidati in propor- zione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto per il detto periodo nei limiti dei massimali ridot- ti in ugual misura.
La Società ha diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire le documentazioni e i chiarimenti necessari.
ART. 1.4 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 1.5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, il Contraente e la Società hanno la facoltà di far cessare la garanzia limitatamente alla persona cui si riferisce il sinistro o di recedere dall’assicu-
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
razione, in entrambi i casi, con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso esercitato dalla Società, que- st’ultima entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto del- l’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 1.6 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di dura- ta non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Inoltre, in caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contrat- to senza oneri e con preavviso di 60 giorni.
ART. 1.7 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a cari- co del Contraente.
ART. 1.8 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è diversamente regolato, val- gono le disposizioni di legge.
ART. 1.9 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società la stipulazione di altre assicurazio- ni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicura- tori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Codice Civile.
Qualora la somma assicurata con altre polizze stipu- late dallo stesso Xxxxxxxxxx superino complessiva- mente il 50% di quelle garantite con la presente assi- curazione, la Società, entro 60 giorni dalla comuni- cazione, ha facoltà di recedere dall’assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni. Il Contraente e/o l’Assicurato che dolosamente ometta di comunicare l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicu- razioni decade dal diritto dell’indennizzo.
ART. 1.10 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scrit- ta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società comportano la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
ART. 1.11 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio suc- cessive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Codice Civile) con rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 1.12 - LIMITI TERRITORIALI
L’assicurazione vale per il Mondo Intero.
ART. 1.13 - RESPONSABILITÀ DEL CON- TRAENTE
Qualora l’infortunato o, in caso di sua morte, i bene- ficiari, o soltanto qualcuno di essi, non accettino a completa tacitazione dei danni derivati dall’infortu- nio, l’indennità dovuta a sensi di polizza e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di risar- cimento di danni per responsabilità civile, detta indennità viene computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per senten- za o transazione.
Art. 1.14 - LIMITE DI RISARCIMENTO
Nel caso di sinistro che colpisca contempora- neamente più Assicurati l’esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di euro 2.000.000 intendendosi proporzionalmente ridotti gli indennizzi per ciascun assicurato qualora le somme liquida- bili a termini di polizza eccedano l’importo predetto.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
SEZIONE INFORTUNI
CHI E QUANDO ASSICURIAMO
ART. 2.1 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICU- RATI
Qualora risultino assicurati la totalità degli iscritti, associati, tesserati o partecipanti, il Contraente è esonerato dal dichiarare i nominativi delle persone in garanzia. Per la loro identificazione si farà riferi- mento ai registri vidimati del Contraente stesso, alle risultanze contabili vincolate all’iscrizione e/o tesseramento o a qualsiasi atto probatorio legal- mente o fiscalmente valido ad attestare il diritto alla copertura assicurativa, atti tutti che il Contraente stesso è tenuto ad esibire a semplice richiesta di un incaricato della Società di fare accer- tamenti e controlli.
Diversamente da quanto sopra, nel caso in cui gli assicurati non costituissero la totalità degli iscritti, tesserati o partecipanti, la loro identificazione dovrà avvenire tramite un elenco nominativo dettagliato che formerà, in allegato, parte integrante del presente contratto.
ART. 2.2 - DEFINIZIONE D’INFORTUNIO - DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa for- tuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corpo- rali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicu- rato subisca nell’esercizio delle attività indicate in polizza.
Sono compresi in garanzia gli infortuni derivanti dall’uso, in qualità di passeggero e dalla guida di autoveicoli (art. 54 N.C.S.) motoveicoli (art. 53 N.C.S.) e imbarcazioni da diporto, nonché dalla guida di ciclomotori (art. 52 N.C.S.), purché l’Assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore.
E’ compreso l’uso dei mezzi di locomozione pub- blici salvo le esclusioni di cui all’art. 4.1 (ESCLUSIONI).
Sono considerati infortuni anche:
• l’asfissia fortuita causata da fuga di gas o di vapore; gli avvelenamenti acuti e fortuiti da ingestione di cibo o altre sostanze; le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, escluse, per queste ulti- me, quelle di cui gli insetti siano porta- tori necessari;
• l’annegamento; l’assideramento o il congela- mento; la folgorazione; i colpi di sole o di calo- re o di freddo; le lesioni (escluse le ernie non traumatiche e le rotture sottocuta- nee dei tendini) determinate da sforzi; per le ernie traumatiche si conviene che: - qualora l’ernia non risulti operabile secondo pare- re medico, verrà considerata soltanto un’indennità non superiore al 10% della somma assicurata per invalidità permanente totale - qualora l’ernia sia operabile non verrà corrisposta alcuna indennità - qua- lora insorga contestazione circa la natura o l’o- perabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui al successivo art. 5.3 (CONTROVERSIE);
• gli infortuni sofferti in stato di malore o inco- scienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi, gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizio- ne che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; gli infortuni derivanti dalla par- tecipazione ad imprese temerarie compiute per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
• la morte da infarto e in genere da sindromi car- diovascolari, intervenute unicamente durante lo svolgimento di un’attività sportiva assicurata ed in conseguenza dello stesso, esclusivamente se l’assicu- rato sia stato dichiarato idoneo allo svol- gimento di tale attività sportiva.
ART. 2.3 - ASSICURAZIONE INFORTUNI DEI RISCHI VOLO COME PASSEGGERI (La garan-
zia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno).
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eser- citi: ha inizio dal momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa dal momento in cui ne è disceso.
Sono esclusi i viaggi effettuati:
• su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubbli- co passeggeri;
• su aeromobili di Aereoclubs;
• su apparecchi per il volo da diporto o sportivo.
Condizioni Contrattuali
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Sezione Infortuni
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
La somma dei capitali della presente ed altre assicurazioni infortuni comuni cumulative, che includano la copertura del rischio volo, stipulate dal Contraente, dall’Assicurato e da altri in favore degli stessi Assicurati, non potrà superare i limiti di:
• per il caso di morte:
euro 1.100.000 per persona e euro
5.200.000 per aeromobile;
• per il caso di invalidità permanente totale: euro 1.100.000 per persona e euro
5.200.000 per aeromobile.
Nei limiti sopra indicati rientrano i capitali di altre polizze infortuni comuni cumulative, che includano il rischio volo, stipulate dallo stesso Contraente anche a favore di assicu- rati diversi.
Qualora i capitali complessivamente assicurati ecce- dessero gli importi predetti, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazioni proporzionale sui singoli contratti in modo da non superare sommate, detti limiti.
Salvo il diritto del Contraente al rimborso dei premi imponibili nella stessa proporzione. Eventuale aumen- ti dei predetti limiti devono essere preventivamente concordati con la Società.
La Società dichiara che il premio relativo:
• alla estensione di cui alla presente garanzia è pari al 2% (duepercento) del totale del premio imponi- bile della garanzia infortuni;
• ai capitali eccedenti quelli indicati nel presente arti- colo sarà quello applicato ai livelli correnti del mer- cato delle assicurazioni aeronautiche.
COSA ASSICURIAMO ART. 3.1 - MORTE
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte
dell’Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte.
Qualora non sia stata fatta designazione, la somma assicurata sarà corrisposta al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell’Assicurato, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, e si applicano i criteri di ripartizione di cui all’art. 2122 del Codice Civile.
In mancanza delle predette persone, la somma verrà attribuita secondo i criteri della successione testamentaria o legittima.
ART. 3.2 - INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità
permanente e questa - anche se successiva alla sca- denza del contratto - si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, qualora i postumi siano già stati stabilizzati la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni e percentua- li seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale.
Nel caso di invalidità permanente accertata mag- giore del 20% l’indennizzo è determinato appli- cando la relativa percentuale all’intera somma assicurata.
Negli altri casi l’indennizzo è determinato in percentuale sulla somma assicurata, come da tabella che segue:
Grado (%) di Invalidità accertata | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata da 0 a 210.000 euro | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre 210.000 euro |
1-2-3-4-5 | 0 | 0 |
6 | 1 | 0 |
7 | 2 | 0 |
8 | 3 | 0 |
9 | 4 | 0 |
10 | 5 | 0 |
11 | 6 | 1 |
12 | 7 | 2 |
13 | 8 | 3 |
14 | 9 | 4 |
15 | 10 | 5 |
16 | 11 | 6 |
17 | 12 | 7 |
18 | 13 | 8 |
19 | 14 | 9 |
20 | 15 | 10 |
ART. 3.3 - INDENNITÀ GIORNALIERA PER DEGENZA IN ISTITUTO DI CURA A SEGUITO DI INFORTUNIO
In caso di ricovero in istituto di cura, reso necessa- rio da infortunio indennizzabile ai sensi del presen- te contratto, verrà corrisposta per un periodo non superiore a 100 giorni, una indennità fissa nella misura indicata in polizza per ogni pernotta- mento.
ART. 3.4 - RIMBORSO SPESE DI CURA
La Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza e per ogni infortunio, le spese rese necessarie dalla cura di un infortunio indennizzabile a termini di polizza e sostenute per:
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
a) accertamenti diagnostici (e relativi onorari dei medici) effettuati nei 30 giorni pre- cedenti il ricovero o l’intervento chi- rurgico ambulatoriale;
b) xxxxxxx xxx xxxxxx, cure mediche, esami, diritti di sala operatoria, materiali d’interven- to – comprese le endoprotesi – trattamenti riabilitativi, rette di degenza durante il ricovero o l’intervento chirurgico ambulatoriale;
c) accertamenti diagnostici, onorari dei medici specialisti e trattamenti riabilitativi nei 90 giorni successivi: alla dimissione di un ricovero che abbia avuto la durata di almeno 3 pernottamenti, ad un inter- vento chirurgico ambulatoriale o ad una frattura osteo articolare o lesione capsulo legamentosa radiografica- mente accertate in ambiente ospeda- liero;
- in caso di intervento riparatore del danno este- tico per:
• la chirurgia plastica, purché l’intervento riparatore avvenga entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, e non oltre
180 giorni dalla scadenza del con- tratto. Per danno estetico si intende la deturpazione al viso obbiettivamente con- statabile certificata da documentazione di pronto soccorso ospedaliero.
Le spese indennizzabili di cui al comma c) del presente articolo verranno rimborsate nella misura dell’80%, con il minimo di euro 100 che resta a carico dell’Assicurato.
Qualora l’Assicurato si avvalga invece del Servizio Sanitario Nazionale in regime di accreditamento (non in regime di attività libero professio- nale c.d. intramoenia), la garanzia varrà per le eventuali spese o eccedenza di spese rimaste a carico dell’Assicurato.
COSA NON ASSICURIAMO ART. 4.1 – ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’Assicurazione gli infortuni
derivanti:
1) dalla guida ed uso, anche come passegge- ro, di mezzi subacquei, di aeromobili in genere e degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (es. deltaplani, ultra- leggeri, parapendio) salvo quanto dispo- sto dall’art. 2.3 (ASSICURAZIONE INFOR-
TUNI DEI RISCHI VOLO COME PASSEGGE- RI);
2) dalla pratica (e relative gare, prove ed allenamenti) di speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobati- co, bob, bungee jumping, rafting, canoa fluviale, paracadutismo e sports aerei in genere;
3) da corse e gare (e relative prove) com- portanti l’uso di veicoli o natanti a moto- re;
4) dall’abuso di alcolici o psicofarmaci ed uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
5) da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infor- tunio;
6) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato;
7) da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
8) da guerra, anche se non dichiarata, o insurrezione;
9) da trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti.
Sono inoltre escluse le ernie non traumatiche di qualsiasi tipo.
ART. 4.2 - LIMITE D’ETÀ. PERSONE NON ASSI- CURABILI
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contrat- to, l’assicurazione mantiene la sua validità sino alla successiva scadenza annuale del pre- mio e cessa al compimento di detto termine, salvo quanto previsto alla sezione 6 della declaratoria dei tipi di rischio.
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenze e loro conse- guenze, AIDS o sindromi correlate, o dalle seguenti malattie neuropsichiche: patolo- gie cerebrali su base organica; disturbi psi- cotici. L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Non costituisce deroga a quanto sopra sta- bilito l’eventuale incasso del premio dopo che si siano verificate le condizioni ivi pre- viste.
Il premio medesimo verrà perciò restituito dalla Società.
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’IN- DENNIZZO
ART. 5.1 - DENUNCIA DELL’INFORTUNIO E OB- BLIGHI RELATIVI
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui l’Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuta la possibilità.
Successivamente l’Assicurato invierà i certifi- cati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l’infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravven- ga durante il periodo di cura, sarà necessario dare immediato avviso telegrafico alla Società.
L’Assicurato, i suoi famigliari e gli aventi diritto saranno tenuti a consentire la visita dei medici della Società e qualsiasi indagine ed accertamento che questa ritenga necessa- ri, sciogliendo a tal scopo dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e curato.
Le spese relative ai certificati medici, e salvo patto speciale, quelle di cura, sono a carico dell’Assicurato. Se dolosamente non viene adempiuto all’ob- bligo della denuncia ed agli altri obblighi indica- ti nei commi precedenti, l’Assicurato o gli aven- ti diritto perdono il diritto all’indennità, se a tali obblighi non viene adempiuto colposamente, la Società ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
ART. 5.2 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortu- nio. Se al momento dell’infortunio l’Assicu- rato è affetto da menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono inden- nizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’in- fortunio avesse colpito una persona fisica- mente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione fun- zionale di un organo o di un arto già meno- mati, nella valutazione del grado di invalidi- tà permanente le percentuali di cui all’art.
3.2 (INVALIDITÀ PERMANENTE) sono diminui- te tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
ART. 5.3 - CONTROVERSIE
Le controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, sulla pertinenza del rimborso delle spese di cura, sulla pertinenza o durata dell’in- dennità di degenza, nonché sulla contestazione circa la natura o l’operabilità dell’ernia e sull’applica- zione dei criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 5.2, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria su accordo delle Parti, possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel comune, sede di istitu- to di medicina legale, più vicino al luogo di residen- za dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, con- tribuendo per la metà delle spese e compe- tenze per il terzo medico.
E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso entro tre anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con la dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsia- si impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere rac- colti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vinco- lanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiu- to deve essere attestato dagli arbitri nel ver- bale definitivo.
ART. 5.4 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell’inden- nizzo entro 30 giorni.
Il rimborso delle spese di cura effettuate all’e- stero verrà eseguito al cambio medio - desunto dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi - della settimana in cui la spesa è stata sostenuta.
Il grado di Invalidità Permanente è accertato facen- do riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITÀ | - una vertebra cervicale | 12% | ||
PERMANENTE | - una vertebra dorsale | 5% | ||
dx | sx | - 12° dorsale | 10% | |
perdita totale, anatomica o funzionale: | - una vertebra lombare | 10% | ||
di un arto superiore | 70% | 60% | - di una metamero sacrale | 3% |
della mano o dell’avambraccio | 60% | 50% | - di un metamero coccigeo con | |
del pollice | 18% | 16% | callo deforme | 5% |
dell’indice | 14% | 12% | perdita anatomica di un rene | 5% |
del medio | 8% | 6% | perdita anatomica della milza | 8% |
dell’anulare | 8% | 6% | afonia (perdita totale della voce) | 30% |
del mignolo 12% 10%
della falange ungueale del pollice 9% 8% di una falange di altro
dito della mano 1/3 del valore del dito anchilosi della scapolo-omerale
con arto in posizione favorevole
ma con immobilità della scapola 25% 20% del gomito in angolazione
compresa fra 120° e 70° con
prono-supinazione libera 20% 15% del polso in estensione rettilinea
(con prono-supinazione libera) 10% 8% paralisi completa del nervo radiale 35% 30% del nervo ulnare 20% 17% perdita totale anatomica o funzionale di:
un arto inferiore al di sopra della
metà della coscia 70%
al di sotto della metà della coscia,
ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di
sopra del terzo medio di gamba 50%
un piede 40%
ambedue i piedi 100%
un alluce 5%
un altro dito del piede 3% anchilosi dell’anca
in posizione favorevole 35%
del ginocchio in estensione 25% della tibio tarsica ad angolo retto
con achilosi della sottoastragalica 15% paralisi completa dello sciatico
popliteo esterno 15%
perdita totale anatomica o funzionale di:
un occhio 25%
ambedue gli occhi 100% perdita totale della capacità uditiva di:
un orecchio 10%
ambedue gli orecchi 40% stenosi nasale assoluta
monolaterale 4%
bilaterale 10%
esiti di frattura
scomposta somatica di una costa 1% amielica somatica con deformazione a cuneo di:
(la parziale perdita della voce non è indennizzabile) Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto
dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente previste per l’arto superiore destro var- ranno per l’arto superiore sinistro o viceversa.
L’onere di provare il mancinismo è a carico dell’Assicurato.
La perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minora- zione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente l’asportazione totale.
L’indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce nella metà, e per quella di una falange di qualsiasi altro dito in un terzo della percentuale fissata per la per- dita totale del rispettivo dito.
Qualora l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singo- lo arto, si procederà alla valutazione
con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica tota- le dell’arto stesso.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella, l’indennità è stabilita tenen- do conto, con riguardo alle percentuali dei casi indi- cati, della misura nella quale è sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua pro- fessione.
Il diritto all’indennizzo per invalidità perma- nente è di carattere personale e quindi non è
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
trasmissibile a beneficiari, eredi o aventi causa. Tuttavia, se l’infortunato muore per cause indipendenti dalle lesioni subite, prima che l’indennizzo, già concordato o comun- que offerto in misura determinata, sia stato pagato, la Società liquida ai beneficiari il relativo importo.
ART. 5.5 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia a favore dell’Assicurato, dei suoi aventi diritto o beneficiari al diritto di rivalsa di cui all’art. 1916 Codice Civile verso i civilmente respon- sabili (salvo per quanto riguarda il rimborso delle spese di cui all’art. 3.4).
NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato
CONDIZIONI PARTICOLARI
(operanti solo se richiamate nella scheda di xxxxxxx)
A) ESTENSIONE ALLA PRATICA DI SPORT PER CIRCOLI RICREATIVI
Si intendono assicurate anche le attività sportive praticate a livello dilettantistico, non escluse dalle condizioni contrattuali, o comunque attività che prevedono intensi impegni fisici, gesti- te e svolte sotto l’egida del Contraente, in entram- bi i casi precisate nella scheda di polizza.
B) ESTENSIONE DEL RISCHIO IN ITINERE PER SQUADRE O ASSOCIAZIONI SPORTIVE
A parziale deroga di quanto previsto all’ultimo comma del tipo di rischio 1 – squadre o associazio- ni sportive, il tempo per i trasferimenti individuali viene elevato a 2 ore.
C) CLAUSOLA FRANCHIGIA INVALIDITÀ PERMANENTE
Il secondo capoverso dell’art. 3.2 (INVALIDITÀ PER- MANENTE) si intende sostituito dal seguente:
Liquidazione dell'indennizzo.
Nel caso di invalidità permanente accertata mag- giore del 20% l'indennizzo è determinato appli- cando la relativa percentuale all'intera somma assicurata.
Negli altri casi l'indennizzo è determinato in per- centuale sulla somma assicurata, come da tabella che segue:
Grado (%) di Invalidità accertata | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata da 0 a 105.000 euro | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre 105.000 euro fino a 210.000 euro | Percentuale di indennizzo da liquidare sulla somma assicurata oltre 210.000 euro |
1-2-3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 |
6 | 3 | 1 | 0 |
7 | 4 | 2 | 0 |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 6 | 4 | 0 |
10 | 7 | 5 | 0 |
11 | 8 | 6 | 1 |
12 | 9 | 7 | 2 |
13 | 10 | 8 | 3 |
14 | 11 | 9 | 4 |
15 | 12 | 10 | 5 |
16 | 13 | 11 | 6 |
17 | 14 | 12 | 7 |
18 | 15 | 13 | 8 |
19 | 16 | 14 | 9 |
20 | 17 | 15 | 10 |
D) ADOZIONE DELLE TABELLE DI LEGGE
A parziale deroga dell’art. 5.4, la Tabella delle per- centuali di invalidità permanente ivi prevista si intende sostituita con quella di cui all’allegato n. 1 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, con rinuncia da parte della Società all’applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge.
Restano ferme le altre norme stabilite dal predetto art. 5.4.
E) ESTENSIONE DELLA GARANZIA AGLI AUSI- LIARI
La garanzia si intende estesa agli ausiliari, così come intesi nelle definizioni del presente contratto, durante l’espletamento delle proprie funzioni svolte su incarico del Contraente.
Mod. INF54171/FI
COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. Fondata nel 1889.
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx - Tel. 00 000000 - Fax 00 0000000 - Internet: xxx.xxxxxxxx.xx Capitale Sociale € 40.455.077,50 int. vers. - Registro Imprese Milano, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00774430151 - R.E.A. Xxxxxx X.0000
Società con unico socio: Società Reale Mutua di Assicurazioni - Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Società Reale Mutua di Assicurazioni.
Iscritta al numero 1.00004 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione ed appartenente al Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi.
Per la tutela della persona