ACCORDO GENERALE DI RISERVATEZZA PER RICHIESTE D’OFFERTA
ACCORDO GENERALE DI RISERVATEZZA PER RICHIESTE D’OFFERTA
Gentile Fornitore premesso che:
• Gruppo TecnoFerrari S.p.A. con socio unico, con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx xx.00, 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX), (di seguito nominata (“TecnoFerrari”) è in via generale interessata all’acquisto (di seguito “Potenziale Acquisto”) di prodotti/componenti/macchinari/materiali, sia commerciali che realizzati su disegno di TecnoFerrari, oppure, congiuntamente o separatamente, di servizi o prestazioni (di seguito indicati come “Fornitura”) forniti dalla vostra Società.
• Il Potenziale Acquisto include e implica la trasmissione e conoscenza d’informazioni confidenziali e segrete (di seguito “Informazioni Confidenziali”) alcune delle quali anche suscettibili di tutela brevettuale, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati commerciali, costi, informazioni finanziarie e contrattuali, nominativi di clienti e fornitori, organigrammi aziendali con relativi ruoli e nominativi di dipendenti TecnoFerrari, dati tecnici, inclusi brevetti, anche in corso di registrazione, progettazioni, e soluzioni di progettazione, disegni tecnici, specifiche di materiali, performance, piani e modalità di controllo, sistemi di qualità e sicurezza aziendali;
• che le Parti, con il presente accordo, desiderano pertanto regolare il trattamento riservato e confidenziale delle informazioni, dei dati e delle conoscenze tecniche e/o commerciali trasferite/scambiate, verbalmente o per iscritto, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia del supporto materiale utilizzato per lo scambio.
• che, il presente Accordo non impegna alcuna delle Parti a concludere un eventuale successivo contratto definitivo né a trattare in esclusiva tra di loro intendendo esse regolamentare solamente, come di seguito specificato, gli impegni di riservatezza conseguenti all’accesso a dati, conoscenze, documenti ed informazioni e, in generale, gli impegni di riservatezza riguardanti le informazioni scambiate ed acquisite.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. OGGETTO
ll presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza a cui sono tenute le Parti rispetto alle informazioni, ai dati, ai documenti ed alle conoscenze definiti come riservati ai sensi degli articoli seguenti di cui vengano a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte in premessa.
3. DEFINIZIONE
Ai fini del presente accordo la nozione di Informazioni riservate comprende ogni conoscenza, informazione, e/o dato, e/o documentazione, e/o materiale e/o strumento e/o programma di ricerca e di sviluppo fornita da una parte all’altra, o comunque acquisita da una delle parti, direttamente o indirettamente, su qualsiasi supporto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo supporto cartaceo, elettronico). La natura riservata delle informazioni può anche riguardare gli studi e le analisi elaborati da
una parte sulla base delle informazioni riservate fornite dall’altra parte laddove specificatamente previsto. Ogni informazione orale deve sempre essere considerata riservata, così come tutte le informazioni riguardanti terze parti.
4. ESCLUSIONI
Il presente accordo non si applica e, quindi, il termine “riservato” e “ confidenziale” non può essere associato e/o utilizzato con riguardo ad informazioni, dati e conoscenze che: (i) siano di pubblico dominio al momento della comunicazione, o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento delle intese di cui al presente Accordo; (ii) siano in possesso della Parte Ricevente antecedentemente la comunicazione della Parte Divulgante e non siano soggette ad un dovere di confidenzialità; (iii) siano trasferite legittimamente alla parte Ricevente senza alcun obbligo di confidenzialità; (iv) siano divulgate a terzi senza restrizioni nei confronti di tali soggetti dalla Parte Divulgante oppure rivelate alla Parte Ricevente da terzi non vincolati da un Accordo di riservatezza simile al presente; (v) siano sviluppate indipendentemente dalla Parte Ricevente senza alcun uso delle Informazioni Confidenziali comunicate dalla Parte Divulgante; o (vi) per le quali la Parte Ricevente sia stata espressamente autorizzata dalla Parte Divulgante alla divulgazione.
La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Confidenziali ricevute dalla Parte Divulgante nel caso sia richiesto dalla legge o da un provvedimento dell’autorità giudiziaria, a patto che la Parte Ricevente: (i) notifichi prontamente per iscritto alla Parte Divulgante la necessità di tale comunicazione; e (ii) limiti il contenuto e la diffusione di tale comunicazione a quanto ragionevolmente necessario.
Qualora uno o più elementi delle informazioni confidenziali diventino noti, questo Accordo continuerà a produrre i suoi effetti in relazione agli altri elementi non ancora noti.
5. APPLICABILITA'
Le Parti si impegnano a vincolare al presente accordo tutti i propri dipendenti e/o collaboratori, anche di società collegate ex art. 2359 c.c., che vengono messi a conoscenza di tali informazioni segrete in relazione allo scopo del presente accordo.
Le Parti si impegnano a coinvolgere il proprio personale e/o eventuali collaboratori nella misura in cui ciò sia strettamente necessario.
Le Parti possono procedere nel coinvolgere ulteriori soggetti terzi, qualora sia commercialmente o tecnicamente o amministrativamente o gestionalmente necessario al fine di valutare il Potenziale Acquisto, purché provvedano a darne notifica all’altra Parte, e avendo suo consenso si provveda a far sottoscrivere il presente Accordo a tale soggetto terzo.
6. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Alle Parti è fatto divieto di divulgare e comunicare in qualunque modo o forma le informazioni, i dati e le conoscenze riservati a soggetti che non siano autorizzati.
Tali informazioni, dati e conoscenze dovranno essere utilizzati nella misura e con mezzi strettamente necessari allo svolgimento delle attività di collaborazione così come in premessa previste e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservati non potranno essere copiati o riprodotti in tutto o in parte se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività concordate tra le parti.
Le Parti non potranno cedere a terzi il presente Accordo.
7. MISURE DI SICUREZZA
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze riservati e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza.
Il trattamento di eventuali dati personali e sensibili dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.
8. PROPRIETA' INTELLETTUALE
Il presente Accordo non costituisce a favore delle Parti alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
Ciascuna parte rimarrà proprietaria esclusiva delle proprie Informazioni Confidenziali.
9. LIMITAZIONI
Il presente accordo non vincola le parti ad instaurare ora o in futuro un qualsivoglia rapporto di collaborazione, e/o a concludere un contratto definitivo ma ha unicamente lo scopo di regolamentare gli impegni di segretezza conseguenti all’accesso delle Parti a dati, conoscenze, documenti e informazioni.
La sottoscrizione del presente atto non fa sorgere alcun obbligo o impegno o diritto anche di natura pre– contrattuale ulteriore rispetto a quanto previsto letteralmente nel presente accordo di riservatezza.
Lo svolgimento di incontri o lo scambio di documenti, conoscenze, dati o informazioni non possono mai determinare proibizioni per una Parte di fornire simili o stesse informazioni ad altri soggetti/parti o di sottoscrivere accordi con queste ultime.
10. RESTITUZIONE DI DOCUMENTI
Alla scadenza e in caso di risoluzione per qualsiasi motivo del presente accordo, le Parti si impegnano reciprocamente, su richiesta scritta, a riconsegnare gli originali e tutte le copie dei documenti, opportunamente identificati e per i quali all’atto della consegna sia stata prevista espressamente la restituzione, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni, dati e conoscenze segreti in essi contenuti.
11. DURATA, RINNOVO E VALIDITA’
Il presente Accordo avrà validità ed efficacia a far data dalla sua sottoscrizione e durata per un periodo di anni 5 (cinque) da tale data di sottoscrizione; è espressamente escluso il suo tacito rinnovo.
Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo in ogni momento, notificando per iscritto all’altra Parte la sua intenzione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
Le Informazioni Riservate saranno coperte dall’obbligo di riservatezza, per un periodo di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo indipendentemente dalla durata, efficacia e validità dello stesso.
12. GARANZIE E RESPONSABILITA’
Le Parti non assumono alcuna obbligazione oltre a quelle previste dal presente Accordo e non prestano alcuna garanzia in merito alle prestazioni rese o dovute in base allo stesso anche per quanto attiene ai risultati di tali prestazioni o alla loro rispondenza ad uno specifico scopo.
Le Parti non forniscono alcuna garanzia riguardo la completezza o correttezza delle informazioni, documenti e dati scambiati e/o trasferiti.
Le Parti, salvo quanto previsto nel presente atto, non avranno alcuna responsabilità per l'uso effettuato delle informazioni acquisite.
13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana. Se una qualsiasi clausola dell'Accordo dovesse essere invalidata o resa inapplicabile in forza di provvedimenti di legge o giudiziali, l'Accordo verrà interpretato nel senso della conservazione di ogni altra clausola, o parte di clausola, che possa essere conservata. In caso di controversia, sarà esclusivamente competente il Foro di Modena.
14. CLAUSOLA DI CHIUSURA
Il presente Accordo, che annulla e sostituisce ogni altro eventuale precedente Accordo tra le Parti in materia, costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.
In nessun caso il mancato esercizio di un diritto nascente dall’Accordo o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi da essi previsti.
Per quanto non espressamente indicate nel presente Accordo, valgono le norme delle vigenti leggi in materia.
Gruppo TecnoFerrari SpA
Per Accettazione Il FORNITORE
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, Ie Parti dichiarano di aver preso attenta visione di tutti i paragrafi del presente Accordo, in particolare degli Articoli 1 (Premesse), 2 (Oggetto), 3 (Definizione), 4 (Esclusioni), 5 (Applicabilità), 6 (Obblighi di riservatezza), 7 (Misure di sicurezza), 8 (Proprietà intellettuale),
9 (limitazioni), 10 (Restituzione di documenti), 11 (Durata, rinnovo e validità), 12 (Garanzie e responsabilità), 13 (Legge applicabile e foro competente), 14 (Clausola di chiusura) e Xx accettano tutti senza riserbo.
Il FORNITORE
POLITICA PER LA QUALITA’
Gruppo TecnoFerrari S.p.A. si occupa di automazione dal 1973 ed ha accompagnato la crescita e lo sviluppo dell’industria ceramica dagli albori fino ad oggi, sviluppando conoscenze ed esperienze in un settore industriale che prima di altri ha riconosciuto proprio nell’automazione la chiave del successo. Oggi questo sapere è il plus che TecnoFerrari offre ai propri clienti, in ogni ambito produttivo o merceologico: soluzioni efficaci e su misura per tutte le movimentazioni necessarie in un’industria di processo e specialmente in campi specifici come food, beverage, carta e farmaceutico.
Alle esigenze specifiche di ogni cliente TecnoFerrari risponde con una soluzione su misura per le loro necessità, proponendo soluzioni dedicate. Alla complessità del ciclo produttivo TecnoFerrari offre: soluzioni innovative, flessibilità di approccio, semplificazione dei processi e miglioramento delle prestazioni.
Per migliorare e consolidare le proprie attività, l’Azienda ha deciso di adottare un Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della Norma UNI EN ISO 9001:2015.
I principi che guidano il Sistema Gestione Qualità di TecnoFerrari sono:
• Qualità del prodotto;
• Personalizzazione del prodotto e del servizio offerto al cliente;
• Innovazione;
• Apertura verso nuovi settori e mercati;
• Cooperazione tra reparti per un approccio orientato al cliente.
La Direzione di TecnoFerrari, con il coinvolgimento e la partecipazione di tutto il personale, si impegna a:
• garantire l’applicazione, il funzionamento e il miglioramento continuo del Sistema di Gestione per la Qualità, monitorando in modo costante i propri processi, attività e obiettivi posti;
• soddisfare le esigenze dei propri clienti e tutti i requisiti applicabili, partendo dal presupposto che i clienti rappresentano un’opportunità di crescita e innovazione;
• analizzare il contesto in cui la Società opera al fine di individuare, prevenire e mitigare i rischi che incombono sulla propria organizzazione, cogliendo le opportunità di miglioramento più idonee;
• in linea con la presente Politica, fissare obiettivi e programmi per la Qualità;
• riesaminare periodicamente e comunicare la presente Politica per la Qualità a tutti i dipendenti e collaboratori e a farne comprendere i contenuti.
Riteniamo che per perseguire gli impegni e gli obiettivi che TecnoFerrari si pone sia fondamentale investire nella collaborazione tra le persone e nel comunicare ed affermare, all’interno di tutti i reparti, il Sistema di Gestione per la Qualità al fine di renderlo uno strumento di lavoro per tutti.
Gruppo TecnoFerrari S.p.A.