Accordo di collaborazione tra
Accordo di collaborazione tra
l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico materno-xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx con sede in Trieste, via dell’Istria 65/1, codice fiscale e partita IVA 00124430323, in persona del Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, di seguito denominato anche “Burlo Garofolo“,
e
il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DiSPeS) dell'Università degli Studi di Trieste, con sede in Trieste, Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0, codice fiscale 80013890324, partita IVA 00211830328, rappresentato dal Direttore del Dipartimento, prof.ssa Xxxx Xxxxxx, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ateneo, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell’Ateneo stesso, di seguito anche denominato per brevità " DiSPeS”,
Premesso che
- il DiSPeS si pone come polo di aggregazione e di riferimento privilegiato per docenti, ricercatori e gruppi di lavoro che intendono operare in modo sinergico e transdisciplinare sui temi che investono le dinamiche della politica e della società civile e realizza attività di ricerca, formazione e divulgazione anche sui temi delle relazioni fra scienza, salute e società;
- il Burlo Xxxxxxxx si caratterizza come ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale nel settore pediatrico e in quello della tutela della maternità e della salute della donna ed è impegnato, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, a promuovere e realizzare programmi di promozione della salute anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali e a predisporre strumenti integrati di valutazione sull’impatto delle azioni attuate rispetto ai soggetti pubblici e privati
coinvolti e destinatari delle stesse;
- il Burlo Xxxxxxxx, in particolare, nell’ambito della propria Linea di ricerca n. 1 (Salute riproduttiva, medicina materno-fetale e neonatologia), si propone di focalizzare l’attività anche sullo studio degli aspetti psicosociali della gravidanza e della nascita; ciò in linea con le direttive dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) - di cui il Burlo Xxxxxxxx è Centro Collaboratore sin dal 1992 - che evidenziano come la cultura e l'educazione scolastica e sanitaria delle donne siano strettamente correlate alla probabilità di sopravvivenza in salute dei bambini;
- Burlo Xxxxxxxx e DiPSPeS (d’ora innanzi anche “le Parti”) ritengono pertanto che lo studio dei fenomeni sociali necessiti di una integrazione multidisciplinare tra culture sanitarie, sociologiche ed antropologiche e, a tal fine, intendono intraprendere e sviluppare una collaborazione di ampio respiro - nel rispetto delle reciproche competenze e finalità istituzionali - per la realizzazione di attività di ricerca, formazione e divulgazione, estensione di linee guida o di indirizzo sul tema della salute riproduttiva con particolare attenzione ai contesti di immigrazione;
- per il Burlo Garofolo la collaborazione rileva, in particolare, al fine di una buona risposta di salute, che non può prescindere dalla conoscenza dei contesti culturali di provenienza, considerato il dato statistico, secondo il quale, la gran parte delle donne straniere che vengono in Italia accedono ai servizi sanitari per problemi legati alla sfera riproduttiva e che, tra queste, vi sono molte donne con difficoltà di relazioni sociali per motivi linguistici o per tradizioni culturali;
Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate, stabilito che le premesse formano parte integrante dell’accordo, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Oggetto
Oggetto del presente Accordo è una collaborazione multidisciplinare di ampio respiro
tra Burlo Garofolo e DiPSPeS - nel rispetto delle reciproche competenze e finalità istituzionali - per la realizzazione di attività di ricerca, formazione e divulgazione, estensione di linee guida o di indirizzo sul tema della salute riproduttiva con particolare attenzione ai contesti di immigrazione.
2. In particolare, obiettivi della collaborazione sono:
- sviluppare collaborazioni per la realizzazione di attività di ricerca;
- promuovere la partecipazione congiunta a programmi internazionali di finanziamento, in particolare in ambito europeo;
- promuovere le attività di formazione;
- fungere da collegamento e polo di aggregazione per altri gruppi e strutture sanitarie e di ricerca;
- diffondere le conoscenze e i risultati dell’attività mediante l'organizzazione di Seminari e Convegni e attraverso un'adeguata strategia editoriale;
- collaborare per le attività di programmazione ed elaborazione di linee guida regionali o percorsi assistenziali in tema di salute riproduttiva e prevenzione per le donne straniere.
Art. 2 Responsabili
1. Responsabili per l’attività oggetto del presente Accordo sono:
- per il Burlo Garofolo: xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, Direttore della U.C.O. Clinica Ostetrica e Ginecologica
- per il DiSPeS: prof.ssa Xxxx Xxxxxx, Direttore del DiPSPeS;
2. Entrambi i Responsabili assumono il ruolo di raccordo funzionale di tutte le attività volte all’attuazione della presente collaborazione.
Art. 3 Durata e recesso
1. Il presente Accordo decorre dalla data dell’ultima sottoscrizione per tre anni, con
possibilità di proroga in forma scritta, anche tramite mero scambio di corrispondenza.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo con un preavviso di 30 (trenta) giorni, da notificarsi mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
Art. 4 Oneri
1. Il presente Accordo non comporta oneri per le Parti.
2. Resta chiaramente inteso che, le attività discendenti dall’Accordo che comportino costi specifici a carico delle Parti, dovranno essere puntualmente individuate e disciplinate mediante la stipula di appositi atti esecutivi, sottoscritti dai legali rappresentanti delle Parti stesse. In particolare, con i suddetti atti verranno definite le competenze di ciascuna Parte, i tempi e le modalità di attuazione delle attività e saranno individuati i fondi per la copertura dei costi delle attività stesse.
Art. 5 Regime di segretezza
1. Le Parti e tutto il personale coinvolto nelle attività oggetto del presente Accordo si impegnano ad osservare le disposizioni normative vigenti nel pieno rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
2. Le Parti si impegnano a trattare in modo riservato, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, tutte le informazioni reciprocamente scambiate nell'ambito dell’ Accordo.
Art. 6 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003 le Parti dichiarano il reciproco consenso al trattamento dei dati personali raccolti per la stipula del presente Accordo e per gli adempimenti di legge.
2. In relazione alle informazioni raccolte nell’ambito del presente Accordo le Parti si
impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 196/2003.
3. Con la firma del presente atto il Burlo Xxxxxxxx nomina formalmente il DISPeS Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell’art.29 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Art. 7 Clausole inerenti alla L. n. 190/2012 ed alla trasparenza ed integrità – X.Xxx. n. 33/2013
Il DiSPeS dichiara nello specifico di aver preso visione del Piano della prevenzione della Corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità adottato dal Burlo Xxxxxxxx, disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx e di
essere a conoscenza dei relativi contenuti e prescrizioni, nonché di conoscere il Codice di Comportamento del Burlo Garofolo stesso, anch’esso disponibile sul citato sito istituzionale.
Art. 8 Foro competente
Qualora dovessero insorgere delle controversie circa l’esecuzione o l’interpretazione del presente atto il Foro di Trieste sarà il solo competente con esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 9 Clausole vessatorie
Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del presente atto è stata debitamente redatta, compresa ed accettata da ciascuna parte, come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.
Art. 10 Registrazione e bollo
Il presente Accordo è redatto ai sensi della tabella allegato B del D.P.R. n.642 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n.131 del 26.4.1986, con
applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del citato
D.P.R. n.131/1986.
Per il Burlo l’imposta di bollo viene assolta in modo virtuale (aut. n. 2003/58 rilasciata il 27 maggio 2003).
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DiSPeS) dell'Università degli Studi di Trieste
il Direttore
prof.ssa Xxxx Xxxxxx
- firmato digitalmente-
IRCCS materno infantile Xxxxx Xxxxxxxx
il Direttore Generale
xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
- firmato digitalmente-