ACCORDO (ex art. 15 L. 241/1990)
ACCORDO (ex art. 15 L. 241/1990)
TRA L’ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA’ DI BOLOGNA E IL COMUNE DI BOLOGNA PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO DEDICATO AI SERVIZI PER L’INFANZIA NEL COMPARTO UNIVERSITARIO DI VIA XXXXXXX XX
l'anno 2016, il giorno 27, del mese di aprile, presso la sede dell’Università di Bologna in via Zamboni n°33
tra
la “Alma Mater Studiorum – Università di Bologna” (di seguito “Università”), con sede legale in Bologna, via Zamboni n. 33, Codice Fiscale 80007010376, rappresentata dal Rettore pro tempore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2016
e
il Comune di Bologna - con sede in Bologna, Piazza Maggiore 6, C.F. 01232710374 - per il quale interviene in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale PG ………….. prog. n. ……, esecutiva ai sensi di legge, il Sindaco, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx (“Comune”)
PREMESSO CHE
o è interesse comune di tutte le Parti realizzare un progetto pilota, che possa configurarsi come eventuale futura esperienza da proporre ad altri soggetti pubblici e privati di analoghe caratteristiche presenti nel tessuto comunale;
o l’Università ha da tempo avviato importanti azioni a favore delle pari opportunità, della conciliazione vita-lavoro e, più in generale, del welfare aziendale;
o Comune e Università desiderano collaborare per sviluppare, anche dal punto di vista della ricerca, nuovi processi educativi con forte ricaduta sociale;
o l’Università ha in concessione ad uso perpetuo dall’Agenzia del Demanio un sito denominato “Comparto di via Xxxxxxx Re”;
o il Comune di Bologna necessita di ampliare la propria offerta di posti per la cittadinanza sia per quanto riguarda la scuola dell’infanzia sia per quanto riguarda il nido d’infanzia;
o il contesto normativo attuale mira a favorire un “sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni”;
o l’Università di Bologna ha previsto di appaltare la realizzazione dell’insediamento tramite una “concessione di costruzione e gestione” la cui fattibilità economica basa le sue fondamenta su un progetto di lungo termine oggetto di un protocollo che riproduca un orizzonte temporale
coerente;
o le parti concordano nel disciplinare i dettagli operativi derivanti dal presente accordo tramite un successivo e più puntuale Protocollo Attuativo che verrà successivamente approvato dagli Organi competenti delle due Amministrazioni;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
ART. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO
Le parti con il presente accordo stabiliscono di procedere con un progetto
comune per la realizzazione di un polo dedicato ai servizi dell’infanzia presso l’area di xxx Xxxxxxx Xx, xxxx xxxx'Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx. Tale insediamento consisterà in un nido d'infanzia e una scuola dell’infanzia, e costituirà il polo aziendale dell’infanzia dell’Università di Bologna, un’istituzione e un luogo di lavoro aperto al territorio, accogliendo un'esigenza manifestata dai propri dipendenti.
Il Comune di Bologna da un lato è interessato a riservare una quota dei posti disponibili nel nido d’infanzia regolandone l’accesso attraverso le proprie graduatorie, dall'altro, a fronte dell’impegno assunto dall’Università nella realizzazione del polo per l’infanzia quale bene per la città, si impegna a contribuire attraverso il riconoscimento di una quota economica per i posti coperti dai bambini frequentanti figli dei dipendenti dell'Università di Bologna se residenti a Bologna, la cui misura sarà definita nel successivo protocollo.
In relazione ai non residenti, l’Università, con il sostegno del Comune di Bologna, cercherà di stipulare accordi coi limitrofi comuni interessati, al fine di assicurare agevolazioni idonee a consentire ai figli dei dipendenti dell’Università di accedere alla nuova struttura in maniera analoga ai residenti.
ART. 3 – DURATA DELL’ACCORDO
Il presente Accordo e il futuro e più puntuale protocollo attuativo, hanno durata pari alla durata della Concessione che verrà appaltata dall’Università e indicativamente stimabile in anni 25 (venticinque) dal momento della sottoscrizione. Le misure ivi individuate potranno essere prorogate, modificate o integrate da successivi accordi fra le Parti. Gli attori si
impegnano quindi a tener conto degli impegni economici e finanziari, in sede di definizione del successivo protocollo, nei rispettivi Bilanci per tutto il periodo di vigenza dell’Accordo.
Le parti si impegnano a sottoscrivere il protocollo attuativo del presente accordo entro 1 anno dalla stipula del presente atto.
ART. 4 – UTENTI DEL SERVIZIO
Il polo dell’infanzia aziendale dell’università di Bologna si articolerà su due sezioni di nido e due sezioni di scuola dell’infanzia.
Il nido d’infanzia avrà capienza stimata di n. 42 bambini in età di 12/36 mesi di cui il 50% sarà la percentuale massima con priorità d’accesso ai bambini figli dei dipendenti dell’Università. La percentuale residua (quindi non inferiore al 50%) sarà quella che il Comune potrà mettere a disposizione dei cittadini residenti attraverso le proprie graduatorie.
La scuola dell’infanzia avrà capienza stimata di n.50 bambini che il Comune potrà integralmente mettere a disposizione dei cittadini residenti attraverso le proprie graduatorie, fatto salvo il criterio di precedenza riservato ai bambini che provengono dal nido del medesimo polo, fermo restando la priorità per i bambini residenti, nell’ottica di un percorso di continuità didattica.
ART. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE PER IL NIDO
Gli oneri a carico del Comune, nella forma di contribuito di gestione per i posti riservati alle graduatorie comunali, saranno definiti nel successivo Protocollo sulla base del Piano Economico Finanziario di massima di progetto, avendo come riferimento il contributo di gestione che il Comune di Bologna corrisponde per i propri nidi in convenzione, a cui va sottratta la retta corrisposta dalle famiglie.
Quanto al contributo economico sui posti aziendali nel nido dell’infanzia, il Comune si impegna a riconoscere all'Università di Bologna un contributo, per un numero non superiore ai 21 bambini, a condizione che siano residenti a Bologna. In sede di sottoscrizione del successivo protocollo, la quantificazione di tale contributo sarà attuata sulla base del piano economico finanziario di massima di progetto prendendo comunque come riferimento la quota differenziale tra il costo di un posto bambino in un nido d’infanzia in convenzione e il contributo tariffario a carico delle famiglie.
ART. 6 – ONERI A CARICO DEL COMUNE PER LA SCUOLA
DELL’INFANZIA
Quanto al sostegno economico alla scuola dell’infanzia, il Comune di Bologna si impegna a riconoscere all'Università di Bologna un contributo economico annuo adeguato all’integrale copertura dei costi gestionali complessivi, per ogni anno scolastico e per la durata della concessione. In sede di sottoscrizione del successivo protocollo, la quantificazione di tale contributo sarà attuata sulla base del piano economico finanziario di massima del progetto, tenendo conto del valore d’utilizzo degli spazi, avendo comunque come riferimento il contributo di gestione che il Comune di Bologna corrisponde per le scuole d’infanzia a gestione indiretta.
Le parti si danno reciprocamente atto che per quanto riguarda l’accesso alla scuola d’infanzia verrà assicurata la priorità di accesso ai bambini provenienti dal nido aziendale se residenti.
Art. 7 – ONERI A CARICO DELL’UNIVERSITA’
L’Università si impegna a sostenere i costi e i procedimenti relativi all’appalto, compreso un contributo in conto capitale, finalizzato alla
realizzazione del nido dell’infanzia, stabilito dal Piano Economico Finanziario di massima. Si impegna inoltre a sostenere i costi derivanti dai 21 (ventuno) posti riservati al nido dell’infanzia, al netto del contributo comunale sopra descritto nei modi e nelle forme che saranno successivamente definite nel protocollo attuativo.
ART.8 – PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO
Per quanto riguarda la definizione del progetto educativo e didattico, le parti riconoscono la volontà di collaborare al fine di sviluppare, in sinergia, progetti educativi innovativi e che tengano conto delle competenze presenti all’interno dell’Università di Bologna e nell’ambito dei servizi educativi comunali.
Tale collaborazione, da disciplinarsi tramite successivo specifico Accordo, potrà prevedere la sperimentazione anche in altre Strutture comunali nonché l’attività di tirocinio formativo e curriculare degli studenti dell’Università di Bologna.
Tenendo a riferimento gli attuali orientamenti per i nidi e le scuole dell’infanzia comunali, si prevede di sviluppare in modo particolare, anche attraverso metodologie innovative e sperimentali, i seguenti elementi di qualificazione dell’offerta formativa:
• cooperazione e continuità educativa in un’ottica di integrazione orizzontale (famiglie e contesto territoriale) e verticale (nido e scuola dell’infanzia);
• educazione all’aperto (educazione a tematiche ambientali e sviluppo di attività ludiche in spazi aperti);
• strumenti e procedimenti di valutazione della qualità e del contesto educativo.
ART. 9 – CABINA DI REGIA
Le Parti stabiliscono di nominare ognuna tre rappresentanti, di cui almeno uno gestionale, ai fini della creazione di una cabina di regia che monitori e sovraintenda all’esecuzione dell’Accordo. L’Università di Bologna assumerà il ruolo di segreteria e di verbalizzazione delle riunioni della Cabina di Regia. ART. 10 – REGISTRAZIONE DELL’ATTO E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente accordo deve essere stipulato in modalità elettronica, mediante apposizione di firma digitale ed è soggetto all’imposta di bollo secondo la normativa vigente, il cui pagamento è ripartito in egual misura tra i contraenti. Al versamento all’Erario, con modalità esclusivamente telematica, provvederà l’Università, ai sensi dell’articolo 6 del DM 17/6/2014, previo rimborso della quota a carico del contraente.
II presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso, secondo le norme vigenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Università – Il Rettore Comune – Il Sindaco