RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E
CAPITOLATO D’ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E
PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Del Comune di
SELARGIUS
SOMMARIO
• Contraente/Assicurato | Pag. | 3 |
• Descrizione del rischio | Pag. | 3 |
• Durata contrattuale | Pag. | 4 |
• Scadenza | Pag. | 4 |
• Rateizzazione | Pag. | 4 |
• Massimali da assicurare | Pag. | 4 |
• Parametri preventivi | Pag. | 4 |
• Note | Pag. | 4 |
• Tassi di costo | Pag. | 4 |
• Premio annuo | Pag. | 5 |
• Definizioni | Pag. | 6 |
• Condizioni generali di assicurazione: | Pag. | 8 |
- Norme che regolano la gestione del contratto | Pag. | 8 |
- Norme in caso di sinistro | Pag. | 10 |
- Norme che disciplinano l’operatività del contratto | Pag. | 12 |
- Norme che regolano l’Assicurazione RCT/RCO | Pag. | 12 |
• Estensioni di garanzia | Pag | 15 |
• Franchigia per sinistro | Pag. | 21 |
CONTRAENTE/ASSICURATO
Comune di SELARGIUS
Sede: Xxxxxx Xxxxxx, 0 – 00000 XXXXXXXXX (XX) C. F.: 00542650924
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali previste o allo stesso attribuite "ope legis", comprese tutte le attività ed i servizi che l'Assicurato ritiene e riterrà opportuno svolgere in favore della collettività, e comunque di fatto svolge, in qualsiasi forma con qualsiasi mezzo ed in qualunque luogo, sia direttamente che in qualità di committente o di patrocinante e per la direzione, sorveglianza ed esecuzione di tutti i lavori.
A titolo esemplificativo, e quindi non limitativo, viene di seguito riportata una descrizione sommaria delle principali attività e competenze dell'Assicurato:
- esercizio e funzionamento dei servizi di vigilanza
- anagrafe, igiene, polizia urbana, annona, lavori pubblici;
- macello, mercati, fiere ed esposizioni;
- servizi cimiteriali;
- scuole, biblioteche, musei, teatri;
- manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche, religiose;
- servizi ed opere assistenziali;
- impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi;
- captazione e distribuzione di acqua potabile;
- proprietà e gestione di fognature e relativi depuratori;
- servizio di smaltimento rifiuti, compresa la raccolta, carico, scarico di immondizie e/o rifiuti in genere;
- strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche;
- proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali in genere; (sgombraneve, lavastrade, spargisale, decesplugliatori ecc.)
- proprietà, manutenzione e taglio dei boschi;
- proprietà, manutenzione di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico;
- proprietà, manutenzione di impianti semaforici in genere;
- proprietà e/o gestione di scuole, asili e corsi di istruzione professionale;
proprietà e/o gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, centro diurno per anziani;
- proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini (ad. Es. scivolo, giostre, altalene, e similari) installati in giardini, parchi pubblici e/o piazze);
- proprietà e/o gestione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche per scopo elettorale) ovunque installati nel territorio nazionale;
- proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, furgoncini ecc.
L' Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio totalmente o parzialmente tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici o di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la Responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi o subiti, nella esecuzione delle attività ad essi demandate.
DURATA CONTRATTUALE
Dalle ore 24,00 del 28/02/2008
SCADENZA
Alle ore 24.00 del 31/12/2011 senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta
RATEIZZAZIONE
Annuale
MASSIMALI DA ASSICURARE
1) Responsabilità Civile del Comune verso Terzi
€ 1.500.000,00 | per sinistro |
€ 1.500.000,00 | per persona |
€ 1.500.000,00 | per danni a cose e/o animali |
2) Responsabilità Civile del Comune verso Prestatori di lavoro
€ 1.500.000,00 per sinistro, con il limite di
€ 1.500.000,00 per persona
PARAMETRI PREVENTIVI
Il premio viene computato secondo i seguenti parametri di riferimento:
Per la Responsabilità Civile del Comune verso Terzi e Prestatori di lavoro:
- €. 4.426.000,00 di retribuzioni annue lorde che presumibilmente verranno erogate al personale dipendente in ruolo e fuori ruolo nel periodo 01/01/07-31/12/2007
NOTE
TASSI DI COSTO
Tasso _ promille sulle retribuzioni annue lorde erogate sul personale dipendente
PREMIO ANNUO
Il premio annuo lordo ammonta complessivamente a €.
FRANCHIGIE
Come indicato nell’art. 27 del presente capitolato.
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, s'intendono:
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Contraente: l’Ente che stipula il contratto;
Assicurato: La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione e pertanto l'Ente Contraente che stipula in nome proprio nonché per conto delle persone fisiche e giuridiche sotto indicate:
➢ il rappresentante legale dell’Ente Contraente nonché le persone chiamate a sostituirlo e facenti parte degli organi statutari, gli amministratori, il segretario comunale, i dirigenti, i dipendenti, i prestatori d’opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale, i prestatori d’opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale), i collaboratori in forma coordinata e continuativa, i Lavoratori in regime di L.S.U. Lavoratori Socialmente Utili (disoccupati di lunga durata, lavoratori cassaintegrati, lavoratori in mobilità), il personale trasferito alla Contraente ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”, per danni cagionati nello svolgimento e/o in occasione delle loro mansioni e/o appartenenza agli Enti assicurati
➢ tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) dipendenti o non del Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, compresi gli insegnanti, i medici, il personale sanitario, i volontari, gli obiettori di coscienza, i lavoratori cassaintegrati e/o in mobilità, i partecipanti ai corsi di formazione, ingegneri, architetti, i partecipanti alle attività di ricerca geologica, di speleontologia, ecologica e botanica, addetti ai servizi di vigilanza e simili quando agiscono nell'ambito o per conto degli assicurati;
➢ gli organismi e le associazioni create da o per il personale dipendente.
Società: l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker: l’intermediario di assicurazioni cui il Contraente ha affidato la gestione della polizza cioè l’ A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.
Premio: la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalle Imprese Assicuratrici;
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante;
Franchigia: l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
Prestatori di lavoro: Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell’esercizio dell’attività dichiarata in polizza, incluse:
a) quelle distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l’attività svolta sia diversa da quella descritta in polizza ma per mansioni ed incarichi similari a quelli svolti presso l’Ente Contraente;
b) quelle per le quali l’obbligo di corrispondere il premio assicurativo all’Inail ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente;
c) i collaboratori coordinati e continuativi e le persone che prestino la loro opera per conto del Contraente nell’ambito di un “contratto di somministrazione di lavoro”;
d) i corsisti, i borsisti e gli stagisti;
Retribuzioni lorde: tutto ciò che i lavoratori dipendenti ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta. Sono pertanto compresi i compensi complementari della retribuzione tabellare o di fatto: super minimi, scatti di anzianità, indennità di contingenza, maggiorazioni per lavoro straordinario, cottimi, percentuali di servizio, provvigioni, cointeressenze, partecipazione agli utili, gratifiche o premi di operosità o posizione, indennità varie corrisposte in via continuativa.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Danno Corporale: Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale;
Danni Materiali: Il pregiudizio economico conseguente ad ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa;
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO
ART.1 - ALTRE ASSICURAZIONI
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza.
Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.
Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
ART. 2 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, semprechè il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’art .1901 del Codice Civile, entro 60 giorni dalla sopraccitata data.
Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e il pagamento della stessa avverrà, in deroga all’art. 1901 del Codice Civile entro 60 giorni dalla data della consegna della polizza.
Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24 del 60°(sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza.
In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, effettua pagamenti solo tramite mandati di pagamento, la Compagnia dichiara che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24,00 del giorno in cui l’ordinativo di pagamento viene consegnato al tesoriere per l’estinzione, a condizione che l’emissione del mandato di pagamento e la consegna dello stesso al tesoriere sia fatta entro il 60° giorno dalla scadenza delle rate o appendici.
Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.
Poiché il premio di assicurazione è convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato - in via provvisoria - nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato – in via definitiva - alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato.
A tale scopo, entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione, o della minor durata del contratto, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi necessari.
La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.
L’eventuale importo sia a debito che a credito dovrà essere regolato dal Contraente e/o dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
ART. 3 - PREMIO DELL'ASSICURAZIONE
Il premio anticipato della prima annualità, sarà calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni lorde indicate alla pag. 4 punto 2 alla voce “Parametri Preventivi”.
Il premio della polizza in oggetto, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce, applicando sul consuntivo delle retribuzioni che il Contraente/Assicurato si impegna a denunciare, il tasso indicato in polizza.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO
La durata del presente contratto, viene stabilita dalle ore 24 del 28/02/2008 alle ore 24 del 31/12/2011 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Xxx ne ricorrano le condizioni previste dalla Legge il Contraente potrà richiedere alla Società, entro 60 giorni antecedenti la scadenza, il rinnovo del contratto di anno in anno o per una durata massima pari a quella originaria, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
La presente polizza non è soggetta a proroga, salvo che sussistano le condizioni di legge ed accordo tra le parti, con richiesta del Contraente almeno 90 giorni antecedenti la scadenza. Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente comma vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 90 giorni. In tale caso, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.
ART. 5 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 6 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 7 - ESTENSIONE TERRITORIALE
La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.
ART. 8 – CLAUSOLA BROKER
La Contraente dichiara di aver affidato in esclusiva l’esecuzione e la gestione della presente polizza alla Società di Brokeraggio A.M.A. S.A.S. – CAGLIARI, affidataria del servizio di brokeraggio per anni tre con decorrenza dal 27/02/2006;
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, devono essere fatte per iscritto alla Direzione o Agenzia della Società Assicuratrice Delegataria oppure alla Società di Brokeraggio A.M.A.
X.X.X. - Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 09124 CAGLIARI.
Pertanto, agli effetti delle condizioni tutte della presente polizza, la Compagnia/Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta a tutti gli effetti alla Compagnia, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia, nel nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Il contratto, a scelta del Contraente d’intesa con il Broker, sarà affidato per la gestione a Gerenza o Agenzia della Compagnia delegataria.
La misura del compenso provvisionale, a carico dell’Agenzia, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Al solo fine di garantire la “par condicio” delle Società offerenti e la determinazione delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker come segue:
con una provvigione pari al 10% del premio lordo annuo richiesto dalla Compagnia aggiudicatrice.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker A.M.A. s.a.s con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 09124 CAGLIARI incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto.
ART. 9 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termine delle condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.
Ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.
ART. 10 - SINISTRI PRECEDENTI
L’Assicurato è dispensato dalla preventiva dichiarazione di eventuali precedenti danni.
NORME IN CASO DI SINISTRO
ART. 11 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:
- darne avviso scritto alla Società di Assicurazione o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C., entro 30 giorni lavorativi da quando il Settore competente ha avuto richiesta scritta di risarcimento del danno da parte dei terzi danneggiati.
Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare nei termini di cui sopra alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" di cui ai successivi artt. 22 e 23 solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha luogo inchiesta giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi del D.P.R. 30.06.1965 n^1124.
ART. 12 – OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA IN CASO DI SINISTRO
La Società si impegna a fornire con cadenza semestrale, dettagliato e preciso resoconto dei sinistri, indicando quelli definiti nel semestre, con l’ammontare del risarcimento liquidato, di quello messo a riserva o le altre motivazioni che ne hanno determinato la chiusura.
ART. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, e per tutti i gradi di giudizio a nome dell'Assicurato,
Spetterà alla Società la designazione dei legali e dei tecnici che saranno individuati di comune accordo,e su proposta del Contraente e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giud0izio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.
I legali e i tecnici forniranno alla Contraente tutte le informazioni e le documentazioni che inoltrano alla Società.
Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispetto interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia penale.
ART. 14 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:
- degli Amministratori;
- dei dipendenti del Contraente/Assicurato;
- di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l'Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività; salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all’Ente per legge.
ART. 15. GESTIONE DEGLI SCOPERTI E DELLE FRANCHIGIE.
In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare al danneggiato l’intero importo del danno ed a richiedere in materia documentata (con gli estremi del sinistro liquidato) e con una cadenza trimestrale, gli importi delle franchigie e degli scoperti previsti dall’assicurazione al Contraente; tale richiesta verrà inviata al broker e il pagamento verrà effettuato come da art. 2.
Tale gestione dei danni sarà operativa anche per i sinistri il cui importo sia inferiore alla franchigia, nel qual caso la Compagnia richiederà al Contraente l’intero importo liquidato al danneggiato.
NORME CHE DISCIPLINANO L’OPERATIVITA’ DEL CONTRATTO
ART. 16 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONA FEDE
Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Comune o del Responsabile dell’Area, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore , di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intero annualità .
ART. 00 - XXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
L'Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma dell'art. 16.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 18 - FORO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO
Foro competente è esclusivamente quello della sede legale della Contraente o dell'Assicurato.
ART. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI
ART. 20 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, come specificato nella descrizione del rischio nella sua qualità di:
a) PROPRIETARIO, CONDUTTORE O GESTORE
di tutto quanto necessita all'attività descritta, nulla escluso
b) ESERCENTE
tutte le attività, nulla escluso;
c) COMMITTENTE e/o PATROCINANTE
ART. 21 - NOVERO DEI TERZI
Si prende atto fra le Parti che:
a) quando l'Assicurato è una persona fisica che rientra nella copertura assicurativa della presente polizza, non sono considerati terzi esclusivamente il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato stesso;
b) quando l'Assicurato è il Comune non sono considerati terzi esclusivamente i prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n^1124 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, nonchè il legale rappresentante dell'Ente, limitatamente ai danni corporali su- ti in occasione di lavoro o di servizio.
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti, sono considerati terzi qualora subiscano il danno, mentre non sono in servizio.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi;
- tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonchè per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
ART. 22 - RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di
risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 e successive modifiche, e del D.Lgs 23 Febbraio 2000 n. 38 e s.m.i., per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati e soggetti impiegati in lavori socialmente utili, così come definiti dall’art. 5 del citato D.Lgs 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e per gli infortuni “in itinere”;
2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 e del D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni da queste previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali ivi compreso il danno biologico, dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n^1124 e con una franchigia fissa di € 1.549,37 per ogni sinistro.
La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che l'Assicurato sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge.
L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di Legge vigenti in materia o l’involontaria omissione di adempimenti assicurativi.
L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc) che prestano attività presso l'Assicurato per addestramento, corsi di formazione professionale, studi, prove ed altro.
L’assicurazione si estende anche ai sinistri che risultino conseguenza di violazioni o inosservanze delle norme di cui alla Lgs. 626/94.
L’assicurazione si estende anche ai prestatori di lavoro temporaneo, di cui alla legge 196/97. Nel caso in cui l’INAIL esercitasse l’azione di rivalsa ex art. 1916 C.C. , detti prestatori di lavoro saranno considerati terzi.
I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
La Società inoltre s’impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d’ufficio del reato commesso dall’assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c. ed indipendentemente dall’accertamento giudiziale.
A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra il Contraente/Assicurato e la Società, tenendo conto degli interessi della Contraente, dell’Assicurato e delle persone delle quali debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 C.C.
Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e del D. L. 23.02.2000 nr. 38 e s.m., e dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e s.m.
ART. 23 - MALATTIE PROFESSIONALI
La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall’INAIL e indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n^1124 del 30 giugno 1965, o completate dal D.P.R. 09 giugno 1975 n^482 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute, dalla Magistratura, come professionali o dovute a causa di servizio, con esclusione dell’asbestosi.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi, commessi dall’Assicurato e/o persone delle quali deve rispondere e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione stessa.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o
dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
ART. 24 - RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DI AMMINISTRATORI, QUADRI, DIRIGENTI, FUNZIONARI, DIPENDENTI E O COLLABORATORI.
L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli Amministratori, Segretario, quadri, dirigenti, funzionari, dipendenti e/o collaboratori per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell’assicurato, semprechè dall’evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall’art. 583 C.P. e successive modifiche o integrazioni. Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. personale derivante ai dipendenti con funzione di “Responsabile della Sicurezza” ai sensi del vigente D.Lgs. n. 626/94.
Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati.
ART. 25 - ESTENSIONI DI GARANZIA
A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:
25.1 - Xxxxx derivanti da colpa grave dell'Assicurato e i danni derivanti da dolo e/o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
25. 2 - DANNI PROVOCATI E SUBITI DA APPALTATORI LORO SUB APPALTATORI E COTTIMISTI.
Premesso che l'Amministrazione Comunale dichiara di cedere ad appaltatori e/o cottimisti, la quasi totalità dei lavori da eseguire, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile che a qualunque titolo derivi all'Assicurato per danni provocati a terzi dagli appaltatori (e loro subappaltatori) e/o cottimisti mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato.
Gli appaltatori e loro sub appaltatori, i cottimisti, ed i loro dipendenti sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.
25. 3 - GESTIONE ED ESERCIZIO DI COLONIE - SOGGIORNI
Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente dallo svolgimento di tutte le attività ricreative , quali ad esempio:
colonie estive, invernali ed elioterapiche, centri di aggregazione sociale, centri per handiccapati, compresa refezione, somministrazione di cibi e bevande, anche se le stesse non vengono esercitate in fabbricati di proprietà comunale..
Inoltre, la presente assicurazione deve intendersi valere anche per la responsabilità civile derivante al Contraente per la gestione, l'organizzazione e l'accompagnamento, inclusa la vigilanza, degli anziani e dei minori a soggiorni marini e/o montani presso propri Istituti od altri alberghi in genere convenzionati, compreso il fatto degli anziani e dei minori stessi.
Inoltre, la presente assicurazione deve intendersi valere anche per la responsabilità civile derivante al
Contraente per l’organizzazione e gestione di:
- attività ricreative varie, comprese le gite, le manifestazioni sportive e ludiche ivi comprese le attività in ludoteche comunali;
- attività complementari quali visite guidate, viaggi di istruzione, gite e manifestazioni varie compreso il rischio derivante dal trasferimento dei partecipanti sotto la sorveglianza del personale all’uopo designato per le attività da e per i campi sportivi, centri ricreativi, palestre, piscine etc.
L’Assicurazione comprende inoltre la Responsabilità civile per i danni che i partecipanti si cagionino tra loro e a terzi compreso il personale all’uopo designato.
L’Assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile per i danni che le persone utenti delle ludoteche Comunali e dei centri di Aggregazione Sociale, si cagionino tra loro e a terzi.
Tutte le garanzia valgono anche per la responsabilità civile personale degli addetti e degli animatori.
Le garanzie assicurative si riferiscono anche alla responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. per tutte le attività inerenti la gestione e/o conduzione – di colonie, campi sportivi, centri ricreativi, palestre, piscine ecc. per conto del Contraente, da parte di Enti diversi.
25. 4 - ASSISTENZA E CURA AGLI ANZIANI, INVALIDI, MALATI E/O BISOGNOSI
Le garanzie assicurative si estendono alla responsabilità civile derivante al Contraente, a termini di legge, per l'esercizio dell'assistenza domiciliare a favore degli anziani, invalidi, handiccapati, che viene prestata con proprio personale dipendente o attraverso l'opera di collaboratori anche convenzionati, compresi i danni "in itinere" al personale dipendente e/o collaboratori.
Rientra pure nelle garanzie assicurative l'opera di Assistente Sociale che svolge l'attività specifica, ivi compreso l'accompagnamento con autovettura propria e non, di assistiti presso uffici per l'assistenza, per pratiche varie, per riscossioni di pensioni e/o assegni vari, presso ambulatori per visite mediche, etc., nonché di personale infermieristico diplomato per eventuali terapie iniettive a domicilio o in ambulatorio ed altre cure consimili.
25. 5 - COMMITTENZA AUTO
L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autocarri, autovetture, ciclomotori, motocicli e qualsiasi altro mezzo, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Ente assicurato ed allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
25. 6 - VELOCIPEDI E CICLOFURGONCINI SENZA MOTORE
L'assicurazione copre il rischio della responsabilità civile del Contraente per la circolazione di biciclette e ciclofurgoncini senza motore, purché condotti da proprio personale dipendente.
25. 7 - MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà ed uso di autoscale, carrelli elevatori, macchine operatrici semoventi e mezzi meccanici in genere, etc., escluso il rischio della circolazione disciplinato dalla legge 24.12.69 n°990.
25. 8 - INSEGNE E CARTELLI
L'assicurazione comprende il rischio della responsabilità civile derivante dalla proprietà di insegne, cartelli pubblicitari, cartelli della segnaletica stradale.
25. 9 - MANCATA O INSUFFICIENTE SEGNALETICA
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi per mancata o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica.
25.10 - RICORSO TERZI DA INCENDIO
Sono compresi in garanzia i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute, avvenute durante le operazioni di operazioni di installazione, montaggio e/o manutenzione presso terzi.
Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di € 258.228,45.
25.11 - LAVORATORI OCCASIONALI E GRUPPI DI VOLONTARIATO:
Si conviene che per tutte le persone, non dipendenti dell'Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento della attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie tutte di polizza valgono:
a) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone;
b) per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.
25.12 - QUALIFICA DI TERZI
Sono considerati terzi gli Amministratori e loro familiari, quando gli stessi usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Assicurato.
25.13 - R.C. per i danni ai dipendenti derivanti da furto, sottrazione o deterioramento di cose, nei locali adibiti alle attività dell'Assicurato, esclusi i titoli al portatore, denaro, valori bollati.
Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di € 5.164,57 per ogni danneggiato.
25.14 - R.C. derivante:
- dalla somministrazione di prodotti alimentari, bevande e simili anche tramite distributori automatici;
- dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- dalla gestione di mense e/o spacci all'interno delle strutture del Comune, anche se affidate a terzi, compreso il rischio dello smercio di alimenti;
25.15 - R.C. derivante dalla partecipazione e organizzazione di mostre, fiere convegni e simili (compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands), attività promozionali di qualunque tipo, anche nella qualità di concedente strutture nelle quali terzi siano organizzatori; l'assicurazione comprende in caso di concorsi, seminari, convegni di studi, tavole rotonde e mostre ovunque organizzati, la responsabilità civile per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
25.16 - R.C. derivante da attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica;
25.17 - R.C. per i danni (escluso il furto) ai veicoli di dipendenti e/o di terzi stazionanti nell'ambito di luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi amministrative dell'Assicurato;
25.18 - DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
L'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi.
Sono esclusi i danni da furto.
25.19. R.C. derivante all’Assicurato per danni a cose (escluse le apparecchiature elettroniche o telefoniche, denaro e valori in genere) subiti dai componenti il Corpo di Polizia Municipale, esclusivamente durante l’effettuazione di servizi di ordine pubblico.
25.20 - DANNI A COSE TROVANTISI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'assicurazione è estesa ai danni alle cose e veicoli di terzi e dei dipendenti trovantisi nell'ambito dei esecuzione dei lavori stessi.
Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo di € 103.291,38 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
25.21 - XXXXX XXXXXXXXX
L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Tale garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
25.22 - DANNI A CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
La garanzia comprende i danni alle condutture, cavi e agli impianti sotterranei in genere.
La garanzia è prestata con la franchigia assoluta di €. 1.550,00 per ogni sinistro e fino alla concorrenza di un massimale di € 151.645,69 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
25.23 - DANNI DA NEVE
La garanzia comprende i danni a terzi o cose degli stessi, causati da ghiaccio o neve caduta dai tetti o non rimossa dalla pubblica via.
25.24 - DANNI DA CEDIMENTO - FRANAMENTO E ASSESTAMENTO DEL TERRENO
La garanzia comprende, i danni a cose di terzi dovuti a cedimento, franamento e assestamento del terreno, a seguito di lavori eseguiti.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di € 1.549,37 ed il massimo di € 5.164,57, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di € 51.645,69 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
25.25 - DANNI A SEGUITO DI SCAVI E REINTERRI
La garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a novanta giorni dall'avvenuta ultimazione dei lavori, restando compresi, entro tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputabili ad improvviso cedimento del terreno.
la presente estensione viene prestata con un massimo risarcimento di € 105.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
25.26 - IMPIANTI SPORTIVI - ATTIVITA' RICREATIVE, ARTISTICO CULTURALI - MOSTRE - RECITALS - FESTE - CERIMONIE - FIERE E SAGRE.
Per queste attività vengono garantiti i rischi della responsabilità civile derivante al Contraente per l'organizzazione di manifestazioni di carattere pubblico e relative gare, spettacoli artistico/ricreativi da tenersi sia all'aperto che all'interno dei locali appositamente agibili, recitals, feste, cerimonie etc., intendendosi peraltro che la validità della garanzia viene subordinata all'osservanza delle norme di legge vigenti per la sicurezza.
Sono pure garantiti i rischi dell'esercizio e della proprietà dei relativi impianti.
E' compreso nelle garanzie assicurative il rischio di responsabilità civile relativo ai danni corporali subiti dagli artisti e dagli orchestrali, ingaggiati all'uopo dal Contraente, col limite massimo di € 51.645,69 per ciascuna persona, durante le manifestazioni artistico-ricreative.
In nessun caso possono essere compresi in garanzia danni dovuti da fuochi di artificio o relativi ad altre consimili attività, nonché concerti rock.
Quando il Contraente non è direttamente interessato all'organizzazione delle manifestazioni di cui al presente articolo, le garanzie assicurative riguardano la responsabilità civile relativa al rischio della committenza ex art. 2049 C.C. che gli incombe per queste attività in quanto gestite da altri su suo incarico.
25.27 - R.C. FABBRICATI
L'assicurazione è estesa alla R.C. derivante all'Assicurato dalla proprietà, dalla conduzione e gestione di fabbricati ed immobili in genere, monumenti, pertinenze, dipendenze, recinzioni, cancelli elettrici ed elettronici, strade private, dei relativi impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. Limitatamente ai danni derivanti da spargimento di acque, la garanzia è prestata limitatamente ai casi rotture di condutture, serbatoi, vasche, termosifoni e simili, tale garanzia viene prestata con una franchigia di €. 500,00 per sinistro e un massimo risarcimento di €. 100.000,00 per sinistro e per anno.
Sono comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. L'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi del D. Lgs. 494/96 e relative modifiche o integrazioni, di lavori di manutenzione, trasformazione o ampliamento di fabbricati a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto.
Si intendono equiparati ai fabbricati le tensostrutture, strutture presso statiche e simili.
25.28 - PROPRIETA' E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato da:
ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, di fabbricati ed impianti in genere;
- proprietà, manutenzione di strade comunali, piazze, aree comunali, ponti. La presente garanzia è prestata sino ad un massimale annuo di € 250.000,00 e una franchigia fissa per sinistro come descritto all’art. 27.
Resta inteso che per danni a persone i massimali sono quelli di polizza;
- proprietà, manutenzione e taglio di boschi e pascoli;
- proprietà, gestione e manutenzione di malghe, di itinerari turistici ed aree attrezzate ad uso turistico.
Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente.
Si precisa che la Compagnia Assicuratrice non risponde dei danni cagionati da eventi riconducibili alla medesima origine del danno (stessa buca del manto stradale, stessa rottura del marciapiede, ecc) se già oggetto di denuncia all’Ente nel corso della validità del presente contratto purchè:
• la/e richieste di di risarcimento siano pervenute all’Ente dopo almeno 10 giorni lavorativi dalla prima richiesta di risarcimento e l’Ente abbia avuto la reale possibilità di intervenire sull’insidia stradale;
25.29 - R.C.ACQUEDOTTO E FOGNATURE
Premesso che l’acquedotto e le fognature sono di proprietà della Società Abbanoa, l'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Comune dalla manutenzione di tutti gli impianti compresi i danni alle persone derivanti da erogazione di acqua alterata.
Relativamente ai danni da spargimento di acqua e di liquami di fogna, sono compresi in garanzia solamente quelli derivanti da rottura accidentale degli impianti e condutture.
25.30 - R.C. per i danni agli assistiti ed agli ospiti del centro di aggregazione sociale e comunità alloggio derivanti da furto, sottrazione, smarrimento, sparizione o deterioramento di cose consegnate e non (artt. 1783 - 1786 C.C.) esclusi i titoli al portatore, denaro, valori bollati con il limite massimo di risarcimento per anno e per persona di € 2.582,28.
25.31 - R.C. per danni cagionati a terzi o alle cose di terzi, ai propri operatori od alle cose dei propri operatori da parte degli ospiti del centro di aggregazione sociale e comunità alloggio.
25.32 -"Responsabili del servizio di prevenzione e protezione":
siano essi dei dipendenti del Contraente, abilitati ad assumere tale incarico.
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D.L. n°626 del 19.09.1994 per:
- danni subiti dai "responsabili del servizio di prevenzione e protezione", nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o ad altri dipendenti per fatti od omissioni dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione".
Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità personale dei "responsabili del servizio di prevenzione e protezione" relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tale incarico per conto del Comune.
25.33 - PROGETTI SOCIALMENTE UTILI
Qualora il Comune rientri tra gli Enti destinatari a promuovere progetti socialmente utili impiegando i lavoratori che si trovano nelle condizioni di cui al comma 5) dell'art. 1) D.L. 7/4/1995 n°105 e per i quali non si determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente per:
- danni subiti da tali persone, nei limiti dei massimali previsti per la R.C.O.;
- la responsabilità che ricade sulla Contraente per danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.
Inoltre, l'assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall'espletamento del loro incarico per conto del Comune.
25.34 – MINORI O ADULTI NORMALI E SUBNORMALI IN AFFIDO
La Società Assicuratrice si obbliga a tenere indenne sia il Contraente/Assicurato sia l’affidatario di quanti questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per danni provocati a Xxxxx, compresi i danni provocati agli affidatari e loro familiari.
25.35 - COSE DI XXXXX XXXXXXXXX, TRAINATE, ecc.
La garanzia della presente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente per danni a cose di Xxxxx, trasportate, rimorchiate, rimosse, sollevate, caricate, trainate, causati:
- sia da fatto dell'Assicurato/Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere;
- sia a seguito di guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.
La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 77.468,53 per sinistro e per anno assicurativo. Sono esclusi i danni da furto.
25.36 - SICUREZZA NEI CANTIERI - D. L.vo n°494 del 14.08.1996
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante alla Contraente ai sensi del D. L.vo n°494 del 14.08.1996, quale committente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D. L.vo stesso.
Inoltre, come richiamato agli artt. 24) e 25.2), l'assicurazione copre la responsabilità personale dei “responsabili” e “coordinatori” previsti dal sopra citato D. L.vo 494/96, relativamente a fatti derivanti dall'espletamento di tali incarichi per conto del Comune.
25.37- PIANO ANTINEVE
L’assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante al Comune per l’utilizzo di mezzi anche di proprietà di terzi, muniti di pala sgombraneve e rimorchi spargisale o di altre attrezzature e utilizzati per il “piano antineve”.
Dalla presente estensione di garanzia sono tuttavia esclusi i danni ai mezzi stessi e i danni derivanti dalla circolazione dei suddetti mezzi su strade di uso pubblico e su aree ad esse equipollenti.
L’assicurazione si estende inoltre alla Responsabilità Civile derivante alla Contraente per:
- danni subiti dalle persone incaricate per lo sgombero della neve, nei limiti del massimale previsti per la garanzia R.C.O;
- danni provocati a terzi e/o altri dipendenti per fatti ed omissioni di tali persone.
Inoltre, l’assicurazione copre la responsabilità personale di tali persone relativamente a fatti derivanti dall’espletamento del lordo incarico per conto del Comune.
25.38 – LAVORATORI INSERITI DAL SERVIZIO SOCIALE La garanzia della presente polizza si intende estesa alla:
a) responsabilità civile derivante al Contraente per danni causati a terzi dai lavoratori inseriti da parte dei diversi Servizi dell’ente durante lo svolgimento delle proprie mansioni (pulizia strade, manutenzione verde urbano etc)
b) responsabilità civile derivante al Contraente per danni subiti dai lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni
c) responsabilità civile derivante al Contraente dall’inserimento nell’ambito sociale di persone portatrici di handicap presso l’Ente o presso terzi, quali cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali, attraverso progetti di attività riablilitativa.
E’ compresa la R.C. personale di dette persone, con l’esclusione dei danni alle macchine ed attrezzature sulle quali dovessero essere impiegati a svolgere lavori.
25.39 – OPERAZIONI DI DISINFESTAZIONE
L’assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per le operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di prodotti tossici. Per i danni riconducibili all’inquinamento vale comunque quanto riportato all’art. 26.
25.40 – STUDENTI,BORSISTI, ECC.
L’assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni subiti da coloro (studenti,allievi,tirocinanti, partecipanti a stages, ecc.) che prestano servizio presso l’Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro).
ART. 26 - ESCLUSIONI
L'assicurazione R.C.T. non comprende:
i danni da furto (salvo quanto previsto dall'art. 25);
da circolazione su strade ad uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16°anno di età;
i danni alle cose e/o opere di terzi sulle quali e nelle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività;
i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori e la loro consegna ai terzi.
di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; tuttavia tali danni sono compresi in garanzia qualora siano provocati da rottura accidentale di impianti, macchinari, tubi o condutture, fino a concorrenza di Є 258.228,45.= per sinistro ed anno e soggetti ad uno scoperto del 10% con il minimo di Є 5.164,57.= per sinistro;
di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (c.d. “rischio 2000”);
conseguenti a violazioni di legge, errori, omissioni o ritardi nel compimento di atti amministrativi, salvo che dagli stessi non derivino danni materiali o corporali come definiti alla voce - Definizioni.
L'assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera non comprende i danni:
- di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopiradioattive, macchine acceleratrici, ecc...);
- di qualunque natura , comunque occasionati direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto o l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto.
- i danni da O.G.M e da B.S.E;
- derivanti da violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
- conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo , sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di esplosivi.
ART. 27 – FRANCHIGIA PER SINISTRO
Tutte le garanzie di polizza sono prestate con l’applicazione di una franchigia assoluta di €. 750,00, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previste nella presente polizza.
LA SOCIETA’ ASSICURATRICE L’ASSICURATO/ CONTRAENTE
_ _ _ _