CONVENZIONE DI RICERCA PER PRESTAZIONE CONTO TERZI
CONVENZIONE DI RICERCA PER PRESTAZIONE CONTO TERZI
L’Autorità per i Servizi Idrici e i Rifiuti del Friuli Venezia Giulia (AUSIR), in seguito indicato come “Committente” o “AUSIR”, con sede legale in XXXXX (XX) Xxx Xxxxxxxx
x. 0, C.F. e P.I. 02923180307 nella persona del legale rappresentante xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Gorizia (GO) il 24/12/1968 e ivi domiciliato per la sua carica (domiciliato per la sua carica presso la sede legale) ed autorizzato alla firma del presente atto;
il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine, nel seguito indicato come “Dipartimento”, con sede legale in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 0 e sede operativa in Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00/X codice fiscale n. 80014550307, P.I. 01071600306 nella persona del direttore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Spilimbergo (PN) il 27/04/1965, domiciliato per la sua carica presso la sede operativa ed autorizzato alla stipula del presente atto;
PREMESSO CHE
• AUSIR intende effettuare un programma di ricerca e sviluppo dal titolo “Regolazione tariffaria del servizio idrico integrato” volto all’acquisizione delle basi concettuali e alla predisposizione degli adempimenti di propria competenza ai sensi delle norme di regolazione tariffaria definite dalla competente Autorità nazionale, ARERA con la Del. 580/2019;
• AUSIR ha individuato nel Dipartimento il soggetto in possesso delle competenze tecniche e scientifiche necessarie;
• è intenzione di AUSIR affidare al Dipartimento un incarico per lo svolgimento dell’attività di ricerca descritta nell’Allegato Tecnico nel seguito anche “Progetto di Ricerca”
• in base all’art. 59 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità l’Università può effettuare a titolo oneroso, verificati l’interesse istituzionale e la convenienza, previa valutazione dei costi pieni (vivi e spese generali), in collaborazione e per conto di organismi comunitari, enti pubblici o privati, attività di formazione, studi, ricerche, consulenze, analisi, controlli, tarature,
prove ed esperienze, o altre attività nel rispetto delle proprie finalità istituzionali, disciplinate da contratti o convenzioni redatti in conformità ad apposito Regolamento che disciplina le attività conto terzi;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Valore delle premesse
Le premesse e l’Allegato Tecnico fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 Oggetto del contratto
Il Committente affida al Dipartimento, che accetta, l’incarico relativo a “Regolazione tariffaria del servizio idrico integrato: supporto ad AUSIR nella predisposizione delle proposte tariffarie e dei piani economico-finanziari dei gestori del Friuli Venezia Giulia”.
L’incarico prevede le attività descritte nell’Allegato Tecnico.
Art. 3 Responsabile della ricerca
Il Dipartimento designa il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx quale Responsabile dell’esecuzione della Ricerca. Il Responsabile coordinerà i lavori della Ricerca, senza pregiudizio sull’individuazione dell’inventore o autore (oppure inventori o autori) che verrà effettuata qualora la Ricerca dovesse portare a dei risultati tutelabili con una privativa.
Il Committente designa quale proprio Responsabile e/o Referente per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della ricerca l’xxx. Xxxxxxxx Xxx Xxx.
L’eventuale sostituzione del Responsabile della ricerca da parte dell’Università e del Responsabile e/o Referente da parte del Committente dovrà essere comunicata all’altra Parte per iscritto.
Art. 4 Durata del contratto
La presente Convenzione avrà inizio dalla data di sottoscrizione ed il termine previsto per l’esecuzione delle attività del presente incarico è fissato alla data del 30 aprile 2020, salve proroghe concesse dall’ARERA per gli adempimenti di cui alla Del. 580/2019.
Art. 5 Programma temporale delle attività
La realizzazione di tutte le fasi della ricerca è prevista secondo scadenze indicate nell’Allegato Tecnico. Il rapporto finale contenente gli elaborati della proposta tariffaria di ciascun gestore (piano tariffario, piano economico finanziario, relazione di accompagnamento) verrà redatto secondo i formati previsti dalla del. 580/2019, e consegnato almeno 5 giorni prima delle scadenze previste dalla Del. 580/19 ed eventuali proroghe concesse da ARERA.
Art. 6 Corrispettivo e modalità di corresponsione
Per le attività da svolgersi a cura del Dipartimento, il Committente verserà un compenso di € 39.000 (trentanovemila/00) + IVA. Tale somma si intende comprensiva di tutti i costi e ogni qualsivoglia spesa sostenuta dal Dipartimento per l’attività svolta.
Il compenso sarà versato in tre soluzioni:
10% dell’importo complessivo pari a € 3.900,00 + IVA alla stipula del contratto; 80% dell’importo complessivo pari a € 31.200,00 + IVA alla consegna del rapporto finale contenente;
10% dell’importo complessivo, pari a € 3.900,00 + IVA all’accettazione del rapporto finale da parte del Committente. L’accettazione si intende concessa se entro 30 giorni dalla consegna non verranno effettuate richieste di modifiche o integrazioni, e comunque all’atto dell’approvazione formale delle proposte tariffarie da parte di AUSIR e dell’inoltro delle medesime ad ARERA.
I pagamenti saranno effettuati, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione da parte del Dipartimento di fattura proforma con accredito su conto corrente bancario IBAN XX00X0000000000000000000000, UBI Banca Spa, filiale di Udine, Via Xxxxxxxxx Xx Toppo n. 87 – 00000 Xxxxx, intestato al Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche. La fattura definitiva sarà emessa ad avvenuto incasso.
Art. 7 - Titolarità dei risultati della ricerca
Il rapporto di ricerca contenente gli elaborati della proposta tariffaria di ciascun gestore (piano tariffario, piano economico-finanziario, relazione di accompagnamento) sarà nella piena disponibilità di AUSIR.
L’Università non potrà diffondere i dati raccolti dai gestori attraverso il format di raccolta dati, ma potrà utilizzarli per le proprie finalità di ricerca.
Art. 8 - Titolarità dei risultati occasionali
Per “Risultati Occasionali” si intendono le conoscenze scientifiche e tecnologiche acquisite nonché prodotti o prototipi realizzati con l’occasione della Ricerca, ma che non erano oggetto della Ricerca, come definita nell’Allegato Tecnico.
La titolarità esclusiva di tutti i diritti sui Risultati Occasionali ottenuti spetta all’Università.
Qualora l’Università intendesse disporre dei Risultati Occasionali si rivolgerà per prima al Committente, senza con ciò alcun obbligo di proseguire la negoziazione qualora non si trovi un accordo sulle condizioni di cessione. Il prezzo della cessione verrà determinato dalle Parti in base al valore di mercato, non essendo il corrispettivo per la Ricerca comprensivo del valore degli eventuali Risultati Occasionali.
Art. 9 - Titolarità delle conoscenze preesistenti
Per “Conoscenze Preesistenti” devono intendersi le informazioni di natura tecnica o scientifica non generalmente note o facilmente accessibili nel settore di riferimento di una delle Parti prima della stipulazione del Contratto.
Le Parti espressamente convengono che tutti i diritti sulle Conoscenze Preesistenti restano di proprietà della Parte che le possiede, ancorché queste siano messe a disposizione dell’altra Parte per il solo svolgimento delle attività previste dal Contratto. La Parte che avrà accesso alle Conoscenze Preesistenti dell’altra Parte potrà utilizzarle solo per le finalità proprie delle attività previste dal Contratto.
È in ogni caso escluso l’accesso di una Parte a Conoscenze Preesistenti dell’altra Parte non strettamente funzionali alla realizzazione del Contratto (ovvero senza le quali l’attività progettuale della Parte che le riceve non sia tecnicamente possibile) e alle conoscenze pregresse riferibili a gruppi di ricerca dell’Università diversi da quello
coinvolto nel Contratto. L’accesso alle Conoscenze Preesistenti, al di fuori di quanto previsto dal Contratto, sarà determinato in base ad accordi scritti a condizioni, anche economiche, da concordare tra le Parti.
Art. 10 – Utilizzazione e pubblicazione dei risultati
Nel caso di Risultati non tutelabili con Privative, il Committente è libero di utilizzarli e l’Università può utilizzarli esclusivamente per scopi di didattica e ricerca. Resta impregiudicata la tutela delle Conoscenze Preesistenti e delle Informazioni Confidenziali.
Nel caso di Risultati tutelabili con Privative, prima del deposito di suddetta Privativa non è consentito il loro utilizzo da parte del Committente, salva specifica previa autorizzazione dell’Università e purché l’utilizzo avvenga in regime di stretta confidenzialità diretto a non pre-divulgare l’invenzione. Con il rilascio dell’autorizzazione l’Università concede al Committente una licenza esclusiva gratuita, senza possibilità di sublicenza per l’utilizzo. Tale autorizzazione termina automaticamente alla scadenza del termine previsto al precedente art. 4 oppure alla comunicazione del Committente riguardo alla proposta irrevocabile, se precedente alla scadenza di detto termine. L’Università può utilizzare i Risultati prima del deposito, purché l’utilizzo avvenga in regime di stretta confidenzialità diretto a non pre-divulgare l’invenzione. Successivamente al deposito della Privativa, l’Università può utilizzare i Risultati per scopi di didattica e ricerca salvo che il Committente intenda approfittare, anche dopo aver depositato la domanda di brevetto, del regime di segretezza di tale domanda, e quindi fino a un massimo di 18 mesi successivi al deposito.
La pubblicazione, parziale o integrale, dei Risultati da parte dell’Università e del suo personale potrà avvenire solo in seguito all’autorizzazione da parte del Committente, da considerarsi concessa in caso di silenzio protratto oltre i 30 giorni dalla richiesta di pubblicazione, corredata della bozza del testo da pubblicarsi, inviata per iscritto al Committente. In caso di Risultati tutelabili con Xxxxxxxxx, l’autorizzazione potrà essere rifiutata dal Committente che intenda approfittare, anche dopo aver depositato la
domanda di brevetto, del regime di segretezza di tale domanda, e quindi fino a un massimo di 18 mesi successivi al deposito della domanda. Il Committente potrà pubblicare successivamente al deposito e solo qualora il Committente acquisisca la Privativa; nel caso in cui la Privativa rimanga in capo all’Università, il Committente potrà pubblicare solo previa sua autorizzazione.
Qualora il Risultato potenzialmente tutelabile mediante Privativa perda le caratteristiche di tutelabilità in seguito ad azioni compiute dal Committente, nessuna responsabilità potrà essere imputata all’Università sulla mancata tutela del Risultato. Inoltre il deposito della domanda di Privativa da parte dell’Università non costituisce in nessun caso garanzia per il Committente di concessione del titolo da parte degli organi preposti.
Salvo specifici accordi contrari, l’utilizzo da parte del Committente di relazioni e/o documenti redatti dall’Università comporta l’obbligo della menzione del nome degli autori e dell’Università; non è consentito l’utilizzo del nome per scopi pubblicitari. Non è consentito in nessun caso l’uso del logo dell’Università, salva espressa autorizzazione.
Nel caso in cui il Committente non si avvalga del diritto di acquisire la titolarità delle Privative entro i termini stabiliti all’art. 7, l’Università è libera di disporre pienamente e liberamente delle Privative, sia in termini di utilizzo, sia di pubblicazione.
Art. 11 – Riservatezza e obbligo di non uso
Nel corso della Ricerca, il Committente e l’Università si scambieranno reciprocamente Informazioni Confidenziali finalizzate esclusivamente allo svolgimento della Ricerca. Per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni, i dati tecnici, le analisi, gli studi, le formule, le invenzioni, i documenti, il know-how, i segreti aziendali, i processi tecnologici, i modelli, le informazioni commerciali, ed ogni altra informazione o materiale relativi ad una Parte o riguardanti i prodotti e/o i progetti di detta Parte, che siano forniti per iscritto, per corrispondenza, o anche verbalmente o con qualsiasi altro mezzo o forma, o che comunque siano trasferiti da dipendenti,
amministratori, rappresentanti e/o consulenti della Parte divulgante alla Parte ricevente, in occasione dei contatti intercorsi tra loro.
Nel corso del Contratto e anche successivamente alla sua scadenza o risoluzione e fino a 10 anni dalla data di scadenza o quando non si verificano le condizioni di cui al presente articolo, entrambe le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, in assenza del previo consenso scritto dell’altra Parte, alcuna Informazione Confidenziale e a non utilizzare alcuna Informazione Confidenziale per scopi diversi da quelli strettamente previsti per lo svolgimento della Ricerca. Ciascuna Parte potrà comunicare le Informazioni Confidenziali soltanto a quei soggetti che sono informati della natura confidenziale delle stesse e che sono vincolati ad obblighi di riservatezza e non utilizzo non meno vincolanti e restrittivi di quelli previsti nel Contratto e comunque in osservanza delle rilevanti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
Le Parti sono tenute a conservare le Informazioni Confidenziali utilizzando adeguate modalità di conservazione e le necessarie precauzioni, con la diligenza richiesta dalle circostanze e dalla natura delle informazioni. Le Parti non possono riprodurre in alcun modo o attraverso alcun mezzo le Informazioni Confidenziali.
L'obbligo di riservatezza non si applicherà a qualsiasi informazione che:
a) la Parte ricevente possa dimostrare, tramite opportuna documentazione, essere legittimamente in suo possesso prima della divulgazione da parte della Parte divulgante;
b) sia o diventi di pubblico dominio anteriormente alla sottoscrizione del Contratto ovvero anche successivamente, sempre che la divulgazione non sia conseguenza della violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;
c) sia stata divulgata con il previo consenso scritto della Parte divulgante;
d) una Parte sia tenuta a comunicare ad Autorità pubbliche o giudiziarie a seguito di regolare e formale richiesta di queste ultime e/o alle quali sia comunque tenuta a fornire Informazioni Confidenziali per legge, regolamento o ordine dell’autorità giudiziale. In tal caso, la Parte che ha ricevuto l’ordine o la richiesta da parte
dell’Autorità dovrà immediatamente informare la Parte divulgante e fornire copia delle Informazioni Confidenziali trasmesse all’Autorità, fermo restando che la divulgazione dovrà avvenire in misura strettamente necessaria per rispondere alla richiesta o all’ordine ricevuto.
Le Informazioni Confidenziali sono e rimangono proprietà esclusiva della Parte divulgante o di terzi che le hanno fornite alla Parte divulgante. La Parte ricevente non potrà rivendicare, direttamente o indirettamente, alcun diritto inerente alle Informazioni Confidenziali.
Ciascuna Parte, a semplice richiesta dell’altra tramite PEC o raccomandata A/R, si impegna a consegnare, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, tutti i documenti e/o materiale in proprio possesso e contenente le Informazioni Confidenziali relative all’altra Parte, salvo il diritto a trattenere copia degli stessi per l’adempimento di obblighi di legge, o delle proprie policy in materia di trattamento dei dati o qualora si tratti di documenti e/o materiale che riguardino informazioni relative ad entrambe le Parti o elaborate congiuntamente.
Art. 12 Collaborazioni
Il committente concede facoltà al Dipartimento di avvalersi per l’esecuzione del contratto di collaborazioni di terzi.
Art. 13 Spese e registrazione
Tutte le spese di qualsiasi natura, fiscali o meno, diverse dall’IVA, inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Committente (bollo su contratto). Il presente contratto riguarda prestazioni interamente assoggettate all’IVA e pertanto è da registrarsi solamente in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, 2° comma, del DPR 26 aprile 1986, n. 131, ad opera eventualmente della parte interessata.
Art. 14 Recesso
Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione PEC. A tal fine il Dipartimento utilizzerà l’indirizzo PEC: xxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx e il Committente l’indirizzo PEC: xxxxx@xxxxxxx.xxx.xx da inviare all’altra Parte con un
preavviso di almeno 60 giorni. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra Parte.
Art. 15 – Legge applicabile e foro competente
Il presente Xxxxxxxxx sarà interpretato ed eseguito in conformità con la legge italiana.
In caso di controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto le Parti si adopereranno per addivenire ad una amichevole risoluzione della stessa. Nel caso in cui, nonostante ogni ragionevole tentativo di comporre amichevolmente la controversia, risulti impossibile addivenire ad una sua amichevole composizione, la stessa sarà devoluta alla giurisdizione del tribunale competente in base alla normativa vigente.
Art. 16 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell’Università degli Studi di Udine applicabili in materia.
Art. 17 Trattamento dati personali
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti delle Autorità di Controllo degli Stati membri dell’Unione Europea.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente accordo in rappresentanza delle parti (qualifica, fonte della rappresentanza, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri riferimenti) sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione del presente accordo e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende. L’Università degli Studi di Udine rende disponibile l’informativa per tale categoria di interessati, unitamente ai suoi eventuali aggiornamenti, nella sezione “privacy” del sito web xxx.xxxxx.xx.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali di propri dipendenti o collaboratori (per esempio nominativi, indirizzo, telefono, posta elettronica, eventuali altri recapiti o riferimenti) coinvolti nelle attività esecutive di cui al presente contratto, sono trattati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del rapporto giuridico conformemente all'informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.
I dati personali relativi alla ricerca oggetto del presente accordo sono trattati dalle parti conformemente alla specifica disciplina che le Parti si impegnano a predisporre per finalità strettamente funzionali all’instaurazione e all’esecuzione del Contratto stesso come da informativa che le Parti si impegnano a portare a conoscenza degli interessati nelle modalità previste dalla normativa in tema di protezione dei dati.
Udine,
Il Legale Rappresentante | Il Direttore del Dipartimento |
di AUSIR | di Scienze Economiche e Statistiche |
xxxx. Xxxxxx Xxxxxx | xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Firmato digitalmente da:Xxxxxx Xxxxxxxx Data:27/03/2020 09:35:57
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del C.C. le parti contraenti dichiarano di approvare espressamente le disposizioni di cui artt. 4 e 15 (Durata e Foro competente)
Il Legale Rappresentate | Il Direttore del Dipartimento |
di AUSIR | di Scienze Economiche e Statistiche |
xxxx. Xxxxxx Xxxxxx | xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx |
Firmato digitalmente da:Xxxxxx Xxxxxxxx Data:27/03/2020 09:35:27
Regolazione tariffaria del servizio idrico integrato: supporto ad AUSIR nella predisposizione delle proposte tariffarie e dei piani economico-finanziari dei
gestori del Friuli Venezia Giulia Allegato Tecnico
La ricerca avrà come oggetto l’elaborazione delle proposte tariffarie e dei piani economico-finanziari dei 7 gestori assoggettati alla competenza regolatoria dell’AUSIR, e precisamente le seguenti aziende:
• Acquedotto del Carso
• AcegasAPSAmga spa
• CAFC spa
• Acquedotto Poiana spa
• IrisAcqua srl
• Hydrogea spa
• LTA spa
Le elaborazioni suddette verranno effettuate secondo quanto previsto dalla delibera 580/2019 di ARERA e dall’allegato “Metodo tariffario idrico 2020-2023”, di seguito MTI-3. Nell’elaborazione dei piani tariffari ci si avvarrà degli strumenti di calcolo ufficiali messi a disposizione da ARERA (“Tool MTI-3 ARERA”), che verranno integrati con strumenti ad hoc sviluppati dal DIES per quanto attiene alla proiezione dei piani tariffari oltre il 2023 fino alla scadenza degli affidamenti, nonché alla redazione dei PEF (“Tool PEF UNIUD”).
Il Tool PEF UNIUD consentirà la simulazione degli effetti delle scelte discrezionali dell’Ente di governo (relativamente al FoNI, alla modulazione del programma degli interventi, all’accoglimento delle istanze presentate dal gestore, ai parametri sotto il controllo totale o parziale), tramite la costruzione di scenari alternativi, che restituiranno in forma sia grafica che tabellare gli indicatori di interesse per la valutazione dell’equilibrio economico-finanziario.
La ricerca prevede le seguenti attività:
1. Attività preliminari
a. Analisi approfondita del MTI-3, anche attraverso confronti con altri operatori (ANEA, altri EGA, Utilitalia)
b. Ricognizione delle principali modifiche introdotte dal MTI-3 rispetto alla regolazione del periodo precedente, con riferimento particolare a:
i. Benchmarking efficienza (costi parametrici per valutare il posizionamento nei quadranti regolatori)
ii. Criteri per il riconoscimento di eventuali costi aggiuntivi per specifiche finalità
iii. Vite utili cespiti
iv. Sistema di premialità
c. Verifica del Tool MTI-3 ARERA e delle sue funzionalità
d. Predisposizione di un tool di raccolta dati integrativa rispetto al Tool MTI-3 ARERA, finalizzato alla proiezione dei piani tariffari oltre il 2023 e all’elaborazione del PEF
e. Predisposizione di un modello per l’elaborazione del PEF
2. Attività di elaborazione
a. Supporto ai gestori nella compilazione delle raccolte dati e nell’interpretazione delle norme del MTI-3
b. Simulazione degli effetti delle scelte discrezionali di AUSIR sul
piano tariffario, sul PEF e sull’equilibrio economico-finanziario dei gestori tramite la costruzione di scenari alternativi, da sottoporre come base di confronto ad AUSIR e ai soggetti gestori
c. Elaborazione dei piani tariffari, definitivi avvalendosi del Tool MTI-3 Arera
d. Elaborazione del piano economico-finanziario definitivo di ciascun gestore, avvalendosi del Tool PEF UNIUD
e. Elaborazione della Relazione di accompagnamento e dei documenti richiesti nel formato previsto da MTI-3, utilizzando lo
strumento ufficiale per il calcolo del piano tariffario e lo strumento realizzato ad hoc per l’elaborazione del piano economico- finanziario
3. Attività di verifica
a. Verifica della compilazione delle raccolte dati da parte dei gestori, con particolare riferimento alla coerenza del programma degli interventi rispetto alle criticità individuate e agli obiettivi di piano
Le tempistiche della ricerca sono condizionate dai tempi necessari ad ARERA per il rilascio del Tool MTI-3, ma anche dalle norme di profilassi emanate dalle autorità competenti in seguito all’emergenza coronavirus.
Non appena il Tool MTI-3 sarà disponibile, verrà convocata con la massima sollecitudine una riunione (anche telematica, in ottemperanza alle norme di profilassi sanitaria) per presentarne i contenuti ai gestori e concordare le modalità di compilazione. In quell’occasione verrà presentato anche il form per la raccolta delle informazioni integrative necessarie al DIES per l’elaborazione dei PEF.
Verranno concordati in quella sede i tempi per la compilazione dei form di raccolta dati.
DIES assisterà i gestori nella compilazione fornendo indicazioni circa le modalità di interpretazione delle norme, in particolare di quelle che costituiscono novità rispetto al MTI-1 e al MTI-2.
Entro 15 giorni lavorativi dalla consegna dei dati da parte dei gestori nei formati richiesti, DIES provvederà a una prima elaborazione dei possibili scenari di piano tariffario e dei PEF per ciascun gestore.
Gli scenari così ottenuti saranno presentati separatamente a ciascun gestore e ad AUSIR, al fine di individuare in forma definitiva i parametri e le variabili di scelta. Successivamente DIES provvederà entro 10 giorni lavorativi alla predisposizione dei piani tariffari e dei piani economico-finanziari in forma definitiva, ed entro ulteriori 10 giorni lavorativi alla predisposizione delle relazioni di accompagnamento.
La ricerca si dovrà concludere entro i termini previsti da ARERA per l’approvazione delle proposte tariffarie.
Per lo svolgimento dell’attività sopra descritta, si richiede un compenso di € 39.000
+ XXX, che verrà corrisposto secondo le modalità previste nella convenzione.
La somma è comprensiva di ogni onere accessorio, comprese spese di viaggio e di trasferta.