Contract
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
– Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Presidente
– Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Membro designato dalla Banca
d’Italia
– Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Guastalla Membro designato dalla Banca
d’Italia
– Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
– Prof. Avv. Xxxxxx Xxxx Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)
nella seduta del 25 settembre 2012 dopo aver esaminato
• il ricorso e la documentazione allegata;
• le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
• la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
In data 29/10/2007 il ricorrente ha sottoscritto con l’intermediario due contratti di finanziamento (uno, in particolare, relativo ad un finanziamento erogato da un terzo intermediario), con la previsione di commissioni per mediazioni creditizie pari a Euro 3.528,00, per il primo contratto di finanziamento, e Euro 1.680,00, per il secondo. Nel mese di giugno 2011 il ricorrente ha richiesto i conteggi per l’estinzione anticipata di entrambi i contratti, inviati dall’intermediario in data 22/6/2011.
In una successiva comunicazione del 4/7/2011, il ricorrente ha chiesto all’intermediario:
- “conteggi aggiornati e particolareggiati relativi alla richiesta di estinzione anticipata del finanziamento al netto del rateo di interessi, commissioni e premio assicurativo non goduto”;
- “spiegazioni in merito alle commissioni agente mediatore o altro intermediario finanziario che non figurano nel contratto sopra indicato” e l“integrale rimborso delle commissioni trattenute”; nonché
- copia della proposta di finanziamento, del documento di sintesi e del contratto assicurativo completo dei relativi allegati.
Insoddisfatto delle risposte ricevute dall’intermediario, il ricorrente ha presentato ricorso all’ABF chiedendo i) “la riproposizione dei conteggi di estinzione anticipata dei finanziamenti in sostituzione di quelli recanti la data 22-06-2011”, in ragione del rateo non goduto delle commissioni e del premio assicurativo relativi ad entrambi i contratti; ii) “il rimborso delle commissioni mediatore agente creditizio o altro intermediario relativamente alle somme di euro 1.680,00 ed euro 3.528,00”.
Il ricorrente ha, quindi precisato:
- di essersi rivolto ad una società di mediazione creditizia chiedendo un finanziamento di 50.000,00;
- di aver sottoscritto, su indicazione di tale mediatore, due ordini denominati "lettera di incarico", sui quali veniva specificato che sulla somma massima concedibile a titolo di finanziamento non sarebbero state applicate al cliente “commissioni per l’agente in attività finanziaria” e ”provvigioni di mediazione spettanti al mediatore”;
- di aver sottoscritto, in data 29/10/2007, due contratti di finanziamento, nei quali, “diversamente da quanto concordato con il mediatore”, erano previsti commissioni per mediazioni creditizie pari a Euro 3.528,00, per il primo contratto, e a Euro 1.680,00, per il secondo;
Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario, confermato che “il ricorrente si è rivolto al mediatore creditizio” per ottenere dalla convenuta due finanziamenti, stipulati entrambi in data 29/10/2007, in via preliminare ha sottolineato i) la violazione della procedura avanti l’ABF (in quanto il ricorrente non ha provveduto a dare tempestiva comunicazione all’intermediario dell’invio del ricorso); nonché ii) la propria carenza di legittimazione passiva in riferimento al primo contratto di finanziamento, stipulato dall’intermediario soltanto quale mandatario di un terzo intermediario.
Nel merito, ha inoltre fatto presente che “la pretesa di rimborso” delle commissioni e dei ratei assicurativi, avanzata dal ricorrente, risulterebbe “ingiustificata ed illegittima”, in quanto i conteggi elaborati sarebbero stati effettuati nel rispetto delle disposizioni normative e del Comunicato della Banca d’Italia del 10.11.2009, ricomprendendo, seppur contrattualmente non dovuto, anche il “rimborso degli oneri gestionali" per I’importo di € 277,20 e di € 280,80. Più in particolare, per quanto riguarda il rimborso del premio assicurativo non goduto, l’intermediario ha precisato che l’importo corrisposto è stato all’epoca versato alla compagnia assicurativa e, pertanto, la stessa non “può essere obbligata a restituire somme” che non sono più nella propria disponibilità.
Infine, l’intermediario ritiene “palesemente illegittima” la richiesta del rimborso integrale delle commissioni agente/mediatore avanzata dal ricorrente, poiché fondata su un “errore di interpretazione” di quanto riportato sulla lettera di incarico sottoscritta dal ricorrente, che andrebbe interpretata nel senso “che il mediatore per l’attività prestata non [potrà] chiedere al cliente provvigioni ulteriori rispetto a quelle che riceverà [dall’intermediario]; con l’ulteriore precisazione che il ricorrente “era ben a conoscenza di quanto sopra esposto posto che ha anche espressamente accettato tale condizione”.
DIRITTO
Preliminarmente, il Collegio rileva come la presente controversia verta sul quantum dell’importo dovuto dal ricorrente in vista del rimborso anticipato di due contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, e non anche sull’an del diritto del ricorrente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata; nonché sulla legittimità delle commissioni per “Mediatore Creditizio” previste in entrambi i contratti.
Risulta anzitutto infondata l’eccezione sollevata dall’intermediario circa un “difetto di legittimazione passiva”, in relazione al primo contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente (e in riferimento al quale l’intermediario ha operato unicamente quale mandatario di un terzo intermediario). Da un lato, pur non essendo ravvisabile un richiamo espresso (anche) ad una generale rappresentanza processuale del terzo intermediario rappresentato, dalla procura speciale prodotta dall’intermediario risulta, tuttavia, che la “presente procura potrà essere utilizzata dalla società procuratrice [i.e. l’intermediario] oltre che dai suoi legali rappresentanti anche dai suoi appositi procuratori, sia per la firma dei contratti, sia per tutto quanto riguarda la gestione degli stessi”, delineandosi in tal modo una procura generale alla gestione dei contratti di finanziamento; dall’altro lato, in entrambi i contratti di finanziamento sottoscritti dal ricorrente è possibile leggere – nonostante le contrarie dichiarazioni dell’intermediario – che: i) “competente per la definizione di eventuali reclami è l’Ufficio Reclami”
dell’intermediario “cui il Cedente dovrà inviare eventuali rimostranze” (punto 11); ii) “ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 e ss. D. Lgs. 206/05, previa espressa trattativa, le parti convengono che per ogni eventuale controversia avente ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto, il Foro Giudiziale competente sarà quello” dell’intermediario, “con ciò derogandosi volontariamente alla competenza ordinaria” (punto 16).
Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l’art. 125-sexies TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”).
In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l’accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le ‘Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato” – l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la
documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione” (Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d’Italia del 7 aprile 2011).
Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring – del tutto mancante nel caso in esame – l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall’intermediario); (c) l’importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.
In riferimento al caso in esame, occorre, tuttavia, segnalare che il ricorrente, pur avendo inviato all’intermediario una specifica richiesta di conteggio, non ha provveduto ad una estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento ottenuto con i due contratti sottoscritti con l’intermediario; la richiesta del ricorrente di una “riproposizione dei conteggi di estinzione anticipata in sostituzione di quelli” predisposti dall’intermediario presuppone, quindi, anche un riconteggio degli interessi ancora dovuti all’intermediario che esula dalle competenze di questo Collegio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Collegio non può, quindi, che accogliere, seppur parzialmente, le istanze del cliente ed invitare l’intermediario ad una equa determinazione dell’importo dovuto per il rimborso anticipato (anche parziale) del finanziamento, secondo i criteri sopra indicati.
Non può, invece, essere accolta la richiesta avanzata dal ricorrente circa “il rimborso delle commissioni mediatore agente o altro intermediario” per un importo complessivo, per i due contratti, di Euro 5.208,00 (= 1.680,00 + 3.528,00). L’indicazione espressa della commissione per “Mediatore Creditizio” risulta, infatti, chiaramente presente in entrambi i contratti di finanziamento e nei relativi documenti di sintesi, che risultano debitamente sottoscritti dal ricorrente, così come risulta sottoscritta la dichiarazione dello stesso ricorrente “di averne preso visione e di avere ben ponderato i dati del finanziamento e le norme generali del contratto, di accettare il tutto integralmente e senza riserve”.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario provveda a fare i conteggi per l’eventuale estinzione del rapporto secondo l’orientamento costante dell’ABF.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1