CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI LABORATORIO ARTIGIANALE PER LA PRODUZIONE DI GELATO DA ASPORTO
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI LABORATORIO ARTIGIANALE PER LA PRODUZIONE DI GELATO DA ASPORTO
TRA:
Il Comune di Samarate, Partita IVA 00504690124, con sede in Samarate, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx
x. 00, nella persona del Coordinatore Area Finanziaria e Gestionale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Legnano (MI) il 24.4.1968, espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, denominato parte locatrice, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ....... del ............, della determinazione Area Finanziaria n. ........ del .................
E:
il Sig. ..............................................., nato a ............................... il , domiciliato in
.............................. (.....), Via ............................ n. ............, Codice Fiscale P.IVA
................................................, denominato parte conduttrice. Le parti convengono e stipulano:
1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE: unità immobiliare sita in Xxx Xxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, consistenza catastale mq. 52, superificie reale mq. 36,26, riportata nel catasto urbano di Samarate al Foglio 23, mappale n. 6448, sub 501, Cat. C01 – Negozi e Botteghe – classe 06, Rendita € 733,99.
L’immobile sarà consegnato nello stato in cui si trova, previo verbale di consegna e consistenza, redatto in contraddittorio all’inizio della locazione e a cui si farà riferimento al termine della locazione stessa.
2 – DURATA DELLA LOCAZIONE: il contratto è stipulato per la durata di anni 6, ai sensi dell’art. 27 della Legge 27.7.1978, n. 392, a partire dal ................... con scadenza al
....................., rinnovabile per la stessa durata se non interviene disdetta, tramite raccomandata R.R., almeno 6 mesi prima della scadenza.
Al termine della locazione i locali dovranno essere restituiti liberi, a cura e spese del conduttore, salvo diverso accordo che eventualmente verrà raggiunto tra le parti.
3 - CANONE: il canone di locazione annuo è pattuito in € ................., da pagarsi con rata
anticipata mensile/trimestrale (da concordare con il conduttore) entro il 1° giorno del mese/trimestre, mediante versamento a favore della Tesoreria del Comune di Samarate – Banca Popolare di Lodi S.p.a. – Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00 – codice IBAN XX00X0000000000000000000000 con le modalità stabilite dal locatore.
Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.
Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato entro i termini richiesti, saranno applicati a carico del conduttore gli interessi nella misura di legge.
Oltre al canone è dovuta la quota spese per gli oneri accessori di cui all’art. 10.
4 - AGGIORNAMENTO ISTAT: il canone dovrà essere aggiornato annualmente a decorrere dall’anno successivo al primo anno di pagamento del canone nella misura del 75% degli indici ISTAT per le locazioni pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
5 - USO: l’immobile si concede in uso esclusivo commerciale e precisamente per: Attività di Laboratorio artigianale per la produzione di gelato da asporto.
Il locatore dichiara che l’immobile, per lo svolgimento dell’attività di Laboratorio artigianale per la produzione di gelato da asporto, ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie (Regolamento locale di igiene) e del Regolamento C.E. n. 852/2004, nonchè della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), necessita di lavori di adeguamento, la cui esecuzione è posta a carico del conduttore previa autorizzazione, vigilanza-direzione e verifiche del Comune.
E’ a carico del conduttore l’arredamento degli immobili locati. E’ vietato il mutamento di destinazione d’uso.
Il conduttore solleva l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad essa ed a terzi, derivanti da un fatto, doloso o colposo, del conduttore stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza nell’uso e nella manutenzione e cura sia dell’immobile concesso quanto degli impianti e strutture che lo dotano e risponderà illimitatamente ed in proprio dei danni arrecati, oltre i limiti della copertura assicurativa appositamente predisposta.
6 - CONCESSIONE DI EDIFICAZIONE E LICENZA DI ABITABILITA’: il locatore
dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche.
7 - STATO DELL’IMMOBILE: il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti all’uso a cui sarà destinato, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto secondo le modalità che verranno impartite dal locatore. Il conduttore accetta in locazione l’immobile nello stato di fatto in cui esso si trova e così come risulta descritto nel verbale di consegna e consistenza. Il conduttore si obbliga a sostituire tutti gli accessori che andassero perduti o deteriorati. Al termine del contratto verrà redatto apposito verbale di riconsegna e verifica. Salvo quanto previsto all’art. 5, il conduttore non potrà apportare assolutamente modifiche e addizionali, nè opere in genere se non dopo aver ottenuto il consenso scritto del Locatore, il quale comunque al termine della locazione e a sua discrezione potrà chiedere ed ottenere il ripristino o ritenere, senza alcun indennizzo, quanto realizzato dal conduttore. Restano a carico del conduttore le manutenzioni ordinarie così come definite dalle vigenti normative. Se il locatore intendesse o dovesse eseguire sull’immobile o sull’edificio riparazioni, modifiche, addizioni o impianti, il conduttore dovrà senza eccezioni consentirgliene con rinunzia sin d’ora ad eventuali indennizzi fra i quali quello previsto dall’art. 1584 Codice Civile.
A discrezionale richiesta del locatore, al termine della locazione, il conduttore dovrà ridipingere le pareti.
Il conduttore dovrà provvedere a richiedere o volturare i contatori ed i contratti per la fornitura di elettricità e telefono alle competenti aziende, con contratti a proprio nome, provvedendo al pagamento delle relative fatture.
8 – RIPARAZIONI: sono a carico del conduttore tutti gli interventi di piccola manutenzione e quelle di straordinaria manutenzione sono a carico del locatore.
9 – CAUZIONE: il conduttore dichiara di aver versato al locatore la somma di €
......................, pari a tre mensilità, a titolo di cauzione, che sarà restituita alla scadenza del contratto, solamente dopo l’avvenuta riconsegna dell’immobile e dopo che siano state pagate tutte le eventuali pendenze comunque connesse con la locazione e trattenuta in caso di danni
all’immobile. Il Comune ha diritto di avvalersi di propria autorità sul deposito cauzionale per reintegrarsi dei crediti da questo garantiti e fa salvo fin d’ora del suo diritto a procedere all’incameramento della cauzione stessa senza bisogno di diffida o di provvedimento giudiziale. Il deposito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo. A richiesta del locatore la cauzione potrà essere aumentata proporzionalmente al variare del canone di locazione.
10 - SPESE: sono a carico del conduttore:
- le spese e l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di laboratorio artigianale di gelateria da asporto. comprese le spese tecniche
- le spese contrattuali e di registrazione dell’atto e successive alla stipula,
- energia elettrica e gas metano, servizio idrico e relativi allacciamenti ivi compresa l’installazione di contatori,
- le assicurazioni R.C.V.T. e incendio.
- le utenze di acqua e gas saranno quantificate semestralmente dal locatore e ripartite secondo le modalità già in uso nell’Ente proprietario
- la registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore.
11 – ASSICURAZIONI: Il conduttore deve contrarre una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile (RCVT), con il massimale di € 2.000.000,00, contenente estensione al rischio incendio con il massimale di € 2.000.000,00, con estensione all’intero immobile.
Il Comune dichiara di aver assicurato il complesso contro il rischio dell’incendio con regolare polizza.
Il conduttore assume l’onere di assicurare l’immobile concesso in locazione, con tutti i beni in esso contenuti, contro tutti i rischi derivanti dalla conduzione del complesso immobiliare stesso (cosiddetto rischio locativo) e per un valore di ricostruzione a nuovo non inferiore al valore assicurato dal Comune con la polizza di cui al comma precedente.
A comprova delle succitate coperture assicurative, il Conduttore dovrà produrre copia delle relative polizze, a pena di risoluzione, entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto. Inoltre il conduttore ha l’obbligo, pena risoluzione del contratto, di presentare al Comune le
ricevute di pagamento dei relativi rinnovi annuali delle suddette polizze per tutta la durata del contratto.
12 – RECESSO: Il conduttore può recedere con preavviso di almeno 6 mesi, mediante lettera raccomandata, senza però diritto ad alcun rimborso (neanche per gli interventi di ristrutturazione eseguiti ed i conseguenti costi sostenuti).
Ai fini di quanto previsto dall’art. 27, 8° comma della Legge 392/1978, si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell’attività del conduttore.
13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile il Locatore ha facoltà di risolvere la locazione, oltre a quanto già previsto nel presente contratto, quando:
- il conduttore ritardi il pagamento di oltre 60 giorni
- mancata o carente manutenzione ordinaria dell’immobile debitamente accertata dal Comune
- rifiuti o renda inattuabile l’ispezione ai locali ed all’immobile
- violi le disposizioni circa la sublocazione e cessione del contratto di locazione, oppure adibisca l’immobile all’esercizio di attività contrastante con la destinazione dell’immobile per il quale è stato locato
- esegua opere di qualunque genere senza avere ottenuto il permesso scritto del locatore. Il Comune di Samarate notificherà al conduttore con lettera raccomandata l’inadempimento contestato e dichiarerà il rapporto risolto di diritto.
Nel proprio esclusivo interesse, nei suddetti casi, il Comune si riserva la facoltà di mettere in mora il gestore assegnandogli un congruo termine per adempiere, e in tal caso sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini assegnati. Determinano altresì in via automatica la risoluzione anticipata del rapporto, senza necessità di dichiarazione in tal senso da parte del locatore, la perdita dei requisiti morali e/o professionali richiesti in sede di procedura di scelta del locatario.
14 – REVOCA: Il Comune può sempre procedere alla revoca per proprie esigenze con
preavviso di almeno 6 mesi, previa corresponsione all’affittuario dei canoni di affitto eventualmente già versati.
15 – VARIE: Il conduttore garantisce la libertà di accesso a tutte le strutture da parte del personale tecnico del Comune o da parte di personale ad esso delegato, per ispezioni, verifiche, controlli, nonchè esecuzione lavori.
Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla Legge n. 392 del 27.7.2978 capo II “Locazione immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione”.
Ai sensi della vigente Legge sulla privacy le parti convengono che i dati di cui al presente atto saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi della normativa-
16 – DEROGA DELLE LEGGI SPECIALI: Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.
Letto, approvato e sottoscritto Samarate, li
Il locatore Il Coordinatore Area Finanziaria e Gestionale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx ………………………………………..
Il conduttore ….……………………………………..
…………………………………………
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2 (Durata della locazione), 3 (Canone di locazione, servizi accessori), 5 (Uso), 7 (Stato dell’immobile), 9 (Deposito cauzionale), 12 (Recesso), 13 (Risoluzione).
Letto, approvato e sottoscritto Samarate, lì
Il conduttore
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI VENDITA DI GELATO DA ASPORTO
TRA:
Il Comune di Samarate, Partita IVA 00504690124, con sede in Samarate, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx
x. 00, nella persona del Coordinatore Area Finanziaria e Gestionale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, nato a Legnano (MI) il 24.4.1968, espressamente autorizzato alla presente stipula ai sensi delle vigenti norme di legge, di regolamento e statutarie, denominato parte locatrice, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. ....... del ............, della determinazione Area Finanziaria n. ........ del .................
E:
il Sig. ..............................................., nato a ............................... il , domiciliato in
.............................. (.....), Via ............................ n. ............, Codice Fiscale P.IVA
................................................, denominato parte conduttrice. Le parti convengono e stipulano:
1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE: unità immobiliare sita in Xxx Xxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, consistenza catastale mq. 52, superificie reale mq. 36,26, riportata nel catasto urbano di Samarate al Foglio 23, mappale n. 6448, sub 501, Cat. C01 – Negozi e Botteghe – classe 06, Rendita € 733,99.
L’immobile sarà consegnato nello stato in cui si trova, previo verbale di consegna e consistenza, redatto in contraddittorio all’inizio della locazione e a cui si farà riferimento al termine della locazione stessa.
2 – DURATA DELLA LOCAZIONE: il contratto è stipulato per la durata di anni 6, ai sensi dell’art. 27 della Legge 27.7.1978, n. 392, a partire dal ................... con scadenza al
....................., rinnovabile per la stessa durata se non interviene disdetta, tramite raccomandata R.R., almeno 6 mesi prima della scadenza.
Al termine della locazione i locali dovranno essere restituiti liberi, a cura e spese del conduttore, salvo diverso accordo che eventualmente verrà raggiunto tra le parti.
3 - CANONE: il canone di locazione annuo è pattuito in € ................., da pagarsi con rata anticipata mensile/trimestrale (da concordare con il conduttore) entro il 1° giorno del
mese/trimestre, mediante versamento a favore della Tesoreria del Comune di Samarate – Banca Popolare di Lodi S.p.a. – Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00 – codice IBAN XX00X0000000000000000000000 con le modalità stabilite dal locatore.
Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute.
Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato entro i termini richiesti, saranno applicati a carico del conduttore gli interessi nella misura di legge.
Oltre al canone è dovuta la quota spese per gli oneri accessori di cui all’art. 10.
4 - AGGIORNAMENTO ISTAT: il canone dovrà essere aggiornato annualmente a decorrere dall’anno successivo al primo anno di pagamento del canone nella misura del 75% degli indici ISTAT per le locazioni pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
5 - USO: l’immobile si concede in uso esclusivo commerciale e precisamente per: Attività di vendita di gelato da asporto.
Il locatore dichiara che l’immobile, per lo svolgimento dell’attività di Vendita di gelato da asporto, ai fini del rispetto delle norme igienico-sanitarie (Regolamento locale di igiene), nonchè della presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), necessita di lavori di adeguamento, la cui esecuzione è posta a carico del conduttore previa autorizzazione, vigilanza-direzione e verifiche del Comune.
E’ a carico del conduttore l’arredamento degli immobili locati. E’ vietato il mutamento di destinazione d’uso.
Il conduttore solleva l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad essa ed a terzi, derivanti da un fatto, doloso o colposo, del conduttore stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e trascuratezza nell’uso e nella manutenzione e cura sia dell’immobile concesso quanto degli impianti e strutture che lo dotano e risponderà illimitatamente ed in proprio dei danni arrecati, oltre i limiti della copertura assicurativa appositamente predisposta.
6 - CONCESSIONE DI EDIFICAZIONE E LICENZA DI ABITABILITA’: il locatore
dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche.
7 - STATO DELL’IMMOBILE: il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati adatti all’uso a cui sarà destinato, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto secondo le modalità che verranno impartite dal locatore. Il conduttore accetta in locazione l’immobile nello stato di fatto in cui esso si trova e così come risulta descritto nel verbale di consegna e consistenza. Il conduttore si obbliga a sostituire tutti gli accessori che andassero perduti o deteriorati. Al termine del contratto verrà redatto apposito verbale di riconsegna e verifica. Salvo quanto previsto all’art. 5, il conduttore non potrà apportare assolutamente modifiche e addizionali, nè opere in genere se non dopo aver ottenuto il consenso scritto del Locatore, il quale comunque al termine della locazione e a sua discrezione potrà chiedere ed ottenere il ripristino o ritenere, senza alcun indennizzo, quanto realizzato dal conduttore. Restano a carico del conduttore le manutenzioni ordinarie così come definite dalle vigenti normative. Se il locatore intendesse o dovesse eseguire sull’immobile o sull’edificio riparazioni, modifiche, addizioni o impianti, il conduttore dovrà senza eccezioni consentirgliene con rinunzia sin d’ora ad eventuali indennizzi fra i quali quello previsto dall’art. 1584 Codice Civile.
A discrezionale richiesta del locatore, al termine della locazione, il conduttore dovrà ridipingere le pareti.
Il conduttore dovrà provvedere a richiedere o volturare i contatori ed i contratti per la fornitura di elettricità e telefono alle competenti aziende, con contratti a proprio nome, provvedendo al pagamento delle relative fatture.
8 – RIPARAZIONI: sono a carico del conduttore tutti gli interventi di piccola manutenzione e quelle di straordinaria manutenzione sono a carico del locatore.
9 – CAUZIONE: il conduttore dichiara di aver versato al locatore la somma di €
......................, pari a tre mensilità, a titolo di cauzione, che sarà restituita alla scadenza del contratto, solamente dopo l’avvenuta riconsegna dell’immobile e dopo che siano state pagate tutte le eventuali pendenze comunque connesse con la locazione e trattenuta in caso di danni all’immobile. Il Comune ha diritto di avvalersi di propria autorità sul deposito cauzionale per reintegrarsi dei crediti da questo garantiti e fa salvo fin d’ora del suo diritto a procedere
all’incameramento della cauzione stessa senza bisogno di diffida o di provvedimento giudiziale. Il deposito dovrà essere ricostituito in caso di suo utilizzo. A richiesta del locatore la cauzione potrà essere aumentata proporzionalmente al variare del canone di locazione.
10 - SPESE: sono a carico del conduttore:
- le spese e l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali ai fini del rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di vendita di gelato da asporto,
- le spese contrattuali e di registrazione dell’atto e successive alla stipula,
- energia elettrica e gas metano, servizio idrico e relativi allacciamenti ivi compresa l’installazione di contatori,
- le assicurazioni R.C.V.T. e incendio.
- le utenze di acqua e gas saranno quantificate semestralmente dal locatore e ripartite secondo le modalità già in uso nell’Ente proprietario
- la registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore.
11 – ASSICURAZIONI: Il conduttore deve contrarre una polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile (RCVT), con il massimale di € 2.000.000,00, contenente estensione al rischio incendio con il massimale di € 2.000.000,00, con estensione all’intero immobile.
Il Comune dichiara di aver assicurato il complesso contro il rischio dell’incendio con regolare polizza.
Il conduttore assume l’onere di assicurare l’immobile concesso in locazione, con tutti i beni in esso contenuti, contro tutti i rischi derivanti dalla conduzione del complesso immobiliare stesso (cosiddetto rischio locativo) e per un valore di ricostruzione a nuovo non inferiore al valore assicurato dal Comune con la polizza di cui al comma precedente.
A comprova delle succitate coperture assicurative, il Conduttore dovrà produrre copia delle relative polizze, a pena di risoluzione, entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto. Inoltre il conduttore ha l’obbligo, pena risoluzione del contratto, di presentare al Comune le ricevute di pagamento dei relativi rinnovi annuali delle suddette polizze per tutta la durata del contratto.
12 – RECESSO: Il conduttore può recedere con preavviso di almeno 6 mesi, mediante lettera
raccomandata, senza però diritto ad alcun rimborso (neanche per gli interventi di ristrutturazione eseguiti ed i conseguenti costi sostenuti).
Ai fini di quanto previsto dall’art. 27, 8° comma della Legge 392/1978, si dichiara che motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell’attività del conduttore.
13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile il Locatore ha facoltà di risolvere la locazione, oltre a quanto già previsto nel presente contratto, quando:
- il conduttore ritardi il pagamento di oltre 60 giorni
- mancata o carente manutenzione ordinaria dell’immobile debitamente accertata dal Comune
- rifiuti o renda inattuabile l’ispezione ai locali ed all’immobile
- violi le disposizioni circa la sublocazione e cessione del contratto di locazione, oppure adibisca l’immobile all’esercizio di attività contrastante con la destinazione dell’immobile per il quale è stato locato
- esegua opere di qualunque genere senza avere ottenuto il permesso scritto del locatore. Il Comune di Samarate notificherà al conduttore con lettera raccomandata l’inadempimento contestato e dichiarerà il rapporto risolto di diritto.
Nel proprio esclusivo interesse, nei suddetti casi, il Comune si riserva la facoltà di mettere in mora il gestore assegnandogli un congruo termine per adempiere, e in tal caso sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate entro i termini assegnati. Determinano altresì in via automatica la risoluzione anticipata del rapporto, senza necessità di dichiarazione in tal senso da parte del locatore, la perdita dei requisiti morali e/o professionali richiesti in sede di procedura di scelta del locatario.
14 – REVOCA: Il Comune può sempre procedere alla revoca per proprie esigenze con preavviso di almeno 6 mesi, previa corresponsione all’affittuario dei canoni di affitto eventualmente già versati.
15 – VARIE: Il conduttore garantisce la libertà di accesso a tutte le strutture da parte del
personale tecnico del Comune o da parte di personale ad esso delegato, per ispezioni, verifiche, controlli, nonchè esecuzione lavori.
Per quanto non previsto si rinvia al codice civile e alla Legge n. 392 del 27.7.2978 capo II “Locazione immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione”.
Ai sensi della vigente Legge sulla privacy le parti convengono che i dati di cui al presente atto saranno oggetto di trattamento nel rispetto dei principi della normativa-
16 – DEROGA DELLE LEGGI SPECIALI: Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.
Letto, approvato e sottoscritto Samarate, li
Il locatore Il Coordinatore Area Finanziaria e Gestionale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx ………………………………………..
Il conduttore ….……………………………………..
…………………………………………
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile dichiaro di aver preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt. 2 (Durata della locazione), 3 (Canone di locazione, servizi accessori), 5 (Uso), 7 (Stato dell’immobile), 9 (Deposito cauzionale), 12 (Recesso), 13 (Risoluzione).
Letto, approvato e sottoscritto Samarate, lì
Il conduttore