REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2022
REGIONE PIEMONTE BU50 15/12/2022
Codice A2105B
D.D. 23 novembre 2022, n. 343
Approvazione dello schema di convenzione per l'anno 2022-2023 tra la Regione Piemonte e l'Università di Groningen, per la realizzazione di tirocini formativi coordinati dall'ufficio di Bruxelles del Settore Relazioni Istituzionali e Affari Europei.
ATTO DD 343/A2105B/2022 DEL 23/11/2022
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2105B - Relazioni istituzionali e affari europei
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per l'anno 2022-2023 tra la Regione Piemonte e l’Università di Groningen, per la realizzazione di tirocini formativi coordinati dall'ufficio di Bruxelles del Settore Relazioni Istituzionali e Affari Europei.
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante “Norme in materia di promozione dell’occupazione”, in particolare l’art. 18 che prevede la realizzazione di tirocini formativi, sia per garantire l’alternanza tra studio e lavoro agli studenti, sia per agevolare le scelte professionali, al termine degli studi, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
visto il Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale di attuazione dei principi e dei criteri di cui al citato art. 18, legge 24 giugno 1997 n. 196;
vista la richiesta presentata da una studentessa iscritta all’Università di Groningen, di seguito semplicemente “Università”, di poter effettuare un tirocinio curriculare presso la sede di Bruxelles del Settore Relazioni Istituzionali e Affari Europei - Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei;
considerato che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, di cui alla normativa sopra citata e in coerenza con i propri obiettivi programmatici, la Regione Piemonte dà la propria disponibilità ad accogliere studenti in possesso dei requisiti previsti per i tirocini di formazione ed orientamento per il perseguimento degli obiettivi indicati nei progetti formativi individuali;
vista la bozza di Convenzione, concordata tra la sopra citata Università, con la quale si intendono regolare gli aspetti amministrativi e assicurativi della realizzazione del tirocinio e che si allega alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;
dato atto che tutti gli oneri assicurativi sono a carico dell’Università di cui sopra e che l’attivazione di detto tirocinio non comporta onere alcuno per la Regione Piemonte perché costituisce tirocinio
non retribuito;
accertata la regolarità amministrativa del presente atto;
IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
• L. 24 Giugno 1997 n. 196;
• Decreto 25 marzo 1998 n. 142 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
• DM 22 ottobre 2004 n. 270 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
• Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, predisposte dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, repertorio atti n. 86 CSR del 25/5/2017;
• art. 18 della L.R. 28 Luglio 2008 n° 23;
determina
per le motivazioni illustrate in premessa:
di approvare la bozza di Convenzione tra Regione Piemonte ed Università di Groningen, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale al fine di attivare tirocini non retribuiti che non comportano alcun onere a carico della Regione Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 gg innanzi al TAR della Regione Piemonte.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e degli articoli 5 e 8 della Legge regionale 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’articolo 23 lettera d) del Dlgs 33/2013.
IL DIRIGENTE (A2105B - Relazioni istituzionali e affari europei) Firmato digitalmente da Xxxxxx Xxxxxx
Allegato
PART I
Personal information student/Intern
Surname :
First name:
Date of birth:
Place of birth: Nationality:
E-mail:
Hereinafter called: Intern1 Information University
PARTE I
Informazioni personali dello studente/tirocinante
Cognome :
Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita: Nazionalità:
E-mail:
Di seguito denominato: Tirocinante2 Informazioni sull’Istituto Universitario
Institute
Name University Institute: University of Groningen Nome Istituto Universitario: Università di Groningen
Programme: International Security Address: 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Contact person: Xxxxxx Xxxx
Role: Career Strategy Coordinator, Faculty of Arts
Phone: 000-000 0000
E-mail: xxxxxx.xxx@xxx.xx Hereafter called: The University
Institute Information Internship
Provider
Name organisation: Regione Piemonte Address: Xxx xx Xxxxx, 00
Name of the representative:
Role:
Telephone number:
E-mail:
Hereinafter called: Internship Provider
Programma: International Security Indirizzo: 0000 XX Xxxxxxxxx, Xxxxxx Responsabile tirocinio: Xxxxxx Xxxx
Ruolo: Responsabile internship, Facoltà di Arti Telefono: 000-000 0000
Di seguito denominato: L’ Istituto Universitario Informazioni sull’ente ospitante
Nome organizzazione: Regione Piemonte Indirizzo: Xxx xx Xxxxx, 00
Nome del rappresentante:
Ruolo:
Telefono:
E-mail:
Di seguito denominato: L’Ente ospitante
INTERNSHIP CONTRACT – CONTRATTO DI XXXXXXXXX
PART II – Internship Contract
The undersigned:
PARTE II – Contratto di Tirocinio
I sottoscritti:
Regione Piemonte – Institutional Affairs and European Affairs Sector, represented in this matter by , hereinafter called: “the Internship Provider”
and
Univeristy of Groningen, whose registered office is at Xxxxxxxxxxx 0, 0000 XX, Xxxxxxxxx, the Netherlands legally represented in this matter by , hereinafter called: “the University Institute”,
and
Regione Piemonte – Settore Relazioni istituzionali e Affari europei, rappresentata da , di seguito denominato: "l’ente ospitante"
e
University of Groningen, sede legale in Xxxxxxxxxxx 0, 0000 XX, Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx legalmente rappresentata in materia da , di seguito denominato: l’Istituto Universitario,
e
, residing at , hereinafter , residente in , di seguito
called: “the Intern”,
hereafter also referred to collectively as: ‘the Parties’,
whereas:
- the Internship Provider has the knowledge and the facilities to be in a position to provide supervision to the Intern and to enable the Intern to gain experience within the framework of the Programme of the University Institute and under the conditions set out hereafter;
- the Parties wish to lay down more detailed agreements about the conditions under which the Internship will be carried out,
Article 1. Definitions
University Institute: the University Institute, which within the framework of the Programme wishes to give students the opportunity to follow an Internship with a company or institution, with the purpose of allowing the student to receive training in specific occupational aspects, to learn practical skills, and to become accustomed to the professional employment process
Programme: a master’s degree Programme within the University Institute, as registered in the Central Register of Higher Education Study Programs (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs – CROHO)
Internship Coordinator: the person within the Programme responsible for coordinating the Internship Processes
Internship Supervisor: the employee of the Internship Provider who supervises the Intern in the workplace during the Internship
denominato: "il tirocinante",
di seguito anche denominati collettivamente: "le Parti",
considerando che:
- l’ente ospitante dispone delle conoscenze e delle strutture per essere in grado di assicurare la supervisione del tirocinante e di consentire al tirocinante di acquisire esperienza nell'ambito del programma dell'Istituto Universitario alle condizioni qui di seguito indicate;
- le Parti desiderano stabilire accordi dettagliati sulle condizioni di attuazione del tirocinio;
Articolo 1. Definizioni
Istituto Universitario: L'istituto Universitario, che nell'ambito del programma intende dare agli studenti la possibilità di seguire un tirocinio con un'impresa, un ente o un istituto, allo scopo di consentire allo studente di ricevere una formazione su aspetti professionali specifici, di acquisire competenze pratiche e di abituarsi al processo di occupazione professionale
Programma: Un master all’Istituto Universitario iscritto nel registro centrale dei programmi di studio dell'istruzione superiore (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs – CROHO)
Coordinatore del Tirocinio: La persona all'interno del Programma responsabile del coordinamento dei tirocini.
Supervisore del tirocinio: Il dipendente dell’ente ospitante che supervisiona il tirocinante sul posto di lavoro durante il Tirocinio
Internship: the practical work experience training which forms an essential part of the curriculum of the Programme
Internship Provider: Regione Piemonte, Institutional Relations and European Affairs Sector, based in Brussels
Intern: a student enrolled in a Programme of the University Institute with whom this Internship Contract has been concluded
Internship Period: the period during which the Intern will follow the Internship, as laid down in the Internship Contract
Article 2. Objective of the Internship
The internship aims at giving the intern first-hand experience in his field of study, allowing the use of methodological and theoretical tools acquired during his formation.
At its completion, the internship will be mentioned in the Intern’s diploma supplement.
Article 3. Appointment of the Internship Supervisor
The Internship Provider shall appoint an Internship Supervisor.
Article 4. Duration of the Internship
The Internship Activities of the Intern shall take place in the period from to (hereinafter called: “the Internship Period”)
If this period cannot be achieved due to unforeseen circumstances, a different and/or additional period may be agreed between the Parties through mutual consultation.
Article 5. Working hours
The working schedule is agreed with the Internship Supervisor for a total of 36 hours per week.
Article 6. Insurance/liability
1. The Intern is required to be covered by insurance concluded independently or by the University Institute.
Tirocinio: La formazione pratica dell'esperienza lavorativache costituisce una parte essenziale del programma di studi
Ente ospitante: Regione Piemonte, Settore Relazioni istituzionali e Affari europei, sede di Bruxelles
Tirocinante: Uno studente iscritto ad un Programma dell’Istituto Universitario con il quale il presente contratto di tirocinio è stato firmato
Periodo di tirocinio: Il periodo durante il quale il tirocinante seguirà il tirocinio, come stabilito nel contratto di tirocinio
Articolo 2. Obiettivo del Tirocinio
Il tirocinio è volto a permettere allo tirocinante di acquisire esperienza lavorativa nel suo ambito di studio, dando la possibilità di mettere in pratica strumenti teorici e metodologici acquisiti durante la formazione.
Al termine del suo svolgimento, il tirocinio sarà inserito nel CV universitario dello studente.
Articolo 3. Nomina del supervisore di (del) tirocinio L’ente ospitante nomina un supervisore del tirocinio. Articolo 4. Durata del tirocinio
Le attività di tirocinio del tirocinante si svolgono nel periodo dal al (in seguito denominato: "Il periodo di tirocinio")
Se tale periodo non può essere concluso a causa di circostanze impreviste, un periodo diverso e/o supplementare potrà essere concordato tra le parti mediante consultazione reciproca.
Articolo 5. Orario di lavoro
L’orario di lavoro è concordato con il supervisore del tirocinio per un totale di 36 ore settimanali.
Articolo 6. Assicurazione/responsabilità
1. Il tirocinante è tenuto ad essere coperto da assicurazione stipulata autonomamente o dall’Istituto Universitario.
2. The Internship Provider shall protect the Intern against any form of intimidation or discrimination in the workplace.
2. L’ente ospitante protegge il tirocinante da qualsiasi forma di intimidazione o discriminazione sul luogo di lavoro.
Article 7. Status of the Intern
1. During the Internship, the Intern shall still be enrolled as a student of the University Institute.
2. No limitations shall arise out of the Internship in relation to future activities of the Intern at other institutions/companies.
3. The internship does not constitute in any way a paid employment relationship.
Article 8. Allowances
1. The Intern will not receive an Internship Allowance from the Internship Provider.
2. The internship will be remunerated through a scholarship.
3. The Intern will not receive any additional travel or expenses allowances from the Internship Provider.
4. The intership does not imply any cost for the Intership Provider.
Article 9. Leave
1. The leave days must be taken in consultation with the Internship Provider.
2. The regulations on special leave shall apply in the same way as these apply for employees of the Internship Provider.
3. The agreements in relation to leave days are 2 per month.
Article 10. Sickness and special circumstances
1. The internship may take place telecommuting, if necessary, partially or totally.
2. In the event of sickness or absence due to urgent reasons, the Intern shall report this to the Internship Supervisor of the Internship Provider.
3. If it is likely that the Internship will have to be interrupted due to long-term illness, the Intern must contact the Internship Coordinator as quickly as possible. The Internship Coordinator will then make an agreement about whether or not the Internship will be continued and the conditions under which this will take place. These agreements will be laid down as a supplement to, and a part of, the Internship Contract.
4. The Internship Provider shall notify the University Institute immediately in the event of absenteeism on the part of the Intern.
Articolo 7. Status del tirocinante
1. Durante il tirocinio, il tirocinante sarà ancora iscritto come studente dell'istituto universitario.
2. Dal tirocinio non sorgono limitazioni in relazione alle future attività del tirocinante presso altre istituzioni/imprese.
3. Il tirocinio non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
Articolo 8. Indennità
1. Il tirocinante non riceverà un'indennità di tirocinio dall’ente ospitante.
2. Il tirocinio verrà retribuito tramite borsa di studio.
3. Il tirocinante non riceverà ulteriori indennità di viaggio o spese dall’ente ospitante.
4. Il tiroconio non comporta nessun onere per l’ente ospitante.
Articolo 9. Congedo dal lavoro
1. I giorni di congedo sono stabiliti previo accordo con l’ente ospitante.
2. Il regolamento sulle ferie speciali si applica allo stesso modo in cui si applica ai dipendenti dell’ente ospitante.
3. Gli accordi relativi al congedo prevedono 2 giorni di congedo al mese.
Articolo 10. Malattia e circostanze particolari
1. Il tirocinio può essere svolto in modalità di smart working, se necessario, parzialmente o nella sua totalità.
2. In caso di malattia o di assenza per motivi urgenti, il tirocinante ne riferisce al supervisore del tirocinio dell’ente ospitante.
3. Se è probabile che il tirocinio debba essere interrotto a causa di malattia a lungo termine, il tirocinante deve contattare il coordinatore del tirocinio il più rapidamente possibile. Il coordinatore del tirocinio prenderà allora una decisione sul proseguimento o meno del tirocinio e sulle condizioni in cui ciò avverrà. Tali accordi saranno definiti come supplementari e parte del contratto di tirocinio.
4. L’ente ospitante informerà immediatamente l'istituto universitario in caso di assenteismo da parte del tirocinante.
Article 11. Compliance with general rules and instructions
1. At the start of the Internship, the Intern will be
Articolo 11. Rispetto di norme e istruzioni generali
1. All'inizio del tirocinio, il tirocinante sarà
immediately issued with all the codes of conduct, rules, and instructions that apply in the interests of order and safety for the personnel of the Internship Provider.
2. The Intern shall comply with all these codes of conduct, rules and instructions.
3. Furthermore, the Intern will be expected to follow all the instructions of the Internship Supervisor in accordance with the applicable rules as stated in paragraph1.
Article 12. Publication and Confidentiality
1. On completion of the internship, the Intern shall submit an Internship Report to the Internship Coordinator. The Intern has the right to publish and reproduce the Internship Report. If the Internship Provider has reasonable grounds for believing that publication of the Internship Report might damage its interests, the text of the Internship Report can be modified in consultation between the Internship Provider and the Intern before the Intern publishes the report. If the Internship Provider has not made a request for consultation about a possible modification of the text within one month after the submission of the Internship Report, the Intern will be entitled to publish the Internship Report without any changes.
2. The Intern is obligated to maintain confidentiality about all confidential information provided by the Internship Provider and/or Internship Supervisor during the Internship, and moreover about all confidential information which comes to his/her knowledge.
Article 13. Copyrights and other intellectual property rights
1. In relation to the Internship Report, it is agreed that the copyrights and any other intellectual property rights will/will not be transferred to the Internship Provider.
Article 14. Disputes
1. In the event of any problems during the Internship, the Intern and the Internship Supervisor shall first and foremost try to resolve such through mutual consultation.
2. Disputes between the Intern and the Internship Supervisor shall be put to the Internship Coordinator.
immediatamente informato su tutti i codici di condotta, le regole e le istruzioni che si applicano nell'interesse dell'ordine e della sicurezza per il personale dell’ente ospitante.
2. Il tirocinante deve attenersi a tutti questi codici di condotta, regole e istruzioni.
3. Inoltre, il tirocinante sarà tenuto a seguire tutte le istruzioni del supervisore del tirocinio conformemente alle norme applicabili (come indicato al paragrafo 1).
Articolo 12. Pubblicazione e riservatezza
1. Al termine del tirocinio, il tirocinante presenta una relazione di tirocinio al Coordinatore del tirocinio. Il tirocinante ha il diritto di pubblicare e riprodurre la relazione di tirocinio. Se l’ente ospitante ha fondati motivi per ritenere che la pubblicazione della relazione di tirocinio possa danneggiare i suoi interessi, il testo della relazione di tirocinio può essere modificato in consultazione tra l’ente ospitante e il tirocinante prima che questo pubblichi la relazione. Se l’ente ospitante non ha presentato una richiesta di consultazione su una possibile modifica del testo entro un mese dalla presentazione della relazione di tirocinio, il tirocinante avrà il diritto di pubblicare la relazione di tirocinio senza alcuna modifica.
2. Il tirocinante è tenuto a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni confidenziali fornite dall’ente ospitante e/o dal supervisore del tirocinio durante il tirocinio, e inoltre su tutte le informazioni confidenziali di cui viene a conoscenza.
Articolo 13. Diritti d'autore e altri diritti di proprietà intellettuale
1. In relazione alla relazione di tirocinio, si concorda che i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale non saranno trasferiti all’ente ospitante.
Articolo 14. Controversie
1. In caso di problemi durante il tirocinio, il tirocinante e il supervisore del tirocinio cercheranno innanzitutto di risolverli mediante consultazione reciproca.
2. Le controversie tra il tirocinante e il supervisore del tirocinio sono sottoposte al coordinatore del tirocinio.
Article 15. Supervision
1. The Internship Supervisor will evaluate the intern’s progress on an ongoing basis.
Article 16. Assessment
1. The Internship Supervisor will make an assessment recommendation in accordance with the guidelines formulated for this.
2. All evaluations and assessments will be discussed with the Intern.
Article 17. Ending of the Internship Contract
1. The Internship, and thus the Internship Contract, will end:
a. legally at the end of the period agreed in article 3;
b. as soon as the Intern is no longer enrolled as a student of the University Institute;
c. by the mutual consent of the Parties;
d. in the event of the death of the Intern;
e. in the event of the bankruptcy, suspension of payments or dissolution of Internship Provider.
2. The Internship Provider has the right, after consulting with the Internship Supervisor and the Intern in question, to immediately end this contract:
a. if the Intern, in the opinion of Internship Provider, repeatedly - and despite warning - fails to abide by the rules or instructions of the Internship Supervisor, and/or behaves in such a way that the Internship Provider cannot reasonably be required to continue its cooperation with the Internship;
b. if the Intern fails to fulfil the obligation of confidentiality under article 11 with respect to the Internship Provider.
If a decision is taken as provided for under a or b, it shall be notified immediately and in writing by the Internship Provider to the Internship Coordinator via the Internship Supervisor.
3. The Programme has the right, after consulting with the Internship Supervisor and the Intern in question, to immediately end this contract and to withdraw the Intern:
a. if in the opinion of the Programme, the Internship does not satisfy the educational objectives, or is not being carried out in accordance with the terms of this agreement, or if the Intern cannot reasonably be required to continue the Internship with the Internship Provider.
b. if the rules and regulations in relation to privacy and inappropriate behaviour have been violated.
The Programme shall inform the Internship Supervisor immediately about such a decision via the
Articolo 15. Supervisione
1. Il supervisore del tirocinio valuterà i progressi del tirocinante su base continuativa.
Articolo 16. Valutazione
1. Il supervisore del tirocinio produrrà una valutazione conformemente alle linee guida del tirocinio.
2. Tutte le valutazioni saranno discusse con il tirocinante.
Articolo 17. Conclusione del contratto di tirocinio
1. Il) tirocinio, e quindi il contratto di tirocinio, terminerà:
a. legalmente alla fine del periodo concordato all'articolo 3;
b. non appena il tirocinante non fosse più iscritto come studente Istituto Universitario;
c. previo consenso reciproco delle parti;
d. in caso di morte del tirocinante;
e. in caso di fallimento, sospensione dei pagamenti o scioglimento dell’ente ospitante.
2. L’ente ospitante ha il diritto, previa consultazione del supervisore del tirocinio e del tirocinante in questione, di concludere immediatamente il presente contratto:
a. se il tirocinante, a parere dell’ente ospitante, non rispetta ripetutamente – e nonostante avvertimenti – le norme o le istruzioni del supervisore del tirocinio e/o si comporta in modo tale che l’ente ospitante non possa ragionevolmente continuare il tirocinio;
b. se il tirocinante non adempie all'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 11 nei confronti dell’ente ospitante.
Se una decisione viene adottata ai sensi della lettera a o b, essa è notificata immediatamente e per iscritto dall’ente ospitante al coordinatore del tirocinio tramite il supervisore del tirocinio.
3. Il Programma ha il diritto, previa consultazione del supervisore del tirocinio e del tirocinante in questione, di concludere immediatamente il contratto e di ritirare dal tirocinante:
a. se, a parere del Programma, il tirocinio non soddisfa gli obiettivi educativi, o non è realizzato conformemente alle condizioni del presente accordo, o se il tirocinante non può ragionevolmente essere tenuto a continuare il tirocinio presso l’ente ospitante.
b. se sono state violate le norme e i regolamenti relativi alla privacy e a comportamenti inappropriati.
Il Programma informa immediatamente il
Internship Coordinator.
Article 18. Final provisions
If this Internship Contract conflicts with any other agreement signed between the Intern and the Internship Provider, this agreement (between the three Parties) shall have precedence.
Signed in triplicate
1. by the authorised signatory on behalf of the University Institute
Name ……………………………………
Date and place ……………………………………
2. by the authorised signatory on behalf of the Internship Provider:
Name ……………………………………
Date and place ……………………………………
3. by the Intern:
Name ……………………………………
Date and place ……………………………………
supervisore dello stage di tale decisione tramite il coordinatore del tirocinio.
Articolo 18. Disposizioni finali
Se il presente contratto di tirocinio venisse in conflitto con qualsiasi altro accordo firmato tra il tirocinante e l’ente ospitante, il presente accordo (tra le tre Parti) avrà la precedenza.
Firmato in triplice copia
1. dal firmatario autorizzato per conto dell'Istituto Universitario
Nome ……………………………………
Data e luogo ……………………………………
2. dal firmatario autorizzato per conto dell’ente ospitante:
Nome ……………………………………
Data e luogo ……………………………………
3. dal tirocinante:
Nome ……………………………………
Data e luogo ……………………………………