Accordo di integrazione e modifica dell’accordo istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS
Accordo di integrazione e modifica dell’accordo istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del Gruppo FS
Le Parti, Considerando:
• l'art. 59, comma 6, 2° parte, della legge n. 449 del 1997, che prevede misure finalizzate a favorire la riorganizzazione e il risanamento delle Società del Gruppo FS mediante la costituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui l'art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazioni aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi in aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità nonché delle categorie e settori d'impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali;
• l’Accordo del 21 maggio 1998 recepito con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione prot. 54T del 21 maggio 1998 che ha istituito il Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale di ferrovie dello Stato S.p.A previsto dal citato art. 59 della legge 449 del 1997;
• l’art. 43 della L. n. 488 del 1999 che ha disposto l’istituzione del Fondo speciale per il personale delle Ferrovie dello Stato presso l’INPS e l’evoluzione della disciplina in materia di previdenza obbligatoria;
• l’art. 12 (Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale) del CCNL delle Attività ferroviarie del 16.04.2003 e l’art. 9 (Fondo di sostegno al reddito) del Contratto Aziendale di Gruppo FS e Accordo di confluenza in pari data al suddetto CCNL (di seguito indicato come Contratto aziendale) che hanno previsto specifiche disposizioni in ordine al Fondo citato;
• l’evoluzione della regolamentazione negoziale ed amministrativa dei fondi di sostegno al reddito istituiti ai sensi dell’art. 2, comma 28, della L. n. 662 del 1996, nonché le disposizioni contenute nel D.M. 27 novembre 1997, n. 477 che detta il regolamento recante norme in materia di ammortizzatori sociali per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni;
e premesso che:
• quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione (di seguito: Fondo);
• le parti stipulanti hanno raggiunto, contestualmente all’accordo sull’adeguamento della disciplina del Fondo, una nuova intesa complessiva sulla gestione delle ricadute occupazionali conseguenti ad esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa e/o innovazione tecnologica;
• tale intesa individua contenuti e fasi procedurali il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accesso agli interventi del Fondo;
• il presente accordo insieme all’intesa di cui sopra verranno trasmessi ai Ministeri competenti
in coerenza a quanto previsto dall'art. 59 della legge 449 del 1997, per l'emanazione di apposito decreto;
convengono
di adeguare al mutato contesto normativo, di relazioni industriali e al mutamento dell’articolazione societaria e organizzativa del Gruppo FS la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell’occupazione per il personale della Società Ferrovie dello Stato
S.p.A. di cui all’art. 59, comma 6, della L. n. 449/1997, istituito con l’Accordo di costituzione del 21.5.1998 recepito dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione con DM 54T del 21.5.1998, secondo quanto di seguito specificato:
Articolo 1
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo, da recepire mediante decreto ministeriale.
Articolo 2
Costituzione del Fondo
Il Fondo di cui al DM 54T del 21.5.1998 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione è istituito trasferito presso l’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Le spese di gestione del Fondo sono in capo alle Società di cui al successivo art. 3 e saranno definite mediante la stipula di apposita convenzione tra Gruppo FS e INPS, al fine di regolare anche i flussi finanziari.
Articolo 3
Finalità e destinatari del Fondo
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale 16.4.2003 e relativi accordi complementari che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, o di riorganizzazione aziendale, o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, con le finalità previste dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
a) favoriscano il mutamento e l’adeguamento delle professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.
Articolo 4
Amministrazione del Fondo
Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore.
Il Comitato è composto da dodici esperti designati pariteticamente dalle Società, d'intesa con Federtrasporto, e da ciascuna delle XX.XX. stipulanti il presente accordo, individuati in ragione della loro competenza professionale, nominati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso, a rotazione tra i propri componenti di parte aziendale e di parte sindacale.
Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza qualificata dei 2/3 e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.
Le riunioni sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti.
Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale dell’Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
La durata in carica dei componenti del Comitato è di due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti il Comitato, si provvederà alla loro sostituzione, secondo le modalità sopra previste.
La composizione del Comitato può essere modificata solo d'intesa tra le parti.
Articolo 5
Compiti del comitato amministratore del Fondo
Il comitato amministratore deve:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale di gestione, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal Regolamento del Fondo;
c) deliberare eventuali revoche e/o sospensioni delle prestazioni nei casi di non cumulabilità di cui all’articolo 12;
d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
e) verificare annualmente l'andamento finanziario del Fondo;
f) deliberare, sulla base delle intese raggiunte tra le parti firmatarie dell’accordo, la misura del contributo addizionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui all’art 7, comma 3;
g) deliberare le sospensioni delle contribuzioni ai sensi dell’art. 7, comma 4;
h) proporre modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni;
i) decidere in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
j) formulare, più in generale, proposte alle parti stipulanti in materia di contributi, interventi e trattamenti;
k) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratto collettivo nazionale di lavoro.
Articolo 6
Prestazioni
Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui al precedente articolo 3:
a) in xxx xxxxxxxxx:
xx finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento o al contenimento delle situazioni di eccedenza, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari;
b) in via ordinaria:
al finanziamento di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro/part-time, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente;
c) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito di accompagnamento alla pensione, anche in forma rateale, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari ammessi a fruirne nel quadro dei processi di riduzione del personale, ed al versamento della contribuzione correlata analogamente a quanto previsto dall’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.
Articolo 7
Finanziamento
1. Per le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, lettere a) e b) è dovuto al Fondo:
a) un contributo ordinario annuo dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato esclusi i dirigenti.
La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società, sulla retribuzione.
La contribuzione a carico delle Società e quella a carico dei lavoratori, verranno versate dalle Società al Fondo entro il giorno 16 di ogni mese;
b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzioni dell’orario di lavoro/part-time di cui all’articolo 6, lettera b), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 6, lettera c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato in termini percentuali dal comitato amministratore ai sensi dell'articolo 5, lettera f), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi dell’articolo 5, lettera g) in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno delle Società di riferimento.
5. Vengono versate entro il 16 di ogni mese le altre tipologie di contribuzione dovute a carico delle Società in base al presente accordo.
Articolo 8
Accesso alle prestazioni
L'accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie di cui all’art. 6 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge rispettando i contenuti previsti e la successione temporale delle fasi della procedura concordata nell'intesa complessiva tra le parti sottoscrittrici, richiamata in premessa.
L'accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro, e la conseguente corresponsione del TFR.
Articolo 9
Prestazioni ordinarie: criteri e misure
1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 3 alle prestazioni ordinarie relative sia alla riconversione e/o riqualificazione professionale che alla riduzione dell’orario di lavoro/part- time, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, avanzate dalle Società nel rispetto delle procedure individuate dall'articolo 8, sono prese in esame dal comitato amministratore, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a diciotto mesi nell’arco di vigenza del Fondo.
3. Nei casi di ricorso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati dalle singole Società o da Gruppi d’Imprese tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
4. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario risulti superiore al limite individuato al comma 3, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
5. Le Società di cui all'articolo 3, ammesse alle prestazioni ordinarie e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dei finanziamenti ottenuti allo stesso titolo dagli appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione da convenire con il Fondo.
6. Nei casi di accesso alle prestazioni ordinarie relative alla riconversione e/o riqualificazione professionale, il Fondo eroga un assegno ordinario per il periodo di riconversione o riqualificazione professionale pari alla corrispondente retribuzione lorda di cui al successivo punto 11, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
7. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro/part-time il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale importo riconosciuto dagli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente e percepiti dai lavoratori, nei casi di situazioni di ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali.
8. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
9. Nelle ipotesi di cui al comma 7 l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 70% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, determinata secondo le modalità di cui al comma 11.
10. L’erogazione delle prestazioni ordinarie nelle ipotesi di riduzioni dell'orario di lavoro/part- time di cui al precedente comma 7 non possono avere una durata superiore complessivamente a 18 mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo.
11. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l’avvio della procedura di cui all’art. 8 del presente accordo, al netto del compenso per lavoro straordinario, degli importi erogati in caso di trasferta ai sensi dell’art. 72, punto 1 del CCNL del 16.4.2003, del Premio di risultato, dell’indennità di trasferimento e delle erogazioni una tantum a qualsiasi titolo.
Nel caso in cui siano presenti precedenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo, questi non concorrono alla determinazione della retribuzione annua lorda di cui al precedente capoverso.
Nel caso in cui durante il periodo di permanenza nel Fondo intervengano accordi contrattuali che prevedano incrementi delle voci fisse e continuative della retribuzione, la misura dell’assegno ordinario verrà rideterminata con effetto dalla data di decorrenza degli incrementi.
12. Per le prestazioni ordinarie di cui all’art. 6, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di permanenza nel Fondo si ottiene calcolando 1/30 della retribuzione mensile come sopra individuata.
13. Per le prestazioni ordinarie di cui all’art. 6, lettera b), l’importo dell’assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa.
14. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui sopra segue i criteri e le modalità individuate al successivo art. 10, commi 6 e ss.
15. Per i periodi coperti dalle prestazioni ordinarie del Fondo i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione di cui al precedente punto 11 utili a tali fini sulla base delle norme contrattuali in vigore.
Articolo 10
Prestazioni straordinarie: criteri e misure
1. Nei casi di cui all'articolo 6, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari a:
a) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:
1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.
Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dal Fondo.
2. Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di stipulazione del presente accordo, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. Pertanto, in tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo per un massimo di
48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all’art. 3, nell'ambito del periodo di durata del Fondo, su richiesta del datore di lavoro.
I lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sono individuati secondo le modalità ed i criteri di cui al successivo art. 11.
L’erogazione dell’assegno straordinario avverrà sino al raggiungimento del diritto alla erogazione del trattamento pensionistico.
4. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 3, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale).
5. Il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico. L'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, secondo i criteri sopra menzionati.
6. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie e straordinarie è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.
7. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui all’art. 9, comma 11.
8. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, tempo per tempo vigente, e versate a carico del Fondo.
9. Nel caso in cui il lavoratore richieda, sulla base dell’intesa complessiva raggiunta dalle parti e citata in premessa, l’accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo su base volontaria, il medesimo potrà avanzare contestualmente rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.
Nei casi in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
Articolo 11
Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie
I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo sono definiti nell’intesa complessiva richiamata in premessa, che favorisce in via prioritaria la volontarietà e tiene conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.
Articolo 12
Cumulabilità della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.
2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.
5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente a quello, tempo per tempo, previsto per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’interessato.
6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta, nei casi di redditi da lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione complessiva annuale a favore dell'interessato.
8. E’ fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.
Articolo 13
Contributi sindacali
I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell’organizzazione sindacale stipulante il presente accordo cui aderiscono, mediante sottoscrizione, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse XX.XX..
Articolo 14
Durata del Fondo, operazioni di liquidazione
Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento.
All’atto della liquidazione del Fondo, le disponibilità non utilizzate o impegnate a copertura delle prestazioni previste dal presente accordo saranno devolute alle gestioni previdenziali obbligatorie di riferimento.
Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del Fondo che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, le quali, comunque, dovranno essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
Art. 15
Norme finali
Il presente accordo sostituisce integralmente le intese definite il 21 maggio 1998 ed il 17 novembre 1998, e successive modifiche ed integrazioni.
In relazione al trasferimento presso l’INPS del Fondo, per la regolamentazione dello stesso si farà conseguentemente riferimento al regolamento generale dei Fondi costituiti presso l’INPS.
Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in quanto compatibili con l’assetto normativo ed istituzionale del Fondo, le norme di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro del 27 novembre 1997, n. 477.
Articolo 16
Nel caso di modifiche legislative per l’accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.
Roma, 15 maggio 2009
Per il Gruppo FS Per le XX.XX.:
FILT/CGIL
Per Federtrasporto FIT/CISL
UILTRASPORTI
UGL Trasporti FAST Ferrovie ORSA Ferrovie