CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO SOCIALE XXXXXXXX XXXXXXX IN BIELLA
PERIODO 01.10.2019/30.09.2022
INDICE
ART. 1 OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
ART. 3 COMPOSIZIONE DELL’IMMOBILE ART. 4 ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO
ART. 5 SPECIFICHE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMMOBILE E DEGLI IMPIANTI DEL TEATRO
ART. 6 SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA STAGIONE CULTURALE ART. 7 REFERENTE E PERSONALE PER SERVIZI TECNICI E ARTISTICI
ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 9 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’ ART. 10 SPESE CONTRATTUALI
ART. 11 CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO ART.12 PAGAMENTI
ART.13 INTROITI E SPONSORIZZAZIONI ART.14 ORGANICO
ART.15 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI ART.16 OBBLIGHI ASSICURATIVI
ART. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS N.81/08 ART.18 OBBLIGHI DEL PERSONALE
ART.19 RESPONSABILITA’
ART.20 DIRITTO DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 22 SOSPENSIONE DEI SERVIZI E RECESSO DEL CONCESSIONARIO
ART. 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 24 PENALI
ART.25 RISOLUZIONE
ART. 26 FORO COMPETENTE
ART.27 RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME
ART. 1 OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO
Il contratto avrà ad oggetto la progettazione e gestione delle attività culturali e la gestione del Teatro Sociale Xxxxxxxx Xxxxxxx di proprietà del Comune di Biella, sito in Piazza Martiri della Libertà, adibito a cinema e teatro, per i suoi 520/1000 a seguito di acquisto da parte del Comune di Biella con rogito del notaio xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx di Biella del 23.12.1994. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite in conformità a quanto previsto nel presente capitolato e nell’offerta presentata in sede di gara.
Le attività richieste al Concessionario sono le seguenti:
a) Attività finalizzate alla valorizzazione culturale del Teatro, volte a fornire risposta alle esigenze principalmente degli utenti di Biella, ma anche del territorio circostante, attraverso la progettazione e la realizzazione di stagioni teatrali e di eventi culturali. Per alcune iniziative potrà essere prevista la collaborazione con altre strutture.
b) Attività finalizzate alla gestione del Teatro: si tratta di attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del Teatro e alla migliore fruibilità, quali:
1. gestione e conservazione manutentiva (manutenzione ordinaria) dei beni mobili e immobili afferenti al teatro, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d’uso dello stesso;
2. gestione di attività a supporto degli spettacoli realizzati in teatro (per esempio service luci e audio, macchinista, ecc.);
3. gestione e sviluppo di attività di promozione e di marketing (compresa l’affissione dei manifesti pubblicitari degli spettacoli anche negli spazi messi a disposizione dal Comune);
4. organizzazione degli utilizzi del teatro da parte di associazioni, enti e gruppi esterni;
5. gestione dei servizi di assistenza all’utenza (esempio biglietteria e guardaroba), in relazione alla fruibilità del teatro e delle attività in esso realizzate. In particolare:
• il servizio di guardaroba dovrà essere funzionante, gratuito ed effettuato in ogni giornata o serata di apertura del teatro;
• il servizio di prevendita abbonamenti e biglietti;
• l’attivazione di un numero di telefono dedicato che dovrà essere promosso sui materiali di comunicazione pubblicitaria e attivo in particolar modo presso il teatro un’ora e mezza prima di ogni spettacolo.
6. gestione delle attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili e funzionali al fatto che l’immobile è locale di pubblico spettacolo, nonché delle attività relative alla regolazione degli utilizzi da parte di terzi;
7. gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività della struttura
La programmazione delle attività dovrà essere sempre condivisa con gli uffici preposti del Comune di Biella.
Il Concessionario dovrà altresì riservare gratuitamente all’Amministrazione Comunale non meno di 24 giornate tra le quali, obbligatoriamente: Martedì grasso, il giorno precedente il Martedì grasso, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 4 novembre. In tali circostanze il concessionario è tenuto a svolgere a titolo gratuito il servizio di maschere, biglietteria, guardaroba, pulizia, macchinista, service e ad assumere a proprio carico gli oneri per l’attività svolta dai Vigili del Fuoco.
Il valore annuale presunto del contratto è stabilito in euro 380.000,00, pari al fatturato medio annuale presunto, al netto di IVA, generato dal contratto di concessione. In tale importo è compreso anche il contributo ai costi di gestione riconosciuto dal Comune al Concessionario per garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario e posto a base di gara. Pertanto il valore complessivo del contratto, riferito al triennio 01.10.2019 – 30.09.2022 è pari ad euro 1.140.000,00.
Il piano dei costi medi annui a carico del Concessionario, desunto dal precedente contratto di concessione e integrato con le nuove voci di spesa previste dal presente Capitolato (le utenze e le spese per la Centrale di Committenza saranno totalmente a carico del Concessionario) è il seguente (IVA esclusa):
SPESE ARTISTICHE: Euro 231.000,00
SPESE GENERALI: Euro 149.000,00 (comprensive di tutte le utenze e spese di Committenza) TOTALE SPESE: Euro 380.000,00
Le predette voci di costo sono puramente indicative, non vincolano l’Amministrazione Comunale e sono suscettibili di variazione in aumento e/o in diminuzione in funzione dell’andamento dei prezzi al consumo e delle modalità gestionali concretamente operate dal Concessionario senza, con ciò, che il Concessionario stesso possa pretendere alcunché dall’Amministrazione comunale, se non il concorso spese determinato all’esito della gara per l’affidamento della concessione.
Gli introiti medi annui a beneficio del Concessionario desunti dal precedente contratto di concessione, al netto del concorso spese erogato dal Comune, sono i seguenti (IVA esclusa):
BIGLIETTI E ABBONAMENTI: Euro 230.000,00
PROVENTI VARI (sponsor, affitti teatro, servizi resi): Euro 25.000,00
TOTALE ENTRATE (al netto del concorso spese erogato dal Comune): Euro 255.000,00.
Anche le cifre relative agli introiti sono puramente indicative e non vincolano in alcun modo il Comune di Biella.
ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata triennale dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2022. Il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni, su richiesta del Comune di Biella e con l’obbligo del Concessionario di accettarlo alle medesime modalità e condizioni.
Nel caso in cui la procedura di aggiudicazione si prolungasse oltre i tempi previsti, la data di decorrenza del contratto sarà quella del giorno successivo alla formale stipulazione del contratto stesso.
Il Comune di Biella si riserva altresì la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a concludere la procedura per l’individuazione del nuovo contraente.
ART. 3 COMPOSIZIONE DELL’IMMOBILE
Il Comune di Biella mette a disposizione del Concessionario i locali del Teatro Sociale Xxxxxxxx Xxxxxxx, sito in Biella, Piazza Martiri della Libertà, compresi i locali per i camerini e vari spazi di deposito e magazzino con i relativi impianti, le attrezzature e gli arredi.
In ogni caso il Concessionario dovrà utilizzare il teatro secondo le precisazioni contenute nel Certificato Prevenzione Incendi e nel rispetto delle ulteriori misure eventualmente stabilite dalla Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dai Vigili del Fuoco.
L’immobile è così composto:
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI O TECNICHE | |
Platea | Posti 336 |
Primo ordine di palchi | Posti 96 |
Secondo ordine di palchi | Posti 74 |
Galleria | Posti 79 |
Loggione | Posti 49 |
Capienza totale | Posti 634 |
Superficie complessiva ed utile del palcoscenico (compreso lo sgabuzzino) | Mq. 300 |
Boccascena | Larghezza m. 10 |
Portata elettrica fornita dall’ENEL | 35 kw |
n. 1 quadro elettrico per palcoscenico | |
n. 1 graticcio |
Nell’ambito della disponibilità di posti per spettatore, la Città di Biella mantiene il suo esclusivo utilizzo, a titolo gratuito, dei palchi destinati a:
1. SINDACO: palco n. 211
2. PREFETTO: palco n. 212
3. AMMINISTRAZIONE COMUNALE: palchi n. 104,106,119,210,213
I palchi indicati ai punti n. 1 e 2 non possono essere destinati ad altri beneficiari, mentre per i restanti di volta in volta, in base al calendario delle manifestazioni, sarà compito dell’ufficio comunale preposto segnalarne la disponibilità di vendita 24 ore prima dell’inizio dello spettacolo.
In base al contratto di compravendita citato all’art. 1, i membri della Società del Teatro Sociale , Piazza I Maggio n. 1, C.F. 00390770022, hanno diritto, in caso di spettacoli teatrali, concerti, balletti, ecc., escludendo le proiezioni cinematografiche, di effettuare la prenotazione preferenziale dell’intero palco entro le ore 21 di tre giorni prima dell’evento programmato, per un minimo di n. 2 posti. A tale scopo, il Concessionario è tenuto a fornire al Presidente della Società il calendario degli spettacoli con congruo anticipo.
L’edificio che ospita il Teatro è sottoposto al vincolo di cui al D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.
ART. 4 ONERI IN CAPO AL CONCESSIONARIO
Al Concessionario compete assicurare il regolare funzionamento del Teatro Sociale Xxxxxxxx Xxxxxxx assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali dell’immobile.
Competono al Concessionario:
- Servizi tecnici di palcoscenico, logistici e amministrativi
- Servizi di gestione marketing e ufficio stampa marketing (compresa l’affissione dei manifesti pubblicitari degli spettacoli anche negli spazi messi a disposizione dal Comune)
- Servizi di pulizia
- Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti
- Progettazione e gestione della stagione culturale
In particolare, i servizi e le attività richiesti al Concessionario sono i seguenti:
A. PRESTAZIONE PRINCIPALE:
GESTIONE ARTISTICA ED ORGANIZZATIVA DELLE STAGIONI TEATRALI 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022
Progettazione e realizzazione di stagioni teatrali nonché di altre attività culturali e didattiche relative al Teatro, finalizzate a fornire risposta alle esigenze degli utenti di Biella e anche del territorio circostante, per le stagioni 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 e, nel caso di rinnovo, per le tre stagioni successive.
La prima stagione (2019/2020) sarà oggetto di valutazione ai fini dell’aggiudicazione e gli spettacoli ivi indicati non potranno essere oggetto di variazioni, se non per motivi dimostrabili e assolutamente indipendenti dalla volontà del Concessionario.
Entro il 31 luglio di ogni anno il Concessionario dovrà far pervenire la proposta degli spettacoli per la successiva stagione al Servizio Cultura del Comune, che si riserva 30 giorni di tempo per l’esame e la valutazione della loro adeguatezza rispetto ai parametri di valutazione del progetto culturale assunti in sede di gara. Nel caso la proposta non venisse considerata soddisfacente il Servizio Cultura potrà, motivando le ragioni di inadeguatezza con riferimento ai criteri di bando, richiedere eventuali modifiche
Rimane inteso che nel caso in cui, anche a fronte di successive modifiche, la proposta venisse comunque ritenuta non soddisfacente dall’Ente, sussisteranno gli estremi per la risoluzione contrattuale.
Ogni stagione teatrale dovrà avere una articolazione minima comprendente almeno 8 spettacoli teatrali di primarie compagnie, che possano essere definiti come un’articolata e qualificata attività di ospitalità. La stagione dovrà altresì prevedere anche spazi di valorizzazione delle compagnie teatrali locali amatoriali.
B. PRESTAZIONI SECONDARIE
SERVIZI E ATTIVITA’ FINALIZZATE ALLA GESTIONE DEL TEATRO
Attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale del Teatro e alla migliore fruibilità, quali, a titolo esemplificativo:
1) Gestione e conservazione manutentiva (manutenzione ordinaria) dei beni mobili ed immobili afferenti al Teatro, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d’uso dello stesso
2) Pulizia e manutenzione della pavimentazione
3) Pulizia e manutenzione delle poltroncine e di tutte le sedute del Teatro
4) Pulizia dopo ogni spettacolo, attività o manifestazione ed ogni qualvolta risulti necessario
5) Manutenzione e controllo di tutti gli impianti tecnologici in esso presenti con particolare attenzione agli impianti elettrici ed a quelli di emergenza, compresa la centrale idrica antincendio e i relativi gruppi di continuità e pompe
6) Manutenzione e controllo dei bocchettoni idraulici e dell’impianto antincendio
7) Manutenzione e controllo delle aperture di sicurezza e dei maniglioni antipanico, ivi compresa la sostituzione di eventuali parti non più funzionanti
8) Manutenzione e controllo estintori
9) Pulizia ordinaria e straordinaria del sottotetto
10) Manutenzione ordinaria degli impianti elettrici, idrici, igienico-sanitari
11) Tutte le spese per consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento, telefono, ecc. e per la tassa/tariffa rifiuti. A tal fine il Concessionario provvederà ad intestarsi i relativi contratti di utenza, sostenendone gli oneri amministrativi e finanziari. Nel caso in cui non sia tecnicamente possibile intestare l’utenza, il Concessionario è tenuto a sostenere le spese ad essa relative secondo il riparto in millesimi effettuato dall’Amministrazione Comunale, provvedendo al pagamento entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata ovvero p.e.c.
12) Gestione di attività a supporto degli spettacoli e degli eventi realizzati in Teatro (per esempio service luci ed audio, macchinista, servizio in sala, maschere, ecc)
13) Gestione e sviluppo di attività di promozione e di marketing (ivi comprese le affissioni anche in spazi concessi dal Comune e la gestione delle bacheche situate all’esterno del Teatro)
14) Gestione rapporti con compagnie ed artisti (accoglienza, esigenze impiantistiche e sceniche, allestimenti, disallestimenti, ecc..)
15) Gestione delle attività inerenti l’organizzazione degli utilizzi del Teatro da parte di associazioni, enti e soggetti esterni. In particolare, il Concessionario dovrà garantire la completa fruibilità (comprensiva di riscaldamento, camerini, servizio tecnico, maschere, pulizie, ecc) del Teatro anche nelle giornate di utilizzo gratuito da parte del Comune
16) Gestione dei servizi di assistenza all’utenza (per esempio biglietteria, compresa la prevendita, e guardaroba gratuito, in relazione alla fruibilità del Teatro e delle attività in esso realizzate)
17) Procedure di controllo sulla qualità e l’efficacia dei servizi resi: il Concessionario dovrà presentare ogni anno, entro il 31 gennaio, una relazione sul grado di soddisfazione rilevato e sulle criticità emerse nell’anno precedente, secondo quanto proposto in sede di gara
18) Gestione della attività di sorveglianza dei beni mobili ed immobili, funzionali al fatto che l’immobile è locale di pubblico spettacolo, nonché delle attività relative alla regolazione degli utilizzi da parte di terzi; in particolare assumersi la responsabilità della sicurezza nella gestione dei servizi ed interventi di propria competenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare da quanto previsto dal titolo XVIII “Gestione della sicurezza” del D.M. n. 149 del 19/08/1996
19) Gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività della struttura
20) Allestimento e gestione del sito Internet sul dominio xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx di proprietà del Comune di Biella
21) Ogni altro intervento che si rendesse necessario per mantenere l’immobile funzionante
In generale, qualsiasi attività inerente la gestione del Teatro e l’organizzazione e gestione delle stagioni teatrali deve essere svolta a cura e spese del Concessionario a meno che il presente Capitolato non la ponga esplicitamente a carico del Comune.
La struttura è in possesso del Certificato Prevenzione Incendi, rilasciato in data 23.08.2017. Il Teatro è un’attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, ex DPR 151/2011.
Il Concessionario, per sé ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d’ora e per tutta la durata della concessione a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d’uso dei locali ad esso affidati, tranne diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale e nei limiti consentiti dalla stessa.
Al Concessionario, prima dell’avvio della gestione, verrà consegnato in duplice copia l’inventario degli arredi e delle attrezzature e, dopo verifica, dovrà esserne restituita copia siglata in ogni foglio come presa visione e accettazione di quanto riportato in esso.
I locali e le attrezzature e tutto il materiale preso in consegna dovranno essere restituiti alla scadenza del contratto in perfetto stato di funzionamento e manutenzione, tenuto conto della normale usura dovuta all’utilizzo durante stagione.
I locali e il materiale (impianti, attrezzature, arredamenti) di cui al verbale di consegna s’intendono in buono stato di conservazione e sufficienti, in quanto a tipologia, alla gestione richiesta.
Il Concessionario s’impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni dei locali stessi, nonché a mantenere in buono stato tutti gli arredi e le attrezzature messe a disposizione.
In qualunque momento, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, le parti provvederanno alla verifica dell’esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l’intesa che alle eventuali mancanze il Concessionario sopperirà con la necessaria sostituzione entro i successivi 20 giorni dal riscontro.
Trascorso tale termine, in caso di inadempienza da parte del Concessionario, l’Amministrazione Comunale provvederà al reintegro del materiale dandone comunicazione scritta al Concessionario e addebitando allo stesso un importo pari alla spesa sostenuta, maggiorata del 25% a titolo di penale.
Alla scadenza del contratto il Concessionario si impegna a riconsegnare all’Amministrazione Comunale tutti i locali con i relativi arredi e attrezzature messi a disposizione, come risulta da apposito verbale, in buono stato, tenuto conto della normale usura dovuta all’utilizzo durante la gestione in concessione.
Qualora alla riconsegna finale si ravvisassero danni arrecati a locali, arredi e attrezzature dovuti a imperizia, incuria, questi verranno stimati ed addebitati al Concessionario.
ART. 5 SPECIFICHE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMMOBILE E DEGLI IMPIANTI DEL TEATRO
Il Concessionario curerà a proprie spese, per l’intera durata del contratto, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli arredi, delle attrezzature, dell’immobile e delle relative pertinenze, che si rendessero necessari durante il periodo di gestione, compresi inoltre tutti gli interventi periodici sugli impianti antincendi e di sicurezza da annotarsi, a cura del Concessionario, nel registro antincendio dell’immobile per assicurare il rispetto della vigente normativa in materia.
Gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario riguardano le operazioni di riparazione e di sostituzione degli elementi esistenti di finitura dell’edificio con materiali analoghi a quelli esistenti.
Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili, che ne garantiscono l’efficienza e la durata nel tempo, quali, a titolo non esaustivo:
- Tinteggiature delle pareti
- Manutenzione serramenti ed infissi
- Sostituzione dei vetri
- Riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie
- Disostruzioni e riparazioni impianto idraulico
- Sostituzione di lampade ed in generale tutte le riparazioni che posso essere fatte sul posto con normali mezzi d’opera e materiali di consumo
- La costante pulizia e sgombero delle griglie per la raccolta delle acque piovane e dei relativi pozzetti ai fini di garantire l’afflusso delle acque stesse
Sono inoltre a carico del Concessionario:
- Le spese relative alla gestione ordinaria delle parti comuni dello stabile in ragione della quota di incidenza della porzione di edificio in disponibilità
- Le spese per la fornitura e posa di un proiettore avente le seguenti caratteristiche: 8000 LUMEN FULL HD – 1920X1080 PIXEL
Il Concessionario ha l’obbligo di annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria come da normative vigenti e dovrà riconsegnare l’immobile, le pertinenze, gli arredi e le attrezzature nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, salvo il deterioramento d’uso, pena il risarcimento del danno. Saranno a carico del Concessionario le riparazioni e gli interventi straordinari causati da trascurate o mancate manutenzioni ordinarie oltre che causate da usi impropri o danni causati da terzi. Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Comune di Biella la necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
ART.6 SPECIFICHE PER LA PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLA STAGIONE CULTURALE
Il Concessionario, il primo anno in sede di gara e per gli anni successivi entro il 31 luglio, dovrà progettare e presentare per l’approvazione al Comune, il progetto culturale che intende proporre e che dovrà comprendere:
• Stagione teatrale composta da almeno n. 8 spettacoli di primarie compagnie e da spazi per la valorizzazione delle compagnie teatrali amatoriali locali, da organizzare nel periodo da novembre a maggio
• Un progetto rivolto alle scuole che dovrà prevedere:
✓ Un’offerta di spettacoli, da svolgersi la mattina su settimana (almeno uno per la scuola primaria e uno per la secondaria di I grado). Saranno da preferirsi spettacoli a sfondo educativo eventualmente legati alla programmazione scolastica
✓ L’inserimento, all’interno della Stagione Teatrale, di alcuni classici e spettacoli che trattino temi storici o di attualità, prevedendo promozioni rivolte in particolar modo agli studenti delle scuole secondarie di II grado, al fine di favorire l’avvicinamento dei giovani al teatro
• Un progetto rivolto alle famiglie favorendo giorni ed orari in cui le famiglie con bambini possano recarsi a Teatro
• Proposta di proiezione di alcuni film per bambini durante il periodo natalizio ad ingresso gratuito
Entro il mese di gennaio di ogni anno, dovrà essere consegnata agli uffici comunali competenti una relazione che dovrà illustrare i dati relativi alla annualità precedente e quelli relativi all’andamento della stagione in corso. Tale relazione dovrà prevedere i seguenti punti:
▪ Informazioni generali sulla Stagione
▪ Informazioni sul pubblico per ogni singolo spettacolo (vendita abbonamenti, sbigliettamento, distribuzione omaggi)
▪ Scostamento rispetto alla programmazione iniziale e relative motivazioni
▪ Informazioni su eventuali eventi o progetti integrativi attuati
▪ Informazioni sul reperimento di sponsor
▪ Contributi ricevuti
▪ Rendiconto analitico delle entrare e delle uscite
Il rendiconto non dovrà essere corredato dei giustificativi (scontrini, fatture, ecc.). Tuttavia i giustificativi dovranno essere depositati e conservati nella sede legale del Concessionario e il Comune in qualsiasi momento potrà effettuare un’analitica verifica.
ART. 7 REFERENTE E PERSONALE PER SERVIZI TECNICI E ARTISTICI
Il Concessionario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, individua un referente unico nei confronti del Comune con compiti di coordinamento e organizzazione amministrativa delle attività previste nel presente Capitolato e mette inoltre a disposizione del Teatro le seguenti figure professionali:
1) Un Direttore artistico in possesso di adeguati requisiti professionali che dovrà:
a) Garantire l’attività di programmazione/produzione e coproduzione delle attività di spettacoli e culturali annuali
b) Garantire la sua presenza presso il Teatro in tutte le fasi di programmazione e, in base al calendario, delle attività del Teatro direttamente programmate e prodotte dal Concessionario
c) Garantire la reperibilità telefonica nel restante periodo
2) Un Direttore organizzativo in possesso di adeguati requisiti professionali che dovrà garantire l’attività tecnico gestionale delle attività di spettacolo, di apertura e manutenzione della struttura e che dovrà essere presente per tutto il periodo di funzionamento del Teatro.
La nomina del Direttore artistico e quella del Direttore organizzativo devono essere comunicate al Comune entro trenta giorni dall’avvio della concessione. Nel corso della durata della concessione, il Concessionario potrà, dopo il primo anno, sostituire il Direttore artistico e il Direttore organizzativo, con altri soggetti in possesso di analoga professionalità ed esperienza, previa comunicazione al Comune.
Il Concessionario deve informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste dal contratto per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dall’Amministrazione comunale, oltre a fornire un’adeguata formazione circa la sicurezza sul lavoro.
Tra il personale impiegato dal Concessionario è richiesto che almeno cinque persone, presenti in sala durante eventi e spettacoli con pubblico presente, siano in possesso di idonea abilitazione come addetti alla prevenzione incendi, per attività a rischio elevato di incendio.
E’ altresì richiesta la presenza in sala di almeno due persone in possesso di idonea abilitazione come addetti al primo soccorso.
ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario, con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dovrà costituire una cauzione definitiva in ragione del 10% del valore del contratto a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La cauzione resterà vincolata fino al soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e fino all’accertamento della correttezza della gestione.
ART. 9 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’
Il Concessionario risponderà dei danni eventualmente arrecati dai propri dipendenti o da eventuali suoi collaboratori a persone o cose interessate ai servizi e conseguentemente alla pronta rifusione dei danni stessi ed, in difetto, al loro risarcimento, riconoscendo il diritto di rivalsa da parte del Comune di Biella sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla Legge. Sono altresì a carico del Concessionario tutti gli eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenze o per uso improprio, da parte del personale, dei locali, delle attrezzature, degli arredi di proprietà comunale.
Il Concessionario terrà indenne il Comune di Biella da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della gestione del Teatro e dei relativi servizi.
Il Concessionario dovrà contrarre polizza assicurativa per la R.C. verso terzi ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile e della Legge 190/1985, valida per l’intera durata del Contratto. La garanzia R.C. dovrà operare per risarcimenti fino alla concorrenza minima di un massimale di Euro 2.500.000,00 (due milioni cinquecentomila)) e dovrà contemplare nel novero dei terzi gli utenti del Teatro Sociale Xxxxxxxx Xxxxxxx, nonché il Comune di Biella e la Società del Teatro Sociale; dovrà essere inoltre prevista espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti di chicchessia, compresa l’Amministrazione Comunale.
Il Concessionario, ad ulteriore garanzia, dovrà contrarre idonea polizza infortuni valida per l’intera durata del contratto, a favore degli utenti del Teatro Sociale Xxxxxxxx Xxxxxxx.
Tutti i danni eventualmente subiti dagli utenti del Teatro Sociale Xxxxxxxx Xxxxxxx, allorquando non siano risarciti o liquidati dalla Compagnia Assicuratrice del Concessionario, a causa di qualsiasi motivo imputabile alla qualità delle garanzie pattuite dal Concessionario con la Compagnia, saranno da ascrivere al Concessionario.
Il deposito delle polizze assicurative presso il Comune sarà condizione indispensabile per la sottoscrizione del contratto.
ART. 10 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, le imposte e le tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione del contratto, (ivi comprese quelle relative alla Centrale di Committenza), scritturazione, bolli, diritti di segreteria e registrazione saranno a carico del Concessionario.
ART. 11 CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL TEATRO
Il Comune di Biella si impegna a corrispondere annualmente al Concessionario un concorso spese per la gestione del Teatro Sociale Xxxxxxxx Xxxxxxx e per l’ideazione e realizzazione del progetto culturale, al fine di garantire il conseguimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.
L’importo del concorso spese verrà determinato sulla base della migliore offerta a partire dall’importo base di gara di 125.000,00 euro annui (al netto di IVA).
ART. 12 PAGAMENTI
Il pagamento del concorso spese da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà in due rate: la prima, pari al 50% del dovuto, entro il 28 febbraio successivo all’avvio della Stagione Teatrale in corso, la seconda a conclusione della Stagione Teatrale stessa, entro sessanta giorni dall’emissione della fattura.
Si stabilisce fin d’ora che l’Amministrazione comunale potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati al Concessionario o il pagamento di penalità, con ritenuta da operarsi in sede di pagamento del concorso spese di cui sopra o mediante incameramento della cauzione.
Dal pagamento dell’importo della fattura sarà detratto il valore di eventuali spese d’esecuzione d’ufficio, quelle delle pene pecuniarie e quant’altro dovuto dal Concessionario.
ART. 13 INTROITI E SPONSORIZZAZIONI
Al Concessionario spetteranno tutte le entrate derivanti dalla gestione del Teatro (principalmente dagli incassi derivanti dagli spettacoli delle stagioni, nonché entrate derivanti dall’affitto dell’immobile a terzi).
Le tariffe da applicare per l’utilizzo del Teatro da parte di terzi, o da parte del Comune al di fuori delle 24 giornate gratuite, vengono stabilite annualmente d’intesa tra Concessionario e Comune.
Il Concessionario dovrà impegnarsi nella ricerca di possibili sponsor. Tutte le sponsorizzazioni ottenute dal Concessionario saranno introitate dal medesimo. Saranno invece di esclusiva spettanza dell’Amministrazione Comunale le sponsorizzazioni o in contributi economici ottenuti dalla medesima per spettacoli proposti direttamente o realizzati in collaborazione con terzi.
ART. 14 ORGANICO
Il Concessionario deve assicurare lo svolgimento dei servizi necessari per la gestione del Teatro Sociale Xxxxxxxx Xxxxxxx con proprio personale e/o collaboratori formalmente incaricati.
L’organico del personale deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di garantire una elevata qualità dei servizi tenendo conto delle tipologie di utenti a cui essi sono rivolti.
L’individuazione del personale necessario per garantire i servizi da svolgere nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato è rimessa alla competenza e discrezionalità tecnica del soggetto titolare della concessione.
Il Comune di Biella resta totalmente estraneo ai rapporti di lavoro subordinato e/o di collaborazione esistenti o posti in essere dal Concessionario nei confronti dei propri dipendenti (ivi compresi anche eventuali soci- lavoratori) o di collaboratori esterni.
ART. 15 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
Il Concessionario si obbliga ad osservare e ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL (con applicazione sia della parte economica, sia della parte normativa) per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi
ART. 16 OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del pagamento e l’onere delle spese a carico dell’Amministrazione comunale, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione comunale medesima.
ART. 17 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – OBBLIGHI DERIVANTI DAL D.LGS N.81/08
Non sono presenti interferenze con i lavoratori del Comune di Biella e dunque non si rende necessario predisporre il D.U.V.R.I.
Il Concessionario dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed ottemperare agli obblighi derivanti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.
Il Concessionario dovrà inoltre intraprendere tutte le iniziative necessarie perché l’esecuzione delle prestazioni contrattualmente previste si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale.
Il Concessionario curerà l’informazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi.
Eventuali gravi e ripetute violazioni di leggi, di disposizioni o di regole interne, rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Concessionario, alla risoluzione automatica del contratto e alla legittimazione per l’esclusione dell’aggiudicatario dalle gare e dalle trattative per ulteriori affidamenti.
In particolare il Concessionario entro 60 giorni dall’inizio del servizio, deve redigere il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1 bis, 2 e3 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008. Il documento deve essere trasmesso all’Amministrazione comunale, la quale si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali il Concessionario dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 90 giorni dall’inizio delle attività.
Il Concessionario deve inoltre predisporre, laddove mancassero, e far affiggere a proprie spese, entro 15 giorni dall’avvio del servizio, dei cartelli che illustrino le norme principali di prevenzione infortunistica all’interno del Teatro, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
Il Concessionario, entro 30 giorni dall’avvenuta aggiudicazione, deve predisporre un piano di emergenza e di evacuazione nell’eventualità d’incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti.
A tal fine il Concessionario dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell’incidente, certificando gli avventi addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa all’Amministrazione comunale.
Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente Capitolato, dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.
ART. 18 OBBLIGHI DEL PERSONALE
Il personale ed i collaboratori del Concessionario dovranno comportarsi correttamente, prestare particolare riguardo e attenzione in considerazione dei servizi erogati e degli utenti a cui sono rivolti.
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere al Concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi, anche in relazione al mantenimento di un corretto rapporto e buona disponibilità nei confronti degli utenti; in tal caso il Concessionario provvederà con urgenza a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell’Amministrazione comunale in ordine alla cattiva condotta del personale, quest’ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dell’Amministrazione comunale.
ART. 19 RESPONSABILITA’
Il Concessionario si obbliga a sollevare il Comune di Biella da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi con possibilità di rivalsa in caso di condanna.
Le spese ed i danni che il Comune di Biella dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questo rimborsate.
Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune di Biella che verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti.
Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti e/o collaboratori e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune di Biella o a terzi.
ART. 20 DIRITTO DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale effettuare, in qualsiasi momento senza preavviso, senza limitazioni di orario e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare l’operato del Concessionario e la
rispondenza alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato, allo schema di contratto e a quanto previsto dal progetto presentato dal Concessionario.
Il Concessionario è vincolato a consentire il regolare svolgimento delle attività di controllo, poste in essere attraverso proprio personale e/o avvalendosi della collaborazione di soggetti accreditati, pubblici o privati, secondo propria insindacabile scelta, ad attuare tutte le prescrizioni correttive conseguenti a detto controllo; a porre in essere le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, formulate per far fronte a situazioni di emergenza o a segnalazioni di allarme.
ART. 21 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di BIELLA quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l’impresa affidataria, nella qualità del suo interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
✓ Ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di concessione nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
✓ Strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione, la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali.
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
✓ Xxxxxxxx esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
✓ Xxxxxxxx terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità
di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo modello di protezione;
✓ Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
✓ Soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
✓ Legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
✓ Ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per l’ obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell’affidamento e dell’aggiudicazione del contratto
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall’Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 . In particolare, l’operatore economico interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscere il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di BIELLA, via Battistero n. 4 – 00000 Xxxxxx.
I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono: Avv. Xxxxx XXXX’, tel. 0000000000, fax. 00000000000, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
Con la sottoscrizione del contratto di concessione, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
Con la sottoscrizione del contratto di concessione, la ditta aggiudicataria viene designata come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
In relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di concessione la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
ART. 22 SOSPENSIONE DEI SERVIZI E RECESSO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario non può sospendere le prestazioni servite in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Comune.
L’eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale del Concessionario costituisce inadempienza contrattuale e comporta la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso il Comune procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dal Comune e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si riserva di trattenere, a titolo di penale, l’intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall’assegnazione della gestione del Teatro ad altro Concessionario, a titolo di risarcimento danni.
ART. 23 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, il contratto di cui al presente Capitolato. In caso di inosservanza del divieto, fermo restando il diritto del Comune al risarcimento del danno e ferma restando la nullità della cessione, il contratto si intende risolto di diritto
ART. 24 PENALI
In caso di inadempimenti da parte del Concessionario, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all’Amministrazione, saranno applicate le seguenti penali:
a) Ritardi o negligenze del Concessionario che non consentono il regolare svolgimento degli spettacoli: euro 1000,00 per ogni spettacolo mancato
b) Xxxxxxx e ritardi nella conduzione dei servizi al pubblico o a supporto delle compagnie ospiti: euro 200,00 per ogni contestazione
c) Carenza di personale con idoneo corso antincendio: euro 100,00 per ogni singola persona mancante o priva di idoneo patentino
d) Sostituzione o non realizzazione degli spettacoli previsti per la stagione, oltre il 30%: euro 1000,00 per ogni spettacolo mancato
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Concessionario per iscritto dal Comune. Il Concessionario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, il Comune procederà all’applicazione delle penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, il Comune provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti
Art. 25 RISOLUZIONE
Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contributo erogato dal Comune di Biella per il triennio di concessione, IVA esclusa, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario. In tal caso il Comune avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata A/R, nei seguenti casi:
a) Nei casi di infrazioni di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; osservanza dei contratti collettivi; sospensione dei servizi; obblighi di riservatezza; trattamento dati personali; divieto di cessione del contratto
b) Mancata assunzione del servizio alla data stabilita
c) In caso di mancata approvazione da parte del Comune delle stagioni teatrali successive alla prima
d) Abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio del Comune, il livello qualitativo minimo del servizio stesso
e) Per il mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta del Comune
Quando il responsabile del procedimento accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, stila una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, e la relativa quota di contributo che può essere riconosciuto al Concessionario. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Concessionario, assegnando
un termine non inferiore ai quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Concessionario abbia risposto, l’Amministrazione Comunale su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto, l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Concessionario rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Concessionario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Concessionario, qualora l’inadempimento permanga, l’Amministrazione Comunale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto il Concessionario ha diritto soltanto al pagamento della quota di contributo proporzionale alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In caso di risoluzione per inadempimento, in sede di liquidazione finale del contributo, l’onere da porre a carico del Concessionario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1 del D.Lgs. m. 50/2016.
In base a tale articolo, a seguito della risoluzione, il Comune si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di gara
Il contratto verrà risolto, inoltre, nel caso in cui vengano meno, in capo al Concessionario, i requisiti generali o professionali necessari alla contrattazione con la P.A.
ART. 26 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie dipendenti dalla presente concessione è competente il foro di Biella. Resta esclusa la competenza arbitrale.
ART. 27 RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.