Contract
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Articolo 1-ter. (Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA)
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Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), sono erogati contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa.
Articolo 2. (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)
1. Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse», con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021.
Nota: il Fondo interviene solo per le attività economiche per le quali la chiusura sia intervenuta per un periodo complessivo di almeno cento giorni. Il decreto-legge prevedeva che la chiusura fosse stata disposta per un periodo complessivo di almeno quattro mesi.
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Articolo 4. (Estensione e proroga del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda)
2-bis. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto (ossia del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d'imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento.
Articolo 4-bis. (Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)
Art. 6-novies. – (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali) –
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2.Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
3. |
Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attività |
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economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura |
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obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020 |
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Ordine del giorno
La Camera, premesso che:
il provvedimento in esame prevede norme di sostegno in materia di locazioni commerciali, consistenti in un credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni pagati tra gennaio e maggio 2021 (e fino a luglio per il turismo), a fronte di una perdita di fatturato di almeno il 30 per cento nel periodo pandemico, con un onere di 1,9 miliardi. Un costo, a fronte di un monte di locazioni commerciali pari nel 2019 a 15.439 milioni di euro, che non potrà essere sostenuto all'infinito; contiene altresì (articolo 4-bis) una disposizione di modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge n. 41 del 2021, rubricato «Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali», nel quale si prevedeva che, a fronte del crollo dei fatturati, locatario e locatore fossero tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione;
la nuova disposizione restringe il campo di applicazione della ricontrattazione: 1) a soli 5 mesi del 2021; 2) solo alle imprese che non hanno usufruito di alcun credito d'imposta locazioni dall'inizio della pandemia (8 marzo 2020); 3) solo alle imprese che sono state chiuse nel periodo considerato per minimo 200 giorni; 4) solo alle imprese che hanno perso almeno il 50 per cento del fatturato tra marzo 2020 e giugno 2021; il testo approvato, proposto come emendamento da Confindustria Assoimmobiliare nella propria memoria relativa al decreto-legge in esame e accolto senza modifica in Commissione, di fatto riduce il campo di applicazione della ricontrattazione a pochissimi soggetti;
la motivazione addotta per questa drastica restrizione consiste nella pretesa necessità di evitare una sovrapposizione normativa con i sostegni ai canoni di locazione già adottati e di adeguare la norma «agli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi medio tempore in materia... di cui si dà conto nella Relazione tematica n. 56/2020 della Corte Suprema di Cassazione»;
la citata Relazione tematica della Cassazione, dopo aver esaminato la legislazione anticrisi e le cause di impossibilità sopravvenuta nei contratti commerciali, imputabili a eventi eccezionali e imprevedibili, in realtà invita, con riferimento ai contratti squilibrati dalla crisi, a rinegoziarli, se possibile, e non a risolverli; la drastica riduzione dei soggetti aventi diritto, di fatto si traduce in una soluzione opposta a quella propugnata dalla Cassazione e in un danno per tutte quelle imprese in perdurante crisi di fatturato, come quelle del turismo e del commercio, per le quali i canoni di locazione rappresentano una voce importante dei costi fissi. Molte delle quali peraltro iscritte nelle associazioni categoriali della stessa Confindustria; l'esclusione dalla ricontrattazione comporta, per tali imprese, l'automatica applicazione di tutti quegli istituti del codice civile che fanno del locatore il contraente forte, in quanto in possesso, a fronte del mancato o ridotto pagamento dei canoni, del potere di sciogliere il contratto, di chiedere lo sfratto e, a seguire, i danni. L'emergenza ha fermato le esecuzioni, ma non ha fermato i procedimenti di convalida. Migliaia di piccole e medie imprese si troveranno disarmate di fronte ai proprietari degli immobili con sfratti per morosità e richieste di danni che intaseranno i tribunali, mentre prima si poteva tentare la strada della conciliazione; secondo stime recentemente presentate dalla Fondazione nazionale dei commercialisti, quando gli aiuti di Stato cesseranno circa 371.500 imprese non fallibili, pari al 29,3 per cento del totale, che danno lavoro a oltre
445 mila dipendenti, potrebbero trovarsi in grave difficoltà economica nel corso del 2022;
quella dell'accordo tra le parti è una strada già percorsa dall'ordinamento con l'articolo 216 del decreto-legge n. 34 del 2020 relativo ai canoni concessori degli impianti sportivi, laddove se ne prevede la ricontrattazione facendo riferimento alla «rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite»; il 21 marzo 2021 la Ministra Cartabia, illustrando in Commissione giustizia alla Camera le linee guida del suo Ministero, si è detta favorevole a misure alternative di risoluzione delle controversie al fine di evitare l'esplosione di queste tipologie di contenzioso; l'evoluzione pandemica in corso non permette di delineare una data di termine dell'emergenza economica. Porre dei limiti di tempo, significa non tener conto dei reali impatti della crisi sui singoli comparti; è dovere degli attori economici condividere il peso della crisi. È compito dello Stato contemperare le esigenze tra i vari attori economici, predisponendo gli strumenti adeguati a ridurre i conflitti tra interessi contrapposti,
impegna il Governo:
a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni sopra richiamate, al fine di dare seguito alle indicazioni del Ministro della giustizia e della Corte di cassazione evidenziate in premessa e di evitare l'esplosione del contenzioso in materia di contratti di locazione commerciali, introducendo con urgenza nell'ordinamento, in sostituzione dell'articolo 4-bis del provvedimento in esame, disposizioni di portata generale volte a consentirne la ricontrattazione in condizioni di effettiva parità tra le parti, nella quale si tenga conto sia delle effettive perdite di fatturato che dei sostegni ricevuti, tutelando altresì i contraenti più deboli; a valutare l'opportunità di individuare le forme di incentivazione, anche fiscali, necessarie a favorire il buon esito del suddetto processo di ricontrattazione. 9/3132-AR/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Squeri.
Articolo 6-bis. (Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi)
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1. Al comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «con qualunque finalità» e «, comunque,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500».
Nota: La norma, dopo la modifica, risulta dunque così concepita: <<4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime (con qualunque finalità) non può (, comunque,) essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500>>.
Ciò implica per il 2021 la riduzione da 2.500 a 500 euro del minimo pretendibile per il canone relativo a concessioni demaniali marittime per attività ricreative e per le finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti .
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Articolo 7. (Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)
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6-ter. Nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a valere sul fondo di cui al secondo periodo, sono concessi contributi in favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici titolari di partita IVA non risultati beneficiari del contributo di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 440 del 2 ottobre 2020, destinate a guide turistiche e accompagnatori turistici. A tale fine il fondo di cui al citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021.
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Articolo 7-bis. (Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale e delle agenzie di animazione )
Al comma 1 dell'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo la parola: «servizi» sono inserite le seguenti: «e di pacchetti turistici come definiti dall'articolo 34 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,».
Al comma 1 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo le parole: «imprese turistico-ricettive» sono inserite le seguenti: «, le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici».
Presso il Ministero del turismo è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare al sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, o, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed & breakfast. I criteri di riparto del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
Nota: Il comma 1 dell’art. 176 prevedeva che “Per i periodi di imposta 2020 e 2021 è riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva”. Il credito è esteso alla fruizione anche di pacchetti turistici.
Il comma 1 dell’art. 182 stabiliva che “Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le guide e gli accompagnatori turistici e le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID19”. Il fondo interviene ora anche a sostegno delle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.
Articolo 8. (Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica)
Ordine del giorno
La Camera, premesso che:
accanto ai settori del Turismo e della ristorazione, tra i più colpiti dalla pandemia, c’è il sistema italiano del tessile-moda-abbigliamento. Si tenga conto delle effettive perdite subite dai negozi di moda a seguito delle restrizioni per il COVID-19 in Italia che hanno imposto, per decreto, anche 140 giorni di chiusura dei negozi di moda in zona rossa, pari al 35 per cento del tempo normalmente a disposizione per la vendita. I consumi di prodotti del settore hanno registrato una flessione di 20 miliardi di euro su quasi 60 miliardi complessivi. Questo calo va analizzato anche in relazione al contraccolpo indiretto subito dalle restrizioni sull'intera filiera e cittadinanza; infatti, il venir meno delle occasioni d'incontro di lavoro e nel privato, l'incremento dell'utilizzo dello smart working e i divieti di spostamento, hanno comportato una involuzione della spesa. Assenza di shopping tourism, minor reddito disponibile e incremento della propensione al risparmio, pongono a rischio di chiusura 20 mila negozi di moda su 115 mila punti vendita e una ricaduta sull'occupazione per oltre 50 mila addetti;
inoltre, incide anche la stagionalità del prodotto venduto. I beni variano e si differenziano a seconda del periodo di vendita e se non venduti nella stagione sono suscettibili di notevole deprezzamento; necessaria, quindi, l'estensione applicativa, anche al commercio, della misura del credito di imposta, pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino approvata nel corso dell’iter di conversione del decreto rilancio con riferimento all'industria tessile, della moda e accessori. È fondamentale uniformare il beneficio rendendolo fruibile per l'intera filiera operante nel settore,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, volte a:
estendere il credito di imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a tutti i soggetti operanti nel settore tessile e della moda, del calzaturiero e della pelletteria;
prevedere che i controlli della consistenza delle rimanenze del magazzino possano essere svolti, sia sulla base dei bilanci certificati, sia sulla base di una certificazione, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nei registri previsti per legge, o dai caf imprese in veste di intermediari qualificati; stabilire che il credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. 9/3132-AR/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorini.
Articolo 9 -bis. (Differimento della TARI)
1. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2021». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Nota: Si tratta della data entro la quale va comunicata la scelta da parte delle utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, e che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, le quali per questo sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni. Per il 2021 la scelta andrà comunicata dunque entro il 31 luglio e con effetto dal 1° gennaio 2022.
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Articolo 11-bis. (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito d'imposta POS)
1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, è sospeso per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
Nota: La sospensione è prevista dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.
11. Al capo I del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:
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«Art. 22-bis. – (Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici) – 1. Agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure:
70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. |
Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, |
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noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, del |
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decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d'imposta, nel limite massimo di |
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spesa di 320 euro per soggetto |
, nelle seguenti misure: |
100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 14-bis. (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l'anno 2021)
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1. Al fine di sostenere la filiera italiana dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione, al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62-quater di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021» sono inserite le seguenti: «fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021,».
Nota: Dunque le imposte sulle cosiddette “sigarette elettroniche sono ridotte per il predetto periodo, nel modo che segue: “I prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021 fino al 31 luglio 2021, al dieci per cento e al cinque per cento dal 1° agosto 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-quinquies e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (…)”.
Articolo 32. (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)
1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del
COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,
compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché |
alle |
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strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per |
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la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, |
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comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. |
Il credito d'imposta spetta |
fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Nota: Il credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19 è riconosciuto anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di bed and breakfast.
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Articolo 32-bis. (Autorizzazione alla vendita di dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio)
1. |
Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico- |
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chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni |
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altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive |
. Al |
fine di garantire la sicurezza dei dispositivi di cui al presente comma, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d'uso degli stessi.
Articolo 34. (Altre disposizioni urgenti in materia di salute)
9-bis. Al fine di sostenere il settore delle cerimonie al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 8-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell'ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti»;
all'articolo 9, dopo il comma 8 è inserito il seguente:
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«8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni».
Articolo 43. (Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo)
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Ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.
Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Nota: L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, è esteso, oltre che ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, anche quelli del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
Articolo 43-bis. (Contributi per i servizi della ristorazione collettiva)
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Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID19, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva sono erogati contributi a fondo perduto nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
Articolo 43-ter. (Disposizioni straordinarie in materia di promozione dell'offerta turistica)
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Al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le Regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.
La copertura assicurativa di cui al comma 1 ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021.
5. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
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Articolo 47-bis. (Differimento dei termini per la verifica della regolarità contributiva dei lavoratori autonomi e dei professionisti ai fini dell'esonero di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di Fondi di solidarietà bilaterali del credito ordinario, cooperativo e della società Poste italiane Spa)
1. |
Ai fini della concessione dell'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui |
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all'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero, secondo quanto previsto dalla |
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normativa vigente, degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti |
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Nota: L’art. 1, comma 20, della legge n. 178 stabilisce che, al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di spesa, destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero.
La bozza di decreto prevede che ai fini dell’esonero va assicurata la regolarità contributiva.
Con le modifiche intervenute (art. 47-bis) la regolarità contributiva è verificata d'ufficio dagli enti concedenti a far data dal 1° novembre 2021 ed è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Resta in ogni caso fermo il recupero degli importi fruiti a titolo di esonero in quanto non spettanti.
Articolo 48-bis. (Credito d'imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)
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A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 25 per cento, nel limite massimo complessivo delle risorse di cui al comma 5.
Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute, fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e
all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, |
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internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali |
. |
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 5.
Articolo 54-ter. (Riorganizzazione del sistema camerale della Regione siciliana)
La Regione siciliana, in considerazione delle competenze e dell'autonomia ad essa attribuite, può provvedere, entro il 31 dicembre 2021, a riorganizzare il proprio sistema camerale, anche revocando gli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli indicatori di efficienza e di equilibrio economico nonché del numero massimo di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, e assicurando alle camere di commercio di nuova costituzione la dotazione finanziaria e patrimoniale detenuta da quelle precedentemente esistenti nella medesima circoscrizione territoriale.
Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 1, sono istituite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti e comunque nel rispetto del limite numerico previsto dall'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 219 del 2016, le circoscrizioni territoriali della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catania e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani; con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un commissario ad acta per ciascuna delle predette camere di commercio.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 56-bis. (Rinnovo delle concessioni di aree pubbliche)
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1. In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26- bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo.
Nota: Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 26-bis del DL n. 41 ha specificato che alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente il termine considerato è quello del 29 ottobre 2021), anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.
L’art. 56-bis consente ora (anche se la norma sembra più chiarire che disporre) ai Comuni di concludere i procedimenti per il rinnovo delle concessioni entro la predetta data del 29 ottobre 2021, specificando che il rinnovo avverrà nel rispetto delle Linee guida del MISE (quindi d’ufficio, sulla base della verifica dei presupposti di cui all’art. 181, comma 4-bis, del DL n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020).
La norma non spiega se il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida debbano essere assicurati, parimenti, alla data entro la quale può essere concluso il procedimento ovvero se permanga da rispettare il termine del 30 giugno, già previsto dalle Linee guida. Noi propendiamo per la prima soluzione, essendo stata assicurata l’efficacia delle concessioni fino al 29 ottobre e dunque risultando difficile sostenere che esse non possano poi essere rinnovate per l’assenza dei requisiti richiesti, se il possesso dei medesimi viene comprovato entro il termine per il quale l’efficacia del titolo è riconosciuta.
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Articolo 57-bis. (Disposizioni per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e in materia di documento unico di regolarità contributiva)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. La presente lettera si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 finale della Commissione, del 19 marzo 2020».
Nota: La lettera a) del comma 1 dell'art. 264 del DL n. 34/2020 stabilisce che “Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:
a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Ora, l’art. 57-bis prevede che la lettera a) si applica per il periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, di cui alla comunicazione C(2020)1863 final della Commissione, del 19 marzo 2020.
Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell'economia dell'UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, rientra l'adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. Con la Comunicazione della Commissione "Temporary framework for
State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01", gli Stati membri sono stati autorizzati ad adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione C(2020) 2215 final per consentire di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi alla COVID-19 e tutelare i posti di lavoro durante la pandemia. E' stato ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell'8 maggio (C(2020 3156 final), al fine di agevolare l'accesso al capitale e alla liquidità per le imprese colpite dalla crisi. Il 29 giugno, è stata adottata la terza modifica del Quadro, per sostenere ulteriormente le micro e piccole imprese, le startup ed incentivare gli investimenti privati. Con il protrarsi della crisi pandemica, il 13 ottobre scorso la Commissione ha adottato una quarta modifica (Comunicazione C(2020)7127 final) volta a prorogare le disposizioni del Quadro fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021, nonché ha esteso ulteriormente le tipologie di aiuti di Stato ammissibili. Il sostegno per i costi fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia è stato incluso, a date condizioni, nei regimi consentiti.
Il 28 gennaio 2021 la Commissione, con la Comunicazione della Commissione C 2021/C 34/06, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021).
Dunque, il termine di applicazione della norma di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 264 del DL n. 34/2020 è prorogato al 31 dicembre 2021.
Fino a quella data, nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli artt. 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del dPR n. 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore.
Articolo 66. (Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo)
4. |
L'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali |
presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) |
disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è esteso anche ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
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Articolo 67-bis. (Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-
19 e |
al fine di assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree |
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pubbliche o aperte al pubblico o comunque da tali luoghi percepibile, è concesso un credito d'imposta, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli |
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luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio |
, come |
![Shape23](https://www.confesercentimodena.it/wp-content/uploads/m0bVVtYcdxc_html_f734d8672abff96b.gif)
definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Il credito d'imposta di cui al primo periodo è attribuito in misura proporzionale all'importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell'anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 1 per la fruizione del credito d'imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto.