PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO” (LEGGE DI STABILITA’ 2014)
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/119/CU1/C2
PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE: “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO” (LEGGE DI STABILITA’ 2014)
Punto 1) odg Conferenza Unificata
Le Regioni e le Province autonome e il disegno di legge stabilità 2014
Le Regioni evidenziano due ordini di problemi che condizionano il parere sul disegno di legge che, se non risolti, comprometteranno tutte le politiche regionali oltre a quelle che il legislatore ha cercato di programmare nel provvedimento:
1. il disegno di legge prevede stanziamenti incongrui rispetto al fabbisogno come ad esempio per la “Cassa in deroga” e stanziamenti ampiamente sottostimati quali il Fondo per la non autosufficienza; il Fondo nazionale per le politiche sociali; il Fondo nazionale per il Trasporto pubblico locale; acquisto autobus e materiale rotabile; solo per citare quelli principali;
2. il concorso delle autonomie regionali al miglioramento del saldo netto da finanziare per 800 milioni (560 milioni per le RSO e per 240 milioni per le RSS) e la riduzione dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità (accompagnate da tagli ai trasferimenti dello Stato alle Regioni) pari a 1 miliardo (700 mln RSO; 000 xxx XXX) per il 2014 e a decorrere dal 2015 pari a 1,344 miliardi (941 mln RSO e 403 mln RSS).
Un simile taglio sull’obiettivo programmatico del patto e l’insostenibile contributo al saldo netto da finanziare si aggiungono ai tagli di trasferimenti (o riversamenti allo Stato) previsti dal DL 95/2012 per 1.050 miliardo nel 2015 e ai tagli delle precedenti manovre dal DL 78/2010 (8,955 miliardi per il 2013).
Per quanto riguarda il contributo al saldo netto da finanziare, a legislazione
vigente, le Regioni non hanno più trasferimenti statali, continuativi e ricorrenti, da poter ridurre ne consegue che parte delle proprie risorse tributarie dovranno essere versate allo Stato. Tale contributo compromette inevitabilmente gli equilibri dei bilanci regionali (e impedisce di svolgere le politiche regionali). Si richiede di riversare un totale di entrate correnti pari al 6,5% medio con punte
prossime al 10% in alcune Regioni. Ne consegue l’impossibilità di reperire nei bilanci regionali anche delle risorse per i cofinanziamenti regionali agli interventi finanziati dall’UE (per il periodo di programmazione 2014/2020 dovrebbero concorrere per il 30%). Le Regioni chiedono la soppressione del contributo sul saldo netto da finanziare, altrimenti si vedranno costrette a rinunciare a quegli stanziamenti previsti dal disegno di legge e finanziati (peraltro solo in termini di saldo netto) con lo stesso contributo che viene richiesto alle medesime.
L’utilizzo delle risorse dei programmi europei è pregiudicato, altresì, dall’ulteriore riduzione dell’obiettivo del patto di stabilità in quanto il cofinanziamento dei programmi UE non può essere escluso dal patto di stabilità (attualmente per il 2014 è possibile solo per 1 miliardo - comma 7, art.2, del DL 35/2013- somma inferiore anche al 2013). La stessa problematica si riscontra sul Fondo per lo Sviluppo e coesione.
Le Regioni chiedono la totale esclusione dei cofinanziamenti dal patto di stabilità.
Stante queste criticità, le norme previste dal disegno di legge stabilità 2014 risultano inapplicabili per le Regioni.
Per le motivazioni sopra esposte, le Regioni, ritengono necessario concentrarsi prioritariamente su queste proposte imprescindibili:
1. per la sostenibilità dell’equilibrio di bilancio delle regioni eliminando il contributo sul saldo netto da finanziare utilizzando altre risorse attribuite alle regioni;
2. sul patto di stabilità interno attraverso:
a) l’eliminazione del tetto di competenza finanziaria;
b) l’esclusione dei cofinanziamenti nazionali ai programmi UE
c) l’introduzione del patto di stabilità integrato.
Richiedono altresì l’emanazione del decreto attuativo per l’attribuzione del gettito IVA in base all’attività di recupero fiscale.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle proposte emendative ritenute imprescindibili di seguito riportate.
Inoltre, si allega un elenco di emendamenti puntuali di modifiche del DDL di Stabilità 2014-2016, con l’obiettivo di migliorare le disposizioni normative e finanziarie relative a politiche di settore di competenza regionale.
Roma, 14 novembre 2013
EMENDAMENTI IMPRESCINDIBILI
1. SOSTENIBILITÀ DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLE REGIONI .. 4
2.A ELIMINAZIONE DEL TETTO DI COMPETENZA SUL PATTO DI STABILITÀ 5
2.B ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ DEI COFINANZIAMENTI NAZIONALI AI PROGRAMMI EUROPEI 5
2.C PATTO DI STABILITÀ INTEGRATO 6
3 DECRETO ATTUATIVO PER L’ATTRIBUZIONE DEL GETTITO IVA IN BASE ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO FISCALE 7
1. SOSTENIBILITÀ DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO DELLE REGIONI
Per assicurare la sostenibilità finanziaria delle Regioni a Statuto ordinario si ritiene necessario l’istituzione di un apposito Fondo i cui oneri sono sostenuti attraverso la riduzione per il 2014 della sezione parte regionale del Fondo di cui al DL 35/2013 che comunque non potrebbe essere utilizzato se non nei limiti dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità. Le Regioni, infatti, non sono in grado di restituire risorse al bilancio dello Stato se non pregiudicando gli equilibri di parte corrente.
Le Regioni ribadiscono la strategicità e l’imprescindibilità delle risorse destinate ai pagamenti alle imprese che costituiscono una chiave di sviluppo e di serietà nella regolazione dei rapporti finanziari fra la pubblica amministrazione e il mondo produttivo.
A tal proposito si propone il seguente emendamento da inserire al DDL Stabilità 2014:
All’art. 13 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” atto AS 1120 sono aggiunti i seguenti commi:
“19 . Il Fondo di cui comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni, è ridotto per l’anno 2014 nella “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" dell’importo di 560 milioni di euro.
20. È istituito il “Fondo per finanziare la riduzione del debito delle Regioni a statuto ordinario” con la dotazione finanziaria per il 2014 di 560 milioni di euro.
21. All’onere relativo ai minori interessi attivi derivanti dal comma 19 pari a
19.000.000 euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art.9, comma 8, del decreto – legge 30 dicembre 1997, n.457 e successive modificazioni e integrazioni.”
(dati in milioni)
RSO - obiettivi patto | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 e anni successivi | ||
competenza | 35.736 | 29.828 | 27.601 | 20.090 | 19.390 | 19.099 | -46,56 | variazione 2015/2010 |
cassa | 27.783 | 22.550 | 20.399 | -26,58 | variazione 2012/2010 | |||
eurocompatibile | 20.090 | 19.390 | 19.099 | -4,93 | variazione 2015/2013 |
I tagli sia sul patto di stabilità che sui trasferimenti:
tagli ai trasferimenti e riduzione del Patto di stabilità RSO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
DL 78/2010 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
DL 98/2011 | 800 | 1.600 | 1.600 | ||
DL 138/2011 | 1.120 | 800 | |||
legge stabilità 2012 (L.183/2011) | 745 | 855 | 855 | 855 | |
DL 95/2012 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.050 | |
legge stabilità 2013 (L.228/2012) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
ddl stabilità 2014 | 700 | 991 | |||
contributo Patto di stabilità RSO | 4.000 | 7.065 | 8.955 | 9.655 | 9.996 |
2.A ELIMINAZIONE DEL TETTO DI COMPETENZA SUL PATTO DI STABILITÀ
La nuova disciplina del patto di stabilità interno ha uguagliato nei valori il tetto di competenza a quello eurocompatibile con l’obbligo di rispetto di entrambi i tetti di spesa ai fini degli adempimenti. Le Regioni nel passaggio al tetto di spesa eurocompatibile avevano richiesto una riduzione graduale del tetto di spesa in competenza stante l’importante divario fra i dati di competenza e cassa soprattutto per alcune Regioni. Poiché il tetto di competenza non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, se ne chiede la soppressione anche alla luce del nuovo ordinamento contabile a cui saranno sottoposte le Regioni dal 2015.
Emendamento per l’eliminazione dell’obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza.
Al comma 9 dell’art.9 del DL 31 agosto 2013, n. 102 sono abrogate le seguenti parole: “che hanno aderito alla sperimentazione di cui all’art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,”.
2.B ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ DEI COFINANZIAMENTI NAZIONALI AI PROGRAMMI EUROPEI
Per il cofinanziamento nazionale e regionale dei programmi UE le Regioni hanno da tempo richiesto la possibilità di esclusione di tali spese dal patto di stabilità. Il Governo si era impegnato in tal senso, ma attualmente per il 2014 è possibile solo l’esclusione di 1 mld di € (comma 7, art.2, del DL 35/2013) somma inferiore anche al 2013 (che era pari a 1,8 mld).
Il Nuovo programma 2014 – 2020 prevede un concorso delle regioni al cofinanziamento del 30%, percentuale di risorse, che oltre a essere molto difficile da reperire nei bilanci regionali dopo il taglio per le Regioni sul saldo netto da finanziare, appare
estremamente difficile da spendere stante il restringimento sul tetto patto di stabilità. La stessa criticità si evidenzia sul Fondo per lo Sviluppo e coesione.
Emendamento per l’esclusione dal patto di stabilità dei cofinanziamenti nazionali ai programmi europei
La lett.n bis) del comma 4 dell’art.32 della legge 12 novembre 2011, n.183, è sostituita dalla seguente:
“n bis). delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, ivi comprese le spese sostenute utilizzando le risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale e destinate all’attuazione del Piano di Azione e Coesione. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011;”
in subordine
Al comma 7, dell’art.2, del DL 8 aprile 2013, n.35, le parole “e di 1.000 milioni di euro per l’anno 2014” sono sostituite dalle seguenti “ e di 1.800 milioni di euro per l’anno 2014”
Relazione
È necessario che l’aumento delle spese detraibili dal patto di stabilità a 1,8 miliardi previsto dal comma 7, art.2, del DL 35/2013, sia considerato solo il primo passo verso l’esclusione di tutti i cofinanziamenti dal patto. In ogni caso va innalzato il tetto delle esclusioni anche per il 2014 almeno allo stesso livello del 2013.
2.C PATTO DI STABILITÀ INTEGRATO
L’art. 32, comma 17, della legge di Stabilità per il 2012 prevede la possibilità di definire l’obiettivo di finanza pubblica a livello del territorio regionale per tutti gli Enti Locali e la Regione. Attraverso il “Patto Integrato” viene potenziato e valorizzato il ruolo della Regione nel coordinamento della finanza territoriale in una logica di sinergia nell’impiego delle risorse e nella programmazione degli obiettivi di finanza pubblica realizzata attraverso proposte condivise con gli enti del territorio.
Le Regioni si rendono disponibili ad avviare da subito il percorso per l’attuazione del Patto di Stabilità Integrato nel 2014. Infatti, è prioritario in questo momento massimizzare l’utilizzo delle risorse con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e, contestualmente, fronteggiare la difficile situazione finanziaria e rilanciare la produttività del sistema economico dei territori.
Perché ciò accada è necessario, in primis, sopprimere il comma 7, dell’art. 13, del DDL Stabilità 2014 che rinvia al 2015 l’attuazione del “Patto Integrato” e, conseguentemente,
adottare entro il 30 novembre 2013 il decreto previsto dalla legge n. 183/2011, che definisca le modalità con cui lo Stato e le Regioni concordano gli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni e degli enti locali del territorio, previo accordo tra le Regioni medesime e il CAL ovvero, laddove non istituito, con ANCI e UPI regionali.
Emendamento per il Patto integrato dal 2014
Il comma 7 dell’art.13 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” atto AS 1120 è soppresso.
Relazione
L’emendamento proposto è finalizzato ad evitare l’ennesimo rinvio della adozione del patto di stabilità interno integrato che rappresenta la modalità di concorso delle regioni al risanamento finanziario della repubblica più coerente rispetto ai vincoli imposti allo stato e che esaltano l’ente quale regista delle dinamiche finanziarie e di spesa del territorio.
Dal presente emendamento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. DECRETO ATTUATIVO PER L’ATTRIBUZIONE DEL GETTITO IVA IN BASE ALL’ATTIVITÀ DI RECUPERO FISCALE
Il d.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di “Federalismo fiscale regionale e provinciale nonché di costi standard in sanità”, all’art. 9, prevede l’attribuzione alle Regioni di una quota del gettito riferibile al concorso della regione nella attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all’aliquota di compartecipazione prevista dal decreto legislativo. A tal fine l’articolo rinvia ad un decreto del MEF l’individuazione delle modalità di attribuzione alle regioni delle risorse derivanti dal loro concorso nell’attività di recupero fiscale, demandando le modalità di condivisione degli oneri di gestione della predetta attività ad uno specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regioni e Agenzia delle Entrate.
Si ritiene necessario che venga emanato al più presto il DM in questione. Ciò consentirebbe alle Regioni il rinnovo della Convenzione con l’Agenzia delle Entrate in scadenza al 31 dicembre 2013 (attualmente solo in materia di addizionale IRPEF e IRAP) favorendo, in tal modo, una gestione complessiva e organica dei tributi regionali cui si aggiungerebbe l’IVA medesima permettendo, inoltre, una sinergia tra le rispettive azioni di competenza e un efficace ed efficiente governo della fiscalità territoriale.
Allegato
N. 1 - RIPRISTINO FLESSIBILITÀ USO RISORSE COMUNITARIE 3
N. 2- ESCLUSIONE DAL PATTO DI STABILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE REGIONI PER LA RICOSTRUZIONE E IL RIPRISTINO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI 3
N. 3 EMENDAMENTO PER COSTITUZIONE DI UN FONDO PER EVENTI CALAMITOSI 4
N. 4 - EMENDAMENTO LETTURA CORRELATA NORME RISPETTO PATTO DI STABILITÀ A BILANCIO PREVENTIVO 4
N. 5 - SALVAGUARDIA DELLE ENTRATE REGIONALI IN ATTUAZIONE ART.11 D.LGS.68/2011 5
N. 6 - ACCORDO DELLE REGIONI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO E DEL CONTRIBUTO AL SALDO NETTO DA FINANZIARE PER LE RSO. 6
N. 7 - EMENDAMENTO SPAZI FINANZIARI DEL PATTO DI STABILITÀ 7
N. 8 - SALVAGUARDIA PER L’APPLICAZIONE SCOSTAMENTO DAL PATTO DA PARTE DELLE SOCIETÀ / ENTI ALL’OBIETTIVO PROGRAMMATICO REGIONALE 8
N. 9 - EMENDAMENTO FINALIZZATO AD ASSICURARE ALLE REGIONI IN EQUILIBRIO FINANZIARIO LE RISORSE NON RICHIESTE QUALE ANTICIPAZIONE DA DESTINARE A SPESE PER INVESTIMENTI IN SANITÀ 8
N. 10 - EMENDAMENTO ABROGAZIONE VINCOLO ERARIALE SU TASSA AUTOMOBILISTICA 9
N. 11 - EMENDAMENTO VALORIZZARE LE RISORSE UMANE, GLI ENTI E LE AZIENDE DEL SSN 9
N. 12 - EMENDAMENTO ALL’ART. 9, COMMA 23 - GESTIONE DEL PORTALE NORMATIVO 11
X. 00 – EMENDAMENTI POLITICHE SOCIALI 13
N. 15 - EMENDAMENTO ALL’ARTICOLO 11 –RISOLUZIONE UNILATERALE RAPPORTO DI LAVORO MATURANDI DIRITTO TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON REQUISITI NORMATIVA ANTE FORNERO ENTRO 31/12/2015; ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO EX D.L. 112/2008 00
X. 00. EMENDAMENTO TETTO PROPORZIONATO ALLA POPOLAZIONE RESIDENTE CORRETTO DA UNA PERCENTUALE MASSIMA DEL 10% 00
X. 00. EMENDAMENTO PEDEMONTANA VENETA 00
X. 00 EMENDAMENTO ESCLUSIONE DAL PATTO SPESE PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 19
N. 19 – EMENDAMENTO ESCLUSIONE DAL PATTO SPESE DIRITTO ALLO STUDIO - BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE 19
N. 20 - EMENDAMENTO SALVAGUARDIA DI VENEZIA 20
N. 21 - EMENDAMENTI TPL E CONTRATTI PUBBLICI 20
N. 22 - EMENDAMENTI IN MATERIA DI TRISE 23
EMENDAMENTI REGIONI A STATUTO SPECIALE 24
N. 1 - EMENDAMENTO ALL’ART.18 - SALVAGUARDIA DELLE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI TERRENI DA PARTE DI AGRICOLTORI/COLTIVATORI DIRETTI .24
N. 2 - EMENDAMENTI XXXXXXX XXXXX X’XXXXX 00
X. 0 - XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX 26
N. 1 - Ripristino flessibilità uso risorse comunitarie
Il comma 6 dell’art.13 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” atto AS 1120 è abrogato.
Relazione
Il comma che si intende abrogare qualifica come inadempienti al patto di stabilità interno le regioni che, al fine di non incorrere in perdita di risorse comunitarie, superano gli obiettivi di patto per maggiore spesa per cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali europei (cd. Sforamento controllato), e ciò nonostante che lo sforamento sia dettato dalla necessità di non incorrere nella perdita di risorse comunitarie.
Con l’emendamento si intende ripristinare la norma di cui al comma 463, articolo 1 della legge 228/2012 che qualifica invece come adempienti al patto le regioni che, in tale situazione, si assoggettano a determinate prescrizioni gestionali (limitazione spese correnti, divieto di indebitamento e di assunzione).
Dal presente emendamento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.
N. 2- Esclusione dal patto di stabilità delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici
Dopo il comma 7, dell’art.13 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” atto AS 1120 è aggiunto il comma 7- bis:
7 bis. All'articolo 32, comma 4, della Legge n. 183, del 12 novembre 2011, di seguito alla lettera n- quater) è aggiunta la seguente:
“n - quinquies) per il triennio 2014-2016, delle spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici, nonché a interventi correlati al dissesto idrogeologico ed emergenze ambientali .”
Relazione
Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione ed il ripristino dei danni causati da eventi sismici, nonché il rilancio dell’economia del comparto edilizio, è essenziale che le spese sostenute dalle Regioni per la ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici siano escluse dal Patto di Stabilità.
N. 3 Emendamento per Costituzione di un Fondo per eventi calamitosi
È istituito un Fondo per gli eventi sismici, calamità naturali, alluvioni ed emergenze ambientali con la dotazione finanziaria per l’anno 2014 di 300 milioni di euro.
Relazione
Le necessità finanziarie previste in caso di eventi calamitosi sono di gran lunga superiori a quelli richiesti nell’emendamento. Si ritiene necessario iniziare a costituire un fondo per affrontare le criticità di primo intervento
N. 4 - Emendamento lettura correlata norme rispetto patto di stabilità a bilancio preventivo
1. All’art. 1, comma 3 del Decreto Legge 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, cancellare le parole “del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno” e aggiungere dopo le parole "gli equilibri economico-finanziari degli enti e" le parole "per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.
2. All’art. 1, comma 167 della legge 266 del 23 dicembre 2005, aggiungere dopo le parole "del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno" le parole "con riferimento al rendiconto".
Relazione
L’emendamento mira a correlare la lettura fra le norme previste dalla L.228/2012 e dal DL 174/2012 in tema di patto di stabilità che ha sollevato alcune criticità nei rapporti con le Sezioni Regionali della Corte dei conti.
La sequenza temporale delle leggi dovrebbe far propendere per la non applicazione del DL 174/2012 ai fini del controllo sul bilancio preventivo del patto di stabilità non essendo per le Regioni, a differenza dei comuni, previsto l’obbligo di elaborazione del bilancio di previsione in ottemperanza ai limiti del Patto che si ricorda essere costruito come tetto di spesa anziché saldo.
Il monitoraggio dell’andamento del patto di stabilità interno è effettuato sui dati di gestione, trimestralmente, secondo il prospetto definito con decreto dal Ministero dell’Economia e delle
finanze. La certificazione del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno avviene entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, quindi a consuntivo.
A seguito dell’emendamento i commi citati risultano così modificati:
• comma 3, dell'art. 1 della legge 213 del 2012 di conversione del Decreto legge 174/12:
Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti e per la verifica, con riferimento ai rendiconti consuntivi, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.
• Il comma 167, dell'art. 1 della legge 266 del 2005:
166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.
167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno con riferimento al rendiconto, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.
168. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
N. 5 - Salvaguardia delle entrate regionali in attuazione art.11 d.lgs.68/2011
All'articolo 6 è aggiunto, infine, il seguente comma:
"26. In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ed in dipendenza delle misure previste dal presente articolo, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i rapporti finanziari con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome"
Relazione
L'articolo 6 del Disegno di legge di Stabilità 2014 introduce modifiche alla base imponibile dell'IRAP: il comma 3 introduce, a regime, un sistema di defiscalizzazione, ai fini IRAP, delle spese per personale sostenute dai soggetti passivi del tributo che incrementano, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati, con il medesimo contratto, nel periodo d’imposta precedente; i commi da 19 a 21 modificano la determinazione del valore della produzione netta delle banche e delle assicurazioni incrementando gli oneri deducibili.
La disposizione, però, si pone in contrasto con quanto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 68/2011 secondo cui gli interventi statali sulle basi imponibili di tributi regionali (come l'IRAP) sono possibili "solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi".
N. 6 - Accordo delle Regioni per la ripartizione degli obiettivi del patto e del contributo al saldo netto da finanziare per le RSO.
All’art.13 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” atto AS 1120 sono apportate le seguenti modifiche:
1. al comma 1 la lett.b) è sostituita dalla seguente: “b) al secondo periodo la parola “2016” è sostituita con “2017”;
2. al comma 1 la lett.c) è soppressa;
3. il comma 2 è soppresso;
4. il comma 3 è sostituito con il seguente: “3. Al comma 450 dell’art.1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola “2016” è sostituita con “2017”;
5. il comma 12 è sostituito dal seguente: “12. Per l’anno 2014 le regioni a statuto ordinario assicurano un ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto da finanziare, per l’importo di 560 milioni di euro.”;
6. il comma 13 è sostituito dal seguente: “13. L’ammontare del concorso in termini di saldo netto da finanziare per ciascuna regione è determinato mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2014. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è comunque emanato entro il 15 febbraio 2014.”;
7. il comma 14 è sostituito dal seguente: 14. Le somme di cui al comma 13, sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio statale entro il 31 marzo 2014 e non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno.”
Relazione
L’emendamento mira a ripristinare la possibilità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di sancire mediante accordo la ripartizione per ciascuna regione della riduzione dei tetti di spesa del patto di stabilità e l’importo del concorso di ciascuna regione al contributo sul saldo netto da finanziare come per gli anni precedenti.
N. 7 - Emendamento spazi finanziari del patto di stabilità
Al comma 8 dell’art. 1 del DL 35/2013 come coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013,
n. 64 dopo le parole “certi, liquidi ed esigibili” sopprimere “al 31 dicembre 2012” e dopo le parole” richiesta equivalente di pagamento” sopprimere” entro il predetto termine”; dopo le parole “prioritariamente per il pagamento di” sostituire “residui” con “debiti”.
Relazione
Al fine di consentire anche ai comuni e alle province delle Regioni che non hanno debiti certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012 di poter utilizzare gli spazi finanziari del patto di stabilità previsti dal DL 35/2013 “Pagamenti della Pubblica amministrazione” si propone di sopprimere la data di riferimento del 31/12/2012.
Infatti l’’articolo 1 comma 7 del DL 35/2013 prevede la possibilità di allentare i vincoli di patto alle Regioni per l’importo dei residui passivi di parte corrente erogati ai comuni e alle province soggetti al patto a fronte di corrispondenti residui attivi.
Il successivo comma 8 però vincola tale possibilità esclusivamente le Regioni al pagamento dei loro debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31/12/2012. Tali spazi sarebbero destinati prioritariamente per il pagamento di residui di parte capitale in favore degli enti locali.
Si evidenzia come non tutte le Regioni hanno dichiarato debiti certi liquidi ed esigibili in quanto in linea con la tempista dei pagamenti previsti dai rispettivi contratti con i fornitori (Cfr. Relazione del Ministero dell’Economia sullo stato di avanzamento del DL 35/2013). Sarebbe opportuno pertanto al fine di consentire anche agli enti locali delle Regioni che non registrano debiti al 31/12/2012 di beneficare dell’allentamento del patto di modificare in modo minimale la norma stralciando la data di riferimento del 31/12/2012.
La norma non necessità di copertura finanziaria in quanto già compresa all’interno delle copertura prevista con l’approvazione del DL 35/2013.
N. 8 - Salvaguardia per l’applicazione scostamento dal patto da parte delle società / enti all’obiettivo programmatico regionale
Al comma 10 dell’art.15 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” atto AS 1120 al termine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “ovvero per le regioni al massimo di una percentuale del 3% del proprio obiettivo programmatico tenendo conto di tutti i soggetti di cui al comma 1 per le annualità necessarie a compensare l’importo eccedente al patto”:
Relazione
L’emendamento mira a tutelare gli equilibri dei bilanci nel caso in cui si verificasse un sostanzioso scostamento dal patto di stabilità o che vi fossero più quote di partecipazione in diversi società / enti che non rispettano il patto in modo tale che l’intero ammontare non incida sul patto di un unico esercizio finanziario.
Al comma 10 dell’articolo 15 è aggiunto, infine, il seguente periodo “il peggioramento dell’obiettivo annuale del patto di stabilità interno dell’ente territoriale non può essere, in ogni caso, superiore al 3% della consistenza dell’obiettivo medesimo”
Relazione
L’emendamento tende a porre un tetto al peggioramento degli obiettivi di patto degli enti territoriali partecipanti in quanto il suo superamento potrebbe produrre situazioni di paralisi amministrativa e gestionale. Dal presente emendamento non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.
N. 9 - Emendamento finalizzato ad assicurare alle Regioni in equilibrio finanziario le risorse non richieste quale anticipazione da destinare a spese per investimenti in Sanità
Dopo il comma 6 dell’art.13 del DL 31 agosto 2013, n. 102 è aggiunto il seguente comma 6 bis:
“6 bis. In sede di emanazione del decreto direttoriale previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto- legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e s.m.i., le quote di anticipazione attribuite alle Regioni ma non richieste dalle stesse restano nella disponibilità delle medesime per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Per quanto previsto al periodo precedente non si applica il comma 5, dell’articolo 3, del richiamato decreto-legge 35 del 2013."
Relazione
Emendamento è finalizzato ad assicurare alle Regioni in equilibrio finanziario le risorse non richieste quale anticipazione da destinare a spese per investimenti in sanità.
Le risorse messe a disposizione per la seconda tranche del 2013 e nell’anno 2014 non richieste dalle Regioni per le finalità previste, rimangono nelle disponibilità delle stesse per il completamento dei programmi di investimento tecnologici in sanità e dei relativi pagamenti alle imprese. Le risorse rimangono sul territorio delle Regioni a cui erano state attribuite rivedendone la finalità.
Poiché tali risorse sono assegnate a titolo di anticipazione a tassi vantaggiosi rispetto a quelli che ogni singola regione potrebbe ottenere presentandosi singolarmente sul mercato, si ritiene che anche le Regioni che non hanno richiesto anticipazione per pagare i debiti in sanità verso fornitori possano usufruire di questi tassi agevolati per attivare azioni di sviluppo.
N. 10 - Emendamento abrogazione vincolo erariale su tassa automobilistica
1. Al comma 321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole “della citata Tabella 2” sono inserite le parole “fino all’anno di imposta 2011”.
Relazione
Il vincolo introdotto dall’ultimo periodo del comma 321 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 va ad incidere sui gettiti riscossi dalle regioni a titolo di tassa automobilistica non è più compatibile con l’attribuzione alle regioni della titolarità della tassa stessa (tributo proprio) operata dal d.lgs 68/2011 che pone come unico limite quello di operare variazioni di aliquota entro margini prestabiliti dalla legge statale.
Gli interventi statali ad oggi devono pertanto essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti senza incursioni sui gettiti di tributi regionali.
N. 11 - Emendamento valorizzare le risorse umane, gli enti e le aziende del SSN -
1. Al fine di razionalizzare e contenere il ricorso a incarichi esterni e valorizzare le risorse umane, gli enti e le aziende del SSN possono conferire incarichi ai propri dipendenti a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività particolari, anche a carattere transitorio e straordinario, comunque attinenti alle funzioni dell'ente, per le quali è richiesta una specifica esperienza o professionalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 e al di fuori dell'orario di lavoro, utilizzando risorse economiche provenienti da finanziamenti privati.
2. L'applicazione della disposizione di cui al comma precedente è subordinata all'adozione, da parte dell'ente, di apposita disciplina attuativa, previo parere favorevole dell'organo di controllo interno, nel rispetto dei principi di pubblicità, interna all'ente, e trasparenza di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 165/2001, ad esclusione del comma 6 del medesimo articolo che non trova applicazione.
3. Entro trenta giorni dalla data di adozione della disciplina attuativa di cui al comma precedente, eventuali incarichi conferiti in difformità dalla stessa decadono d'ufficio.
Relazione
Gli enti del servizio sanitario nazionale e tra questi, in particolare, gli Istituti di ricovero a cura a carattere scientifico, sono spesso destinatari di donazioni, di lasciti ereditari nonché di finanziamenti finalizzati ad attività di ricerca o di miglioramento dell’offerta assistenziale.
Si tratta di risorse che costituiscono il riconoscimento e l’apprezzamento tangibile, da parte di pazienti e di soggetti esterni, per gli elevati standard assistenziali e scientifici della struttura sanitaria e rappresentano, al tempo stesso, la misura della capacità “attrattiva” dei medici, dei ricercatori e dei loro collaboratori.
L’impiego coerente di dette risorse richiede lo sviluppo di specifiche progettualità e la pianificazione di attività che risultano sì fortemente correlate all’attività assistenziale e scientifica, ma che, al tempo stesso, richiedono un impegno aggiuntivo che esula, spesso, dall’ordinaria attività quotidiana.
La norma proposta mira a semplificare e rendere più efficiente l’iter realizzativo di tali iniziative di sviluppo, prevedendo che l’attività sia svolta, a seguito di procedura comparativa le cui modalità sono da stabilire con apposita disciplina interna, dal solo personale dell’ente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Restano fermi, ovviamente, i limiti dettati dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 in materia di incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici, ragion per cui l’incarico non deve rientrare nelle ordinarie mansioni del dipendente interessato, deve essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro - e con la resa all’Amministrazione di ore aggiuntive - e non deve profilare alcuna ipotesi di conflitto di interessi.
La scelta di limitare all’interno la fase di pubblicità preventiva al conferimento dell’incarico, e il conseguente superamento degli stretti argini di cui all’art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, appare coerente con la forte interrelazione di tali attività con gli obiettivi assistenziali e scientifici della struttura e rappresenta altresì una leva di valorizzazione e riconoscimento delle professionalità interne. Non secondari sono inoltre i benefici di una simile scelta anche sotto il profilo del contenimento e della razionalizzazione della spesa, posto che l’aggravio economico di una procedura selettiva aperta non appare giustificabile per progetti e attività, di carattere transitorio, la cui realizzazione è resa possibile grazie a risorse “private”. Ed anzi, l’enorme impiego di risorse pubbliche che comporterebbe una selezione aperta eliderebbe, in radice, il vantaggio derivante dallo sviluppo di specifiche attività rese possibili grazie a fondi provenienti da privati.
N. 12 - Emendamento all’art. 9, comma 23 - Gestione del Portale Normativo
All’articolo 9, comma 23, del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” atto AS 1120, , alla fine del secondo periodo, dopo le parole “Camera dei Deputati” aggiungere “sentite le Regioni”.
Relazione
Il fondo di cui all’articolo 107 della legge n.194/2000 è destinato al finanziamento delle iniziative e gestione del Portale NORMATIVA per facilitare la ricerca e consultazione gratuita da parte dei cittadini della normativa vigente. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del Portale anche al fine di favorire la convergenza delle banche dati regionali, sono disciplinati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei Deputati. Le attività di gestione e coordinamento operativo sono affidati al Dipartimento per gli affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Si propone un maggiore coinvolgimento delle Regioni nella fase programmatoria e delle forme organizzative e di funzionamento delle attività relative al Portale, vista la convergenza delle banche dati regionali. Per questo si propone che sul programma di attività del portale si preveda un ruolo delle Regioni nella fase di elaborazione .
N. 13 – Emendamenti Salute
In merito al disegno di legge di stabilità, nel prendere favorevolmente atto che nel provvedimento per il prossimo anno non sono previsti, come in un primo momento paventato, nuove riduzioni delle risorse per il Fondo Sanitario Nazionale il cui finanziamento è però stato ridotto di 540 mln di € per l’anno 2015 e per 610 mln di € per l’anno 2016 per effetto delle misure previste per il personale, si evidenzia quanto segue:
1) è necessario precisare che il fabbisogno per l’anno 2014 è pari a € 109.900.000.000 così come concordato in sede politica lo scorso luglio con i Ministri Xxxxxxxx e Xxx Xxx
2) non sono state previste risorse per finanziare l’art. 20 della legge 67/1988 per l’edilizia sanitaria
3) in merito alla legge n. 210/1992 sono state previste solo le risorse per il Ministero della Salute in adempimento alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per la quanto riguarda la rivalutazione. È necessario prevedere il finanziamento anche per le Regioni sia per la corresponsione dell’indennizzo che per gli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale
Proposta di emendamento punto 1)
Il fabbisogno del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2014 è rideterminato in € 109.900.000.000,00.
Proposta di emendamento punto 2)
“Le risorse destinate ai programmi di intervento di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988 per l’edilizia sanitaria sono incrementate per un importo pari € 5.000.000.000,00 per il triennio 2014- 2016.
Tali risorse saranno utilizzate per la costruzione di ospedali di riferimento regionale e/o di policlinici universitari nonché per l’adeguamento degli stessi alla normativa in materia di antincendio e antisismica.”
Proposta di emendamento punto 3) All’art. 7, comma 10:
Disposizioni in materia di indennizzo ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210
È autorizzata per ciascuno degli anni 2013-2014-2015, la spesa di Euro 172.895.662,00 da destinarsi al finanziamento delle regioni per la corresponsione dell’indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche e integrazioni.
Tale importo risulta escluso dalle riduzioni previste dall’art. 14, comma 2, del D.L. 31 maggio 2010
n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, alle risorse statali spettanti a qualunque titolo alle regioni a statuto ordinario.
L’importo dell’indennità integrativa speciale di cui all’articolo 2, comma 2, della Legge 25 febbraio 1992 n. 210, è rivalutato annualmente a far data dall’insorgere del diritto medesimo e della conseguente corresponsione dell’indennità.
In adempimento alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11) è autorizzata l’ulteriore spesa derivante dalla corresponsione degli arretrati dovuti per la rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al precedente comma per un importo pari a € 60.000.000,00.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - Regioni, sono determinati i criteri in base ai quali erogare le risorse di cui al comma precedente entro il 31 gennaio 2014.
L’onere derivante dall’applicazione dei commi precedenti è a carico dello Stato.
Relazione:
- In tema di legge n. 210/92 ”Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni”, è necessario prevedere il rifinanziamento della stessa a causa dell’azzeramento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 14 comma 2 della legge n. 122/2010, a decorrere dall’anno in corso delle risorse finanziarie per l’esercizio delle funzioni in materia di salute umana che nel 2011 ammontavano a € 172.895.662.
- Stante la previsione di cui all’art. 7 comma 10 di risorse per il pagamento degli arretrati solo per gli indennizzati a carico dello Stato, è necessario prevedere il finanziamento anche per le Regioni per ottemperare a quanto sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 293 del 07 novembre 2011 e n. 107 del 16 aprile 2012, quest’ultima che estende i benefici della legge n. 210/1992 anche ai danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie. Vi è inoltre la necessità di ricevere indicazioni in merito alle modalità di erogazione della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale, con particolare attenzione alle diverse casistiche in cui si trovano i soggetti indennizzati, per poter procedere al pagamento delle rivalutazioni.
N. 14 – Emendamenti Politiche Sociali
1) Fondo Minori stranieri non accompagnati - Modifiche al comma 4 dell’articolo 7
Dopo le parole “legge 7 agosto 2012, n.35, è incrementata” …..aggiungere “ di 50 milioni di euro per l’anno 2014 e”
Relazione:
Nel 2014 è totalmente assente il Fondo per i minori stranieri non accompagnati, previsto dal Decreto legge 31 ottobre 2013, n. 120 (manovrina) solo per il 2013 nella misura di 20 milioni, Il Fondo è invece previsto al comma 4 del DDL Stabilità per il 2015 e 2016, quindi potrebbe essere ravvisata come una dimenticanza.
2) Dopo il comma 7 inserire il seguente comma 7 bis
7. bis. All’interno delle disponibilità finanziarie a favore delle politiche sociali, indicate dalla presente legge, si provvede alla riduzione dello stanziamento della Social Card già indicato al precedente comma, per un importo di 100 milioni di euro a favore del Fondo nazionale per le Politiche Sociali di cui all’articolo 20 comma 8 della legge 328/2000, con sostituzione in tabella C della somma iscritta modificata in 417.013,00 milioni di euro, stabilendo altresì all’interno di un’Intesa Quadro in Conferenza Unificata, di cui all’articolo 9 del DLgs 281/1997, indirizzi per consentire alle politiche regionali, la sperimentazione di misure innovative di contrasto alla povertà, collegate con gli interventi della Social card già avviati e finanziati anche con l’Obiettivo convergenza per le regioni del Sud e con la Social card per le aree metropolitane, con quella
individuata al precedente comma, nonché con gli Obiettivi di inclusione sociale già previsti dalla strategia europea 2014/2020.
Relazione:
L’emendamento proposto intende dar modo alle regioni di sviluppare in parte, nell’ambito delle politiche regionali, uno specifico “Obiettivo di lotta alla povertà” ponendo in essere misure che saranno “omogenee”, perché inserite in un’intesa con lo Stato, ma che daranno anche possibilità alle regioni di adeguarle alle specifiche condizioni locali, includendole nella rete degli interventi a favore della povertà e dell’inclusione, coniugandole anche con i programmi europei 2014/2020. Questa modalità consentirà di far emergere buone pratiche che potranno costituire la base per una misura stabile di contrasto alla povertà che favorisca anche l’inclusione sociale dei beneficiari e delle loro famiglie.
3) dopo il comma 11, inserire il seguente comma 11 bis
11 bis. Ferme restando le intese in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9 del DLgs 281/1997, per il Fondo Nazionale Politiche Sociali, di cui all’articolo 20 comma 8 della legge 328/2000 e per il Fondo per le Non autosufficienze di cui all’articolo 1 comma 1264 della legge 296/2006, ai fini di una maggior coerenza programmatoria e di una semplificazione amministrativa, collegata ad una disponibilità coordinata delle risorse finanziarie previste dal Fondo nazionale contro la Violenza sessuale e di Genere, dal Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dal Fondo per le Politiche della Famiglia, dal Fondo nazionale infanzia e adolescenza e dal Fondo Politiche giovanili, di cui alle rispettive leggi di istitutive, si provvede attraverso un Accordo Quadro in Conferenza Unificata, che individui, in relazione ai diversi Fondi, linee strategiche per la coesione sociale, il rispetto dei diritti delle donne, della famiglia, dei minori, dei giovani e delle fasce vulnerabili, per l’utilizzo e l’assegnazione dei finanziamenti alle Regioni e alle Autonomie locali, favorendo il riparto delle specifiche intese entro il 28.02.2014.
Relazione:
L’individuazione dei diversi e limitati Fondi, compreso il Fondo Infanzia e Adolescenza che viene peraltro erogato solo alle Città riservatarie (ex legge 285/97), totalmente in contrasto con le richieste più volte presentate dalle Regioni al Governo di disporre di un Fondo complessivo, in cui siano individuati anche Obiettivi specifici, come già avviene per il FNPS, impone accordi diversi tra Stato/Regioni e Autonomie che richiedono lunghe attività preparatorie, spesso senza una coerenza tra le diverse finalità dei Fondi, ai fini di una corretta programmazione regionale e locale, pur rispettando l’identità dei Fondi, si propone un Accordo Quadro, che individui in maniera coerente, linee strategiche sulle politiche da attivare nelle diverse materie. Tutto questo oltre che semplificare i diversi iter migliorerà la coerenza tra i finanziamenti e agevolerà i trasferimenti alle regioni in tempi utili a sviluppare la programmazione regionale.
3) Modifiche all’articolo 13, comma 15
Dopo le parole “ del servizio sanitario nazionale”, inserire una virgola e proseguire “ delle politiche sociali e per le non autosufficienze, secondo quanto già previsto dal comma 7 dell’articolo 10 del DL 29 giugno 2013, n. 76, convertito in legge 9 agosto 2013”……..
Relazione:
A differenza di quanto già previsto dal Decreto legge 29 giugno 2013, n. 76 e sua legge di conversione, il DDL Stabilità non include il Fondo per le Politiche Sociali e nemmeno quello per le Non autosufficienze, tra i fondi esclusi dalle eventuali riduzioni per non rispetto dei versamenti da parte delle regioni allo Stato, previsti dallo stesso articolo 13. Si chiede quindi il ripristino della norma già inclusa nel sopra citato Decreto Xxxxx.
4) Dopo il comma 18 dell’articolo 13, inserire il comma 18 bis
18.bis Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle Regioni per l'anno 2014, il complesso delle spese è da determinarsi, in termini di competenza e di cassa, al netto delle spese correnti finanziate dal Fondo Nazionale Politiche Sociali e dal Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze.
Relazione:
Si propone l’esclusione dal Patto di Stabilità delle spese derivate dal FNPS e di quelle derivate dal Fondo nazionale per le Non Autosufficienze, sottolineando che, particolarmente quest’ultimo, viene utilizzato per finalità complementari alla tutela della salute delle persone con gravi difficoltà psicofisiche.
5) Abrogazione all’articolo 15 del comma 19, che viene così sostituito:
Al comma 5 bis dell’articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, dopo il punto che segue la parola “precedenti”, si aggiunge “Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono, secondo i rispettivi ordinamenti regionali, servizi socio-assistenziali, sociosanitari ed educativi, servizi scolastici e per l’infanzia, culturali e farmacie.”
Relazione:
L’emendamento propone di non assoggettare al patto di Stabilità IPAB e Aziende Pubbliche di servizi alla persona e altre istituzioni locali per dar modo alle stesse di poter impiegare per intero le risorse finanziarie di cui dispongono.
Raccomandazioni
Si evidenziano inoltre le seguenti criticità che non sono state trasformate in emendamenti perché riguardanti un incremento di spesa, peraltro indispensabile per tornare almeno ai livelli di stanziamento del 2013.
1) Fondo nazionale Politiche Sociali sono necessari ulteriori 40 milioni di euro.
2) Fondo nazionale Non autosufficienze sono necessari ulteriori 30 milioni di euro
Va anche sottolineato che il Fondo famiglia di circa 20 milioni non avrà alcuna ricaduta su Regioni e autonomie perché come avvenuto nel 2013 sarà utilizzato solo per interventi a livello centrale (osservatorio, etc.). Si rende necessario un incremento dello stesso di almeno 100 milioni, per riprendere gli interventi a favore dei nidi e della prima infanzia
E’ stata inoltre segnalata l’esigenza di aggiungere un comma all’articolo 16 della legge di stabilità che va a modificare la legge 122/2010
Comma 3:
“All'articolo 6 comma 2 del detto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole "alle ONLUS" sono aggiunte le parole "alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207";
Relazione:
L’emendamento consente di non applicare la gratuità delle cariche alle IPAB e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, per favorire la nomina di persone preparate e competenti che diano disponibilità temporale allo svolgimento delle attività cui sono preposti.
N. 15 - Emendamento all’Articolo 11 –Risoluzione unilaterale rapporto di lavoro maturandi diritto trattamento pensionistico con requisiti normativa ante Fornero entro 31/12/2015; istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ex D.L. 112/2008
All’articolo 11 del disegno di legge di stabilità 2014 dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:
“22. Le Regioni, al fine di riorganizzare le proprie strutture amministrative e ridurre le spese di personale possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2015 secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente valenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica; il trattamento di fine rapporto è' corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello
stesso sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. La cessazioni dal servizio dei predetti dipendenti possono essere calcolate come risparmi utili per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare ad assunzioni, entro il limite massimo del 30%. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montane.
“23. Le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano anche negli anni 2015, 2016 e 2017”.
Relazione
Con riferimento alla proposta di inserimento del comma 21: le Regioni ritengono che in generale il collocamento a riposo dei propri dipendenti, con i requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico vigenti ante “decreto salva Italia”, mediante l’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, sia in grado di generare risparmi di spesa sui bilanci regionali conseguenti, da un lato, al contenimento della spesa di personale per mancata sostituzione con nuovo personale in ingresso di coloro che cessano per risoluzione unilaterale e dall’altro alla diminuzione dei costi aggiuntivi afferenti, con riferimento al godimento di beni strumentali vari necessari per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Si fa notare che la produzione di risparmi interessa inoltre lo stesso sistema finanziario pubblico allargato come conseguenza evidente dell’inferiorità del trattamento pensionistico rispetto a quello retributivo.
Il trattamento di fine rapporto medesimo verrà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148.
Con riferimento alla proposta di inserimento del comma 23: secondo la previsione dell’art. 1, comma 16, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 , convertito nella L. 14 settembre 2011, n. 148, il termine finale per l’applicazione dell’istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro alla maturazione del requisito di anzianità contributiva utile all’accesso alla cosiddetta “pensione anticipata” è stabilito al 31/12/2014; le Regioni ne propongono la relativa reiterazione anche per il triennio 2015-2017 sempre a fini di contenimento della spesa di personale.
N. 16. Emendamento tetto proporzionato alla popolazione residente corretto da una percentuale massima del 10%.
Il comma 2 dell’articolo 13 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è così sostituito:
All’articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 dopo il comma 449 è inserito il seguente comma 449-bis:
“449-bis. L’ammontare dell’obiettivo di ciascuna regione a statuto ordinario in termini di competenza eurocompatibile, per gli esercizi dal 2014 al 2017, è determinato a seguito dell’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Lo scostamento dell’ammontare di ciascun obiettivo come sopra determinato, calcolato in termini di obiettivo pro-capite, non potrà comunque superare, in valore assoluto, il 10% dell’ammontare dell’obiettivo pro-capite complessivo delle regioni a statuto ordinario.
In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e' comunque emanato , ripartendo l’obiettivo complessivo in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione a statuto ordinario, alla fine del terzultimo anno precedente, secondo i dati ISTAT.”
Relazione
Nella prospettiva di una proposta di riforma dei meccanismi del patto di stabilità necessita prioritariamente garantire la più equa distribuzione del concorso finanziario di ciascuna regione al mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di competenza finanziaria che di competenza eurocompatibile.
Raggiunto questo risultato minimale valido indipendentemente dal livello di concorso agli obiettivi di finanza pubblica attribuiti al comparto regioni si possono valutare proposte virtuose di allentamento degli attuali obiettivi di patto.
Al fine di garantire la più equa distribuzione del concorso finanziario di ciascuna regione al mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica, sia in termini di competenza finanziaria che di competenza eurocompatibile, il presente emendamento propone di assicurare a favore di ciascun cittadino italiano la stessa capacità di spesa con riferimento alle politiche regionali, eventualmente corretto nella misura massima del 10%.
Impatto finanziario: Questo emendamento non comporta variazione dei saldi di finanza pubblica
N. 17. Emendamento pedemontana veneta
All’articolo 4 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è aggiunto il seguente comma 3-bis:
“3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla
realizzazione dell’autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l’articolo 50, comma 1, lett. g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l’articolo 18, comma 1 del D. L. 21 giugno 2013, n. 69.”
Relazione
In considerazione della stagnazione economica in corso e al fine di incentivare la ripresa mediante impulso alla realizzazione di investimenti infrastrutturali da parte delle PP.AA. si propone l’esclusione dal patto di stabilità delle spese per la realizzazione dell’ autostrada Pedemontana Veneta.
N. 18 Emendamento esclusione dal patto spese percorsi triennali di istruzione e formazione professionale
All’art. 13 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è aggiunto il seguente comma 7-bis: “All’articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:
n-sexies) per gli anni 2014, 2015, 2016, delle spese relative ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.”
Relazione
Si propone di escludere dal Patto di stabilità interno delle regioni le somme impegnate da parte delle Regioni, negli anni 2014, 2015, 2016, con riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, realizzati ai sensi della Legge n. 53 del 28 marzo 2003 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226”, al fine di sostenere la programmazione regionale di percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati all’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione, in quanto offerta formativa alternativa ai percorsi scolastici e a forte valenza professionalizzante, che registra ottimi risultati sia nel contrasto alla dispersione scolastica sia negli esiti occupazionali.
N. 19 – Emendamento esclusione dal patto spese diritto allo studio - borse di studio universitarie
All’art. 13 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è aggiunto il seguente comma 7-bis: “All’articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:
n-sexies) delle spese relative ai contributi per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;
n-septies) delle spese destinate alle borse di studio universitarie riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e di cui al Fondo integrativo statale previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.”
Relazione
Si propone di escludere dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni i pagamenti, effettuati dalle Regioni e dalle Province Autonome, delle risorse:
a) destinate ai contributi per il diritto allo studio degli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado;
b) riscosse a titolo di tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, destinate alle borse di studio universitarie;
c) riscosse di cui al Fondo integrativo statale previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, destinate alle borse di studio universitarie;
N. 20 - Emendamento Salvaguardia di Venezia
All’art. 13 del Disegno di Legge di Stabilità 2014 è aggiunto il seguente comma 7-bis: “All’articolo 32, comma 4 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 sono aggiunte le seguenti lettere:
n-sexies) delle spese a valere sulle risorse assegnate a favore della Regione del Veneto e destinate ad interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
Relazione
Si propone di escludere dal Patto di stabilità interno le spese per interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.
N. 21 - Emendamenti TPL e contratti pubblici
Emendamento art. 4 - Finanziamenti per infrastrutture e trasporti
(in contrasto con emendamento n.1 in subordine)
All'art. 4, comma 8, le parole da "di 100 milioni di euro” alle parole “registrato nell’anno precedente” sono sostituite dalle seguenti:
“di 300 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-16, da destinare all’acquisto di materiale rotabile. Al relativo riparto tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con decreto del Ministro dei trasporti, emanato, ai sensi dell'art. 1, co. 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. I relativi criteri di riparto sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro il 31 maggio 2014 d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Relazione
La proposta di modica, che lascia invariati i saldi finali, mira a rendere maggiormente flessibile la gestione delle risorse disponibili nell’ambito di una programmazione integrata dei servizi di TPL gomma-ferro, consentendo un utilizzo più coerente con le specifiche esigenze di servizio dei singoli territori. Ciò anche alla luce della recente riprogrammazione dei servizi di TPL, effettuata ai sensi dell’art. 16-bis della legge n. 135/2012.
Emendamenti per introdurre la disciplina dell’imposta di bollo forfetaria, nonché diverse modalità di assolvimento per i contratti pubblici di appalto.
1. Emendamento n.1 (art. 18 - Altre disposizioni di materia di entrata)
All’articolo 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
“5-bis. Alla Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 1, dopo il comma 1.bis.1, sono inseriti i seguenti commi:
“1-bis-2. Originali informatici e loro copie informatiche dichiarate conformi all’originale per uso registrazione degli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali di cui all’articolo 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 qualora non assoggettati a registrazione con procedure telematiche: euro: ;
1-bis-3. Copie informatiche dichiarate conformi all’originale degli atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali di cui all’articolo 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 a coloro che ne abbiano fatto richiesta a prescindere dalla modalità utilizzata ai fini della registrazione: euro .";
b) nella colonna delle Note relative al comma 1.bis, aggiungere i seguenti punti:
“1-bis-2. L’imposta è dovuta nella misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento”
1-bis-3. L’imposta è dovuta nella misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento";
c) all’articolo 2, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:
1-bis. Originali informatici dei contratti di cui all’articolo 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 stipulati a mezzo:
i) scrittura privata: euro ;
ii) scambio di lettere: euro 16,00;
1-ter. Copie informatiche dichiarate conformi all’originale delle scritture private dei contratti di cui all’articolo 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006 2006 a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro ;
d) nella colonna delle Note relative al comma 1, aggiungere i seguenti punti:
“1-bis. L’imposta è dovuta nella misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento. 1-ter. L’imposta è dovuta nella misura forfettaria a prescindere dalla dimensione del documento”.
2. Emendamento n. 2 (art. 18 ddl)
All’articolo 18, alla fine del comma 11, aggiungere il seguente periodo:
“Il provvedimento stabilisce altresì le modalità per il pagamento in via telematica dell'imposta di bollo, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per i contratti stipulati in modalità elettronica di cui all'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006.”
3. Emendamento n. 3 (art. 18 ddl)
All’articolo 18, dopo il comma 11, aggiungere il seguente comma:
“11 bis. In via transitoria fino all'attivazione delle modalità di pagamento, previste nel provvedimento di cui al comma 11 per i contratti stipulati in modalità elettronica di cui all'art. 11 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, il versamento dell'imposta di bollo è assolto secondo quanto previsto all’art. 17 comma 2, lettera h-ter) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.”.
Relazione agli emendamenti nn. 2-3-4
Con le modifiche proposte si intende introdurre la disciplina dell’imposta di bollo forfetaria, nonché diverse modalità di assolvimento per i contratti pubblici di appalto.
Infatti, dal 1 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D. Lgs. 163/2006, i contratti di appalto delle pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in modalità elettronica e pertanto occorre disciplinare l’applicazione dell’imposta di bollo con riferimento a tali atti informatizzati, sia in relazione alla modalità di calcolo sia per le modalità di assolvimento dell’imposta stessa.
Per quanto riguarda la determinazione del quantum dell’imposta di bollo in relazione alla stipula mediante lo scambio di lettere, al comma 0.4. della proposta, si indica l’importo forfetario di 16 euro in analogia all’importo determinato nel comma 3 del Disegno di Legge di Stabilità 2014.
Le modifiche rinviano al decreto previsto al comma 6 dell'art. 18 della legge di stabilità per la disciplina delle modalità di pagamento in via telematica del bollo e introducono in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx l'impostra attraverso il modello F24, al fine di risolvere le problematiche in essere, almeno in attesa delle nuove modalità di pagamento.
Si precisa che tale ipotesi è stata prospettata nell'ambito del Tavolo tecnico di confronto tra Regioni e Governo in tema di problematiche poste dalle nuove modalità previste per la stipula dei contratti pubblici, istituito presso la Conferenza Unificata su richiesta della Conferenza delle Regioni e Province autonome.
N. 22 - Emendamenti in materia di TRISE
Emendamenti agli artt. 20 e 22 in materia di TRISE
Emendamento 1) al comma 7 dell’articolo 22 dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Le predette modalità di versamento assicurano in ogni caso che la componente tariffaria di cui all’articolo 20 sia corrisposta direttamente al soggetto competente individuato dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009.”.
Relazione
Si ritiene innanzi tutto necessario che il tributo versato secondo le diverse modalità previste dai commi 7 e 8 dell’articolo 22 venga direttamente accreditato ai soggetti individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009.
Emendamento 2) al comma 2 dell’articolo 22 le parole “dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia” sono sostituite dalle seguenti: “dal soggetto competente individuato dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009”.
Relazione
In ogni caso, si insiste affinché il nuovo modello di tassazione comunale disciplini compiutamente i rapporti tra i comuni e i soggetti preposti al governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, individuati dalle regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 191/2009. al fine di rendere più chiari sin da ora i rapporti che intercorrono tra i singoli comuni e i soggetti deputati all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti si propone dunque di modificare il comma 2 dell’articolo 22 nella parte in cui in merito al soggetto deputato all’approvazione del piano finanziario si riferisce al consiglio comunale o, genericamente, ad altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.
Emendamento 3) al comma 17 dell’articolo 20 è sostituito dal seguente “Nella modulazione dalla tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata e per le azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche.”.
Relazione
Infine, ove il Legislatore mantenga l’intendimento di continuare ad attribuire alla TARI la natura di tributo, si richiede che quantomeno preveda correttivi di riduzione finalizzati al riconoscimento delle attività di prevenzione (riduzione dei rifiuti prodotti) e alle virtuosità esercitate nella gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. A tal fine si propone di emendare il comma 17 dell’articolo 20 introducendo anche le azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti tra quelle meritevoli di assicurare una riduzione della tariffa.
Emendamenti Regioni a Statuto Speciale
N. 1 - Emendamento all’art.18 - Salvaguardia delle agevolazioni per l'acquisto di terreni da parte di agricoltori/coltivatori diretti
Al comma 23 del disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” atto AS 1120, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, dell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.»
Conseguentemente:
al comma 24, sostituire le parole: "12 per cento", con le seguenti: «15 per cento».
Relazione
Il decreto legislativo 23/2011 ha stabilito, all'articolo 10, comma 4, la soppressione a partire dal 1 gennaio 2014 di tutte le agevolazioni/esenzioni per l'acquisto di terreni.
Le associazioni maggiori (Confagricoltura, Coldiretti, CIA) si sono impegnate per garantire le agevolazioni per le PPC (piccola proprietà contadina) anche dopo il 31 dicembre 2013 (e questa è l’unica esenzione inserita al comma 23 del DDL di Stabilità)
Per la realtà sudtirolese però le PPC sono quasi irrilevanti, visto che solo pochissimi agricoltori del territorio dell'Alto Adige/Südtirol sono agricoltori a tempo pieno e quindi sono iscritti nella gestione separata dell'INPS (c.d. SCAU). Pertanto, la maggior parte dei loro associati non potrà mai avvalersi delle agevolazioni previste per le PPC.
L'emendamento è finalizzato alla salvaguardia delle agevolazioni considerate più importanti, aggiungendo all'elenco previsto dal comma 23 dell'articolo 18 il riferimento al DPR 601/1973, alla legge 97/1994 e al decreto legislativo 228/2001. La logica dell'emendamento è quella di avvantaggiare l'acquisto di terreni da parte di agricoltori/coltivatori diretti e penalizzare, con un'imposta più elevata (che innalziamo al 15% nella seconda parte dell'emendamento) l'acquisto di terreni agricoli da parte di speculatori.
N. 2 - Emendamenti Regione Valle d’Aosta
- Al comma 21 dell’articolo 11, le parole: “tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime” sono sostituire dalle seguenti: “tra le
regioni che concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale”.
Di conseguenza, gli ultimi due periodi dell’articolo 21 sono soppressi.
RELAZIONE.
L’emendamento ha lo scopo di sottrarre le Regioni speciali e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale alle riduzioni stabilite a decorrere dal 2015 del livello di finanziamento del predetto Fondo, le quali sarebbero effettuate secondo il meccanismo, reiteratamente contestato dalle autonomie speciali, dell’accantonamento a monte sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali statutariamente stabilite. Ciò in considerazione di quanto in più occasioni affermato dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto (sentenze nn. 133/2010 e 341/2009) l’incompetenza assoluta dello Stato a dettare norme di coordinamento finanziario, quando lo stesso “non concorre al finanziamento della spesa sanitaria”, come accade nelle Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sui bilanci delle quali grava interamente la spesa sanitaria. L’emendamento non determina nuovi o maggiori oneri in quanto l’importo della riduzione resta intatto, essendo mutato il solo criterio di riparto dell’ammontare della riduzione medesima.
- Il secondo periodo del comma 9 dell’articolo 13 è soppresso.
RELAZIONE.
L’emendamento ha lo scopo di ribadire l’imprescindibilità dell’intesa con il Presidente della Regione Valle d’Aosta per la determinazione dell’ammontare della misura del “riversamento” allo Stato delle nuove e maggiori entrate tributarie derivanti dal decreto-legge 138/2011 e dal decreto- legge 201/2011. Proprio con riferimento al principio dell’intesa, sancito dall’articolo 8 della legge 690/1981, la Corte costituzionale ha infatti affermato che le determinazioni ministeriali sulla misura dei “riversamenti” deve essere adottata d’intesa con il Presidente della Giunta regionale”, pena l’inevitabile contrasto con il disposto statutario (sent. 241/2012). L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.
- Al comma 9bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come introdotto dal comma 4 dell’articolo 14, e al comma 13 dell’articolo 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, gli enti locali dei rispettivi territori inoltrano la predetta comunicazione alle Regioni e alle Province autonome che provvedono alla successiva trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato.”.
RELAZIONE.
L’emendamento è finalizzato a chiarire i soggetti tenuti agli adempimenti ivi previsti in considerazione delle competenze statutarie in materia di finanza locale. Analoga previsione, che non comporta oneri aggiuntivi, è stata inserita, a seguito di apposito emendamento presentato dalle autonomie speciali, all’articolo 1, comma 17bis, del decreto-legge 35/2013 in materia di sblocco dei pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
- Al comma 1 dell’articolo 15, dopo le parole: “delle regioni” sono inserite le seguenti: “a statuto ordinario”.
RELAZIONE.
L’emendamento intende chiarire l’ambito di applicazione del patto di stabilità esteso dalla disposizione in questione anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società strumentali di enti
locali e regioni, atteso che per le regioni a statuto speciale e le Province autonome il patto di stabilità è sottratto alle regole ordinarie per essere oggetto di appositi accordi con il Ministero dell’economia, in ossequio al metodo pattizio che deve connotare la regolazione dei rapporti finanziari tra lo stato e le autonomie speciali, e nell’ambito dei quali spetta alle singole autonomie stabilire l’entità e le modalità del concorso agli obiettivi definiti da parte degli enti strumentali alle Regioni e alle province medesime. L’emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri.
N. 3 – Emendamenti Regione Sardegna
- Finanziamento del Servizio sanitario nazionale
Al comma 21 dell’articolo 11, le parole: “tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano medesime” sono sostituire dalle seguenti: “tra le regioni che concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale”.
Gli ultimi due periodi dell’articolo 21 sono soppressi. Relazione
L’emendamento ha lo scopo di sottrarre le Regioni speciali e le Province autonome di Trento e di Bolzano che non concorrono alla ripartizione del Fondo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale alle riduzioni stabilite a decorrere dal 2015 del livello di finanziamento del predetto Fondo, le quali sarebbero effettuate secondo il meccanismo, reiteratamente contestato dalle autonomie speciali, dell’accantonamento a monte sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali statutariamente stabilite. Ciò in considerazione di quanto in più occasioni affermato dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto (sentenze nn. 133/2010 e 341/2009) l’incompetenza assoluta dello Stato a dettare norme di coordinamento finanziario, quando lo stesso “non concorre al finanziamento della spesa sanitaria”, come accade nelle Regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sui bilanci delle quali grava interamente la spesa sanitaria. L’emendamento non determina nuovi o maggiori oneri in quanto l’importo della riduzione resta intatto, essendo mutato il solo criterio di riparto dell’ammontare della riduzione medesima.
- Patto di stabilità
Dopo il comma 4 dell’art. 13 è aggiunto il seguente:
4 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 si applicano alla Regione Sardegna previa attuazione di quanto stabilito dall’art. 11 comma 5 bis del D.L. 35/2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64.
Relazione
Il comma 4 dell’articolo 13 prevede un’ulteriore riduzione dei livelli di spesa rilevanti ai fini del rispetto del Patto di stabilità delle Regioni a Statuto speciale pari a 300 milioni di Euro per l’anno 2014 (in Sardegna gli spazi finanziari si ridurrebbero di 51 milioni di Euro) per il triennio 2015- 2017 la riduzione dei limiti di spesa per le Speciali risulta invece determinata in 403 milioni di Euro annui (per la Regione Sardegna il taglio di spesa salirebbe a 69 milioni di Euro annui).
Tale ulteriore taglio della capacità di spesa appare inammissibile per la Regione Sardegna senza il previo adeguamento al nuovo regime finanziario regionale dei limiti di spesa del Patto di stabilità, stabilito dal comma 5 bis dell’articolo 11 del D.L. 35/2013 convertito nella Legge 64/2013.
Con il presente emendamento si propone pertanto che in Sardegna l’applicazione della presente disposizione sia condizionata alla preliminare correzione dei limiti di spesa, come previsto dalle citate disposizioni del DL 35.
- Riserve erariali
Dopo il comma 8 dell’art. 13 è aggiunto il seguente:
8 bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Relazione
Il comma 8 dell’articolo 13 della legge di stabilità 2014, ha previsto a decorrere dal 2014, per un periodo di cinque anni, l’applicazione alle Autonomie speciali delle riserve erariali introdotte dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Al riguardo si rappresenta la necessità di inserire una norma di salvaguardia delle prerogative delle RSS e delle PA.
- Eliminazione dell’obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza
Al comma 9 dell’art.9 del DL 31 agosto 2013, n. 102 sono abrogate le seguenti parole: “a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all’art.36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118,”.
Relazione
La nuova disciplina del patto di stabilità interno ha uguagliato nei valori il tetto di competenza a quello eurocompatibile con l’obbligo di rispetto di entrambi i tetti di spesa ai fini degli adempimenti. Le Regioni nel passaggio al tetto di spesa eurocompatibile avevano richiesto una riduzione graduale del tetto di spesa in competenza stante l’importante divario fra i dati di competenza e cassa soprattutto per alcune Regioni. Poiché il tetto di competenza non rileva ai fini degli obiettivi di finanza pubblica, se ne chiede la soppressione anche alla luce del nuovo ordinamento contabile a cui saranno sottoposte le Regioni dal 2015.
- Revisione dell’articolo 10 dello Statuto sardo All’art. 16 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1 bis. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell’Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può:
a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni di imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere contributi da utilizzare in compensazione ai sensi della legislazione statale;
b) modificare le aliquote in aumento entro i valori massimi di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle.
L’attuazione delle misure agevolative previste dal presente articolo determina oneri esclusivamente a carico del bilancio regionale.
Relazione
La revisione statutaria è stata già concordata in sede tecnica e politica con i rappresentanti del Ministero dell’Economia e non comporta oneri a carico della finanza.