Contract
Il Codice Civile e gli AEC
L'art. 1751 bis
Il patto di non concorrenza dopo lo scioglimento del contratto
1751 bis. Patto di non concorrenza
"Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.
L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all'agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale. L'indennità va commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all'indennità di fine rapporto. La determinazione della indennità in base ai parametri di cui al precedente periodo è affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria. In difetto di accordo l'indennità è determinata dal giudice in via equitativa anche con riferimento:
1) alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
2) alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
3) all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
4) all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente."
L’accordo contrattuale con il quale l’agente di obbliga a non svolgere attività in concorrenza con la preponente dopo la fine del contratto di agenzia è validamente pattuito se: a) risulta
da un atto scritto espressamente accettato; b) inserisce la stessa zona, clientela e tipologia di prodotti interessanti il contratto di agenzia al quale la non concorrenza si riferisce; c) ha una durata massima di due anni.
Qualora il patto di non concorrenza ecceda i limiti sopra individuati (di durata e di zona, clienti e prodotti), il patto verrà considerato parzialmente nullo ed opererà, pertanto, entro i medesimi limiti stabiliti dalla legge.
Ne consegue che un patto di non concorrenza formulato in violazione dei limiti imposti dalla normativa vigente, non è totalmente nullo e come non esistente -con conseguente libertà dell’agente di non rispettare alcun obbligo di non concorrenza- bensì valido ed efficace nei limiti suddetti.
La presenza di un patto di non concorrenza post contrattuale determina per l’agente, al momento della risoluzione del rapporto di agenzia, da una parte, l’obbligo di non compiere in qualsiasi forma e modalità attività in concorrenza e, dall’altra, il diritto a percepire la corresponsione dalla preponente di una specifica indennità di natura non provvigionale.
Indennità che viene determinata con contrattazione delle parti tenuto conto degli accordi economici di categoria.
L’indennità prevista dovrà essere riconosciuta dalla preponente anche nelle ipotesi in cui l’agente - per aver unilateralmente determinato la fine del contratto di agenzia o per l’averla provocata con inadempimenti che costituiscano giusta causa di risoluzione allo stesso imputabile - non abbia diritto alle altre indennità di cessazione del rapporto di agenzia. Il vincolo generato dal patto di non concorrenza post contrattuale permane dunque a prescindere dalle motivazioni che hanno determinato la fine del contratto di agenzia. Ne consegue che agente e preponente non possono legittimamente sciogliere il vincolo suddetto se non con esplicito accordo accettato da entrambe le parti.
Xxxxxxxx contrattuali, dunque, che attribuiscano alla preponente o all’agente il presunto diritto di scegliere insindacabilmente al momento della fine del rapporto di agenzia se pretendere o meno il rispetto del patto di non concorrenza, sono inefficaci. Il patto produce effetto e smette di produrlo solo ed esclusivamente se agente e preponente trovano un accordo in tal senso.
Avv. Xxxxxx Xxxxxx - consulente di USARCI Padova - componente del Centro Giuridico Nazionale
Articolo pubblicato in Usarci Notizie Magazine n°2/2014