Settore Polizia Locale, Viabilità e Trasporti
Settore Polizia Locale, Viabilità e Trasporti
All. B
Accordo di servizio per l’esecuzione degli interventi di rimozione, trasporto, deposito con custodia, successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono su aree ad uso pubblico e sulle aree private ad uso pubblico sul territorio comunale di Magenta.
TRA
il Comando della Polizia Locale del Comune di Magenta, nella persona del Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dott. X. Xxxxxxx
E
la ditta con sede in (prov. ) Codice Fiscale Partita IVA tel. n. e-mail
P.E.C.
autorizzazione Provinciale Milano n. ……. del .../.../….
codice demolitore autorizzato PRA n. ………………………………………………………………
rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. nato a (prov. ) il residente in Codice Fiscale
Premesso che:
il suddetto Operatore Economico dichiara e conferma di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge per fornire il servizio richiesto, in particolare quelli richiesti ai sensi dell’art. 354, comma 1 e s.m.i. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.
il Comune è tenuto alla manutenzione delle strade e delle aree di uso pubblico ed è, pertanto, tenuto a liberarle da veicoli in palese stato di abbandono, in modo da recuperare spazi da adibire a parcheggio e da evitare l’inquinamento dell’area per effetto del degrado fisico degli stessi;
il Comune, per garantire gli adempimenti citati, è arrivato alla decisione di affidare il servizio di rimozione, trasporto, deposito con custodia, successiva demolizione, radiazione e
cancellazione dal P.R.A. dei veicoli e/o rimorchi rinvenuti in evidente stato di abbandono su aree ad uso pubblico e sulle aree private ad uso pubblico con conseguente necessità di sottoscrivere il presente accordo di servizio che lo regola e lo disciplina, nell’ottica di attuare il progetto generale di ripulire il territorio comunale eliminando gli elementi di ostacolo al decoro urbano;
con determinazione n. …… del .../.../…. sono state date le linee di indirizzo alla stipula del presente accordo;
si conviene e stipula quanto segue.
Articolo 1
Oggetto dell’accordo: trattamento completo dei veicoli in evidente stato di abbandono.
1. Il Comune di Magenta affida alla ditta
con sede in (prov. )
Codice Fiscale Partita IVA
tel. n. e-mail
P.E.C.
l’esecuzione dei servizi di rimozione, trasporto, deposito con custodia, successiva demolizione, radiazione e cancellazione dal P.R.A. di veicoli a motore o rimorchi, rinvenuti dagli agenti di Polizia Locale su aree pubbliche e proprie pertinenze e nelle aree private ad uso pubblico, ove richiesto da chi ne abbia interesse, quando, per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che siano stati abbandonati e che, quindi, rientrino nell’ambito della specifica legislazione in materia. Il servizio dovrà essere svolto secondo il disposto dell’art. 1 del D. M. 460/1999, integralmente riportato nel successivo articolo 5.
2. Il gestore si impegna a svolgere tale attività fino ad un massimo di 100 veicoli per ogni anno solare di durata contrattuale.
3. La depositeria, recintata e con servizio di custodia continuativo, potrà ospitare contemporaneamente fino ad un massimo di 10 veicoli rientranti nella disciplina prevista dalla presente convenzione. Tale depositeria dovrà essere dotata di pavimentazione con rivestimento impermeabile idoneo ad impedire la contaminazione del suolo dovuta allo sversamento di sostanze contenute nei veicoli abbandonati ivi custoditi.
Articolo 2
Modalità e tempi di intervento.
1. Gli interventi del gestore possono essere chiesti dai singoli Agenti di Polizia Locale, attraverso comunicazione telefonica, oppure tramite e-mail.
2. Il servizio di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono è svolto prevalentemente dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00.
3. La rimozione stessa avverrà, di norma, entro 24 ore dalla richiesta, inoltrata così come indicato ai commi precedenti.
4. Le cause di impossibilità a intervenire sono costituite soltanto da quelle non imputabili al gestore e devono essere prontamente comunicate, per iscritto, al Comando di Polizia Locale.
5. L'esecuzione del servizio resterà sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa, cessata la quale il servizio dovrà essere eseguito nei termini previsti.
3. Agli agenti della Polizia locale spetta il controllo del servizio affidato al gestore. Il Comune, tramite la Polizia Locale, si riserva pertanto di effettuare specifiche verifiche sul regolare svolgimento del servizio in questione.
4. A tal fine il gestore dovrà consentire in ogni momento, al personale appositamente incaricato dalla Polizia Locale, l'accesso ai depositi, nonché l’esibizione della documentazione necessaria per il controllo della regolarità di esecuzione del servizio.
Articolo 3
Requisiti del “Centro di raccolta e demolizione” per l’espletamento del servizio.
1. Il servizio sarà svolto direttamente dal gestore, che dovrà essere in possesso di tutti i titoli autorizzativi prescritti dalla L. n. 122 del 05.02.1992, dal D. Lgs. n. 209 del 24.06.2003, dal D. Lgs.
n. 152 del 03.04.2006, dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, dalla normativa SISTRI in quanto trasportatori di rifiuti pericolosi, nonché da ogni altra normativa statale o regionale applicabile in materia.
2. I Responsabili gestionali debbono possedere i necessari requisiti soggettivi previsti dall’art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, a pena di risoluzione del presente accordo.
3. I locali adibiti ad ospitare gli impianti di demolizione dovranno essere dotati al loro interno di idonee pompe antincendio ed i lavoratori dovranno essere equipaggiati in maniera conforme ai dettami normativi in tema di sicurezza sul lavoro.
Articolo 4 Condizioni per lo svolgimento del servizio.
1. Il “Centro di raccolta e demolizione” del gestore deve:
a) mettere a disposizione almeno due veicoli appositamente attrezzati per le operazioni di rimozione di qualunque tipo di mezzo, in maniera idonea a far fronte tempestivamente a tutte le esigenze di servizio. I mezzi con i quali sarà svolto il servizio devono possedere tutte le prescritte omologazioni del competente Ministero dei Trasporti - Direzione Generale M.C.T.C.; dovranno, inoltre, essere dotati di dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante, in perfetta efficienza, nonché di tutte le attrezzature idonee a rimuovere prontamente i veicoli;
b) adeguare a propria cura e spese i carri attrezzi alle eventuali nuove e/o diverse prescrizioni che dovessero intervenire durante l'arco temporale di validità del presente atto;
c) mettere a disposizione apposite aree di deposito attrezzate e custodite, che siano in regola con la vigente normativa in materia e che siano provviste di pavimentazione con rivestimento impermeabile idoneo ad impedire la contaminazione del suolo dovuta allo sversamento di sostanze contenute nei veicoli abbandonati ivi custoditi.
d) assicurare, con idonea polizza per la Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e per le Responsabilità Civili Diverse (R.C.D., compreso furto e incendio) da esibire all'Amministrazione Comunale a semplice richiesta, i mezzi e le aree di deposito utilizzati per lo svolgimento del servizio, per danni causati a veicoli, a cose o a persone durante le operazioni di rimozione e trasporto, ovvero all'interno del “Centro”;
2. Il gestore ha l'obbligo di informare preventivamente il Comune circa eventuali variazioni rispetto alle aree di deposito utilizzate.
3. Il gestore si impegna a fornire alla Polizia Locale il numero telefonico fisso e dei cellulari di servizio e l’indirizzo e-mail per le comunicazioni inerenti alla presente convenzione.
5. Saranno programmati incontri periodici tra Comune e gestore per fare il punto della situazione, e per analizzare il complesso delle attività svolte, allo scopo di poter concordare eventuali miglioramenti.
Articolo 5
Modalità di svolgimento del servizio.
1. L'attività di rimozione dei veicoli in evidente stato di abbandono deve avvenire, oltre che in tempi rapidi, preferibilmente in orari tali da non ostacolare il regolare flusso del traffico.
2. Prima di rimuovere il mezzo rinvenuto in evidente stato di abbandono, la Polizia Locale redigerà un verbale (corredato da opportuna documentazione fotografica) dello stato d'uso e di conservazione dello stesso, nonché delle eventuali parti mancanti, previo accertamento che il veicolo non sia interessato da un procedimento penale e/o da denuncia di furto.
3. Le procedure da applicarsi dovranno essere quelle previste dall’art. 1 comma 1, D. M. 460/1999 e, in particolare:
a. “Gli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, allorché rinvengono su aree ad uso pubblico un veicolo a motore o un rimorchio in condizioni di evidente stato di abbandono e, cioè, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l'uso o la conservazione, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d'uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei Centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti con le modalità di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
b. Trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell'articolo 923 del Codice Civile.
c. Decorso tale termine il Centro di raccolta, di cui al precedente comma 1, procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli Organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del Centro di raccolta, della formalità di radiazione. La richiesta di cancellazione è corredata dell'attestazione dell'Organo di polizia della sussistenza delle condizioni previste nel comma 1, nonché di quella che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento della demolizione, integrate dalla dichiarazione del gestore del Centro di raccolta circa il mancato reclamo del veicolo ai sensi della precedente lettera b. L'onere della restituzione al pubblico registro automobilistico (P.R.A.) delle targhe e dei documenti di circolazione a carico dei gestori dei Centri di raccolta, è limitato a quelli rinvenuti nel veicolo secondo quanto attestato dal verbale di constatazione redatto dagli Organi di polizia. Resta fermo l'obbligo dei soggetti già intestatari del veicolo di consegnare le targhe e i documenti di circolazione in loro possesso.
4. Di ogni operazione di rimozione e affidamento del veicolo al Centro, il personale della Polizia Locale deve rilasciare copia del verbale di cui al precedente comma 2, che deve essere sottoscritto anche dall'operatore del Centro affidatario addetto al carro rimotore, che provvederà anche a effettuare, a sua volta, un rilievo fotografico del veicolo rimosso.
5. Il veicolo rimosso è trasportato e custodito all'interno del Centro fino al momento della sua demolizione, ovvero fino a quello della sua eventuale restituzione all'avente diritto che ne abbia fatto richiesta. Se il proprietario del veicolo rimosso in evidente stato di abbandono ne reclami la restituzione nei termini consentiti, questa è effettuata, a titolo oneroso, dal Centro affidatario del servizio e dal gestore; nulla sarà dovuto da parte del Comune.
Articolo 6
Abbigliamento di servizio.
1. Il personale dovrà vestire, nell’espletamento del servizio, possibilmente uniformi idonee e uguali per tutti i dipendenti, oppure avere ben visibile, sul capo di vestiario più esterno, un adesivo con una scritta che ne renda nota al pubblico l’appartenenza all’impresa del gestore.
2. Il personale in servizio deve mantenere un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico e verso gli Agenti di Polizia Locale. Il gestore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno e fossero imperiti, negligenti o trascurati nel servizio o ricorressero a condotte scorrette o a rimproveri arbitrari verso l’utenza. La sostituzione dovrà essere automatica qualora vengano ritualmente inoltrate da parte della Polizia Locale tre lettere di demerito concernenti la stessa persona.
Articolo 7
Controlli ad opera della Polizia Locale.
1. La Polizia Locale è delegata al controllo della corretta ed efficace gestione del servizio ed eserciterà la vigilanza sul rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione. Qualora sia constatata qualsiasi violazione alla presente convenzione, l’Amministrazione Comunale contesterà l’inadempimento al gestore con lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC, assegnandogli un termine per fornire le proprie controdeduzioni.
2. Ricevute le stesse, qualora l’Amministrazione Comunale non le ritenga pregnanti o fondate (a giudizio insindacabile) potrà diffidare il gestore al rispetto della convenzione, ovvero applicare una penale da €. 300,00 fino ad €. 1.000,00 a seconda della rilevanza della violazione contestata.
3. Nel caso di grave inadempimento o di inadempimenti reiterati, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente accordo con semplice lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC. In tal caso al gestore non dovrà essere corrisposto alcunché a titolo di indennizzo.
Articolo 8
Condizioni economiche del servizio.
1. Gli interventi di cui all’articolo 1 della presente convenzione saranno effettuati dal gestore senza oneri per il Comune.
2. Gli importi riportati al comma precedente sono onnicomprensivi del costo dell’intera procedura dalla rimozione del veicolo fino alla sua cancellazione dal P.R.A., senza alcun costo aggiuntivo derivante dalle operazioni di bonifica dei veicoli e dalle spese per la radiazione della targa dal Pubblico Registro Automobilistico.
3. Per i proprietari dei veicoli abbandonati che ne richiedano tempestivamente la restituzione, i prezzi vengono lasciati alla determinazione del gestore come da libero mercato, non rientrando in fattispecie regolate dal presente accordo.
Articolo 9
Assunzione di responsabilità, garanzie e altri obblighi del gestore.
1. Il gestore si assume tutte le responsabilità verso i proprietari o i terzi derivanti dalle operazioni di rimozione, trasporto, deposito ed eventuale destrutturazione dei veicoli abbandonati.
2. Il gestore si impegna a richiedere tempestivamente le certificazioni di conformità agli standard dei sistemi di gestione ambientale.
3. Il gestore è sottoposto a tutti gli obblighi verso il personale dipendente ed operante, in osservanza alle normative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e si assume tutti i relativi oneri.
4. Il gestore deve altresì osservare le norme per la tutela della privacy dei soggetti coinvolti nelle operazioni, nonché assumersi ogni responsabilità in merito all'utilizzo delle informazioni assunte in ragione del servizio svolto secondo quanto previsto dalla vigente normativa (D. Lgs. n. 196/2003) mediante apposita dichiarazione di impegno sottoscritta dal Legale Rappresentante.
Articolo 10
Durata e risoluzione.
1. Il servizio descritto avrà durata di 24 mesi eventualmente ripetibile per altri 24 mesi a decorrere dal giorno della sottoscrizione del presente atto, prorogabili per il periodo necessario all’espletamento di una nuova procedura e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza, fatto salvo il mantenimento dei requisiti richiesti ai punti 3 e 4 del presente accordo nonché dei requisiti formali e sostanziali richiesti nell’Avviso di gara.
2. L'Amministrazione si riserva di interrompere, in ogni momento, il rapporto per motivi dovuti alla sua non esatta esecuzione, ovvero per qualsivoglia fatto dipendente dalla sua volontà, dandone comunicazione scritta con un preavviso di almeno tre mesi.
3. Qualsiasi modifica al presente documento deve essere concordata fra le parti ed in forma scritta.
4. Qualunque comunicazione potrà essere trasmessa al gestore a mezzo e-mail.
5. Per quanto non stabilito nel presente atto le parti dichiarano di rimettersi a quanto previsto nel Codice Civile.
Articolo 11
Spese contrattuali.
1. Sono a carico del gestore tutte le spese, comprese le marche da bollo, relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa.
Articolo 12
Controversie e foro competente.
1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, sia durante la vigenza del periodo contrattuale, sia oltre lo spirare del termine del contratto, qualunque sia la loro natura, sarà competente il Foro di Milano.
Articolo 13
Valore del contratto.
0.Xx valore del presente accordo è stimato in € 00,00 (zero) annuali con riferimento al solo rapporto economico tra gestore ed Amministrazione.
Articolo 14
Forma del contratto.
1. Le parti concordano di stipulare il presente contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ex art. 32, c.14 ultima parte del Codice dei Contratti.
2. La medesima convenzione sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, comma 2 e all’art. 1, della parte II della tabella del D.P.R. n. 131 del 26/04/1989.
Articolo 15
Obblighi del gestore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
1. In attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. il gestore dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto, con particolare riferimento all’art. 3 della succitata legge.
2. Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: le parti danno atto che le transazioni del presente accordo dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche o della società Poste italiane Spa, ovvero per mezzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e che il presente contratto di appalto, ai sensi del dell’art. 3, c. 8, L. 136/2010 e s.m.i., può essere risolto in attuazione dell’art. 1456 x.x. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx risolutiva espressa allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano effettuate senza l’utilizzo di banche, della società Poste italiane Spa o di altri strumenti di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità.
3. Ulteriori obblighi dell’appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari: in attuazione degli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. con particolare riferimento all’art. 3, c. 9, il gestore dichiara inoltre che ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.
4. Al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione dell’appalto, si trasmetterà l’opportuna documentazione.
Articolo 16
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), la controparte negoziale del Comune autorizza espressamente lo stesso, nell’ambito dei procedimenti connessi e consequenziali all’esecuzione del presente contratto, al trattamento dei propri dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, ove necessari ed indispensabili per la corretta esecuzione della stessa. La medesima controparte negoziale è altresì informata che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Magenta a soli fini contrattuali, garantendosi i diritti di cui allo stesso Regolamento UE n. 679/2016 (artt. da 15 a 22). Il concessionario si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dei servizi nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dei servizi, il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi. È fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni ecc.).
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Magenta Il Comandante della Polizia Locale Dott. X. Xxxxxxx
Per la Società ………………..
Sig. ………………..
SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE PARTICOLARMENTE ONEROSE
Il gestore dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art. 1341 (secondo cpv.) e 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli della convenzione: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11,12 e 15.