Assicurazione multirischi protezione Mutuo
Assicurazione multirischi protezione Mutuo
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Prodotto Mediolanum Polizza Protezione Mutuo
Data di realizzazione 13/12/2019. Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi – Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Xxx X. Xxxxxx, 00000 - Xxxxxxxx (XX); tel. 02.9049.1; xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22.08.74); iscritta al n. 1.00047 dell’Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione.
Con riferimento all’ultimo bilancio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell’impresa è di € 39.443.816, di cui: la parte relativa al capitale sociale è di € 25.800.000; la parte relativa alle riserve patrimoniali è di € 13.643.816.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx- finanziaria.)
L’importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di € 33.648.141, l’importo del requisito patrimoniale minimo è di € 11.662.889, l’importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di € 72.866.863 ed il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’impresa è 216,56%.
Al contratto si applica la legge Italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Garanzia Perdita di Lavoro | VALIDA UNICAMENTE PER LAVORATORI CON STATUS LAVORATIVO “DIPENDENTE PRIVATO” - Indennizzo giornaliero a fronte di sopravvenuta disoccupazione comprovata, pari ad 1/30 della rata mensile di rimborso del mutuo, erogato da Banca Mediolanum S.p.A. cui la polizza è abbinata. Il periodo massimo di indennizzo è pari al tempo residuo alla scadenza del Contratto di lavoro e comunque non superiore a 360 giorni per evento e a 1.080 giorni per tutta la durata della Copertura Assicurativa. Alla garanzia è abbinato il servizio accessorio di ricerca di nuove opportunità lavorative prestato in collaborazione dalla società INTOO. |
Garanzia Grande Intervento Chirurgico | VALIDA UNICAMENTE PER LAVORATORI CON STATUS LAVORATIVO “NON DIPENDENTE PRIVATO” - Indennizzo a fronte di grande intervento chirurgico cui l’Assicurato sia stato sottoposto in conseguenza di malattia o infortunio, pari a 12 rate di rimborso mensile del mutuo cui la polizza è abbinata, erogato in un’unica soluzione. Il limite massimo di indennizzo per singolo intervento è pari a € 36.000. La prestazione massima corrisponde a € 72.000 per l’intero periodo di copertura assicurativa. Alla garanzia è abbinato il servizio accessorio di ricerca di nuove opportunità lavorative prestato in collaborazione dalla società INTOO. |
Garanzia Malattia Grave | Riconoscimento di un indennizzo a fronte di insorgenza delle seguenti malattie gravi: tumore, ictus, infarto miocardio, innesto di by-pass aortocoronarico, insufficienza renale. Il limite massimo di indennizzo per singolo evento è pari a € 36.000. La prestazione è pari a 12 rate di rimborso del mutuo cui la polizza è abbinata, erogata in un’unica soluzione. Il limite di indennizzo corrisponde a € 72.000 per l’intero periodo di copertura assicurativa. |
Garanzia Invalidità Permanente | Invalidità permanente da infortunio- Indennizzo pari al capitale residuo del mutuo cui la polizza è abbinata per una prestazione massima di € 500.000 per l’intero periodo di copertura assicurativa, a fronte di invalidità permanente riconosciuta di grado pari superiore al 70% determinata da infortunio. Invalidità permanente da malattia- Indennizzo pari al capitale residuo del mutuo cui la polizza è abbinata per una prestazione massima di € 500.000 per l’intero periodo di copertura assicurativa, a fronte di invalidità permanente riconosciuta di grado pari superiore al 70% causata da malattia. |
Garanzia Premio Futuro | Indennizzo per la copertura di 3 rate mensili del mutuo in caso di parto o adozione con un massimale fino a € 9.000. |
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportata ai massimali contrattualmente previsti. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, non sono oggetto di copertura le prestazioni non derivanti da infortunio o malattia e/o non corredate dalla relativa documentazione come contrattualmente prevista. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Garanzia Perdita di Lavoro | La garanzia non opera se l’Assicurato dichiara di avere status lavorativo differente da quello di “Dipendente Privato” il cui rapporto sia regolato da un contratto di lavoro dipendente privato di diritto italiano comportante un obbligo di prestazione non inferiore a 16 ore settimanali. La prestazione prevede una franchigia assoluta pari a 30 giorni consecutivi dal primo giorno di interruzione dell’attività lavorativa. Sono previsti indennizzi per un periodo massimo di 360 giorni continuativi o 1080 giorni per cumulo nell’intero periodo di copertura. Non è prevista l’erogazione di alcun indennizzo se: l’Assicurato sia a conoscenza della prossima disoccupazione o comunque gli fossero note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; la perdita di lavoro sia conseguenza di licenziamento o dimissioni per giusta causa, per motivi disciplinari o per carcerazione del dipendente; la perdita di lavoro sia conseguenza di pensionamento o pre-pensionamento; la perdita di lavoro sia dovuta ad un evento programmato in base ad un rapporto a tempo determinato o comunque il rapporto di lavoro dell’Assicurato avesse carattere stagionale e/o temporaneo; la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga per volontà del lavoratore; oppure a seguito di accordi consensuali; l’Assicurato non si sia iscritto presso il Centro per l’impiego; l’Assicurato percepisca il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria; l’Assicurato, al momento dell’evento, sia in periodo di prova. |
Garanzia Grande Intervento Chirurgico | Sono esclusi dalla garanzia indennizzi per soggetti che non abbiano dichiarato all’atto di sottoscrizione del contratto di rientrare nelle categorie Lavoratore Autonomo oppure Lavoratore Dipendente Pubblico oppure Non Lavoratore. |
Garanzia Malattia Grave | Sono escluse dalla copertura assicurativa: malattie, difetti fisici e malformazioni preesistenti alla data di effetto della polizza; malattie mentali e i disturbi psichici in genere; malattie derivanti da infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate; malattie imputabili al volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche o derivanti da contaminazione biologica e/o chimica; malattie correlate al consumo di stupefacenti e all’abuso di alcol e/o di sostanze psicotrope. |
Garanzia Invalidità Permanente | Invalidità permanente da infortunio- sono esclusi dalla garanzia prestazioni qualora il sinistro sia derivante da: guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; intossicazione acuta causata da sostanze psicoattive; pratica (allenamenti, competizioni, gare) di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore, comportanti l’utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea; dolo dell’Assicurato o partecipazione a delitti. Invalidità permanente da malattia- sono escluse dalla garanzia: malattie, difetti fisici e malformazioni preesistenti alla data di effetto della polizza; malattie mentali e i disturbi psichici in genere; malattie derivanti da infezione da HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o altre patologie ad essa collegate; malattie ed invalidità permanenti imputabili al |
volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche o derivanti da contaminazione biologica e/o chimica. Per entrambe le coperture- non verranno riconosciuti indennizzi in presenza di stati di invalidità permanenti di grado superiore al 10%, preesistenti alla data di effetto della polizza e non dichiarate nel questionario sanitario. L’esborso massimo erogato dalla Compagnia non potrà essere superiore ad € 500.000 a fronte di sinistri che comportino il riconoscimento di un grado di invalidità almeno pari o superiore al 70%. L’indennizzo previsto per Invalidità Permanente da Malattia non è cumulabile con quello relativo alla garanzia Invalidità Permanente da Infortunio e viceversa. | |
Garanzia Premio Futuro | L’indennizzo viene riconosciuto, nel corso e sino alla scadenza del Mutuo, per una sola volta per l’intera validità della copertura assicurativa, qualora si verifichi alternativamente un evento di parto/adozione. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Come indicato nel Dip Danni, in caso di sinistro è necessario darne avviso scritto alla Compagnia entro 20 giorni dalla data di accadimento, mediante una delle seguenti modalità: “Denuncia Sinistro” online, collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed accedendo alla sezione “Protezione” all’interno della propria area personale; Posta raccomandata a Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci I° piano, Xxx X. Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx (XX); Fax: n. 00.0000.0000; Mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx; Tramite il proprio Family Banker. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non sono previste strutture convenzionate in merito all’erogazione delle prestazioni. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è prevista la gestione di sinistri da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive decorsi due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Come indicato nel Dip Danni, il contraente è tenuto a fornire informazioni esatte e non reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte della Compagnia pena la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la cessazione dell’assicurazione. |
Obblighi dell’impresa | La Compagnia si impegna a liquidare il sinistro entro il termine massimo di 20 giorni dalla ricezione della relativa denuncia corredata della documentazione completa, salvo sospensione del predetto termine, che sarà prontamente comunicata all'Assicurato, laddove la natura del sinistro comporti la necessità di ulteriori accertamenti. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ai premi è applicata un’imposta del 2,50% con possibilità di detrazione dei pagamenti per un’imposta lorda del 19% per la quota parte relativa alla copertura del rischio di invalidità permanente. Qualora il Contraente non paghi i premi, o le rate di premio successive, l‘assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. Inoltre, la Compagnia può applicare sconti di premio alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum nonché dipendenti o collaboratori continuativi delle società controllate e collegate ai soggetti partecipanti al patto di sindacato della controllante Banca Mediolanum S.p.A.. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondo grado. La Compagnia o il Distributore, quest’ultimo su autorizzazione e di concerto con la medesima, possono infine applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto, sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. |
Rimborso | L'Assicurato contraente ha diritto al rimborso del premio, o della parte non goduta dello stesso, al netto delle imposte, a fronte dell’estinzione anticipata totale o parziale del Mutuo cui la polizza è abbinata, salvo richiesta dell’Assicurato di mantenere in essere la copertura. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Come indicato nel Dip Danni, le coperture assicurative e tutti gli obblighi che il contratto di assicurazione pone a carico della Compagnia hanno effetto dalle ore 24 del giorno della data di stipula del mutuo erogato da Banca Mediolanum cui la polizza è abbinata (fatti salvi i periodi di carenza sotto elencati) e terminano: • per la garanzia Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, alle ore 24 del giorno della scadenza originariamente convenuta nel contratto di Xxxxx; • per le garanzie “Malattia Grave”, “Perdita di lavoro” o “Grande Intervento Chirurgico” (i) per i mutui di durata superiore a 15 anni, alle ore 24 del quindicesimo anno successivo alla data di stipula del Mutuo (15 anni dalla Data iniziale), mentre (ii) per i mutui di durata inferiore a 15 anni, alle ore 24 del giorno della scadenza originariamente convenuta nel contratto di Mutuo. La Copertura Assicurativa, inoltre, termina, nel caso in cui le prestazioni assicurative siano operanti per un solo Assicurato, contestualmente al verificarsi di: decesso dell’Assicurato; raggiungimento del limite di età dell’Assicurato (80 anni compiuti); Liquidazione dell’indennizzo dovuto in caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia. La copertura per la garanzia Perdita di Xxxxxx non opera per un periodo di carenza di 180 giorni a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa. Le coperture per le garanzie Malattia Grave ed Invalidità Permanente e Grande Intervento Chirurgico non operano per un periodo di carenza di 90 giorni a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa. La garanzia Premio Futuro non opera per un periodo di carenza pari a 300 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa. |
Sospensione | Non è prevista per il Contraente la possibilità di sospendere le garanzie. Resta in ogni caso fermo quanto specificato con riguardo alle ipotesi di mancato pagamento dei premi successivi al primo o delle rate successive di premio. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | L’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui si è concluso, dandone comunicazione scritta alla Compagnia, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il rimborso verrà disposto al netto delle spese per l’emissione del contratto, delle imposte versate e della quota di premio relativo al rischio corso nel periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto. Le medesime condizioni verranno applicate nel caso di esercizio di diritto di recesso con un preavviso di almeno 60 giorni dalla ricorrenza annuale. Il Contraente ha diritto di recedere entro 60 giorni sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) ed ha, inoltre, diritto al rimborso del premio (ovvero nel caso in cui il premio sia stato finanziato, alla corrispondente riduzione della rata), al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’emissione del contratto indicate nella documentazione assicurativa. |
Risoluzione | Non è prevista per il Contraente la facoltà di risolvere il contratto. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è indirizzato a clienti richiedenti o garanti di un mutuo erogato da Banca Mediolanum per acquisto o ristrutturazione di immobile, per tutelarne l’acquisto a fronte di perdita di lavoro, grande intervento chirurgico, malattia grave o invalidità permanente totale da infortunio o malattia salvaguardando la capacità di rimborso del finanziamento. Il prodotto può essere sottoscritto da persone fisiche di età maggiore a 18 anni e non superiore a 75 anni. |
Quali costi devo sostenere? |
Il totale dei costi a carico dell’Assicurato è pari al 43,5% di cui il 25% rappresenta l’importo percepito dal Distributore a titolo di provvigione. In caso di esercizio del diritto di recesso, entro 60 giorni dalla data di emissione di contratto, dal premio rimborsato sarà trattenuto un importo di € 25 per l’emissione del contratto. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami di pertinenza di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. dovranno essere indirizzati a: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Reclami, xxx X. Xxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxx 3 - 20080 Basiglio (MI), anche trasmessi via fax al numero 02/9049.2649 o via e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. La Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Qualora tra l’Assicurato, o i suoi aventi diritto, e la Compagnia insorgano controversie sulla natura o sulle conseguenze del Sinistro, la decisione della controversia può essere demandata ad un Collegio di tre medici, composto dai due medici già nominati dalle Parti e da un terzo, nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio Medico risiede nel comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
AVVERTENZA
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
AVVERTENZA
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
AVVERTENZA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.