Con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003
L’operatore socio sanitario con formazione complementare:
autonomia, dipendenza dall’infermiere
e dall’ostetrica/o e responsabilità giuridica
Xxxx Xxxxx*
Con la pubblicazione nella gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003
dell’Accordo 16 gennaio 2003 “tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regio- ni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la disciplina della for- mazione complementare in assistenza sanitaria della figura professionale del- l’operatore socio-sanitario di cui all’art. 1, comma 8, del D.L. 12 novembre
2001, n. 402, convertito, con modifica-
xxxxx, dalla L. 8 gennaio 2001, n. 1” si è dato vita all’operatore socio sanitario con formazione complementare.
Le modalità di nascita di questa figura sono ibride e risentono del precedente sistema di regolamentazione dell’eser- cizio professionale prevalentemente se non esclusivamente statale.
Come è noto, dalla riforma del titolo V della Costituzione, il sistema si artico- la in un doppio passaggio che vede il coinvolgimento di Stato e Regioni nella formulazione delle definizioni di com- petenze.
Con parere del consiglio di Stato (adu- nanza generale, parere 11 aprile 2002,
n. 1) è stato stabilito che il nuovo sistema delineato dalla riforma costi- tuzionale e, in particolare dall’art. 117 riformulato, disegna un nuovo sistema che il Consiglio di Stato ha così rias- sunto:
Nel nuovo sistema di legislazione concor- rente spetta, invero, allo Stato solo il pote- re di determinare i tratti della disciplina che richiedono, per gli interessi indivisibili da realizzare, un assetto unitario (i cosid- detti principi fondamentali).
Va riconosciuto, invece, alla legge regionale (legittimata, nel nuovo sistema, ad avvaler- si, per i tratti della disciplina di sua spet- tanza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a disci- pline diversificate che si innestino nel tron- co dell’assetto unitario espresso a livello di principi fondamentali.
Alla luce delle nuove disposizioni costitu- zionali rientrano, pertanto, nell’ambito sta-
* Giurista, Cedipros, Firenze
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tale i tratti concernenti l’individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti anche per definire la fattispecie dell’esercizio abusivo della professione), i titoli richiesti per l’accesso all’attività professionale (signifi- cativi anche sotto il profilo della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie).
Il potere statale di intervento, in relazione alle professioni sanitarie, va pertanto, eser- citato non più con regolamento, ma in via legislativa, con principi fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall’articolo 117 della Costituzione.
Pur non essendo la figura dell’operato- re socio sanitario una figura professio- nale a pieno titolo, mancandone giuri- dicamente e sociologicamente numero- si aspetti, essa viene, a tal punto di vista, assimilata alle professioni quan- to meno nella genesi normativa.
Il sistema futuro - ma si potrebbe defi- nire l’attuale in realtà - si comporrà di due distinti momenti: uno normativo nazionale con legge ordinaria teso a definire il livello generale con partico- lare riferimento ai titoli e all’individua- zione delle figure, l’altro di esplicitazio- ne teso a regolamentare l’attività nel dettaglio, anche se la fonte normativa di recepimento è la legge regionale e non una vera e propria fonte di carat- tere regolamentare.
L’operatore socio sanitario con forma- zione complementare nasce sostanzial- mente con il precedente sistema per- ché la figura di base era nata prima della riforma costituzionale anche se la fonte normativa vera e propria che lo prevede è di fatto posteriore.
Alcune regioni, avevano apportato alla figura di base, alcune modifiche di dubbia legittimità del sistema arrivan- do a proporre figure parzialmente diverse da quella statale1.
La formazione e le competenze
Il percorso formativo e le competenze attribuite alla figura dell’operatore con formazione complementare sono preci- sate dall’accordo del 16 gennaio.
Riportiamo integralmente la parte ini- ziale dell’accordo riportando, vista l’im- portanza anche la relativa premessa.
Conferenza Stato Regioni Accordo 16 gennaio 2003
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collabora- zione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto in particolare l’art. 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’art. 3 del decreto legi- slativo 19 giugno 1999, n. 229, che defini- sce le prestazioni socio-sanitarie e tra que- ste individua quelle ad alta integrazione sanitaria;
Visto l’accordo sancito il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la indi- viduazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didat- tico dei corsi di formazione;
Visto il comma 8, dell’art. 1, del decreto- legge 12 novembre 2001, n. 402, converti- to, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, che conferma le disposizioni di cui al sopra esplicitato accordo e che pre- vede la stessa procedura per disciplinare la formazione complementare in assistenza
1. Vedi in questa Rivista, Xxxxx X, L’operatore socio sanitario: autonomia, rapporti con i professionisti e responsabilità giuridica, 3, 2001.
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sanitaria, consentendo all’operatore socio- sanitario di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione del- l’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
Vista la proposta trasmessa dal Ministro della salute, d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 2 ottobre 2002;
Tenuto conto che, a seguito delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione, per quanto concerne gli àmbiti di competenza dello Stato e regioni, il provvedimento ine- risce alla materia «professioni» e, per gli aspetti sanitari, alla «tutela della salute», entrambe ricadenti nella potestà concor- rente delle regioni;
Considerato che il 15 ottobre 2002, in sede tecnica, sono state concordate alcune pro- poste di modifica al testo dell’accordo in oggetto e che, con nota del 16 ottobre 2002, il Ministero della salute ha trasmes- so il testo dell’accordo nella stesura defini- tiva con le modifiche concordate;
Considerato che nel corso della seduta di questa Conferenza del 24 ottobre 2002, il rappresentante del Ministero della salute ha chiesto il rinvio dell’esame dell’accordo in oggetto per approfondimenti;
Considerato che il Ministero della salute, con nota del 21 novembre 2002, ha tra- smesso nuovamente il testo dell’accordo, che è stato esaminato in sede tecnica il 9 dicembre 2002, i rappresentanti regionali hanno formulato alcune proposte di xxxx- fica, sulle quali i rappresentanti del Ministero della salute hanno convenuto;
Considerato che il Ministero della salute, con nota 11 dicembre 2002, ha trasmesso il testo dell’accordo in oggetto nella stesura definitiva, con il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Considerato che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2002 l’esame dell’argomento in oggetto è stato rinviato;
Acquisito l’assenso del Governo e dei presi- denti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto la disciplina della formazione com- plementare in assistenza sanitaria dell’ope- ratore socio-sanitario al fine di consentire allo stesso di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all’organizzazione del- l’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsa- bile dell’assistenza infermieristica od oste- trica o sotto la supervisione della stessa.
Punto 1 - (Formazione complementare).
1.1 Per far fronte alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria nelle strutture sanita- rie e socio-sanitarie, pubbliche e private, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere alla organiz- zazione di moduli di formazione comple- mentare di assistenza sanitaria, per un numero di ore non inferiore a 300, di cui la metà di tirocinio, riservati agli operatori socio-sanitari in possesso dell’attestato di qualifica di cui all’art. 12 dell’accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 (repertorio atti n. 1161) in sede di Conferenza Stato- regioni tra il Ministro della salute, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professio- nale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, o di un titolo ricono- sciuto equipollente ai sensi dell’art. 13 dello stesso accordo.
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1.2 Gli operatori socio-sanitari che hanno seguito con profitto il modulo di formazione complementare di cui al comma 1 ed hanno superato l’esame teorico-pratico finale, ricevono uno specifico attestato di
«Operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria» che consente all’operatore di collaborare con l’infermiere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali, indicate nel- l’allegato A, parte integrante del presente accordo, in base all’organizzazione dell’u- nità funzionale di appartenenza e confor- memente alle direttive del responsabile del- l’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
Punto 2 - (Materie di insegnamento e tiro- cinio).
2.1 I moduli di formazione, teorica e prati- ca, devono essere strutturati in modo da garantire il raggiungimento delle compe- tenze professionali per l’esercizio delle atti- vità e dei compiti indicati nell’allegato A, che è parte integrante del presente atto. Il modulo si svolge nelle strutture di ricovero e cura e nei servizi sanitari. La direzione del modulo è affidata ad un docente apparte- nente al più elevato livello formativo previ- sto per le professioni sanitarie infermieristi- che e per la professione sanitaria ostetrica.
Evidenziamone alcuni aspetti. L’operatore socio santiario con forma- zione complementare nasce dall’esi- genza di “far fronte alle crescenti esi- genze di assistenza sanitaria nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private”. Pesano sul punto anche motivazioni di carattere econo- mico e di contingenza di periodo. L’attuale situazione di grave carenza di infermieri in vaste aree del paese spin- gono il legislatore nazionale e regionale a creare figure di supporto all’assisten- za sanitaria con particolare riferimento all’assistenza infermieristica. La for- mazione post base dell’operatore socio
sanitario si sostanzia in un ulteriore corso di formazione di almeno trecento ore di cui la metà riservata al tirocinio. L’attestato di “operatore socio sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria” consente a tale figura, specifica l’accordo del 16 gen- naio 2003 di “collaborare con l’infer- miere o con l’ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali, indicate nell’allegato A, parte integrante del presente accordo, in base all’organiz- zazione dell’unità funzionale di appar- tenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infer- mieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione”. Vi è quindi nell’accordo uno specifico richiamo o meglio ancora una specifica citazione della legge 1/2002 e alla limitazione dell’agire professionale dell’OSS con formazione complementare nelle sue ulteriori attribuzioni assistenziali sancite pro- prio con l’accordo in questione.
La formazione, su base teorico-pratica, deve essere strutturata “in modo da garantire il raggiungimento delle com- petenze professionali per l’esercizio delle attività e dei compiti previsti dal- l’allegato A dell’accordo (vedi infra) e la direzione del corso è affidata a docenti appartenenti “al più elevato livello for- mativo previsto per le professioni sani- tarie infermieristiche e per la profes- sione sanitaria ostetrica”.
Le competenze assistenziali sono pre- viste dall’allegato A che riportiamo per esteso.
Nella parte iniziale dell’allegato viene specificata una situazione importante. L’operatore socio sanitario non è una nuova figura della sanità. È una sorta di operatore socio sanitario specializ- zato come ben si evince dalla duplice indicazione delle fonti che lo hanno istituito. In primo luogo si stabilisce che questo ulteriore passaggio realizza
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Allegato A
Elenco delle principali attività previste per l’operatore socio-sanitario con formazione complementare in assistenza sanitaria
L’operatore socio-sanitario, che ha seguito con profitto il modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva l’infermiere o l’ostetrica/o e, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del respon- sabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione, è in grado di eseguire:
- la somministrazione, per via naturale, della terapia prescritta, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
- la terapia intramuscolare e sottocutanea su specifica pianificazione infermieristica, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione;
- i bagni terapeutici, impacchi medicali e frizioni;
- la rilevazione e l’annotazione di alcuni parametri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e temperatura) del paziente;
- la raccolta di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;
- le medicazioni semplici e bendaggi;
- i clisteri;
- la mobilizzazione dei pazienti non autosufficienti per la prevenzione di decubiti e alterazioni cutanee;
- la respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno;
- la cura e il lavaggio e preparazione del materiale per la sterilizzazione;
- l’attuazione e il mantenimento dell’igiene della persona;
- la pulizia, disinfezione e sterilizzazione delle apparecchiature, delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi medici;
- la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti differenziati;
- il trasporto del materiale biologico ai fini diagnostici;
- la somministrazione dei pasti e delle diete;
- la sorveglianza delle fleboclisi, conformemente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione.
la “formazione complementare” dell’OSS; inoltre si precisa che questa figura “oltre a svolgere le competenze professionali del proprio profilo…..”, facendo ben capire che sono attribu- zioni aggiuntive.
Xxxxxxx però a questo punto è capire cosa contenga esattamente l’allegato A di questo accordo. Se il profilo dell’ope- ratore socio sanitario è quello di base non si capisce bene cosa sia quello attuale. Viene rubricato come “elenco
delle principali attività” stabilendo implicitamente che esso si innesta sul profilo di base. L’operatore socio sani- tario con formazione complementare conserva quindi tutte le attribuzioni di base previste dall’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2001 e l’elencazione contenuta nell’accordo del gennaio 2003 è aggiuntivo e non certo sostituti- vo dell’accordo del 2001. Se il “profilo di appartenenza” è quello del 2001 che natura ha realmente l’allegato A?
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Sembrerebbe di capire, ictu oculi, che possa essere definita una elencazione mansionariale. A una più attenta let- tura però vediamo che l’aggettivo “principali” nega parzialmente la natu- ra mansionariale dell’allegato A, in quanto un mansionario per sua natu- ra è tassativo, esclusivo, esaustivo e non certo esemplificativo come quel principali sembra fare pensare.
Un altro problema interpretativo sorge dalla ripetizione del disposto legislativo che consente all’operatore socio sani- tario con formazione complementare di coadiuvare l’infermiere o l’ostetrica/o e, “in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza e confor- memente alle direttive del responsabile dell’assistenza infermieristica od oste- trica o sotto la sua supervisione”. Infatti dopo averlo premesso l’allegato A contiene una elencazione di attività in parte sovrapponibili o ripetitive di attività già riportate nel profilo di base e in parte invece nuove. Tra quest’ulti- me annotiamo in particolare la sommi- nistrazione di farmaci per via naturale, intramuscolare e sottocutanea, la rile- vazione dei parametri vitali, l’esecuzio- ne dei clisteri e la sorveglianza di fle- boclisi. Appartengono alla prima spe- cie le altre. I due documenti - di base e specialistico - usano spesso linguaggi simili anche se non sempre omogenei. A questo proposito può essere utile ricordare che i due documenti nascono in ambienti diversi. Il primo - di base - nasce all’interno di una contrattazione avvenuta tra le organizzazioni sindaca- li e il ministero della solidarietà socia- le, il secondo - quello specialistico - vede invece la sua genesi tra il mini- stero della salute e le rappresentanze professionali.
Una riflessione più approfondita sulle attività da svolgersi “in base all’orga- nizzazione dell’unità funzionale di
appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell’assisten- za infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione” e, segnatamente, quelle legate alla somministrazione di farmaci porta a considerazioni di diversa ampiezza.
Viene infatti sovvertito l’usuale rap- porto prescrizione-somministrazione tra medico e infermiere. Al primo compete l’attività prescrittiva e le relative responsabilità in caso di erro- re, al secondo l’attività di sommini- strazione. Questo schema è da rite- nersi valido anche per le residuali figure dell’infermiere generico e del- l’infermiere psichiatrico, le quali, pur nella vigenza dell’art. 6 del DPR 14 marzo 1974, n. 225, sopravvissuto come è noto all’abrogazione dei restanti articoli in base all’art. 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, poteva- no direttamente e senza controllo infermieristico-professionale alcuno, somministrare i farmaci per le vie loro consentite. Diverso è il caso dell’ope- ratore socio sanitario con formazione complementare, il quale subisce il fil- tro dell’infermiere ex professionale sotto i tre diversi ambiti: a) dell’orga- nizzazione; b) dell’emanazione di direttive; c) della supervisione dell’o- perato. I tre ambiti di controllo posso- no tra di loro coesistere o essere eser- citati in via esclusiva.
L’interpretazione sopra proposta si basa inoltre sul percorso legislativo del provvedimento. L’operatore socio sanitario con formazione complemen- tare viene inizialmente previsto dal decreto legge 12 novembre 2001 “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario” che precisava che si formava tale figura per consen- tirgli di “collaborare con l’infermiere e con l’ostetrica e di svolgere autonoma - mente alcune attività assistenzial i … . ” .
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Figura 1. La somministrazione dei farmaci da parte dell’Oss con f.c.
Prescrizione medica
Specifica pianificazione infermieristica
E/O SUPERVISIONE
Somministrazione
Figura 2. La somministrazione dei farmaci da parte dell’infermiere.
Somministrazione
Prescrizione medica
È significativo il fatto che nella con- versione in legge, operata con la legge 1 del gennaio 2002 sia scom- parso l’avverbio “autonomamente” volendo in tal modo il legislatore legare in modo più intimo l’operatore
di supporto al professionista infer- miere.
La differenza tra le due figure - o più correttamente tra la figura di base e la sua progressione specializzante - può essere sintetizzata nella Tabella I.
Tabella I. Differenza tra gli operatori socio sanitari e gli operatori socio sanitari con formazione complementare.
Operatore socio sanitario | |
È una figura di supporto all’assistenza sanitaria e sociale (non solo infermieristica od ostetrica) | È una figura di supporto all’assistenza infer- mieristica e ostetrica (quanto meno nelle sue funzioni aggiuntive) |
È dotato di autonomia complessiva nelle atti- vità di base, pur negli indirizzi e nella pianifi- cazione infermieristica | Agisce con livelli di autonomia ridotti ed è for- temente vincolato all’organizzazione del lavo- ro, alle direttive ricevute e alla supervisione infermieristica o ostetrica |
Non agisce per delega di funzioni, ma ha compiti originari che gli vengono attribuiti direttamente dal profilo che lo ha istituito | Non agisce per delega di funzioni ma ha compiti di esecuzione di prestazioni pianifica- te dall’infermiere |
Risponde per la non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli | Risponde per la non corretta esecuzione delle prestazioni affidategli |
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L’inquadramento contrattuale
L’operatore socio sanitario è stato inquadrato - nei recenti CCNL del 2001 integrativo e di rinnovo del bien- nio economico - in categoria Bs (ex quinto livello) ponendolo alla stessa stregua dell’infermiere generico, del massofiisioterapista, della puericultri- ce e di altre figure sanitarie, da tempo ad esaurimento. L’imminenza del rin- novo contrattuale del prossimo qua- driennio2 può portare a supporre all’inquadramento dell’operatore con formazione complementare nel gradino immediatamente superiore nella scala gerarchico-contrattuale e il logico inse- rimento in categoria C. Dato che non sempre i contratti collettivi nazionali di lavoro seguono logiche giuridico-pro- fessionali non siamo in grado in que- sto momento di confermare l’inquadra- mento supposto.
La responsabilità
In questi due anni le Regioni si sono distinte per la diversità di percorsi di riqualificazione delle figure esistenti - sociali e sanitarie - arrivando talvolta a situazioni che possono essere definite come vere e proprie sanatorie (vedi il caso della Regione Veneto). Nel rappor- to infermiere-operatore socio sanitario con formazione complementare (ma a ben vedere non si ravvisano particolari differenze anche per l’operatore senza formazione complementare), non conta, all’interno di un principio che non è di delega, ma di affidamento responsabile di attività, il nomen juris dato astrattamente dalla legge, quanto piuttosto il livello di competenza che questa figura in concreto dimostra di avere. Può essere utile citare, a tal pro-
posito, la bozza di lavoro elaborata nel 1998 denominata “Regolamento con- cernente il campo di attività professio- nale dell’infermiere” che nell’ambito di un dibattito pre-legge 42/1999 nell’in- tenzione del ministero doveva servire per superare il vetusto mansionario del 1974. La bozza di lavoro è, proprio in conseguenza dell’approvazione della legge 42/1999 naufragata nel nulla, ma conteneva una norma in realtà illuminante nel rapporto tra infermieri e operatori di supporto. All’art. 7, comma quattro, si leggeva:
Quando l’infermiere si avvale di operatori di supporto, deve costantemente e preven- tivamente verificare il livello di competenza di tali figure, discernere attentamente se e quali mansioni assegnare e garantire siste- matica ed adeguata supervisione su quan- to in via di effettuazione, mantenendo comunque la responsabilità sui risultati.
Nulla vieta di considerare questo prin- cipio di carattere generale, pure in assenza di una vigenza di questa norma, in quanto principio che più volte ha trovato riscontro nella giuri- sprudenza del collaboratore e nella dottrina giuridica3.
Un’altra considerazione da fare, quanto meno vedendo i primi pro- grammi di formazione per l’OSS spe- cializzato è la lacuna in essi di svilup- po di alcune competenze (intese come conoscenze) che appaiono gravi. La formazione complementare si caratte- rizza per essere una formazione essenzialmente tecnica, tesa a svilup- pare conoscenze tecniche (l’esecuzio- ne della terapia farmacologica attra- verso le varie vie di somministrazione, l’esecuzione dei clisteri ecc.).
2. Questo articolo è scritto nel luglio 2003.
3. Xxxxxxxxxx A, Xxxxxxxxxx M, Xxxxxxxxxx R, La responsabilità nel lavoro medico d’équipe, 2003, Utet, pp. 15-17.
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Si notano due importanti carenze: la conoscenza delle patologie e la scarsa importanza data alla relazione con il paziente. Curiosamente questa figura avrà conoscenze sull’insulino-terapia ma non sulla malattia che sta alla base della terapia insulinica. Per quanto concerne la scarsa importanza data alla relazione - è stato acutamen- te notato - che comunque l’operatore socio sanitario con formazione comple- mentare (e anche senza formazione complementare) ha una forte relazione con il paziente. Non avendo bene davanti il quadro della patologia tumo- rale quale relazione svilupperà con il paziente affetto da tale patologie? Si delinea un operatore molto versato sulle tecniche e poco su altri fronti. La natura di supporto viene fuori con grande evidenza analizzando il percor- so formativo aggiuntivo dell’OSS.
I livelli di responsabilità giuridica sono in diretta connessione con l’errore cau- sativo di danno. Non ci sono dubbi sul fatto che la situazione nella sommini- strazione di farmaci sia diversa rispet- to al tradizionale rapporto medico- infermiere che ricalca le attività poste in essere con la prescrizione- s o m m i n istrazione. Nel rapporto tra il prescrittore e il somministrante si pone l’inedita - quanto meno per l’ordi- namento italiano - intermediazione infermieristica che può essere sintetiz- zata nei due schemi che abbiamo visto nella Figura 1 e 2.
Nella letteratura scientifica in tema di
errori professionali si evidenziano i diversi tipi di errore che possono esse- re compiuti. Due di questi sembrano attagliarsi al caso di cui stiamo dibat- tendo. In particolare l’errore chiamato
a. “Slip. È un azione non in accordo
con le intenzioni. La pianificazione è valida ma l’esecuzione è carente. Si tratta di errori di azione commessi nello svolgimento di attività routina- rie. L’automatismo dell’azione falli- sce quando un qualcosa di non pre- visto interferisce con l’azione
b. Mistake. È un errore nella pianifica- zione. Le azioni si realizzano come sono state pianificate ma è il piano stesso a non essere valido.
Si tratta di errori di intenzione (giudi- zio, inferenza, valutazione) conseguenti a giudizi e valutazione sbagliate da cui ne consegue una pianificazione delle azioni non idonea al raggiungimento dell’obiettivo”4.
Gli errori di tipo slip sembrano quindi
- nel caso di specie legato alla sommi- nistrazione dei farmaci e al rapporto infermiere-operatore di supporto - ricadere sugli operatori socio-sanitari, mentre gli errori di tipo mistake se m- brano descritti per l’errore dell’infer- miere.
La stessa letteratura sugli errori pro- fessionali arriva a una serie di rifles- sioni che può essere utile riproporre in questa sede.
Sulla base del presente modello è necessa- rio quindi distinguere due differenti tipi di errore umano responsabile degli incidenti: errore attivo e latente.
Gli errori attivi sono associati alle presta- zioni degli operatori di prima linea i loro effetti sono immediatamente percepiti e, dunque, facilmente individuabili (slips, mistakes e violations).
Gli errori latenti sono attività distanti (sia in termini di spazio che di tempo) da luogo dell’incidente, come le attività manageriali, normative e organizzative.
Le conseguenze degli errori latenti possono restare silenti nel sistema anche per lungo
4. Xxxxxxxxx R, Xxxxxxxxx Xxxxx X, Xxxxxx V, Xxxxxxxxx M, Xxxxx L, L’approccio sistemico e cognitivo all’errore umano in medicina.
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tempo e diventare evidenti solo quando si combinano con altri fattori in grado di rompere le difese del sistema stesso5.
Da quanto suesposto viene da conside- rare che il vero problema dell’inseri- mento dell’operatore socio sanitario con formazione complementare (e anche per l’operatore senza tale forma- zione) sia essenzialmente un problema di riorganizzazione del lavoro di équipe
infermieristico e ostetrico all’interno dei servizi e dei reparti di degenza. Prima ancora di avere riflessi di carat- tere giuridico la maggiore valenza - e non potrebbe essere in quanto è comunque un rapporto di collaborazio- ne professionale anche se non tra pari
- è realmente di tipo organizzativo e non può assolutamente prescindere da tale fattore.
5. Xxxxxxxxx R, Xxxxxxxxx Xxxxx X, Xxxxxx V, Xxxxxxxxx M, Xxxxx L, Op. cit.
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