Città metropolitana di Roma Capitale
Città metropolitana di Roma Capitale
“Provveditorato ed Economato”
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Tel. 06/6766. 5251 – 5530 – 5542 Fax 06/6766.5523 E-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ORDINARI DI IGIENE AMBIENTALE (DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE) DA SVOLGERSI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI MEDIO SUPERIORI ED ALTRI PLESSI DI PERTINENZA DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 502.400,00 IVA esclusa, di cui
€ 2.000,00 IVA esclusa per i costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso.
DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Capitolato Speciale d’Oneri si intende per:
a) Stazione appaltante: Servizio 1 Provveditorato ed Economato, UC Risorse strumentali, Logistica e Gestione ordinaria del Patrimonio, Città Metropolitana di Roma Capitale.
b) Committente: Città Metropolitana di Roma Capitale.
c) Operatore Economico Aggiudicatario (OEA): l’Impresa, il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o il Consorzio che risulterà della presente procedura di gara.
d) Capitolato Speciale d’Oneri: il presente documento.
e) Xxxxxxx di consegna: documento con il quale il Fornitore prende formalmente in consegna il servizio.
:
Articolo 1
Disciplina normativa dell’appalto
1.I rapporti tra la stazione appaltante e il contraente aggiudicatario della presente gara d’appalto sono regolati:
- dal Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- dal d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 per la parte rimasta in vigore;
- dal R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dal R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dalle disposizioni di cui al presente capitolato speciale d’oneri e relativi allegati;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 843/29 del 18.07.2007, avente ad oggetto la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- dalla legge n. 123/2007;
- da tutte le leggi e le norme, sia nazionali che regionali, in vigore per la fornitura di beni e servizi;
- dalle leggi e disposizioni vigenti circa la previdenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni;
- dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- dalle leggi e patti sindacali;
- da tutte le norme in materia di antimafia;
- da tutte le leggi in vigore relative alla sicurezza ed igiene sui luoghi del lavoro.
2. Il servizio dovrà essere svolto nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed in particolare:
- del D.Lgs. 81/2008,
- del D.Lgs. 000/00 x x.x.x.,
- xxx Xxxxxxx Ministeriale del 13/01/2021 di recepimento della direttiva 2020/1833/CE di modifica della direttiva 2008/68/CE (ADR) e ss.mm.ii.,
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’appaltatore abbia usato, nell’esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la concessione e/o la licenza esclusiva.
Articolo 2
Luoghi di svolgimento dei servizi
1. I servizi, oggetto della presente gara d’appalto, dovranno svolgersi presso gli edifici adibiti ad Istituti scolastici Medio Superiori (riportati nell’allegato 1 e, comunque, tenuto conto degli accorpamenti e delle possibili modifiche di denominazione o logistiche, rintracciabili sul Sito Istituzionale della Città Metropolitana di Roma Capitale “Guida alle scuole”) e nelle sedi istituzionali ed edifici a diversa destinazione d’uso di pertinenza dell’Ente (riportati nell’allegato 2) da adesso in poi denominati “Siti”. Ogni singolo Sito comprende le relative accessioni e pertinenze, incluse le aree esterne, cantine, soffitte, intercapedini, locali caldaie, magazzini, scantinati, aree interrate, viali etc.
2. Nell’ipotesi di apertura di nuovi Siti di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale e comunque ubicati nell’ambito del territorio metropolitano, l’Amministrazione stessa provvederà ad applicare l’estensione delle prestazioni fino a concorrenza di 1/5 dell’importo del prezzo complessivo previsto dal contratto per garantire ed estendere il servizio ordinario in questione anche negli stabili di nuova apertura. Il corrispettivo sarà valutato – di concerto con l’impresa aggiudicataria – sulla base dei valori riportati nell’offerta tecnica ed economica presentata dall’impresa medesima in sede di gara.
3. Nell’ipotesi di chiusura e/o aperture-trasferimenti-accorpamenti di Xxxx, di cui agli elenchi nn.1 e 2 allegati, l’Amministrazione valuterà le decurtazioni/maggiorazioni economiche corrispettive in accordo e nel rispetto dei valori di cui all’art. 9.3 “Modalità di partecipazione alla gara” del Disciplinare di Gara costituenti l’offerta presentata dall’impresa medesima in sede di gara, in funzione delle eventuali sopraggiunte nuove esigenze.
Articolo 3
Struttura operativa e obblighi del fornitore
1. L’Operatore Economico Aggiudicatario deve garantire per tutta la durata contrattuale un dimensionamento dell’organico di personale adeguato all’espletamento dei servizi richiesti ed in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili per lo svolgimento del servizio. L’OEA dovrà attivare una sede adeguatamente attrezzata a Roma o nella pertinente area metropolitana, per la gestione delle attività di servizio, attrezzata, almeno, con le seguenti strutture: deposito mezzi, officina, magazzino ricambi, materie prime e contenitori, spogliatoi e docce, uffici, recapito di telefono, di fax e di posta elettronica.
2. L’OEA assicura che il personale svolga le attività assegnate nei luoghi stabiliti, garantendo idonei standard qualitativi e senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. L’OEA deve adottare ogni misura per garantire la sicurezza e la salute dei propri dipendenti e dei collaboratori, anche in relazione ai rischi evidenziati nel DUVRI.
3. L’OEA riconosce all’Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni contrattuali qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del Contratto. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell’Amministrazione, l’OEA s’impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Amministrazione pena l’applicazione della Penale di cui all’ art 23, e a garantire la continuità dell’erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.
4. Si precisa che, in caso di sostituzione delle figure professionali appena descritte, durante la decorrenza del contratto sottoscritto tra l’OEA e l’Amministrazione, l’OEA dovrà tempestivamente dare comunicazione all’Amministrazione, inviando congiuntamente i riferimenti del personale proposto in sostituzione e garantendo, altresì, la continuità dei servizi.
5. Qualora la sostituzione del personale, per esigenze dell’OEA, comporti un’interruzione del servizio, verranno applicate le penali descritte all’art. 23.
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3.1 Registro del personale impiegato
L’OEA deve assicurare la predisposizione e il costante aggiornamento di un Registro del personale impiegato nel quale siano riportati i seguenti dati identificativi:
a) nominativo delle risorse;
b) mansione;
c) contratto applicato;
d) data di assunzione;
e) livello di anzianità e scatti conseguiti;
L’OEA dovrà sempre assicurare l’accesso a tale Registro da parte del Direttore dell’esecuzione.
Nel Registro dovrà essere indicato il monte ore effettivamente erogato mensilmente da ciascun addetto al servizio.
L’OEA dovrà a conclusione dell’appalto consegnare all’Amministrazione Contraente la copia dell’ultimo Registro con i dati aggiornati all’ultimo anno di servizio.
3.2 Formazione del Personale
L’OEA deve provvedere all’istruzione e all’aggiornamento del personale con particolare riguardo
alle innovazioni normative, che interessano le prestazioni oggetto dell’appalto.
In particolare, l’OEA deve assicurare che il personale abbia conoscenze, istruzioni e informazioni continuamente aggiornate circa:
• Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
• Formazione antincendio ottenuta tramite corsi per addetti in attività a rischio d’incendio basso, medio oppure elevato, ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998;
• Formazione di primo soccorso sanitario, a norma del DM 15 luglio 2003 n.388 per aziende di gruppo A oppure di gruppo B;
• Corso di Primo Soccorso BLS-D per l’utilizzo dello specifico defibrillatore semiautomatico esterno in dotazione all’AC. Ove il DAE sia successivamente acquisito dalla Committente;
La formazione richiesta dovrà essere erogata al personale secondo quanto offerto nel progetto tecnico.
La formazione richiesta dovrà essere erogata da operatori qualificati, quali, a titolo esemplificativo: Istituti, Università, Scuole, Enti e/o Aziende, pubblici e privati, che eroghino formazione ovvero la cui attività di formazione sia chiaramente identificabile come finalità societaria/associativa.
3.3 Verbale di consegna e avvio dei servizi operativi
Il Verbale di consegna rappresenta il documento con il quale l’OEA prende formalmente in consegna il servizio. È redatto in duplice copia e reca la firma congiunta di entrambe le parti.
Il Verbale include le seguenti informazioni minime:
- Elenco dei Servizi e relativi livelli di servizio;
- Presa in consegna dei locali e dei beni presenti presso l’Obiettivo compresi eventuali apprestamenti già installati presso l’Obiettivo di cui l’OEA.
3.4 Il responsabile dell’appaltatore e l’addetto al coordinamento e controllo
L’OEA dovrà individuare il RESPONSABILE DELL’APPALTATORE, ossia la persona a cui è demandato il compito di interfaccia unica verso il Direttore dell’Esecuzione.
Al Responsabile dell’Appaltatore sono attribuite in particolare le seguenti funzioni:
- coordinamento di tutte le attività operative e quindi ricevimento di richieste, segnalazioni e chiamate dal punto ordinante e/o la proposta di interventi al punto ordinante stesso;
- controllo delle attività svolte dagli addetti al coordinamento e controllo;
- controllo relativamente alle attività effettuate ed alle fatture emesse, e la fornitura di informazioni e reportistica;
- Deve garantire una reperibilità dalle ore 07:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali
3.5 Disposizioni in materia di sicurezza
1. L’OEA avrà l’obbligo di predisporre il “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, sottoscritto dal legale rappresentante dell’Impresa, che dovrà essere redatto anche sulla base dei fattori di rischio ambientale caratteristici della tipologia di prestazioni richieste.
2. Si sottolinea che la mancata presentazione del “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori”, o la redazione non conforme alle indicazioni fornite sui fattori di rischio ambientale, potrà comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
3. L’OEA al momento della sottoscrizione del contratto dovrà consegnare al Referente del Committente il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” redatto ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs 81/2008, e ss.mm.ii., in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.
4. Il “Documento di Valutazione” e i provvedimenti conseguenti dovranno essere inseriti nel “Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori” richiamato nel primo comma del presente articolo.
5. L’OEA deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
6. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra descritto.
7. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano all’impresa capogruppo o al consorzio.
8. L’OEA deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione dei lavori da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà. L’Impresa deve predisporre e trasmettere al Referente del Committente il rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
Articolo 4 Direttore dell’esecuzione
0.Xx Stazione Appaltante provvederà a nominare:
UN DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, il quale svolgerà, tra l’altro, le funzioni di supervisione, di gestione delle richieste, oltre agli altri compiti espressamente previsti dalla normativa vigente, relativamente a tutte le sedi di svolgimento del servizio oggetto del presente appalto;
Articolo 5
Specifiche e modalità di esecuzione del servizio
1. Per l’esecuzione dei servizi ordinari di:
a) derattizzazione
b) disinfestazione da processionaria del pino, da zanzara e zanzara tigre, da alati e vespe, da insetti striscianti quali blatte, scarafaggi, formiche etc., da infestanti quali pulci, zecche, acari, da rettili, etc.;
c) disinfezione
da effettuarsi per ogni Sito di pertinenza (v. allegati 1 e 2), l’operatore economico aggiudicatario dovrà attenersi a quanto previsto nei paragrafi 5.1 e seguenti, in accordo con la normativa vigente di riferimento.
2. Piano operativo attività: L’impresa s’impegna a predisporre, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, un Piano Operativo Attività denominato P.O.A. con il calendario dettagliato degli interventi ordinari da effettuarsi nel corso dell’anno solare per ciascuna attività oggetto del presente
C.S.O. presso ogni Sito di cui agli allegati 1 e 2.
3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la revisione del suddetto P.O.A. a seguito delle osservazioni rese note all’aggiudicatario, il quale dovrà provvedere all’allineamento del suddetto documento entro dieci giorni dalla notifica.
5.1 Disinfezione generale
1. La disinfezione consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente in materia, atte a rendere sani gli ambienti e le aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di potenziali agenti patogeni (batteri, lieviti, muffe, miceti, virus), in conformità con quanto definito dall’art. 1, lettera b) del DM Ambiente 274/1997 (Regolamento per la disciplina delle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione).
2. Questo servizio è per i siti elencati all’allegato 1 del presente C.S.O.: un primo intervento di disinfezione dovrà espletarsi presso i suddetti Siti entro il termine massimo di 40 giorni dall’affidamento dell’appalto.
3. Cadenza interventi:
• n. 3 interventi generali di disinfezione da eseguirsi presso le scuole nei seguenti periodi:
o uno prima della riapertura delle scuole dalle vacanze estive;
o uno durante la chiusura delle scuole per le festività natalizie;
o uno in coincidenza con le festività pasquali.
4. Su richiesta della stazione appaltante dovrà essere eseguito l’intervento anche in caso di Occupazione scolastica.
5.2 Derattizzazione e Disinfestazione
1. Il servizio di disinfestazione e derattizzazione consiste nello svolgimento delle attività descritte dall’art. 1, lettere c) e d) del D.M. 274/1997, da espletarsi sia all’interno che all’esterno dei Siti di cui all’ Allegato 1 e 2 (e relative accessioni e pertinenze, ivi compresi giardini, spazi aperti, aree interrate, cantine, soffitte, intercapedini, locali caldaie, magazzini, scantinati etc.), con maggiore attenzione a quegli ambienti che per la loro particolare ubicazione e/o per il loro particolare utilizzo possono determinare situazione di pericolosità per l’uomo.
2. Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione, eseguita dalla ditta appaltatrice, dovranno garantire l’eliminazione della situazione di rischio e il pieno ripristino della sicurezza igienica.
3. I trattamenti di cui al presente capitolato dovranno essere effettuati senza arrecare disturbi o molestie, senza interrompere il normale funzionamento degli uffici, delle scuole o di qualsiasi altra attività. Nei casi in cui ciò non fosse possibile i trattamenti dovranno essere effettuati oltre il normale orario di lavoro.
4. La ditta aggiudicataria deve indicare il nominativo e i riferimenti del Tecnico Responsabile che seguirà e coordinerà globalmente il servizio e avrà il compito di svolgere le attività previste in osservanza delle vigenti normative in materia.
5. La ditta è tenuta a concordare con il funzionario responsabile del Servizio 1 UC02 “Provveditorato ed Economato”, gli interventi necessari e la relativa tempistica.
6. La Ditta garantisce che il servizio oggetto del presente appalto verrà eseguito dalla stessa a perfetta regola d’arte. A tal fine dichiara di avere piena conoscenza della natura del servizio da eseguire presso le strutture dell’Amministrazione.
7. La Ditta è tenuta a fornire una garanzia dell’efficacia dei trattamenti effettuati, e nei 20 giorni successivi all’intervento non dovrà essere riscontrata alcuna infestazione nei locali oggetto di trattamento.
8. Al termine del periodo di garanzia è cura della Ditta appaltatrice certificare l’esito positivo del ciclo di intervento con riscontro controfirmato dal funzionario Responsabile del Servizio 1 UC02 “Provveditorato ed Economato”.
9. Nel caso di non corretta esecuzione dei lavori e/o di risultato non conforme alle attese dell’Amministrazione, la Ditta si impegna a ripetere l’intervento a sua cura e spese, il quale si considererà adempiuto una volta rimosso completamente e definitivamente il fenomeno infestante.
10. Al termine dell’appalto la Ditta dovrà fornire una relazione tecnica nella quale dovranno essere evidenziate le criticità riscontrate e indicate ulteriori proposte operative.
5.2.1 DERATTIZZAZIONE
1. La derattizzazione dovrà essere eseguita con le tecniche più idonee ed efficaci per evitare l’ingresso e la proliferazione della popolazione murina negli stabili oggetto del presente appalto, per prevenire le infestazioni, e dovrà essere effettuata mediate l’utilizzo di sostanze conformi alla normativa vigente in materia e quindi con prodotti a bassa tossicità e registrati presso il Ministero della Sanità, da indicare dettagliatamente nell’offerta tecnica.
2. Rientrano nell'oggetto del presente capitolato, anche le attività di recupero delle carogne e, al termine degli interventi, dei materiali utilizzati, nonché la predisposizione e l’affissione degli avvisi al pubblico.
3. Gli operatori interessati allo svolgimento del servizio di derattizzazione devono essere qualificati ed idonei allo svolgimento di tale attività.
4. La derattizzazione dovrà prevedere le seguenti attività:
Ispezione: La verifica visiva è finalizzata all’individuazione degli interventi necessari a ridurre il rischio di accesso da parte di ratti all’interno degli immobili secondo le norme di “rat proofing”. A
seguito del sopralluogo la ditta appaltatrice deve illustrare quanto emerso dall’ispezione in una relazione nella quale dovrà indicare le problematiche e le soluzioni da adottare, nella stessa verranno descritte anche le modalità di esecuzione delle attività di controllo e monitoraggio.
Installazione contenitori esca: la ditta appaltatrice dovrà predisporre una rete di contenitori/erogatori fissi di esche rodenticida (inaccessibili all’uomo e agli animali domestici), nelle aree ritenute particolarmente sensibili e a rischio, individuate durante la fase ispettiva, al fine di costituire ostacolo ed impedimento all’ingresso e alla proliferazione dei ratti e dei topi.
Si elencano a titolo esemplificativo alcune aree di intervento: intorno agli edifici, nei giardini e nelle aree verdi di pertinenza, nelle aree di parcheggio e percorsi pedonali, in particolare nei piani seminterrati, magazzini, archivi, locali di servizio, locali dei vani motori degli ascensori/montacarichi, le intercapedini, i pavimenti flottanti, i cassonetti e i controsoffitti. e nei punti esterni di raccolta dei rifiuti.
Il trattamento dovrà comprendere la ricerca di luoghi di probabile annidamento e la loro eliminazione quando possibile.
Solo in ambienti aperti e/o esterni particolari potranno essere utilizzati altri sistemi protetti ed inaccessibili quali: esche appese, fili appesi e punti esca temporanei.
In funzione del livello di infestazione e della dimensione dell’area dovranno essere posizionati un numero idoneo di contenitori esca, pari almeno a 1/75mq.
Intervento radicale di derattizzazione –Deposizione delle esche rodenticida all’interno dei relativi contenitori posizionati nei siti d’interesse.
Controllo e monitoraggio: Successivamente ad ogni intervento radicale di derattizzazione, anche a distanza di pochi giorni dalla prima deposizione, dovranno essere effettuati due successivi interventi di controllo e monitoraggio dell’intervento effettuato, finalizzati a verificare la presenza di eventuali esche mangiate. In caso di necessità si procederà al reintegro delle esche mancanti. Inoltre, in qualsiasi momento, potrà essere richiesto alla ditta appaltatrice di effettuare interventi finalizzati a verificare l’eventuale presenza di ratti, attraverso la presenza di escrementi e/o effettuare la rimozione di ratti morti e di qualsiasi altro materiale residuale trattato trovato sul posto bonificato o da bonificare.
Cadenza interventi:
Ispezione una tantum
n. 3 interventi radicali, nei periodi primavera – autunno – natalizio
minimo n. 2 trattamenti per controllo e reintegro esche, successivi ad ogni intervento radicale.
Il primo ciclo di intervento, con ispezione iniziale, installazione dei contenitori e posizionamento esche, deve essere effettuato, per ciascun Sito di cui agli Allegati 1 e 2, entro un termine massimo di 60 giorni dall’affidamento dell’appalto.
5.2.2. DISINFESTAZIONE.
1. La ditta aggiudicataria dovrà garantire i seguenti servizi:
Protocollo: CMRC-2022-0084733 - 23-05-2022 13:19:02 A. Disinfestazione da processionaria del pino |
B. Disinfestazione insetti alati (zanzare, pappataci, simulidi) antilarvale e adulticida |
C. Disinfestazione insetti alati (vespe, calabroni, etc.) |
D. Trattamento deterrente rettili |
E. Disinfestazione da insetti striscianti (blatte, scarafaggi) |
F. Disinfestazione da striscianti e infestanti (pulci, formiche, zecche, acari etc.) |
2. Gli interventi dovranno essere effettuati con l’utilizzo di sostanze specifiche, conformi alla vigente normativa di riferimento ed alla normativa ambientale e quindi con prodotti a bassa tossicità e registrati presso il Ministero della Salute, in osservanza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM 2012). La ditta dovrà indicare nell’Offerta Tecnica le attrezzature, i prodotti e i principi attivi contenuti e le modalità d’uso previste per ogni tipologia di intervento.
3. Gli operatori interessati allo svolgimento del servizio di disinfestazione devono essere qualificati ed idonei allo svolgimento di tale attività.
A. DISINFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO
Il trattamento contro la Processionaria deve essere effettuato irrorando con lance o atomizzatori auto montati pmc, sulle chiome delle conifere (o altre varietà di piante se infestate) presenti all’interno delle aree verdi o dei giardini di competenza degli edifici scolastici e dei plessi di competenza dell’Amministrazione.
Nei Siti ove non è presente un sistema arboreo, per il quale non è quindi necessario effettuare la disinfestazione da processionaria, l’appaltatore è tenuto a sostituire tale intervento con un’altra disinfestazione da individuare d’intesa con la Città Metropolitana di Roma Capitale, sentiti i Responsabili dei Siti.
Cadenza interventi:
- n. 1 intervento principale da effettuare nel periodo agosto-settembre;
- n. 1 intervento secondario da effettuare nel periodo marzo-aprile.
La ditta dovrà prevedere anche la rimozione degli eventuali nidi presenti sulle piante, a sua cura e spese, in periodo adatto, indicativamente nel periodo invernale, e con le dovute precauzioni, nonché alla distruzione dei nidi rimossi.
B. DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI ALATI: zanzare, pappataci, simulidi
Interventi antilarvali: L’intervento deve essere effettuato in tutti i luoghi di produzione delle larve e uova (ristagni d’acqua, griglie, tombini, caditoie, ecc. ). Deve essere scelto il periodo di maggior efficacia in relazione all’andamento stagionale. I luoghi devono essere scelti in modo da massimizzare l’effetto dell’intervento e i prodotti distribuiti in modo da favorire la massima diffusione degli stessi sull’area interessata.
Devono essere usate soluzioni larvicide di tipo biologico, selettive e non tossiche per i mammiferi, i pesci e gli uccelli. L’irrorazione dovrà essere effettuata con idonee attrezzature, in giorni adatti e con le dovute precauzioni presso tutti gli ambienti lavoro interni e le aree esterne compresi i giardini. La distribuzione del formulato in compresse avverrà manualmente.
E’ obbligo della Ditta segnalare alla Stazione Appaltante tutti i luoghi di probabile infestazione da larve, anche se di proprietà privata.
Cadenza interventi:
N. 4 trattamenti a tappeto con cadenza quindicinale nel periodo da marzo a maggio, l’inizio degli interventi avverrà tra marzo e aprile a seconda dell’andamento stagionale delle temperature;
n. 10 interventi con cadenza quindicinale nel periodo da giugno a ottobre, in concomitanza con le date stabilite per la disinfestazione adulticida.
Interventi adulticida: L’applicazione adulticida deve essere effettuata solo sulle aree esterne. Dovranno essere utilizzati prodotti a bassissima tossicità, non contenenti esteri fosforici, a base acquosa e privi di solventi oleosi, sintetici o simili; i prodotti dovranno essere certificati per non macchiare le superfici, non corrodere i metalli, non danneggiare alcun tipo di materiale.
Eventuali danni a persone o cose saranno a totale carico della Ditta appaltatrice.
Gli interventi dovranno essere eseguiti mediante atomizzazione con cannone omniorientabile per i trattamenti spaziali, con lancia a mano regolabile per i trattamenti localizzati.
E’ obbligo della Ditta segnalare alla Stazione Appaltante tutti i luoghi di probabile infestazione, anche se di proprietà privata.
Cadenza interventi:
N. 10 trattamenti con cadenza quindicinale nel periodo da giugno a ottobre, secondo l’andamento stagionale delle temperature (es. 15 e 30/6; 15 e 30/7; 15 e 30/8; 15 e 30/9; 15 e 30/10).
Gli intervalli temporali tra gli interventi e il numero degli stessi potranno variare in funzione della necessità.
C. DISINFESTAZIONE CONTRO ALTRI INSETTI ALATI (vespe, calabroni, ecc...)
Il servizio di disinfestazione da insetti alati (vespe, calabroni, ecc...) è considerato un intervento a richiesta, per il quale non è dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo alla ditta, in quanto gli interventi si intendono compresi nel prezzo di appalto. La ditta deve essere in grado di eseguire servizi in quota, per la disinfestazione e la rimozione di favi di imenotteri, con l’ausilio di mezzi di sollevamento (autoscale, piattaforme ecc.) idonei ed evitando ogni rischio di danno a persone o cose.
In caso non sia possibile effettuare la rimozione del nido è comunque necessario colpire il nido durante la disinfestazione in modo uniforme così che si possa garantire la distruzione completa di tutte gli insetti alati, sia allo stadio adulto che allo stadio larvale. In caso di persistenza dell’infestazione, la Ditta si impegna a ripetere l’intervento a sua cura e spese, questo si considererà adempiuto una volta rimosso completamente e definitivamente il fenomeno infestante.
Gli interventi di disinfestazione prevedono un’ispezione generale di presa visione del problema segnalato per concordare tempi e modalità di intervento compatibili con le esigenze del richiedente, a cui farà seguito l’intervento vero e proprio che consiste nella distribuzione di opportuno prodotto disinfestante.
Quantità indicative
• 300 ore annuali di disinfestazione a richiesta, squadra composta da 1 persona;
• 10 ore annuali di disinfestazione a richiesta, squadra composta da 2 persone.
Gli interventi con due operatori sono previsti in caso di eventuale criticità e rischi connessi alla sicurezza del personale stesso dell'azienda e dell’utenza eventualmente presente nel corso di talune operazioni di disinfestazione oppure in altri casi concordati con il Responsabile del Servizio. Tali interventi, se richiedono l’utilizzo di più di un operatore, devono essere proposti dalla Ditta e preventivamente concordati con in Responsabile del Servizio
D. TRATTAMENTO DETERRENTE RETTILI
L’intervento consiste in un trattamento da eseguire unicamente negli spazi esterni degli edifici tramite prodotto granulare. Il prodotto costituisce una barriera olfattiva per allontanare i rettili e deve essere non tossico per i rettili stessi o per altri animali. Il servizio di disinfestazione a carattere d i repellente rettile è considerato un intervento a richiesta, per il quale non è dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo alla ditta in quanto gli interventi si intendono compresi nel prezzo di appalto.
Quantità indicative
• 10 ore annuali di disinfestazione a richiesta, squadra composta da 1 persona;
E. DISINFESTAZIONE DA INSETTI STRISCIANTI E INFESTANTI (pulci, formiche, zecche, acari…)
Il servizio di disinfestazione da insetti striscianti e infestanti (pulci, formiche, zecche, acari…) è considerato un intervento a richiesta, per il quale non è dovuto alcun corrispettivo aggiuntivo alla ditta in quanto gli interventi si intendono compresi nel prezzo di appalto. In caso di persistenza dell’infestazione, la Ditta si impegna a ripetere l’intervento a sua cura e spese, questo si considererà adempiuto una volta rimosso completamente e definitivamente il fenomeno infestante.
Gli interventi di disinfestazione prevedono un’ispezione generale di presa visione del problema segnalato per concordare tempi e modalità di intervento compatibili con le esigenze del richiedente, a cui farà seguito l’intervento vero e proprio che consiste nella distribuzione di opportuno prodotto disinfestante.
Quantità indicative
• 300 ore annuali di disinfestazione a richiesta, squadra composta da 1 persona;
• 10 ore annuali di disinfestazione a richiesta, squadra composta da 2 persone.
Gli interventi con due operatori sono previsti in caso di eventuale criticità e rischi connessi alla sicurezza del personale stesso dell'azienda e dell’utenza eventualmente presente nel corso di talune operazioni di disinfestazione oppure in altri casi concordati con il Responsabile del Servizio. Tali interventi, se richiedono l’utilizzo di più di un operatore, devono essere proposti dalla Ditta e preventivamente concordati con in Responsabile del Servizio
F. DEBLATTIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere eseguiti, mediante irrorazione con motopompe a pressione e lance, e con apparecchiature termo-nebbiogene, nelle zone più a rischio. Dovranno essere impiegati gli stessi principi attivi e gli stessi metodi di applicazione utilizzati per la disinfestazione adulticida, ovvero specifici prodotti opportunamente certificati ed utilizzati secondo le norme specifiche, comunque sempre a bassa tossicità.
E’ obbligo della Ditta segnalare alla Stazione Appaltante tutti i luoghi di probabile infestazione da larve, anche se di proprietà privata.
Ispezione: L’attività di deblattizzazione dovrà prevedere una prima ispezione dei luoghi da trattare. L’ispezione consiste in una verifica visiva, finalizzata all’individuazione degli interventi necessari a ridurre il rischio di accesso da parte di artropodi infestanti all’interno degli immobili secondo le norme di “pest proofing”. A seguito del sopralluogo la ditta appaltatrice deve illustrare quanto emerso dall’ispezione in una relazione nella quale dovrà indicare le problematiche e le soluzioni da adottare, nella stessa verranno descritte anche le modalità di esecuzione delle attività di controllo e monitoraggio.
Intervento: Irrorazione con motopompe a pressione e lance, e con apparecchiature termo- nebbiogene, dei principi attivi.
Controllo e monitoraggio: L’attività di controllo e monitoraggio è da effettuarsi tramite trappole adesive a feromone o ad attrattivi alimentari, posizionate in tutti gli ambienti ubicati al piano seminterrato, piano terra e primo piano, aree esterne e giardini. Il monitoraggio ha lo scopo di tenere sotto controllo l’andamento della disinfestazione e di ripetere il trattamento in caso si riscontrasse la persistenza dell’infestazione.
Cadenza interventi:
N. 4 interventi annuali, per ciascun Sito di cui agli Allegati 1 e 2, in particolare in corrispondenza di pozzetti, tombini, caditoie, ecc., da eseguirsi 2 nel periodo primaverile e 2 nel periodo estivo.
Almeno n. 2 interventi successivi di controllo e in caso di necessità la ripetizione dell’intervento.
4. Scheda di avvenuto intervento: Al termine di ogni intervento viene redatta dalla Ditta apposita bolla di lavoro/ scheda di avvenuto intervento – secondo modello proposto dalla Ditta e concordato con l’Amministrazione – riportante in particolare:
a. area/ luogo trattato / modalità’ di intervento;
b. prodotti e materiali utilizzati;
c. data e tempi dell’intervento;
d. eventuale necessità in merito alla chiusura e non accessibilità a persone per le successive 24 ore;
e. le eventuali disposizioni cui il responsabile della struttura oggetto della disinfestazione deve attenersi, soprattutto di carattere preventivo, per evitare la presenza ulteriore degli infestanti, incluso suggerimenti di ordine di manutenzione alla struttura interessata;
f. rischi potenziali dovuti all’interferenza tra le differenti attività (attività funzionale della
struttura e attività di disinfestazione);
x. firma di un incaricato della struttura se questa risulta custodita al momento degli interventi, per presa visione di quanto sopra specificato.
In tale scheda di avvenuto intervento devono essere precisate le indicazioni al responsabile della struttura relative alla gestione dei luoghi oggetto di intervento. Le schede di avvenuto intervento devono essere trasmesse mensilmente per via cartacea al responsabile del Servizio.
5. Il calendario dei suddetti interventi dovrà in ogni caso essere preventivamente concordato ed approvato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e, quindi, consegnato ai Responsabili dei singoli Siti che potranno, per motivate necessità, chiedere lo spostamento sia del giorno che dell’orario previsto per l’esecuzione. L’impresa appaltatrice avrà, infatti, l’obbligo di consegnare, a decorrere da 30 giorni dalla data di inizio appalto e successivamente a scadenza annuale, la programmazione degli interventi ordinari di sanificazione ai Responsabili dei Siti e trasmettere, su richiesta, all’Amministrazione le ricevute firmate, attestanti l’avvenuta consegna del documento di programmazione. Sarà altresì onere dell’impresa appaltatrice contattare preventivamente per ogni intervento, via fax o posta elettronica, gli Istituti e plessi di lavoro destinatari degli interventi, comunicando l’orario di intervento e confermando la data del medesimo, secondo programmazione.
6. Nel caso in cui l’intervento ordinario sia stato programmato a 30 giorni da un intervento della medesima tipologia richiesto ed autorizzato come straordinario, è facoltà dell’Amministrazione chiederne, al momento dell’autorizzazione di quest’ultimo, il differimento entro il termine di 60 giorni dalla data prevista nella programmazione ordinaria, sentito il Responsabile del Sito.
7. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione richiedere, per motivi di urgenza e necessità, l’anticipazione degli interventi ordinari fino ad un massimo di 20 giorni lavorativi dalla data fissata nel calendario della programmazione.
Articolo 6
Fornitura dei beni di consumo e attrezzature di supporto
1. Per tutte le attività oggetto della presente gara d’appalto, la fornitura del materiale di consumo, i prodotti e le attrezzature di supporto e quant’altro necessario per il corretto espletamento delle attività, sono compresi negli obblighi contrattuali e, quindi, a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore.
Articolo 7
Attività non effettuate per motivi non dipendenti dall’appaltatore
1. In caso di impossibilità ad effettuare, l’intervento, ordinario o straordinario, nei tempi previsti dal contratto per motivi non dipendenti dallo stesso appaltatore, l’intervento de quo deve essere eseguito, con le stesse modalità, entro il termine massimo di 5 giorni dalla data prevista previa intesa con la Città Metropolitana di Roma Capitale, sentiti i responsabili dei Siti ove deve essere effettuato l’intervento.
2. Tali interventi non devono, in nessun caso, modificare la programmazione prevista contrattualmente o ridurre il numero totale annuo degli stessi interventi.
3. Gli interventi non effettuati o effettuati parzialmente e/o con prodotti, personale e strutture ridotti, devono essere tempestivamente comunicati per iscritto alla Stazione Appaltante, con apposito modulo da concordare con la stessa, fornendo le motivazioni del mancato/incompleto intervento. Nel medesimo
modulo dovrà essere indicata la data prevista per l’intervento sostitutivo da concordarsi con il Responsabile del Sito presso il quale dovrà essere effettuato l’intervento.
Articolo 8 Sopralluogo
1. L’impresa concorrente alla presente gara d’appalto potrà, per propria facoltà e convenienza, effettuare un sopralluogo presso i Siti – indicati negli Allegati 1 e 2 al presente capitolato – ove dovranno essere espletati i servizi in questione.
2. L'operatore economico concorrente per l'effettuazione del sopralluogo dovrà preventivamente, e comunque con almeno 7 giorni di anticipo dalla data prevista per il sopralluogo, contattare i numeri: 06.67665355, 5512.
3. L’operatore economico aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni allo svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto, derivanti dalla mancata conoscenza dei Siti elencati negli Allegati 1 e 2.
4. L’impresa concorrente alla presente gara d’appalto – in ogni caso – dovrà dare atto, con apposita DICHIARAZIONE da inserire, a pena di esclusione, nella busta “A” contenente la documentazione amministrativa di cui all’Art. 9.1 del Disciplinare di Gara – di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei siti di cui agli Allegati 1 e 2 (e delle relative accessioni e pertinenze), nonché di essere consapevole di tutte le circostanze che possano influire sul servizio da espletare e sui costi e, pertanto, sul prezzo offerto.
5. Ne deriva che nessuna obiezione e/o contestazione potrà essere sollevata, da parte del soggetto giuridico aggiudicatario dell’appalto, per qualsiasi difficoltà che, nel corso dell’espletamento del servizio, dovesse insorgere in relazione ad una eventuale erronea, parziale e/o inesatta acquisizione di elementi relativi all’appalto.
Articolo 9 Obblighi assicurativi
1. L’aggiudicatario risponderà direttamente in ogni caso dei danni alle persone e/o alle cose causati dal servizio oggetto dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa, e sarà a suo carico il completo risarcimento dei danni, senza diritto a eventuale rivalsa.
2. L’aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa con istituti assicurativi autorizzati ai sensi di legge che assicuri la copertura del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto per qualsiasi danno che possa essere arrecato alla Città Metropolitana di Roma Capitale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi servizi.
3. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a € 1.000.000,00 e si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro. Resta ferma l’intera responsabilità dell’aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti, ovvero per danni eccedenti il massimale assicurato
Articolo 10 Cauzione definitiva
1. All’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10%
(undecimo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero Appalto, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante un documento attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.
Articolo 11 Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’importo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 11 del presente capitolato è ridotto al 50% per l’appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui al comma 1.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Articolo 12 Obblighi di riservatezza
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
2. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con CMRC e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
4. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
5. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, CMRC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a CMRC.
7. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione di CMRC.
8. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 35 “Tutela dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
Articolo 13 Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108 e 110 del DLgs50/2016 e ss.mm.ii..
2. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Articolo 14 Perfezionamento del rapporto contrattuale
1. L’aggiudicazione è senz’altro impegnativa per l’impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l’Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell’appalto, salva la restituzione del deposito perla cauzione provvisoria.
2. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta ( art.32, comma 7, D.Lgs. 50/16).
3. Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto che l’Amministrazione provvederà a dare all’impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell’offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell’impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Capitolato. Il contratto è stipulato con le formalità di cui all’art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ex art 32, comma 8, cit. Il predetto termine è fissato in favore dell’Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.
4. In casi di urgenza, nelle more dell’espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, l’Amministrazione si riserva la potestà di disporre l’esecuzione del contratto in via d’urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l’opposizione ingiustificata da parte dell’aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.
5. Nell’ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all’aggiudicatario, l’Amministrazione potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall’aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l’operatore economico classificatasi come secondo nella graduatoria finale.
Articolo 15
Stipula del contratto – Consegna anticipata
1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della Stazione appaltante.
2. E’ facoltà della stazione appaltante procedere, in via d’urgenza, all’esecuzione anticipata del contratto di servizio di che trattasi, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dall’art. 51, comma 1 lettera f) della L. 108/2021.
Articolo 16 Revisioni prezzi
1. A norma del combinato disposto dell’art. 106, comma 1 lettera a), primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 29, comma 1, lettera a) del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4, i prezzi offerti in sede di gara saranno soggetti a revisione su base annua, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del contratto. La revisione viene operata su richiesta di ciascuna parte contraente a
seguito di un’istruttoria condotta dal responsabile dell’esecuzione del contratto, in considerazione della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati su base semestrale
e dei costi standard, ove definiti, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 106, comma 1, lett. a) secondo e terzo periodo del medesimo decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50;
Articolo 17
Responsabilità dell’esecutore del contratto
1. L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
3. L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
4. In caso di subappalto, si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/16. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
5. Nell’ipotesi in cui, nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all’impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura.
Articolo 18 Cessione dei crediti
1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso l’Amministrazione derivante dal contratto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all’Amministrazione, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione medesima.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile all’Amministrazione ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso, l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Articolo 19
Divieto di cessione del contratto e subappalto
1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. A pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 20 del presente Capitolato e dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del DLgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
2. Ai sensi dell’art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., tutte le prestazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili a terzi, ferme restando le vigenti disposizioni normative che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto deve sempre essere autorizzato dalla Stazione appaltante.
3. Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 comma 2 del del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno comunque da eseguirsi dall’aggiudicatario le prestazioni inerenti i servizi di derattizzazione , disinfezione e disinfestazione limitatamente a quelli da svolgersi presso gli Istituti Scolastici medio superiori.
4. Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 29, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11 del DLgs 50/2016, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell’ articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
5. L’affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
6. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..
7. Per le loro specificità, non si configura come attività affidata in subappalto l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla Stazione Appaltante.
8. L'appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
9. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
10. L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza cui al comma 17 dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
11. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..
12. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
13. L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del DLgs 50/2016.
14. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
15. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante è di 15 giorni.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.
17. La Stazione Appaltante rilascia i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'art. 83, comma 1, e all'art. 84, comma 4, lett. b) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.
Art. 20
Responsabilità in materia di subappalto
1. Ai sensi dell'art. 105, comma 8 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
2. L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al periodo precedente.
3. Il Direttore di esecuzione e il responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto
Art. 21
Pagamento dei subappaltatori e ritardi nei pagamenti
0.Xx sensi dell'art. 105, comma 13 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una micro impresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Articolo 22
Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento.
1. La Città metropolitana di Roma Capitale eserciterà le funzioni di vigilanza, effettuando verifiche periodiche e controlli a campione presso i Siti (Istituti di Scuola Media Superiore, plessi lavorativi/Centri di Formazione Professionale etc) per verificare la qualità del servizio prestato anche attraverso formulari e schede di verifica o altre forme e sistemi che riterrà opportuni.
2. A questo scopo l'Amministrazione potrà avvalersi di personale interno ovvero di professionisti esterni all’uopo individuati.
3. Le informazioni contenute nel suddetto sistema di controllo dovranno essere accessibili all’Amministrazione per consentire il controllo dell’intero servizio.
4. Qualora la Città Metropolitana di Roma Capitale riscontrasse deficienze o inadempienze da parte dell’Impresa, si riserva il diritto di sospendere il pagamento delle fatture ed eventualmente di risolvere il contratto nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla vigente normativa.
5. I Dirigenti degli Istituti, in qualità di Datori di Lavoro, ed i Responsabili dei plessi di lavoro della Città metropolitana di Roma Capitale vigileranno, a coadiuvo della stazione appaltante, sull’esecuzione del servizio.
6. L’esito della verifica e dei controlli risulterà da un verbale di sopralluogo che sarà trasmesso, in caso di eventuale risultato negativo, alla ditta aggiudicataria per eventuali contestazioni e richiami all’osservanza degli obblighi contrattuali.
7. L’impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. In caso di esito negativo della suddetta procedura di contestazione, la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà applicare le penali di cui al successivo art. 23.
8. Qualora la qualità del servizio svolto non venga ritenuta, previa acquisizione della relativa documentazione, idonea o rispondente a quanto previsto nel presente C.S.O. e nel D.d.G. e/o dichiarato dall’appaltatore nell’offerta tecnica in sede di trattativa, quest’ultimo è obbligato a ripetere l’intervento “a norma” e senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
9. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l’Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
• ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare, nonché al periodo di competenza del servizio svolto.
• in via posticipata rispetto al periodo cui sono riferiti i canoni mensili da corrispondere;
00.Xx fatturazione avverrà soltanto a seguito della regolare esecuzione del servizio in base alle condizioni contrattuali, a seguito dell’esito positivo della verifica di cui ai commi precedenti, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale
00.Xx pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di notifica, sul portale di fatturazione elettronica di CMRC (SDI).
00.Xx fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, CMRC procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
00.Xx pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente. L'Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alla mancata o tardiva ricezione della documentazione succitata (fattura o altro idoneo documento). Resta inteso che nulla sarà dovuto all’appaltatore nell’ipotesi in cui il servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall’avvenuta stipulazione del contratto e/o previamente autorizzato per iscritto dalla Città metropolitana di Roma Capitale.
14.Le spettanze a favore dell’appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle “Modalità di attuazione dell’art. 48 bis del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
15. L’OEA sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, facendo pervenire prima della stipula del contratto, per il perfezionamento degli atti amministrativi, la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alla presente gara nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale
della/e persona/e delegata/e ad operare su detto conto. Si rappresenta, altresì, che l’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla variazione qualunque modifica intervenuta in ordine ai su richiamati dati.
16. In attuazione dell’articolo 30, comma 5 bis del X.X.xx. 50/2016, in occasione di ciascun pagamento in acconto sarà operata una ritenuta dello 0,50 %. Le ritenute possono essere svincolate dall’Xxx.xx
contrente soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l’Xxx.xx di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
Articolo 23 Clausole penali
1. La Ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti vigenti, anche alle istruzioni comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante.
2. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all’EOA a mezzo PEC e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all’incameramento, parziale o integrale, della cauzione.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.
4. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta, comunque, da regolare constatazione e contestazione dell’inadempienza e dalla valutazione delle controdeduzioni presentate dalla Ditta appaltatrice.
5. Le penali saranno trattenute dai compensi dovuti.
6. Il pagamento della penale non esonera l’impresa dall’obbligazione di risarcire l’eventuale ulteriore danno arrecato a CMRC e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto. L’Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora CMRC ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
8. Nel caso di applicazione delle penali, CMRC provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
9. Importo delle penali:
IPOTESI INADEMPIMENTO | VALORE DELLA PENALE | |
Mancato rispetto degli impegni assunti sulla base dei singoli Criteri Tabellari ed Aggiuntivi dichiarati in sede di Offerta Tecnica e per i quali l’Appaltatore ha conseguito il punteggio | 1‰ del corrispettivo netto dell’appalto per ogni violazione | |
Mancata esecuzione attività programmate o mancato rispetto orari | 1000 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti a capitolato |
Protocollo: CMRC-2022-0084733 - 23-05-2022 13:19:02 | ||
Ritardo nello svolgimento delle attività di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione | 1000 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti a capitolato | |
Ritardo orario immotivato nell’espletamento delle attività di derattizzazione, disinfestazione e disinfezione | € 250,00 per ogni ora | |
Mancata reperibilità dei referenti nelle fasce orarie di competenza | € 500,00 | |
Mancato aggiornamento dell’elenco del personale | € 250,00 | |
Altra violazione documentata delle modalità di effettuazione del servizio (es. contestazione non sanata, impiego di personale non addestrato, mancato rispetto del programma formativo presentato in sede di gara, mancato rispetto delle specifiche tecniche dichiarate in sede di gara relativamente ai prodotti proposti in sede di offerta ed effettivamente utilizzati) | da € 500,00 a € 5.000,00 a seconda della gravità della violazione documentata |
Articolo 24
Recesso unilaterale dal contratto
1. L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino oltre al decimo dell'importo dei servizi e delle forniture non eseguite (art 109, comma 1, D. Lgs. 50/2016).
2. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, D. Lgs. 50/2016).
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, D.Lgs. 50/2016).
Articolo 25 Risoluzione del contratto
1. L’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 D.Lgs. 50/2016, può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell’art 106 D.Lgs. 50/2016; o siano sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 D.Lgs. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, (per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo X.Xxx. 50/2016);
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 50/2016 (art. 108 comma 1 D.Lgs. 50/2016).
2. La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto (art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016), durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:
a) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016.
3. Si applicano le disposizioni di cui all’art.108 del D.lgs. 50/2016, commi 3 e seguenti, qualora l’Amministrazione accerti che i comportamenti dell’esecutore del contratto concretino grave o reiterato inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l’esatta esecuzione del contratto, ovvero che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni contrattuali;
4. L’Amministrazione ha diritto di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:
a) Qualora a suo insindacabile giudizio accerti che il soggetto giuridico aggiudicatario non sia in grado di espletare l’appalto o lo esegua con negligenza;
b) Qualora il soggetto giuridico aggiudicatario incorra in più inadempienze, anche se riferite a diverse singole prestazioni
Articolo 26
Vicende soggettive dell’esecutore del contratto
1. In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Articolo 27 Proroga
1.Prima della scadenza del relativo contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare lo stesso nelle more dell’espletamento di una nuova procedura ad evidenza pubblica e per il tempo strettamente necessario alla conclusione della stessa, in regime di “proroga tecnica”, agli stessi xxxxx xxxxxxxx e condizioni della presente gara (art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016).
Articolo 28
Contratti di Lavoro e Clausola sociale
1. La ditta aggiudicataria si obbliga, prioritariamente, all’assunzione del personale attualmente operante (come da tabella allegata - Allegato n. 3) nei servizi di cui al presente appalto con i medesimi livelli occupazionali nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. previo accertamento dell’effettivo utilizzo dei lavoratori da parte dell’impresa cessante attraverso il libro unico del lavoro, ovvero altra idonea documentazione.
2. Qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell’appalto, l’appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente capitolato a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’appaltatore subentrante.
3. I lavoratori che non trovano spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali.
4. Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura di appalto in oggetto, in applicazione dell’art. 100, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
5. Il concorrente dovrà allegare all’offerta un piano di assorbimento del personale, nel quale sono illustrate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stesa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con la conseguente esclusione dalla gara ai sensi del punto 5.1 delle linee guida ANAC n. 13/2019.
6. L’inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall’art. 108, comma 3 del Codice dei contratti pubblici. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l’applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall’art. 23 del presente Capitolato.
Articolo 29
Personale impiegato – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il personale impiegato nelle attività oggetto dell’appalto dovrà essere munito (durante il servizio) della divisa da lavoro, del distintivo indicante la denominazione dell’impresa e di tutti quei dispositivi di prevenzione previsti dal d.lgs. 81/2008 e dalla vigente normativa a tutela dei lavoratori (ad es. guanti, maschere di protezione, vaccinazioni antitetaniche ed antitifiche etc). L'Impresa Appaltatrice, infatti, ha l’obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nell’esecuzione del servizio, di tutti i dispositivi e abiti da lavoro adeguati alle specifiche funzioni svolte, nel rispetto di quanto disposto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella fattispecie.
2. Il vestiario dovrà offrire la massima funzionalità operativa, anche attraverso la disponibilità dei ricambi necessari a consentirne il lavaggio periodico per il massimo decoro di chi lo indossa e per il rispetto dei luoghi ove vengono eseguite le prestazioni e consentire l’immediato riconoscimento del personale impiegato dall’Appaltatore attraverso apposito cartellino visibile di riconoscimento.
3. Il personale è tenuto ad osservare durante il servizio un contegno improntato alla massima correttezza, disponibilità ed irreprensibilità; deve inoltre essere di gradimento dell’Amministrazione committente la quale ha diritto di ottenere, su semplice richiesta, l’allontanamento dal luogo di lavoro e l’immediata sostituzione di qualunque dipendente dell’impresa.
4. Il personale dell’impresa è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti.
5. Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere all'istruzione del proprio personale dipendente circa le modalità di svolgimento del servizio, secondo quanto indicato nel presente Capitolato.
6. Il soggetto aggiudicatario si obbliga ad applicare il CCNL di settore e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell’appalto.
7. Il suddetto obbligo vincola il soggetto aggiudicatario anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
8. L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
9. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data di stipula del contratto e applicabili alla categoria e nelle localitàdi svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
10. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
11. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
12. L’Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della CMRC, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
13. L’Appaltatore inoltre:
• è responsabile, in rapporto alla Stazione appaltante, dell’osservanza di quanto sopra da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri dirittidella Stazione appaltante;
• è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
14. Su richiesta del RUP o del Direttore di esecuzione l’appaltatore è tenuto inoltre a fornire copia di tutti i documenti (buste paga ecc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l’esecuzione del servizio.
15. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 20%, tenendo conto che detta penale sommata alle altre - eventuali -penali deve soddisfare i limiti previsti all’art. 30 del presente capitolato, sui pagamenti in acconto, se l’appalto è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se l’appalto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
16. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
17. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii..
18. L’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro
150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Articolo 30
Variazioni del servizio introdotte dalla Stazione Appaltante
1. L’Amministrazione, può richiedere, nel corso dell’esecuzione del servizio, variazioni al contratto stipulato nei soli casi espressamente previsti dall’art. 106 del D. lgs. 50/2016.
2. L’Amministrazione ha la facoltà di stabilire – d’intesa con l’impresa aggiudicataria della presente gara d’appalto – tutte quelle disposizioni relative alle modalità d’espletamento del servizio (rientranti nell’oggetto dell’appalto) non espressamente previste nel contratto: ciò al fine di garantire una migliore esecuzione del servizio e far fronte ad eventuali necessità momentanee e improcrastinabili.
Tali variazioni potranno riguardare anche il calendario degli interventi programmato dall’impresa aggiudicataria, nei casi in cui l’Amministrazione lo ritenga più funzionale e di maggiore efficacia per l’utenza.
3. Ad ogni buon conto, nulla sarà dovuto all’impresa aggiudicataria della presente gara d’appalto per eventuali servizi effettuati autonomamente senza preventiva autorizzazione e non espressamente previsti nel contratto di appalto.
4. E’ facoltà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett a) D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, di incrementare l’importo contrattuale di un 20% in più.
Articolo 31 Anticipazione
1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. la Stazione Appaltante erogherà all’appaltatore – entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l’anticipazione del 20%, limitatamente alla quota parte riferibile al canone, sull’importo del contratto prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga la stazione appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall’art. 1282 del codice civile.
2. Nel caso in cui l’esecuzione del servizio non procede secondo i tempi contrattualmente previsti, per ritardi imputabili al beneficiario, l’anticipazione è revocata e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
3. L’erogazione dell’anticipazione, ove consentita dalle leggi vigenti, è in ogni caso subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di importo pari all’anticipazione stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione nonché dell’IVA. L’importo della detta garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto, nel corso del servizio, in funzione del progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Articolo 32
Ulteriori obbligazioni contrattuali
1. Oltre a quanto indicato nell’art. 6 del Capitolato, il soggetto giuridico aggiudicatario del presente appalto dovrà effettuare il servizio oggetto dell’appalto con perfetta regolarità, prudenza, diligenza ed efficienza e sotto la direzione del legale rappresentante dell’Istituto aggiudicatario dell’appalto o di persona all’uopo delegata.
2. Sono a carico del soggetto giuridico aggiudicatario dell’appalto tutte le spese relative alla corretta esecuzione dell’appalto, nonché la fornitura e la manutenzione di tutte le dotazioni– comunque
necessarie per l’espletamento del servizio.
3. Il soggetto giuridico aggiudicatario del presente appalto sarà responsabile di tutti gli atti e i fatti, civilmente e penalmente rilevanti, colposi o dolosi, compiuti dal proprio personale dipendente.
4. Nell’eventualità in cui dovessero verificarsi ammanchi di materiali o danni agli impianti ed alle strutture e si accertasse la responsabilità del personale dell’appaltatore, quest’ultimo risponderà direttamente nella misura che sarà accertata dall’Amministrazione, fatto salvo il diritto ad adire le vie legali per il risarcimento di ogni danno subito.
5. Se nel corso dell’esecuzione del servizio, o per cause a questo afferenti, dovessero verificarsi danni a persone, siano essi dipendenti dell’Amministrazione o terzi, o a cose di proprietà dell’Ente o di qualsivoglia altro soggetto, l’appaltatore si obbliga ed impegna, incondizionatamente, all’integrale risarcimento di tutti i danni cagionati, con esonero di ogni responsabilità da parte dell’Amministrazione.
6. L’inosservanza, da parte del Contraente, delle obbligazioni giuridiche nascenti dalla stipulazione del contratto, comporterà la risoluzione del contratto intercorso, con conseguente risarcimento di tutti i danni cagionati all’Amministrazione.
Articolo 33
Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificatodi collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del
contratto ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000.
2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
Articolo 34 Foro competente
1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Articolo 35 Tutela dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività di acquisizione di beni e servizi ed espletamento della procedura di aggiudicazione, stipulazione ed
esecuzione del contratto di igiene ambientale, per le esigenze della Città metropolitana di Roma Capitale, inclusi eventuali procedimenti di contenzioso, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii:
• Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – Xxx XX Xxxxxxxx, 000/X
– 00000 Xxxx;
• Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ;
• Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore dell’Ufficio Centrale Risorse Strumentali, domiciliato in Roma Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00/00 email xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Nell’eventualità che per il completamento del procedimento amministrativo in argomento i dati conferiti siano trattati anche in altri Uffici dell’Ente a ciò preposti, sono Responsabili interni del trattamento i rispettivi Direttori di dipartimento o Ufficio equiparato come formalmente risultanti dall’organigramma dell’Ente. A tale riguardo sono previste particolari informative per le specifiche attività e i particolari trattamenti;
• Il Direttore dell’Ufficio Centrale Risorse Strumentali non si avvale di Responsabili esterni per questo tipo di trattamento; i dati potranno essere trattati da altri soggetti appositamente designati dall’Ente come responsabili esterni conformemente al Regolamento UE 679/2016 e al Codice della Privacy d.lgs. 196 2003 e ss.mm.ii., che trattano dati per conto dell’Amministrazione in quanto fornitori di servizi o attività strumentali come ad esempio servizi tecnici, telematici e di manutenzione;
• Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti dell’ufficio Economato – Servizio 1 dell’Ufficio Centrale Risorse Strumentali, con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx 00/00 e i dipendenti degli altri uffici dell’Amministrazione a ciò preposti, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Responsabile interno in ordine a finalità e modalità del trattamento;
• Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato alla valutazione degli atti relativi all’affidamento del servizio, per l’aggiudicazione dello stesso, alla sottoscrizione del contratto nelle forme specificatamente previste e conseguente gestione amministrativa e fiscale, fino alla cessazione dell’attività contrattuale;
• Le informazioni trattate sono dati comuni e giudiziari;
• I dati forniti saranno trattati mediante raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, utilizzo, raffronto, interconnessione, blocco, comunicazione cancellazione e distruzione dei dati con supporti cartacei e con l’ausilio di mezzi elettronici dal personale dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile del Trattamento ai propri incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
• Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata conclusione del procedimento;
• I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti;
• I dati forniti saranno comunicati all’ANAC e agli altri soggetti individuati ai sensi del D.Lgs 50/2016 e delle altre norme di settore;
• I dati forniti saranno diffusi tramite il sito istituzionale-sezione trasparenza, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e/o tramite Albo Pretorio ai sensi del D.Lgs 267/2000;
• I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi;
• I dati forniti non saranno oggetto di profilazione (processi decisionali automatizzati consistenti nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti);
• L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento n.679/2016 (diritto di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento) c/o l’Ufficio del Responsabile interno del Trattamento – Direttore Ufficio Centrale Risorse Strumentali di cui al punto 3), e il diritto di reclamo presso l’Autorità Garante per la Privacy o altra Autorità di Controllo.
Articolo 36 Designazione Responsabile esterno
Designazione come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell’espletamento delle attività inerenti il servizio di igiene ambientale, per conto della Città metropolitana di Roma Capitale titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e del Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003 e xx.xx. e ii.)
La Città metropolitana di Roma Capitale, Titolare del trattamento, nella persona del Direttore pro tempore dell’UC Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio, a ciò delegato, come da ordinanza presidenziale n. 274/2005, designa la società aggiudicataria come Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii. e dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nella misura necessaria e per il tempo stabilito dal contratto, per l’espletamento delle attività inerenti il servizio di igiene ambientale. In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attività inerenti il servizio di igiene ambientale il Titolare definisce quanto segue:
1) Ambito e descrizione dei trattamenti.
Per l’espletamento delle attività inerenti il servizio di igiene ambientale il Titolare affida alla società aggiudicataria il trattamento di dati personali per conto dell’Ente per le finalità legate all’esecuzione del servizio, ai sensi del Codice dei Contratti, dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e del Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003 e xx.xx. e ii.). Il trattamento in questione concerne tutti i dati personali (nome, cognome, qualifica, recapiti) relativi al personale dipendente degli uffici incaricati di gestire l’espletamento del servizio oggetto del contratto, così come previsto nel presente Capitolato Speciale d’oneri utilizzando supporti cartacei e/o informatici. I tipi di informazioni trattate sono dati comuni, così come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003 e xx.xx. e ii.).
2) Istruzione operative ed istruzioni di sicurezza.
Le attività di trattamento dati connesse all’oggetto del contratto di cui trattasi potranno essere svolte anche presso le sedi dell’Amministrazione secondo le modalità tecniche ed organizzative stabilite negli atti della trattativa, nell’offerta e nel contratto.
La società aggiudicataria si impegna ad adottare misure di sicurezza adeguate incluso il divieto di diffusione dei dati e ad osservare le istruzioni operative impartite dall’Ente, nella persona del Direttore dell’UC Risorse Strumentali, Logistica e Gestione Ordinaria del Patrimonio - Responsabile interno del trattamento - che provvederà a comunicare contestualmente anche le misure di sicurezza informatiche individuate e aggiornate periodicamente dal Servizio dei Sistemi informativi dell’Amministrazione. Alla scadenza del contratto i dati personali trattati per conto dell’Ente e per l’esecuzione del contratto in questione dovranno essere distrutti.
La società aggiudicataria ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si impegna a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l’altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra l’altro:
a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
La società aggiudicataria si impegna, a decorrere dalla data di inizio dell’esecuzione del contratto, ad informare tempestivamente il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all’adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 dello stesso Regolamento.
La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:
1) la natura della violazione dei dati personali;
2) la categoria degli interessati;
3) contatto presso cui ottenere più informazioni;
4) interventi attuati o che si prevede di attuare.
Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
La società aggiudicataria s’impegna fin da ora a fornire al Titolare, a far data dall’inizio dell’esecuzione del contratto, ogni elemento utile all’effettuazione, da parte di quest’ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.
Nel caso in cui per l’erogazione dei servizi oggetto dell’appalto di che trattasi la ditta aggiudicataria utilizzi un proprio Data Center, la società medesima si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Xxxxxxx, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità.
In tal caso la società affidataria si impegna, in particolare, a:
I) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
II) predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
III) comunicare, ove richiesto dal Titolare, l’elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
IV) verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema;
V) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.
3) Obblighi specifici della società affidataria
La società affidataria si obbliga a:
a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità diversi da quelli sopraindicati;
c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalità del trattamento e alle modalità di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio suindicato;
d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all’autorizzazione generale o speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento;
e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di software/banche dati, come definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali di cui sopra, per i quali la società affidataria è tenuta a rispettare gli stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati);
f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenire e/o evitare, tra l’altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresì al loro costante aggiornamento e alla verifica periodica;
g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui all’articolo 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;
h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall’art. 32 all’art. 36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach) all’Autorità di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione;
i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del contratto per l’erogazione dei servizi a cui è riferita la presente designazione, provvedendo, alla scadenza, alla cancellazione di tutti i dati o, a richiesta, alla cancellazione di tutte le copie esistenti e alla consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente imposto per disposizione di legge o per atto dell’Autorità giudiziaria;
j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro
soggetto da questi incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati personali;
k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per l’erogazione del servizio, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;
l) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell’Autorità Giudiziaria.
La società affidataria si impegna, altresì, ad operarsi affinché i dati personali relativi alle attività di trattamento poste in essere in virtù dell’atto di nomina siano:
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l’opposizione al relativo trattamento;
- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.
La società affidataria dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilità che ne conseguono.
4) Istruzioni operative per la protezione dei dati personali non destinati alla diffusione e sulle relative misure di sicurezza informatiche. Riferimento normativo: D.lgs 30/06/03 n. 196 Codice in materia di Protezione dei Dati Personali e ss.mm.ii. e Regolamento UE n. 679/2016
Misure di sicurezza - trattamento dati personali con strumenti elettronici
I dati personali oggetto del trattamento dovranno essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta” .
A tal fine dovranno essere adottate le procedure operative elaborate dal Servizio dei Sistemi informativi dell’Ente per il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici. La società aggiudicataria è tenuta al rispetto, mediante i propri dipendenti incaricati/autorizzati al trattamento specifico, delle istruzioni operative che si riportano di seguito.
L’Amministrazione provvederà periodicamente ad effettuare le opportune verifiche sul rispetto della normativa vigente e delle istruzioni impartite.
Misure di sicurezza - trattamento dati senza l’ausilio di strumenti elettronici.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si indicano, di seguito, le misure di sicurezza da seguire nel caso di “trattamento di dati personali senza l’ausilio di strumenti elettronici. Tutti gli incaricati al trattamento dei dati con strumenti diversi da quelli elettronici sono tenuti, per tutto il periodo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, ad un corretto comportamento circa il controllo e la custodia degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nella fattispecie, dovrà essere cura di ogni incaricato, al trattamento specifico, di non lasciare incustodita la propria postazione di lavoro senza aver prima deposto i documenti e/o gli atti in un luogo inaccessibile al personale non autorizzato al trattamento (cassettiere o armadietti chiusi a chiave). Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento, per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione, in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione e vengono
restituiti al termine delle operazioni affidate. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato.
L’Amministrazione si riserva di dare ulteriori indicazioni/istruzioni operative in conformità alla normativa vigente.
Articolo 37 Patto d’Integrità
1. Il “patto di integrità”, allegato alla procedura in oggetto dovrà essere sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell’operatore economico aggiudicatario.
2. Il “Patto di Integrità” in materia di contratti pubblici adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano
n. 109 del 15/10/2018, costituirà parte integrante del contratto, la cui stipula sarà effettuata in esito alla presente trattativa. La mancata consegna del presente documento o la mancata accettazione dei suoi contenuti costituiscono irregolarità che incidono su elementi “essenziali” ai fini della partecipazione alla trattativa. Tali irregolarità sono sanabili attraverso la procedura del soccorso istruttorio, disciplinata dall’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 38 Protocollo di legalità
1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.
3. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art 1456 del c.c.., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 –bis c.p., 319-ter c.p.,319 – quater c.p., 320 c.p. ,322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.
Articolo 39
Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC)
1. L’operatore economico aggiudicatario dovrà sottoscrivere digitalmente l’apposita dichiarazione, allegata alla procedura in oggetto, con la quale attesti di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente P.T.P.C. 2021-2023, approvato giusta deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 30 marzo 2021.
2. L’operatore economico potrà prendere visione del PTPC tramite il seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx- triennale-prevenzione-della-corruzione-p-t-p-c/
Articolo 40 Incompatibilità
1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. “I dipendenti che, negli ultimitre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni […] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto dipubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusie gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
Articolo 41
Norma di comportamento di collaboratori e/o dipendenti della ditta appaltatrice
1. L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Roma Capitale (entrambi presenti e reperibili nell’area trasparenza del sito istituzionale). La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Articolo 42 Norma di rinvio
1. Per quanto non sia specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara, si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL ERVIZIO
Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx
Ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e.s.m.i, si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso il competente Servizio “Servizi e beni mobili e strumentali - Economato” del Dipartimento “Risorse strumentali”.