CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE
Il giorno 28 del mese di dicembre dell’anno 2017, presso gli uffici del Consiglio regionale del Lazio, in xxx xxxxx Xxxxxx x. 0000, xx Xxxx, tra il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, rappresentato dal Responsabile della struttura amministrativa di supporto, sig.ra Xxxxxx Xxxxxxx, nata a il e domiciliata per la carica in Roma, Via della Pisana, n. 1301- codice fiscale dell’Ente: 80143490581 -
e
l’Avv. Xxxxxx Xxxxxxx nata a il Fiscale: _,
e residente in _
Codice
Premesso che
- con determinazione n. 904 del 28 dicembre 2017, si è disposto di affidare all’Avv. Xxxxxx Xxxxxxx l’incarico di prestazione d’opera intellettuale per l’attività di consulenza e supporto giuridico al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;
- l’Avv. Xxxxxx Xxxxxxx ha prodotto le dichiarazioni di certificazione e di atto di notorietà, ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e xx.xx., in ordine alla persistenza dei requisiti e all’insussistenza delle condizioni ostative, rispettivamente previsti dall’articolo 3 dell’Avviso per il conferimento del menzionato incarico pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 54 del 6 luglio 2017,
si conviene e stipula quanto segue
Art. 1
(Conferimento e oggetto dell’incarico)
1. Il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Garante, conferisce l’incarico di prestazione d’opera intellettuale all’Avv. Xxxxxx Xxxxxxx, di seguito indicata come “professionista”, che accetta, per l’attività di consulenza e supporto giuridico allo stesso e, in particolare, per le attività di:
a) ricerca ed approfondimento scientifico nel settore del diritto penale, penitenziario e dell’immigrazione al fine di coadiuvare il Garante stesso nella redazione di interventi a convegni e seminari scientifici;
b) assistenza nella soluzione di questioni legate alle problematiche delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, con particolare riferimento alla permanenza negli istituti di pena e all’applicazione di misure alternative alla detenzione;
c) supporto nella valutazione dell’impatto di modifiche normative in materia di diritto penitenziario, con conseguente attività di formazione e informazione nei confronti degli operatori del Garante;
d) assistenza e supporto nell’individuazione delle problematiche sottoposte dagli utenti e delle soluzioni possibili con riferimento alle normative vigenti;
e) assistenza e supporto nella redazione delle risposte a reclami inoltrati dai detenuti (ex art. 35 dell’Ordinamento Penitenziario) a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria) convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10.
Art. 2
(Modalità di svolgimento dell’incarico)
1. Il professionista deve svolgere l’attività in conformità con gli indirizzi forniti dal Garante e operare in raccordo costante con la struttura amministrativa di supporto al Garante stesso, con particolare riferimento al Responsabile della struttura amministrativa nel suo ruolo di referente operativo delle attività di cui all’art. 1. È tenuto a garantire la continuità nell'aggiornamento normativo sulle materie oggetto della prestazione.
2. Il professionista si impegna a svolgere l’incarico con competenza e professionalità secondo buona fede e massima diligenza, nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione, rinunciando al diritto di avvalersi di eventuali sostituti o ausiliari.
3. Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione. Lo stesso non costituisce né fa sorgere alcun rapporto di pubblico impiego.
4. È esclusa qualsiasi attività di tipo gestionale in capo al professionista.
5. Il professionista può accedere agli uffici del Consiglio regionale del Lazio e avvalersi del materiale e dei documenti messi a sua disposizione dall’Amministrazione, eventualmente utilizzando un locale e le strumentazioni necessarie per il corretto espletamento dell’incarico in oggetto.
Art. 3
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)
1. Il responsabile della struttura amministrativa di supporto al Garante verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico e ne accerta, altresì, il positivo andamento mediante riscontro delle attività svolte dal professionista e dei risultati ottenuti. A tal fine, il professionista si impegna a relazionare circa l’attività espletata.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del presente contratto, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile della struttura amministrativa di supporto al Garante può richiedere al professionista di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, o valutare se risolvere direttamente il contratto per inadempienza.
Art. 4
(Durata)
1. L’incarico in oggetto decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e ha una durata pari a 12 (dodici) mesi.
Art. 5
(Determinazione e termini di corresponsione del compenso)
1. Il compenso spettante per l’espletamento dell’incarico è di euro 14.000,00 (quattordicimila/00) lordi omnicomprensivi degli oneri fiscali, previdenziali e ogni altro onere.
2. Il corrispettivo è liquidato previa presentazione di fattura bimestrale in formato elettronico. Il compenso può essere assoggettato a ritenuta di acconto sulla base della condizione fiscale del professionista.
Art. 6
(Responsabilità)
1. Il professionista solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all’incarico affidato.
Art. 7
(Obblighi)
1. Il professionista è tenuto a osservare, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel “Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale del Lazio” - adottato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 12 marzo 2015, n. 18 - ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del codice stesso.
2. Il professionista deve garantire il rispetto del segreto d’ufficio e non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell’incarico in oggetto, nonché la riservatezza dei dati sensibili e giudiziari eventualmente acquisiti nell’espletamento delle proprie funzioni.
3. Il professionista non deve assumere la difesa delle persone assistite per conto dell’ufficio.
4. Il professionista si obbliga a non intrattenere alcun tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle del Garante ed assumere incarichi che risultino incompatibili con lo svolgimento della prestazione oggetto del presente contratto.
5. Il professionista, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 e xx.xx., è consapevole del fatto che non può assumere né avvalersi dell’attività professionale dei dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei propri confronti, per conto del Consiglio regionale e che siano
cessati dal lavoro presso il Consiglio da meno di tre anni.
Art. 8
(Risoluzione del contratto e facoltà di recesso)
1. Prima della scadenza del termine il contratto può estinguersi secondo le generali regole dei contratti, anche per accordo tra le parti, per impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo.
2. In qualsiasi momento è consentito al Garante di recedere dal contratto stipulato con comunicazione inviata tramite PEC. Il recesso sarà efficace dal ventesimo giorno successivo a quello della comunicazione.
3. In caso di recesso dal contratto, al professionista è corrisposto il corrispettivo relativo alle prestazioni effettivamente concluse fino alla data di comunicazione.
4. Il professionista può recedere per giusta causa dal contratto con comunicazione inviata tramite PEC alla Struttura amministrativa di supporto al Garante. Tale recesso è efficace a partire dal ventesimo giorno successivo a quello di ricevimento della comunicazione stessa.
Art. 9
(Foro Competente)
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all’esecuzione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
Art. 10
(Trattamento dei dati personali)
1. Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e xx.xx., i dati forniti dal professionista sono trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del presente contratto.
Art. 11
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano alle norme del codice civile e alle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità nello stesso richiamate e contenute.
Il presente contratto redatto in carta libera in due originali è esente da bollo – ex d.P.R. 642/1972, tabella art. 25 – e da registrazione – ex d.P.R. n.131/86, tabella art. 10 -. Esso fa stato tra le parti ed ha forza di legge.
Letto, confermato e sottoscritto
Il professionista Il Responsabile della struttura X.xx Avv. Xxxxxx Xxxxxxx X.xx Xxxxxx Xxxxxxx