ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
BNC-FI|14/07/2021|CONVENZIONI ITALIA 6
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE
DI FIRENZE E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ - DISCUI
La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con sede amministrativa in Firenze, C.F. 80020550481 e
P.I. 80020550481, rappresentata dal Direttore ▇▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, del prosieguo del presente atto
“Biblioteca” o “BNCF”
e
L'Università di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇, Dipartimento di Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali (DISCUI), con sede amministrativa in ▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, C.F. 82002850418 e
P.I. 00448830414, rappresentata dal magnifico Rettore ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, nel prosieguo del
presente atto “Università” o “DISCUI”
premesso che
le Parti, come sopra rappresentate, riconoscono l’opportunità di collaborare ai fini del riordino dei fondi d’archivio e per lo sviluppo della ricerca scientifica
stipulano il presente Accordo
Articolo 1. Oggetto dell’Accordo
Oggetto del presente Accordo è il riordino del fondo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (attualmente Mss. da Ordinare 219, d’ora in poi fondo ▇▇▇▇▇▇▇▇), in parte donato nel 1943, in parte nel 1974, al momento non consultabile poiché non ordinato. È interesse della BNCF mettere tale fondo a disposizione del pubblico, secondo le richieste del donatore; d’altro canto le dimensioni del patrimonio della Biblioteca l’hanno obbligata e la obbligano a privilegiare altri fondi, di consistenza assai maggiore. Il Fondo ▇▇▇▇▇▇▇▇ risulta di particolare interesse per le ricerche di ambito Storico e Slavistico del DISCUI, in particolare per le cassette XI-XIV, che contengono il materiale relativo al viaggio che ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ compì nel 1903-04 a Jasnaja Poljana insieme a Padre ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇ per incontrare ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Il viaggio, che ricevette grande rilievo sulla stampa italiana, costituisce una tappa importantissima nella storia del modernismo italiano di cui ▇▇▇▇▇▇▇▇ e ▇▇▇▇▇▇▇ furono rappresentanti autorevoli.
Articolo 2. Modalità di svolgimento della collaborazione
Il DISCUI, nella persona del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇, ordinario di Slavistica e già Direttore della Biblioteca del Dipartimento di Lingue e letterature straniere moderne dell’Università di Bologna, si impegna a riordinare il fondo Minocchi della BNCF, seguendo le indicazioni del Settore Manoscritti e rari e in particolare del responsabile, ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, giungendo a produrre una schedatura sommaria in Manus OnLine. Il riordino avverrà in funzione della disponibilità dei locali della BNCF, anche in relazione alle condizioni imposte dalla attuale condizione di emergenza Covid-19, nel rispetto dei protocolli, e degli impegni accademici del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇.
La BNCF si impegna a consentire lo studio del Fondo Minocchi da parte del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇, che potrà pubblicare i risultati delle sue ricerche alle usuali condizioni previste dalla Biblioteca.
Al termine del riordino, il dott. Speranzi rilascerà al DISCUI un’attestazione di conclusione delle
attività.
Articolo 3. Oneri delle parti
Lo svolgimento delle attività del presente Accordo non comporta, per ciascuna parte, l’assunzione di oneri finanziari nei confronti dell’altra. Il riordino del materiale d’archivio si configura come parte delle ricerche del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇. La copertura assicurativa del ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇ è conseguentemente garantita
dalla sua condizione di professore dell’Università di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ e la BNCF è completamente
esentata da ogni onere, compresi quelli di natura assicurativa.
Articolo 4. Controversie
Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall’interpretazione del presente Accordo, fermo restando che in caso di controversia, il foro competente sarà quello di Firenze.
Articolo 5. ▇▇▇▇▇▇, rinnovo e recesso
Il presente Accordo è valido fino al 31 dicembre 2022, e potrà essere rinnovato per iscritto mediante scambio di lettere tra le parti prima della scadenza per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, previa approvazione nei tempi e modi definiti da ciascuna Parte. Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso 30 (trenta) giorni da comunicare per iscritto all’altra Parte. In caso di recesso, le Parti concordano fin d’ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e i singoli atti/contratti attuativi già stipulati alla data di recesso, salvo quando eventualmente diversamente disposto negli stessi.
Articolo 6. Modifiche
Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo, che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.
Articolo 7. Riservatezza
L’Università e la BNCF si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza e confidenzialità sui dati acquisiti per l’espletamento di attività di cui al presente Accordo e a non divulgare le eventuali informazioni riservate o confidenziali di cui gli Enti dovessero venire a conoscenza durante l’espletamento di attività di cui al presente Accordo.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte consente esplicitamente all’altra parte l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati. Ciascuna delle Parti consente espressamente all’altra Parte di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi di legge connessi all’esecuzione della presente convenzione, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2004 e s.m.i.
Articolo 8. Registrazione e bollo
Il presente atto è redatto in un’unica copia digitale, sottoscritta elettronicamente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. ed è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tariffa – Parte Seconda, allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 121, non avendo per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.
Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
Le spese di bollo sono a carico dell’Università di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ e saranno assolte in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/72 (Autorizzazione Agenzia Entrate n. 9983/2007).
▇▇▇▇▇, approvato e sottoscritto
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Università degli Studi di ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇. ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
Firmato digitalmente da:▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇ Organizzazione:MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Data:13/07/2021 15:45:24
