FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO PER LE ESIGENZE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE
Divisione Risorse
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica
Settore Approvvigionamenti Ufficio Gestione Gare
FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO PER LE ESIGENZE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL’AGENZIA ENTRATE- RISCOSSIONE
CAPITOLATO TECNICO
Agenzia delle Entrate - Divisione Risorse - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Gestione Gare - Via Giorgione, 159 – 00147 Roma - Tel. 00.0000.0000 - Fax 00.0000.0000 - mail dc.ammpl.gestione xxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0297774.04-09-2020-U
1. INTRODUZIONE
L’Agenzia delle Entrate (d’ora innanzi, per brevità, semplicemente “Agenzia” o “ADE”) indice in nome proprio e in nome e per conto di Agenzia delle entrate Riscossione (d’ora innanzi, per brevità, semplicemente “ADER”), una procedura d’urgenza ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. c) al fine di acquisire la fornitura di mascherine chirurgiche monouso, da consegnarsi nelle sedi di cui all’allegato 1 “Elenco sedi di consegna”.
Con gli aggiudicatari verrà stipulato un accordo quadro con più fornitori che non attribuisce diritto di esclusiva, in ragione del quale verranno stipulati uno o più contratti esecutivi in forza dei quali saranno emessi gli ordinativi di fornitura a cura delle singole Direzioni Regionali destinatarie.
Le Committenti procederanno in base all’effettivo fabbisogno degli uffici, a richiedere i prodotti necessari fino a concorrenza dell’importo massimale dell’accordo quadro senza obbligo di utilizzo totale dello stesso. L’Aggiudicatario sarà tenuto ad accettare ordinativi di fornitura fino a concorrenza del massimale stabilito.
2. OGGETTO DELL’APPALTO E VOLUMI DI FORNITURA
Il presente Capitolato disciplina la fornitura di mascherine chirurgiche monouso destinate alla gestione nelle sedi delle due Agenzie dell’emergenza sanitaria “Covid-19”.
La procedura è relativa ad un singolo lotto merceologico, in particolare, l’oggetto dell’Accordo quadro che sarà stipulato con gli aggiudicatari consiste nella fornitura di:
Mascherina chirurgica ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, di tipo I, II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”).
FABBISOGNO PERIODO CONTRATTUALE SEMESTRALE
Quantitativo semestrale – ADE | N. pezzi: 3.284.710 |
Quantitativo semestrale ADER | N. pezzi: 770.000 |
Quantitativi semestrali complessivi ADE + ADER | N. pezzi totali: 4.054.710 |
FABBISOGNO PERIODO OPZIONE
Quantitativo semestrale opzione – ADE | N. pezzi: 3.284.710 |
Quantitativo semestrale opzione – ADER | N. pezzi: 770.000 |
Quantitativi semestrali complessivi periodo di opzione ADE + ADER | N. pezzi totali: 4.054.710 |
Per il periodo opzionale di rinnovo semestrale si è tenuto conto di volumi stimati nella misura pari a quelli previsti per il periodo di durata contrattuale semestrale.
TABELLA DEI FABBISOGNI SEMESTRALI + OPZIONE RINNOVO ADER + ADE
Xxxxxx semestrali contratto ADE + ADER | Xxxxxx complessivi semestrali + Opzione rinnovo ADE + ADER |
4.054.710 | 8.109.420 |
Il concorrente, presentando offerta, si impegna a fornire e consegnare presso le sedi di cui all’allegato 1, prodotti rispondenti alle caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato, completi di tutti i componenti necessari al loro corretto, sicuro e immediato funzionamento e per l’utilizzo a cui sono destinati.
Le caratteristiche tecniche minime, così come definite e indicate nel presente Capitolato, devono essere necessariamente possedute dalle mascherine offerte in gara, a pena di esclusione.
3. DURATA DELL’APPALTO E DIRITTO DI OPZIONE
L’Accordo Quadro, che sarà stipulato a seguito della procedura, al prezzo stabilito in sede di aggiudicazione, avrà durata di sei mesi con la possibilità per le Committenti di esercitare il diritto di opzione per un ulteriore periodo di sei mesi e sarà regolato dalle condizioni di cui al presente Capitolato e agli altri documenti di gara.
Per effetto dell’accordo quadro ciascun Aggiudicatario sarà obbligato ad eseguire le prestazioni richieste mediante appositi contratti esecutivi, fino ad esaurimento degli importi massimali previsti, nel rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità prescritte nei contratti.
L’Aggiudicatario dovrà garantire l’esecuzione delle prestazioni richieste nei singoli ordinativi di fornitura non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l’importo massimale previsto.
4. CARATTERISTICHE MINIME
• Mascherina chirurgica monouso ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, con elastici, di tipo I, II o IIR, omologata alla EN 14683:2019+AC:2019 e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”);
• Presenza della scheda tecnica di prodotto;
• Presenza di istruzioni d’uso e manutenzione;
• Presenza di dichiarazione del produttore/importatore che il prodotto comunque non arreca danni e/o determina rischi aggiuntivi per l’utilizzatore;
• Con certificazioni rilasciate dagli enti certificatori inseriti nell’elenco della European Commision, consultabile al link xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx- databases/nando/;
• Posizionamento del dispositivo a mezzo di idonei elastici;
• Materiale con caratteristiche di flessibilità e adattabilità tali da consentire un adeguato posizionamento;
• Atossicità dei materiali e accessori costituenti (anche di eventuali inchiostri di stampa);
• Uso di materiali non irritanti;
• Materiali cuciti o con tessuti termosaldati e non incollati;
• Nasello in alluminio (se previsto) a bordi arrotondati e regolabile;
• Confezionate singolarmente, anche se non in confezioni sterili, o in scatola contenente al massimo 50 pezzi.
5. ORDINATIVI E CONSEGNE
Le committenti, a seguito della stipula dei contratti esecutivi, che non potranno avere una durata superiore a quella dell’Accordo quadro, emetteranno per ciascun aggiudicatario al massimo n. 2 ordinativi di fornitura per ciascuna delle sedi di consegna di cui all’allegato 1. Il primo dei due ordinativi, per un quantitativo pari al 40% del fabbisogno totale, sarà emesso con immediatezza successivamente alla stipula del contratto esecutivo. Il secondo ordinativo verrà inoltrato entro la data di scadenza del contratto. Il fabbisogno complessivo e i relativi ordinativi verranno suddivisi tra gli aggiudicatari secondo le regole e modalità “a cascata” descritte nell’Accordo Quadro e dettagliate nei Contratti esecutivi.
L’ordine indicherà le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, e la sede in cui dovrà essere eseguita la consegna (cfr. allegato - Sedi di consegna).
L’Aggiudicatario si impegna a evadere ogni singolo ordinativo di fornitura nella sua interezza ed in unica soluzione.
Ad ogni ordinativo di fornitura dovrà corrispondere, pertanto, un unico documento di trasporto e una fattura distinta.
Per l’ordine di fornitura è tassativa la forma scritta; gli ordini saranno inviati mezzo posta elettronica agli indirizzi che saranno indicati dall’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario dovrà consegnare i prodotti esclusivamente presso le sedi degli Uffici interessati di volta in volta alla fornitura ed immagazzinarla, nei locali all’uopo destinati, anche se ubicati in piani diversi da quello terreno, sia nel caso di forniture in scatole che in pallet.
La consegna dei prodotti deve essere eseguita a cura, rischio e spese del fornitore, nel seguente orario di lavoro 9.00 – 13.00 all’interno dei locali che verranno indicati nell’ordinativo di fornitura.
Per ciascuna sede di consegna, la fornitura del materiale dovrà essere eseguita in unica soluzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di emissione dell’ordine.
I prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno derivante da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e devono essere tali da garantirne la corretta conservazione anche durante le varie fasi dell’ulteriore trasporto e dello stoccaggio, fino all’utilizzo presso i vari uffici dell’Agenzia.
All’atto della consegna i prodotti dovranno essere integri e pienamente conformi a quanto previsto nel presente Capitolato e a quanto richiesto nell’ordinativo di fornitura; ciò dovrà risultare dal documento di trasporto che verrà fatto controfirmare dal referente della Committente che riceverà la merce.
Ogni confezione e imballo deve presentare all’esterno un’etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:
- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- nome e indirizzo del produttore/fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da adottare per la conservazione della fornitura oggetto del contratto.
Le singole confezioni dovranno rispettare i quantitativi di confezionamento indicati al paragrafo 4 del presente Capitolato.
Tutte le spese di imballaggio, trasporto, trasferimento dei prodotti al locale di destinazione indicato nell’ordine ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell’Aggiudicatario.
L’Aggiudicatario può chiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione, ed accettate dalle Committenti. In questi casi l’Aggiudicatario dovrà darne comunicazione scritta all’Agenzia entro 1 giorno dal verificarsi dell’evento. In mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo verificatosi nella consegna da parte dell’appaltatore.
6. GARANZIA
Il fornitore dovrà fornire, per ciascun prodotto offerto, la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c) per 24 (ventiquattro) mesi a partire dall’accettazione del prodotto consegnato.
Durante tale periodo il fornitore assicura, gratuitamente, la sostituzione dei dispositivi che dovessero risultare malfunzionanti e difettosi. La sostituzione dovrà essere garantita entro 7 giorni dalla segnalazione della committente mediante comunicazione che verrà inoltrata all’indirizzo di posta certificata che verrà comunicata dall’operatore economico.
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7. PENALI
Nel caso di ritardo nella consegna di tutta o di parte della fornitura la Committente avrà facoltà di applicare una penale pecuniaria per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo non giustificato, pari all’1 per mille dell’ammontare netto dell’ordinativo di fornitura consegnata/sostituita in ritardo, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c. Son esclusi dall’applicazione della penale i casi di forza maggiore e caso fortuito.
In caso di fornitura di prodotti difettosi e/o malfunzionanti e/o non conformi, la Committente inoltrerà la segnalazione all’operatore, mediante posta certificata, entro 10 giorni dalla scoperta del vizio. L’operatore è tenuto alla sostituzione del dispositivo entro 7 giorni dalla segnalazione. Decorso inutilmente tale termine si applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto dell’ordinativo di fornitura cui si riferisce il prodotto difettoso, ferma restando la risarcibilità dell’ulteriore danno, ai sensi dell’art. 1382 c.c.
8. REFERENTI DELLA FORNITURA
Ciascun aggiudicatario dovrà comunicare in sede di stipula dell’Accordo Quadro il nominativo e il contatto del/dei soggetti referenti della fornitura per ciascuna Direzione Regionale destinataria. L’Agenzia provvederà a comunicare i propri analoghi rifermenti a ciascun aggiudicatario nell’Accordo quadro e/o nel contratto esecutivo.
9. CONTROLLI E VERIFICHE
Le committenti hanno facoltà di eseguire verifiche e controlli per accertare la regolare esecuzione della fornitura.
Il controllo consisterà nell’accertamento della corrispondenza tra il materiale consegnato e quanto richiesto nel presente Capitolato.
Le committenti hanno piena facoltà di rifiutare il materiale che, ad un primo sommario esame, risulti non rispondente a quello ordinato e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore.
Xxxxxxx rifiutate le forniture che risultassero difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche e/o non idonee all’uso.
Gli articoli che non risulteranno corrispondenti perfettamente agli ordinativi effettuati saranno protestati e non accettati, con invito a sostituirli entro sette giorni lavorativi (sabato, domenica e festivi esclusi), decorsi i quali, potranno essere acquistati presso imprese concorrenti, imputando la spesa all’inadempiente, trattenendola sui crediti dell’Aggiudicatario.
Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penali per ritardi.
Le spese per la sostituzione sono a totale carico del Fornitore, ivi comprese quelle per trasporto, imballo, consegne e quant’altro inerente e conseguente.
Il Fornitore dovrà ritirare, a sue spese, la merce non idonea e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimane a rischio e a disposizione del fornitore stesso, senza alcuna responsabilità da parte della committente per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale possa subire.
10. ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare la fornitura mantenendo invariate tutte le condizioni di fornitura e consegna e i prezzi offerti per i singoli prodotti per tutta la durata contrattuale o comunque fino al raggiungimento del massimale previsto.
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare i nominativi dei referenti della fornitura secondo quanto indicato al precedente paragrafo 8 e a assicurarne la disponibilità e la contattabiltà per tutta la durata contrattuale dalle ore 9.00 alle ore 17.00 escluso sabato e domenica.
L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, in materia di lavoro, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l’Agenzia da ogni responsabilità in merito.
11. DUVRI
L’attività non comporta rischi di interferenze trattandosi di mera fornitura (art. 26 comma 5 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3/2008).
12. COPERTURA ASSICURATIVA
Il Fornitore dovrà adottare ogni precauzione per evitare danni alle cose ed alle persone. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento dell’appalto, derivasse alle Committenti od a terzi, si intenderà, senza riserve ed eccezioni alcune, a totale carico del Fornitore, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di società assicuratrici.
A tale riguardo il Fornitore si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra, per tutta la durata del rapporto contrattuale, previa stipula, anche di carattere non esclusivo per il presente appalto, di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO) che dovrà prevedere:
a) l’inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) all’appalto e nell’esercizio delle attività svolte per conto del Fornitore (responsabilità civile personale);
b) che nella definizione di “terzi”, ai fini dell’assicurazione stessa, siano comprese le Committenti e i loro dipendenti;
La predetta polizza, accesa con primaria compagnia assicurativa, dovrà prevedere un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00.
Nella garanzia di R.C.O. si dovranno comprendere anche i lavoratori parasubordinati e interinali eventualmente utilizzati dal Fornitore/Ditta esecutrice. La garanzia dovrà comprendere anche l’estensione alle malattie professionali.
L’esistenza di tale polizza non libera il Fornitore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
L’Agenzia resta esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente del Fornitore, durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
In caso di RTI, la copertura assicurativa richiesta dovrà essere presentata, ai sensi dell’articolo 103, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti componenti il RTI, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Copia delle polizze RCT ed R.C.O. dovranno essere consegnate ai fini della sottoscrizione del contratto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxxxxxxx Xxxxx
Firmato Digitalmente