COLLEGIO DI ROMA
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA Presidente
(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PROSPERETTI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
Nella seduta del 26/03/2021
- dopo aver esaminato l’istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 0003800/21 del 16/02/2021 presentata dalla ricorrente;
- viste le vigenti “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” (Sez. VI, § 5);
Il Collegio, in accoglimento dell’istanza di correzione, dispone di sostituire la decisione come segue:
Fatto
La ricorrente riferisce di essere intestataria di 3 BFP: serie O, n. ***694 di Lire 5.000.000,00 emesso il 23.7.1990; serie P n. ***992 di Lire 100.000,00 emesso il 23.7.1990; serie P n. ***251 emesso il 23.7.1990. Afferma di aver presentato i buoni per il rimborso e, in tal sede, di aver appreso che la liquidazione dei titoli sarebbe avvenuta secondo i rendimenti della serie Q. Sostiene che, per quanto attiene al BFP serie P/O, e fermo restando che tale modulo non poteva essere utilizzato durante il collocamento della serie Q, risulta apposto sul retro del buono un timbro P/O coi nuovi rendimenti limitati al primo ventennio. Dichiara, inoltre, che ai buoni della serie P/O non può applicarsi il d.m. 13.6.1986 perché la fonte ministeriale consente la modifica dei tassi soltanto con riguardo alla serie immediatamente precedente a tale fonte (cioè la serie P). Afferma che, per quanto attiene ai due BFP serie Q/P, risulta apposto sul retro dei buoni un timbro P/Q coi nuovi rendimenti limitati al primo ventennio. Fa quindi valere il diritto al maggiore
rendimento, rispetto a quello prospettato dalla resistente, derivante dai tassi stampigliati sul retro dei buoni, quantificato in un importo complessivo pari a € 51.794,73.
L’intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, eccepisce – in primo luogo – che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell’Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall’art. 1339 c.c. Ne discenderebbe, dunque, una duplice inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell’incompetenza per materia e di quella temporale.
Nel merito, con riguardo ai BFP oggetto di controversia, a seguito dell’apposizione del timbro “Q/P” la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto. Afferma che il timbro “Q/P” non indica il rendimento dell’ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull’interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P). Secondo l’intermediario, il riferimento ai “tassi” riguarda esclusivamente il primo ventennio del titolo. Per quanto attiene l’ultimo decennio, ogni modulo di BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre. Ad avviso dell’intermediario, nessun affidamento legittimo potrebbe dunque essere stato ingenerato in capo alla ricorrente circa il diverso rendimento reclamato. Chiede quindi il rigetto del ricorso.
Diritto
1. La ricorrente chiede di accertare – con riferimento a 3 BFP (1 della serie P/O e 2 della serie Q/P) – il diritto al rimborso delle somme spettanti, al netto dei rimborsi ricevuti, specificate come segue: (i) per quanto riguarda il primo titolo, in base ai rendimenti della serie P/O per il primo ventennio e della serie O per l’ultimo decennio; (ii) per quanto riguarda gli altri due titoli, in base ai rendimenti della serie P per l’ultimo decennio. L’intermediario resiste per il rigetto del ricorso perché infondato.
2. Preliminarmente, l’intermediario resistente eccepisce che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell’Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall’art. 1339 c.c. Ne discenderebbe, dunque, una duplice inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell’incompetenza per materia e di quella temporale. Secondo un consolidato orientamento di questo Arbitro al quale si rinvia, tali eccezioni non hanno fondamento e devono essere rigettate (v. Coll. Coord., decisione n. 5673/2013 che ha accertato: (a) la natura di titoli di credito dei BFP, e non di strumenti finanziari, in quanto sprovvisti del requisito della negoziabilità; (b) il momento in cui radicare la competenza temporale dell’Arbitro, coincidente col momento in cui è richiesto il rimborso del titolo, concretizzandosi soltanto allora la pretesa al maggior importo rispetto a quello calcolato dall’intermediario).
3. Nel merito, il ricorso merita parziale accoglimento per i motivi di seguito indicati.
4. In termini generali, si rammenta che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell’Arbitro, “il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell’ambito di detto accordo, l’intermediario propone al cliente e quest’ultimo accetta di porre in essere un’operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente
indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, xxxxxxx e consegnati al sottoscrittore dall’ufficio emittente” (cfr.. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).
5. Tuttavia, è stato precisato che i BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005), di talché “la regolamentazione del rapporto non ha […] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell’emittente” (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).
6. A ciò consegue che: i) le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; ii) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).
7. Ciò premesso, l’art. 173 del D.P.R. 156/1973 stabilisce che “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”. In proposito, secondo consolidato orientamento dell’Arbitro:
- qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, “si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo […]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso” (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18);
- per contro, tale affidamento viene meno allorquando il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);
- i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando “l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno” (ex multis, cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 19053/18);
8. Da ultimo, il Collegio di coordinamento (decisione n. 6142 del 3.4.2020) ha confermato il consolidato indirizzo dell’ABF, ritenendo che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall’operare un revirement rispetto a Xxxx. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha fedelmente riproposto l’impostazione.
9. Nel caso di specie, per quanto attiene al BPF della serie P/O, risulta apposto: - sul fronte del titolo, lo sbarramento della “O”, l’apposizione della lettera “P” (probabilmente ad indicare la serie P/O, nonostante lo sbarramento della “O”) e infine la nuova serie Q/P; - sul retro del titolo, timbro leggibile indicante i rendimenti della sola serie P/O (non vi è, dunque, il timbro indicante i rendimenti della nuova serie Q/P: la fattispecie, dunque, non sembrerebbe ricadere nell’ipotesi del c.d. “doppio timbro” esaminata, in ultimo, dalla Conferenza dei Collegi del 4.3.2020). Per quanto attiene ai due BPF della serie Q/P, risulta apposto: - sul fronte del titolo, l’apposizione del timbro della nuova serie Q/P; - sul retro del titolo, timbro
parzialmente leggibile indicante i rendimenti della serie P/Q con riferimento al primo ventennio di fruttuosità del titolo.
10.Alla luce di quanto esposto, con riferimento al buono della serie P/O, la ricorrente ha diritto al rimborso del titolo secondo i rendimenti della serie P per i primi venti anni e, per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, secondo i rendimenti della serie O.
11.Per quanto riguarda titoli della serie Q/P, la ricorrente ha diritto al rimborso degli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, dedotto quanto già rimborsato.
PER QUESTI MOTIVI
Con riferimento al buono della serie P/O, il Collegio dispone che l’intermediario rimborsi alla parte ricorrente il titolo secondo i rendimenti della serie P per i primi venti anni e, per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, i rendimenti della serie O.
Il Collegio dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, dedotto quanto già rimborsato.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
La decisione è stata assunta all’unanimità.
IL PRESIDENTE
firma 1
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA Presidente
(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) XXXX Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXXX XXXXX XXXXX
Seduta del 29/01/2021
FATTO
La ricorrente riferisce di essere intestataria di 3 BFP: serie O, n. ***694 di Lire 5.000.000,00 emesso il 23.7.1990; serie P n. ***992 di Lire 100.000,00 emesso il 23.7.1990; serie P n. ***251 emesso il 23.7.1990. Afferma di aver presentato i buoni per il rimborso e, in tal sede, di aver appreso che la liquidazione dei titoli sarebbe avvenuta secondo i rendimenti della serie Q. Sostiene che, per quanto attiene al BFP serie P/O, e fermo restando che tale modulo non poteva essere utilizzato durante il collocamento della serie Q, risulta apposto sul retro del buono un timbro P/O coi nuovi rendimenti limitati al primo ventennio. Dichiara, inoltre, che ai buoni della serie P/O non può applicarsi il d.m. 13.6.1986 perché la fonte ministeriale consente la modifica dei tassi soltanto con riguardo alla serie immediatamente precedente a tale fonte (cioè la serie P). Afferma che, per quanto attiene ai due BFP serie Q/P, risulta apposto sul retro dei buoni un timbro P/Q coi nuovi rendimenti limitati al primo ventennio. Fa quindi valere il diritto al maggiore rendimento, rispetto a quello prospettato dalla resistente, derivante dai tassi stampigliati sul retro dei buoni, quantificato in un importo complessivo pari a € 51.794,73.
L’intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, eccepisce – in primo luogo – che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell’Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall’art. 1339 c.c. Ne discenderebbe,
dunque, una duplice inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell’incompetenza per materia e di quella temporale.
Nel merito, con riguardo ai BFP oggetto di controversia, a seguito dell’apposizione del timbro “Q/P” la serie di appartenenza è divenuta a tutti gli effetti la serie Q, istituita con apposito decreto 13.6.1986, così che il rendimento del buono è stato calcolato secondo i saggi di interesse stabiliti dal suddetto decreto. Afferma che il timbro “Q/P” non indica il rendimento dell’ultimo decennio del titolo perché, riguardo a questo periodo temporale, non è variato il meccanismo di calcolo fondato sull’interesse semplice (sebbene il tasso sia sceso al 12% rispetto al 15% della serie P). Secondo l’intermediario, il riferimento ai “tassi” riguarda esclusivamente il primo ventennio del titolo. Per quanto attiene l’ultimo decennio, ogni modulo di BFP indica soltanto il valore monetario delle somme da rimborsare, riferito a ciascun bimestre. Ad avviso dell’intermediario, nessun affidamento legittimo potrebbe dunque essere stato ingenerato in capo alla ricorrente circa il diverso rendimento reclamato. Chiede quindi il rigetto del ricorso.
DIRITTO
1. La ricorrente chiede di accertare – con riferimento a 3 BFP (1 della serie P/O e 2 della serie Q/P) – il diritto al rimborso delle somme spettanti, al netto dei rimborsi ricevuti, specificate come segue: (i) per quanto riguarda il primo titolo, in base ai rendimenti della serie P/O per il primo ventennio e della serie O per l’ultimo decennio; (ii) per quanto riguarda gli altri due titoli, in base ai rendimenti della serie P per l’ultimo decennio. L’intermediario resiste per il rigetto del ricorso perché infondato.
2. Preliminarmente, l’intermediario resistente eccepisce che la controversia, attenendo a prodotti finanziari, non rientra nella competenza dell’Arbitro e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall’art. 1339 c.c. Ne discenderebbe, dunque, una duplice inammissibilità del ricorso, sotto il profilo dell’incompetenza per materia e di quella temporale. Secondo un consolidato orientamento di questo Arbitro al quale si rinvia, tali eccezioni non hanno fondamento e devono essere rigettate (v. Coll. Coord., decisione n. 5673/2013 che ha accertato: (a) la natura di titoli di credito dei BFP, e non di strumenti finanziari, in quanto sprovvisti del requisito della negoziabilità; (b) il momento in cui radicare la competenza temporale dell’Arbitro, coincidente col momento in cui è richiesto il rimborso del titolo, concretizzandosi soltanto allora la pretesa al maggior importo rispetto a quello calcolato dall’intermediario).
3. Nel merito, il ricorso merita parziale accoglimento per i motivi di seguito indicati.
4. In termini generali, si rammenta che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza civile e dell’Arbitro, “il collocamento dei buoni dà luogo alla conclusione di un accordo negoziale tra emittente e sottoscrittore e che, nell’ambito di detto accordo, l’intermediario propone al cliente e quest’ultimo accetta di porre in essere un’operazione finanziaria caratterizzata dalle condizioni espressamente indicate sul retro dei buoni oggetto di collocamento, i quali vengono compilati, firmati, bollati e consegnati al sottoscrittore dall’ufficio emittente” (cfr.. Cass., Sez. Un., n. 13979/2007 e, ex multis, Coll. di Roma, dec. n. 21224/18).
5. Tuttavia, è stato precisato che i BFP debbono considerarsi meri titoli di legittimazione ai sensi dell’art. 2002 c.c., privi dei caratteri della astrattezza, incorporazione e letteralità tipici dei titoli di credito (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 27809/2005), di talché “la regolamentazione del rapporto non ha […] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica
dell’emittente” (cfr. Coll. di Coord., dec. n. 5674/2013; di recente, Coll. di Roma, dec. n. 19042/18).
6. A ciò consegue che: i) le condizioni contrattuali riportate sul titolo possono essere modificate con provvedimento normativo successivo alla emissione titolo; ii) deve escludersi che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note all'atto della sottoscrizione (cfr. Coll. di Roma, dec. n. 21185/18).
7. Ciò premesso, l’art. 173 del D.P.R. 156/1973 stabilisce che “Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”. In proposito, secondo consolidato orientamento dell’Arbitro:
- qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, “si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo […]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso” (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18);
- per contro, tale affidamento viene meno allorquando il titolo sia stato aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti, che modificano e superano quelli originari (cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 10738/18);
- i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando “l’intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l’affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno” (ex multis, cfr., ex multis, di recente, Coll. di Roma dec. n. 19053/18);
8. Da ultimo, il Collegio di coordinamento (decisione n. 6142 del 3.4.2020) ha confermato il consolidato indirizzo dell’ABF, ritenendo che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall’operare un revirement rispetto a Xxxx. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha fedelmente riproposto l’impostazione.
9. Nel caso di specie, per quanto attiene al BPF della serie P/O, risulta apposto: - sul fronte del titolo, lo sbarramento della “O”, l’apposizione della lettera “P” (probabilmente ad indicare la serie P/O, nonostante lo sbarramento della “O”) e infine la nuova serie Q/P; - sul retro del titolo, timbro leggibile indicante i rendimenti della sola serie P/O (non vi è, dunque, il timbro indicante i rendimenti della nuova serie Q/P: la fattispecie, dunque, non sembrerebbe ricadere nell’ipotesi del c.d. “doppio timbro” esaminata, in ultimo, dalla Conferenza dei Collegi del 4.3.2020). Per quanto attiene ai due BPF della serie Q/P, risulta apposto: - sul fronte del titolo, l’apposizione del timbro della nuova serie Q/P; - sul retro del titolo, timbro parzialmente leggibile indicante i rendimenti della serie P/Q con riferimento al primo ventennio di fruttuosità del titolo.
10. Alla luce di quanto esposto, parte ricorrente ha diritto al rimborso degli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, dedotto quanto già rimborsato. Non merita invece accoglimento la domanda relativa al buono P/O.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall’emissione, dedotto quanto già rimborsato. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1