CAPITOLATO D’APPALTO
CAPITOLATO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE
SEDE A COLA’
Approvato con determinazione n. del
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI COLA’.
ART. 1 – FINALITA’ ED OBIETTIVI
Il Comune di Lazise da diversi anni ha istituito il servizio di biblioteca comunale allo scopo di incentivare la promozione della lettura e la creazione di spazi funzionali per lo studio e il dialogo culturale, soprattutto per le nuove generazioni e avvalendosi delle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e in stretta sinergia con l’istituto comprensivo e con altre istituzioni scolastiche presenti sul territorio.
L’esperienza fin qui maturata si è rivelata positiva sia per l’offerta formativa-culturale sia per l’adesione di tutte le fasce d’età coinvolte a vario titolo in iniziative atte a implicare, integrare, stimolare i cittadini in un mondo sempre più multietnico.
Pertanto la finalità rimane quella di continuare a raggiungere obiettivi di integrazione sociale, di stimolo alla formazione continua, alla multiculturalità, al dialogo costante tra i cittadini presenti sul territorio attraverso progetti socio- culturali che devono avere nella biblioteca comunale il punto di ritrovo, di stimolo, di partenza per una varietà di iniziative atte alla crescita individuale e collettiva.
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Il Comune di Lazise, per il periodo di anni 3 (tre) intende affidare ad operatore economico specializzato nel settore l’attività di gestione delle Biblioteca comunale di Lazise sita nella frazione di Colà, comprensiva dell’organizzazione delle attività di promozione della lettura, delle attività di animazione per bambini e ragazzi, delle attività in collaborazione con la scuola, dei laboratori, degli incontri con gli adulti, delle serate di presentazione di libri o altre attività culturali.
ART. 3 – LUOGO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Il gestore garantirà la presenza di proprio personale presso la Biblioteca comunale per la sede di Colà in via Dei Miniscalchi, per un numero di ore settimanali, secondo il calendario concordato periodicamente tra le parti, nel limite minimo e massimo di cui al successivo articolo 11, che dovrà tenere conto delle esigenze di accesso degli utenti e degli altri servizi, con possibilità di svolgimento degli stessi, a richiesta del responsabile per il settore biblioteca del comune di Lazise anche in orario serale e festivo (senza maggiorazione del costo orario). I servizi bibliotecari potranno, altresì, svolgersi presso altri siti del territorio comunali
(di norma scuole / sale civiche / sale polifunzionali / Dogana Veneta) dove potranno essere organizzati progetti di promozione della lettura, come previsti dal presente capitolato.
L’aggiudicatario si impegna ad assicurare i seguenti servizi:
SERVIZI AL PUBBLICO
- funzioni di front office e attività informative generali sui servizi disponibili nella Biblioteca Comunale di Colà e presso le altre Biblioteche del Sistema Bibliotecario Veronese -SBPVR;
- supporto alla consultazione della rete Internet;
- servizio di assistenza allo studio e alla ricerca scolastica;
- gestione del servizio di risposta telefonica e via mail con erogazione di informazioni di prima accoglienza (orari, servizi principali, informazioni bibliografiche, ecc.);
- attivazione e gestione della pagina facebook (o altro social) della biblioteca;
- spiegazione dei criteri di collocazione delle raccolte possedute;
- assistenza all’utenza nell’uso dell’Opac al fine di renderla più autonoma nella ricerca bibliografica;
- iscrizione di nuovi utenti;
- gestione del prestito del patrimonio librario;
- gestione del prestito del patrimonio non librario (dvd, riviste);
- gestione del prestito degli e-book;
- guida allo scaffale, orientamento degli utenti, ricerca e consegna dei documenti richiesti;
APERTURA E CHIUSURA DELLA BIBLIOTECA – SORVEGLIANZA DEI LOCALI
- apertura e chiusura della Biblioteca all’inizio e al termine dell’orario di apertura al pubblico o al temine delle attività ospitate nell’edificio anche quando queste si protrarranno oltre il normale orario di apertura al pubblico, avendo cura di chiudere porte e finestre;
- predisposizione e riordino delle sale che ospitano le iniziative culturali;
- predisposizione e riordino del materiale multimediale necessario per le iniziative;
- controllo e sorveglianza del pubblico nelle sale;
- sollecito agli utenti al rispetto delbuon comportamento nell’uso dei locali, nel rispetto delle attrezzature e del materiale del patrimonio bibliotecario;
GESTIONE DELLE RACCOLTE
- distribuzione del materiale bibliografico e riorganizzazione della scaffalatura e archivio;
- utilizzo del software applicativo di gestione del prestito “Clavis”;
- gestione del servizio di prestito interbibliotecario per la circolazione dei documenti all’interno del Sistema Bibliotecario Provinciale;
- gestione del prestito e interprestito;
- verifica dello stato di conservazione dei documenti prestati e consultati;
- stampa e predisposizione di avvisi di sollecito per la restituzione di documenti la cui durata del prestito sia scaduta;
- servizi di catalogazione, collocazione e soggettazione del patrimonio librario;
- ritiro giornaliero di quotidiani e riviste, esposizione e riordino negli appositi scaffali;
- gestione dei periodici (inserimento fascicoli, gestione del patrimonio a magazzino, politiche di deserbage) e riordino settimanale delle collezioni a scaffale aperto;
SERVIZI DI PROMOZIONE ALLA LETTURA
I servizi di promozione alla lettura devono contemplare:
- progettazione e realizzazione di attività di promozione della lettura e del libro con bambini e ragazzi (0-14 anni) sia all’interno della Biblioteca sia presso gli istituti scolastici (garantendo almeno un intervento per ciascuna classe per ciascun anno scolastico) o durante eventi/feste particolari;
- promozione di progetti di lettura per adulti, organizzando anche incontri con scrittori e
giornalisti all’interno della Biblioteca e in collaborazione con circoli e associazioni culturali in genere;
- realizzazione di specifiche iniziative quali il “Bibliobus”, laboratori teatrali suddivisi per fasce d’età (bambini, ragazzi e giovani), laboratori di scrittura e giornalismo per giovani e adulti;
- reference bibliografico specializzato per la fascia 0-14 anni e per la fascia 14-17.
Sarà inoltre affidata la realizzazione del materiale informativo e la divulgazione delle iniziative culturali promosse dall’Amministrazione.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
I servizi sono erogati durante gli orari di apertura al pubblico della Biblioteca Comunale con i seguenti orari:
BIBLIOTECA COMUNALE | Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Ore di apertura |
Lunedì | 15:00 - 19:00 | 4,0 ore | |
Martedì | 09:30 – 12:30 | 3,0 ore | |
Mercoledì | 16:00 - 19:00 | 3,0 ore | |
Giovedì | 09:00 – 12:00 | 3,0 ore | |
Venerdì | 09:30 – 12:00 | 15:30 - 18:00 | 5,0 ore |
e n. 6 ore a settimana di back-office da concordare con il Comune per la scelta del/i giorno/i.
Il Responsabile del settore cultura del Comune, sentita l’Amministrazione, si riserva la facoltà di ampliare le ore di servizio, previa comunicazione scritta alla ditta, che applicherà una maggiorazione proporzionale all’importo orario calcolato a seguito dell’aggiudicazione del presente appalto (dividendo l’importo di aggiudicazione contrattuale per il monte ore definito ai sensi dell’articolo 11 del presente Capitolato).
ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
L'operatore economico, nello svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, agirà in piena autonomia gestionale e operativa, con l’assunzione dei rischi che l’esecuzione del presente appalto comporta, organizzando il proprio personale secondo criteri orientati all’efficienza, all’efficacia dei servizi erogati indirizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’appaltante.
L'Appaltatore si avvarrà della propria organizzazione in modo autonomo; rimane quindi esplicitamente escluso ogni vincolo di subordinazione del personale impiegato nei confronti dell'appaltante.
Resta inteso che in tutte le attività oggetto del presente appalto, inerenti ciascuno dei servizi contemplati, la ditta aggiudicataria è tenuta a uniformarsi alle procedure e alle direttive impartite dal Responsabile del Servizio Biblioteca e alle disposizioni impartite dall’Amministrazione Comunale.
ART. 5 – REQUISITI E OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO
Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente capitolato, la ditta affidataria dovrà garantire la competenza professionale e l’idoneità del personale assegnato al servizio oggetto dell’appalto nonché la professionalità e disponibilità dello stesso nei rapporti con l’utenza.
Tale personale dovrà essere provvisto dei seguenti requisiti minimi:
- possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado con significative esperienze (almeno 2 anni) in attività analoghe a quelle oggetto della gara, con particolare attenzione alla formazione continua del personale attraverso corsi organizzati da istituzioni di formazione specifica;
- conoscenze biblioteconomiche e padronanza degli standard di classificazione e del sistema di Classificazione Decimale Dewey;
- buona conoscenza della lingua inglese;
- ottima capacità di utilizzo di applicativi di videoscrittura, di calcolo elettronico e di realizzazione di file formato jpg/pdf per la redazione di materiale informativo promozionale;
- ottima capacità di navigazione nella rete internet e di utilizzo di facebook (o altro social);
- ottima capacità di utilizzo di posta elettronica, di mailing list e gruppi di spedizione;
- ottima conoscenza dell’OPAC, del catalogo del sistema bibliotecario della provincia di Verona (SBPVR) e dell'interfaccia amministratore per l'aggiornamento della pagina della biblioteca all'interno del sito internet del sistema bibliotecario provinciale;
- padronanza nei processi di trattamento, gestionali, fisici e bibliografici del libro.
- attitudine alle relazioni interpersonali sia di carattere informale che di carattere formali con enti e istituzioni del territorio;
L’aggiudicatario si impegna a rispettare integralmente le seguenti prescrizioni:
- assoluta riservatezza nell’uso delle informazioni e dei dati inerenti le attività affidate e all’applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 comunicando il nominativo del soggetto responsabile del trattamento stesso;
- qualità massima dei servizi erogati da personale adeguatamente formato ed addestrato a svolgere le attività richieste;
- continuità dei servizi assicurata dal minimo ricorso al turnover del personale, sopperendo con altro personale ad assenze, comunque motivate, del funzionario principalmente assegnato al servizio;
- rispetto da parte del personale delle norme di comportamento richieste;
- impegnarsi ad affrontare immediatamente eventuali situazioni che necessitano di intervento disciplinare e nel caso procedere alla tempestiva sostituzione dell’operatore responsabile;
- fornire gli operatori del cartellino identificativo (D. Lgs. n. 81/2008) da esporre obbligatoriamente in orario di servizio e invitarli a indossare un abbigliamento consono.
- cura ed uso esclusivamente per motivi di servizio di tutti i locali, attrezzature e materiali di consumo;
- rispetto degli obblighi di riservatezza e della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., comunicando entro 30 giorni dall’affidamento del servizio il nominativo del Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Riguardo agli obblighi di tutela dei lavoratori dell’impresa appaltatrice in caso di inadempienza contributiva o retributiva si intendono direttamente applicabili le prescrizioni contenute nel d.lgs. 50/2016 e circolari ministeriali.
- Il personale dovrà essere automunito e con copertura assicurativa a carico della ditta aggiudicataria per la gestione degli spostamenti che si renderanno necessari ai fini della corretta gestione delle attività descritte.
ART. 6 - NORME DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE.
L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e successiva integrazione approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 11.07.2017 ai sensi dell’art. 54 comma 5 D.Lgs n. 165/2001.
La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
L’aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio esclusivamente con l’ausilio dei propri soci o di personale alle dipendenze, sollevando espressamente l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità o chiamata in concausa in ordine alle iscrizioni
assicurative, previdenziali ed assistenziali, nonché per responsabilità verso terzi per fatti dannosi connessi allo svolgimento del servizio. L’appaltatore provvede ad impegnare prioritariamente, per l’espletamento del servizio, il personale già adibito allo stesso da parte della ditta cessante, come previsto dall’art. 50 nuovo Codice dei Contratti, nel rispetto comunque della propria autonomia organizzativa (articolo 41 della Costituzione).
L’aggiudicatario riconosce all’Amministrazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto alle prestazioni dovute che fosse motivatamente ritenuto dalla medesima non idoneo alla perfetta esecuzione dell’appalto. L’esercizio da parte dell’Amministrazione appaltante di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione del personale assegnatario, non comportano alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione medesima.
L’impresa affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperative nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’incarico.
Questa Amministrazione potrà richiedere all’impresa aggiudicataria in qualsiasi momento l’esibizione della documentazione attestante la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Ente procederà alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio all’impresa che segue in graduatoria l’aggiudicataria.
Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute da questa Amministrazione, salvo le eventuali responsabilità civili o penali dell’impresa.
La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a dare immediata comunicazione all’Amministrazione appaltante di ogni circostanza che abbia qualsivoglia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, ivi comprese le eventuali variazioni della propria struttura.
ART. 8 – ASSICURAZIONE ED ACCERTAMENTO DANNI
L’impresa aggiudicataria deve stipulare le seguenti polizze assicurative che esonerino totalmente ed espressamente il committente da qualsiasi responsabilità inerente il servizio appaltato:
- una polizza R.C.T. con massimale non inferiore un milioni d'euro a copertura di tutti i rischi di danni a terzi ed a cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, che comprenda esplicitamente il committente fra i "terzi";
- una polizza R.C.O. con massimale non inferiore a un milione e mezzo d'euro a copertura di tutti i danni, infortuni od altro che possa accadere al personale impiegato
(eventuali volontari compresi).
L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato.
L'Appaltatore è direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o a opere, materiali e automezzi che risultassero causati per responsabilità dell’Appaltatore medesimo, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un non corretto espletamento dei servizi assegnati.
In ogni caso l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese al risarcimento dei danni causati a libri, documenti, automezzi, attrezzature e strumentazioni, impianti o altri oggetti e, quando possibile, alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate.
Il committente effettuerà l'accertamento dei danni che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio alla presenza del referente dell'appaltatore indicato nel contratto, preventivamente avvertito, o, in sua assenza, avvalendosi di due testimoni.
Tale constatazione sarà sufficiente al fine del risarcimento da richiedere all'appaltatore.
ART. 9 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune dovrà garantire:
- la costante osservazione mediante verifiche, visite, rilevazioni statistiche, accertamenti in loco e quant’altro si renderà necessario o utile per il monitoraggio del servizio svolto;
- l’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi per le attività della Biblioteca non esternalizzate ma necessarie per il suo funzionamento (ivi compreso l’acquisto del patrimonio bibliotecario);
- la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede della Biblioteca;
- la pulizia dei locali ospitante la sede della Biblioteca Comunale;
- la fornitura del materiale di cancelleria essenziale per le attività istituzionali della Biblioteca.
ART. 10 – CONTROLLO DEL SERVIZIO
II Comune di Lazise è titolare del Servizio Biblioteca e mantiene le funzioni di controllo, supervisione e valutazione per assicurare la qualità del servizio erogato.
L’Amministrazione Comunale esercita le funzioni di controllo verificando:
a) l’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato e relativa offerta a carico dell’aggiudicatario;
b) la gestione del servizio, lo svolgimento del programma di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi indicati;
c) il livello qualitativo delle prestazioni;
d) il grado di soddisfazione degli utenti;
e) il corretto svolgimento del servizio e sull’adempimento degli obblighi relativi al rispetto delle norme vigenti a tutela del lavoro;
f) il comportamento del personale richiedendo l’eventuale sostituzione degli operatori che,
pur essendo già stati richiamati, non abbiano provveduto a modificare il proprio comportamento.
ART. 11 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto ha la durata di mesi trentasei (36), dal 01.07.2019 al 30.06.2022, salvo i casi di risoluzione anticipata contemplati all’art. 14-15-16 del presente capitolato, con un monte ore complessivo settimanale di 24 ore.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare gli orari della prestazione nel rispetto del monte ore complessivo e delle modalità di svolgimento dei servizi previsti nel presente capitolato.
Il Contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, sarà stipulato con forma pubblica amministrativa, rogato a cura del Segretario Comunale (art. 97 del D. Lgs. 267/2000), con spese a carico della ditta aggiudicatrice.
ART. 12 - MODIFICAZIONI, ESTENSIONE E RIDUZIONE DEL CONTRATTO
L’appaltante si riserva la facoltà di ordinare prestazioni in aumento o diminuzione fino al limite di 1/5 del prezzo base d’appalto. Tali disposizioni verranno date dall’Appaltante e l’appaltatore sarà obbligato ad ottemperarvi. In caso di riduzione il corrispettivo dell’appalto subirà una proporzionale riduzione a decorrere dalla data indicata nella relativa comunicazione. Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del servizio. In caso di aumento dei servizi l’integrazione del corrispettivo sarà determinata previa individuazione dei servizi che dovranno essere eseguiti e del relativo compenso calcolato proporzionalmente sul prezzo di aggiudicazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016.
ART. 13 - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO
Se allo scadere del termine contrattuale l’appaltante non avesse ancora provveduto ad individuare un nuovo contraente per il periodo successivo, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, l'appaltatore sarà obbligato a continuare i servizi per il periodo richiesto dall’appaltante e comunque per un periodo non superiore a sei (6) mesi, alle stesse condizioni contrattuali previste nel periodo precedente.
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore decade dall’appalto della gestione del servizio in caso di fallimento dell’impresa, o quando nei confronti dell’Appaltatore sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi del d.lgs. 159/2011 e smi. Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla legge, il presente contratto potrà altresì essere risolto per il venir meno della fiducia nei confronti dell’Appaltatore, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, oltre ai seguenti casi:
- cessione in tutto o in parte dei servizi di cui al contratto stipulato;
- mancato pagamento del premio delle polizze assicurative;
- interruzioni e/o abbandono del pubblico servizio;
- messa in atto di gravi comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione;
- mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- inosservanza dell’art. 3 della L. n. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- in qualsiasi momento, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di quelle non ancora eseguite, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente intervenuti, risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'Appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche più vantaggiose.
Nei suddetti casi l’appaltante comunica all’appaltatore gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste. Qualora l’appaltatore non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio dell'appaltante, accoglibili, è facoltà dell’Appaltante risolvere il contratto.
Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, l’Appaltante, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica all’Appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali.
Qualora l’appaltatore non ottemperi, è facoltà dell’Appaltante risolvere il contratto. In caso di risoluzione l’appaltante beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto, l’appaltatore, qualora richiesto dall’appaltante, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all’appaltante, il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio oggetto del presentecontratto.
ART. 15 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DEL COMMITTENTE
L’Ente si riserva di risolvere il contratto per l’affidamento dei servizi oggetto del presente avviso, previa diffida di almeno due mesi, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto
agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall’Ente, o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.
Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente, affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l’aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto/convenzione, qualora non possa essere assicurato il subentro d’altra cooperativa per l’espletamento dei servizi.
Il contratto/convenzione si intenderà comunque risolto nei seguenti casi:
- in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell’azienda, di cessione d’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a caricodell’aggiudicatario.
In caso di risoluzione del contratto/convenzione resta salva per l’Amministrazione Comunale la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, fermo restando l’applicazione delle penali.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'APPALTATORE
Secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e con un preavviso di almeno 30 giorni, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nell'impossibilità di eseguirlo, per cause adesso non imputabili. In tale evenienza, il committente sarà tenuto al pagamento delle prestazioni resegli fino a quel momento ed allo svincolo della cauzione.
ART. 18 – IMPORTO CONTRATTUALE
L’importo contrattuale è definito a misura come risultante dall’offerta dichiarata aggiudicataria in via definitiva. L’importo contrattuale presunto è stabilito indicativamente per tutto il periodo di durata contrattuale di cui al precedente articolo 11 in € 74.880,00 esente IVA (art. 10 n. 22 del DPR n. 633/1972 e come chiarito dalla risoluzione n. 148/E del 10/04/2008 dell’Agenzia delleEntrate).
L’importo compensa l’affidatario di qualsiasi avere e di ogni altra pretesa del Comune, in dipendenza e conseguenza del servizio appaltato, senza alcun diritto e nuovi maggiori compensi. In particolare, l’importo contrattuale compensa lo svolgimento di tutti i servizi a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 3 del presente Capitolato, dell’apertura della biblioteca nel monte ore settimanale massimo di cui al precedente articolo 11 e delle attività connesse(anchefuori dall’orariodiaperturaal pubblico) editutteleattivitàaggiuntiveofferte dall’aggiudicatario nell’offerta tecnica approvata dalla Commissione di gara.
Opzioni e rinnovi
Non è prevista la possibilità di rinnovo del contratto.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti, nei seguenti casi:
- estensione dell’affidamento in caso di maggior fabbisogno di servizi identici (art. 106, comma 1, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 per un importo massimo pari a € 9.000,00;
- affidamento di servizi analoghi (attinenti allo stesso settore dell’appalto da aggiudicare, ma concernenti, in riferimento allo specifico oggetto della procedura, tipologie diverse ed eterogenee) per un importo massimo pari a € 4.500,00.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di aumento/diminuzione delle prestazioni non determinabili al momento della predisposizione del capitolato tecnico, fino al limite di 1/5 ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 calcolato sul totale dell’appalto di € 74.880,00, quindi per un importo massimo pari a € 14.976,00.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, ovvero per mesi sei (6). In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Il valore massimo stimato della proroga considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’art. 35, comma 4 del Codice è pari a € 12.480,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 115.836,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
ART. 19 – MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RENDICONTAZIONE
Il corrispettivo offerto in sede di gara resterà invariato per tutta la durata dell’affidamento. Restano escluse solo prestazioni opzionali concordate tra l’appaltante e l’appaltatore in corso di rapporto, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’ultimo capoverso delll’art. 3 e degli artt. 12 e 18 del presente Capitolato e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 106 del D.lgs. 50/2016.
Il pagamento del corrispettivo dovuto all’impresa per il servizio di cui al presente Capitolato verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di riferimento. Non sono ammesse fatture cumulative di più mesi e per prestazioni diverse, se l’operatore economico svolge già servizi per il comune in altri ambiti socio-educativi.
Ciascuna fattura dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da un documento giustificativo ove sarà riportato analiticamente l’orario giornaliero del personale e la tipologia del servizio svolto.
Qualora la descrizione riportata nella fattura e nel documento accompagnatorio risulti discordante rispetto a quella concordata, il legale rappresentante della Ditta Aggiudicataria o suo delegato dovrà motivarne congruamente per iscritto la difformità e discordanza. La liquidazione del corrispettivo avverrà previo accertamento delle motivazioni addotte. Non si provvederà al pagamento di alcuna fattura, se non corredata dal documento accompagnatorio. Alla liquidazione di ciascuna fattura si provvederà dopo l’avvenuto pagamento di eventuali penali e addebiti maturati nel mese o in precedenza. Il pagamento dei corrispettivi, decurtati della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R.207/2010, verrà effettuato
all’operatore economico a mezzo di bonifico bancario, entro i termini di legge (30 giorni) dalla data di ricevimento della fattura mensile, posticipata, salvo interruzione dei termini per contestazioni o richieste di chiarimenti e previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolare posizione contributiva dell'appaltatore. Le ritenute dello 0,50% potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale e quindi alla scadenza del contratto (30.06.2022) dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio e previa acquisizione del D.U.R.C. In caso di accertati inadempimenti degli obblighi da parte dell’appaltatore, il Comune di Lazise sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare direttamente le posizioni anomale. Eventuali ulteriori servizi prestati, a titolo gratuito dovranno essere riportati in modo dettagliato. La ditta aggiudicataria non potrà pretendere sovrapprezzo o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l’aggiudicazione del servizio. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante entro sette giorni dall'avvenuto affidamento o dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica:
- gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti). L’impresa è tenuta a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall’avvenuta modifica.
Sulle fatture da trasmettere al Comune di Lazise all’indirizzo PEC xxxxxx.xxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx dovrà essere indicato:
- il C.I.G. attribuito al servizio;
- il numero e anno della determinazione di affidamento;
- il numero dell’impegno di spesa assunto dal Comune;
- il mese di riferimento del servizio svolto;
- la scadenza del termine di pagamento;
- i dati relativi al pagamento (IBAN dell’operatore economico);
- gli estremi del contratto d’appalto.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis, della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Lazise dichiarerà alla contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva.
ART. 20 - SUDDIVISIONE IN LOTTI
Considerato il valore e l’oggetto della prestazione, questa non è stata ripartita in lotti in quanto già accessibile alle micro, piccole e medie imprese che di norma si aggiudicano i contratti di questa Stazione Appaltante, e trattandosi di servizio funzionalmente non separabile.
ART. 21 – NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi dipubblico interesse e cometali non potranno essere sospesi o interrotti. In caso di sospensione o d’interruzione anche parziale dei
servizi, l’appaltante si riserva di sostituirsi nell’esecuzione all’appaltatore, con rivalsa a carico di quest’ultimo delle relative spese e applicazione delle conseguenti sanzioni e rifusione dell’eventuale risarcimento dei danni. In occasione di assemblee sindacali o proclamazione di scioperi del personale impiegato nell’appalto, dovrà essere data preventiva e tempestiva comunicazione all'appaltante al fine di poter informare gli utenti circa la possibile sospensione del servizio con il preavviso minimo di 5 giorni.
ART. 22 - OSSERVANZA X.X.xx. 81/2008 SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
L’impresa si obbliga a svolgere il servizio affidato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro in particolare del Decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e successive integrazioni e X.Xxx, n.106 del 03.08.2009. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge in materia di sicurezza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro. L'aggiudicatario dovrà garantire che il personale abbia frequentato corsi riconosciuti di pronto soccorso ed antincendio e adotta, altresì, ogni atto necessario a garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
ART. 23 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, che il servizio di cui al presente appalto non costituisce rischi da interferenze. Conseguentemente la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
ART. 24 – PROCEDURA DI GARA
L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto in base ai seguenti elementi di valutazione:
1) offerta economica – punteggio massimo 30 punti
2) offerta tecnico / qualitativa - punteggio massimo punti 70
Il punteggio dell'offerta tecnica sarà assegnato fino al massimo di 70 punti, attribuibili in base alle seguenti voci:
A | Strategie di comunicazione dei servizi e delle raccolte | 25 |
B | Iniziative di promozione della lettura | 25 |
C | Personale impiegato e Procedure di controllo | 15 |
D | Presentazione di progettoper l’ampliamento del bacino di utenza | 5 |
ART. 25 - CONTESTAZIONI
La violazione degli obblighi posti a carico del soggetto affidatario a norma di legge, di
regolamento o delle clausole contrattuali, gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto all’impresa affidataria da parte dell’Amministrazione comunale. L’impresa affidataria dovrà far pervenire entro cinque giorni dalla predetta comunicazione, le propriecontrodeduzioni.
Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, si applicheranno per gli inadempimenti le penali previste dal presente capitolato e fatta salvo, in ogni caso,la risoluzione del contratto come previsto al precedente articolo 14.
ART. 26 – PENALITA’
Nel caso di inadempienza e violazione alle norme del presente capitolato trasposte nel futuro contratto d’appalto saranno applicate le seguenti penali, in base alla gravità dell’infrazione:
- € 25.00 per ogni ora di ritardo o uscita anticipata rispetto al singolo servizio giornaliero;
- € 100,00 per ogni mancato singolo servizio;
- € 100,00 per danni alle attrezzature o all’utilizzo personale delle stesse;
- € 200,00 per comportamenti scorretti o impropri nei confronti dell’utenza;
- € 300,00 per sospensione del servizio senza giustificato motivo.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penalità erogate superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale si procederà alla risoluzione del contratto.
Il Comune procederà al recupero della penalità mediante ritenuta sul pagamento della fattura del mese successivo all’applicazione della penale.
ART. 27 - INFORMATIVA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni contenute nel R.E. n. 679/2016 e per quanto compatibili del D.Lgs. n. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettrici, per l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti della legge n. 241/1990 su diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e, comunque, nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo n. 679/2016. Titolare del trattamento è il Comune di Lazise.
ART. 28 – SPESE E IMPOSTE
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara, alla stipulazione, alla scritturazione, ai bolli ed alla registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le sue variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell’aggiudicatario.
ART. 29 – CAUZIONE DEFINTIVA
Ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m ed i. l’appaltatore è tenuto a presentare prima
della sottoscrizione del contratto e nel caso di consegna del servizio nelle more della stipula contrattuale ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, idonea cauzione nelle forme di legge a garanzia dell’esatta esecuzione del servizio affidato in appalto.
ART. 30 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione, risoluzione del contratto, nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non si sia potuta risolvere in via amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro di Verona, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale.
ART. 31 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatarioètenutoad assolvereatuttigliobblighiprevistidall’art. 3 legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9
– bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.
L’Amministrazione Comunale verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 32 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’
La ditta appaltatrice è a conoscenza delle clausole relative al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, che rappresentano gli obblighi per l’aggiudicatario stesso.
L’appaltatore assume l’obbligo delle comunicazioni alla stazione appaltante delle imprese coinvolte in maniera diretta e indiretta nell’esecuzione del servizio.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., la ditta appaltatrice è a conoscenza che a seguito dell’esito interdittivo delle comunicazioni, di cui al d.lgs. 159/2011, il presente contratto si intende risolto.
L’impresa aggiudicataria si impegna contrattualmente, con il presente atto a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del servizio nei confronti di un proprio dipendente o rappresentante.
ART. 33 – NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d’appalto e nel contratto che ne seguirà si applicheranno le norme del D.Lgs. 50/2016 e del Codicecivile.
Il presente Capitolato è composto da n. 33 articoli.
Il Responsabile Area Attività Produttive/Tributi/Manifestazioni
Xxxxxxx Xxxxxx
(il presente atto è firmato digitalmente)