CONTRATTO DI CONSULENZA
CONTRATTO DI CONSULENZA
Stipulato a Udine in data …………….
LA CONSULTA D’AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CENTRALE FRIULI - in persona del Direttore ing. Xxxxxxx Xxxxxx (di seguito
“Consulta”), P. IVA 02582810301
e
LO STUDIO LEGALE ………………., con Studio e domicilio fiscale in Udine, via ………………., (di seguito il “Consulente”), P. IVA …………………
Premesso
che il 18.10.2006 è stato costituito il Consorzio di funzioni denominato “Autorità d’Ambito ATO Centrale Friuli” mediante scrittura privata autenticata registrata presso l’Ufficio del Registro di Udine il 02/11/2006 al nr. 2980 Serie 2 – Privati;
che al 31.12.2012, in conformità al combinato disposto dell’art. 2 comma 186bis L. 191/2009 e delle successive proroghe disposte da ultimo con l’art. 13, 2° comma D.L. 216/2011, sono venute a cessare le Autorità d’Ambito Territoriali Ottimali e, quindi, anche l’Autorità d’Ambito Centrale Friuli;
che a seguito dell’art. 4 commi 44, 45 e 46 L.R. 22/2010 alle Autorità d’Ambito soppresse sono subentrate le Consulte d’Ambito per il servizio idrico integrato istituite con la richiamata normativa regionale per l’attuazione delle medesime funzioni e con riferimento agli ambiti territoriali ottimali già previsti agli artt. 2 e 4 L.R. 13/05
che dette Consulte d’Ambito, e quindi anche la Consulta d’Ambito per il servizio idrico integrato dell’ambito territoriale Centrale Friuli (C.A.T.O.) subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che facevano capo alle cessate Autorità d’Ambito e quindi all’Autorità d’Ambito Centrale Friuli
che il Consulente svolge attività di avvocato e consulente legale anche in materia amministrativa, ambientale e societaria, operando sia in ambito giudiziale che stragiudiziale,
che la Consulta è un Ente che svolge l’attività nell’ambito dell’organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi del Decr.
Lgs. 152/2006 e L.R. 13/05 e che abbisogna di un’attività di consulenza legale nei settori di specializzazione del Consulente con specifico riferimento:
ai rapporti con gli Enti gestori in particolare per l’aspetto degli oneri/obblighi loro derivanti dalla gestione del Servizio Idrico Integrato;
inquadramento dei rapporti giuridici attivi e passivi a seguito del subentro della Consulta ai Comuni in tutte le funzioni amministrative relative al SII;
aggiornamento delle convenzioni di gestione del SII; normativa ambientale in genere;
normativa societaria in genere.
si conviene e stipula quanto segue
ART. 1
OGGETTO
1.1 Con il presente Contratto la Consulta, accertate le capacità professionali del Consulente, conferisce a questi, che accetta, l’incarico di operare quale proprio consulente legale nelle materie di sua competenza ed in particolare in materia di rapporti giuridici attivi e passivi e di aspetti contrattuali e amministrativi inerenti le gestioni del servizio idrico integrato.
1.2 Sarà compito del Consulente, senza che ciò costituisca una limitazione per la generalità dell’incarico affidatogli, ditalchè l’elencazione che segue riveste esclusivamente carattere esemplificativo,
a. prestare la propria attività di consulenza ed assistenza legale in materia contrattuale, amministrativa, ambientale e societaria nonché stragiudiziale,
b. dare assistenza legale, adeguando di volta in volta gli atti della Consulta alle normative nazionali ed internazionali vigenti,
c. dare pareri, anche orali, in merito ad operazioni e/o quesiti giuridici,
d. assistere la Consulta in ogni eventuale controversia stragiudiziale che dovesse instaurarsi nel territorio nazionale ed all’estero,
1.3 Rimane comunque inteso che non rientrano nell’oggetto del presente accordo le operazioni straordinarie, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: le controversie giudiziali, gli arbitrati ed ogni altro contratto superiore a un milione di euro, relativamente alle quali il corrispettivo per l’attività che sarà svolta dal Consulente è quello stabilito dall’articolo 4.2.
1.4 Le Premesse sono parte integrante ed essenziale del presente
Contratto e rivestono esse stesse carattere negoziale.
ART. 2
DILIGENZA
2.1 Il Consulente sarà tenuto a svolgere l’incarico affidatogli, rendendosi disponibile a concordare incontri, riunioni anche nella sede della Consulta al fine di una tempestiva e puntuale assistenza agli Organismi dello stesso.
2.2 Anche al fine di cui al precedente articolo 2.1, la Consulta fornirà al Consulente tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell’incarico affidatogli.
2.3 Il Consulente fornirà le proprie prestazioni con piena autonomia organizzativa e potrà avvalersi, nella propria attività di consulenza, di dipendenti e collaboratori nei confronti dei quali assumerà ogni onere conseguente di natura contributiva, previdenziale ecc.
2.4 Il Consulente rimarrà in ogni caso unico responsabile dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori, i quali dovranno agire nel rispetto degli obblighi assunti dal Consulente in forza del presente Contratto.
ART. 3
RISERVATEZZA
3.1 Le informazioni di cui il Consulente dovesse venire a conoscenza in ragione del presente accordo rivestiranno carattere strettamente confidenziale e riservato. Il Consulente si obbliga a non divulgarle in alcun modo a terzi per fini estranei all’oggetto del presente Contratto, tanto durante che dopo la sua cessazione senza il consenso scritto della Consulta. Alla cessazione del Contratto, a qualsiasi causa dovuta, il Consulente consegnerà alla Consulta il materiale e la documentazione proveniente e/o acquisita e/o comunque concernente quest’ultima che sia eventualmente in suo possesso.
ART. 4
COMPENSO
4.1 Quale compenso onnicomprensivo per le attività di cui alla presente convenzione, ad eccezione di quanto previsto dall’art 4.2 all’art. 4.6, la Consulta riconoscerà al Consulente l’importo annuo di Euro
…………. (euro ……………..), compresi accessori di legge (12,50%, IVA e Cnap) da corrispondersi con le seguenti scadenze:
Euro ………..,00 compresi accessori di legge (12,50%, Iva e Cnap) pari al 30% arrotondato dell’importo totale, entro e non oltre il 30.04.2014;
Euro ……….,00 compresi accessori di legge (12,50%, Iva e Cnap) pari al 30% arrotondato dell’importo totale, entro e non oltre il 30.09.2014;
Euro compresi accessori di legge (12,50%, Iva e Cnap) pari
al 40% arrotondato dell’importo totale, entro e non oltre il 31.03.2015.
4.2 A parziale deroga di quanto sopra stabilito, le Parti convengono che in materia stragiudiziale per l’attività ed operazioni straordinarie di cui al precedente articolo 1.3 si applicheranno i minimi previsti dalla tariffa professionale vigente.
4.3 Per attività giudiziale svolta dal Consulente, si applicheranno i minimi previsti dalla tariffa professionale vigente e nel caso di vittoria di lite la Consulta corrisponderà allo stesso solamente gli importi che verranno liquidati e riconosciuti dall’Autorità Giudiziaria ovvero pagati da controparte nell’eventuale transazione.
4.4 Il Consulente sosterrà direttamente ed in via anticipata tutti i costi e le spese necessarie allo svolgimento del presente incarico (spese di studio e/o segreteria nonché quelle sostenute in nome e per conto della Consulta quali bolli di cancelleria, costi di registrazione, autentiche, spese telefoniche, postali e di segreteria, trasferte, ecc.) che verranno di volta in volta rimborsate al Consulente, fatte salve quelle connesse e conseguenti agli incarichi di cui sub 1.3 e 4.2.
4.5 Gli importi di cui agli articoli 4.1, 4.2 e 4.3 concernono esclusivamente l’attività prestata dal Consulente e non comprendono pertanto l’attività dei vari procuratori domiciliatari e/o corrispondenti.
4.6 Alla fine di ciascun anno contrattuale le Parti concorderanno il compenso complessivo per l’attività svolta con riferimento ai precedenti articoli 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. a cui andrà detratta la somma versata in acconto di cui al precedente art. 4.1; la differenza così calcolata entro il 31.01. dell’anno seguente verrà liquidata e corrisposta entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura.
ART. 5
DURATA
5.1 Il presente accordo è efficace a far data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore fino al 31.03.2015 senza necessità di disdetta, salvo
sopravvenienze normative o amministrative che determinino, entro il periodo della sua efficacia, la soppressione della Consulta d’Ambito Centrale Friuli, ovvero la cessazione anticipata dell’attività senza il trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi in capo all’Ente subentrante. In tal caso il corrispettivo di cui al paragrafo successivo sarà rideterminato in base alla durata effettiva dell’incarico.
ART. 6
DISPOSIZIONI VARIE
6.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
6.2 Nessuna delle Parti sarà autorizzata a cedere i diritti od obbligazioni o comunque la posizione contrattuale relativa al presente Contratto senza il previo consenso scritto dell’altra parte.
6.3 Qualsiasi comunicazione che debba essere inviata in relazione al presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, oppure telefax confermato con lettera raccomandata, da indirizzarsi agli indirizzi delle Parti rispettivamente indicati in epigrafe, ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle Parti potrà comunicare alle altre successivamente alla data del presente atto in conformità a quanto previsto dal presente articolo, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati in futuro, le Parti eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e/o arbitrali.
ART. 7
FORO COMPETENTE
7.1 Ferma la competenza di cui alla clausola che segue, il foro competente, beninteso solo in caso di invalidità e/o inapplicazione della medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente Contratto è quello di Udine.
ART. 8
CLAUSOLA ARBITRALE
8.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente scrittura, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione, non esecuzione, risoluzione e/o quant’altro, nulla escluso, saranno devolute ad arbitrato rituale, in via
di diritto, con gli eventuali temperamenti suggeriti dall’equità, alla quale le Parti intendono ispirare i propri rapporti, da svolgersi secondo le norme del Codice di procedura civile e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza tra le Parti anche agli effetti di cui all’art.2932 c.c.
8.2 In particolare, il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, da nominarsi uno per ciascuna delle Parti ed il terzo di comune accordo dai primi due. In caso di inerzia delle Parti o di disaccordo dei due arbitri circa la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale di Udine, su richiesta della parte interessata.
8.3 Per le modalità relative alla nomina degli arbitri, nonché per le modalità di svolgimento della procedura arbitrale valgono, per quanto qui non espressamente previsto, le norme del Codice di procedura civile.
ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI
9.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare, comprese quelle dell’eventuale registrazione fiscale, saranno a totale carico del Professionista incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.
9.2 In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
9.3 Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione, le parti richiamano le disposizioni, in quanto applicabili, del Codice Civile
Letto, confermato, sottoscritto
Udine, | lì …………… |
Consulta d’Ambito Centrale Friuli | |
Il Consulente |
Si approvano espressamente per iscritto ai fini e per gli effetti di cui all’art. 1341
c.c. le seguenti clausole:
Art. 5 (Durata),
Art. 7 (Foro competente);
Art. 8 (Clausola arbitrale).
Consulta d’Ambito Centrale Friuli |
Il Consulente |