CONTRATTO
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D’AFFITTO
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CONTRATTO
D’AFFITTO
IN COSA CONSISTE LA LOCAZIONE A USO ABITATIVO?
La locazione è un contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a lasciar godere all’altra (conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo.
Nella locazione a uso abitativo il bene dato in godimento è un immobile destinato ad abitazione.
QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI CONTRATTO
DI LOCAZIONE A USO ABITATIVO PIÙ COMUNI?
La locazione a uso abitativo è regolata da quattro tipologie di contratto:
• contratto a canone libero
• contratto a canone agevolato
• contratto di natura transitoria
• contratto per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.
Le tipologie di contratto più usate sono quelle a canone libero e a canone agevolato.
Nel contratto a canone libero le parti stabiliscono liberamente le condizioni della locazione (canone, durata, obbligazioni principali e accessorie), con il solo obbligo di rispettare una durata minima del contratto pari a quattro anni più quattro di rinnovo.
Nel contratto a canone agevolato le parti firmano un contratto di durata più breve (tre anni più due di rinnovo), beneficiando di agevolazioni fiscali, senza però poter concordare liberamente le condizioni della locazione (compreso il canone); le parti infatti, nel definire le condizioni contrattuali, devono adeguarsi ad accordi territoriali in vigore tra le associazioni rappresentative delle categorie della proprietà edilizia e dei conduttori.
ESISTONO REGOLE PARTICOLARI PER PAGARE IL CANONE?
Il canone deve essere pagato secondo le modalità stabilite nel contratto.
A decorrere dal 1º gennaio 2014 è stato introdotto l’obbligo di corrispondere il canone di locazione con strumenti “tracciabili”, quali bonifici, versamenti su c/c, assegni o pagamenti con carte di credito.
Per i canoni di locazione d’importo inferiore a € 1.000,00 è ammesso il pagamento in contanti, purché esso risulti da una prova documentale chiara e inequivoca che consenta di conservare traccia della transazione.
La violazione di tali disposizioni comporta:
• l’impossibilità per il locatore e per il conduttore di beneficiare delle agevolazioni e detrazioni fiscali previste dalla legge
• l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa antiriciclaggio.
COS’È LA MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA?
La mediazione civile è l’attività svolta da un professionista terzo e imparziale, finalizzata a ottenere un accordo amichevole tra le parti per la risoluzione di una controversia.
L’istituto della mediazione civile è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 28/2010, dichiarato costituzionalmente illegittimo nel 2012. Reintrodotta con il decreto legge 69/2013 (cosiddetto decreto del fare, convertito nella legge 98/2013), la mediazione civile è diventata nuovamente obbligatoria a partire dal 20 settembre 2013, quando si presentino controversie concernenti alcune materie individuate dalla legge, tra cui la locazione.
Questo significa che in materia di locazione, la parte che intende agire in giudizio ha l’obbligo di effettuare un tentativo di mediazione prima di rivolgersi al giudice.
L’obbligo di mediazione non si applica, in generale, ai procedimenti che hanno carattere di urgenza. Così, ad esempio, non trova applicazione nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito (successivo all'emanazione dell'ordinanza da parte del giudice).
Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xx/xx_0_0_00.xx