Spett.le
Municipio Roma VI Direzione Tecnica
Spett.le
OGGETTO: LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. C) D.LGS. 50/2016, PER L'ACCORDO QUADRO INERENTE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI – PER UNA DURATA DI ANNI TRE DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO.
CIG 6967176783
Importo lavori soggetti a ribasso € 726.095,13 oltre Iva 22%.
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 54.652,32 oltre Iva 22%.
Importo complessivo comprensivo di oneri per la sicurezza: € 780.747,45 oltre iva 22%. Determinazione Dirigenziale n. 405 del 13/2/2017 di indizione gara.
Gara n. 6653832
Si informa che è stata indetta gara, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo Codice), per l’appalto di cui all’oggetto per il giorno 9/3/2017 alle ore 9.00 presso il Municipio Roma VI delle Torri – Direzione Tecnica in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 00 Xxxx.
Si invita pertanto codesta spettabile Impresa a partecipare alla gara per i lavori in oggetto, mediante presentazione di offerta secondo le modalità e le condizioni di seguito riportate:
Premesse
La presente lettera di invito contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara indetta da ROMA CAPITALE – MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI – DIREZIONE TECNICA Viale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 11
– tel. 0000000000, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 Codice, avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria, della segnaletica orizzontale e verticale nelle strade del Municipio Roma VI delle Torri per una durata di anni tre dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro.
L’affidamento in oggetto è disposto con delibera a contrarre n. 405 del 13/2/2017 e avverrà mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) Codice e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) Codice e con esclusione automatica delle offerte di importo pari o superiori alla soglia di anomalia.
Il luogo di esecuzione dei lavori è COMUNE DI ROMA CAPITALE – MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI.
Che, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice, si è ritenuto opportuno non procedere alla suddivisione in lotti dell’appalto in oggetto tenuto conto della tipologia dello stesso unitamente agli importi non elevati che consentono comunque la partecipazione di piccole, medie e microimprese;
CIG 6967176783
Il Responsabile del procedimento è il Funz. P.I. Xxxxxx Xx Xxxxxxx – mail: xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.
Il Responsabile dell’Ufficio Appalti e LL.PP. – Gare è il F.A. Arch. Xxxxx Xxxxx – mail: xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxx.xx
Progetto:
a) Capitolato tecnico d’appalto
b) Schema di accordo quadro
c) Relazione
d) Quadro economico
e) Elenco prezzi.
1. Oggetto dell’appalto, durata, proroga contrattuale, modalità di esecuzione, importo a base di gara, pagamenti e penalità
1.1 L’importo complessivo presunto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 780.747,45 di cui € 54.652,32 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 Codice, sarà con unico operatore. Le prestazioni saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi posti a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nello schema di accordo quadro. L’accordo quadro avrà durata di anni tre dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, secondo quanto indicato all’art.2 dello Schema di accordo quadro e comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario. Tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi come previsto dall’art. 4 dello Schema di accordo quadro la cui periodicità, decorrenza e importo, solo presunti, potranno essere soggetti a variazione nei casi previsti dall’art. 2 e art. 4 Schema di accordo quadro.
Si da atto della natura non vincolante dell’accordo quadro e della riserva dell’amministrazione a non stipulare alcun contratto applicativo ovvero un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato senza che il contraente abbia nulla a pretendere.
Esclusivamente nel caso in cui alla scadenza dell’accordo quadro non sia stato individuato un nuovo contraente la stazione appaltante può prorogare la durata del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Importo complessivo, compresi oneri per la sicurezza d’asta, IVA esclusa, € 780.747,45 di cui € 54.652,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
1.2 L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta: € 726.095,13
1.3 La qualifica per la categoria prevalente è OS 10 classifica III.
1.4 Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del Codice.
1.5 Per ciascun contratto applicativo, sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, ogni quattro mesi ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile unico del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.
Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo contratto applicativo conseguente all’accordo quadro del presente, si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’esecutore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento.
Il pagamento degli acconti è disposto entro 30 giorni dalla data di fatturazione.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione” di ciascun contratto applicativo conseguente all’accordo quadro del presente.
Il tutto meglio specificato nel capitolato di accordo quadro e contratto applicativo ai quali si rimanda.
1.6 Per le violazioni a prescrizioni particolari previste nello schema di contratto e accordo quadro sono previste le penalità di cui all’art. 30 schema di contratto al quale si rinvia integralmente:
2 Soggetti ammessi alla gara
2.1 Sono oggetto di invito e ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
2.1.1 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 1, del Codice;
2.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al
contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
2.1.3 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
2.2 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento.
3 Condizioni di partecipazione
3.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
3.1.1 ►le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), comma 12 del Codice;
3.1.2 ►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
3.2 ►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).
3.3 ►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
In ogni caso, ciascun concorrente, in qualsiasi forma partecipi (singolo ovvero in associazione temporanea di imprese) potrà concorrere per tutti i lotti ma potrà risultare aggiudicatario di un solo.
3.4 ►Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 216 comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
5 Presa visione della documentazione di gara.
5.1 La documentazione di gara indicata nelle premesse, è disponibile presso gli uffici del RUP siti in xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 00 - XXXX nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 previo appuntamento al tel. 0000000000.
5.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione e del ritiro della documentazione dovrà dimostrare la propria titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentante del soggetto che intende concorrere.
6 Chiarimenti
6.1 È possibile ottenere chiarimenti per l’appalto e relativi elaborati mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all’indirizzo mail xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxx.xx, tel. 06/00000000, almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
6.2 E’ altresì possibile ottenere chiarimenti in ordine alla procedura di gara mediante la proposizione di quesiti al responsabile dell’Ufficio Appalti e LL.PP. Funzionario Amm.vo Arch. Xxxxx Xxxxx tel 06/00000000 – mail: xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxxx.xx.
7 Modalità di presentazione della documentazione. Soccorso istruttorio e sanzione
7.1 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
c. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
7.2 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
7.3 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
7.4 Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
7.5 ► Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice, attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell’uno per mille del valore della gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali le prescrizioni indicate, nella presente lettera di invito, a pena di esclusione o evidenziate dalla figura geometrica triangolare.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
7.6 Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
8 Comunicazioni
8.1 Salvo quanto disposto nel paragrafo 6 della presente lettera di invito, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata-PEC o, qualora impossibile, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi dell’art. 6 del X.Xxx. 7 marzo 2005,
n. 82. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio; diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
8.2 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
8.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
9 Subappalto
9.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
9.2 ► La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.
9.3. La stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10 Ulteriori disposizioni
10.1. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del Codice.
10.2. È facoltà della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 97 comma 12 del Codice, di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
10.3. L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
10.4. Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di accordo quadro verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
10.5. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
10.6. Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 97, comma 6 ultimo periodo, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
10.7. In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.
10.8. La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 109 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
11 Xxxxxxxx e garanzie richieste
11.1 ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con versamento presso la Tesoreria di Roma Capitale;
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
11.2 ►In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
11.3 ►In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
11.3.2 essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
11.3.3 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.3.4 avere validità per 180 dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
11.3.5 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
11.3.6 prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 103 e 104 del Codice.
11.4 La garanzia provvisoria é stabilita nella misura pari a € 15.614,95 [2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la garanzia definitiva nella misura di cui all’art. 103 del Codice. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice, qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la garanzia provvisoria è stabilita in € 7.807,47 [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la garanzia definitiva, come determinata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, non cumulabile, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
11.5 Si precisa che:
x.xx caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 45, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
x.xx caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.6 ► La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
11.7 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
11.8 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
11.8.1.1 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del Codice;
11.8.1.2 la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata: per i danni di esecuzione: per una somma pari all’importo del contratto;
per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
12 Pagamento in favore dell’Autorità
12.1 ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità, per un importo pari ad € 70,00, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità del 05.03.2014 ►La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
13 Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
13.1 ► I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
13.1.1 ►attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt.84 del Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
13.1.2. ►Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella lettera di invito devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola.
13.1.3. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
13.2 In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
13.3 È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dalla lettera di invito.
13.4 ► Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
14 Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte
14.1 ► Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale entro ore 12 del giorno 8/3/2017, esclusivamente all’indirizzo: Municipio Roma VI delle Torri - Ufficio Protocollo – Viale Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 11 – 00133 Roma. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
14.2 È altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico ai medesimi indirizzi di cui al comma precedente. Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Farà fede esclusivamente il timbro del protocollo del Municipio Roma VI delle Torri.
14.3 Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura “Gara per l’affidamento dell’accordo quadro con unico operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria, della segnaletica orizzontale e verticale nelle strade del Municipio Roma VI delle Torri per una durata di anni tre dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro scadenza offerte 8/3/2017”. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
14.4 ►Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno due buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
14.4.1 “A - Documentazione amministrativa”;
14.4.2 “ B - Offerta economica”.
14.5 ► Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
15 Criterio di aggiudicazione
15.1 L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del Codice.
15.2 L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sui prezzi, depurati della percentuale degli oneri di sicurezza, dell’elenco prezzi posto a base di gara.
16 Contenuto della Busta “A - Documentazione amministrativa”. DOCUMENTO GARA UNICO EUROPEO (DGUE).
Nella busta “A – Documentazione amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti:
16.1 ►domanda di partecipazione (secondo i modelli predisposti dalla stazione appaltante) sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all’originale della relativa procura;
Si precisa che:
16.1.1 ►nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
16.1.2 ►Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
a.► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
b. ► se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c.► se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
16.2 ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx.
ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), comma 2, comma 4, comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), e comma 12 del Codice, nonché dell’art. 53 comma 16ter D.Lgs 165/2001, e precisamente:
a) ► non aver riportato condanne per: xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
(Oppure, se presenti condanne)
► tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, la prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
b) ► che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 80, comma 2, del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
c) ►di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
d) ►di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del Codice;
e) ►di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)
► di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4;
(Oppure)
► di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di … [ del……] … : per tale motivo, dichiara di
non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:
a.1. ►relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
a.2. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
a.3. ►dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:
1) ►attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica e di certificazione richiesti per l’affidamento dell’appalto;
2) ►si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto;
3) ►attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del Codice;
a.4. ►originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;
f) ► di non aver commesso grave illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
g) ► di non essere in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Codice;
h) ► di non aver commesso una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura di appalto di cui all’art. 67 del Codice;
i) ► che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs.. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto);
j) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
k) ► che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non risulta iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto;
l) ►di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;
m) ► di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68;
n) ► di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) del Codice;
o) ► di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente
(Oppure)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(Oppure)
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta.
16.3 Si precisa che:
1. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui al presente paragrafo 16.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
3. ► a pena di esclusione, le attestazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, comma 3, del Codice e 85 del D.Lgs 159/2011 (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore
tecnico; per le altre società: dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci; In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data della lettera di invito. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata.
[Facoltativo: 4)]
4. Le attestazioni di cui al punto 3, devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del
c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura.
16.4 ► dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione:
a. ►indica la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;
b. ► indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;
c.►attesta che nell’anno antecedente la data della lettera di invito, non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data della lettera di invito;
16.5 ►attesta, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso, a pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 84, comma 4 del Codice, nonché il possesso della certificazione di qualità di cui all’art. 87 Codice, trattandosi di classifica superiore alla II.
16.6 ► nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi, costituiti o da costituirsi, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le dichiarazioni o le attestazioni riferite a ciascun operatore economico che compone il concorrente.
16.7 ►per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia che non possiedono l’attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d’ordine speciale come specificati al paragrafo 13 del presente invito.
16.8 ► in caso di avvalimento, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda: a.► copia conforme dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
b. ► dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale:
1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2) si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
c.► originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte.
16.9 PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP.
16.10 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali.
16.11 ► a pena di esclusione, indica le lavorazioni appartenenti alle categorie a qualificazione obbligatoria per le quali, non essendo in possesso della corrispondente qualificazione, intende ricorrere al subappalto.
16.12 indica le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente o scorporabile, che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende eventualmente subappaltare.
16.13 ►a pena di esclusione, allega documento attestante la garanzia provvisoria di cui al paragrafo 11, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva.
16.14 ►nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione.
16.15 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell’art. 76, commi 5 e 6, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio;
c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
16.16 ► accetta, a pena di esclusione, il Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Roma ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture, stipulato il 21 luglio 2011, a seguito della Direttiva del Ministro dell’Interno n. 4610 del 23/06/2010, nonché il Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale, e di tutti gli Organismi Partecipati, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27/02/2015 (art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190) e il Protocollo di Intesa tra Roma Capitale e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Roma ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, servizi e forniture per il Giubileo Straordinario della Misericordia approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 del 11/09/2015. Le clausole di cui ai citati Protocolli si intendono riportate nella presente lettera nonché nel capitolato speciale e schema di contratto intendendosi altresì abrogata ogni altra disposizione con le stesse incompatibile
16.17 ►dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti di Roma Capitale, adottato dalla stazione appaltante con delibera di Giunta Capitolina n. 429 del 13/12/2013 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:
16.18 ►a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
16.19 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
16.20 ► a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.
Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:
16.21 ► a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
16.22 ►dichiarazione in cui si indica, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:
16.23 ► a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
c. la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE):
Si precisa che le dichiarazioni e autocertificazioni di cui ai punti 16.2 e seguenti, in alternativa ai modelli allegati (all. 1 mod. dichiarazioni sostitutive), potranno essere fornite, ai sensi dell’art. 85 Codice, attraverso la compilazione del DGUE approvato dalla Commissione Europea con Regolamento del 5/01/2016 n. 2016/7 da redigersi in conformità del modello allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 3 del 18/07/2016 (in G.U. n. 174 del 27/07/2016) debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa. Per i raggruppamenti anche temporanei o in caso di avvalimento ciascun operatore facente parte, rispettivamente, del raggruppamento o ausiliario dovrà presentare un distinto DGUE.
In ogni caso dovrà essere compilato il modello “Istanza di partecipazione” (all.1).
Trattandosi di appalto di lavori dovranno essere compilate le seguenti parti e sezioni del DGUE: Parti I,II,III: integralmente;
Parte IV: compilata limitatamente alle sezioni:
a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE A: IDONEITA
D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’
Parte V: non va compilata; Parte VI: integralmente.
Ciascun titolare di carica di cui ai punti 16.3 e 16.4 dovrà sottoscrivere il DGUE o presentare distinto DGUE debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla parte II sezione A e dalla parte III.
In caso di avvalimento dovrà essere presentato un distinto DGUE debitamente compilato e firmato con le informazioni richieste dalla parte II sezione A e B, dalle parte III, IV ove pertinente e dalla parte VI.
Dovrà comunque essere prodotto, con separata dichiarazione sostitutiva mediante i moduli allegati ove indicato, quanto richiesto nella presente lettera ai punti:
16.4 lett. c) (in caso di titolari di cariche cessati) dal legale rappresentante (modello all. 4);
16.15 lett. b) (posizione INPS INAIL CE Agenzia Entrate) dal legale rappresentante;
16.8.2 lett. b) (solo in caso di avvalimento) dichiarazione con cui l’ausiliaria si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Dovrà inoltre essere allegata la seguente documentazione prevista ai punti:
16.8 (solo in caso di avvalimento) originale contratto;
16.9 PASSOE;
16.13 garanzia provvisoria;
16.18 (solo in caso di consorzio stabili) copia autentica atto costitutivo e statuto;
16.20 (solo in caso di RTI costituiti) copia mandato collettivo;
16.21 (solo in caso di consorzio ordinari) copia autentica atto costitutivo e statuto;
17 Contenuto della Busta “B - Offerta economica”
17.1 ► Nella busta “B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
►dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara.
► A pena di esclusione la dichiarazione dovrà contenere altresì l’indicazione dell’importo dei costi relativi alla sicurezza interni o aziendali di cui all’art. 95 comma 10 Del Codice.
► A pena di esclusione deve essere allegato copia del documento del sottoscrittore.
17.2 ►L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al paragrafo 16.1.
17.3 ►La dichiarazione di offerta economica di cui al punto 17.1, a pena di esclusione dell’offerta, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, nonché in caso di aggregazioni di imprese di rete, i suddetti documenti, a pena di esclusione, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione o consorzio.
17.4 L’offerta economica è soggetta ad imposta di bollo di € 16.00, ai sensi del DPR n. 642/1972 Tariffa Allegato A parte I artt. 2 e 3.
Il mancato assolvimento dell’Imposta di bollo sulle offerte economiche presentate in sede di gara non costituisce motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell’Imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 DPR. n. 642/72, ciò anche in considerazione di quanto previsto dall’art. 19 del medesimo Decreto.
18 Procedura di aggiudicazione
L’Autorità preposta alla gara è il responsabile unico del procedimento.
18.1. Operazioni di gara
18.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Direzione Tecnica Municipio VI – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 00 Xxxx il giorno 9/3/2017, alle ore 9, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
18.1.2. Le successive sedute pubbliche la cui data di rinvio è indicata in sede di gara pubblica e risultante dal relativo verbale s’intenderanno conosciute dai concorrenti senza invio di alcuna comunicazione.
18.1.3. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, previo sorteggio per la determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Codice, procederà alla verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, secondo le modalità indicate al paragrafo 18.2.
18.1.4. Successivamente, in seduta pubblica, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
18.1.5. Qualora il soggetto deputato all’espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.
18.1.6. All’esito della valutazione delle offerte economiche, il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, in seduta riservata, alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
18.1.7. Il soggetto deputato all’espletamento della gara procederà, successivamente, all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2, del Codice, nell’esercizio della facoltà di cui all’art. 97, comma 8, del Codice. Resta ferma la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 Codice. In caso di un numero di offerte valide inferiori a 10, non si procederà all’esclusione automatica delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia determinata ove il numero delle offerte ammesse lo consenta. Si applica l’art. 97 commi 1,2,4,5,6,7 del Codice.
18.1.8. All’esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all’espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e procederà alla proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta.
18.2. Verifica della documentazione amministrativa
18.2.1. Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - Documentazione amministrativa”, procede:
a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
18.3. Verifica di anomalia delle offerte
18.3.1. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si procederà all’esclusione automatica, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Codice. In tal caso, si procede a comunicare l’offerta ritenuta non congrua al responsabile del procedimento. Questi, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, oppure dello stesso soggetto deputato all’espletamento della gara o di consulenti esterni, procede, ai sensi dell’art. 97, del Codice, alla verifica della congruità dell’offerta, con la procedura illustrata al successivo paragrafo 18.3.2.
18.3.2. La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:
a) verificando la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala, in quanto adeguatamente giustificata;
b) La stazione appaltante si riserva di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente, per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;
c) richiedendo per iscritto all’offerente di presentare le giustificazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
d) all’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle spiegazioni;
e) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle spiegazioni fornite.
f) la stazione appaltante esclude le offerte in base al disposto dell’art. 97 comma 4 del Codice.
19. Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
20. Mancata partecipazione senza giustificato motivo
La stazione appaltante ha proceduto alla ricerca di mercato per la selezione delle imprese da invitare alla presente procedura attraverso l’estrazione degli operatori dall’elenco tenuto presso il Dipartimento
S.I.M.U. mediante il sistema SI.PRO.NEG.
Si informa che la mancata partecipazione senza giustificato motivo a due inviti di gara, da parte di qualsiasi Struttura di Roma Capitale, comporterà la sospensione dell’impresa, per un periodo di 24 mesi, dal citato elenco.
21. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Si allega:
1. Modelli per istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive/notorietà:
- Impresa Singola: mod. 1A.1 (Istanza partecipazione) - 1A.2 (dichiarazioni sostitutive);
- Costituenda ATI: mod. 1B.1 (istanza partecipazione) - 1B.2 (dichiarazioni sostitutive);
- Consorzi stabili/artigiani: mod. 1C.1 (istanza partecipazione) - 1C.2 – 1C.3(dichiarazioni sostitutive);
- RTI/consorzio ordinario: mod. 1D.1 (istanza partecipazione) - 1D.2 – 1D.3 (dichiarazioni sostitutive);
2. Modello dichiarazione sostitutiva e di notorietà per titolari di cariche/soci;
3. Modello autocertificazione DURC;
4. Modello dichiarazione sostitutiva e di notorietà per titolari cessati entro l’anno;
5. Modello offerta economica;
X.XX Il Funzionario Amm.vo X.XX Il RUP Responsabile Ufficio Appalti Funz. P.I. Xxxxxx Xx Xxxxxxx Arch. Xxxxx Xxxxx
X.XX Il Direttore Tecnico Dott. Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx