DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, CONFERIMENTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTI ALL'UOPO AUTORIZZATI, DI CUMULI DI RIFIUTI UBICATI PRESSO L’AREA DEL PARCO DELLA MARINELLA ATTRAVERSO LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO
CUP: B61B11001420006 - CIG: 8904818846
Sommario
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
1.1 Documenti di Gara 3
1.2 Chiarimenti 3
1.3 Comunicazioni 3
2. OGGETTO DELL'APPALTO 4
3. PREZZI UNITARI - DURATA DELLE PRESTAZIONI -IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA 5
3.1 Durata del servizio 8
3.2 Importo totale di gara 8
4. CARATTERISTICHE TECNICHE - DISCIPLINARE TECNICO 8
5. SOGGETTI AMMESSI - MOTIVI DI ESCLUSIONE - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI - CONCORRENTE SINGOLO - RTI 8
5.1 Soggetti Ammessi e Motivi di esclusione 8
5.2 Requisiti di idoneità professionale 9
5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria 9
5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale 9
5.5 Indicazioni per concorrenti singoli, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 9
5.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 10
6. AVVALIMENTO 10
7. SUBAPPALTO 11
8. GARANZIA PROVVISORIA 11
9. CONTRIBUTO ANAC 13
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 13
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 14
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 14
13. CONTENUTO DELLA BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" 15
13.1 Garanzia Provvisoria 15
13.2 Domanda di Partecipazione 15
13.3 Documento di Gara Unico Europeo (c.d. DGUE) 16
13.4 Dichiarazioni 17
13.5 Documenti da presentare in caso di avvalimento di cui all'art. 89 del D Lgs. 50/2016 18
13.6 Patto di Integrità 19
13.7 Ricevuta di Versamento del contributo ANAC 19
13.8 (nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o Geie non ancora costituiti) 19
13.9 (nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti) 19
13.10 (nel caso di Consorzi di cui alle lett. di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 150/2016) 19
14. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA 19
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA e PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 20
16. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 20
17. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 22
17.1 Protocollo di Legalità 22
17.2 Tracciabilità dei flussi finanziari 24
17.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli 24
17.4 Patto di Integrità 24
17.5 Privacy 24
PREMESSE
Con Determinazione Dirigenziale n. 21 del 17.09.2021 (REP n. 328 del 20.09.2021), il dirigente del Servizio Verde della Città ha disposto di indire gara d’appalto per il servizio di prelievo, trasporto, conferimento all’impianto e recupero e/o smaltimento di cumuli di rifiuti ubicati presso l’area del Parco della Marinella.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta, con applicazione del criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco dei prezzi posti a base di gara, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e xx.xx. ii. (in seguito: Xxxxxx), con la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico di cui all’art 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxx.
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice, pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma per le gare telematiche, accessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx , ove sono disponibili manuali e istruzioni.
A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
1.1 Documenti di Gara
La documentazione di gara comprende:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato A - Modalità operative - azioni di controllo;
- Allegato B - Linee guida Patto Terra dei Fuochi;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio.
Detti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni che verranno assunte dai concorrenti con la presentazione delle offerte, unitamente alle offerte stesse presentate ed accettate dalla Stazione Appaltante.
Tutta la documentazione di gara è disponibile oltre che sul sito istituzionale dell'ente (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx nella sezione Avvisi, Bandi e inviti), sulla piattaforma digitale xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx , dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara.
1.2 Chiarimenti
I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
1.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice.
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma telematica e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali
modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa ai subappaltatori indicati.
2. OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto, conferimento all’impianto e recupero e/o smaltimento di cumuli di rifiuti ubicati presso l’area del Parco della Marinella.
Il servizio andrà effettuato alle condizioni e con le modalità indicate nel presente Disciplinare e nell’Allegato A), nel Capitolato Speciale d’appalto e dovrà essere garantito con adeguate attrezzature ed impianti e con personale che, per numero e qualifica, dovrà essere adeguato alla regolare esecuzione del presente appalto.
L’affidamento sarà formalizzato mediante contratto sottoscritto con modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del Codice e delle Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici approvate con Deliberazione di G.C. n. 146 del 10 marzo 2016.
La gara non è suddivisa in lotti in quanto il frazionamento del servizio oggetto dell'appalto sarebbe tecnicamente ed economicamente sconveniente per l’Amministrazione.
La Stazione Appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Il servizio oggetto della presente procedura di gara, essendo funzionale all'espletamento dei lavori di realizzazione del Parco della Marinella, già appaltati con altra procedura ad evidenza pubblica, non può essere, per nessun motivo, sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'operatore economico aggiudicatario dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo PEC, al Comune di Napoli, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.
In particolare l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della Legge n. 146/1990 e s.m.i. e del Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, come da accordo Nazionale del 1° marzo 2001.
Nel corso del contratto l'operatore economico aggiudicatario opererà in modo da garantire il rispetto della Legge n. 146/1990 e s.m.i. in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ed entro 30 giorni dall'inizio del servizio di appalto dovrà comunicare al Comune di Napoli gli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali di categoria per garantire i servizi minimi indispensabili nel caso di sciopero. Non saranno considerati causa di forza maggiore scioperi del personale, assemblee e/o agitazioni in genere, anche non indette dalle XX.XX. e/ o in violazione della predetta normativa che dipendessero da cause direttamente imputabili all'operatore economico aggiudicatario quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, la mancata consegna degli indumenti di lavoro etc.
I cumuli di rifiuti sono costituiti prevalentemente dalle seguenti tipologie:
- codice CER 08.01.11*- pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
- codice CER 13.02.08* - altri oli per motori ingranaggi e lubrificazioni;
- codice CER 15.01.10*: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze;
- codice CER 15.02.02*: Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
- codice CER 16.01.19: Plastica (veicoli fuori uso);
- codice CER 16.03.03*: rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 16.03.04: rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03;
- codice CER 16.03.05*: rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 16.03.06: rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05;
- codice CER 17.02.03: Plastica;
- codice CER 17.03.01*: Miscele bituminose contenenti carbone;
- codice CER 17.03.02: Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01;
- codice CER 17.04.11: Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10;
- codice CER 17.06.01*: materiali isolanti contenenti amianto;
- codice CER 17.06.03*:Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose;
- codice CER 17.06.04: Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03;
- codice CER 17.06.05*:Materiali da costruzione contenenti amianto;
- codice CER 17.02.02:Vetro;
- codice CER 17.09.03*: altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 20.01.11: Prodotti tessili;
- codice CER 20.01.39: Plastica;
- codice CER 20.03.01: Rifiuti urbani non differenziati;
- codice CER 20.03.99: Rifiuti urbani non specificati altrimenti (combusti);
- codice CER 20.02.01 Sfalci, potature, residui vegetali;
- codice CER 17.05.03 Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (contaminate da amianto);
- codice CER 17.09.04 rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03;
- codice CER 19.13.01* Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose;
- codice CER 19.13.02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01;
- codice CER 17.05.04 Terre e rocce da scavo (con concentrazioni nei limiti della colonna B della tab. 1 all. 5 p. IV D.lgs. 152/06 s.m.i);
- codice CER 16.01.03 Pneumatici fuori uso;
3. PREZZI UNITARI - DURATA DELLE PRESTAZIONI -IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA.
Il dettaglio delle prestazioni oggetto di affidamento è il seguente
n | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) |
1 | Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti | 90510000-5 | P |
2 | Campionamento e caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti | 79723000-8 | S |
3 | Raccolta, trasporto e smaltimento di materiale contenente amianto | 90650000-8 | S |
4 | Selezione manuale dei rifiuti al fine di separare gli stessi | 90511000-2 | S |
Importo dei servizi: € 800.000,00 | |||
Importo degli oneri della sicurezza a corpo (non soggetto a ribasso): € 5.591,36 | |||
Importo complessivo dell’appalto: € 805.591,36 |
L’importo, comprensivo di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, resta fisso ed invariabile: il ribasso sarà applicato ai prezzi unitari qui elencati nella tabella riportata in calce e il servizio verrà computato a misura fino a concorrenza delle risorse disponibili.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo complessivo comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 122.000,00 calcolati sulla base delle ore presunte di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro vigenti, di affidamenti analoghi banditi dall’amministrazione comunale e da altre amministrazioni pubbliche.
I prezzi unitari riferiti ai codici CER sopra elencati sono i seguenti:
N. | DEFINIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO BASE €/t |
1 | 08.01.11* | pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose | 663,00 |
2 | 13.02.08* | altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione | 1,00 |
3 | 15.02.02* | assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose | 436,00 |
4 | 15.01.10* | imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze | 918,00 |
5 | 16.01.19 | plastica | 285,00 |
6 | 16.03.03* | rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose | 663,00 |
7 | 16.03.04 | rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03* | 316,00 |
8 | 16.03.05* | rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose | 663,00 |
9 | 16.03.06 | rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05* | 91,00 |
00 | 00.00.00 | Vetro selezionato, caratterizzato, raccolto, trasportato, smaltito | 91,00 |
00 | 00.00.00 | plastica | 350,00 |
00 | 00.00.00* | miscele bituminose contenenti carbone | 448,00 |
00 | 00.00.00 | miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 | 153,00 |
00 | 00.00.00 | cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10 | 316,00 |
00 | 00.00.00* | materiali isolanti contenenti amianto | 510,00 |
00 | 00.00.00* | altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose | 436,00 |
00 | 00.00.00 | materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03 | 544,00 |
00 | 00.00.00* | materiali da costruzione contenenti amianto | 459,00 |
00 | 00.00.00* | altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose | 508,00 |
00 | 00.00.00* | ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose | 663,00 |
00 | 00.00.00 | tessili | 250,00 |
00 | 00.00.00 | plastica | 290,00 |
00 | 00.00.00 | rifiuti urbani non specificati altrimenti (combusti) | 162,00 |
00 | 00.00.00 | sfalci, potature, residui vegetali | 165,00 |
00 | 00.00.00* | Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (contaminate da amianto) | 450,00 |
00 | 00.00.00 | rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03 | 190,00 |
00 | 00.00.00* | Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose | 450,00 |
00 | 00.00.00 | rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.01 | 225,00 |
00 | 00.00.00 | terre e rocce da scavo (con concentrazioni nei limiti della colonna B della tab. 1 all. 5 p. IV D.lgs. 152/06 s.m.i.) | 20,00 |
00 | 00.00.00 | Pneumatici fuori uso; | 120,00 |
31 | Pesa di cantiere | Noleggio in cantiere di pesa da cantiere del tipo fuori terra per tutta la durata delle operazioni di trasporto dei rifiuti: compenso forfettario omnicomprensivo, compreso installazione e smontaggio a fine attività, certificazione, manutenzione, alimentazione elettrica, gestione e quanto altro occorra per dare il servizio finito in ogni sua parte | 18.000,00 (*) |
32 | Selezione | [Eventuale] selezione e caratterizzazione dei rifiuti, solo se espressamente autorizzata dal Comune di Napoli | 40,00 |
(*) a corpo
I materiali saranno selezionati e stoccati in cumuli omogenei, in un’area definita del cantiere, a cura dell’operatore economico esecutore dei lavori del Parco della Marinella. Nel caso si rendesse necessario prelevare dal cantiere materiali presenti in cumuli eterogenei, sarà richiesto all’aggiudicatario di rimuovere i suddetti rifiuti, riconoscendo un contributo di selezione in impianto valutato a misura e quantificato mediante la tariffa indicata Elenco prezzi. Pertanto, resta espressamente stabilito che il suddetto prezzo di selezione potrà essere applicato solo se espressamente richiesto dall’Amministrazione in occasione della rimozione di rifiuti in cumuli eterogenei in ossequio al protocollo di cui al “Patto per la Terra dei Fuochi” così come disciplinato al punto 2) dell’Allegato A.
I suddetti costi unitari devono ritenersi comprensivi di tutti i costi (od oneri), anche quelli per sicurezza intrinseci (dati dai rischi delle proprie attività nonché presenti nei luoghi di cantiere nei quali si andrà ad operare), sostenuti dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio de quo, previsti per la regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le analisi chimiche in accordo alla normativa vigente (analisi per conferimento in discarica e/o per operazioni di recupero, analisi di rifiuti per attribuzione delle classi di rischio, campionamento e test di cessione, omologa, ecc.), il prelievo, il trasporto ed il trattamento dei rifiuti sopra individuati tutto incluso nulla escluso, tasse previste come per legge (ecotassa, ecc.); pertanto null'altro sarà dovuto a qualsiasi titolo, compresi gli oneri. Eventuali Piani di Lavoro e altri oneri strettamente legati alla rimozione di materiali contenenti amianto saranno valutati di volta in volta sulla base delle effettive esigenze, come desumibili dai preventivi di spesa che l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante per la superiore approvazione.
L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che le prestazioni potranno svolgersi per fasi successive e/o in concomitanza con lavori e/o prestazioni eseguite da ditte Terze, senza che l’appaltatore abbia a pretendere, per ogni conseguenza derivante dalla suddetta situazione e quindi per intralci, sovrapposizioni, soggezioni, ecc., alcun compenso, indennizzo, risarcimento, e/o chiedere la variazione dei prezzi, la risoluzione del Contratto od altro. L’Appaltatore si obbliga, comunque, a svolgere le prestazioni con la successione ed il ritmo che potrà essere eventualmente richiesta dall’ Amministrazione.
A tale riguardo, l’Appaltatore – avendo effettuato tutte le opportune valutazioni ed essendosi dotato delle attrezzature e del personale necessari per l’esecuzione delle prestazioni – dichiara di accettare la durata delle prestazioni sopra indicate e di non aver nulla a pretendere, oltre a quanto stabilito nel presente Disciplinare.
Le quantità, per singolo codice CER, non vengono indicate in quanto al momento non esattamente determinabili; le stesse saranno comunque afferenti direttamente all’importo massimo fatturabile delle prestazioni come di seguito indicato, l’aggiudicatario dichiara sin d’ora che non sono state dallo Stesso ritenute vincolanti per la formulazione dei prezzi unitari. Pertanto eventuali quantitativi non richiesti dall’Amministrazione, in relazione al presente affidamento, non costituiranno per l’aggiudicatario, motivo di richieste di indennizzi e/o oneri relativi.
3.1 Durata del servizio
La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della stipula del relativo accordo quadro e/o dalla nota di inizio attività ovvero fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto, se antecedente alla scadenza dell’accordo quadro. Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, la S.A. potrà autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto (accordo quadro e/o applicativo).
3.2 Importo totale di gara
Il valore massimo complessivo dell'appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza valutati a corpo e non soggetti a ribasso, è di € 805.591,36 (di cui € 5.591,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA.
L'Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti dell’operatore economico in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione degli interventi richiesti. Individua, invece, l’obbligo per l’operatore economico di assumere l’esecuzione dei servizi che successivamente saranno richiesti, entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità dell'Accordo; i corrispettivi saranno pagati nei tempi e nei modi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto.
L'importo massimo previsto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che potranno essere stipulati in virtù dell'accordo quadro. Il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente aggiudicatario sull'Elenco Xxxxxx non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato, atteso che l'importo di 805.591,36 oltre IVA, rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata del relativo accordo quadro da parte dell'Ente.
Il valore complessivo dell’appalto è presunto in quanto alla ditta affidataria saranno retribuite solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.
I costi per la sicurezza per rischi da interferenze sono da ritenersi assorbiti nell'importo posto a base di gara.
Il presente affidamento è finanziato con fondi a valere sul Patto per Napoli, Capitolo di uscita 256150/125, Xxxxxx Xxxxxxxx 09.03-2.02.01.09.999 - Bilancio 2021.
L'offerta presentata vincola il concorrente per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
4. CARATTERISTICHE TECNICHE - DISCIPLINARE TECNICO
Le modalità di espletamento del servizio sono definite nell’Allegato A “Modalità operative - azioni di controllo" e nell'Allegato B "Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato" (c.d. PATTO PER LA TERRA DEI FUOCHI).
5. SOGGETTI AMMESSI - MOTIVI DI ESCLUSIONE - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI - CONCORRENTE SINGOLO - RTI
5.1 Soggetti Ammessi e Motivi di esclusione
Sono ammessi alla gara gli operatori economici compresi quelli stranieri di cui all'art. 45 del Codice in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di gara.
In particolare, possono partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti:
a) che non versino nei motivi di esclusione elencati dall'art. 80 del Codice;
b) che non versino nelle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
c) che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165;
d) che non versino in ogni altra causa di esclusione prevista dalla vigente normativa sui contratti pubblici.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice è vietato ai concorrenti di partecipare alla presente procedura di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia l'impresa consorziata.
Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D. Lgs n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
5.2 Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. a) del Codice i concorrenti devono, a pena di esclusione:
a) essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente e devono esercitare un'attività, principale o secondaria, coerente con quella dei settori specifici oggetto del presente appalto (rimozione, trasporto e trattamento rifiuti). Tale requisito deve risultare dalla visura ordinaria della C.C.I.A.A.
b) essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle seguenti categorie: categoria 1 (anche per i codici CER
20.03.01 e 20.03.99 rifiuti combusti); categoria 4 e categoria 5 rispettivamente per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi sopraelencati; categoria 9; categoria 10.
c) essere iscritti, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 e s.m.i., alla "White List" presso la competente Prefettura.
5.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) Fatturato globale complessivo, conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, pari o superiore all’importo a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza. Tale requisito è richiesto al fine di selezionare imprese dotate di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore dell’Accordo Quadro e tale da garantire adeguata capacità prestazionale.
5.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale
I concorrenti devono possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara e segnatamente devono:
a) essere in possesso della certificazione di sistema qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA, per l'attività (recupero/trasporto rifiuti) oggetto dell'appalto.
b) possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ovvero possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001: 2015 nel settore del presente appalto;
c) possesso di contratti in corso di validità per il conferimento o di dichiarazioni di impegno con discariche e/o impianti idonei ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti indicati alla tabella precedente, per lo smaltimento in Italia, che garantiscano o dai quali emerga la possibilità di conferire inequivocabilmente le tipologie di rifiuto specificate, ovvero, in caso di smaltimento all’estero, il possesso di autorizzazioni transfrontaliere già aperte ed in corso di validità che garantiscano o dalle quali emerga la possibilità di conferire inequivocabilmente le tipologie di rifiuto sopra specificate, e produrre la relativa documentazione. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso idonei impianti dotati di tutte le autorizzazioni prescritte ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto di recupero, etc.).
5.5 Indicazioni per concorrenti singoli, raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
Il concorrente singolo può partecipare alla procedura di affidamento qualora sia in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti speciali sopra menzionati.
N.B.: Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.2 lett. a) deve essere posseduto da:
a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 5.2 lett. b deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il requisito deve essere posseduto dal componente mandatario che eseguirà le prestazioni principali per quanto riguarda le categorie 1, 4 e 5; mentre il mandante che eseguirà la relativa prestazione dovrà possedere le categorie 9 e 10.
Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 5.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 5.4 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
I requisiti di cui al precedente punto 5.4 lett. a) e b) (ISO 9001 e EMAS/ ISO 14001) devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo.
5.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 5.2 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al punto 5.2 lett. b deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
6. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria nonché le capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
In particolare, ai sensi dell'art. 89, comma 10 del Codice, l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 152/2006.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'operatore economico che si avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del medesimo Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Seggio di gara ovvero la commissione giudicatrice comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente, la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
7. SUBAPPALTO
Il concorrente deve indicare, nell'apposita sezione del DGUE e della Domanda di partecipazione, la volontà di ricorrere al subappalto e le parti del servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Si precisa che i limiti stabiliti nel comma 2 dell’art. 105 del Codice, a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione.
Il subappaltatore deve possedere tutti i requisiti di idoneità professionale e quelli di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa necessari per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.
Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del Codice, il ricorso al subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla presente procedura di gara;
b) all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti del servizio che si intende subappaltare;
c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
8. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del valore dell’accordo quadro comprensivo degli oneri di sicurezza salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di
cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporta l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria del Comune di Napoli;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx . In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione (solo nell’ipotesi di xxxxxxx non firmata digitalmente dall’agente assicuratore);
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. 82/2005.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7 si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
9. CONTRIBUTO ANAC
Con comunicato pubblicato sul portale, l’ANAC ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all'Autorità per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della Delibera ANAC 18 dicembre 2019, n. 1197 recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 9
ottobre 2020.
Pertanto, il versamento del contributo, dovuto è pari ad € 80,00.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005 (o legislazione Equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
La documentazione prodotta, ove non sia richiesta in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o conforme, ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza: si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a carico del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48 comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83 comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica, raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati dovranno:
1. collegarsi al profilo committente all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxxx.xx e, selezionando la procedura, registrarsi al Portale Appalti, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione Bandi di gara e contratti - “Accesso Operatori Economici”;
2. accedere alla sezione “Accesso Operatori Economici” con le credenziali ottenute in fase di registrazione al Portale di cui al punto precedente;
3. prendere visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale Operativo partecipazione Gare Telematiche” disponibile sulla piattaforma;
4. disporre di firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta o presentare firma autenticata.
La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:
• Busta A – Contenente DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
• Busta B – Contenente OFFERTA ECONOMICA
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica costituirà causa di esclusione.
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da traduzione asseverata.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Si precisa che l’offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l’esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Si precisa, inoltre, che ogni singolo file non dovrà superare la dimensione di 50 MB; la dimensione totale del plico telematico non dovrà superare 1 GB.
13. CONTENUTO DELLA BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
La busta A - "Documentazione Amministrativa" dovrà contenere la seguente documentazione:
13.1 Garanzia Provvisoria
La Cauzione provvisoria, di cui al paragrafo 8, in formato elettronico (con firma digitale delle parti contraenti), ovvero come scansione del documento cartaceo, dovrà essere inserita nell'apposito spazio previsto. I mezzi di prova di cui al par. 93 comma 7 del Codice potranno essere inseriti anche in “eventuale documentazione integrativa”.
13.2 Domanda di Partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente:
a. nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa;
b. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di GEIE costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo del RTI, del Consorzio Ordinario o del GEIE allegando copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’Atto di Costituzione di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti / GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016, informato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
c. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o GEIE costituendo, dal legale rappresentante di ogni impresa facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o GEIE;
d. nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, dal legale rappresentante del Consorzio.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo.
Nel sottoscrivere la domanda di partecipazione il concorrente deve inoltre specificare se intende ricorrere al subappalto o all'avvalimento, inserendo tutte le informazioni necessarie.
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
- I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti a indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle percentuali di esecuzione
della prestazione in capo a ciascun operatore riunito; ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
- In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le percentuali di esecuzione della prestazione in capo a ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice. In particolare:
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n.5/2009, occorre allegare:
1. copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
2. dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
a) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice; o in alternativa
b) copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
le parti del servizio o fornitura, di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
13.3 Documento di Gara Unico Europeo (c.d. DGUE)
Il concorrente dovrà compilare il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante. Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente:
- nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avvalimento, anche dall’impresa ausiliaria, per la parte di competenza.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione di azienda le dichiarazioni sostitutive ex art 80 commi 1 e 2 del Codice devono riferirsi ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che abbia ceduto l'azienda cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Il/I DGUE deve/vono essere firmato/i digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione e inserito/i nell’apposito campo.
13.4 Dichiarazioni
Firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione" - rese ai sensi dell'art. 38 del
D.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:
1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L.187/2010 e s.m.i. e al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2019/2021 del Comune di Napoli (c.d. Programma 100) della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
9) di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/2014 e s.m.i. approvate con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che all'art. 2 comma 3 dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del D.Lgs. 165/2001.
N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di
Comportamento sono stabilite all'art. 20 comma 7 di detto Xxxxxx. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione;
10) l'elenco dei nominativi e delle generalità dei soggetti che ricoprono attualmente le cariche e le qualità di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, ivi compreso i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
11) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X; (Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo.)
12) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
oppure
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lett. a) del Codice;
13) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17 comma 2 e 53 comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
14) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
15) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942 n. 267 indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III sez. C lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare
………… rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis comma 6 del X.X. 00 marzo 1942 n. 267;
16) di essere iscritto alla white list della competente Prefettura di …………………..
17) di possedere contratti in corso di validità per il conferimento o di IMPEGNARSI AD AVERE, entro 10 giorni dall’aggiudicazione, contratti con discariche e/o impianti idonei ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei rifiuti indicati alla tabella precedente, per lo smaltimento in Italia, che garantiscano o dai quali emerga la possibilità di conferire inequivocabilmente le tipologie di rifiuto specificate, ovvero, in caso di smaltimento all’estero, il possesso di autorizzazioni transfrontaliere già aperte ed in corso di validità che garantiscano o dalle quali emerga la possibilità di conferire inequivocabilmente le tipologie di rifiuto sopra specificate, e produrre la relativa documentazione. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire presso idonei impianti dotati di tutte le autorizzazioni prescritte ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (discarica, impianto di termovalorizzazione, impianto di recupero, etc.).
18) l’impegno a presentare, in fase di aggiudicazione, un Piano di Sicurezza - Quadro dei Pericoli e dei Rischi, debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante del concorrente. (Si rammenta che nel caso di RTI, Consorzio ordinario o GEIE, l’impegno deve essere assunto da ciascuna impresa componente il raggruppamento ). Le dichiarazioni di cui al presente punto vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio.
13.5 Documenti da presentare in caso di avvalimento di cui all'art. 89 del D Lgs. 50/2016.
L'operatore economico deve inserire nell'apposito spazio del sistema telematico “Documentazione in caso di avvalimento” la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le
risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
b) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
c) contratto di avvalimento, in originale in formato elettronico o copia autentica della scansione dell'originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
13.6 Patto di Integrità
Sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici. Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio "Patto di Integrità".
13.7 Ricevuta di Versamento del contributo ANAC
A comprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve inserire nell'apposito campo obbligatorio "Contributo Anac", a seconda della modalità di pagamento scelta, scansione digitale della stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal “Servizio di riscossione”, oppure la scansione digitale dello scontrino rilasciato dal punto vendita, oppure, per i soli operatori economici esteri, la scansione digitale della ricevuta di bonifico bancario internazionale
13.8 (nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE non ancora costituiti)
A pena di esclusione DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e firmata digitalmente da ogni soggetto che farà parte dell'RTI, del Consorzio Ordinario o GEIE, attestante:
a) l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c) ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
13.9 (nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti)
Copia autenticata del MANDATO COLLETTIVO speciale irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, contenente l'indicazione delle parti delle prestazioni professionali che saranno eseguite da ciascun soggetto raggruppato/riunito, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice;
13.10 (nel caso di Consorzi di cui alle lett. di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 150/2016) Copia autentica dell’ATTO COSTITUTIVO e statuto del Consorzio.
14. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA
Il concorrente dovrà compilare, firmare digitalmente e inserire nell’apposito campo il “Modello Offerta Economica”.
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:
1. nel caso di impresa singola dal legale rappresentante della stessa;
2. nel caso di RTI, Consorzi Ordinari o di GEIE costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria/capogruppo del RTI, del Consorzio Ordinario o del GEIE;
3. nel caso di RTI, Consorzio Ordinario o GEIE costituendi dal legale rappresentante di ogni impresa facente parte del costituendo RTI, Consorzio Ordinario o GEIE;
4. nel caso di Consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs 50/2016, dal legale rappresentante del
Consorzio.
L'offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Essa deve contenere:
- l'indicazione del ribasso percentuale unico che si applicherà sull'elenco prezzi;
- l'indicazione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice, dell'importo relativo ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’operatore economico dovrà dimostrare l’assolvimento dell’imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente.
15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA e PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
Considerato lo stato di emergenza presente sull'intero territorio nazionale correlato alla diffusione del COVID -19, le operazioni di gara si svolgeranno con collegamento da remoto, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma telematica.
I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara da remoto collegandosi alla piattaforma telematica.
Conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP, eventualmente coadiuvato da un seggio di gara, procede all'esame della documentazione amministrativa, provvedendo:
- alla validazione della documentazione idonea;
- all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili;
- al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.
Indi il RUP, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Economica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara dando lettura dei relativi ribassi offerti.
Ai sensi dell'art. 97 comma 3-bis del Codice, qualora il numero delle offerte sia almeno pari a cinque, si procede all'individuazione della soglia di anomalia in applicazione di quanto disposto ai commi 2 e 2-bis dell'art. 97 del Codice. Pertanto, si sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria condotta dal RUP, ai sensi dell'art. 97 del Codice, sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte risultate anomale.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio casuale attraverso la piattaforma informatica.
L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, anche in presenza di una sola offerta valida.
In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio e nell’osservanza della applicazione del criterio del prezzo più basso, di richiedere spiegazioni sul prezzo e sui costi proposti nell’offerta, ai sensi dell’art. 97 c. 1 D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
16. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Con specifico provvedimento, l'Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice procede all’aggiudicazione.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà in capo al soggetto destinatario di proposta di aggiudicazione. L’aggiudicazione diviene efficace solo all’esito positivo della verifica dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Ai fini della comprova dei requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara, i concorrenti dovranno presentare, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante, documentazione idonea alla verifica degli
stessi.
La Stazione Appaltante si riserva di richiedere ogni altro documento idoneo a comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e, discrezionalmente, in qualunque momento, la facoltà di sospendere, annullare, non procedere all'aggiudicazione o revocare l'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.
N.B. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzi l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.
La SA può autorizzare, ai sensi dell'articolo 32 comma 8, ultimo periodo, del Codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, rientrando nella fattispecie in cui “la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”. In tal caso, il dirigente autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata.
Ai sensi dell’art. 93 commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92 commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92 comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzi l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data effettiva inizio attività e non dalla stipula contrattuale. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 9.000,00 salvo conguaglio. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario, dopo la stipula del contratto, l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 110 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 110 del Codice, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto.
17. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si applicano al presente appalto:
17.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07.Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2) ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di IVA, la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del
D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'esterno, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi ai fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto legge 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx , e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91del D.lgs.159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
17.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modifiche e/o integrazioni.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
17.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014, ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese contraenti. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono inserite nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.
17.4 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”, a pena di esclusione.
17.5 Privacy
Ai sensi del GD.P.R.- Regolamento UE 2016/679, il Comune di Napoli dichiara che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Pertanto:
- i dati inseriti nei plichi e nelle buste richiesti per la partecipazione alla gara, vengono acquisiti dalla stazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini della partecipazione alla gara ed in particolare della capacità generale, tecnica ed economica dei concorrenti, richieste ai fini dell'esecuzione dell'appalto e per l'aggiudicazione; gli stessi vengono acquisiti, inoltre, in adempimento di precisi obblighi di legge e della normativa antimafia;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.