DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA
ETICHETTA DI PROTOCOLLO
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Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di servizi di aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di sicurezza installati presso alcune sedi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Alla Società /RTI
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi di aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di sicurezza installati presso alcune sedi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società/RTI “ ” (di seguito indicata per brevità “Impresa”).
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n.600/C/PR/485/0005559/17 del 09/08/2017, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica “aperta”, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di servizi di aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di sicurezza installati presso alcune sedi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in € 2.604.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
Sigla: sd Classifica: PR.485
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c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il / / n. /_ - , ad
esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. del / / , ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione Lazio;
d) sono pervenute n. _ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / / , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “ ”, con sede legale in , , al prezzo di Euro
, , cui sono da aggiungere Euro , per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro ;
e) la Società/RTI viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di servizi di aggiornamento tecnologico ed assistenza evolutiva, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi, degli impianti di sicurezza installati presso alcune sedi del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel seguito denominata anche “fornitura”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico ed all’offerta dell’Impresa in data , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
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L'ammontare complessivo del contratto è di € 2.604.000,00, cui sono da aggiungere € 572.880,00 per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile € 3.176.880,00.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione dell’offerta) Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € 3.124.800,00, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L’Amministrazione, entro i 36 (trentasei) mesi successivi alla sottoscrizione del contratto, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità, del valore stimato di € 868.000,00, IVA esclusa.
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni
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contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr. 56, entrato in vigore in data 20.5.2017;
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
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h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
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(Oggetto del contratto - Validità contrattuale - Termini di adempimento) 4.1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto:
- aggiornamento tecnologico e/o integrazione e/o ampliamento degli impianti di sicurezza e/o dei sistemi di videosorveglianza e/o degli impianti antintrusione dei Compendi “Viminale”, “Xxxxxx Pretorio” e “X. Xxxxxxx”, nonché del “Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto”, con connessi servizi di progettazione, installazione, configurazione e dismissione dell’”esistente”;
- assistenza evolutiva e correttiva;
- presidio “on site” presso il Compendio “Viminale”;
- reperibilità e servizio di “help desk”;
- formazione ed addestramento;
- ricognizione ed “inventory” degli impianti di sicurezza.
Gli impianti oggetto del presente contratto sono installati presso le seguenti sedi ubicate nella città di Roma:
- Compendio “Viminale”, Piazza del Viminale, n. 1;
- Scuola di Perfezionamento per le FF.PP., Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, x. 0;
- Compendio “Anagnina”, Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, x. 0;
- Compendio “Tuscolana”, Via Tuscolana, n. 1548;
- Compendio “Xxxxxx Xxxxxxxx” x/x "Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx", Xxx xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, x. 0;
- Sito di Xxx xxxx'Xxxx, Xxx xxxx'Xxxx, x. 00;
- Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx, x. 000;
- Autoparco della Polizia di Stato, Via della Magliana; n. 361;
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- Compendio “X. Xxxxxxx”, Via Mamiani, n. 2;
- Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto, Via delle Fornaci di Tor di Quinto, s.n.c.
4.2 VALIDITA’ CONTRATTUALE
Il presente atto negoziale avrà efficacia a decorrere dall’ 1/1/2018 e fino al 31/12/2020, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi (fatta salva eventuale offerta migliorativa), durata complessiva massima valevole sia per gli impianti di sedi oggetto di aggiornamento tecnologico, sia per gli impianti di sedi non oggetto di aggiornamento tecnologico, previa comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, di avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D. Lgs.vo nr. 50/2016.
Articolo 4.bis
(Attività Preliminari - Aggiornamento tecnologico dei Compendi “Viminale”, “Xxxxxx Pretorio” e “Sant’Xxxxxxx” e del Centro Sportivo di Tor di Quinto – Dismissione
dell’”esistente”)
4.bis.1 - “Kick-off meeting”
L’Amministrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al Paragrafo 4.2 del precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016, nonchè dall’avvenuta nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, provvederà, per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo incontro
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(c.d. “kick-off meeting”) con il “Responsabile di progetto”, al fine di pianificare le attività successive dando così contestualmente “avvio ai lavori”.
4.bis.2 – Aggiornamento tecnologico degli impianti di sicurezza del “Compendio Viminale” L’Impresa, a partire dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione del “Piano di progetto esecutivo” di cui al successivo articolo 5, dovrà provvedere, nei termini e con le modalità in esso compendiate, all’aggiornamento tecnologico dell’attuale “matrice video analogica”, nonché dell’attuale “sistema” di gestione integrata e videoregistrazione, cui sono attestate le 240 postazioni analogiche (sia fisse che brandeggianti) del Compendio “Viminale”, la cui architettura è descritta nei Paragrafi 3 e 4 del capitolato tecnico, ivi compreso l’ampliamento del “sistema di lettura targhe” in uso presso il medesimo Compendio, descritto nel Paragrafo 4.2 sempre del richiamato capitolato tecnico.
A tale scopo, l’Impresa dovrà assicurare la fornitura in opera di una “piattaforma software di supervisione e gestione integrata” degli impianti di sicurezza, di cui al successivo Paragrafo 4.bis.6, idonea ad abilitare la gestione, visualizzazione e registrazione delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, nonché la visualizzazione e la gestione degli allarmi delle “centrali” costituenti il sistema antiintrusione.
I “sistemi” già in esercizio sono installati nella “Sala Apparati” adiacente alla “Sala Operativa Viminale”.
L’Impresa dovrà valutare il possibile riutilizzo dei “rack” già in esercizio e, laddove la dimensione fisica di tali “rack” non sia adatta ad ospitare gli apparati di nuova fornitura, dovrà fornire in opera nuovi “rack”, opportunamente dimensionati in termini di “RU”, in modo da contemplare eventuali moduli di espansione per sviluppi futuri.
In relazione a detta attività, l'Impresa dovrà formalizzare e fornire all’Amministrazione un “Piano di migrazione e sostituzione” degli apparati di cui al successivo articolo 5, nell’ottica di garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disservizi e le criticità.
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Presso la “Sala Operativa” dell’Ispettorato di P.S. “Viminale” dovrà essere garantita a cura dell’Impresa la visualizzazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza mediante la realizzazione di una parete di visualizzazione costituita da nr. 8 “monitor” da almeno “49 pollici”, con connessa fornitura in opera, le cui caratteristiche tecniche sono di seguito riportate:
- Dimensione: “49 pollici”;
- Risoluzione: “1920x1080”;
- Tecnologia retroilluminazione a “LED”;
- Regolazione della luminosità automatica, in base alle condizioni luminose ambientali;
- Formato “16:9”;
- Angolo visuale orizzontale e verticale di “176 gradi”;
- Luminosità: almeno “350 cd/m2”;
- Rapporto di contrasto: “1100:1”;
- Connettività:
Nr 1 “HDMI”;
Nr 1 “USB”;
Xx 0 “ingresso VGA”; RS-232;
RJ-45 10 / 100 BASE-T;
- Video Codec supportati: “MPEG1, MPEG2, H.264, JPEG”;
- Spessore della cornice (bezel width): al massimo 12 mm per margine sinistro, destro e alto; massimo 16 mm per il margine inferiore;
- Operatività di funzionamento: 24/7/365.
L’Impresa dovrà fornire in opera tutto quanto necessario all’installazione dei suddetti “monitor” ( quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, staffe, cavi, bulloneria etc…) e garantire i servizi di disinstallazione di quelli allo stato in esercizio, come da Paragrafo 4.1.4 del capitolato tecnico.
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Al di sotto della “matrice 2x4” costituita da “monitor” di nuova fornitura dovranno essere installati a cura dell’Impresa nr. 5 “monitor 24 pollici”, già nella disponibilità dell’Amministrazione.
L’Impresa dovrà altresì fornire in opera nr. 12 postazioni di gestione (nr. 3 presso la “Sala Operativa” dell’Ispettorato di P.S. “Viminale”, nr. 1 presso l’Ufficio Sicurezza e Vigilanza dell’Ispettorato di P.S. “Viminale” e nr. 8 presso altri punti di monitoraggio del Compendio “Viminale”), costituite da:
- nr. 1 “workstation” dotata di “client software” per accedere al “software” di gestione integrata, con connessa fornitura ed installazione delle necessarie licenze di “Sistema Operativo” a carico dell’Impresa;
- nr. 1 “joystick” per la gestione delle telecamere “PTZ”.
Tali “workstation” dovranno essere collegate a “monitor” già nella disponibilità dell’Amministrazione.
La postazione di controllo presso l’Ufficio Sicurezza e Vigilanza dell’Ispettorato di P.S. “Viminale” dovrà essere corredata di due “monitor” da almeno “40 pollici” con le seguenti caratteristiche:
- Risoluzione: “1920x1080”;
- Tecnologia retroilluminazione a “LED”;
- Regolazione della luminosità automatica, in base alle condizioni luminose ambientali
- Formato “16:9”;
- Luminosità: almeno “300 cd/m2”;
- Rapporto di contrasto: “1100:1”;
- Connettività:
Nr 1 “HDMI”;
Nr 1 “USB”;
Xx 0 “ingresso VGA”;
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RS-232C;
RJ-45 10 / 100 BASE-T.
I “monitor” dovranno essere forniti completi di tutti gli accessori necessari per l’installazione a parete (staffe, bulloni, etc…).
Laddove necessario, al fine di collegare le “postazioni di controllo remoto” alla “Sala Apparati” del Compendio “Viminale”, l’Impresa dovrà garantire l’adeguamento della “rete di trasmissione”, fornendo in opera gli apparati opportunamente dimensionati e realizzando gli eventuali interventi di cablaggio.
L’Impresa dovrà inoltre fornire in opera nr. 6 telecamere di contesto da interno da installare presso l’Ufficio Relazioni Esterne sito all’interno del Compendio “Viminale”, secondo le caratteristiche tecniche di cui all’allegato 1 al capitolato tecnico, ed in ogni caso essere compatibili con la “piattaforma di gestione” di cui al successivo Paragrafo 4.bis.6 del presente articolo.
Nel caso in cui le telecamere proposte non fossero nativamente compatibili con la suddetta “piattaforma”, l’Impresa dovrà farsi carico degli oneri di sviluppo “software” necessari per l’integrazione.
L’Impresa dovrà fornire in opera anche tutti gli apparati ed i materiali necessari al collegamento delle suddette telecamere alla “piattaforma di gestione” di cui al successivo Paragrafo 4.bis.6 del presente articolo (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, switch, alimentatori, cavi, canaline etc…).
Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al precedente comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 17.
4.bis.3 Integrazione dei sistemi di videosorveglianza del Compendio “Xxxxxx Pretorio” e del Compendio “X. Xxxxxxx”
I Compendi “Xxxxxx Pretorio” e “Sant’Xxxxxxx” dispongono già di impianti di videosorveglianza digitali basati sul “software” di gestione video “Security Center Genetec”.
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L’Impresa, a partire dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione del “Piano di progetto esecutivo” di cui al successivo articolo 5, dovrà provvedere, nei termini e con le modalità in esso compendiate, a predisporre la visualizzazione presso la “Sala Operativa” dell’Ispettorato di P.S. “Viminale” delle immagini delle telecamere di videosorveglianza dei due suddetti Compendi, in particolare assicurando che i flussi video provenienti dalle telecamere dei suddetti Compendi siano integrati all’interno della “piattaforma di gestione” di cui al successivo Paragrafo 4.bis.6 e possano essere visualizzati mediante il sistema di visualizzazione di cui al comma 6 del precedente Paragrafo 4.bis.2.
Non è oggetto del presente atto negoziale la realizzazione della “rete di trasmissione” che consente alla “Sala Operativa” dell’Ispettorato di P.S. “Viminale” di accedere alle immagini delle telecamere di videosorveglianza degli altri Compendi.
Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al precedente comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 17.
4.bis.4 Ampliamento dell’impianto antintrusione del Compendio “Xxxxxx Pretorio” L’Impresa, a partire dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione del “Piano di progetto esecutivo” di cui al successivo articolo 5, dovrà provvedere, nei termini e con le modalità in esso compendiate, ad allarmare ed integrare l’impianto di allarme già esistente presso il Compendio “Xxxxxx Pretorio” con nr. 3 varchi di sicurezza, assicurando in particolare la fornitura in opera di:
- Nr. 3 sensori a “doppia tecnologia (IR+MW)”, con portata di almeno 16 metri;
- Nr. 6 micro contatti a doppia polarizzazione.
I sensori in fornitura dovranno essere integrati sulla centrale di allarme marca “Ademco” e modello “Vista 120”.
Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al precedente comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 17.
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4.bis.5 – Aggiornamento tecnologico degli impianti di sicurezza del “Centro Sportivo di Tor di Quinto”
L’Impresa, a partire dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione del “Piano di progetto esecutivo” di cui al successivo articolo 5, nei termini e con le modalità in esso compendiate, dovrà assicurare, per il “Centro Sportivo di Tor di Quinto”, due tipologie di interventi:
A) Ripristino di alcune componenti non più funzionanti;
B) Ampliamento degli impianti esistenti.
In relazione alla fattispecie di cui alla precedente lettera A), l’Impresa dovrà garantire il ripristino delle seguenti componenti non più funzionanti:
- Nr 1 telecamera fissa “analogica”;
- Nr 3 telecamere “ptz analogiche”;
- Nr 1 “encoder” analogico digitale;
- Nr 1 “UPS” con le seguenti caratteristiche:
Capacità di potenza in uscita: almeno “300Watt/500VA”; Topologia equivalente o superiore;
Tensione di uscita nominale: 230 V; “Transfer time”: massimo “10 ms”;
Autonomia: almeno 12 min con carico di “120 W”.
Le telecamere in fornitura dovranno avere caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quelle attualmente in esercizio.
Per quanto concerne l’impianto antintrusione, l’Impresa dovrà provvedere al relativo ripristino mediante sostituzione di:
- Nr 10 sensori “PIR” non funzionanti;
- Nr 1 coppia di barriere a microonde con portata “120 m”;
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- ripristino del “cavo bus” che collega una delle due espansioni periferiche alla centrale di “allarme AVS”.
In relazione alla fattispecie di cui alla precedente lettera B), l’Impresa dovrà garantire un ampliamento dell’attuale impianto antiintrusione con la fornitura in opera di:
- Nr 1 coppia di “barriere a microonde” con portata di 200 m;
- Nr 2 sensore “PIR” a tripla tecnologia.
Tali sensori dovranno essere integrati sulla centrale di allarme esistente, laddove possibile.
In relazione all’impianto di videosorveglianza, dovrà essere assicurata dall’Impresa, invece, la fornitura in opera di:
- Nr 1 telecamera fissa;
- Nr 1 telecamera “ptz”.
Le telecamera in fornitura dovranno rispettare i requisiti di cui all’Allegato 1 del capitolato tecnico e dovranno essere attestate al “sistema Qognify” già presente presso il Centro Sportivo di Tor di Quinto e, di conseguenza, le medesime dovranno essere compatibili con la suddetta piattaforma di gestione o, laddove non lo fossero, l’Impresa dovrà farsi carico degli eventuali oneri di integrazione “software”.
L’Impresa dovrà inoltre provvedere alla realizzazione dei collegamenti necessari a garantire l’invio dei “flussi video” dai “siti di ripresa” al “server Qognify” ed i collegamenti dovranno essere di “tipo cablato”.
Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri derivanti dalla posa in opera di tali collegamenti, ivi compresa la sostituzione di apparati esistenti eventualmente necessari a garantire la trasmissione dei flussi video delle telecamere in fornitura al server, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli “switch”.
Si ritiene compresa nella fornitura anche la posa in opera di eventuali pali o supporti specifici per i sensori in fornitura.
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Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al precedente comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 17.
4.bis.6 – Realizzazione “piattaforma di supervisione e gestione integrata” degli impianti di sicurezza del Compendio “Viminale”
4.bis.6.1 “Piattaforma di supervisione e gestione integrata” – Componente “software” L’Impresa, a partire dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione del “Piano di progetto esecutivo” di cui al successivo articolo 5, nei termini e con le modalità in esso compendiate, al fine di addivenire all’aggiornamento tecnologico degli impianti di sicurezza del Compendio “Viminale”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, dovrà garantire la fornitura in opera di un “software” per la gestione ed il controllo del sistema di videosorveglianza di “tipo Enterprise”, avente le seguenti funzionalità e caratteristiche:
- registrazione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza in modalità continua e/o attivata da un evento di allarme;
- supporto di formati di “compressione standard” (Mjpeg, Mpeg4, H.264, H.265);
- configurazione del “sistema” e visualizzazione dei “flussi video”, sia “live” che registrati, sia mediante un apposito “client software” sia mediante “accesso web” (con “browser” supportati quali: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer);
- possibilità di visualizzazione delle immagini tramite dispositivi mobili attraverso l’utilizzo di un apposito “client” compatibile con “iOS, Android” e “Windows”;
- gestione di un “videowall” o di un “set di monitor” su cui saranno visualizzate le immagini di più telecamere;
- gestione delle telecamere “PTZ”, con possibilità di modifica della direzione, dello “zoom”, dell’orientamento, definizione delle ronde;
- integrazione di tastiere telemetriche e “joystick2;
- funzionalità di gestione del sistema di videosorveglianza, quali:
⮚ gestione dell’anagrafica delle “sorgenti video”;
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⮚ gestione delle credenziali degli utenti che accedono al sistema;
⮚ identificazione e visualizzazione dello stato di connessione dei dispositivi video in rete;
⮚ configurazione da remoto delle telecamere di tipo “IP”;
⮚ gestione di aggiornamenti del “firmware”;
⮚ gestione dei diritti di accesso degli utenti e definizione dei profili di accesso (amministratore, operatore con accesso completo alle funzionalità dei sensori, operatore con accesso limitato, etc);
⮚ creazione di gruppi di utenti e gruppi di telecamere, con associazione ad ogni utente dei gruppi di telecamere visualizzabili;
⮚ gestione dei dispositivi di visualizzazione connessi (“monitor”, “videowall”, etc);
- supporto di mappe per la localizzazione delle telecamere e di eventuali sorgenti di allarme;
- ricezione di allarmi generati dal sistema antintrusione;
- funzionalità di “gestione allarmi” che consenta:
⮚ l’attivazione di allarmi in base ad eventi;
⮚ la visualizzazione degli allarmi attivati;
⮚ la definizione delle categorie di allarmi personalizzabili e la gestione dei livelli di priorità degli stessi;
- possibilità di visualizzazione delle immagini di telecamere di altri complessi/compendi mediante il “client” di visualizzazione della piattaforma proposta;
- funzionalità di ricerca dei video memorizzati;
- possibilità di integrazione con “sistemi esterni”, quali impianti di allarme, impianti di rilevazione di incendi, sistemi di controllo accessi e “sistemi BMS”;
- “compliance allo standard ONVIF”;
- rilevazione automatica delle telecamere a “standard ONVIF”;
- supporto di “multistreaming live” dalle telecamere (almeno tre flussi per telecamera);
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- supporto alle impostazioni di regole che determinano azioni o notifiche via e-mail al determinarsi di eventi definiti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attivazione di un sensore di allarme, superamento linea,)
- disponibilità di un “SDK” per l’integrazione con piattaforme analoghe di “vendor” diversi. Tutte le telecamere dell’impianto del Compendio “Viminale” dovranno essere attestate al “software” proposto ed a tal fine l’Impresa dovrà fornire in opera tutte le licenze “software necessarie a garantire il corretto funzionamento degli impianti di sicurezza oggetto della presente fornitura.
L’Impresa dovrà altresì assicurare la migrazione dei dati dal “sistema” attualmente in esercizio alla nuova “piattaforma di gestione”, previa presentazione di un “Piano di Migrazione” di cui al successivo articolo 5, completo della modalità di migrazione, della durata di tale attività e delle relative criticità.
Su richiesta dell’Amministrazione, l’Impresa dovrà assicurare l’erogazione di sviluppo “software (MEV)”, per l’eventuale interfacciamento del “VMS” proposto con altre “piattaforme di gestione” di proprietà dell’Amministrazione, per un limite massimo pari a 500 “Function Point” (standard IFPUG), il cui corrispettivo verrà riconosciuto a consuntivo a seguito dell’avvenuto conteggio degli effettivi “FP” realizzati, secondo le modalità di cui al successivo articolo 18, previa verifica di conformità delle funzionalità realizzate, e tendo presente che eventuali, ulteriori “Function Point” eccedenti il suddetto limite non saranno oggetto di remunerazione.
Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al precedente comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 17.
4.bis.6.2 “Piattaforma di supervisione e gestione video” – “Componente hardware”
L’Impresa, nel rispetto del medesimo termine e con le stesse modalità indicate al primo comma del precedente Paragrafo, dovrà fornire in opera anche le componenti “hardware”, sulle quali dovranno essere installate le istanze del “software di gestione video” di cui al precedente
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Paragrafo 4.bis.6.1 e sulle quale saranno memorizzati i flussi delle telecamere del Compendio “Viminale”.
La componente “hardware” per la gestione e la registrazione dei “flussi video” dovrà essere opportunamente dimensionata in modo da garantire l’acquisizione e la registrazione in contemporanea di tutti i flussi provenienti dalle telecamere attualmente in esercizio e l’accesso contemporaneo da parte di tutte le “postazioni client”.
Dovrà inoltre essere garantita a cura dell’Impresa la scalabilità del “sistema” in previsione di una futura integrazione con nuove telecamere e nuove postazioni “client”, nonchè essere possibile l’effettuazione di una analisi in tempo reale delle immagini.
Il “sistema” dovrà essere dimensionato ipotizzando che tutte le telecamere del complesso siano di tipo “IP” con risoluzione “1080p” e per ogni telecamera devono essere rispettati i seguenti requisiti di registrazione dei flussi:
- registrazione con codifica “H.264”, risoluzione “1920x1080@15 fps” senza transcodifica, con qualità dell’immagine priva di artefatti evidenti e/o quadrettature e/o effetti scia;
- periodo di “retention”: 7 giorni per telecamera.
Il “sistema” dovrà essere dimensionato in modo che a pieno regime l’impiego delle risorse di sistema, quali “throughput” e capacità di memorizzazione, non siano superiori all’80% ovvero sia garantito un margine di sicurezza del 20%.
L’Impresa dovrà fornire in opera tutto quanto necessario a garantire il corretto funzionamento dell’infrastruttura di gestione proposta sia in termini di hardware che software, in una logica di realizzazione “chiavi in mano”, fornendo altresì le licenze di “Sistema Operativo” e del “software di base” necessarie a garantire il corretto funzionamento del “sistema” medesimo.
L’Impresa dovrà inoltre provvedere alla fornitura, installazione e configurazione di un’infrastruttura di virtualizzazione completa (di un unico produttore) opportunamente dimensionata, che dovrà avere un componente “bare metal or native hypervisor (type-1)” e una
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componente “software” di “management” ridondata che garantisca la gestione centralizzata degli “hypervisor2 e delle “macchine virtuali”, così da garantire il massimo sfruttamento delle risorse del “server”, un alto grado di scalabilità della soluzione e riduzione degli spazi.
Di seguito, sono indicate le caratteristiche tecniche minime della fornitura:
- garantire un meccanismo di bilanciamento delle risorse “hardware” con migrazione “live” delle “macchine virtuali” da un “server” fisico ad un altro, senza interruzione dell’esecuzione della “macchina virtuale”, in modo da garantire le risorse adeguate alle “macchine virtuali”;
- consentire la realizzazione di “backup” delle “macchine virtuali” in “modalità off-host e lan-free”, con possibilità di effettuare “backup” completo ed incrementale di “file di macchine virtuali” su sistemi operativi “Microsoft Windows e Linux” per il ripristino di “singoli file e directory”;
- offrire la protezione delle “macchine virtuali” da un guasto del “server fisico”, sia con meccanismi di ripartenza automatica delle “macchine virtuali” su altri “server fisici”, garantendone la ripartenza distribuendo il carico sui vari “host” rimanenti, sia offrendo la continuità operativa delle macchine virtuali, indipendentemente dal sistema operativo in esse installato, sia garantendone l’assenza di perdita di dati o di stati;
- permettere il “cloning” e lo “snapshot” delle “macchine virtuali” sia spente che in esecuzione;
- permettere la gestione dei “devices” remoti per collegare dinamicamente un “CD-ROM”, un dispositivo “USB” o un’immagine alla macchina virtuale direttamente dalla “workstation” che si sta usando per la gestione;
- integrarsi per i permessi di accesso con “Microsoft Active Directory”, consentendo la creazione di ruoli e permessi personalizzati, delega di amministrazione sui “pool” di risorse, licenziamento centralizzato e “audit” delle operazioni eseguite dagli utenti del “sistema”;
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- consentire la creazione e personalizzazione dell’identità di una “macchina virtuale” tramite “wizard” e fornire il supporto per l’importazione e l’esportazione di insiemi di “macchine virtuali”;
- supportare almeno i seguenti “sistemi operativi guest”: Debian, Ubuntu, RHEL, Microsoft (Windows 2003, 2008, 2012, XP, Win7, 8).
Per quanto concerne la “rete di trasmissione” dei segnali generati dai sensori periferici, può essere riutilizzata la rete esistente.
Per quanto concerne i flussi video delle telecamere di videosorveglianza, la trasmissione dei “segnali video” dalle postazioni di ripresa fino alla “Sala Apparati” prevede il trasposto su fibra ottica e la consegna degli stessi segnali agli “encoder analogico digitali Pelco” su “interfacce” di “tipo RG59”.
Di conseguenza, laddove per l’implementazione della soluzione proposta fossero necessari adeguamenti della rete di trasmissione, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sostituzione apparati di “switching”, questi saranno a carico dell’Impresa.
Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al precedente comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 17.
4.bis.7 Ampliamento “sistema di lettura targhe” del Compendio “Viminale”
L’Impresa, a partire dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione del “Piano di progetto esecutivo” di cui al successivo articolo 5, nei termini e con le modalità in esso compendiate, nell’ottica di monitorare i transiti dei veicoli in ingresso ed uscita dalla struttura, dovrà provvedere ad ampliare l’attuale “sistema di lettura targhe” del Compendio “Viminale”, attualmente costituito da un impianto di nr. 3 “lettori targhe” marca “Selea” e modello “Targa 504”, gestiti attraverso il “software” dello stesso produttore “Selea”, con la fornitura in opera di ulteriori nr. 6 “lettori targhe” sempre di marca “Selea” e modello “Targa 504”.
Sono da intendersi inclusi nella fornitura in opera tutti i materiali necessari ad implementare i nuovi lettori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, staffe, cablaggi, bulloneria, etc.
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Il mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al precedente comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 17.
4.bis.8 Dismissione dell’”esistente”
L’Impresa dovrà contestualmente provvedere alla dismissione delle componenti dell’impianto di videosorveglianza del Compendio “Viminale”, non più necessarie in seguito all’implementazione del “sistema” proposto come aggiornamento tecnologico dell’attuale, con successiva consegna dei materiali dismessi all’Amministrazione per le attività di scarico contabile e fuori uso.
Articolo 5
(“Piano di progetto esecutivo” – “Piano di migrazione e/o sostituzione”) 5.1 “Piano di progetto esecutivo”
Entro il termine di 40 (quaranta) giorni solari, decorrenti dalla data dell’incontro “Kick- off meeting” di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa dovrà produrre un apposito “Piano di progetto esecutivo” per la messa in esercizio della presente fornitura.
Detto documento dovrà almeno riportare:
- una descrizione dettagliata della “piattaforma software” proposta e della sua configurazione per rispondere alle esigenze dell’Amministrazione;
- una descrizione dettagliata dell’”architettura hardware” di “Sala Apparati” proposta;
- un’architettura di rete dell’impianto di videosorveglianza del Compendio “Viminale” ed una configurazione degli “apparati di rete”, laddove la “rete di trasmissione” sia stata oggetto di interventi;
- una descrizione dettagliata delle postazioni di controllo e delle funzionalità messe a disposizione degli operatori;
- una descrizione dettagliata delle procedure di aggiornamento e migrazione finalizzate alla migrazione dall’attuale “sistema” a quello proposto in fornitura, fornendo tutti gli elementi di approfondimento per criticità e disservizi;
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- un piano dettagliato delle attività comprensivo delle fasi di consegna dei materiali, installazione, configurazione, migrazione, test, collaudo e formazione.
Tale “Piano di progetto esecutivo” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla sua presentazione.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di progetto esecutivo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di progetto esecutivo” non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale valutazione sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto del termine indicato al comma 1 del presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 17.
5.2 “Piano di migrazione e/o sostituzione”
Entro il medesimo termine di 40 (quaranta) giorni solari, decorrenti dalla data dell’incontro “Kick-off meeting” di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa, al fine di garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disservizi e le criticità connesse alle attività di cui ai Paragrafi 4.bis.2 e 4.bis.6, dovrà altresì presentare un “Piano di migrazione e/o sostituzione”, recante l’indicazione delle modalità di migrazione, della durata di tale attività e delle possibili criticità.
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Detto documento sarà sottoposto, entro i successivi 10 (dieci) giorni solari dalla sua presentazione, alla valutazione ed approvazione dell’Amministrazione per tramite del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al precedente articolo 3.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di migrazione e/o sostituzione” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 00 (xxxxx) giorni, qualora il suddetto “Piano di migrazione e/o sostituzione” non sia ancora disponibile e/o la successiva valutazione risultasse ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale valutazione sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini previsti al terzo comma del presente “Paragrafo” comporterà l’applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 17.
Articolo 6
(Consegna, installazione e configurazione dei “sistemi” oggetto di aggiornamento tecnologico – “Piano dei test” - Approntamento alla verifica di conformità)
6.1 - Consegna, installazione e configurazione dei “sistemi” oggetto di aggiornamento tecnologico
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla comunicazione, da effettuare a cura dell’Amministrazione mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o co consegna a mano, di avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” d cui all’articolo 32, comma 8, del D. Lgs.vo nr. 50/2016, l’Impresa dovrà procedere alla consegna del materiale oggetto di fornitura.
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La consegna degli apparati deve avvenire presso la sede di installazione ed al piano, con conseguente prelevamento e smaltimento a cura dell’Impresa dei materiali di risulta e d’imballo. Entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni solari dalla comunicazione di avvenuta approvazione, a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto, del “Piano di progetto esecutivo” di cui al precedente articolo 5, l’Impresa dovrà altresì provvedere all’installazione e alla configurazione di tutti gli apparati in fornitura, secondo le modalità riportate nel cennato documento approvato dall’Amministrazione.
La stessa Impresa dovrà fornire tutto il necessario quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, cavetteria, cablaggi, bretelle, “plug” per la posa in opera e l’installazione di tutte le apparecchiature al fine della loro corretta configurazione.
Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 3 comporterà l’applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 17.
6.2 – “Piano dei Test” - Approntamento alla verifica di conformità
Entro il termine di 10 (dieci) giorni solari successivi al completamento delle attività di migrazione eseguite nel rispetto della tempistica e delle modalità convenute nel “Piano di progetto esecutivo” e nel “Piano di migrazione e/o sostituzione”, di cui al precedente articolo 5, comunque successivamente alla data della comunicazione di avvenuta approvazione a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto dei menzionati documenti, l’Impresa dovrà presentare un “Piano dei test”, contenente un’ efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutte le parti del “sistema” fornito e la verifica dei suoi requisiti.
Tale “Piano dei test”, che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica di conformità della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni solari dalla presentazione dello stesso.
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Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei Test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei Test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 1, l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx e/o con consegna a mano dell’approntamento alla verifica funzionale della fornitura in parola.
Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1 e 6 comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 17.
Articolo 7
(Verifiche e dichiarazione di conformità)
Le verifiche di conformità sono tese a verificare la corrispondenza delle forniture degli apparati e dei prodotti “software”, nonché delle opere eseguite, alle specifiche e alle indicazioni del presente atto negoziale e relativi documenti tecnici allegati, ed alla verifica del corretto funzionamento della totalità degli apparati e dei sistemi “software”, oggetto della presente fornitura.
Entro il termine di 15 (quindici) giorni solari decorrenti dall’avvenuta approvazione del “Piano dei Test” e dalla contestuale comunicazione di “approntamento alla verifica” di cui al precedente articolo 6, Paragrafo 6.2, una Commissione appositamente nominata eseguirà la
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verifica di conformità, presso i locali dell’Amministrazione, in aderenza con le specifiche tecniche ivi indicate dall’Impresa, oltre ad ogni altra prova e verifica che l’Amministrazione riterrà necessaria.
All’uopo, l’Impresa dovrà:
o redigere e consegnare un “Piano dei Test”, di cui al Paragrafo 6.2 del precedente articolo 6, contenente l’articolazione delle prove proposte per la verifica di conformità;
o accettare che le verifiche di conformità comprendano, come parte integrante, le prove indicate dall’Amministrazione.
La Commissione all’uopo nominata potrà richiedere, a propria discrezione, l’effettuazione di “test a campione” sulle forniture e l’Impresa dovrà mettere a disposizione quanto necessario per l’esecuzione di tali prove.
L’esito favorevole della verifica di conformità non esonera l’Impresa da vizi o difetti non riscontrati durante le relative operazioni di verifica di conformità.
Qualora nell’accertamento risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, l’Impresa dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; e tale periodo verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come tempo impiegato per la fornitura.
L’Impresa dovrà garantire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione tutte le apparecchiature e mezzi necessari all’effettuazione delle verifiche.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro 30 (trenta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
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Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 8
(Servizi di “assistenza evolutiva”: “assistenza periodica” ed “assistenza correttiva”) 8.1 - “Assistenza evolutiva”
Il servizio di “assistenza evolutiva” riguarderà tutti gli impianti di videosorveglianza ed antintrusione dei Compendi di cui al Paragrafo 4.1 del precedente articolo 4, sia che siano interessati da attività di aggiornamento tecnologico sia non oggetto di aggiornamento tecnologico.
In particolare, sono oggetto del servizio in parola tutti gli apparati e le infrastrutture di rete necessarie al funzionamento dei “sistemi” di cui al presente atto negoziale, quali telecamere, lettori targhe, sensori di allarme, centrali di allarme, “monitor”, “ups”, “balun UTP”, “tratte di connessione” (RG59, UTP, fibra ottica), se specificatamente dedicate agli impianti oggetto del contratto.
Per quanto concerne i “sistemi” non oggetto di aggiornamento tecnologico, il “servizio” in parola dovrà essere garantito dall’Impresa, entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla data di “Kick off meeting”, di cui al Paragrafo 4.bis.1 del precedente articolo 4.bis, e fino alla scadenza contrattuale di cui al Paragrafo 4.2 del precedente articolo 4.
Per quanto riguarda, invece, i “sistemi” oggetto di aggiornamento tecnologico, il medesimo “servizio” dovrà essere garantito dall’Impresa a decorrere dalla data di avvenuta, positiva verifica funzionale e fino alla scadenza contrattuale di cui al Paragrafo 4.2 del precedente articolo 4.
Il “servizio” richiesto si compone di due tipologie di attività:
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-“assistenza periodica” finalizzata al mantenimento in efficienza di tutti gli impianti mediante controlli periodici, che decorrerà dall’approvazione da parte dell’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del contratto, del “Piano di assistenza periodica” di cui al successivo Paragrafo 8.2;
-“assistenza correttiva”, comprensiva di “help desk”, “presidio on-site” e “reperibilità”, finalizzata alla risoluzione dei guasti degli apparati oggetto dell’Appalto, che decorrerà entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla data del “kick-off meeting”.
Tutti gli utensili, i macchinari ed i materiali di consumo necessari per l’erogazione del “servizio di assistenza”, sia “periodica che correttiva”, dovranno essere messe a disposizione dall’Impresa. In occasione del “kick-off meeting”, l’Impresa dovrà produrre la documentazione attestante la sottoscrizione di contratti di acquisizione dei pacchetti di assistenza del produttore per la “piattaforma software” di cui al Paragrafo 4.bis.6 del precedente articolo 4.bis e alle piattaforme “VMS Security Center Genetec” dei compendi “Sant’Xxxxxxx e Xxxxxx Pretorio”, nonché dell’”upgrade” all’ultima “release” disponibile per gli impianti già in esercizio.
Si precisa che, nell’ambito delle attività di assistenza, per tutti gli impianti oggetto del presente contratto, l’Impresa dovrà provvedere al ripristino di eventuali anomalie o malfunzionamenti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, riparazione o sostituzione di sensori di allarme non funzionanti, riparazione/sostituzione di sensori di ripresa), ed in particolare:
- alla verifica della causa del guasto;
- alla individuazione della soluzione per il ripristino, valutando la possibilità di provvedere alla riparazione delle componenti in avaria, laddove possibile;
- alla sostituzione delle componenti non riparabili con apparati aventi caratteristiche tecniche equivalenti.
- alla verifica dell’avvenuto ripristino della funzionalità del sistema in avaria.
Prima della sostituzione delle componenti non più funzionanti, l’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del contratto, dovrà valutare l’equivalenza degli apparati sostitutivi
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proposti dall’Impresa rispetto a quelli oggetto di sostituzione perchè in avaria, che saranno oggetto di verifica funzionale da parte del medesimo Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Rientra nelle attività riconducibili al “servizio” in parola anche la sostituzione delle batterie necessarie al funzionamento degli impianti oggetto di fornitura ed, in particolare, delle batterie delle stazioni di energia e delle centrali di allarme.
Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi 3 e 4 comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 17.
8.2 - “Assistenza periodica” – “Piano di assistenza periodica”
Il servizio di “assistenza periodica” consiste nel complesso delle operazioni da effettuarsi con cadenza fissa su tutti gli impianti oggetto del contratto al fine di mantenere costante il livello di efficienza elettronica e meccanica per prevenire e limitare i malfunzionamenti ed il fermo macchine.
Le prestazioni del servizio si svolgeranno nell’ambito della settimana lavorativa articolata in cinque giorni dal Lunedì al Venerdì, escluse le festività infrasettimanali, nella fascia oraria 8.00 – 20.00.
A tal proposito, l’Impresa dovrà produrre, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data del “kick-off meeting”, un “Piano di assistenza periodica” per ognuno dei “Compendi” di cui al Paragrafo 4.1 del precedente articolo 4.
Il “Piano di assistenza periodica” riporterà il programma dell’esecuzione dei controlli che dovranno essere effettuati su tutti gli apparati di ogni singolo “compendio”, di cui un elenco, non esaustivo, diviso per tipologia di apparato/sistema, è dettagliato al Paragrafo 9.1 del capitolato tecnico.
Tale “Piano di assistenza periodica” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla sua presentazione.
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Nel caso in cui la valutazione del “Piano di assistenza periodica” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di assistenza periodica” non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale valutazione sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
I controlli previsti dal “Piano” di cui sopra dovranno essere eseguiti con cadenza almeno quadrimestrale.
Al termine di ogni ciclo di controlli periodici, per ogni “Compendio”, dovrà essere consegnato, a cura dell’Impresa, all’Amministrazione, nella persona del Direttore dell’Esecuzione del contratto, un “report” esaustivo in cui sia indicato per ogni apparato l’esito dei controlli effettuati, nonché segnalate le eventuali criticità che non possono essere risolte dall’Impresa (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, vegetazione che ostruisce una telecamera, interventi alla cabina elettrica del complesso, etc ).
Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del “Piano di assistenza periodica”, di cui al precedente comma 3 e delle modalità convenute nel medesimo “Piano” comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 17.
8.3 - Assistenza correttiva
Il servizio di “assistenza correttiva” è finalizzato a ripristinare la completa funzionalità dei “sistemi” a fronte del verificarsi di guasti e/o malfunzionamenti che vengono a comprometterne la normale operatività, nel rispetto dei “livelli di servizio” definiti nel successivo Paragrafo 8.3 del presente atto negoziale.
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Sono incluse nel servizio di “assistenza correttiva”, oltre alla manodopera, anche tutte le parti di ricambio necessarie allo scopo di garantire il ripristino della piena funzionalità dei “sistemi”.
Laddove sia necessario provvedere alla sostituzione di un componente, l’Amministrazione dovrà valutare, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del contratto, l’equivalenza degli apparati sostitutivi proposti dall’Impresa rispetto a quelli oggetto di sostituzione perchè in avaria, che dovranno essere oggetto di verifica funzionale sempre da parte del medesimo Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Analogamente, nell’ipotesi in cui si rendesse necessaria la sostituzione di una telecamera degli impianti di videosorveglianza oggetto di aggiornamento tecnologico, l’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del contratto, dovrà verificare il rispetto dei requisiti di cui all’Allegato 1 del Capitolato tecnico, con verifica funzionale sempre da parte del medesimo Direttore dell’Esecuzione del contratto.
I prodotti forniti in sostituzione dovranno essere compatibili tecnologicamente con i “sistemi” in uso (software VMS, centrali di allarme etc…); la sostituzione dovrà essere oggetto di verifica funzionale da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto.
Nelle ipotesi in cui l’Impresa ritenga di dover intervenire e apportare delle modifiche alle configurazioni degli apparati, tali operazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3 e dal medesimo formalmente approvate.
8.4 – “Livelli di servizio”
Il servizio di assistenza correttiva dovrà essere erogato rispettando i livelli di servizio riportati di seguito:
• Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle 08.00 alle 14.00:
Tipologia di guasto | Tempo di intervento | Tempo di ripristino |
Guasto bloccante | 1 ora | 12 ore |
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Guasto non bloccante | 8 ore | 24 ore |
• In reperibilità:
Tabella 1 – SLA di assistenza in giornata lavorativa
Tipologia di guasto | Tempo di intervento | Tempo di ripristino |
Guasto bloccante | 3 ore | 12 ore |
Guasto non bloccante | 8 ore | 24 ore |
Tabella 2 - SLA di assistenza in reperibilità
Si riportano di seguito le definizioni delle tipologie di guasto:
• Guasto Bloccante: guasto o anomalia bloccante tale da impedire l’utilizzo totale di un impianto di sicurezza (impianto di videosorveglianza, impianto antintrusione o sistema di varchi automatici di un complesso);
• Guasto non bloccante: guasto o anomalia che blocca o invalida una o più funzioni di un singolo apparato, riducendone le prestazioni, senza compromettere però il funzionamento dell’intero sistema in quanto esiste una o più procedure alternative per superare l’inconveniente. Il mancato rispetto dei livelli di servizio sopra indicati comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 17.
9.1 Help desk
Articolo 9
(Help desk –Presidio on-site - Reperibilità)
Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di “assistenza evolutiva” di cui al precedente articolo 8, l’Impresa metterà a disposizione un servizio di “Help-desk” che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazione e assistenza tecnica per malfunzionamento dei sistemi.
Il servizio di “Help Desk” potrà essere attivato mediante contatto sia telefonico sia utenza di posta elettronica certificata (PEC).
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Il servizio dovrà essere operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00, coincidenti con la copertura oraria del presidio on-site di cui al successivo Paragrafo 9.3.
Le richieste di intervento dovranno essere tracciate attraverso un “sistema di troubleticketing (TTS)” di proprietà dell’Impresa; mensilmente l’Impresa dovrà fornire all’Amministrazione, nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto, un “report” esaustivo di tutte le richieste di assistenza in cui siano riportate, per ogni richiesta, almeno le seguenti informazioni:
- identificativo della richiesta;
- data e ora di apertura del ticket;
- compendio e ubicazione;
- tipologia di impianto interessato dal guasto;
- tipo di guasto (bloccante, non bloccante)
- causa della richiesta di intervento;
- data e ora di chiusura del ticket;
- esito dell’intervento.
All’apertura di ogni “ticket” di intervento deve essere garantito l’invio di una “e-mail” informativa verso il Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al precedente articolo 3; analoga mail informativa dovrà essere inviata alla chiusura del “ticket”. Le “e-mail” dovranno contenere almeno le informazioni sopra elencate.
Al termine di ogni intervento deve essere rilasciato al Direttore dell’Esecuzione del Contratto un “rapporto di intervento” in cui siano indicate le cause e la tipologia (bloccante/non bloccante) del guasto, le attività effettuate per garantire il ripristino, marca e modello dell’apparato eventualmente sostituito, marca e modello dell’apparato eventualmente fornito in sostituzione.
9.1.1 – Livelli di servizio Help – desk
Per il servizio di “Help Desk” dovranno essere garantiti i seguenti livelli minimi di servizio sui tempi massimi di attesa:
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1. Risposta entro 30”, per l’80% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60”, per il 20% delle chiamate ricevute;
3. La percentuale delle chiamate entranti perdute non deve essere superiore al 4%.
Ad ogni richiesta di assistenza tecnica correttiva, il “call center” deve assegnare un numero progressivo identificativo della chiamata.
Tale identificativo, unitamente alla data e all’ora di registrazione, deve essere comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata (ovvero, in caso di richiesta a mezzo “e-mail”, immediatamente dopo la ricezione della richiesta medesima).
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 17.
9.2 - Servizi di “presidio on–site” presso il “Compendio Viminale”
L’Impresa, entro il termine di 7 (sette) giorni solari successivi alla data di “Kick off meeting” di cui al Paragrafo 4.bis.1 del precedente articolo 4.bis, e per l’intera durata contrattuale, dovrà assicurare un servizio di presidio “on-site” presso la “Sala Operativa” del Compendio Viminale, al fine di consentire le seguenti operazioni:
• intervento immediato in caso di malfunzionamenti del “sistema” o dei singoli apparati;
• aggiornamenti dei “sistemi” laddove necessari;
• analisi continua delle funzionalità del “sistema”, al fine di prevenirne e/o correggerne immediatamente i malfunzionamenti;
• affiancamento costante al personale preposto all’utilizzo dei “sistemi”;
• affiancamento al personale preposto per l’estrapolazione dei filmati per la successiva messa a disposizione per l’A.G.
Tale servizio prevede la presenza costante di n. 2 (due) tecnici specializzati di comprovata esperienza nell’ambito degli impianti di videosorveglianza e antintrusione e con specifica conoscenza del sistema in argomento, relativamente ai quali l’Impresa, preventivamente
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all’accesso agli impianti di intervento, dovrà fornire le previste informazioni di carattere personale.
Tale servizio dovrà essere garantito secondo le modalità e gli orari riportati nella seguente tabella:
• Lun-Ven | 8.00 – 20.00 |
• Sabato | 8.00 – 14.00 |
Nell’ intervento si intendono inclusi sia le parti di ricambio che i materiali di ausilio all’attività del tecnico.
Il mancato rispetto degli impegni indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 17.
9.3 – Reperibilità
L’Impresa dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un servizio di reperibilità dei tecnici, tramite recapiti telefonici, negli orari notturni e nelle giornate non lavorative (fine settimana e festivi), non garantiti dal servizio di “Help-desk” e “Presidio on-site”, finalizzato a garantire interventi di assistenza tecnica correttiva, con i medesimi termini e modalità del servizio di “presidio” di cui al Paragrafo precedente, ivi compresa la gestione tramite il sistema di troubleticketing (TTS), la redazione di un report di sintesi di fine intervento, e i “livelli di servizio” concordati di cui al Paragrafo 8.4 del precedente articolo 8.
Il mancato rispetto dei relativi “livelli di servizio” comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 17.
Articolo 10
(Formazione e Addestramento – Piano della Formazione) 10.1 – Formazione e addestramento
L’Impresa, al fine di soddisfare le esigenze relative all’addestramento operativo/applicativo di tutti gli strumenti offerti dai nuovi “sistemi”, successivamente alla comunicazione di avvenuta
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approvazione del certificato di positiva verifica di conformità funzionale della fornitura di cui al precedente articolo 7, dovrà erogare, nel rispetto della tempistica e delle modalità convenute nel “Piano della formazione” di cui al successivo Paragrafo 10.2, servizi di formazione, contenenti sia nozioni teoriche sia sessioni pratiche di utilizzo della “piattaforma di supervisione e gestione integrata” ed articolantesi in nr.10 giornate in aula, così suddivise:
- nr. 4 giornate per il personale che si occuperà dell’amministrazione e della gestione del “sistema” (ambiente applicativo/tecnologico):
o Configurazioni;
o Creazione di utenti;
o Assegnazione dei diritti;
o Utilizzo del database di inventory (modalità di accesso al DB, di aggiornamento, estrazione e cancellazione dei dati, etc);
- nr. 6 giornate dedicate al personale dell’Amministrazione che opererà sul “sistema” in qualità di semplice utente:
o Gestione delle risorse multimediali;
o Gestione dei “monitor” di visualizzazione.
La mancata erogazione e/o l’erogazione del servizio di formazione con modalità o con il grado di soddisfacimento non conformi alle richieste dell’Amministrazione, previo accertamento del Direttore dell’esecuzione del contratto, comporteranno la mancata corresponsione del compenso previsto.
10.2 - Piano della Formazione
L’Impresa dovrà produrre, entro il termine di 20 (venti) giorni solari dall’avvenuta approvazione a cura dell’Amministrazione del certificato di positiva verifica funzionale della fornitura, una “Documentazione di supporto alla formazione” ed un “Piano di formazione” per le due tipologie di discenti, che dovrà essere preventivamente sottoposto all’approvazione
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dell’Amministrazione per tramite del Direttore dell’Esecuzione del Contratto di cui al precedente articolo 3.
Nel caso in cui detta valutazione del “Piano della Formazione” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto all’Impresa mediante lettera raccomandata A/R o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 00 (xxxxx) giorni, qualora il suddetto “Piano della Formazione” non sia ancora disponibile e/o la successiva valutazione risultasse ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Il mancato rispetto del termine previsto al primo comma del presente “Paragrafo” comporterà l’applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 17.
Articolo 11
(Realizzazione “Database di Inventory” degli impianti di sicurezza) L’Impresa, entro il termine di 120 (centoventi) giorni solari dalla data di “Kick-off meeting” di cui al Paragrafo 4.bis.1 del precedente articolo 4.bis, dovrà realizzare un “database di inventory”, recante l’elencazione delle consistenze di tutti gli impianti di sicurezza dei “Compendi” di cui al Paragrafo 4.1, comma 2, del precedente articolo 4, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle telecamere di videosorveglianza, telecamere di lettura targhe, “monitor”, “server”, “workstation”, centrali di allarme, sensori, “Ups”, nonché l’indicazione, per ogni specifica componente, di marca, modello, nr seriale, codice prodotto (laddove disponibile) e, nel caso di “server” e “workstation”, anche del relativo equipaggiamento (nr di CPU, nr di core, tipologia e nr di dischi, quantità di memoria “RAM”, sistema operativo, etc).
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Sarà onere dell’Impresa tenere costantemente aggiornato il “database di inventory” contestualmente alla effettuazione degli interventi di assistenza evolutiva di cui al precedente articolo 8, fornendo all’Amministrazione, con cadenza quadrimestrale, un estratto aggiornato delle consistenze medesime in “formato excel”.
L’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del contratto, provvederà a verificare la rispondenza tra il contenuto estratto del “database” e gli interventi di assistenza effettuati e resocontati mediante i “report” di cui al Paragrafo 9.1 del precedente articolo 9.
Il “database” dovrà essere installato su una postazione di controllo presente nella “Sala Operativa” dell’Ispettorato “Viminale” e consegnato, nell’ultima versione aggiornata, all’Amministrazione prima della scadenza del contratto.
Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 e delle successive scadenze quadrimestrali di cui al successivo comma 2 del presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 17.
Articolo 12
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
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Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 13
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica di conformità finale)
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Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alle verifiche di conformità, l’Impresa potrà alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica di conformità con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione della/dei nuova realizzazione/beni in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova realizzazione, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell’Impresa.
Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento della garanzia definitiva per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità, l'Amministrazione procederà alla
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risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intera garanzia definitiva nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica di conformità risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 7 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 14 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
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L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 15 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di
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prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 16 (Garanzia definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006, costituirà entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente atto negoziale una garanzia definitiva di € , pari al , % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari, il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385. La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000, con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
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Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Articolo 17
( Penalità in caso di xxxxxxx e termine essenziale) .
17.1 – Attività Preliminari
Il mancato rispetto dei termini fissati per lo svolgimento delle attività descritte a partire dal Paragrafo 4.bis.2 e fino al Paragrafo 4.bis.7 dell’articolo 4.bis, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale pari allo 0,50 per mille dell’importo del contratto.
17.2 – “Piano di progetto esecutivo” e “Piano di Migrazione e/o sostituzione”
I ritardi maturati nella presentazione del “Piano di progetto esecutivo” e del “Piano di Migrazione e/o sostituzione” di cui all’articolo 5, Paragrafi 5.1 e 5.2, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,50 per mille del valore netto del contratto.
17.3 - Consegna, installazione e configurazione
Il mancato rispetto del termine previsto al precedente articolo 6, Paragrafo 6.1, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale pari allo 0,50 per mille dell’importo del contratto.
17.4 – “Piano dei test” e Approntamento alla verifica di conformità
I ritardi maturati nella presentazione del “Piano dei test” e della comunicazione di “Approntamento alla verifica di conformità” di cui all’articolo 6, Paragrafo 6.2, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,50 per mille del valore netto del contratto.
17.5 – Servizio di “assistenza evolutiva”
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’avvio del servizio di “assistenza evolutiva” di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 8, Paragrafo 8.1, rispettivamente per gli impianti non oggetto di aggiornamento tecnologico ed oggetto di aggiornamento tecnologico, comporterà l’applicazione,
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in misura giornaliera, di una penalità pari allo 0,50 per mille dell’importo del valore del contratto.
17.6 – “Piano di assistenza periodica” – “Livelli di servizio”
Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del “Piano di assistenza periodica” di cui all’articolo 8, Paragrafo 8.2, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penalità pari allo 0,50 per mille dell’importo del valore del contratto.
Per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto ai “livelli di servizio” previsti dall’articolo 8, Paragrafo 8.4, è prevista l’applicazione di una penalità pari allo 0,03 per mille dell’importo del valore del contratto.
17.7 - Help desk
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” inerenti il servizio di “help desk” di cui all’articolo 9, Paragrafo 9.1.1, comporterà l’applicazione delle seguenti penali.
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 30 secondi nel 80% dei casi 60 secondi nel 20% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 0,50 ‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate Entranti perdute | Max 4% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 0,50 ‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
17.8 - Servizio di presidio “on site”
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Per ogni ora di ritardo oltre le 3 (tre) ore lavorative rispetto agli orari di servizio previsti dal medesimo articolo 9, Paragrafo 9.2, è prevista l’applicazione di una penalità pari allo 0,03 per mille dell’importo del valore del contratto.
17.9 - Reperibilità
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” inerenti il servizio di reperibilità di cui all’articolo 9, Paragrafo 9.3, comporterà l’applicazione di una penale pari a 0,02 per mille per ogni due ore di ritardo.
17.10 - Servizio di “Formazione ed Addestramento” – “Piano della Formazione”
Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione del “Piano della formazione” di cui all’articolo 10, Paragrafo 10.2, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penalità pari allo 0,10 per mille dell’importo del valore del contratto.
La mancata erogazione e/o l’erogazione del servizio di formazione con modalità o con il grado di soddisfacimento non conformi alle richieste dell’Amministrazione, previo accertamento del Direttore dell’esecuzione del contratto, comporteranno la mancata corresponsione del compenso previsto.
17.11 – “Data Base Inventory”
Il mancato rispetto del termine previsto all’articolo 11 comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale pari allo 0,50 per mille dell’importo del contratto.
17.12 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
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Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 18
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
Aggiornamento tecnologico e realizzazione “Data Base Inventory”
Quanto ad € ,IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di
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quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione in “Function Point”:
Servizio di sviluppo “software”
Quanto ad € ,IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 214, da emettersi successivamente all’esito positivo della verifica di conformità prevista per le funzionalità realizzate ed all’avvenuta certificazione, a cura dell’Amministrazione, dei “Punti Funzione” sviluppati ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data della positiva verifica di conformità prevista per le funzionalità realizzata e dell’avvenuta certificazione, a cura dell’Amministrazione, dei “Punti Funzione” sviluppati, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
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Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone:
Assistenza evolutiva (periodica e correttiva), Servizi di “presidio on-site”, “help-desk2 e reperibilità
Quanto ad € ,IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi,
dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n. canoni dell’importo di €
, , XXX xxxxxxx, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi quadrimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata
Formazione
Quanto ad € ,IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi,
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dalla data di ricevimento della fattura elettronica, purché corredata dalla certificazione di avvenuta regolare erogazione del corso di formazione rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, da emettersi successivamente al completamento delle sessioni di formazione previste, ovvero, nell’ipotesi di ricevimento della fattura in data anteriore, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla certificazione di avvenuta regolare erogazione del corso di formazione rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, successivamente al completamento delle sessioni di formazione previste, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il numero CODICE CIG 71862465CC, trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG 71862465CC
Conti correnti di riferimento:
Persone autorizzate ad operare sul conto: CODICE FISCALE AZIENDA
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Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 19 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla
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medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 20
(Clausola dell' Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica di conformità, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 21 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
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Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 22
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
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In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999,
n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori
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per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 23
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
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a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
Il personale impiegato dall’ Impresa dovrà essere di gradimento dell' Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dalle Imprese Associate stesse, nell' esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall' Amministrazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 24 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
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Articolo 25
(Recesso dell' Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione
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antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 26 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 27 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 28 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 29
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
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L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 21 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 17 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 17, Paragrafo 17.12, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, Sottopar. 4.bis.6.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, Sottopar. 4.bis.6.2, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.7, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.1, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.2, ultimo comma;
− articolo 8, Paragrafo 8.1, ultimo comma;
− articolo 8, Paragrafo 8.2, ultimo comma;
− articolo 8, Paragrafo 8.4, ultimo comma;
− articolo 9, Paragrafo 9.1.1, ultimo comma;
− articolo 9, Paragrafo 9.2, ultimo comma;
− articolo 9, Paragrafo 9.3, ultimo comma;
− articolo 10, Paragrafo 10.1, ultimo comma;
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− articolo 10, Paragrafo 10.2, ultimo comma;
− articolo 11, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 17 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 17.12, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 12, comma 7;
− articolo 13, comma 5;
− articolo 14, ultimo comma ;
− articolo 16, commi 15 e 20;
− articolo 18, commi 6 e 7;
− articolo 23, ultimo comma;
− articolo 32, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 29, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 30 (Cessione del credito)
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L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 31 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 32
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di
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sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 33
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega il D.U.V.R.I statico.
Articolo 34 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 35
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al
+3, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del
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Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Xxxxxxxx n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 36
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
Per l’Amministrazione Per “ ”
IL DIRETTORE CENTRALE
(Guercio) ( )
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica) (documento firmato digitalmente in modalità elettronica)