COMUNE DI CIVITAVECCHIA
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI
Approvato con Determinazione Commissariale n. 297 del 30/11/2005
Modificato con Determinazione Commissariale
n. 19 del 20/01/2006
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 28/12/2006
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 30/09/2015
testo contenente le modifiche
INDICE
Capo I - Norme Generali
Art. | 1 | - Finalità | pag. | 4 |
Art. | 2 | - Osservanza delle norme regolamentari | pag. | 4 |
Art. | 3 | - Ambito di applicazione | pag. | 4 |
Art. | 4 | - Soggetti destinatari | pag. | 5 |
Art. | 5 | - Pubblicità | pag. | 6 |
Art. | 6 | - Tipologie di provvidenze | pag. | 6 |
Art. | 7 | - Piano dei contributi | pag. | 6 |
Art. 8 – Pubblicizzazione del concorso del Comune pag. 6
Capo II – Aree d’intervento
Art. | 9 - Individuazione | pag. | 6 |
Art. | 10 - Area per la tutela e valorizzazione dell’ambiente | pag. | 7 |
Art. | 11 - Area delle attività culturali,scientifiche, celebrative ed | ||
educative | pag. | 7 | |
Art. | 12 - Area delle attività umanitarie,socio-assistenziali e del | ||
volontariato | pag. | 8 | |
Art. | 13 - Area dello sviluppo economico | pag. | 8 |
Art. | 14 - Area della promozione e sviluppo del turismo | pag. | 8 |
Art. | 15 - Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero | pag. | 9 |
Capo III – Contributi per attività annuali
Art. | 16 | - Soggetti ammessi | pag. | 9 |
Art. | 17 | - Domande | pag. | 9 |
Art. | 18 | - Procedimento | pag. | 10 |
Art. | 19 | - Criteri | pag. | 10 |
Art. | 20 | - Erogazione e rendicontazione | pag. | 11 |
Capo IV – Contributi per attività specifiche
Art. | 21 | - Soggetti ed iniziative ammessi | pag. | 12 |
Art. | 22 | - Domande | pag. | 12 |
Art. | 23 | - Criteri | pag. | 12 |
Art. | 24 | - Procedimento | pag. | 12 |
Art. | 25 | - Erogazione e rendicontazione | pag. | 12 |
Capo V – Patrocinio
Art. | 26 | - Finalità | pag. | 13 |
Art. | 27 | - Beneficiari | pag. | 13 |
Art. | 28 | - Benefici | pag. | 13 |
Art. | 29 | - Modalità | pag. | 13 |
Capo VI – Albo dei beneficiari | ||
Art. 30 - Albo dei beneficiari | pag. | 14 |
Capo VII – Trattamento dei dati personali | ||
Art. 31 - Modalità | pag. | 14 |
Capo VIII – Disposizioni finali e transitorie | ||
Art. 32 - Esclusioni | pag. | 15 |
Art. 33 - Entrata in vigore | pag. | 15 |
Art. 34 - Pubblicità | pag. | 15 |
Capo I Norme generali
Art. 1 – Finalità
1. Il presente Regolamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici), come modificato dall’art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dell’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, in attuazione della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché del Piano di Prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 30/01/2015, e in applicazione dell’art. 5 del vigente Statuto del Comune di Civitavecchia, disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati.
Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del Patrocinio da parte del Comune di Civitavecchia.
2. Al fine di garantire equità, imparzialità e trasparenza all’azione amministrativa, la concessione di vantaggi economici di qualsiasi genere è soggetta alla pubblicità sulla rete internet del Comune nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente”.
3. Il presente Regolamento viene inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune e pubblicato nell’apposita sezione “Regolamenti” nel sito web istituzionale per la consultazione da parte dei cittadini.
Art. 2 – Osservanza delle norme regolamentari
1. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di contributi e benefici economici da parte del Comune.
2. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.
Art. 3 - Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e regolamento;
b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune si ponga unicamente quale tramite per l’erogazione;
c) alle sovvenzioni, ossia quando il Comune si fa carico interamente dell’onere derivante da un’attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell’Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-
promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta Comunale che impartirà al Dirigente le direttive relative all’obiettivo da realizzare;
d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 lett. f) della l. 266/1991;
e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;
f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune partecipa e che vengono erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;
g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell’accollo da parte del Comune di tutti o parte degli oneri connessi all’accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;
i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune interviene con apposita disciplina.
Art. 4 – Soggetti destinatari
1. La concessione delle provvidenze previste e disciplinate dal presente Regolamento può essere disposta dall’Amministrazione a favore:
a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano a beneficio della comunità locale;
b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e curano iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità locale;
c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità locale. La costituzione dell’Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente,di almeno sei mesi, la richiesta dell’intervento. Le Associazioni di volontariato devono essere iscritte agli elenchi di cui all’art. 6 della L. 11 agosto 1991 n. 266.
d) di persone fisiche nei casi previsti agli articoli 11, commi 2 e 3, e 15, comma 4.
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l’attribuzione di contributi e benefici economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali, oppure per concorrere ad
iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.
Art. 5 – Pubblicità
1. E’ fatto obbligo ai beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse, un’apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico del Comune.
Art. 6 – Tipologie di provvidenze.
1. L’erogazione delle provvidenze può consistere in:
a. contributi per le attività annuali;
b. contributi per attività specifiche e/o iniziative.
Art. 7 - Piano dei contributi
1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente in sede di formazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione.
2. Ogni anno, dopo l’approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta Comunale definisce il contributo massimo erogabile per tipologia d’intervento, nonché, limitatamente ai contributi per attività annuali, le modalità ed i termini di presentazione delle domande di contributo per l’anno successivo.
3. Il Comune provvede, pertanto, a rendere noto quanto stabilito dalla Giunta attraverso apposito bando, cui verrà data ampia pubblicità.
4. I contributi per attività specifiche potranno essere richiesti nei termini stabiliti all’art. 22 , entro i limiti economici stabiliti dalla Giunta.
Art. 8 - Pubblicizzazione del concorso del Comune
1. I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a far risultare il concorso del Comune attraverso gli atti ed i mezzi con i quali effettuano l’annuncio e la promozione delle iniziative.
2. Al momento della rendicontazione del contributo, la mancata produzione del materiale pubblicitario con l’evidenziazione del concorso del Comune comporta, in sede di liquidazione, la riduzione del 50% del contributo assegnato.
Capo II Aree d’intervento
Art. 9 - Individuazione
1. Le aree d’intervento, per le quali l’Amministrazione comunale può disporre la concessione di provvidenze, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono riferite:
- alla tutela e valorizzazione dell’ambiente;
- alle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative;
- alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
- allo sviluppo economico;
- alla promozione e sviluppo del turismo;
- alle attività sportive e ricreative del tempo libero.
2. Per ciascuna area d’intervento sono individuate, negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.
Art. 10 – Area per la tutela e valorizzazione dell’ambiente
1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela e la valorizzazione dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
a. al sostegno dell’attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
b. alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
c. alle mostre, convegni ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, compresa la fauna e la flora, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro conservazione.
Art. 11 – Area delle attività culturali, scientifiche, celebrative ed educative
1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali, scientifiche, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, sono finalizzati principalmente:
a. allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell’ambito del territorio comunale;
b. all’organizzazione ed effettuazione nel Comune di attività e/o iniziative teatrali, musicali e cinematografiche di pregio artistico;
c. all’effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d’arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità locale;
d. alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
e. alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
f. all’organizzazione nel territorio comunale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazioni,
g. attività ed iniziative promozionali e culturali organizzate da associazioni locali anche al di fuori del territorio comunale.
2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l’utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.
3. Il Comune può altresì concedere contributi a sostegno di cittadini che si siano particolarmente distinti nello spettacolo, nella cultura e nella moda e che quindi abbiano contribuito a dare lustro e notorietà alla Città.
4. Sono ammissibili:
a. attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dal Comune,
b. iniziative di singoli cittadini di particolare significatività e rilevanza per la comunità locale e per il suo patrimonio storico-culturale;
c. acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione di beni culturali;
x. xxxxxxxx, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali.
Art. 12 – Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato
1. Gli interventi del Comune sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.
Art. 13 – Area dello sviluppo economico
1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono finalizzati, in particolare:
a. al concorso per l’organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio comunale, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate;
b. al concorso per l’effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione di prodotti locali, quando l’adesione alle stesse sia aperta ad aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune, ove la partecipazione risulti quantitativamente significativa.
Art. 14 – Area della promozione e sviluppo del turismo
1. Gli interventi del Comune per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell’immagine del Comune, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico- ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio- culturali, del suo patrimonio artistico.
Art. 15 – Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero
1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani, meno giovani e anziani.
2. Il comune interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. Il comune può concedere contributi una-tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2, per l’organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico, a carattere locale, nazionale e internazionale, che concorrono alla promozione della pratica sportiva.
4. Il comune può altresì concedere contributi a sostegno dell’attività agonistica di cittadini che si siano particolarmente distinti nello sport, praticato a livello regionale, nazionale o internazionale e che quindi abbiano contribuito a dare lustro e notorietà alla Città.
Capo III
Contributi per attività annuali
Art. 16 – Soggetti ammessi
1. I contributi per le attività annuali possono essere concessi a favore dei soggetti di cui all’art. 4 del presente regolamento ed in base a quanto previsto da ciascuna area di intervento.
2. I soggetti beneficiari di contributi per singole iniziative od opere non possono includere queste nella richiesta di contributo annuale.
Art. 17 – Domande
1. Le persone e gli Enti pubblici e privati per accedere ai contributi di cui al presente Regolamento, devono presentare domanda nei termini stabiliti dal bando per le attività da svolgersi nell’anno successivo.
2. La domanda di finanziamento deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) copia Statuto o Atto Costitutivo (solo per le persone giuridiche);
b) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell’attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
c) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo.
3. Nella domanda deve essere altresì richiesta l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, qualora il soggetto non sia già iscritto.
4. Le persone e gli Enti pubblici e privati devono,inoltre, indicare l’eventuale presentazione di analoghe richieste di contributi ad altri enti, l’eventuale concessione di tali contributi e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 31.
Art. 18 – Procedimento
1. Le domande dovranno essere indirizzate al Segretario Generale il quale, provvederà ad assegnarle al Dirigente competente.
2. Il Dirigente competente provvederà a predisporre il provvedimento di concessione del contributo.
3. Le richieste di contributo verranno istruite e valutate da apposita commissione nominata con determinazione del Dirigente, responsabile della specifica area d’intervento, tra i dipendenti comunali, anche di diversi Servizi, al fine di garantire ai sensi di legge l’inesistenza di condizioni di incompatibilità con il procedimento e successivamente approvate con determinazione del medesimo responsabile.
L’erogazione dei contributi economici avviene entro i limiti delle risorse disponibili nel Bilancio.
4. Nella fase istruttoria la commissione può richiedere ulteriore documentazione che fosse ritenuta necessaria.
5. Il Dirigente responsabile, nel rispetto del Piano di Prevenzione della Corruzione, relazionerà per iscritto, nell’ambito dell’invio dei dati di rendicontazione annuale all’Ufficio Controllo di Gestione, sull’andamento della gestione dei contributi indicando cronologicamente tutti i provvedimenti di attribuzione dei contributi ed il relativo ammontare. Inoltre, provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale, secondo quanto disposto dagli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013, quale condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali si dispongono le concessioni di vantaggi economici.
Art. 19 – Criteri
1. Nella concessione dei contributi la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti criteri valutabili complessivamente per un max di punti 100:
a. Capacità di coinvolgimento della popolazione valutando anche l’esito di analoghe iniziative consuntivate dall’associazione negli anni precedenti - max 20 punti;
b. Valutazione dei contenuti del progetto (Rilevanza sul territorio dell’attività o dell’iniziativa proposta, continuità negli anni dell’iniziativa) - max 15 punti;
c. Valutazione della qualità progettuale e/o del carattere di originalità ed ‘innovatività del progetto presentato - max 20 punti;
d. Valutazione della capacità organizzativa del soggetto (esperienza del oggetto e/o ampiezza della base associativa) - max 15 punti;
e. Valutazione del livello qualitativo del soggetto (riconoscimento raggiunto dal soggetto nel “circuito” di riferimento) - max 8 punti;
f. Iniziativa promossa da più soggetti - max 8 punti;
g. Iniziativa organizzata da enti privi di scopo di lucro 10 punti;
h. Iniziative volte a raccogliere fondi per beneficenza/solidarietà 4 punti.
2. Il contributo concedibile per ciascun programma di attività o progetto non può superare i seguenti limiti percentuali:
a. per iniziative che hanno ottenuto fino a 40 punti fino ad un massimo del 30 % del contributo richiesto;
b. per iniziative che hanno ottenuto da 41 a 70 punti fino ad un massimo del 50 % del contributo richiesto;
c. per iniziative che hanno ottenuto da 71 a 100 punti fino ad un massimo dell’ 80 % del contributo richiesto.
3. L’ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono inoltre stabilite in riferimento:
a) all’ammontare complessivo delle somme stanziate a bilancio;
b) al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
c) al contributo richiesto rispetto al conto complessivo.
Art. 20 – Erogazione e rendicontazione
1. L’erogazione dei contributi annuali è disposta dal Dirigente competente di norma in unica soluzione. Il beneficiario ha facoltà di chiedere l’anticipo del 50% dell’importo assegnatogli, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l’avvio dell’attività o dell’iniziativa: il restante 50% viene erogato a conclusione dell’iniziativa. In entrambi i casi, l’erogazione, comprensiva anche di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni che i beneficiari avranno ricevuto per la medesima attività o progetto, avviene a seguito di presentazione di idonea documentazione.
2. Il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile per un importo che superi almeno del 20% il totale dei contributi o sponsorizzazioni ottenuti, comprensivo quindi anche di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni che i beneficiari avranno ricevuto per la medesima attività. Ne consegue che il totale dei contributi o sponsorizzazioni che può ottenere il beneficiario non può superare l’80% delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività o per la realizzazione del progetto.
3. Entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione delle attività annuali, pena l’avvio del procedimento di revoca del contributo medesimo, tutti i Soggetti beneficiari devono presentare dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/200, relativamente a:
- Relazione dettagliata sull’avvenuto svolgimento delle iniziative, progetti, manifestazioni, eventi secondo la progettazione presentata;
- Relativo rendiconto economico con indicazione delle spese sostenute e delle entrate, indicando gli altri finanziamenti ricevuti;
- Dichiarazione comprovante che i documenti di spesa presentati sono relativi all’iniziativa oggetto del contributo e non sono stati utilizzati e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi da altri Enti pubblici o privati;
- Materiale pubblicitario con l’evidenziazione del concorso del Comune; e la seguente documentazione in allegato:
- Originali quietanzati dei documenti di spesa a dimostrazione delle spese sostenute;
- Fotocopia della carta d’identità del rappresentante legale.
Capo IV
Contributi per attività specifiche
Art. 21 - Soggetti ed iniziative ammessi
1. I contributi per iniziative specifiche possono essere concessi una-tantum per favorire la realizzazione da parte di associazioni, enti pubblici e privati, società, persone fisiche ed in genere di terzi, di iniziative od opere le quali presentino carattere di pubblica utilità e sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del comune, tenuto conto della disponibilità dei mezzi finanziari.
2. I soggetti beneficiari di contributi annuali non possono richiedere contributi per attività specifiche già comprese nei programmi finanziati con detti contributi.
Art. 22 – Domande
1. Le domande di contributo per iniziative specifiche devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell’effettuazione dell’iniziativa.
2. Le domande devono contenere una relazione illustrativa dell’iniziativa oggetto della domanda, con l’indicazione precisa circa l’entità del contributo richiesto, nonché gli ulteriori elementi richiesti all’art. 17 commi 2 e 3 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui all’art. 31.
Art. 23 – Criteri
1. Nella concessione dei contributi la Commissione tiene conto dei criteri individuati all’articolo 19.
Art. 24 – Procedimento
1. Le domande dovranno essere indirizzate al Segretario Generale il quale provvederà, ad assegnarle al Dirigente competente, che adotterà la medesima procedura di cui all’art. 18, commi 2, 3, 4, 5.
Art. 25 – Erogazione e rendicontazione
1. L’erogazione dei contributi per attività specifiche è disposta con le modalità di cui all’articolo 20.
2. La rendicontazione dovrà essere presentata entro un mese dal termine dell’iniziativa per la quale il contributo è stato concesso, pena la revoca del contributo medesimo.
Capo V Patrocinio
Art. 26 – Finalità
1. Il patrocinio gratuito è attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali,artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie promosse a livello locale, regionale, nazionale o internazionale.
2. Il patrocinio del Comune di Civitavecchia può essere concesso per iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all’interno del territorio cittadino.
3. In via eccezionale, il patrocinio può essere concesso anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio cittadino, purché presentino un contenuto strettamente legato alla Città o siano ritenute di particolare rilievo.
4. Il patrocinio non può essere concesso per iniziative e manifestazioni che abbiano come fine il lucro.
Art. 27 – Beneficiari
1. Possono richiedere il patrocinio persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con o senza personalità giuridica, associazioni, comitati e fondazioni operanti nel territorio o che comunque svolgano l’iniziativa patrocinata nell’ambito del territorio comunale.
2. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione (inviti, locandine, manifesti, etc.) la dicitura “con il patrocinio della Città di Civitavecchia”.
3. Il Comune può, in ogni caso, revocare il patrocinio concesso ad una iniziativa qualora gli strumenti comunicativi della stessa o le sue modalità di svolgimento risultino, di fatto, diversi rispetto a quanto contenuto nella domanda.
4. I soggetti, sprovvisti di patrocinio comunale, che utilizzino abusivamente lo Stemma comunale, saranno perseguiti a norma di legge.
Art. 28 – Benefici
1. La concessione del patrocinio non comporta l’automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe comunali, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.
Art. 29 – Modalità
1. I soggetti di cui all’art. 27, al fine di ottenere la concessione del patrocinio devono presentare apposita istanza, formulata esclusivamente utilizzando il previsto modulo (Allegato A del presente Regolamento), indirizzata al Sindaco almeno cinque giorni antecedenti la data di svolgimento dell’iniziativa.
2. La richiesta di patrocinio è istruita dal Responsabile del Procedimento, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90.
3. Il patrocinio è concesso con nota motivata del Sindaco
4. Le bozze di tutti i materiali prodotti per la pubblicizzazione dell’iniziativa, prima della loro divulgazione, andranno allegati alla richiesta, per la verifica del corretto utilizzo dell’immagine del Comune.
Capo VI
Albo dei beneficiari
Art. 30 – Albo dei beneficiari
1. A partire dal 2013 le funzioni dell’Albo dei beneficiari vengono assolte con la pubblicazione dell’elenco di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013, come previsto dalla delibera
n. 59/2013 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).
Capo VII Trattamento dei dati personali
Art. 31 – Modalità
1. I dati personali raccolti saranno trattati su supporti cartacei ed informatici.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce presupposto necessario per l’ammissione ai contributi in oggetto; pertanto il mancato o incompleto conferimento di dati impedisce all’Ente di intervenire a favore degli interessati.
3. I responsabili dei Servizi sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti.
4. Gli interessati potranno esercitare in ogni momento i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione o di blocco dei dati trattati in violazione di legge, come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
5. Il presente regolamento costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Capo VIII Disposizioni finali e transitorie
Art. 32 – Esclusioni
1. Il presente regolamento non si applica nei seguenti casi:
a. per i contributi individuali di assistenza sociale, per i quali si rinvia ad apposita regolamentazione;
b. per interventi urgenti in caso di calamità;
c. in genere per tutti i casi in cui la materia sia disciplinata da leggi, regolamenti, convenzioni, patti o accordi stipulati, a norma di legge, con associazioni ed enti, o comunque da altre specifiche normative.
2. Nei casi in cui la materia sia parzialmente disciplinata da leggi e regolamenti speciali, il presente regolamento si applica se ed in quanto compatibile con tali normative.
3. L’intervento del Comune non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione dell’attività ordinaria di enti pubblici, privati e associazioni.
Art. 33 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il 15° giorno dalla sua pubblicazione all’Albo on line del Comune
Art. 34 – Pubblicità
1. Alle disposizioni contenute nel presente Regolamento verrà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo on line del Comune e nell’apposita sezione “Regolamenti” del sito istituzionale dell’Ente.