AVVISO PUBBLICO
STRUTTURA WELFARE LOCALE
AVVISO PUBBLICO
EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE LOCAZIONI ESISTENTI E LA STIPULA DI NUOVI CONTRATTI A CANONE CONCORDATO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE REGIONALE N.602/2020 “FONDO REGIONALE PER L’ACCESSO ALL’ABITAZIONE IN LOCAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 38 E 39 DELLA L.R.24/2001” – ANNO 2020 – INTERVENTO 2) – RINEGOZIAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE
Finalità
Il presente avviso pubblico intende favorire la rinegoziazione dei canoni di locazione, con eventuale modificazione della tipologia contrattuale, quale strumento per fronteggiare la difficoltà nel pagamento del canone oltre a incentivare i proprietari di alloggi sfitti a immetterli sul mercato della locazione a canone concordato.
La rinegoziazione dei canoni verrà gestita con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza di proprietari e inquilini; tale misura, infatti, consente di conciliare gli interessi di inquilino e proprietario attraverso un'azione solidale di redistribuzione delle risorse volta a diminuire il rischio di morosità e di eventuali sfratti che rappresentano un danno per entrambe le parti contrattualmente coinvolte.
Beneficiari
Nuclei familiari aventi ISEE, compreso tra 0 e 35.000,00 € che risiedono, dimorano o affittano un alloggio situato nel territorio del Distretto socio – sanitario di Vignola. Il contributo è erogato una tantum al locatore.
Tipologia di rinegoziazione ed entità contributo
La rinegoziazione può articolarsi nelle seguenti fattispecie:
1) Riduzione dell’importo del canone di locazione libero (art. 2, comma 1) o concordato (art. 2, comma 3) o transitorio (art. 5)
La riduzione del canone deve essere di almeno il 10% del canone originario; il contributo è pari al 50% dell’importo della riduzione del canone, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 1.500;
La riduzione deve essere applicata per 12 mesi. Qualora vi siano contratti con scadenza inferiore ai 12 mesi la riduzione dovrà essere applicata fino al termine dello stesso, purchè tale termine consenta almeno 6 mesi di riduzione
2) Riduzione dell’importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art. 2, comma 1) o transitorio (anche studenti) (art. 5) a concordato (art. 2, comma 3)
Il contributo è pari al 70% dell’importo della riduzione del canone calcolata sui primi 12 mesi, per un contributo massimo, comunque, non superiore a € 2.500.
La riduzione del canone è calcolata tra il canone annuo del contratto originario e il nuovo canone annuo percepito, come definito dagli accordi territoriali.
3) Stipula di nuovo contratto concordato (art. 2, comma 3) per alloggi sfitti
Il contributo è pari al 50% del canone concordato per i primi 18 mesi, per un importo comunque, non superiore a € 3.000,00. Il canone concordato mensile massimo ammesso è fissato in € 700,00. L’alloggio deve essere sfitto alla data di approvazione del presente bando.
Requisiti per l’accesso
Sono ammessi al contributo i nuclei familiari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:
A1) Cittadinanza italiana; oppure:
A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione europea; oppure:
A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno di durata di almeno 1 anno o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. N. 286/98 e successive modifiche;
B) Valore ISEE ordinario oppure corrente per l’anno 2020 non superiore a € 35.000,00.
Nel caso di mancanza di valore ISEE 2020, il richiedente può dichiarare un valore presunto ISEE, comunque nel limite sopra individuato, impegnandosi a presentare un ISEE 2020 entro il 30/10/2020. La domanda comunque dovrà essere formalizzata entro il mese di settembre 2020. L’Unione Terre di Xxxxxxxx liquiderà il contributo nel momento in cui potrà accedere all'attestazione ISEE 2020.
C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata; oppure:
C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa di abitazione con esclusione della clausola della proprietà differita. La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante.
Casi di esclusione dal contributo
Sono cause di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo familiare ISEE:
1) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa” derivante dalle deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013, n. 1221/2015 e n. 2365/2019;
2) avere avuto nel medesimo anno la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013,
n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
3) avere già ricevuto la concessione di un contributo ai sensi della DGR n. 1815/2019;
4) essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica.
5) avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975;
Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
6) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;
7) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;
8) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;
9) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti;
10) l’essere già presente nelle graduatorie formulate ai sensi della DGR n. 1815/2019; fermo restando che l’assegnazione del contributo ai sensi del presente Allegato A fa decadere il nucleo dalla posizione nella precedente graduatoria.
Canone di locazione
Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.
Presentazione della domanda
La domanda di contributo può essere presentata dalla data di esecutività del presente atto fino al 30 settembre 2020, fatta salva la possibilità di chiusura anticipata del bando, causa esaurimento delle risorse disponibili,
La sussistenza dei requisiti dovrà essere autocertificata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 sull’apposito modello predisposto.
La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente o avente dimora nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.
È ammessa la presentazione di una sola domanda per nucleo familiare.
Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.
Per la presentazione della domanda inquilini e proprietari devono rivolgersi alle rispettive organizzazioni di rappresentanza che hanno sottoscritto con l'Amministrazione apposito protocollo e manifestato la propria disponibilità a collaborare, previo pagamento del corrispettivo pattuito, pari a € 100,00 per l'attività di riduzione dell'importo del canone di locazione libero (art. 2 comma 1) o concordato (art 2 comma 3) o transitorio (art 5); € 150,00 per l'attività riduzione dell'importo del canone con modifica della tipologia contrattuale da libero (art 2 coma 1) o transitorio (art 5) a concordato (art 2 comma 3). Di seguito gli aderenti:
ASPPI - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari
Vignola, Xxxxx Xxxxxxx, 10 – mail: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx;
Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – Tel. 000 000000 – mail: xxxxxx@xxxxx.xx
SUNIA - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari
Vignola, via X. Xxxxxxxx, 2/2 – Tel. 000 000000 mail: xxxxxxx@xx.xxxx.xx
Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – Tel. 000 000000 mail: xxxxxxx@xx.xxxx.xx
SICET - Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Vignola, Via Bonesi, 3 – tel. 000 000000 mail: xxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxx.xxx; Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, 00/00 – Tel. 000 000000 mail: xxxxxx@xxxxx.xx
APE - Associazione della Proprietà Edilizia di Modena - Confedelizia
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00 – Tel. 000 000000 – mail: xxxxx@xxx.xx xxxxx@xxxxx.xxx
ASSOCASA MODENA
Sede di Modena Via Mar Mediterraneo 124
Tel. 000 00.00.000 – mail: xxxxxxxx.xxx@xxxxx.xxx
CONFAPPI MODENA – Confederazione della Piccola Proprietà Immobiliare Modena, Via Begarelli, 31 presso Confcommercio-ASCOM Modena - Tel. 000 0000000
mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxx-xxxxxx.xx
UNIAT - Unione nazionale Inquilini Ambiente Territorio
Sportello operativo presso C.S.T. UIL Xxxxxx - Xxx X. Xx Xxxxx, 0 – Tel. 000 000000 mail: xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx
UPPI - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari
Xxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx, Xxxxx X. Xxxxx, 00 Tel.Numero Verde 000 000 000 - mail: xxxx@xxxxxxxxxx.xx
Per informazioni sui requisiti di accesso è possibile rivolgersi allo Sportello di Prossimità dove è sitauto l’alloggio oggetto di rinegoziazione:
Castelnuovo Rangone tel. 000 000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx Castelvetro di Modena tel. 000 000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx Guiglia tel. 000 000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Marano s.P. tel. 000 000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Montese tel. 000 0000000 xxxxxxxx.x@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx
Savignano s.P. tel. 000 000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx Spilamberto tel. 059/789959 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx Vignola tel. 000 000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Zocca via tel. 000 000000 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Modalità di erogazione dei contributi
Il contributo verrà erogato dall’Unione Terre di Castelli, ente capofila del Distretto socio sanitario di Vignola, direttamente al proprietario dell’alloggio in un’unica soluzione; l'istruttoria delle pratiche verrà gestita dalla Struttura welfare Locale dell’Unione Terre di Castelli e dal Comune di.
Controlli
L’Unione Terre di Castelli effettua i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000.
Tali controlli sono eseguiti, di norma, dopo la concessione del contributo.
Devono essere sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE non adeguato a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell’applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo famigliare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).
Pertanto:
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE notevolmente inferiore al canone annuo, l’Unione Terre di Castelli, prima dell’erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali siano a conoscenza dello stato di grave disagio economico e sociale del nucleo famigliare;
- nel caso di domande che presentano un valore ISEE notevolmente inferiore al canone annuo, in seguito a situazioni di difficoltà di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), l’Unione Terre di Castelli, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo famigliare non è conosciuto dai Servizi sociali.
Privacy
Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al presente bando.
Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
Il dichiarante può esercitare i diritti del nuovo Codice sulla Privacy adeguato al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR – di cui al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”:
L’Unione Terre di Castelli e le Organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini sono titolari dei dati.
La Dirigente della Struttura Welfare Locale
Scoccati Xxxxxxxxxx
"Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 e ss. mm. e ii."