REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
AGGIORNATO ALLE NORME DI LEGGE EMANATE DAL 13 DICEM-
BRE 1991 (data di adozione del regolamento vigente) al 18.10.1994 (data di adozione di questo Regolamento)
Vimercate, 18 Ottobre 1994
I N D I C E
CAPITOLO I: OGGETTO, PRINCIPI, FONTI NORMATIVE
SEZIONE I: OGGETTO, PRINCIPI e FONTI NORMATIVE
ART. 1: Oggetto del "Regolamento comunale dei contratti" ART. 2: Principi e adempimento delle obbligazioni
ART. 3: Fonti normative dell'attività negoziale del comune
AVVERTENZA: Le note scritte in calce ad alcuni articoli non hanno, ovviamente, alcun valore normativo.
Esse possono servire per una rapida consultazione e per opportune verifiche
da parte dell'operatore comunale. In tal senso, vedi delibera C.C. 13 dicembre 1991,
n. 198, punto 2 del dispositivo.
CAPITOLO II: ATTIVITA' NEGOZIALE DEL COMUNE: ORGA- NIZZAZIONE, STRUMENTI E INCARICHI DI PRO- GETTAZIONE
SEZIONE I: ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL COMUNE
ART. 4: Funzioni del consiglio comunale ART. 5: Funzioni della giunta comunale ART. 6: Funzioni del sindaco
ART. 7: Compiti dei dirigenti, dei funzionari e del segretario generale ART. 8: Ufficio comunale contratti
ART. 9: Organi ausiliari consultivi: commissioni
ART. 10: Commissione di gara per asta, licitazione, e trattativa privata con gara ufficiosa ART. 11: Commissione per appalti concorso, per gare con offerte economicamente più van-
taggiose e per concessioni
SEZIONE II: STRUMENTI TECNICI
ART. 12: Progetti e atti tecnici preparatori dell'attività negoziale
SEZIONE III: INCARICHI DI PROGETTAZIONE
ART. 13: Incarichi di progettazione. Norme generali. Incarichi interni ART. 14: Incarichi esterni
CAPITOLO III: PROCEDIMENTO DEI CONTRATTI PRIMA FASE: DELIBERA A CONTRATTARE, SCELTA DEL CON- TRAENTE, DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE
SEZIONE I: PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI
ART. 15: Procedimento e fasi
SEZIONE II: DELIBERAZIONE A CONTRATTARE
ART. 16: Iniziativa del contratto
ART. 17: Delibera di progetto e delibera a contrattare. Contenuti generali
SEZIONE III: SCELTA DEL CONTRAENTE: SISTEMI DI CONTRATTAZIONE E RELATIVE PROCEDURE
ART. 18: Sistemi di contrattazione ammessi dalla legge
ART. 19: Scelta del sistema di contrattazione: criteri generali e norme di garanzia
ART. 19/bis: Verifiche, controlli e sanzioni relative ai procedimenti di aggiudicazione delle forniture fino a 200mila ECU
SEZIONE IV: SCELTA DEL CONTRAENTE: ASTA PUBBLICA
ART. 20: Il procedimento dell'asta pubblica ART. 21: Metodi di aggiudicazione dell'asta ART. 22: Svolgimento dell'asta pubblica
SEZIONE V: SCELTA DEL CONTRAENTE: LICITAZIONE PRIVATA
ART. 23: Procedimento della licitazione privata
ART. 24: Delibera a contrattare, bando, avviso, pubblicazioni, domande di partecipazione ART. 25: La prequalificazione dei concorrenti
ART. 26: L'invito alla licitazione privata
ART. 27: Le associazioni temporanee d'impresa ART. 28: L'offerta
ART. 29: Modalità per l'invio delle offerte
ART. 30: Metodi di aggiudicazione della licitazione ART. 31: Le modalità della gara
ART. 32: Aggiudicazione e comunicazioni ART. 33: Norme di garanzia
SEZIONE VI: SCELTA DEL CONTRAENTE: APPALTO CONCORSO
ART. 34: Procedimento dell'appalto concorso ART. 35: Svolgimento dell'appalto concorso ART. 36: Aggiudicazione dell'appalto concorso ART. 37: Concorso di idee
SEZIONE VII: SCELTA DEL CONTRAENTE: TRATTATIVA PRIVATA
ART. 38: Casi di ammissibilità della trattativa privata. Deliberazione di autorizzazione ART. 39: Trattativa privata, senza o con gara ufficiosa. Procedure
SEZIONE VIII: SCELTA DEL CONTRAENTE: CONCESSIONE
ART. 40: La concessione di sola costruzione
ART. 41: La concessione di costruzione e di gestione
CAPITOLO IV: PROCEDIMENTO DEI CONTRATTI SECONDA FA- SE: STIPULAZIONE E ROGITO DEL CONTRATTO
SEZIONE I: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 42: Adempimenti preliminari alla stipulazione. Documentazione antimafia ART. 43: Deposito spese contrattuali
ART. 44: Cauzione a garanzia del contratto ART. 45: Autorizzazione all'acquisto di beni ART. 46: Stipulazione dei contratti
SEZIONE II: ROGITO DEL CONTRATTO
ART. 47: Rogito dei contratti ART. 48: I diritti di segreteria ART. 49: L'imposta di bollo
ART. 50: La registrazione
CAPITOLO V: PROCEDIMENTO DEI CONTRATTI TERZA FASE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO E COLLAUDO
SEZIONE I: ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 51: Efficacia dei contratti del comune
ART. 52: Esecuzione e gestione dei contratti: norme generali
SEZIONE II: ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE
ART. 53: Divieto di cessione del contratto: Subappalto e cottimo ART. 54: Consegna dei lavori
ART. 55: Variazioni dell'opera ART. 56: I termini di esecuzione ART. 57: Corrispettivo dell'appalto ART. 58: Modalità di pagamento ART. 59: La revisione dei prezzi ART. 60: Direzione dei lavori ART. 61: Contabilità dei lavori ART. 62: Esecuzione d'ufficio
SEZIONE III: COLLAUDO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
ART. 63: Collaudo e certificato di regolare esecuzione di opere, lavori e forniture
CAPITOLO VI: SINGOLI CONTRATTI DEL COMUNE
SEZIONE I: CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI FORNITURA DI BENI
ART. 64: Compravendita, somministrazione, fornitura. Definizioni ART. 65: Vendita di beni comunali
ART. 66: Acquisto di beni immobili e mobili
SEZIONE II: CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI COMODATO, DI TRAN- SAZIONE E D'OPERA
ART. 67: Locazione di beni comunali
ART. 68: Contratto di comodato ART. 69: Contratto di transazione ART. 70: Contratto d'opera
SEZIONE III: CONTRATTI DI APPALTO
ART. 71: Appalto d'opere e di servizi
SEZIONE VI: CONVENZIONI URBANISTICHE E CONCESSIONE DI BENI
ART. 72: Convenzioni urbanistiche
CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 73: Entrata in vigore
CAPITOLO I : OGGETTO, PRINCIPI, FONTI NORMATIVE
SEZIONE I: OGGETTO, PRINCIPI E FONTI NORMATIVE
ARTICOLO 1: Oggetto del "regolamento comunale dei contratti"
1. Il comune di Vimercate, esercitando i poteri concessi dall'articolo 5 e adempiendo l'obbligo imposto dal comma 1 dell'articolo 59 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disciplina con questo regolamento la propria attività contrattuale. Si definisce contrattuale l'insieme delle attività che il comune è legittimato dall'ordi- namento ad esercitare utilizzando lo strumento del contratto. Contratto è l'accordo tra il comune e altri soggetti volto a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. (1)
2. Non rientrano nella disciplina di questo regolamento le convenzioni, cioè gli accordi volti a disciplinare, con carattere di continuità, rapporti giuridici non patrimoniali. In particolare, non rientrano le convenzio- ni per la gestione associata di servizi tra enti locali, come previsto dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Sono invece inserite le "convenzioni urbanistiche" disciplinate nell'articolo 72 di questo regolamento.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 1321 codice civile.
ARTICOLO 2: Principi e adempimento delle obbligazioni
1. L'attività negoziale del comune di Vimercate è ispirata ai principi sull'azione amministrativa, espressi nello statuto: in particolare, ai principi della legalità, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza. (1)
2. Per il principio della trasparenza, il comune assicura la necessaria informazione sulla propria attività con- trattuale, promuove la partecipazione alle gare per la scelta dei contraenti, ricerca - nei limiti di legge - i procedimenti meno gravosi, favorisce l'uso legittimo dell'autocertificazione. (2)
3. Oltre a quanto previsto nel comma precedente, le disposizioni di questo regolamento vanno integrate e completate con le norme dei regolamenti comunali che, in adempimento alla legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinano l'organizzazione dell'ufficio contratti, i procedimenti contrattuali, il responsabile del proce- dimento, il diritto di accesso e l'autocertificazione. (3)
4. Il comune, sia come debitore sia come creditore, si comporta secondo le regole della correttezza; nell'a- dempimento delle obbligazioni assunte, usa la diligenza di cui all'articolo 1176 del codice civile, salvi i casi di minore o maggiore rigore previsti dalla legge.
5. Quando ricorre l'interesse del comune, l'amministrazione può concordare con la controparte di estinguere l'obbligazione in modi diversi dall'adempimento, come la novazione, la compensazione e altre forme consentite dalla legge.
6. Il sindaco, la giunta, il segretario generale, i dirigenti e i responsabili dei servizi comunali curano, secon- do la rispettiva competenza, l'esatto adempimento delle prestazioni dovute dal comune e ne rispondono a termini di legge.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 3, comma 3 dello statuto; Art. 1, comma 1 e art. 22 comma 1 della legge 7.8.1990, n. 241; (2). Art. 1, comma 2, della legge 241 e art. 2 legge 4.1.1968, n.15; (3). Art. 2, comma 1, D.P.R. 18.4.1994, n. 573.
ARTICOLO 3: Fonti normative dell'attività negoziale del comune
1. Nell'esercizio della propria autonomia negoziale, il comune osserva le disposizioni contenute nelle: a). leggi generali e speciali amministrative e del codice civile;
b). direttive della Comunità Economica Europea recepita nell'ordinamento giuridico italiano; c). leggi della Regione Lombardia; (1)
d). norme dello statuto del comune e in quelle del presente regolamento.
2. Il regolamento comunale di attuazione della legge 6 agosto 1990 n. 241 si uniforma, per quanto riguarda i procedimenti contrattuali, alle norme del presente regolamento.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). In particolare la legge 12.9.1983, n.70 e succ. mod..
CAPITOLO II: ATTIVITA' NEGOZIALE DEL COMUNE: ORGA- NIZZAZIONE, STRUMENTI E INCARICHI DI PRO- GETTAZIONE
SEZIONE I: ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL COMUNE
ARTICOLO 4: Funzioni del consiglio comunale
1. L'attività negoziale del comune trae origine, in gran parte, dai programmi delle opere pubbliche, dai piani di investimento, dai piani finanziari, dai piani delle diverse attività comunali e dagli atti fondamentali de- liberati dal consiglio comunale nell'esercizio della sua funzione di indirizzo, e che la giunta e gli altri or- gani, secondo la rispettiva competenza, portano ad esecuzione, nei modi previsti nello statuto e nei rego- lamenti comunali.
2. Nel campo negoziale, gli atti deliberativi fondamentali e di indirizzo del consiglio riguardano, in partico- lar modo:
a). la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o di servizi; b). l'assunzione di mutui;
c). gli acquisti, le alienazioni e le permute di beni immobili, o di beni mobili ritenuti rilevanti sotto l'aspetto artistico;
d). gli appalti, le concessioni di costruzione di opere o di costruzione e gestione di servizi pubblici; e). il bando dei concorsi di idee previsto nell'articolo 37 di questo regolamento;
f). altre forme negoziali, ammesse dalla legge, quali: contratti di locazione finanziaria, per studi di fattibilità, per prospezioni geologiche, eccetera.
3. Nell'esercizio delle funzioni di controllo (1), il consiglio esamina, in sede annuale di consuntivo, la rela- zione sull'operato della giunta (2). A documentazione dell'attività svolta nel campo negoziale, la relazio- ne è corredata dai seguenti elaborati:
a). un quadro sinottico dei contratti stipulati durante l'anno a cui l'esercizio finanziario si riferisce, compresi quelli:
- di compravendita di beni immobiliari;
- d'opera intellettuale (o incarichi professionali);
b). l'elenco delle opere pubbliche appaltate, iniziate, in corso di esecuzione e concluse durante l'anno suddetto; per ciascuna opera sono indicati gli importi di progetto, di contratto, degli stati di avan- zamento liquidati e delle somme a disposizione dell'amministrazione spese e a residuo.
Sulla base di questa documentazione annuale, il consiglio ha modo di verificare e di formulare agli orga- ni esecutivi gli opportuni indirizzi per l'efficace e trasparente gestione dell'attività negoziale del comune.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 32, comma 1, legge 8 giugno 1990, n.142; (2). Art. 35, comma 1 (ultima frase), legge 142/1990.
ARTICOLO 5: Funzioni della giunta comunale
1. Per dare esecuzione ai programmi, ai piani e agli atti deliberativi fondamentali approvati dal consiglio come specificato ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, compete alla giunta comunale assumere le conseguenti determinazioni operative e dare corso ai necessari contratti.
2. Per l'esecuzione delle opere e dei lavori previsti nei suddetti provvedimenti consiliari, spetta alla giunta: a). deliberare l'incarico a liberi professionisti (progettazione esterna), nei modi e con i criteri previsti
negli articoli 13 e 14 del presente regolamento;
b). deliberare l'approvazione del progetto, dei connessi atti ablativi, della spesa, del relativo finan- ziamento e, nei limiti di legge, dell'eventuale adeguamento dello stanziamento dell'importo di progetto, quando risulta superiore a quello preventivato;
c). assumere la deliberazione a contrattare e definire le procedure contrattuali a norma dell'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d). deliberare il ricorso alla trattativa privata, anche nel caso dell'appalto di un secondo lotto di lavori a norma dell'articolo 12, comma 2, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
e). deliberare il conferimento, la conferma, la correzione e l'annullamento dell'aggiudicazione dei contratti, nell'osservanza delle norme di legge e di questo regolamento;
f). approvare le perizie di variante entro un quinto dell'originario importo d'appalto; oltre questo li- mite, la deliberazione della giunta è preceduta dall'adozione del piano finanziario integrativo da parte del consiglio;
g). autorizzare l'affidamento di subappalti e di cottimi di cui all'articolo 53 di questo regolamento;
h). approvare gli atti di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e delle forniture e concedere l'eventuale proroga prevista dall'articolo 63, comma 5, del presente regolamento;
i). definire le controversie insorte nell'esecuzione dei contratti, ivi compresi quelli di appalto.
3. Per quanto riguarda i contratti di compravendita e di permute di beni immobili, già previsti in atti fonda- mentali del consiglio, la giunta comunale adotta:
a). la deliberazione che autorizza l'operazione, indica la procedura da seguire, le condizioni contrat- tuali, il prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata;
b). la deliberazione a contrattare di cui all'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c). la deliberazione conclusiva di compravendita o permuta, con annesso schema di contratto da sti- pulare.
4. Per l'acquisizione di beni e di servizi, già previsti nei piani annuali e negli atti fondamentali del consiglio o che rientrano nell'ordinaria amministrazione, la giunta assume:
a). la deliberazione di approvazione del progetto o preventivo, del capitolato e delle condizioni di contratto;
b). la deliberazione a contrattare di cui all'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142; c). la deliberazione di aggiudicazione;
d). la deliberazione di approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione e dello svin- colo della cauzione.
5. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione, la giunta ap- prova:
a). la perizia di stima dei beni redatta dal competente ufficio;
b). la deliberazione a contrattare di cui all'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
c). la deliberazione di alienazione, di destinazione del provento e di cancellazione dei beni dall'in- ventario.
ARTICOLO 6: Funzioni del sindaco
1. Il sindaco sovrintende al funzionamento dell'ufficio comunale dei contratti e degli altri uffici che devono strettamente cooperare per il legittimo ed efficace svolgimento delle procedure contrattuali del comune. (1)
2. Il sindaco, o un assessore delegato dallo stesso sindaco (2):
a). stipula i soli contratti non attribuiti ai dirigenti e precisamente i contratti di acquisto, alienazione o permuta di beni immobili e di costituzione di diritti reali, come previsto dall'articolo 46, comma 2, di questo regolamento;
b). nomina le commissioni di gara e di prequalificazione, come previsto dagli articoli 22 e 73 dello Statuto;
c). fissa la data delle gare per la scelta dei contraenti e firma i bandi, gli avvisi e le lettere d'invito al- le gare. Egli può delegare ai dirigenti a norma dell'articolo 56, comma 2, lett. b) dello Statuto;
d). decide sull'ammissione o l'esclusione dei concorrenti, in sede di prequalificazione, sulla base del verbale reso dal presidente della commissione, a norma del comma 4 dell'articolo 25 di questo re- golamento;
e). sostituisce, con atto motivato, i membri impediti o dimissionari delle commissioni di gara e di prequalificazione;
f). assegna gli incarichi di progettazione interna, a norma dell'articolo 13, comma 1, di questo rego- lamento;
g). impartisce le istruzioni necessarie a garantire la riservatezza sui concorrenti alle gare, come previ- sto dagli articoli 26, comma 6 e 29, comma 3, di questo regolamento;
i). adempie le altre funzioni previste dalla legge e da questo regolamento.
3. Il sindaco può delegare ai dirigenti e ai funzionari le funzioni di cui al comma 5 dell'articolo 21 dello sta- tuto.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 36, comma 1, legge 8 giugno 1990, n. 142; (2). Art. 21, comma 3, statuto.
ARTICOLO 7: Compiti dei dirigenti, dei funzionari e del segretario generale
1. Nel campo negoziale, spetta ai dirigenti, in conformità alla legge e allo statuto (1):
a). assicurare la correttezza amministrativa e l'efficacia delle fasi dei procedimenti contrattuali di loro competenza (in particolare quella dell'iniziativa e quella dell'esecuzione del contratto), in modo coerente con gli indirizzi politici e amministrativi impartiti dal sindaco e dalla giunta;
b). presiedere le commissioni per la prequalificazione dei concorrenti; redigere il relativo verbale e comunicare l'esito alle imprese escluse, a norma dell'articolo 25, comma 5, di questo regolamen- to;
c). presiedere le commissioni di gara previste da questo regolamento;
d). stipulare i contratti e firmare le convenzioni, come previsto negli articoli 46, comma 3 e 81, comma 3, di questo regolamento.
e). firmare la corrispondenza relativa agli adempimenti di competenza del loro ufficio in materia di contratti.
f). vigilare che le procedure negoziali di cui i dirigenti sono responsabili vengano attuate nei tempi prescritti e vigilare che l'esecuzione dei contratti si svolga regolarmente secondo le condizioni concordate ed in conformità agli articoli 52 e 60, comma 3, di questo regolamento;
g). fissare il rimborso delle spese di copia degli atti richiesti dai concorrenti alla gara;
h). garantire la riservatezza e il segreto d'ufficio a tutela della trasparenza dell'attività negoziale del comune, nei casi previsti da questo regolamento;
i). provvedere agli altri adempimenti prescritti dalla legge e da questo regolamento.
2. I dirigenti - con parere favorevole del sindaco - possono delegare i funzionari responsabili di uffici e di servizi a norma dell'articolo 57, comma 2, dello statuto. I funzionari suddetti devono garantire la riserva- tezza ed il segreto d'ufficio, come previsto per i dirigenti nel precedente comma 1 alla lettera g).
3. Il segretario generale, in conformità alle direttive del sindaco, dirige l'ufficio comunale contratti e coor- dina l'azione dei dirigenti e dei funzionari nel campo negoziale. (2) Provvede, inoltre, a svolgere le altre funzioni attribuitegli in materia dalla legge ed assicura la legittimità e l'efficacia in ordine:
a). ai bandi, agli avvisi, alle lettere di invito alle gare;
b). alle pubblicazioni obbligatorie nei procedimenti contrattuali, come previsto dalla legge; c). agli schemi di contratto da allegare alle deliberazioni a contrattare.
Il segretario garantisce, e vigila perché sia garantita, la riservatezza e il segreto d'ufficio a tutela della tra- sparenza dell'attività negoziale del comune, nei casi previsti da questo regolamento.
4. Il segretario cura e firma la corrispondenza relativa agli adempimenti attribuiti all'ufficio contratti.
5. Il segretario roga (3) i contratti nell'interesse del comune, come previsto dall'articolo 47 di questo rego- lamento.
6. Quando una procedura contrattuale richiede il concorso di più uffici, il segretario generale, se necessario, promuove la riunione dei dirigenti e dei funzionari interessati per concordare l'istruttoria e linee operative uniformi.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 56 statuto e art. 51, commi 2 e 3, legge 8 giugno 1990, n. 142; (2). Art. 52, comma 3 legge 1990/142; (3) Rogare (dal latino "rogare": domandare) significa redigere il documento contenente un negozio giuridico; "ro- gito" è il documento.
ARTICOLO 8: Ufficio comunale contratti
1. Per l'esercizio dell'attività negoziale, il comune si avvale dell'ufficio contratti, di cui il segretario generale ha la diretta responsabilità, sotto le direttive del sindaco. L'ufficio cura l'esecuzione dei diversi procedi- menti contrattuali, nelle varie fasi, escluse quelle attribuite dal presente regolamento ad altri uffici. Di norma, competono agli altri uffici gli adempimenti relativi alle fasi: iniziativa fino alla proposta di deli- bera del progetto; scelta delle imprese da invitare alle gare (prequalificazione); presidenza di gara; esecu- zione del contratto fino al collaudo.
2. Il segretario generale firma la corrispondenza relativa agli adempimenti di legge assegnati all'ufficio con- tratti.
3. L'ufficio comunale contratti tiene aggiornato:
- lo scadenzario elettronico degli adempimenti e dei contratti;
- la raccolta sistematica della normativa che disciplina l'attività negoziale del comune ed ogni altra do- cumentazione utile ai fini della certezza interpretativa delle norme e della loro applicazione. L'ufficio e- segue gli adempimenti che gli sono affidati dal mansionario e dal regolamento organico, nonché i compi- ti previsti da questo regolamento. (1)
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: i principali compiti dell'ufficio contratti e dell'impiegato addetto a tale ufficio sono previsti nei seguenti articoli di questo regolamento: art. 10, commi 2 e 5; art. 11, comma 8; art. 20, comma 3; art. 24, comma 4; art. 26, com-
ma 1; art. 29, comma 3; art. 31, commi 2, 3 e 5; art. 32, comma 4; art. 34, comma 3; articoli 42, 43, 47, 48, 49 e 50; art. 52, comma 1.
ARTICOLO 9: Organi ausiliari consultivi: commissioni
1. Rientrano nell'organizzazione dell'attività negoziale del comune le commissioni consiliari e le commis- sioni di gara, in quanto organi ausiliari consultivi. Le commissioni consiliari sono disciplinate nel rego- lamento comunale sugli organi del comune.
2. In questo regolamento sono disciplinate le seguenti commissioni:
a). le commissioni delle gare che si svolgono con i sistemi dell'asta pubblica, della licitazione privata e della trattativa privata previa gara ufficiosa (articolo 10);
b). le commissioni per appalti concorsi, per gare con offerte economicamente più vantaggiose, per concessioni di sola costruzione nonché per concessioni di costruzione e di gestione (articolo 11, comma 2 e articolo 41, comma 3);
c). le commissioni di prequalificazione dei concorrenti nelle gare a licitazione privata (articolo 25).
3. All'atto dell'insediamento di ogni commissione di gara, il presidente fa sottoscrivere da ciascun membro un atto nel quale dichiara di non trovarsi in una situazione di incompatibilità a svolgere la funzione a lui assegnata e che, nel caso tale situazione insorgesse nel corso dei lavori, ne darà immediata comunica- zione al sindaco, rinunciando all'incarico. Tale situazione di incompatibilità si determina quando ricorre una delle situazioni previste degli articoli 2382 e 2399 del codice civile.
ARTICOLO 10: commissione di gara per asta, licitazione e trattativa privata con gara ufficiosa
1. Le commissioni di gara e di prequalificazione con i sistemi dell'asta pubblica, della licitazione privata e della trattativa privata previa gara ufficiosa sono nominate con atto del sindaco.
2. La commissione di gara è composta da tre membri:
a). il dirigente o il funzionario del settore che ha formulato la proposta e del cui procedimento è re- sponsabile;
b). un funzionario di livello non inferiore al 7°;
c). un dipendente esperto e appartenente al settore di cui sopra, con funzioni anche di segretario. L'esercizio delle funzioni dei componenti e del segretario della commissione è obbligatorio.
3. La commissione svolge le sue funzioni collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dis- senso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza. La commissione è responsabile delle procedure di gara.
4. Il segretario della commissione redige gli atti inerenti al funzionamento della commissione e del verbale della gara, che è sottoscritto da tutti i membri della commissione e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge. Anche le lettere di offerta presentate dai concorrenti sono siglate dai tre componenti della commissione
5. Il presidente della commissione comunica al sindaco l'esito della gara, e - con la collaborazione del Se- gretario della Commissione stessa - redige e istruisce la pratica di aggiudicazione dell'appalto, per sotto- porla alla deliberazione della Giunta. A seguito della esecutività della delibera suddetta, il dipendente dell'ufficio contratti provvede alle successive fasi del procedimento: istruttoria, rogito, stipulazione e re- gistrazione del contratto.
ARTICOLO 11: Commissione per appalti concorso, per gare con offerte economica- mente più vantaggiose e per concessioni
1. Le commissioni per gli appalti concorso, per le licitazioni o altre gare con offerte economicamente più vantaggiose e per le concessione di costruzione o di costruzione e gestione di opere pubbliche sono no- minate dal sindaco.
2 La commissione è, di norma, composta da tre membri esperti come previsto dall'art. 10, comma 2 di que- sto regolamento.
3. Quando la gara rivesta particolare rilevanza, non solo economica, il sindaco può allargare la composizio- ne della commissione, nominando due membri aggiuntivi interni o esterni. Quest'ultimi sono scelti tra docenti universitari, funzionari tecnici di enti pubblici o di aziende private e liberi professionisti con al- meno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, secondo il disposto dell'art. 21, comma 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
4. Nell'interesse del buon andamento e del sollecito svolgimento della gara, il sindaco sostituisce con pro- prio motivato provvedimento i membri che, per qualsiasi ragione, risultano assenti a due convocazioni anche non consecutive.
5. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono prese in forma palese e a maggioranza assoluta di voti.
6. La commissione opera ispirandosi ai principi indicati nell'articolo 2 di questo regolamento. Per ciascun progetto e offerta, la commissione formula a verbale specifiche valutazioni tecniche ed economiche. L'e- sito finale dei lavori è espresso con un parere adeguatamente motivato, scritto a verbale, in merito all'ag- giudicazione della gara. La commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto. Dal canto suo, l'amministrazione non è vincolata ad accoglie- re il parere della commissione, avendo la facoltà di deliberare la non aggiudicazione della gara, per l'one- xxxxxx dell'offerta prescelta o per altre ragioni d'interesse pubblico.
7. Il presidente della commissione comunica al sindaco l'esito della gara, redige e istruisce la pratica di ag- giudicazione dell'appalto, per sottoporla alla deliberazione della Giunta.
A seguito della esecutività della delibera suddetta, il dipendente dell'ufficio contratti provvede alle suc- cessive fasi del procedimento: istruttoria, rogito, stipulazione e registrazione del contratto.
SEZIONE II: STRUMENTI TECNICI
ARTICOLO 12: Progetti e atti tecnici preparatori dell'attività negoziale
1. Ogni proposta di contratto è, di norma, preceduta o accompagnata da un progetto (1), un preventivo, una perizia, una stima, un'analisi o un altro elaborato tecnico, studiato e redatto dal dipendente o dal libero professionista incaricato dal competente organo, nei modi previsti dagli articoli 13 e 14 di questo rego- lamento.
2. Possono costituire oggetto di rapporti negoziali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:
a). il piano regolatore generale; b). le varianti generali del P.R.G.;
c). gli strumenti urbanistici attuativi;
d). indagini tecniche, sociali ed ambientali, eccetera.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). La tipologia dei progetti è vasta. I progetti di cui si fa più comune impiego so- no: i progetti generali, i progetti di massima e i progetti esecutivi.
a). Per "progetto generale" s'intende l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni rap- presentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che definisce la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche di una opera da eseguire, nonché le modalità tecniche della loro costruzione.
b). Per "progetto di massima" s'intende l'insieme degli atti tecnici che presenta lo studio della soluzione migliore di un programma già definito dall'amministrazione. Esso definisce le linee fondamentali dell'opera e indica l'importo approssimativo della spesa. Il progetto di massima è obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confron- to fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto concorso o di concessione.
c). Per "progetto esecutivo" s'intende lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbliga- zione di fare dell'appaltatore.
SEZIONE III: INCARICHI DI PROGETTAZIONE
ARTICOLO 13: Incarichi di progettazione. Norme generali. Incarichi interni
1. Lo studio e la compilazione dei progetti e degli elaborati tecnici indicati nel precedente articolo 12 rien- trano nei compiti istituzionali di apposite strutture dell'organizzazione del comune. Di norma, quindi, l'incarico della predisposizione dei suddetti strumenti tecnici è affidata agli uffici competenti per materia e, nell'ambito di questi, a dipendenti idonei al compito e professionalmente preparati. L'incarico è confe- rito con provvedimento del sindaco, comunicato all'interessato che ne sottoscrive copia per accettazione. Altra copia è comunicata all'assessore e al dirigente del settore.
2. E' ammesso il ricorso a professionisti esterni, nei modi indicati negli articoli 14 e 70 di questo regola- mento:
a). quando l'organizzazione comunale non dispone delle particolari specializzazioni, delle attrezzatu- re tecnologiche, delle metodologie scientifiche e delle esperienze indispensabili alla predisposi- zione di un progetto o di altro elaborato tecnico di buona qualità;
b). oppure, quando il competente ufficio è già chiamato a far fronte ad un carico di lavoro esuberante rispetto ai mezzi e all'organico che dispone.
3. L'amministrazione promuove l'interazione tra gli organi elettivi e gli organi burocratici per consentire la massima partecipazione, in ogni fase della progettazione, allo scopo di raccogliere una pluralità di pareri e di individuare e risolvere tutti i problemi connessi al progetto o all'elaborato tecnico in corso di stesura.
4. Di norma, non sono oggetto di formale contratto gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie a cui il comune è tenuto, gli incarichi del rogito di contratti a notai nel caso previsto dall'articolo 47, comma 2, del presente regolamento ed inoltre gli incarichi tecnico legali per modeste attività profes- sionali che si esauriscono in tempi brevi, nonché quelli previsti dall'articolo 70, comma 3 di questo rego- lamento. Detti incarichi sono, in ogni caso, autorizzati con atto del competente organo deliberativo, te- nendo conto dell'impegno e della copertura della spesa nonché degli adempimenti fiscali.
ARTICOLO 14: Incarichi esterni
1. L'incarico a professionisti esterni, se previsto nel programma delle opere o nei piani o negli atti fonda- mentali del consiglio, è conferito con motivata deliberazione della giunta, previa valutazione dell'esisten- za dei presupposti specificati nel comma 2 dell'articolo 13. Per progettazioni di particolare rilevanza e complessità l'amministrazione può avvalersi di gruppi interdisciplinari di professionisti.
2. L'incarico può essere affidato direttamente a professionisti di fiducia dell'amministrazione, oppure attra- verso concorso. L'organo deliberante, in ogni caso, deve scegliere professionisti che, dotati dei requisiti soggettivi di legge, possiedono sicura competenza, capacità ed esperienza nella specifica materia e, pos- sibilmente, l'attestazione di gradimento di altre amministrazioni per incarichi analoghi. Questi requisiti devono risultare da un particolareggiato curriculum sottoscritto dal professionista, nel quale egli s'impe- gna a documentare le sue dichiarazioni, su richiesta dell'amministrazione. L'incarico non può essere affi- dato a professionisti che, in precedenza, hanno reso al comune prestazioni non soddisfacenti.
3. L'incarico costituisce oggetto di contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui all'articolo 70 di que- sto regolamento. Il contratto, detto comunemente disciplinare, deve contenere i seguenti dati ed elementi:
a). descrizione precisa dell'oggetto dell'incarico; b). importo complessivo presunto dell'opera;
c). obbligo di osservare, nella progettazione, le vigenti norme che disciplinano la specifica materia e che tutelano l'ambiente e ogni altro pubblico interesse;
d). riserva dell'amministrazione di comunicare al progettista i propri obiettivi e indirizzi e di manife- stare le proprie osservazioni sul progetto, con obbligo del professionista di tenerne conto, appor- tando se necessario le opportune varianti;
e). termini di scadenza dell'incarico e penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
f). corrispettivo dovuto al professionista e modalità di pagamento, tenendo conto che il comune non può concedere anticipazioni, ma effettuare pagamenti in ragione dell'opera prestata o del materia- le fornito, adeguatamente certificati;
g). facoltà di revoca e modalità di utilizzo del lavoro eseguito al momento della revoca; h). utilizzazione piena ed esclusiva da parte del comune dei progetti e degli elaborati;
i). rinvio delle controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
l). obbligo del progettista di consegnare al comune, entro i termini concordati, tutti gli elaborati di cui il progetto si compone secondo le disposizioni vigenti e le regole dell'arte; in particolare, dagli elaborati deve risultare un accurato calcolo della quantità delle opere e dei lavori: gli scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi durante la realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'ammini- strazione, in caso contrario si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2226, 2224 e 1668 del codice civile.
4. Nella determinazione delle competenze professionali si tiene conto delle tariffe stabilite dalle norme vi- genti al momento dell'incarico; l'amministrazione concorderà, inoltre, con il progettista (e con il direttore dei lavori) una riduzione sui minimi tariffari, fino al 20%, come consente la legge. (1) Per gli strumenti urbanistici si applicano le tariffe stabilite con la circolare del Ministero Lavori Pubblici 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.
5. Il quadro economico del progetto deve comprendere:
a). l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
b). l'importo delle opere e forniture che il comune intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate; in tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tec- nici e perizie;
c). l'importo delle spese tecniche, se affidate a professionista esterno, di progettazione e di direzione dei lavori;
d). l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
e). l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare e da acquisire per l'esecuzione dell'o- pera progettata;
f). una quota per spese impreviste.
6. Ferma restando la responsabilità professionale del progettista, la compiutezza e la rispondenza degli ela- borati tecnici del progetto e dei capitolati speciali alle norme di legge, specie quelle antimafia, fanno ca- rico al dirigente del settore lavori pubblici.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 6 della legge 1.luglio 1977, n. 404, integrato CON ART. 12/bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155.
CAPITOLO III: PROCEDIMENTO DEI CONTRATTI PRIMA FASE: DELIBERA A CONTRATTARE, SCELTA DEL CON- TRAENTE, DELIBERA DI AGGIUDICAZIONE
SEZIONE I: PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI
ARTICOLO 15: Procedimento e fasi
1. Il procedimento di formazione dei contratti del comune, ai fini di questo regolamento, si distingue nelle seguenti tre fasi:
A). PRIMA FASE: 1. Deliberazione a contrattare;
2. scelta del contraente;
3. deliberazione di aggiudicazione.
B). SECONDA FASE: 1. Stipulazione del contratto;
2. rogito del contratto.
C). TERZA FASE: 1. Esecuzione del contratto;
2. collaudo della prestazione contrattuale.
2. Le norme che disciplinano il procedimento e ciascuna delle suddette fasi sono contenute nelle seguenti tre sezioni del presente capitolo terzo.
SEZIONE II: DELIBERAZIONE A CONTRATTARE
ARTICOLO 16: Iniziativa del contratto
1. Normalmente, ogni proposta di contratto è originata da una direttiva del sindaco, o di un assessore dele- gato, che intende dare esecuzione a uno degli atti consiliari specificati nel comma 1 dell'articolo 4, o che intende promuovere un provvedimento di competenza della giunta.
2. La proposta di contratto è preceduta o accompagnata da un progetto o altro documento tecnico come specificato negli articoli 12, 13 e 14 di questo regolamento.
ARTICOLO 17: Delibera di progetto e delibera a contrattare. Contenuti generali
1. Sulla base del progetto o di altro elaborato gli uffici comunali competenti predispongono:
a). la proposta di deliberazione del progetto;
b). la proposta di deliberazione del contratto, o delibera a contrattare (1), la quale indica:
- lo scopo del contratto; (2)
- l'oggetto, la forma e le clausole contrattuali;
- il metodo di contrattazione ritenuto più opportuno.
2. La proposta di deliberazione del progetto, se riguarda l'esecuzione di lavori pubblici, deve documentare, quali presupposti indispensabili:
- il preventivo inserimento del progetto nel programma delle opere pubbliche o in un atto fonda- mentale del consiglio;
- la preventiva approvazione del piano finanziario nei modi di legge (3) da parte del consiglio, se il progetto comporta un investimento;
- il preventivo conseguimento di tutti i pareri che la legge, direttamente o indirettamente, richiede sul progetto: detti pareri sono allegati alla deliberazione;
- le attestazioni e quanto altro prescritto, in merito: alla localizzazione urbanistica dell'opera pro- gettata; alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità; agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità; ai termini d'inizio e di ultimazione del procedimento espropria- tivo;
- l'indicazione dei mezzi di finanziamento della spesa, della sua copertura finanziaria e del relativo impegno;
3. Le due proposte di deliberazione di cui al precedente comma 1, anche riunite in un unico contesto orga- nico, se possiedono i requisiti indicati al comma 2, sono di competenza della giunta comunale.
4. La deliberazione a contrattare, se la spesa non è finanziata con entrate patrimoniali o con mutuo, deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali, le quali comunque com- portano un impegno del comune verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di co- pertura della spesa.
5. Nella delibera a contrattare, negli atti di gara (bandi, avvisi, lettere d'invito, eccetera) e nei contratti non devono essere inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, perché ogni contratto deve ave- re termine certo ed incondizionato di scadenza. La tacita proroga di un contratto è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
6. A partire dall'acquisizione di efficacia della deliberazione a contrattare, l'iniziativa a provvedere, la re- sponsabilità della regolarità e della tempestività delle procedure d'appalto, compresa l'osservanza delle norme antimafia attinenti al bando, sono a carico del segretario generale, o a chi legalmente lo sostitui- sce, in quanto responsabile dell'ufficio contratti.
7. La responsabilità della previsione dei carichi fiscali che concorrono a formare il costo progettuale dell'o- pera è a carico del dipendente addetto ai servizi tributari e fiscali del comune e del ragioniere capo.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1) La deliberazione a contrattare è atto esterno assoggettabile ai normali controlli di legittimità e al sindacato giurisdizionale (Cass. Sez. Un., 15 gennaio 1983, n. 328). (2). La dottrina amministrativa classifica la tipologia dei contratti del comune, distinguendo, con riferimento allo scopo:
- i contratti "strumentali", rivolti a procurare all'ente i beni di cui abbisogna;
- i contratti "finali", tendenti a rendere servizi ai privati per fini pubblici.
(3). Art. 4, comma 9, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 1989, n. 155; art. 13, comma 2 bis, legge 28
febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.
SEZIONE III: SCELTA DEL CONTRAENTE: SISTEMI DI CONTRATTA- ZIONE E RELATIVE PROCEDURE
ARTICOLO 18: Sistemi di contrattazione ammessi dalla legge
1. I sistemi di contrattazione e le procedure in base ai quali il comune può operare la scelta della contropar- te sono indicati dalla legge. I sistemi ammessi sono:
a). asta pubblica o pubblico incanto; b). licitazione privata;
c). appalto concorso; d). trattativa privata.
2. I sistemi e le procedure di appalto disciplinati dalle leggi che recepiscono le direttive C.E.E. sono così denominati:
a). procedure aperte: gare aperte a ogni impresa interessata;
b). procedure ristrette: gare ristrette alle sole imprese invitate dal comune;
c). procedure negoziali: gare in cui l'ente può consultare imprese di propria fiducia e trattare i termini del contratto.
3. Per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture di valore non superiore a 200.000 unità di conto europeo si applicano le procedure indicate dagli articoli da 5 a 14 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 537.
4. Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli da 20 a 39 di questo re- golamento. Nei successivi articoli 40 e 41 sono disciplinate le concessioni, pur non rientrando tra i siste- mi di scelta del contraente.
ARTICOLO 19: Scelta del sistema di contrattazione: criteri generali e norme di garan- zia
1. Per i contratti riguardanti alienazioni, acquisti, somministrazioni, locazioni o appalti la scelta del contra- ente avviene con il sistema dell'asta pubblica (o procedura aperta), se l'organo deliberante ritiene che l'a- sta sia, nel caso concreto, il sistema più efficace e economico. In alternativa, l'organo stesso può delibera- re il ricorso al sistema della licitazione privata (o procedura ristretta).
2. Per lavori o forniture che richiedono competenze o mezzi di esecuzione speciali, l'organo deliberante può stabilire che la scelta del contraente si svolga con il sistema dell'appalto concorso (o procedura ristretta).
3. Se ricorrono particolari circostanze previste dalla legge, e ne sono dimostrate la necessità e la convenien- za per il comune, il competente organo può deliberare la scelta del contraente mediante trattativa privata (o procedura negoziata), con o senza gara ufficiosa.
4. In tutte le gare per la scelta del contraente, disciplinata nelle seguenti sezioni da IV a VIII di questo rego- lamento, valgono le norme di garanzia previste nell'articolo 33 di questo regolamento.
ARTICOLO 19/BIS: Verifiche, controlli e sanzioni relative ai procedimenti di aggiudi- cazione delle forniture fino a 200mila ECU
1. Per le verifiche, i controlli, le relazioni informative e le sanzioni relative ai procedimenti di aggiudica- zione delle forniture fino a 200mila ECU, si applicano le disposizioni contenute nel 18 aprile 1994, n. 573, con particolare riguardo agli articoli 7, 12, 13 e 14.
SEZIONE IV: SCELTA DEL CONTRAENTE: ASTA PUBBLICA
ARTICOLO 20: Il procedimento dell'asta pubblica
1. L'asta pubblica (o pubblico incanto) è il sistema di scelta della controparte con il quale il comune rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta co- me contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.
2. Il procedimento dell'asta pubblica si articola nelle seguenti fasi:
a). deliberazione a contrattare, che approva il bando di gara; b). pubblicazione del bando di gara;
c). ammissione dei concorrenti;
d). effettuazione dell'asta pubblica; e). aggiudicazione dell'asta.
3. La delibera a contrattare esprime la volontà del comune di indire la gara ed approva il bando di gara. (1) Il bando, scritto a pena di nullità, è redatto dall'ufficio contratti, d'intesa con gli altri uffici interessati, in conformità ai modelli ufficiali riprodotti negli allegati I, II e III di appendice al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, nonché osservando le disposizioni contenute negli articoli 5, 11, 12, 13 e 14 del D. Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e nell'art. 5, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573.
4. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e modi previsti dalle vigenti leg- gi, e, nei casi prescritti, dalle direttive C.E.E.. Per le aste riguardanti alienazioni di beni di particolare pregio, appalti e concessioni di importo elevato la giunta indica forme integrative di pubblicità. I certi- ficati di avvenuta pubblicazione sono raccolti dall'ufficio contratti e messi a disposizione del presidente prima dell'apertura della gara.
NOTE: (1). Per "bando di gara" s'intende l'atto con il quale il comune indice una gara per la scelta del contraente. La prevalente dottrina am- ministrativa ritiene il bando come la "legge speciale" della gara, in cui sono elencati i requisiti richiesti ai partecipanti e le modalità da seguire per la partecipazione. Il bando, per ogni forma di contrattazione, non rappresenta un formale impegno del comune a stipulare il contratto, ma un invito ad offrire che, qualificando la controparte come proponente, impegna il comune solo dopo la stipulazione del contratto. Ne deriva che la controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale del comune, quando l'ente assume una motivata deliberazione di non dar luogo al perfezionamento del rapporto contrattuale in corso.
ARTICOLO 21: Metodi di aggiudicazione dell'asta
1. Nella deliberazione a contrattare la giunta sceglie il metodo più opportuno di svolgimento e di aggiudi- cazione della gara, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:
a). metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
b). metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo massimo o minimo indicato in una scheda formulata dalla giunta: la scheda è inserita in una busta chiusa con il sigillo del comune;
c). metodo della candela vergine.
2. Per le gare (o procedure aperte) d'appalto, soggette alla normativa C.E.E. recepita dalla legge italiana, i metodi di aggiudicazione sono prescritti dall'articolo 29 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici e dall'art. 16 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, per gli appalti di fornitura:
a). metodo del prezzo più basso, da determinarsi:
1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
2) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dal comune, secondo quanto previsto dall'art.1, 1° comma, lett. a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
b). metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da attuarsi secondo i xxxx e le procedure indicate nell'articolo 29, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici, o dall'art. 16 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, per gli appalti di fornitura.
ARTICOLO 22: Svolgimento dell'asta pubblica
1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
2. Alla gara assiste la commissione costituita con le modalità indicate nel precedente articolo 10. Il presi- dente dichiara aperta la gara, enuncia l'oggetto dell'asta, legge le norme contenute nel bando e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Aperta la gara, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. La gara deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta se non sono presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che il bando non consenta l'aggiudicazione anche con una sola offerta.
3. Il successivo svolgimento della gara è disciplinato dal Regolamento di contabilità di Stato, approvato con
X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
4. Per le gare soggette alla normativa C.E.E. di cui al comma 2 dell'articolo 21 di questo regolamento, le offerte devono essere spedite con raccomandata postale e pervenire all'ufficio protocollo del comune en- tro le ore 12 del giorno precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabiliti, in pubblica seduta, il presi- dente della commissione apre i plichi contenenti le offerte. Nelle gare in cui sono state adottati i metodi previsti nei punti 1 e 2 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 21, il presidente, dopo la lettura delle of- ferte, proclama il risultato e rimette il verbale alla giunta comunale per l'aggiudicazione definitiva. Nelle gare con il metodo previsto dalla lettera c) dell'articolo 21 suddetto, la commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dall'articolo 10 del presente regolamento. Le decisioni relative all'aggiudicazio- ne sono adottate dalla giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla legge. (1)
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 19 legge 8 ottobre 1984, n. 687).
SEZIONE V: SCELTA DEL CONTRAENTE: LICITAZIONE PRIVATA
ARTICOLO 23: Procedimento della licitazione privata
1. La licitazione privata è il sistema di generale applicazione per i contratti di acquisto, di fornitura, di ap- palto e di ogni altro negozio giuridico che dia luogo ad una spesa. Detto sistema consiste in una gara tra soggetti che, ritenuti idonei, sono invitati dall'amministrazione a presentare offerte.
2. Il procedimento della licitazione privata si articola nelle seguenti fasi fondamentali, previste dalla legge: a). deliberazione a contrattare, che approva il bando di gara;
b). pubblicazione del bando e dell'avviso di gara (1);
c). presentazione delle domande di partecipazione;
d). prequalificazione dei richiedenti;
d). invito alla gara (2) diramato ai richiedenti ammessi; e). offerte dei concorrenti;
f). svolgimento della gara:
1). verifica dei documenti;
2). ammissione dei concorrenti; 3). comparazione delle offerte;
4). pubblicazione dell'esito della gara.
NOTE: (1). Per "avviso di gara" s'intende l'atto con il quale il comune dà pubblica notizia dell'avvenuto bando di gara, allo scopo di consenti- re a chi ha i requisiti e interesse di presentare domanda di partecipazione.
(2). Per "invito alla gara d'appalto" s'intende l'atto con il quale il comune invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte. Se- condo la prevalente dottrina amministrativa, l'invito ha natura e caratteri analoghi a quelli indicati per il bando di gara, in calce al precedente articolo 2O del presente regolamento.
ARTICOLO 24: Delibera a contrattare, bando, avviso, pubblicazioni, domande di par- tecipazione
1. La delibera a contrattare esprime la volontà dell'amministrazione di indire la gara a licitazione privata, ne approva il bando, il quale contiene l'invito a presentare offerte e fissa le regole che disciplinano lo svol- gimento della licitazione.
2. Il bando di gara, atto scritto a pena di nullità, è redatto dall'ufficio contratti, d'intesa con gli altri uffici comunali interessati, in conformità ai modelli ufficiali, riprodotti negli allegati I, II e III di appendice al
D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. Il bando è conforme altresì alle norme di legge richiamate nell'art. 20, comma 3, di questo regolamento.
Il bando è firmato dal sindaco. Se necessario, nel bando sono inoltre inserite:
a). le clausole previste dall'articolo 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131 e all'art. 4 del decreto del Ministero del Tesoro 1 febbraio 1985 (1), quando l'opera è finanziata con mutuo della Cassa De- positi e Prestiti;
b). l'indicazione delle categorie e delle classifiche dell'albo nazionale costruttori richieste per l'acces- so alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare, deve esse- re indicata una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982 (2). Xxx xxxxx- xxxxx, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al suddetto decreto 25 febbraio 1982.
3. L'ufficio contratti redige quindi l'avviso di gara, in conformità ai modelli ufficiali riprodotti negli allegati I, II e III di appendice, in calce al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (1).
4. La pubblicazione obbligatoria del bando e dell'avviso di gara è effettuata nei termini e nei modi previsti dalle vigenti leggi, e, nei casi prescritti, dalle direttive C.E.E.. Per licitazioni di particolare rilevanza la giunta può disporre altre forme di pubblicità. Le pubblicazioni sono curate dall'ufficio contratti che ne raccoglie i certificati, i quali sono messi a disposizione del presidente prima dell'apertura della gara.
5. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità indicate nel bando, le im- prese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti possono inoltrare domanda per essere ammesse alla licitazione privata.
6. La domanda deve:
a). essere redatta in carta da xxxxx;
b). contenere le notizie richieste dal bando, essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata;
c). ogni modificazione deve risultare in modo comprensibile e controfirmata da chi ha firmato l'i- stanza.
7. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale o in copia au- tenticata nelle forme di legge. I documenti devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara, facendo riferimento alla data prevista per la presentazione della domanda. La domanda deve pervenire al comune (ufficio protocollo) esclusivamente tramite servizio postale entro il termine pe- rentorio fissato dal bando. L'Ufficio contratti conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta di spedizione postale del plico.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1) L'art. 4 del decreto riguarda le parcelle professionali e il visto del rispettivo or- dine; (2) Vedi Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1982, n. 208.
ARTICOLO 25: La prequalificazione dei concorrenti
1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata dalla commissione composta come indicato nell'art. 10, comma 2.
2. Il presidente è responsabile del procedimento per l'intera fase di prequalificazione. Egli ne fa verbalizza- re dal segretario i lavori e le decisioni. I verbali sono sottoscritti dal presidente e dagli altri membri.
3. Le domande di partecipazione alla licitazione che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fis- sati dal bando sono ammesse alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risul- tanti da documentazioni in possesso dell'amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per i- nadempienze in precedenti rapporti contrattuali.
4. Il presidente della commissione, conclusi i lavori, trasmette al sindaco il verbale, l'elenco delle imprese ammesse e di quelle non ammesse, con precise motivazioni dell'ammissione e della esclusione. Il sinda- co con proprio provvedimento decide in merito.
5. Entro dieci giorni dalla data del provvedimento del sindaco di non ammissione alla gara, il dirigente che ha presieduto la gara invia motivata comunicazione al concorrente escluso, precisando l'organo a cui può presentare ricorso.
ARTICOLO 26: L'invito alla licitazione privata
1. Gli inviti a presentare le offerte per la licitazione privata sono inviati, entro i termini di legge, dall'ufficio contratti a tutti i concorrenti ammessi, mediante lettera. Per le gare dichiarate nel bando "a procedura ac- celerata", l'Amministrazione può provvedere mediante telegramma, telefax, telefono, o altri sistemi di ra- pida comunicazione, salvo conferma con lettera scritta, a norma dall'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406.
2. I termini per la presentazione delle offerte non possono essere inferiore a quelli prescritti dalla legge e devono comunque rispettare i criteri prescritti dall'articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.
55. I termini suddetti si computano escludendo, sia il giorno di spedizione della comunicazione d'invito, sia quello previsto per la presentazione delle offerte.
3. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito, il plico, contenente la do- cumentazione richiesta e l'offerta, deve pervenire all'ufficio protocollo del comune, a pena di esclusione dalla gara. Il termine suddetto è perentorio e le offerte che pervengono dopo la scadenza non sono am- messe alla gara.
4. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, nell'osservanza della legge e del regolamento. Nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le imprese invitate posso- no prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi. Le copie degli atti possono essere rilasciate agli interessati, previo rimborso delle spese, fissate dal sindaco.
5. Nel caso in cui l'invito alla gara contenga un errore materiale l'amministrazione ne dà tempestiva comu- nicazione a tutti i concorrenti, concedendo se necessario una proroga e, per le ditte che hanno già presen- tato l'offerta, la facoltà di ritirarla e di modificarla.
6. Il sindaco impartisce le disposizioni necessarie a garantire la riservatezza e il segreto d'ufficio da parte dei dirigenti e del personale che, a ragione degli adempimenti suddetti, vengono a conoscenza dei nomi dei concorrenti che hanno richiesto la documentazione e di quelli che hanno inviato l'offerta.
ARTICOLO 27: Le associazioni temporanee d'impresa
1. I bandi di gara, anche di importo inferiore alla soglia comunitaria (1), consentono che le imprese parteci- pino alle gare, sia singolarmente, sia riunite in associazioni temporanee o in consorzio di cooperative, purché in possesso dei requisiti tecnici e finanziari di ammissione previsti dalle norme di legge vigenti. (2)
2. Sono ammesse a presentare offerte, le imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal X.X. 00 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni. Non sono, invece, ammessi associazioni, anche in partecipazione, e raggruppamenti temporanei d'imprese, costituiti in concomitanza o successivamente all'aggiudicazione della gara.
3. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori per la classifica corrispon- dente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli im- porti d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devo- no indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.
4. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i re- quisiti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 23 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e successi- ve modificazioni, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale costruttori, anche se per cate- gorie e per importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest'ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.
5. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del comune. Nel ca- so di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impre- sa capo gruppo.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 4 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55;
(2). Art. 8 legge 19 marzo 1990, n. 55,;
ARTICOLO 28: L'offerta
1. L'offerta è segreta e scritta. Essa deve essere: a). redatta in carta bollata;
b). sottoscritta personalmente dal titolare dell'impresa offerente, o, nel caso di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
c). chiusa e sigillata in una busta, i cui lembi di chiusura vanno controfirmati. La busta deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito.
2. L'offerta deve indicare chiaramente, pena la non ammissibilità, il prezzo, ovvero la percentuale di ribasso o di aumento, offerti rispetto al prezzo base determinato dall'amministrazione, secondo quanto prescritto dall'avviso di gara. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.
3. Il prezzo o la percentuale offerti devono essere indicati, oltre che in cifre, anche in lettere. Nel caso di discordanza, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'amministrazione. Non sono ammesse sull'atto di offerta abrasioni. Eventuali correzioni, devono essere chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
ARTICOLO 29: Modalità per l'invio delle offerte
1. E' di norma obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata po- stale a.r. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.
2. Il plico che contiene la documentazione e la busta con l'offerta deve essere chiuso, sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da confermare l'autenticità della chiusura originaria prove- niente dal mittente, al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto. Il plico deve recare all'e- sterno l'indicazione della ragione sociale della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
3. Il sindaco dà disposizioni perché gli amministratori, il segretario generale, gli addetti agli uffici contratti e protocollo ed altri dipendenti, mantengano il segreto d'ufficio, fino al momento della gara, sul numero ed sui nomi delle ditte che hanno rimesso offerta.
ARTICOLO 30: Metodi di aggiudicazione della licitazione
1. I metodi di aggiudicazione delle licitazioni - riguardanti opere pubbliche - disciplinati dalla legge 2 feb- braio 1973, n. 14 (e successive modificazioni) sono:
a). metodo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a);
b). metodo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2); c). metodo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3);
d). metodo di offerte segrete, da confrontarsi con la media (art.4); e). mediante offerta di prezzi unitari (art. 5).
Nelle licitazioni suddette, il bando può ammettere offerte anche in aumento, sin dal primo esperimento di gara. (1)
2. I metodi di aggiudicazione delle licitazioni - a rilevanza CEE - disciplinati dal D.Lgs. 19 dicembre 1991,
n. 406 art. 29 (lavori pubblici) e dal D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, art. 16 (forniture) sono: a). metodo del prezzo più basso, da determinarsi:
1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
2) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dal comune, secondo quanto previsto dall'art.1, 1° comma, lett. a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
b). metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da attuarsi secondo i xxxx e le procedure indicate nell'articolo 29, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di lavori pubblici, o dall'art. 16 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, per gli appalti di fornitura.
3. I metodi di aggiudicazione delle licitazioni - riguardanti forniture, acquisti, affitti o lavori - disciplinati dal X.X. 00 maggio 1924, n. 827 (e successive modificazioni) sono:
a). offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito ed indicato in una scheda segreta dal comune;
b). offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell'avviso d'asta.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687).
ARTICOLO 31: Le modalità della gara
1. La gara di licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in una sala della sede comunale, a- perta ai rappresentanti delle imprese partecipanti e al pubblico.
Essa si svolge sotto la direzione e la responsabilità della commissione di gara composta come previsto dall'articolo 10.
2. All'ora stabilita, il presidente, con l'intervento degli altri componenti della commissione di gara, di cui all'articolo 10 di questo regolamento, dichiara aperta la gara. Dà notizia delle offerte pervenute nel ter- mine prescritto e ammesse al successivo esame e di quelle pervenute fuori termine che sono escluse, dandone atto a verbale e mantenendo chiusi i plichi che sono consegnati all'ufficio contratti, perché provveda a dare comunicazione alla ditta, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La comunicazione è firmata dal presidente della commissione.
3. Il presidente, assistito dagli altri componenti, procede all'apertura dei plichi, esaminando la regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dell'esame, la commissione dichiara l'ammissione dell'of- ferta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Se l'esame si conclude accertando l'irregolarità della docu- mentazione prodotta, la commissione motiva a verbale le ragioni dell'esclusione, che vengono immedia- tamente rese note dal presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante dell'impresa interessata al momento dell'esclusione sono subito esaminate dalla commissione che assume la propria decisione definitiva che viene verbalizzata. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse, sono mantenute sigillate e vengono consegnate al segretario della commissione per le successive comunica- zioni, firmate dal presidente.
4. Ultimato l'esame dei documenti, il presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alle successive fasi della gara e procede all'apertura delle buste contenenti le offerte. Verificata la regolarità della firma, il presidente dà lettura di ciascuna offerta. Conclusa questa operazione, la commissione, applicando le norme relative al metodo di aggiudicazione prescelto, determina l'impresa vincitrice, fatte salve le deci- sioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla giunta comunale in conformità a quanto dispone l'articolo 32 di questo regolamento.
5. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dai membri della commissione, è trasmesso dal pre- sidente al sindaco.
ARTICOLO 32: Aggiudicazione e comunicazioni
1. L'aggiudicazione è efficace per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della giunta comunale.
2. L'approvazione della giunta può essere negata:
a). quando l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta vo- lontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
b). per vizio rilevato nelle operazioni di gara.
3. Il sindaco comunica, entro dieci giorni dalla gara, l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria. L'aggiudicatario deve presentare, entro 10 giorni dalla comunicazione, la do- cumentazione prevista dalla lettera di invito e dalla legge. Ove non provveda, per le gare soggette al cita- to X.Xxx. 19 dicembre 1991, n. 406, la giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione ef- fettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria. (1)
4. Prima della stipulazione del contratto, per le gare con procedura C.E.E., l'ufficio contratti provvede a far eseguire la pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa prescelta nei casi e nei modi previsti dalla legge.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 30 D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406;
ARTICOLO 33: Norme di garanzia delle gare per la scelta del contraente
1. Le disposizioni riguardanti le modalità di esecuzione delle gare, previste nel presente capitolo - e disci- plinate dalla legge, dal regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara - non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
2. In particolare è motivo di nullità, l'inosservanza delle norme di questo regolamento, poste a garantire la segretezza delle offerte e la trasparenza dell'attività negoziale del comune.
3. Sono motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svol- gimento della gara.
SEZIONE VI: SCELTA DEL CONTRAENTE: APPALTO CONCORSO
ARTICOLO 34: Procedimento dell'appalto concorso
1. Per i contratti che richiedono l'acquisizione di speciali competenze tecniche, artistiche o scientifiche o mezzi di esecuzione speciali, l'amministrazione può invitare le imprese ritenute idonee, a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.
2. Il consiglio o la giunta comunale, secondo la rispettiva competenza, assume la deliberazione a contrattare applicando, per quanto compatibili, le norme che nei precedenti articoli disciplinano la licitazione priva- ta. In particolare, la deliberazione:
a). approva un piano o progetto di larga massima e altri atti tecnici e amministrativi che delineano l'opera oggetto della gara;
b). precisa le modalità di esame dei progetti e delle offerte; c). indica i mezzi con i quali si fa fronte alla spesa;
d). stabilisce le ditte da invitare, il cui elenco nominativo è tenuto segreto.
3. Al bando, all'avviso, all'invito e alle procedure di prequalificazione, di ammissione e di esclusione dei concorrenti dalla gara di appalto concorso si applicano le disposizioni previste nei precedenti articoli sul- la licitazione privata, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto con- corso. Il bando di gara è redatto dall'ufficio contratti, d'intesa con gli altri uffici comunali interessati, in conformità ai modelli ufficiali, riprodotti negli allegati I, II e III di appendice al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. Il bando è conforme altresì alle norme di legge richiamate nell'art. 20, comma 3, di questo regolamento. L'invito alla gara è corredato anche con la documentazione tecnica ed economica necessa- ria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta.
ARTICOLO 35: Svolgimento dell'appalto concorso
1. La commissione di gara, prevista dall'articolo 11 di questo regolamento, è autonoma nel fissare prelimi- narmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento. La commissione può anche richiedere alle im- prese ulteriori informazioni, nei modi che riterrà opportuno, a condizione che sia comunque rispettata la "par conditio" dei concorrenti.
2. La commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti, a meno che non concluda che nessuno dei progetti-offerta presentati sia meritevole di essere prescelto. In tal caso, per ogni offerta, la commissione motiva in modo particolareggiato, le ragioni che hanno portato a tale conclusione. Il presidente trasmette al sindaco il verbale dei lavori e la proposta con- clusiva della commissione, assieme a tutti gli altri atti.
ARTICOLO 36: Aggiudicazione dell'appalto concorso
1. Spetta alla giunta esaminare le conclusioni della commissione e deliberare l'aggiudicazione.
2. La giunta, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, valuta discrezionalmente la rispondenza dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle finalità che la giunta persegue, potendo anche decidere, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto dalla com- missione.
ARTICOLO 37: Concorso di idee
1. Il concorso di idee è una gara progettuale, deliberata dal consiglio comunale, allo scopo di raccogliere delle proposte per la soluzione di un problema.
2. Allo svolgimento della gara si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930.
SEZIONE VII: SCELTA DEL CONTRAENTE: TRATTATIVA PRIVATA
ARTICOLO 38: Casi di ammissibilità della trattativa privata. Deliberazione di autoriz- zazione
1. La trattativa privata consiste nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, previo confronto concorrenziale con altre ditte. (1)
2. La giunta autorizza la trattativa privata quando ne sia evidente la necessità e la convenienza per il comu- ne e ricorra una delle circostanze particolari previste dalla legge ed in particolare dalle seguenti norme:
a). articolo 28 della legge della Regione Lombardia 12 settembre 1983, n. 70, e successive modifica- zioni;
b). articolo 9, commi 5 e 6, del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, per quanto riguarda le pubbliche forni- ture di importo non inferiore a 200 mila Ecu;
c). articolo 9 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modificazioni.
3. La deliberazione della giunta è motivata, sia in merito all'esistenza delle circostanze giustificative della trattativa, sia in ordine alla convenienza economica e tecnica. La giunta, nell'autorizzare la trattativa di- spone, di norma, che essa si svolga previa gara ufficiosa, secondo la procedura indicata nell'articolo 39.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1).Art. 92 X.X. 00 maggio 1924, n. 827.
ARTICOLO 39: Trattativa privata, senza o con gara ufficiosa. Procedure
1. Le procedure della trattativa privata senza gara ufficiosa si svolgono a cura e sotto la responsabilità del dirigente del settore competente o del funzionario delegato con atto scritto firmato dal dirigente del setto- re responsabile del procedimento. A conclusione della trattativa, il responsabile redige il verbale dal qua- le risultano i soggetti interpellati, le offerte da essi presentate, i criteri seguiti per la valutazione e i motivi che hanno portato alla scelta del soggetto con cui si propone la stipulazione del contratto.
2. La trattativa previa gara ufficiosa si svolge interpellando almeno cinque soggetti idonei, mediante invito scritto a presentare offerte, che vengono aperte nel giorno e all'ora prefissati nell'invito, comunicato a mezzo raccomandata r.r. o fax, alla presenza della commissione competente.
3. La giunta, per particolari lavori o forniture, può determinare che la gara si svolga con il metodo dell'of- ferta economicamente più vantaggiosa, da attuarsi secondo i modi e le procedure indicate nell'articolo 29, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 e dell'art. 16, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358 e loro successive modificazioni.
4. Dello svolgimento della gara ufficiosa la commissione prevista, a seconda dei casi, dall'articolo 10 o 11 di questo regolamento, redige verbale dal quale risultino i soggetti interpellati, le offerte da essi presenta- te ed i motivi che hanno portato alla scelta del soggetto con cui si propone la stipulazione del contratto. Il verbale è sottoscritto seduta stante dal presidente e dagli altri membri della commissione.
5. L'aggiudicazione del contratto a trattativa privata è deliberata della giunta.
SEZIONE VIII: SCELTA DEL CONTRAENTE: CONCESSIONE
ARTICOLO 40: La concessione di sola costruzione
1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
2. Il conferimento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso, il cui bando è redatto dall'ufficio contratti, d'intesa con gli altri uffici comunali interessati, sulla base dei modelli ufficiali, ri- prodotti negli allegati I, II, III dell'appendice al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
3. La deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata, sia per quanto riguarda le cause par- ticolari che consigliano l'adozione della procedura prescelta, sia per quanto riguarda la convenienza eco- nomica e tecnica.
4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato- programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acqui- sizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministra- tive prescritte dalla legge, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta al- l'amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, trattenendo come garanzia una quota non inferiore al dieci per cento del prezzo complessi- vo, da pagare dopo il positivo collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.
ARTICOLO 41: La concessione di costruzione e di gestione
1. La concessione di costruzione e di esercizio comprende la progettazione e la costruzione dell'opera, non- ché la successiva gestione del pubblico servizio per il quale l'opera è realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il comune concede ad un altro soggetto, pubblico o priva- to, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di competenza comunale. La contro- prestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di ge- stire l'opera, oppure il diritto accompagnato da un prezzo.
3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da svolgere sulla base di un capitolato programma che determina criteri e requisiti dell'opera da realizzare e le modalità di eserci- zio del servizio. Alla redazione del bando e all'assunzione della deliberazione si applicano le disposizioni previste nei commi 2 e 3 del precedente articolo 40.
4. Nel capitolato programma sono definiti i rapporti finanziari tra il comune ed il concessionario che sono, di norma, stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a). può essere previsto che il comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo, oppure che l'ente eroghi al concessionario un prezzo una tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
b). il comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senza oneri per l'ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione e di esercizio ed un equo margine utile. Il comune si riser- va l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessio- ne, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario prov- vede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.
5. Secondo le prescrizioni del capitolato programma il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigi- xxxxx dell'amministrazione concedente, può:
a). effettuare gli studi preliminari e redigere il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capi- tolato programma approvato dal comune;
b). acquisire le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
c). provvedere all'esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
d). nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le nor- me di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
e). provvedere alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.
6. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.
CAPITOLO IV: PROCEDIMENTO DEI CONTRATTI SECONDA FA- SE: STIPULAZIONE E ROGITO DEL CONTRATTO
SEZIONE I: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 42: Adempimenti preliminari alla stipulazione. Documentazione anti- mafia
1. Prima della stipulazione di ogni contratto, l'ufficio contratti deve provvedere agli adempimenti prelimina- ri, tra cui, in particolare:
- l'acquisizione della documentazione antimafia;
- il deposito delle spese contrattuali;
- l'incameramento delle cauzioni a garanzia del contratto;
- l'acquisizione delle autorizzazioni previste dalla legge.
2. La certificazione antimafia, prescritta dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, quando ammesso dalla legge, è sostituita con l'autocertificazione. (1)
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Questa disposizione tiene conto anche delle disposizioni introdotte dall'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, con particolare riguardo all'esenzione dalle certificazioni e dichiarazioni sostitutive antimafia previste nel comma 2 dell'art. 2.
ARTICOLO 43: Deposito spese contrattuali
1. Prima della stipulazione, l'ufficio contratti determina il presunto ammontare del deposito per la spese di contratto poste a carico del contraente. La somma è versata, prima della stipulazione, nella cassa econo- male.
2. L'ufficio tiene la gestione automatica delle spese contrattuali e redige il rendiconto del deposito. Il con- guaglio deve aver luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data del rendiconto.
ARTICOLO 44: Cauzione a garanzia del contratto
1. Prima della stipulazione, coloro che contraggono obbligazioni verso il comune sono tenuti a prestare cauzione: in contante, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, o con fi- deiussione bancaria, o con polizza fideiussoria di società di assicurazione legalmente abilitate.
2. La misura della cauzione, quando non è prevista per legge, è, di regola, pari al cinque per cento dell'im- porto netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari con- tratti e categorie di contraenti.
3. Le cauzioni sono versate o depositate dal contraente direttamente al Tesoriere comunale, che ne rilascia ricevuta, secondo le norme del regolamento di contabilità.
4. La giunta, accertata l'opportunità e la convenienza, consente la sostituzione della cauzione con un con- gruo miglioramento del prezzo di aggiudicazione del contratto. La stessa giunta, accertati i presupposti di legge, delibera lo svincolo della cauzione.
ARTICOLO 45: Autorizzazione all'acquisto di beni
1. L'accettazione di lasciti o di donazioni e l'acquisto di beni immobili sono soggette alla preventiva auto- rizzazione del Prefetto.
2. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al demanio comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.
ARTICOLO 46: Stipulazione dei contratti
1. I contratti sono stipulati in una delle seguenti forme:
a). per scrittura pubblica, rogata dal segretario o dal notaio;
b). per scrittura privata, sottoscritta dalle parti contraenti ed eventualmente autenticata da parte del segretario;
c). per corrispondenza, se trattasi di modeste opere di economato, oppure anche senza atto scritto per piccoli acquisti al minuto, come prevede il regolamento comunale di contabilità.
La stipulazione del contratto con scrittura privata è ammesso quando:
a). il contratto è preceduto da trattativa privata, a norma dell'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n.
2440;
b). quando si tratta di contratti di locazione attivi o passivi, di concessione di loculi cimiteriali o di altri beni demaniali;
c). quando oggetto del contratto è una prestazione d'opera, anche intellettuale.
2. La stipulazione dei contratti di mutuo, di compravendita di beni immobili e di costituzione di diritti reali di garanzia spetta al sindaco e, in caso di assenza o impedimento, all'assessore delegato a sostituirlo.
3. La stipulazione dei contratti e delle convenzioni, non rientranti tra quelli indicati nel comma precedente, spetta al dirigente che ha presieduto la relativa commissione di gara o al dirigente del settore che ha pro- posto la deliberazione a contrattare.
4. L'ufficiale che stipula il contratto si attiene strettamente alla volontà del comune manifestata attraverso atti formali.
SEZIONE II: ROGITO DEL CONTRATTO
ARTICOLO 47: Rogito dei contratti
1. Il segretario comunale, o chi legittimamente lo sostituisce, riceve e roga i contratti indicati dall'articolo 89 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (1). Egli provvede ad autenticare le scritture private e gli atti unilaterali sui quali il comune è parte o ha interesse.
2. Con deliberazione della giunta è affidato incarico di rogito ad un notaio, solo nei casi in cui (2):
a) si tratti di contratti non attribuiti dalla legge al segretario comunale;
b) il segretario e l'ufficio contratti hanno un carico di lavoro che non consente ulteriori adempimenti, in tempo utile.
3. Il segretario esercita la suddetta funzione di rogito nell'interesse esclusivo del comune, osservando le norme delle leggi notarili, in quanto applicabili.
4. Il segretario, coadiuvato dall'ufficio contratti, custodisce i contratti originali, stipulati in forma pubblica o a scrittura privata, in ordine cronologico e ne tiene il repertorio, soggetto, secondo legge, a vidimazione da parte dell'Ufficio del registro.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO:
(1). A norma degli articoli 87 e 89 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 possono essere rogati dal segretario comunale "i contratti riguardanti alie- nazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni o appalti".
(2). Vedi articolo 47, comma 2, e art. 70 di questo regolamento.
ARTICOLO 48: I diritti di segreteria
1. I contratti, comprese le scritture private, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria. La riscos- sione dei diritti di segreteria è obbligatoria per legge. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza dell'ufficio contratti.
2. Al segretario comunale, o a chi legalmente lo sostituisce, spetta per legge una quota dei proventi. Una quota dei diritti è devoluta al Ministero dell'interno, nella misura di legge. La restante quota è incamerata dal comune.
ARTICOLO 49: L'imposta di bollo
1. I contratti del comune sono assoggettati dall'ufficio contratti all'imposta di bollo (1).
2. Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative con capitale versato non superio- re a lire 50 milioni e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a lire 100 milioni, nonché i contratti previsti da leggi speciali.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato da D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955.
ARTICOLO 50: La registrazione
1. I contratti rogati dal segretario comunale sono assoggettati a registrazione, nei termini di legge. Il segre- tario è responsabile dell'osservanza delle norme fiscali in materia di contratti comunali.
2. Il segretario, tramite l'ufficio contratti, rilascia copia o estratti dei contratti, a norma di legge.
CAPITOLO V: PROCEDIMENTO DEI CONTRATTI TERZA FASE: ESECUZIONE DEL CONTRATTO E COLLAUDO
SEZIONE I: ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ARTICOLO 51: Efficacia dei contratti del comune
1. Il contratti sono vincolanti per il privato contraente dal momento dell'aggiudicazione, mentre per il co- mune gli obblighi contrattuali decorrono dalla stipulazione o, nei casi in cui la legge lo prescrive, dall'ap- provazione del contratto stesso.
2. I contratti stipulati nella forma prescritta dalla legge e dal presente regolamento hanno forza di titolo au- tentico ad ogni effetto di legge.
ARTICOLO 52: Esecuzione e gestione dei contratti: norme generali
1. Divenuto efficace il contratto, l'ufficio contratti provvede, nei successivi cinque giorni, a trasmetterne copia all'ufficio che l'ha proposto, affinché ne curi la gestione e l'esecuzione, nonché agli altri uffici inte- ressati.
2. La gestione e l'esecuzione del contratto resta nella responsabilità del responsabile dello specifico ufficio che ha proposto la delibera a contrattare. Ciò comporta la vigilanza sul regolare adempimento delle ob- bligazioni assunte dalla controparte e l'obbligo del suddetto responsabile di attivare direttamente le clau- sole sanzionatorie previste nel contratto stesso, qualora se ne realizzassero i presupposti. Il responsabile della gestione vigila anche sulla regolarità dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale, accer- tando che non si verifichino ritardi che possano generare oneri a carico dell'ente. In caso di ritardo il di- rigente è tenuto a riferire con atto scritto al segretario generale, spiegando l'origine del ritardo e l'attività di vigilanza e di impulso espletata. Il dirigente accompagna la sua comunicazione con una proposta a provvedere.
3. Gli amministratori, il segretario, i dirigenti, i direttori dei lavori non possono dare disposizioni di modifi- care od integrare il contenuto del contratto scritto e, se date, gli effetti non sono imputabili all'ente. Quando si verifica l'urgente necessità di integrare e di variare il contenuto di un contratto in corso, il sin- daco può disporre per iscritto in attesa del contratto integrativo, ma soltanto in conformità ad una delibe- razione della giunta che abbia anche finanziato la maggiore spesa.
4. Il sindaco, il segretario e i responsabili degli uffici comunali fanno denuncia all'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 331 del codice di procedura penale, quando nell'esercizio della vigilanza, assistenza o direzione dell'esecuzione del contratto risultino fatti ravvisabili come reato perseguibile d'ufficio.
SEZIONE II: ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUB- BLICHE
ARTICOLO 53: Divieto di cessione del contratto. Subappalto e cottimo
1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i la- vori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla giunta su domanda dell'impresa appalta- trice, purché sussistano, e siano documentati, i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge. (1) L'istrut- toria della richiesta è condotta dal dirigente del settore competente, sentito il parere del direttore dei lavo- ri, se la direzione dei lavori non è stata affidata a lui. A conclusione dell'istruttoria, il dirigente formula alla giunta comunale la proposta di deliberazione di accoglimento o di rigetto dell'istanza, corredata del parere di legittimità del segretario generale e degli altri pareri di legge.
3. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni a cui la giunta ha subordinato l'autorizzazione, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 18 legge 19 marzo 1990, n. 55: in particolare, commi 3 e 12.
ARTICOLO 54: Consegna dei lavori
1. Il funzionario comunale o il professionista incaricato della direzione lavori provvede alla consegna dei lavori all'impresa appaltatrice. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compi- mento delle opere.
2. La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dalla data del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
ARTICOLO 55: Variazioni dell'opera
1. L'appaltatore non può introdurre alcuna variazione o addizione al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori.
2. L'appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sot- tomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.
ARTICOLO 56: I termini di esecuzione
1. I termini di esecuzione delle opere pubbliche sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appal- to.
2. L'appaltatore non può, per nessuna ragione, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
3. Il direttore dei lavori può autorizzare, dandone immediata comunicazione scritta al sindaco, la sospensio- ne dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circo- stanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e per ra- gioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.
4. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'ammini- strazione a termini del capitolato speciale d'appalto.
ARTICOLO 57: Corrispettivo dell'appalto
1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo comune sono regolati sul prezzo, che può essere fissato a corpo o a misura. In ogni caso, in esso s'intende sempre compresa ogni spesa oc- corrente per consegnare l'opera compiuta.
2. Quando è necessario eseguire lavori non previsti nel contratto o adoperare materiali diversi da quelli pre- visti nel progetto, la direzione dei lavori stabilisce i nuovi prezzi, a norma dell'articolo 21 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350.
ARTICOLO 58: Modalità di pagamento
1. Salvo le deroghe previste dal d.p.r. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
2. Le clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto allegati ai contratti stabiliscono i termini tempo- rali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
3. Le anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati sono concesse nei limiti di legge e previa versamento di idonea garanzia, a norma di legge. (1)
4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa depositi e prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle leggi e circolari vigenti. (2)
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 2 D.L. 2 marzo 1989, n. 65 convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155. (2).
D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con legge 26 aprile 1983, n. 131. Circolare Cassa dd.pp. ottobre 1991, n. 1182 concernente: "Istru- zioni per l'accesso al credito della Cassa dd.pp.", in Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1991, n. 251.
ARTICOLO 59: La revisione prezzi
1. Per i lavori e le opere pubbliche, per le forniture e per i servizi la revisione prezzi non è ammessa. (1) (2)
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 33 legge 28 febbraio 1986, n. 41; (2) D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 3,
comma 1, convertito in legge 8.8.1992, n. 359.
ARTICOLO 60: Direzione dei lavori
1. Per la direzione dei lavori e di opere pubbliche valgono le disposizioni previste nei commi 1 e 2 dell'arti- colo 13 di questo regolamento.
2. L'incarico della progettazione dell'opera non costituisce titolo per un professionista al conferimento del- l'incarico anche della direzione dei lavori.
3. Per il tramite del direttore lavori e del dirigente dell'ufficio comunale dei lavori pubblici, l'amministra- zione esercita la vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata. Si richiama a questo titolo anche le disposi- zioni previste nell'articolo 52 di questo regolamento.
ARTICOLO 61: Contabilità dei lavori
1. Nel costo finale dell'opera il direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza e di ogni altra inerente all'esecu- zione, distintamente per titoli di spesa, in conformità alle norme di legge e di regolamento. (1)
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 37, comma 1, r.d. 25 maggio 1895, n. 350; quadro economico previsto al- l'articolo 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131; e quadro economico previsto dall'articolo 14, comma 5, di questo regolamento.
ARTICOLO 62: Esecuzione d'ufficio
1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi con- trattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'ap-
paltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurare il compi- mento dell'opera nei termini contrattuali.
2. Il comune provvede all'esecuzione degli ulteriori lavori necessari o in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità, richiedendo all'appaltatore inadempiente il rimborso del- le spese.
SEZIONE III: COLLAUDO DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
ARTICOLO 63: Collaudo e certificato di regolare esecuzione di opere, lavori e forniture
1. Le opere, i lavori e le forniture del comune sono soggette a collaudo o a certificato di regolare esecuzio- ne in conformità alle norme di legge, dei relativi capitolati e di questo regolamento.
2. Per lavori fino a lire 150 milioni, è redatto formale certificato di regolare esecuzione rilasciato dal diret- tore dei lavori. Per lavori e forniture di importo superiore, ma non eccedente 1 miliardo di lire, la giunta, a sua prudente decisione, può deliberare la sostituzione dell'atto di collaudo con quello di regolare esecu- zione rilasciato dal direttore dei lavori. Per importi superiori è obbligatorio il collaudo.
3. L'incarico della certificazione di regolare esecutività di lavori e forniture è, di norma, attribuito ad un tecnico comunale, a norma dell'articolo 13, comma 1, di questo regolamento.
4. L'incarico di collaudo è di norma conferito a professionista esterno con delibera della giunta in conformi- tà all'articolo 14 di questo regolamento. Il professionista deve risultare iscritto all'albo dei collaudatori. (1)
5. Il collaudatore, accertata la rispondenza dei lavori e delle forniture alle prescrizioni tecniche e contabili contrattuali e la regolarità delle liquidazioni, emette il certificato di collaudo che è approvato con delibe- razione della giunta comunale.
6. Il collaudo dei lavori deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura, il capitolato speciale può prevedere la concessione di una pro- roga da parte della giunta comunale per un periodo, comunque, non superiore ad un anno dalla data di ul- timazione dei lavori.
7. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
8. L'atto di collaudo e il certificato di regolare esecuzione sono approvati dalla giunta comunale entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti commi.
9. Per piccoli e ordinari lavori e forniture, il responsabile del servizio, previo adeguato controllo, attesta con atto scritto la conformità della prestazione all'ordinazione del comune. L'attestazione è vistata per con- ferma dal dirigente del settore.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Legge Regione Lombardia 12 settembre 1983, n. 70, artt. da 31 a 39.
CAPITOLO VI: SINGOLI CONTRATTI DEL COMUNE
SEZIONE I: CONTRATTI DI COMPRAVENDITA, DI SOMMINISTRAZIONE, DI FORNITURA DI BENI
ARTICOLO 64: Compravendita, somministrazione e fornitura. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, per compravendita s'intende:
- il trasferimento dal comune a un terzo,
- o il trasferimento da un terzo al comune,
della proprietà di una cosa (o bene) o di altro diritto verso corrispettivo di un prezzo. (1)
2. Per somministrazione s'intende l'obbligo:
- o di terzi a favore del comune,
- o del comune a favore di terzi,
di eseguire prestazioni periodiche o continuative, dietro corrispettivo di un prezzo. La prestazione consi- ste soprattutto in un dare, anche se talvolta accompagnato da un fare. (2)
3. Per fornitura s'intendono i contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanzia- ria, la locazione, l'acquisto a riscatto con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi, per iscritto, fra un for- nitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatari. (3)
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO:
(1). Art. 1470 codice civile: nozione di vendita; (2). Art. 1559 codice civile;
(3). Art. 1, comma 3, del D.P.R. 18.4.1994, n. 573.
ARTICOLO 65: Vendita di beni comunali
1. Il comune può alienare soltanto i beni e i diritti immobili appartenenti al patrimonio disponibile del co- mune, in conformità alla legge e ai regolamenti comunali.
2. I beni demaniali, come pure quelli appartenenti al patrimonio indisponibile del comune, sono inalienabili e non possono essere sottratti alla loro destinazione. Se cessa la destinazione al demanio dei primi, o la destinazione ad un servizio pubblico dei secondi, il consiglio comunale può deliberarne il passaggio al patrimonio disponibile. L'atto consiliare è pubblicato all'albo pretorio, dopo la sua esecutività, per quin- dici giorni consecutivi, con invito a chi ne abbia interesse a presentare le proprie osservazioni nei quindi- ci giorni successivi. Sulle osservazioni pervenute, il consiglio decide. (1)
3. La scelta del metodo da seguire per l'alienazione dei beni immobili è operata secondo i criteri previsti dall'articolo 19 di questo regolamento. La determinazione del prezzo base della gara di vendita, è fissato nella stessa deliberazione a contrattare, sulla base di una perizia eseguita da un incaricato interno o ester- no, designato a norma dell'articolo 14, commi 1 e 2, di questo regolamento.
4. Il segretario comunale, richiesto del rogito dell'atto di trasferimento immobiliare, verifica preventivamen- te se il bene è libero da vincoli pregiudizievoli. Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore.
5. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni e dei diritti immobili del comune sono destinate secondo le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.
6. Alla vendita di cose mobili l'amministrazione provvede, previa deliberazione a contrattare della giunta comunale, nell'osservanza delle norme di legge e del regolamento comunale per la contabilità. La giunta determina il metodo da seguire per la scelta della controparte in conformità all'articolo 19 di questo re-
golamento. Quando si tratta di alienare beni mobili usati o di modesto valore, provvede l'economo con trattativa diretta, previa autorizzazione scritta del sindaco o dell'assessore delegato.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Per le strade comunali, vedi legge 12 febbraio 1958, n. 126, articoli 12 e 18.
ARTICOLO 66: Acquisto di beni immobili e mobili
1. Il comune provvede all'acquisto di beni immobili mediante deliberazione del consiglio comunale. Nei casi previsti dalla legge, L'acquisto deve essere previamente autorizzato dal Prefetto. (1)
2. Gli acquisti di beni mobili posso essere distinti nelle seguenti categorie:
a). acquisti di beni modesti o acquisti urgenti, da effettuarsi a cura dell'economo;
b). acquisti di beni programmabili sulla base di fabbisogni ricorrenti o continui, da effettuarsi con piani annuali;
c). acquisti di beni non programmabili e di valore stimato, assieme a quello dei necessari lavori per la loro installazione o messa in opera;
1. pari o superiore a 200 mila Ecu;
2. inferiore a 200 mila Ecu.
3. Agli acquisti di minuta entità, di urgente necessità o di quelli occorrenti per far fronte alle situazioni con- tingibili e urgenti previste dal comma 2, dell'articolo 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvede l'e- conomo secondo le norme del regolamento comunale di contabilità.
4. Xxxx acquisti programmabili provvede la giunta con deliberazione a contrattare, in esecuzione dei piani di acquisto approvati dal consiglio e secondo la disciplina prevista dal regolamento di contabilità.
5. Agli acquisti di entità inferiore o pari ai 200 mila ecu l'amministrazione provvede con deliberazione della giunta comunale. Spetta al consiglio comunale, o alla giunta previo atto fondamentale del consiglio, deli- berare gli acquisti di entità superiore ai 200 mila ecu. L'organo deliberante assume la deliberazione a contrattare, indicando il procedimento da seguire in base legge 30 marzo 1981, n. 113. Ove il procedi- mento preveda la nomina di una commissione, questa è costituita, secondo i casi, in uno dei modi previsti negli articoli 10 e 11 di questo regolamento.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO:
(1). Art. 2 della legge 21 giugno 1896, n. 218 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con X.X. 00 luglio 1896, n. 261.
SEZIONE II: CONTRATTI DI LOCAZIONE, DI COMODATO, DI TRANSAZIO- NE E D'OPERA
ARTICOLO 67: Locazione di beni comunali
1. I beni patrimoniali del comune, di norma, sono dati in locazione, nell'osservanza delle norme del codice civile e delle leggi in materia.
2. Il contratto di locazione per una durata superiore a nove anni, atto eccedente l'ordinaria amministrazione, non può essere deliberato dal consiglio comunale dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei co- mizi elettorali, se non sussistono motivi di urgenza e improrogabilità. (1).
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Art. 31, comma 3, legge 8 giugno 1990, n. 142.
ARTICOLO 68: Contratto di comodato
1. Un bene mobile o immobile può essere ricevuto dal comune o concesso dal comune in comodato. (1)
2. Nel primo caso, la giunta delibera il contratto di comodato con il quale il comune riceve in consegna dal privato contraente una cosa, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, dopo averla custodita con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Nel secondo caso, previsto dal primo comma, la giunta delibera di dare in consegna un bene al privato, alle condizioni indicate nel comma secondo. Pur essendo gratuito, la giunta può deliberare la pattuizione di talune modalità che non eliminano detto requisito, come l'esecuzione di opere di manutenzione o di miglioramento del bene. (2)
4. La giunta, quando oggetto del comodato sono quadri d'autore da esporre in una mostra, delibera anche la contrattazione di polizza assicurativa "da chiodo a chiodo", per un adeguato valore e per qualsiasi ri- schio, a spese del comodatario.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Artt. 1803 - 1812 del codice civile; (2). Vedi Cassazione 18.11.1974, n. 3695.
ARTICOLO 69: Contratto di transazione
1. Il consiglio o la giunta, secondo la rispettiva competenza, può deliberare la stipulazione del contratto di transazione, con il quale il comune ed il privato contraente, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. (1)
2. Con le reciproche concessioni di cui al precedente comma si possono creare, modificare o estinguere an- che rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione tra le parti.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Artt. 1965 - 1976 del codice civile.
ARTICOLO 70: Contratto d'opera
1. Quando il comune non dispone delle persone idonee ad eseguire un'opera o un servizio necessario e la legge non lo vieta, il consiglio o la giunta delibera il ricorso ad un contratto d'opera (1). Con questo con- tratto un privato contraente si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del comune.(2)
2. Allo stesso modo il consiglio, o la giunta, delibera il contratto d'opera intellettuale, di cui all'articolo 2230 del codice civile. Questo contratto è stipulato con persona che, di norma, è iscritta in albi profes- sionali.
3. Di norma, non sono oggetto di formale contratto d'opera gli incarichi previsti nell'articolo 13, comma 4, di questo regolamento ed inoltre gli incarichi conferiti a professionisti la cui prestazione consiste in una conferenza, in una ricerca o in attività artistica o intellettuale di modesta entità e che si esaurisce in tempi brevi.
4. Gli incarichi previsti in questo articolo sono, in ogni caso, autorizzati con delibera della giunta se previsti in atto fondamentale del consiglio, tenendo conto dell'impegno e della copertura della spesa nonché degli adempimenti fiscali. In caso contrario la delibera spetta al consiglio.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Vedi anche gli articoli 13 e 14 di questo regolamento. (2). Artt. 2222 - 2238 del codice civile.
SEZIONE III: CONTRATTI DI APPALTO
ARTICOLO 71: Appalto d'opere e di servizi
1. L'appalto è il contratto con il quale il privato contraente, (appaltatore) assume nei confronti del comune (soggetto appaltante), con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compi- mento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo in denaro. (1)
2. La giunta comunale assume le deliberazioni concernenti:
a) gli appalti (e le concessioni) che siano espressamente previsti, o siano mera esecuzione di programmi di atti fondamentali del consiglio;
b) gli appalti (e le concessioni) rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di sua com- petenza.
3. Spetta al consiglio comunale deliberare in merito agli appalti (e alle concessioni) di opere pubbliche e servizi, fuori dai casi indicati nel comma precedente.
4. Il consiglio, o la giunta, delibera il conferimento in appalto di servizi comunali, quando ne sia evidente la convenienza e la legge lo consenta. Non è ammesso concedere in appalto sole prestazioni d'opera ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
5. Le altre norme di disciplina dell'appalto sono contenute nei precedenti articoli di questo regolamento.
NORME DI RIFERIMENTO E DI COLLEGAMENTO: (1). Artt. dal 1655 al 1677 del codice civile, in quanto applicabili.
SEZIONE IV: CONVENZIONI URBANISTICHE E CONCESSIONE DI BENI
ARTICOLO 72: Convenzioni urbanistiche
1. La legge prevede che i piani di attuazione dello strumento urbanistico generale siano approvati assieme a convenzioni urbanistiche che regolano i diversi rapporti tra amministrazione e i soggetti che operano nel campo dell'edilizia pubblica e privata. Le principali convenzioni sono:
a). le convenzioni per piani di lottizzazione, previste dall'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e legge 6 agosto 1067, n. 765;
b). le convenzioni per il recupero di immobili ad iniziativa di privati, previste dagli articoli 27 e 32 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c). le convenzioni per l'attuazione del piano di edilizia economica e popolare, previste dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
d). le convenzioni per l'attuazione dei piani per gli insediamenti produttivi, previste dall'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
e). le convenzioni che disciplinano interventi diversi previsti dal piano regolatore generale.
2. Lo schema delle convenzioni urbanistiche suddette è deliberato dal consiglio comunale, assieme al rela- tivo piano di attuazione. La deliberazione consiliare ha anche efficacia di deliberazione a contrattare ai sensi dell'articolo 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le convenzioni urbanistiche sono rogate da notaio, per atto pubblico da trascriversi nei pubblici registri immobiliari. Le spese notarili, fiscali e ogni altra inerente all'operazione sono a carico dal concessionario.
4. Non rientrano tra le convenzioni urbanistiche i cosiddetti "atti unilaterali d'obbligo", con i quali il privato assume verso l'amministrazione determinate obbligazioni al fine di ottenere dal comune una concessione o una autorizzazione. Questi atti, il cui schema è deliberato dalla giunta, sono resi e sottoscritti dal priva- to presso il notaio che ha l'obbligo di provvedere alle trascrizioni sui registri immobiliari. Le spese sono a carico del privato.
5. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal dirigente comunale per i servizi urbanistici, o in caso di sua assenza o impedimento, da altro dirigente comunale. Lo stesso dirigente controfirma anche gli atti unilaterali d'obbligo.
6. L'ufficio comunale contratti, in collaborazione con quello dell'urbanistica, tiene la raccolta e la registra- zione, in ordine cronologico, delle convenzioni urbanistiche, nella copia autentica rilasciata dal notaio.
CAPITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 73: Entrata in vigore
1. Sono abrogati gli artt. 5, comma 2, lett. e) e 11, comma 3 del vigente regolamento, nonché le norme dei regolamenti e degli atti aventi natura regolamentare del comune di Vimercate che, comunque, risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Questo regolamento, a norma dell'articolo 87 dello statuto, dopo il favorevole esame dell'organo di con- trollo, è pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successi- vo.
3. Copia del regolamento è tenuto a disposizione del pubblico presso la segreteria comunale.
4. Copia del regolamento è consegnata agli amministratori ai dirigenti e ai dipendenti comunali per l'esecu- zione, secondo la rispettiva competenza.
ADOZIONE CONTROLLO PUBBLICAZIONI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
A D O Z I O N E DELLA DELIBERAZIONE
Certifico che il presente Regolamento dei contratti del comune è stato adottato, con voti unanimi, dal consiglio comunale con deliberazione 18 ottobre 1994, n. 133. Esso si compone di settantatré articoli.
Vimercate, 21 ottobre 1994.
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
(Xxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxxxxxx dr. Xxxxxxxx)
PUBBLICAZIONE
della DELIBERAZIONE
Certifico che:
la deliberazione consiliare 18 ottobre 1994, n. 133 è stata pubblicata all'albo pretorio, per quindici giorni conse- cutivi, e cioè dal ......... al ;
Durante i predetti periodi non sono pervenute osservazioni.
Vimercate, ..............
IL SEGRETARIO GENERALE
(Xxxxxxxx dr. Xxxxxxxx)
C O N T R O L L O
Certifico che il Comitato Regionale di controllo - Sezione di Milano
................................................................
Vimercate, ..............
IL SEGRETARIO GENERALE
(Xxxxxxxx dr. Xxxxxxxx)
PUBBLICAZIONE
all'ALBO PRETORIO
Certifico che il Regolamento dei contratti del comune di Vimercate è stato affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi e cioè dal .......... al ...............
Vimercate, ..............
IL SEGRETARIO GENERALE
(Xxxxxxxx dr. Xxxxxxxx)
E N T R A T A
i n
V I G O R E
Il presente Regolamento, essendo trascorsi i quindici giorni della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, è entrato in vigore in data , come previsto dal terzo comma dell'articolo 87 dello statuto del comune di
Vimercate.
Vimercate, ..............
IL SEGRETARIO GENERALE
(Xxxxxxxx dr. Xxxxxxxx)